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Document 61992TJ0078

    Sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) del 30 novembre 1993.
    Aristotelis Perakis contro Parlamento europeo.
    Dipendenti - Procedimento di attribuzione dei posti vacanti - Promozione - Scrutinio comparativo delle candidature - Parità di trattamento dei dipendenti e diritto al contraddittorio - Diritto alla difesa - Motivazione della decisione di rigetto di una candidatura - Danno morale - Risarcimento.
    Causa T-78/92.

    Raccolta della Giurisprudenza 1993 II-01299

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:1993:107

    61992A0078

    SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (QUARTA SEZIONE) DEL 30 NOVEMBRE 1993. - ARISTOTELIS PERAKIS CONTRO PARLAMENTO EUROPEO. - DIPENDENTE - PROCEDURA DI OCCUPAZIONE DEI POSTI VACANTI - PROMOZIONE - ESAME COMPARATIVO DELLE CANDIDATURE - PARITA DI TRATTAMENTO DEI DIPENDENTI E DIRITTO DI ESSERE ASCOLTATO - DIRITTI DELLA DIFESA - MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE DI REIEZIONE DI UNA CANDIDATURA - DANNO MORALE - RISARCIMENTO. - CAUSA T-78/92.

    raccolta della giurisprudenza 1993 pagina II-01299


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    1. Dipendenti ° Posto vacante ° Attribuzione per mezzo di promozione o di trasferimento interno ° Scrutinio per merito comparativo dei candidati ° Modalità ° Potere discrezionale dell' amministrazione ° Mancata audizione di ciascun candidato in ogni fase della procedura d' esame ° Ammissibilità ° Limiti ° Parità di trattamento

    (Statuto del personale, art. 45, n. 1)

    2. Dipendenti ° Decisione che incide sulla posizione amministrativa del dipendente ° Valutazione di elementi che non compaiono nel suo fascicolo personale ° Inammissibilità ° Limiti ° Rilevanza, ai fini di una promozione, oltre ad altri elementi, di una valutazione comparativa delle attitudini dei candidati effettuata dal superiore gerarchico

    (Statuto del personale, artt. 26 e 43)

    3. Dipendenti ° Posto vacante ° Attribuzione per mezzo di promozione o di trasferimento interno ° Scrutinio per merito comparativo dei candidati ° Potere discrezionale dell' amministrazione ° Sindacato giurisdizionale ° Limiti

    (Statuto del personale, art. 45, n. 1)

    4. Dipendenti ° Promozione ° Reclamo di un candidato non promosso ° Decisione di rigetto ° Motivazione ° Portata

    (Statuto del personale, artt. 45, n. 1, e 90, n. 2)

    5. Dipendenti ° Ricorso ° Ricorso contenente una domanda d' annullamento e una domanda di risarcimento ° Domande fondate su cause distinte ° Presupposti di ricevibilità della domanda di risarcimento

    (Statuto del personale, artt. 90 e 91)

    Massima


    1. Nell' ambito di un procedimento di promozione e, analogamente, di trasferimento interno, l' autorità che ha il potere di nomina è tenuta, ai sensi dell' art. 45, n. 1, dello Statuto, ad effettuare la propria scelta sulla scorta di uno scrutinio comparativo dei rapporti informativi e dei rispettivi meriti dei candidati promuovibili. A tal fine, essa dispone del potere statutario di procedere al detto scrutinio secondo la procedura o il metodo che ritiene più appropriati.

    In proposito le spetta, così come spetta ai vari responsabili gerarchici consultati, valutare ad ogni fase dello scrutinio delle candidature se occorra, in quello stadio, ottenere informazioni o elementi di valutazione ulteriori mediante un colloquio con ciascun candidato o unicamente con taluni di loro, al fine di pronunciarsi con piena cognizione di causa. Siffatto potere discrezionale è tanto più giustificato in quanto i candidati, già in servizio presso l' istituzione, sono noti ai propri servizi. Di norma, i candidati non possono pertanto pretendere di fruire di diritto di un colloquio. Soltanto nell' ipotesi specifica in cui l' autorità che ha il potere di nomina abbia deciso di effettuare la propria scelta a seguito, in particolare, di un colloquio di tutti i candidati con un responsabile del servizio cui appartiene il posto vacante, essa è tenuta a vegliare affinché ciascun candidato possa giovarsi del colloquio nel corso del procedimento di cui trattasi.

    Tuttavia, il potere discrezionale così riconosciuto all' amministrazione è limitato dalla necessità di procedere all' esame comparativo delle candidature con cura e imparzialità, nell' interesse del servizio e in conformità al principio della parità di trattamento. In pratica, detto scrutinio dev' essere condotto su base paritaria e sulla scorta di fonti di informazione confrontabili.

    2. Scopo degli artt. 26 e 43 dello Statuto è di garantire il diritto alla difesa del dipendente, contro decisioni adottate dall' autorità che ha il potere di nomina e influenti sulla sua posizione amministrativa e sulla sua carriera in base a fatti concernenti il suo comportamento dei quali non vi sia traccia nel fascicolo personale. Una decisione fondata su elementi di questa natura non è conforme alle garanzie dello Statuto e dev' essere annullata in quanto intervenuta a seguito di una procedura viziata da illegittimità.

    Sulla scorta di questa interpretazione teleologica, le norme citate non riguardano, in linea di principio, i pareri espressi dai superiori gerarchici consultati nell' ambito di un procedimento di promozione o di trasferimento. Infatti, tali pareri non devono essere portati a conoscenza dei candidati in quanto contengano soltanto una valutazione comparativa delle loro qualifiche e dei loro meriti, fondata su elementi di fatto menzionati nel fascicolo personale o comunicati agli interessati, che per questo hanno già avuto la possibilità di svolgere le proprie osservazioni. Questi pareri, avendo una portata limitata al procedimento di nomina di cui trattasi, non rientrano nei dettami dell' art. 26 dello Statuto, volto a garantire il diritto alla difesa del dipendente e a consentire in tal modo all' amministrazione di pronunciarsi con piena cognizione di causa.

    Quanto sopra non vale tuttavia allorché tali pareri contengano, oltre alle valutazioni derivanti dall' esame comparativo delle candidature, elementi relativi alla competenza, al rendimento o al comportamento di un candidato che non erano stati precedentemente allegati al suo fascicolo personale. Cionondimeno, la mancata comunicazione di questi elementi all' interessato, al fine di consentirgli di presentare osservazioni, pur costituendo una violazione dell' art. 26 dello Statuto, può viziare le decisioni di rigetto della sua candidatura e di nomina di un altro candidato soltanto se i detti elementi abbiano influito in modo decisivo sulla scelta effettuata dall' autorità che ha il potere di nomina.

    3. L' autorità che ha il potere di nomina dispone di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda lo scrutinio per merito comparativo dei candidati alla promozione o al trasferimento e il Tribunale deve pertanto limitarsi ad accertare se essa non abbia esercitato il proprio potere in modo manifestamente erroneo oppure nel perseguimento di uno scopo diverso da quello assegnatole.

    4. Benché l' autorità che ha il potere di nomina sia tenuta a motivare, per lo meno allo stadio della decisione recante rigetto del reclamo propostole, la decisione di rigetto della candidatura ad un posto vacante presentata da parte di un dipendente promuovibile, essa può limitarsi a una motivazione succinta vertente sull' esistenza dei presupposti legali ai quali lo Statuto subordina la regolarità di una promozione.

    5. Qualora, nell' ambito di un ricorso d' annullamento, un dipendente proponga una domanda di risarcimento priva di qualunque nesso con il detto ricorso, la ricevibilità di quest' ultima dev' essere esaminata indipendentemente da quella della domanda d' annullamento. Una domanda siffatta è ricevibile solo allorché sia preceduta dal procedimento precontenzioso di cui agli artt. 90 e 91 dello Statuto.

    Parti


    Nella causa T-78/92,

    Aristotelis Perakis, dipendente del Parlamento europeo, residente a Rameldange (Lussemburgo), con l' avv. Charisios Tagaras, del foro di Salonicco, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Évelyne Korn, 21, rue de Nassau,

    ricorrente,

    contro

    Parlamento europeo, rappresentato dal signor Jorge Campinos, giureconsulto, assistito dai signori Christian Pennera e Jannis Pantalis, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto presso il segretariato generale del Parlamento europeo,

    convenuto,

    avente ad oggetto l' annullamento della decisione del Parlamento europeo di respingere la candidatura del ricorrente al posto di capo della divisione della traduzione greca, dichiarato vacante l' 8 luglio 1991, e di quella relativa alla nomina di un altro candidato al suddetto posto,

    IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

    DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),

    composto dai signori C.W. Bellamy, presidente, A. Saggio e C.P. Briët, giudici,

    cancelliere: J. Palacio González, amministratore

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 15 luglio 1993,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    Fatti e procedimento

    1 Il ricorrente, signor Aristotelis Perakis, è entrato in servizio presso il Parlamento europeo (in prosieguo: il "Parlamento") il 1 gennaio 1981, in qualità di traduttore. Con decisione 25 febbraio 1985, è stato promosso al grado LA 4 della carriera di revisore. E' stato assegnato alla divisione della traduzione greca, all' interno della direzione generale della traduzione e dei servizi generali (DG VII).

    2 Con avviso di posto vacante n. 6776 dell' 8 luglio 1991, l' autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l' "APN") avviava la procedura destinata ad attribuire il posto di capo della divisione della traduzione greca, in primo luogo mediante promozione o trasferimento. A titolo di promozione venivano dichiarate ricevibili sette candidature, tra cui quella del ricorrente.

    3 Le candidature venivano esaminate dal direttore della traduzione (in prosieguo: il "direttore"), signor Wilson, il quale aveva un colloquio con cinque dei sette candidati, in particolare con il signor Perakis. Con gli altri due candidati, in quel momento in ferie, detto colloquio si svolgeva telefonicamente. Al termine di questo scrutinio comparativo, il direttore comunicava al direttore generale della traduzione e dei servizi generali (in prosieguo: il "direttore generale"), signora De Enterria, un parere nel quale suggeriva di nominare al posto da coprire uno di questi candidati, signor K. Nel suo parere, egli formulava le seguenti osservazioni nei confronti del signor Perakis: "E' stato uno dei primi revisori nella divisione e ha partecipato pienamente alla gestione durante i primi anni, quando la divisione ha avuto difficoltà di avvio. Ha alcuni anni di esperienza nel servizio dei processi verbali. Dal suo ritorno alla divisione non ha avuto parte nelle mansioni di distribuzione del lavoro, né in quelle di capogruppo a Strasburgo, in seguito ad un contrasto con il suo capodivisione. E' stato membro di numerose commissioni giudicatrici. Sembra possedere qualità nell' organizzazione del lavoro, anche se recentemente i suoi interventi in questo campo non sono stati molto opportuni. Sarebbe un candidato controverso in un momento in cui la divisione ha bisogno piuttosto di attenuare alcuni conflitti passati". La signora De Enterria, da parte sua, aveva un colloquio con quattro dei sette candidati (signori K., D., M. e P.). Il ricorrente non fruiva di questo colloquio. In seguito al suo esame delle candidature, la signora De Enterria emetteva un parere destinato al direttore generale del personale, del bilancio e delle finanze. Vi analizzava i rispettivi meriti dei candidati e confermava, in particolare, la valutazione presentata dal direttore sulla candidatura del signor Perakis, esprimendosi in questi termini: "Il signor Perakis è stato uno dei primi revisori nella divisione e ha partecipato pienamente alla gestione durante i primi anni, quando la divisione ha avuto difficoltà di avvio. Ha alcuni anni di esperienza nel servizio dei processi verbali. Dal suo ritorno alla divisione non ha avuto parte nelle mansioni di distribuzione del lavoro, né in quelle di capogruppo a Strasburgo. E' stato membro di numerose commissioni giudicatrici. La sua esperienza avrebbe dovuto conferirgli qualità nell' organizzazione del lavoro, ma i suoi interventi in questo campo recentemente non sono stati molto opportuni e hanno sollevato seri dubbi sulle sue capacità e sul suo spirito di cooperazione". Infine, la signora De Enterria suggeriva di nominare al posto da assegnare il candidato già proposto dal direttore. Il fascicolo contenente il parere emesso dal direttore generale nonché l' estratto dei giudizi contenuti nei rapporti informativi di tutti i candidati veniva trasmesso al segretario generale del Parlamento, che presentava una proposta formale al presidente del Parlamento, nella sua qualità di APN, volta alla nomina di questo stesso candidato. Tale proposta era corredata dal fascicolo menzionato. Con decisione 5 novembre 1991, il presidente decideva di promuovere il signor K. al posto di capo della divisione della traduzione greca. Il 27 novembre 1991, il signor Perakis veniva informato del rigetto della sua candidatura con un modulo prestampato e, il 27 gennaio 1992, la decisione di nomina del signor K. al posto di cui trattasi veniva comunicata al personale del Parlamento mediante affissione.

    4 Il 24 febbraio 1992, il signor Perakis proponeva reclamo contro le due citate decisioni, rispettivamente di rigetto della sua candidatura e di nomina del signor K. Il presidente del Parlamento respingeva il detto reclamo con decisione 25 giugno 1992.

    5 Con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 24 settembre 1992, il signor Perakis ha chiesto l' annullamento delle citate decisioni di rigetto della sua candidatura e di nomina del signor K. al posto di capo della divisione della traduzione greca. Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. La trattazione si è svolta il 15 luglio 1993.

    Conclusioni delle parti

    6 Nel ricorso, il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

    ° annullare le decisioni del Parlamento impugnate;

    ° condannare il Parlamento a corrispondergli, a titolo di risarcimento del danno morale, 1 ECU e, in subordine (nel caso in cui le decisioni impugnate non vengano annullate), 200 000 BFR;

    ° condannare il convenuto alle spese.

    Nella replica, il ricorrente conclude, per quanto concerne la sua domanda di risarcimento, che il Tribunale voglia:

    ° condannare il Parlamento europeo a corrispondergli, a titolo di risarcimento del danno morale, 100 000 BFR e, in subordine (nel caso in cui le decisioni impugnate non vengano annullate), 300 000 BFR.

    Il convenuto conclude che il Tribunale voglia:

    ° respingere il ricorso;

    ° respingere le domande di risarcimento del danno morale;

    ° statuire sulle spese, secondo le norme vigenti.

    Sulla domanda di annullamento

    7 A sostegno della domanda di annullamento, il ricorrente invoca quattro motivi, vertenti rispettivamente sulla violazione del principio di parità di trattamento dei dipendenti in relazione al diritto al contraddittorio, sulla violazione del diritto alla difesa e dell' art. 26 dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto"), relativo al fascicolo personale dei dipendenti, sull' inosservanza dell' art. 45 dello Statuto, che prevede uno scrutinio per merito comparativo dei dipendenti ai fini della promozione e, infine, sull' insufficienza di motivazione.

    Sul motivo vertente sulla violazione del principio di parità di trattamento dei dipendenti in relazione al diritto al contraddittorio

    Argomenti delle parti

    8 Nell' ambito di questo primo motivo, il ricorrente sostiene che il fatto di non essersi potuto avvalere, a differenza di altri candidati, di un colloquio con il direttore generale, lo ha "privato della possibilità di esporre i propri meriti e le proprie attitudini e di sostenere la propria candidatura dinanzi alla persona che era particolarmente qualificata per prendere una decisione riguardo alla promozione controversa".

    9 Questa omissione dell' amministrazione costituisce, secondo il ricorrente, una violazione del principio di parità di trattamento in relazione al diritto al contraddittorio, nonché del diritto al contraddittorio in quanto tale. Il ricorrente si riferisce alla sentenza 12 febbraio 1992, causa T-52/90, Volger/Parlamento (Racc. pag. II-121), nella quale il Tribunale ha dichiarato che l' esclusione di un candidato dai colloqui con il responsabile del servizio di cui trattasi, previsti dall' APN nell' ambito di una procedura di trasferimento-promozione, aveva privato l' interessato "della garanzia di un effettivo scrutinio comparativo della sua candidatura da parte dell' APN" (punto 29 della motivazione).

    10 Nel presente caso, il ricorrente deduce che la fase decisiva della procedura di selezione si è svolta dinanzi al direttore generale. Infatti, tale fase si sarebbe situata al livello gerarchico più elevato al quale, secondo il ricorrente, era possibile valutare se il principio di parità di trattamento e il diritto al contraddittorio fossero stati rispettati, dal momento che non vi era stato alcun colloquio dei candidati con il segretario generale. Inoltre, sia il segretario generale, allorché ha presentato la sua proposta al presidente, sia il presidente stesso, allorché ha adottato la decisione di promozione, si sarebbero fondati in ampia misura sul parere emesso dal direttore generale. Quanto ai colloqui con il direttore, il ricorrente sostiene in subordine che, pur ammettendo che anch' essi facessero parte della procedura ° cosa che egli contesta ° l' amministrazione ha tuttavia ignorato il principio di parità di trattamento escludendolo dai colloqui con il direttore generale, proprio in base al parere emesso dal direttore in condizioni, secondo lui, irregolari, in quanto due dei candidati sono stati ascoltati soltanto per telefono. Inoltre, all' udienza il ricorrente ha rilevato, senza essere contraddetto dal convenuto, che alcuni candidati con rapporto informativo inferiore al suo avevano potuto sostenere un colloquio con il direttore generale.

    11 Il convenuto contesta la fondatezza di questo primo motivo. Esso sostiene che, nell' ambito della procedura di selezione, tutti i candidati sono stati ascoltati dall' autorità gerarchica competente. Infatti, il direttore avrebbe concesso un colloquio a ciascuno dei candidati, prendendo anche contatto telefonico con due di loro, che dipendevano dalla sua unità amministrativa ed erano, all' epoca, in ferie fuori dal Lussemburgo. A tale riguardo, il convenuto afferma che la valutazione dei meriti si effettua in primo luogo all' interno del servizio interessato e che tutti i superiori gerarchici chiamati a pronunciarsi prendono parte alla procedura di promozione, senza che il loro grado amministrativo possa pregiudicare la validità dei loro colloqui con i candidati. Esso fa osservare, inoltre, che in ciascuna delle diverse fasi dell' esame comparativo delle candidature, comprese quelle dinanzi all' APN, la scelta a favore dell' uno o dell' altro candidato avrebbe potuto variare.

    12 Inoltre, il Parlamento ha affermato all' udienza che, sebbene in apparenza il ricorrente sia stato trattato in modo diverso dai candidati convocati per un colloquio con il direttore generale, egli non ha dimostrato che avrebbe potuto fornire, al momento di tale colloquio, precisi elementi supplementari atti a modificare la valutazione relativa alla sua candidatura.

    Giudizio del Tribunale

    13 Occorre ricordare in via preliminare che, ai sensi dell' art. 45, n. 1, primo comma, dello Statuto, la promozione "è fatta esclusivamente a scelta, tra i funzionari che abbiano maturato un minimo di anzianità nel loro grado, previo scrutinio per merito comparativo dei funzionari che hanno i requisiti per essere promossi, nonché esame dei rapporti informativi di cui sono stati oggetto".

    14 Ne deriva espressamente che, nell' ambito di una procedura di promozione e, analogamente, di trasferimento, l' APN è tenuta ad esaminare i rapporti informativi e i rispettivi meriti dei candidati promuovibili. A tale fine, essa dispone del potere conferitole dallo Statuto di effettuare l' esame comparativo dei suddetti rapporti e meriti secondo la procedura o il metodo da essa ritenuto più idoneo, conformemente ad una giurisprudenza consolidata (v., in particolare, sentenze della Corte 1 luglio 1976, causa 62/75, De Wind/Commissione, Racc. pag. 1167, punto 17 della motivazione, e del Tribunale 10 luglio 1992, causa T-53/91, Mergen/Commissione, Racc. pag. II-2041, punto 30 della motivazione).

    15 In particolare, spetta all' APN, nonché ai diversi superiori gerarchici consultati nel corso della procedura di promozione o di trasferimento di cui trattasi, valutare ad ogni fase dell' esame delle candidature se occorra raccogliere, a tale stadio, ulteriori informazioni o elementi di valutazione mediante un colloquio con tutti i candidati o soltanto con alcuni di essi, al fine di pronunciarsi con piena cognizione di causa. Tale potere discrezionale, ammesso dalla Corte, per quanto concerne una procedura di assunzione o di trasferimento, nella sentenza 30 maggio 1984, causa 111/83, Picciolo/Parlamento (Racc. pag. 2323, punti 10-13 della motivazione), deve essere riconosciuto a fortiori all' amministrazione nell' ambito di una procedura di promozione o di trasferimento interno in cui, come nel presente caso, i candidati, già in servizio presso l' istituzione considerata, sono noti ai propri servizi. Di norma, i candidati non possono quindi pretendere di diritto di fruire di un colloquio. Soltanto nell' ipotesi specifica in cui l' APN abbia deciso di effettuare la propria scelta in seguito ad un colloquio di tutti i candidati con un responsabile del servizio da cui dipende il posto vacante essa deve controllare che ciascun candidato fruisca del detto colloquio nel corso della procedura, in modo da poter esaminare la sua candidatura alla luce di tutti gli elementi di valutazione sui quali essa intendeva fondare la propria scelta, come risulta dalla citata sentenza Volger/Parlamento, punti 27 e 29 della motivazione.

    16 Tuttavia, il potere discrezionale così riconosciuto all' amministrazione è limitato dalla necessità di procedere all' esame comparativo delle candidature con accuratezza ed imparzialità, nell' interesse del servizio e conformemente al principio di parità di trattamento dei dipendenti, sancito in termini generali dall' art. 5, n. 3, dello Statuto, che dispone: "I funzionari appartenenti a una stessa categoria o quadro sono soggetti rispettivamente a identiche condizioni di assunzione e di sviluppo di carriera". In pratica, lo scrutinio per merito comparativo dei candidati deve quindi essere condotto su base paritaria e sulla scorta di fonti d' informazione confrontabili, come ha dichiarato la Corte nella sentenza 7 luglio 1964, causa 97/63, De Pascale/Commissione (Racc. pag. 1005, pag. 1024).

    17 Nel caso di specie, occorre quindi stabilire se, alla luce dei principi ora enunciati, la procedura di esame della candidatura del ricorrente debba essere considerata viziata, come egli sostiene, per il fatto che egli non ha potuto giovarsi di un colloquio con il direttore generale, contrariamente a quattro degli altri sei candidati promuovibili, in particolare contrariamente al candidato effettivamente promosso. A tale scopo, si deve verificare anzitutto se, nell' ambito della procedura di esame comparativo delle candidature da essa prevista nella fattispecie, l' APN intendeva far sì che ciascun candidato fruisse di un colloquio con il direttore generale. Nell' ipotesi in cui questa non fosse stata l' intenzione dell' APN, occorre tuttavia verificare se la candidatura del ricorrente sia stata esaminata dal direttore generale in condizioni non discriminatorie, ossia sulla base di informazioni e di elementi di valutazione comparabili con quelli sui quali questi si è basato per quanto concerne i quattro candidati ascoltati.

    18 In primo luogo, dovendosi stabilire se la procedura di scrutinio delle candidature prevista dall' APN sia stata rispettata nei confronti del ricorrente, il Tribunale rileva che nessun elemento del fascicolo consente di presumere che la detta autorità abbia inteso fondare la propria valutazione comparativa dei meriti dei candidati in particolare su un colloquio di ciascuno di loro con il direttore generale. Sotto questo aspetto, la presente lite si distingue dagli antefatti della citata sentenza Volger/Parlamento invocata dal ricorrente. Infatti, nel presente caso, risulta chiaramente dalla decisione del presidente del Parlamento 25 giugno 1992, che ha respinto il reclamo, come l' APN abbia adottato le decisioni impugnate conformemente alla procedura che essa intendeva seguire, ossia in seguito ad una proposta presentata dal segretario generale previa consultazione dei responsabili dei servizi cui apparteneva il posto da attribuire, nella specie il direttore della traduzione e il direttore generale della traduzione e dei servizi generali. A tale riguardo, l' APN sottolinea espressamente in questa stessa decisione che il direttore ha ascoltato tutti i candidati nell' ambito della procedura de qua. Sembra quindi, al contrario, che l' assenza di riferimento ad un colloquio con il direttore generale, nella risposta al reclamo, confermi che l' APN non aveva previsto che tutti gli interessati dovessero fruire di detto colloquio. Quindi, spettava solo al direttore generale valutare l' opportunità di raccogliere ulteriori elementi di valutazione su questo o quel candidato nel corso di un colloquio.

    19 Stando così le cose, occorre verificare, in secondo luogo, se la candidatura del ricorrente sia stata esaminata dal direttore generale sulla base di informazioni comparabili con quelle di cui disponeva in merito ai candidati, tra cui il signor K., effettivamente promosso, ai quali egli ha concesso un colloquio. A tale riguardo, risulta dal fascicolo che il direttore generale è stato in grado di fondare la propria valutazione sul parere emesso dal direttore in seguito ad un colloquio con tutti i candidati, compreso il ricorrente nonché, all' occorrenza, sull' esame comparativo dei loro rapporti informativi o dei loro fascicoli personali, che erano a sua disposizione. A partire da questi diversi elementi, egli ha potuto valutare la necessità di ascoltare taluni candidati, al fine di completare la sua indagine o, come illustra il convenuto nel controricorso, di "determinare in modo più specifico la proposta del direttore". Secondo i principi già enunciati, il direttore generale disponeva di un potere discrezionale nell' ambito di questa valutazione e non era tenuto a fondarsi esclusivamente sulle menzioni ottenute dagli interessati nei loro rapporti informativi, come peraltro deriva esplicitamente dai termini stessi del citato art. 45, n. 1, dello Statuto. Contrariamente alle affermazioni del ricorrente, il direttore generale ha quindi potuto legittimamente ritenere che taluni candidati, la cui valutazione era inferiore a quella del ricorrente, dovessero essere ascoltati. Analogamente, egli ha potuto ritenere di disporre di sufficienti informazioni riguardo al ricorrente, senza eccedere i limiti del suo potere discrezionale.

    20 Infatti, tenuto conto dei principi inerenti al funzionamento di qualunque struttura amministrativa gerarchizzata e dell' autonomia dell' amministrazione nell' organizzazione e nel funzionamento dei suoi servizi, in via di principio il direttore generale ben poteva avvalersi in particolare del parere del direttore per quanto concerneva la candidatura del ricorrente, il quale dipendeva dai servizi del suddetto direttore, che era il suo secondo compilatore. Non si può quindi in nessun caso contestare al direttore generale di aver preso in considerazione tale parere, che peraltro non lo vincolava, e di aver proseguito su questa base l' esame comparativo delle candidature. Sotto questo aspetto occorre rilevare che l' argomento dedotto in subordine dal ricorrente, secondo il quale il direttore generale non poteva escluderlo dai colloqui basandosi per l' appunto sul parere emesso dal direttore, per il fatto che il colloquio concesso da quest' ultimo a due dei candidati era avvenuto telefonicamente, non può essere accolto. A tale riguardo, è sufficiente rilevare che il ricorrente, che aveva egli stesso ottenuto un colloquio con il direttore, non dimostra alcun interesse a sostenere che altri candidati non hanno avuto tale colloquio, in quanto questa circostanza non poteva nuocergli in alcun modo e, di conseguenza, influire sul contenuto delle decisioni impugnate.

    21 Nello stesso ordine di idee, inoltre, l' argomento sotteso alle affermazioni del ricorrente, secondo il quale un colloquio con il direttore generale gli avrebbe consentito non solo di sostenere la propria candidatura, ma anche di rettificare taluni elementi decisivi, secondo lui errati, contenuti nel parere del direttore e ripresi dal direttore generale nel suo parere, si interseca con il secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto alla difesa e dell' art. 26 dello Statuto. Esso sarà quindi esaminato insieme al secondo motivo.

    22 Non si può dunque ritenere che, a causa del mancato colloquio del ricorrente con il direttore generale, la sua candidatura sia stata esaminata in condizioni discriminatorie rispetto a quelle di cui avevano fruito i candidati convocati per tale colloquio. Il primo motivo, vertente sulla violazione del principio di parità di trattamento in relazione al diritto al contraddittorio, deve quindi essere respinto in quanto infondato.

    Sul motivo vertente sulla violazione del diritto alla difesa e dell' art. 26 dello Statuto

    Argomenti delle parti

    23 A sostegno di questo secondo motivo, il ricorrente afferma nel ricorso di non essere stato convocato per un colloquio dal direttore generale a causa di alcune valutazioni sfavorevoli relative alla sua capacità professionale. Orbene, non conoscendo né le fonti né gli elementi alla base di queste valutazioni, egli non sarebbe stato in grado di confutarle. Di conseguenza, le decisioni impugnate dovrebbero essere annullate in quanto adottate in violazione del suo diritto alla difesa.

    24 Nella replica, il ricorrente sostiene come risulti dal controricorso che il direttore e il direttore generale avevano formulato nei suoi confronti valutazioni sfavorevoli, in contraddizione con i suoi ultimi due rapporti informativi. I pareri che contengono dette valutazioni, relativi in particolare alle sue capacità nell' organizzazione del lavoro, non gli sarebbero stati trasmessi prima del deposito del controricorso e non sarebbero stati inseriti nel suo fascicolo personale, contrariamente alle disposizioni dell' art. 26 dello Statuto. Tali pareri non gli sarebbero quindi opponibili. Il ricorrente ne deduce che le decisioni impugnate, fondate, secondo lui, su questi stessi pareri, devono essere annullate, in applicazione dei principi sanciti nella sentenza della Corte 3 febbraio 1971, causa 21/70, Rittweger/Commissione (Racc. pag. 7, punti 39-41 della motivazione).

    25 Il convenuto ritiene, da parte sua, che i pareri menzionati costituiscano documenti preparatori, interni alla procedura di promozione. La loro portata si limiterebbe alla procedura di cui trattasi e le valutazioni che contengono non rientrerebbero quindi nell' ambito di applicazione dell' art. 26 dello Statuto. Queste valutazioni costituirebbero un insieme indissociabile e non dovrebbero essere comunicate agli interessati, al fine di salvaguardare la riservatezza necessaria sia nell' interesse del buon funzionamento del servizio che in quello dei candidati.

    Giudizio del Tribunale

    26 L' art. 26 dello Statuto dispone che il fascicolo personale del funzionario deve contenere "a) (fra l' altro) tutti i rapporti concernenti la sua competenza, il suo rendimento e il suo comportamento" nonché "b) le osservazioni formulate dal funzionario in merito ai predetti documenti". Lo stesso articolo prevede che "l' istituzione non può opporre a un funzionario, né produrre contro di lui documenti di cui alla lettera a) che non gli siano stati comunicati prima dell' inserimento nel fascicolo personale". Ai sensi dell' art. 43 dello Statuto, il rapporto informativo periodico sulla competenza, sul rendimento e sul comportamento in servizio di ciascun funzionario viene comunicato all' interessato, che "ha la facoltà di aggiungervi tutte le osservazioni che ritenga utili".

    27 Secondo una costante giurisprudenza, lo scopo di tali disposizioni è di garantire il diritto alla difesa del dipendente, contro decisioni adottate dall' APN ed influenti sulla sua posizione amministrativa e sulla sua carriera in base a fatti concernenti il suo comportamento dei quali non vi sia traccia nel fascicolo personale. Risulta da tali disposizioni che una decisione basata su elementi di questa natura non è conforme alle garanzie dello Statuto e deve essere annullata in quanto intervenuta a seguito di una procedura viziata da illegittimità (v. sentenze della Corte Rittweger/Commissione, citata, punti 29-41 della motivazione, 28 giugno 1972, causa 88/71, Brasseur/Parlamento, Racc. pag. 499, punti 9-11 della motivazione, 12 febbraio 1987, causa 233/85, Bonino/Commissione, Racc. pag. 739, punto 11 della motivazione e sentenza del Tribunale 5 dicembre 1990, causa T-82/89, Marcato/Commissione, Racc. pag. II-735, punto 78 della motivazione).

    28 Alla luce di quanto sopra, le disposizioni citate non riguardano, di norma, i pareri emessi dai superiori gerarchici consultati nell' ambito di una procedura di promozione o di trasferimento. Infatti, tali pareri non devono essere portati a conoscenza dei candidati interessati, in quanto contengano soltanto una valutazione comparativa delle loro qualifiche e dei loro meriti, fondata su elementi di fatto menzionati nel fascicolo personale o comunicati agli interessati, che per questo hanno già avuto la possibilità di svolgere osservazioni. Questi pareri hanno quindi una portata limitata alla procedura di nomina di cui trattasi. Essi esprimono il potere discrezionale di cui dispone l' amministrazione in materia e non rientrano nei dettami dell' art. 26 dello Statuto, volti a garantire il diritto alla difesa del dipendente e a consentire in tal modo all' amministrazione di pronunciarsi in piena cognizione di causa.

    29 Tuttavia questo non vale allorché tali pareri contengano, oltre alle valutazioni derivanti dallo scrutinio comparativo delle candidature, anche elementi relativi alla competenza, al rendimento o al comportamento di un candidato che non erano stati precedentemente allegati al suo fascicolo personale. In tale ipotesi, il citato art. 26 impone all' amministrazione d' inserire i suddetti elementi nel fascicolo personale dell' interessato, come ha dichiarato la Corte nella citata sentenza Bonino/Commissione, punto 12 della motivazione. Nondimeno, si deve rilevare che, conformemente ad una giurisprudenza consolidata, la mancata comunicazione di questi stessi elementi all' interessato, al fine di consentirgli di presentare le sue osservazioni, può viziare le decisioni di rigetto della sua candidatura e di nomina di un altro candidato soltanto se detti elementi hanno "influito in modo decisivo sulla scelta effettuata dall' APN" (v. sentenze Rittweger/Commissione, citata, punto 35 della motivazione e Brasseur/Parlamento, citata, punto 18 della motivazione). Spetta all' amministrazione dimostrare che tale omissione non ha esercitato alcuna influenza decisiva sulla scelta operata dall' APN.

    30 Alla luce dei principi sopra illustrati, occorre stabilire se, come sostiene il ricorrente, nel caso di specie, il fatto che i pareri emessi dal direttore e dal direttore generale non siano stati inseriti nel suo fascicolo personale né portati a sua conoscenza, prima dell' adozione delle decisioni impugnate, abbia avuto l' effetto d' inficiare la legittimità di queste decisioni. A tale fine, occorre verificare se i pareri controversi si riferissero ad elementi di fatto concernenti le competenze, il rendimento o il comportamento del ricorrente dei quali non vi era traccia nel fascicolo personale e, in caso di risposta affermativa, se tali elementi abbiano effettivamente avuto un' influenza decisiva sul contenuto delle decisioni impugnate.

    31 Nella fattispecie, il Tribunale rileva che i pareri menzionati davano effettivamente atto di taluni elementi di fatto concernenti le competenze e il comportamento del ricorrente che non erano stati inseriti nel suo fascicolo personale né portati a sua conoscenza prima dell' adozione delle decisioni impugnate. In particolare, per quanto riguarda le qualità dell' interessato in materia di organizzazione del lavoro, sia il direttore sia il direttore generale osservavano, nel loro parere, che "recentemente i suoi interventi in questo campo non (erano) stati molto opportuni", e il direttore generale aggiungeva che essi "(avevano) sollevato seri dubbi sulle sue capacità e sul suo spirito di cooperazione". Orbene, l' esame del fascicolo del ricorrente mostra che i fatti suddetti non vi erano menzionati.

    32 Ne deriva che, avendo omesso di comunicare questi elementi al ricorrente e di inserirli nel suo fascicolo personale, il convenuto ha trasgredito le disposizioni dell' art. 26 dello Statuto.

    33 Al fine di stabilire se tale irregolarità abbia viziato le decisioni impugnate, occorre verificare, a questo punto, se gli elementi sfavorevoli al ricorrente, testé enunciati, abbiano influito in modo decisivo sul rigetto della sua candidatura e sulla nomina del signor K.

    34 A tale riguardo, l' esame degli atti del fascicolo e, in particolare, dei rapporti informativi, rivela che le ragioni fondate sul confronto dei giudizi ottenuti rispettivamente dal ricorrente e dal candidato promosso nel rapporto informativo sono sufficienti per giustificare la preferenza che l' amministrazione ha riservato a quest' ultimo, in ciascuna delle fasi successive della procedura. Infatti, risulta esplicitamente dalla decisione 25 giugno 1992, di rigetto del reclamo, che l' APN si è fondata essenzialmente sull' esame comparativo dei rapporti informativi. Dopo aver affermato che il direttore e poi il direttore generale avevano proceduto ad un' analisi dettagliata, approfondita e comparativa dei suddetti rapporti, l' APN ha dichiarato, in questa decisione, che "è sembrato sin da questa fase che, indipendentemente dalla qualità (dei) meriti e conoscenze personali (del ricorrente, il suo) rapporto informativo fosse inferiore a quello di diversi altri candidati che soddisfacevano meglio di (lui) le condizioni e i requisiti richiesti dall' avviso di posto vacante n. 6776". Secondo le informazioni fornite nel controricorso, la valutazione globale ottenuta dal candidato promosso nei suoi rapporti informativi per i due periodi di riferimento 1987-1988 e 1989-1991 era in ciascuno superiore di due punti a quella del ricorrente. Inoltre, per quanto concerne più specificamente alcune voci determinanti nella fattispecie riguardo ai requisiti richiesti ad un capodivisione, le risposte del convenuto ai quesiti del Tribunale in udienza indicano che sotto la voce intitolata "Relazioni umane: attitudine al lavoro collettivo, spirito di gruppo; attitudine a dare fiducia ai collaboratori, a dare loro responsabilità" il signor K. ha ottenuto il giudizio "eccellente", mentre il ricorrente ha avuto il giudizio "ottimo". Stando a queste risposte, lo stesso vale per le voci relative rispettivamente alla "Coscienza professionale: senso di responsabilità, rispetto delle norme vigenti e delle istruzioni ricevute, puntualità", e alla "Facoltà di comprensione e di giudizio" che sono state oggetto entrambe del giudizio "eccellente" nel rapporto del signor K. e "ottimo" in quello del ricorrente. Solo il giudizio (ottimo) ottenuto dal ricorrente alla voce "Conoscenze (generali e professionali) necessarie all' esercizio delle funzioni" è stato superiore a quello (buono) attribuito al candidato promosso. In queste circostanze, i motivi fondati sul confronto voce per voce dei rapporti informativi del ricorrente e del candidato promosso, nonché sul totale dei punti ottenuti, giustificano in modo sufficiente la preferenza data al signor K. Ne deriva che le dette valutazioni relative alle capacità di organizzazione del lavoro del ricorrente, contenute nei pareri del direttore e del direttore generale, non hanno influito in modo decisivo sulla scelta operata dall' APN. Il fatto che questi elementi non siano stati inseriti nel suo fascicolo personale né comunicati all' interessato non può quindi inficiare la validità delle decisioni impugnate.

    35 Risulta dall' insieme delle considerazioni che precedono che il secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto alla difesa e dell' art. 26 dello Statuto, deve essere disatteso in quanto invocato a sostegno della richiesta di annullamento delle decisioni di rigetto della candidatura del ricorrente e di nomina di un altro candidato.

    Sul motivo vertente sull' irregolarità dello scrutinio comparativo della candidatura del ricorrente

    Argomenti delle parti

    36 Per quanto concerne questo terzo motivo, il ricorrente sostiene che l' APN abbia infranto l' art. 45 dello Statuto, relativo allo scrutinio per merito comparativo dei dipendenti nell' ambito di una procedura di promozione. Afferma che la violazione del principio di parità di trattamento dei dipendenti, del diritto al contraddittorio e dell' art. 26 dello Statuto "comporta per definizione anche una violazione della disposizione relativa allo scrutinio per merito comparativo dei dipendenti, dato che tale scrutinio è ipso facto impossibile in assenza di parità e di audizione dei candidati".

    37 Il ricorrente deduce inoltre, in subordine, la violazione dell' art. 45 dello Statuto per errore manifesto di valutazione riguardo alla sua esperienza in materia di organizzazione del lavoro, alle sue conoscenze linguistiche e alla sua anzianità nel grado LA 4.

    38 Osserva che la sua esperienza in materia di organizzazione ° particolarmente rilevante in vista del posto da attribuire ° risulta dalle funzioni svolte per tre anni, dal 1985 al 1988, come "capogruppo" nella divisione "Processo verbale" e dal fatto che ha diretto circa quaranta volte il gruppo dei traduttori greci durante le sessioni del Parlamento a Strasburgo. I candidati ascoltati dalla signora De Enterria e, in particolare, il signor K. non avrebbero dimostrato, secondo il ricorrente, un' analoga esperienza.

    39 Quanto alle sue conoscenze linguistiche, il ricorrente afferma che le decisioni impugnate non hanno tenuto conto del fatto che egli utilizza cinque lingue mentre il candidato effettivamente promosso ne utilizza solo tre.

    40 Infine, la sua anzianità nel grado LA 4 sarebbe superiore del 20% rispetto a quella dei quattro candidati convocati dal direttore generale.

    41 Il ricorrente ammette che la sua superiorità per quanto concerne i tre elementi suddetti avrebbe potuto essere neutralizzata dal contenuto dei rapporti informativi, se quello del signor K. fosse stato effettivamente di gran lunga migliore del suo, cosa che tuttavia egli contesta. In queste circostanze, il ricorrente ritiene che l' amministrazione abbia commesso un errore manifesto all' atto dell' esame comparativo delle candidature, non prendendo in considerazione né l' esiguità della differenza esistente tra i punti attribuiti al candidato promosso (59) e quelli da lui ottenuti (57), né l' esistenza di noti contrasti tra il ricorrente e l' autore dei suddetti rapporti.

    42 Il convenuto respinge, da parte sua, questo argomento. Osserva che il rapporto informativo del ricorrente era inferiore di due punti rispetto a quello del candidato promosso. Orbene, proprio in seguito ad un' analisi dettagliata, approfondita e comparativa dei rapporti informativi, l' APN ha ritenuto che un' altra candidatura, quella del signor K., fosse più idonea per l' assegnazione del posto controverso.

    43 Per quanto concerne l' argomento relativo alla differenza che si asserisce minima tra i detti rapporti informativi, il convenuto fa osservare che "due punti in più sono ampiamente sufficienti per avallare la scelta dell' APN, tanto più che (una scelta di questo tipo) si giustifica in funzione delle qualifiche, delle conoscenze e delle condizioni richieste nell' avviso di posto vacante". Il convenuto deduce che il ricorrente non fornisce alcuna prova relativa alla superiorità della sua esperienza sul piano dell' organizzazione, in quanto non è stato designato a sostituire il capodivisione durante gli ultimi anni, contrariamente al signor K. Inoltre, quest' ultimo avrebbe soddisfatto le condizioni relative alle conoscenze linguistiche richieste dall' avviso di posto vacante.

    Giudizio del Tribunale

    44 Occorre rilevare anzitutto che l' addebito secondo il quale lo scrutinio comparativo delle candidature sarebbe viziato per il fatto che il ricorrente non è stato ascoltato personalmente dal direttore generale e non ha ricevuto comunicazione, prima dell' adozione delle decisioni impugnate, dei pareri formulati a suo riguardo dai suoi superiori gerarchici, ricalca i primi due motivi invocati dal ricorrente a sostegno della propria richiesta di annullamento. Poiché i due motivi citati sono stati giudicati infondati dal Tribunale, anche questo addebito dev' essere respinto per le stesse ragioni.

    45 Quanto al secondo addebito, invocato in subordine, secondo il quale le decisioni impugnate sarebbero inficiate da un errore manifesto di valutazione, occorre preliminarmente ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, l' APN dispone di un ampio potere discrezionale nel valutare l' interesse del servizio e le attitudini dei candidati al posto da assegnare nell' ambito di una procedura di promozione o di trasferimento. Il controllo del Tribunale deve quindi limitarsi in questo campo ad accertare se, tenuto conto delle ragioni che hanno potuto determinare la valutazione dell' APN, quest' ultima non abbia esercitato il proprio potere in modo manifestamente erroneo (v., in particolare, sentenze della Corte 5 febbraio 1987, causa 366/85, Huybrechts/Commissione, Racc. pag. 629, punto 9 della motivazione e Bonino/Commissione, citata, punto 5 della motivazione, nonché sentenza del Tribunale 25 febbraio 1992, causa T-11/91, Schloh/Consiglio, Racc. pag. II-203, punto 51 della motivazione).

    46 Nel presente caso, risulta chiaramente dalla risposta al reclamo e dalle osservazioni del Parlamento dinanzi al Tribunale che l' istituzione convenuta si è soprattutto fondata, nella sua scelta, su un esame comparativo minuzioso dei rapporti informativi dei candidati in ogni fase della procedura. Inoltre, dal punto di vista delle attitudini in materia di organizzazione del lavoro, l' APN ha ritenuto, nell' esercizio del suo potere discrezionale, che il signor K. fosse più qualificato del ricorrente il quale, contrariamente al candidato promosso, non era stato designato a sostituire il capodivisione nel corso degli ultimi anni, fatto che egli non contesta. Del resto, nessun elemento del fascicolo consente di supporre che l' amministrazione non abbia preso in considerazione, nell' ambito del suo esame, le qualifiche linguistiche del ricorrente, le responsabilità di "capogruppo" da lui assunte e la sua anzianità. Risulta, al contrario, dalla risposta al reclamo e dalle osservazioni delle parti dinanzi al Tribunale che, pur prendendo in considerazione i meriti del ricorrente, che essa non contesta, l' APN ha tuttavia ritenuto che il signor K. fosse il candidato più idoneo per il posto de quo. A tale riguardo, il ricorrente non deduce peraltro alcun indizio atto a sollevare dubbi sulle attitudini del candidato promosso. In queste circostanze e senza che sia necessario esaminare più dettagliatamente gli argomenti delle parti, il Tribunale rileva che le considerazioni sulle quali l' APN ha fondato la propria scelta, sopra enunciate, non eccedono i limiti del suo potere discrezionale.

    47 Ne deriva che le decisioni impugnate non possono essere considerate inficiate da un errore manifesto di valutazione. Pertanto, il terzo motivo dev' essere respinto in quanto infondato.

    Sul motivo vertente sulla carenza di motivazione

    Argomenti delle parti

    48 Nell' ambito di questo quarto motivo, il ricorrente afferma che la risposta del Parlamento al reclamo non indica i motivi del rigetto della sua candidatura. Egli ricorda che l' art. 45, n. 1, dello Statuto, impone all' amministrazione di procedere alla selezione dei candidati in base a due criteri: quello dello scrutinio per merito comparativo dei funzionari che hanno i requisiti per essere promossi e quello dei rapporti informativi. Orbene, per quanto riguarda il primo criterio, il Parlamento si limiterebbe a respingere in quanto non pertinenti alcuni argomenti del ricorrente senza neanche menzionare gli altri. Per quanto concerne il secondo criterio, esso si limiterebbe ad insistere sul fatto che il rapporto del ricorrente era inferiore a quello di diversi altri candidati, senza peraltro specificarli.

    49 Il convenuto ritiene, da parte sua, che la risposta al reclamo fosse idonea a consentire al ricorrente di valutare la fondatezza del rigetto della sua candidatura e l' opportunità di proporre ricorso.

    Giudizio del Tribunale

    50 A tale riguardo, occorre ricordare che in caso di decisione di rigetto di una candidatura l' APN ha un obbligo di motivazione, per lo meno in sede di rigetto del reclamo avverso la detta decisione. Poiché le promozioni sono fatte a scelta, secondo una giurisprudenza consolidata è sufficiente che questa motivazione riguardi l' esistenza dei presupposti legali ai quali lo Statuto subordina la regolarità di una promozione.

    51 Nel caso di specie, il Tribunale ritiene che la decisione del presidente del Parlamento 25 giugno 1992, che aveva respinto il reclamo, fosse in diritto sufficientemente motivata. L' APN vi indicava infatti espressamente di aver operato la propria scelta in base ad uno scrutinio comparativo approfondito e dettagliato dei rapporti informativi e dei rispettivi meriti dei candidati. Essa precisava inoltre che il rapporto informativo del ricorrente era inferiore a quello di diversi altri candidati che soddisfacevano meglio di lui le condizioni e i requisiti richiesti dall' avviso di posto vacante. Una motivazione di questo tipo era sufficiente per consentire all' interessato di valutare l' opportunità di proporre ricorso dinanzi al Tribunale e a questi di esercitare il proprio sindacato. Contrariamente alle affermazioni del ricorrente, l' APN non era in alcun modo obbligata a specificare ulteriormente, nella motivazione della decisione, il risultato del proprio esame comparativo delle candidature.

    52 Inoltre, e in ogni caso, anche supponendo che la motivazione della decisione che ha respinto il reclamo fosse insufficiente ° il che non è avvenuto nella fattispecie ° questa motivazione avrebbe potuto essere completata dalle spiegazioni fornite dall' istituzione de qua dinanzi al Tribunale, in seguito alla proposizione del ricorso, conformemente ad una giurisprudenza consolidata (v., in particolare, sentenza della Corte 7 febbraio 1990, causa C-343/87, Culin/Commissione, Racc. pag. I-225, punto 15 della motivazione e sentenza Schloh/Consiglio, citata, punto 85 della motivazione). Nella fattispecie, va rilevato che la motivazione sufficiente della risposta al reclamo è stata inoltre ampiamente completata dinanzi al Tribunale, in particolare dalle risposte del Parlamento ai quesiti del Tribunale riguardanti le valutazioni analitiche contenute nei rispettivi rapporti informativi del ricorrente e del candidato promosso.

    53 Ne deriva che il quarto motivo, vertente sulla carenza di motivazione, dev' essere respinto in quanto infondato.

    54 Risulta dall' insieme delle considerazioni precedenti che la domanda di annullamento non può essere accolta.

    Sulle domande di risarcimento

    Argomenti delle parti

    55 Il ricorrente afferma che le decisioni impugnate gli hanno arrecato un danno morale, sia all' interno della sua divisione sia nei rapporti con i superiori. Stando così le cose, egli chiede, nel ricorso, che il Parlamento venga condannato a corrispondergli la somma simbolica di 1 ECU nel caso di annullamento di queste decisioni.

    56 In subordine, il ricorrente conclude che il Parlamento venga condannato a corrispondergli 200 000 BFR, a titolo di risarcimento del danno morale subito a causa delle irregolarità commesse dall' amministrazione nel corso della procedura di attribuzione del posto di capodivisione, anche nell' ipotesi in cui tali irregolarità non determinassero la nullità delle due decisioni impugnate. Il ricorrente sostiene in particolare che, escludendolo arbitrariamente dai colloqui con il direttore generale, il Parlamento ha trasgredito il principio di parità di trattamento, il diritto alla difesa nonché il principio di buona amministrazione e ha commesso uno sviamento di potere. Tale esclusione avrebbe leso gravemente il prestigio del ricorrente e causato notevoli difficoltà nelle sue relazioni professionali.

    57 In ulteriore subordine, cioè anche se nessuno dei fatti illeciti di cui al punto precedente dovesse essere considerato dimostrato, il ricorrente sostiene che il Parlamento ha infranto il proprio obbligo di assistenza, sancito dall' art. 24 dello Statuto. Egli deduce che l' amministrazione è obbligata, in forza di questo articolo, ad inserire nei rapporti informativi osservazioni che possono aiutare "effettivamente il dipendente giudicato a migliorare il proprio rendimento nel servizio". Orbene, nella fattispecie, il suo rapporto per il periodo di riferimento dal 1 gennaio 1989 al 1 gennaio 1991 avrebbe contenuto un giudizio "eccellente", sei "ottimo" e un "buono". Tale valutazione sarebbe stata considerata dall' interessato perfettamente soddisfacente fino al momento in cui egli avrebbe appreso, dalla risposta del Parlamento al suo reclamo, che molti altri candidati erano stati giudicati migliori di lui. L' amministrazione avrebbe quindi trasgredito il proprio obbligo di assistenza non avendo attirato l' attenzione del ricorrente sull' inferiorità delle sue prestazioni rispetto a quelle dei suoi colleghi.

    58 Nella replica, il ricorrente invoca un fatto nuovo che comporta la responsabilità del Parlamento, consistente nella violazione del citato art. 26 dello Statuto. Risulterebbe dal controricorso che il Parlamento disponeva di documenti amministrativi contenenti fatti e valutazioni atti ad esercitare un effetto negativo sulla sua carriera, i quali non erano stati inseriti nel suo fascicolo personale in applicazione dell' art. 26 dello Statuto. Questa circostanza determinerebbe un aggravamento del suo danno morale. Di conseguenza, modificando le conclusioni formulate nel ricorso, egli chiede che il Parlamento venga condannato a corrispondergli, a titolo di risarcimento del danno suddetto, la somma di 100 000 BFR nell' ipotesi in cui la sua domanda principale, relativa all' annullamento delle due decisioni impugnate, venisse accolta. In subordine, nell' ipotesi di rigetto della domanda principale, il ricorrente chiede che il Parlamento venga condannato a corrispondergli la somma di 300 000 BFR, a titolo di risarcimento del danno morale.

    59 Il Parlamento sostiene che la domanda di risarcimento, direttamente connessa ai motivi dedotti a sostegno dell' azione di annullamento, debba essere respinta in quanto infondata. D' altra parte, eccepisce l' irricevibilità delle nuove domande di risarcimento che non sono strettamente connesse alla domanda di annullamento delle decisioni impugnate, in quanto nella fase precontenziosa l' APN non è stata investita di una domanda, ai sensi dell' art. 90, n. 1, dello Statuto, volta al risarcimento del danno che si asserisce aver subito.

    60 Comunque, per quanto riguarda il danno che risulterebbe dalla presunta violazione dell' art. 24 dello Statuto, il convenuto contesta, nel merito, di aver infranto il proprio dovere di assistenza verso il ricorrente. Esso afferma che il dovere di stimolare i dipendenti a migliorare il livello dei loro servizi presenta una portata generale, di modo che il fatto di esercitarlo nei confronti di un dipendente specifico, nella prospettiva della sua nomina ad un grado più elevato, sarebbe contrario al principio di parità di trattamento.

    Giudizio del Tribunale

    61 Il Tribunale osserva anzitutto che la domanda di risarcimento volta al versamento di 1 ECU, come riparazione del danno morale che si assume arrecato al ricorrente dalle decisioni impugnate, è strettamente connessa, riguardo al contenuto, alla domanda di annullamento stessa. Poiché quest' ultima non è stata accolta, anche la detta domanda di risarcimento dev' essere respinta in quanto infondata (v. sentenze della Corte 24 giugno 1971, causa 53/70, Vinck/Commissione, Racc. pag. 601, punto 14 della motivazione e del Tribunale 16 luglio 1992, causa T-1/91, Della Pietra/Commissione, Racc. pag. II-2145, punto 34 della motivazione).

    62 Per quanto riguarda le altre domande di risarcimento, occorre sottolineare anzitutto che il ricorrente sostiene di aver subito, anche indipendentemente dalle decisioni impugnate, danni di tre ordini, derivanti ciascuno da una causa distinta ed autonoma. In primo luogo, il ricorrente afferma che, nell' ipotesi in cui le decisioni impugnate non venissero dichiarate irregolari, egli subirebbe un danno per il semplice fatto di non aver fruito di un colloquio con il direttore generale. In secondo luogo egli suggerisce, in ulteriore subordine, che, avendo omesso di attirare la sua attenzione sull' inferiorità della sua valutazione rispetto a quella di altri suoi colleghi, l' amministrazione ha trasgredito l' art. 24 dello Statuto relativo al dovere di assistenza, arrecandogli un danno. In terzo luogo, il ricorrente ritiene di aver subito un danno in quanto i citati pareri del direttore e del direttore generale non sono stati inseriti nel suo fascicolo personale, in violazione dell' art. 26 dello Statuto.

    63 A tale riguardo, occorre rilevare che le tre domande di risarcimento non presentano alcun nesso con l' azione di annullamento delle decisioni di rigetto della sua candidatura e di nomina del signor K. Infatti, i danni di cui il ricorrente chiede il risarcimento non hanno origine nelle decisioni impugnate stesse, ma nei tre fatti generatori summenzionati, dedotti dall' interessato in modo autonomo, indipendentemente dalla regolarità delle dette decisioni. La ricevibilità di queste domande di risarcimento deve quindi essere esaminata indipendentemente da quella della domanda di annullamento.

    64 Ne deriva che, nel caso di specie, tali domande di risarcimento devono essere dichiarate irricevibili, in quanto il ricorrente non ha preliminarmente investito l' APN di una richiesta, ai sensi dell' art. 90, n. 1, dello Statuto, che invitasse l' amministrazione a prendere una decisione su un eventuale risarcimento dei danni lamentati (v. sentenza del Tribunale 30 giugno 1993, causa T-46/90, Devillez e a./Parlamento, Racc. pag. II-699, punto 43 della motivazione).

    65 Inoltre, e in ogni caso, il Tribunale ritiene che le tre citate domande di risarcimento siano infondate, in quanto i tre presupposti che determinano la responsabilità della Comunità ° ossia l' illegittimità del comportamento contestato all' istituzione, la sussistenza del danno e l' esistenza di un nesso di causalità tra il detto comportamento e il danno asserito ° non ricorrono nella fattispecie (v. sentenza del Tribunale 27 febbraio 1992, causa T-165/89, Plug/Commissione, Racc. pag. II-367).

    66 Infatti, in merito alla domanda volta al risarcimento del presunto danno derivante dal mancato colloquio del ricorrente con il direttore generale, occorre rilevare che la mancata convocazione del ricorrente a tale colloquio non costituisce in alcun modo un illecito imputabile all' amministrazione, la quale si è mantenuta nei limiti del proprio potere discrezionale, come è già stato accertato nell' ambito dell' esame dedicato al primo motivo di annullamento.

    67 L' esistenza di un illecito dell' amministrazione non è dimostrata neppure nell' ambito della seconda domanda di risarcimento, fondata sull' asserita violazione dell' art. 24 dello Statuto. A tale riguardo, si deve rilevare che i rapporti informativi presentano un carattere individuale e personale e che né le disposizioni statutarie né la prassi obbligano l' amministrazione ad informare i dipendenti del livello relativo della loro valutazione rispetto a quella degli altri candidati. Nella fattispecie, non si può quindi contestare al Parlamento di esser venuto meno al suo dovere di assistenza, ai sensi dell' art. 24 dello Statuto, dal momento che esso non ha trasgredito alcun obbligo statutario nei confronti del ricorrente.

    68 Quanto alla domanda di risarcimento fondata sulla violazione dell' art. 26 dello Statuto, per il fatto che l' amministrazione si è astenuta dall' inserire nel fascicolo personale del ricorrente alcune informazioni contestate, menzionate nei pareri del direttore e del direttore generale, occorre rilevare che il ricorrente non ha subito alcun danno a causa di tale irregolarità. Infatti, il Tribunale ha accertato, nell' ambito dell' esame del secondo motivo d' annullamento, che le dette valutazioni non avevano svolto alcuna influenza sulle decisioni impugnate.

    69 Pertanto, l' insieme delle domande di risarcimento dev' essere respinto.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    70 Ai sensi dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, secondo l' art. 88 dello stesso regolamento, nelle cause tra le Comunità e i loro dipendenti, le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

    dichiara e statuisce:

    1) Il ricorso è interamente respinto.

    2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

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