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Document 61991CJ0199

    Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 25 maggio 1993.
    Foyer culturel du Sart-Tilman ASBL contro Commissione delle Comunità europee.
    Fondo sociale europeo - Domanda d'annullamento di riduzioni di contributi finanziari inizialmente concessi.
    Causa C-199/91.

    Raccolta della Giurisprudenza 1993 I-02667

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1993:205

    61991J0199

    SENTENZA DELLA CORTE (SESTA SEZIONE) DEL 25 MAGGIO 1993. - FOYER CULTUREL DU SART-TILMAN ASBL CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - FONDO SOCIALE EUROPEO - DOMANDA DI ANNULLAMENTO DI RIDUZIONI DI CONCORSI FINANZIARI INIZIALMENTE CONCESSI. - CAUSA C-199/91.

    raccolta della giurisprudenza 1993 pagina I-02667


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    Politica sociale ° Fondo sociale europeo ° Contributi al finanziamento di azioni di formazione professionale ° Decisione recante riduzione di un contributo inizialmente concesso ° Possibilità, prevista per lo Stato membro interessato, di presentare osservazioni prima dell' adozione della decisione ° Formalità sostanziale ° Inosservanza ° Illegittimità

    [Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2950/83, art. 6, n. 1]

    Massima


    Nell' ambito della procedura di erogazione, da parte del Fondo sociale europeo, di contributi finanziari ad azioni di formazione e di orientamento professionale svolte in uno Stato membro, lo Stato membro interessato è l' unico interlocutore del Fondo. Esso impegna pure la propria responsabilità in quanto certifica l' esattezza di fatto e contabile delle indicazioni contenute nelle domande di pagamento presentate dai beneficiari e può persino essere tenuto a garantire il buon esito delle azioni di formazione. Date la funzione centrale di tale Stato membro e l' importanza delle responsabilità che esso assume nella presentazione e nel controllo del finanziamento delle azioni di formazione, la possibilità, per esso prevista dall' art. 6, n. 1, del regolamento n. 2950/83, di presentare osservazioni prima che venga adottata una decisione recante riduzione del contributo finanziario inizialmente concesso costituisce una formalità sostanziale la cui inosservanza comporta la nullità della decisione stessa.

    Parti


    Nella causa C-199/91,

    Foyer Culturel du Sart-Tilman, associazione senza scopo di lucro di diritto belga, in liquidazione, in persona dei liquidatori, avvocati Michel Mersch e Pierre Cavenaille, del foro di Liegi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv. Schmitt, 62, avenue Guillaume,

    ricorrente,

    contro

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Marie Wolfcarius e dal signor Nicholas Khan, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, assistiti dall' avv. Jean-Luc Fagnart, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Nicola Annecchino, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

    convenuta,

    avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento delle decisioni della Commissione, notificate alla ricorrente il 7 giugno 1991, che ammettono spese relative a domande di contributo solo per l' importo di 571 762 BFR, nonché alla condanna della convenuta a pagare alla ricorrente la somma di 21 707 839 BFR come saldo.

    LA CORTE (Sesta Sezione),

    composta dai signori C.N. Kakouris, presidente di sezione, J.L. Murray, G.F. Mancini, F.A. Schockweiler e P.J.G. Kapteyn, giudici,

    avvocato generale: M. Darmon

    cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale

    vista la relazione d' udienza,

    sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza del 19 novembre 1992, nella quale il Foyer culturel du Sart-Tilman era rappresentato dall' avv. Koenraad Tanghe, del foro di Liegi,

    sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 17 dicembre 1992,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 30 luglio 1991, il Foyer culturel du Sart-Tilman, associazione senza scopo di lucro, in liquidazione (in prosieguo: il "Sart-Tilman"), ha chiesto, a norma dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, l' annullamento delle decisioni della Commissione 18 ottobre 1990, notificate il 7 giugno 1991 (in prosieguo: le "decisioni impugnate"), recanti riduzione dei contributi che il Fondo sociale europeo (in prosieguo: il "Fondo") aveva in un primo tempo concesso per vari progetti di formazione presentati per conto del Sart-Tilman, relativi alle pratiche nn. 84/3643/B6, 85/0077/B4, 85/0186/B6, 86/0274/B2, 87/0295/B2 e 87/0296/B2, nonché la condanna della Commissione a pagare la somma di 21 707 839 BFR come saldo di contributi concessi.

    2 A norma dell' art. 1, n. 2, lett. a), della decisione del Consiglio 17 ottobre 1983, 83/516/CEE, relativa ai compiti del Fondo sociale europeo (GU L 289, pag. 38), questo partecipa fra l' altro al finanziamento di azioni di formazione e di orientamento professionali.

    3 L' ente nazionale di diritto pubblico che provvede al cofinanziamento del progetto presenta al Fondo la domanda di contributo, in nome dello Stato membro interessato e per conto del promotore del progetto.

    4 A norma dell' art. 5 del regolamento (CEE) del Consiglio 17 ottobre 1983, n. 2950, concernente l' applicazione della decisione 83/516/CEE (GU L 289, pag. 1, in prosieguo: il "regolamento"), l' approvazione da parte del Fondo di una domanda di finanziamento comporta il versamento di un anticipo del contributo concesso.

    5 Ai sensi del n. 4 dello stesso articolo, le domande di pagamento del saldo del contributo contengono una relazione particolareggiata sul contenuto, sui risultati e sugli aspetti finanziari dell' azione considerata. Lo Stato membro certifica l' esattezza di fatto e contabile delle indicazioni contenute nelle domande di pagamento.

    6 Qualora il contributo del Fondo non sia utilizzato alle condizioni stabilite dalla decisione di approvazione, la Commissione, a norma dell' art. 6, n. 1, del regolamento, può sospendere, ridurre o sopprimere il contributo dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare le sue osservazioni. Secondo il n. 2 di questo articolo, le somme versate che non siano state utilizzate alle condizioni fissate dalla decisione d' approvazione vengono recuperate e lo Stato membro interessato è responsabile, in via sussidiaria, del rimborso delle somme indebitamente versate per azioni di cui garantisce il buon esito a norma dell' art. 2, n. 2, della sopra menzionata decisione 83/516/CEE.

    7 Nel presente caso il ministero dell' Occupazione e del Lavoro del Belgio (in prosieguo: il "ministero") presentava al Fondo, in nome di questo Stato membro e per conto del Sart-Tilman, varie domande di contributo per varie attività di formazione da quest' ultimo proposte.

    8 Con successive decisioni la Commissione concedeva al Sart-Tilman i contributi del Fondo, fra l' altro per le pratiche nn. 84/3643/B6, 85/0077/B4, 85/0186/B6, 86/0274/B2, 87/0295/B2 e 87/0296/B2.

    9 Riguardo alla pratica n. 84/3643/B6, la Commissione trasmetteva al Sart-Tilman un ordine di restituzione in data 30 novembre 1988, riguardante la somma di 926 513 BFR.

    10 Nel dicembre del 1988 il ministero informava la Commissione dello scioglimento del Sart-Tilman e chiedeva all' istituzione comunitaria di bloccare i pagamenti e di indicargli le somme che restavano da liquidare per le azioni di formazione.

    11 Il 30 ottobre 1989 la Commissione stendeva un conto dal quale risultava un saldo negativo di 1 096 053 BFR per le azioni nel loro complesso. Con le decisioni 18 ottobre 1990, cui il presente ricorso si riferisce, che la Commissione aveva diretto al ministero, essa accertava l' esistenza di 11 558 135 BFR di spese non rimborsabili e di 12 129 897 BFR di spese rimborsabili, cioè un saldo positivo di 571 762 BFR a favore del Sart-Tilman per il complesso delle pratiche autorizzate. La Commissione precisava che questo ultimo importo sarebbe stato immediatamente versato sul conto del ministero.

    12 Il 7 giugno 1991 il ministero notificava ai liquidatori del Sart-Tilman le contestate decisioni della Commissione.

    13 Per quanto riguarda la pratica n. 86/0274/B2, il Sart-Tilman ha accolto nella replica le pretese della Commissione, di guisa che non vi è più contrasto a proposito di questa pratica.

    14 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa, dello svolgimento del procedimento, come pure dei mezzi e degli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria per la comprensione del ragionamento della Corte.

    Sulla ricevibilità

    15 La Commissione sostiene che il ricorso d' annullamento può avere unicamente ad oggetto l' annullamento dell' atto impugnato. Il presente ricorso sarebbe quindi irricevibile nella parte in cui mira a far condannare l' istituzione a pagare al Sart-Tilman il saldo dei contributi ai quali questo ritiene di aver diritto.

    16 Il Sart-Tilman ribatte che quest' eccezione di irricevibilità è infondata giacché l' art. 174 del Trattato autorizza la Corte a ricollocare il ricorrente nella situazione di legittimo creditore con riguardo alle disposizioni del regolamento.

    17 Va rilevato che, in sede di sindacato di legittimità a norma dell' art. 173 del Trattato, la Corte può unicamente annullare l' atto dinanzi ad essa impugnato o respingere il ricorso e non può quindi condannare un' istituzione al pagamento di una somma. Spetta alla Commissione adottare, a norma dell' art. 176 del Trattato, i provvedimenti resi necessari dall' esecuzione dell' eventuale sentenza d' annullamento (v., in particolare, la sentenza 24 giugno 1986, causa 53/85, Akzo/Commissione (Racc. pag. 1965, punto 23 della motivazione).

    18 La domanda diretta alla condanna della Commissione al pagamento di 21 707 839 BFR è quindi irricevibile.

    19 Secondo la Commissione il ricorso è del pari irricevibile nella parte in cui critica la decisione relativa alla pratica n. 84/3643/B6, la quale non farebbe altro che confermare l' ordine di restituzione di 926 513 BFR da essa inviato al Sart-Tilman il 30 novembre 1988.

    20 Il Sart-Tilman non contesta di aver ricevuto dalla Commissione questo ordine di restituzione il 5 gennaio 1989, ma sostiene di non averlo potuto considerare come una decisione della Commissione in quanto questa non aveva alcun diritto di notificarglielo senza valersi dell' intervento dello Stato membro interessato.

    21 In proposito va rilevato che l' ordine di restituzione è manifestamente un atto della Commissione recante riduzione definitiva del contributo in un primo tempo concesso al Sart-Tilman e che gli impone inoltre il rimborso di una parte dell' anticipo versato. Quest' ordine produce quindi degli effetti giuridici tali da incidere sugli interessi del Sart-Tilman mediante una modifica della sua situazione giuridica e va quindi considerato, per quanto riguarda la pratica n. 84/3643/B6, come una decisione impugnabile con ricorso d' annullamento.

    22 La natura giuridica di questa decisione non è affatto influenzata dalla circostanza che essa è stata portata a conoscenza del Sart-Tilman direttamente dalla Commissione e non dallo Stato membro interessato, unico interlocutore del Fondo (v. sentenza 15 marzo 1984, causa 310/81, EISS/Commissione, Racc. pag. 1341, punto 15 della motivazione). E' pacifico che questa decisione non è stata sottoposta alla Corte.

    23 Al contrario, l' atto adottato riguardo alla pratica n. 84/3643/B6 dalla Commissione il 18 ottobre 1990 e notificato al Sart-Tilman il 7 giugno 1991 dal ministero, in quanto si limita a confermare la decisione iniziale adottata per definire questa pratica, non modifica la situazione del Sart-Tilman e quindi non costituisce una decisione impugnabile.

    24 Di conseguenza il presente ricorso va dichiarato parzialmente irricevibile nella parte in cui è diretto contro un atto puramente confermativo di una precedente decisione (v., in particolare, la sentenza 15 dicembre 1988, cause riunite 166/86 e 220/86, Irish Cement Limited/Commissione, punto 16 della motivazione).

    Nel merito

    Sulla mancata consultazione dello Stato membro interessato

    25 A sostegno del ricorso d' annullamento il Sart-Tilman deduce innanzi tutto che la Commissione ha trasgredito l' art. 6, n. 1, del regolamento in quanto, contrariamente a quanto prescrive questa disposizione, non ha dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare le sue osservazioni prima dell' adozione delle decisioni impugnate.

    26 Secondo la Commissione, invece, la disposizione sopra menzionata non prescrive una precisa procedura di consultazione. Essa sostiene che, tenuto conto di frequenti contatti ufficiosi che gli uffici del Fondo hanno avuto con le autorità nazionali in occasione della trattazione delle specifiche azioni del Sart-Tilman, dette autorità hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni prima dell' adozione delle decisioni impugnate.

    27 La Corte rileva che, in seguito a due domande di informazione delle autorità belghe, il Fondo, con lettera 30 giugno 1988, ha loro indicato chiaramente, a proposito della pratica n. 85/0077/B4 che, fra i 189 disoccupati adulti interessati 12 non possedevano il requisito di essere disoccupati da oltre dodici mesi, prescritto dalla decisione d' autorizzazione, e che il finanziamento era stato quindi calcolato in base a 177 tirocinanti, con conseguente ripetizione di una parte dell' anticipo già versato.

    28 A parte ciò, la pratica n. 85/0077/B4 aveva già dato luogo, fra la Commissione e le autorità nazionali, ad un carteggio che aveva consentito loro di riconoscere la parte non rimborsabile delle spese.

    29 Una lettera con cui il ministero trasmetteva delle informazioni alla Commissione, a richiesta di questa, dichiara infatti che i 12 disoccupati in questione erano senza lavoro da un periodo variabile da uno a otto mesi all' inizio dell' azione di formazione.

    30 Così stando le cose, le autorità nazionali erano in grado, prima dell' impugnata decisione di riduzione, di presentare le loro osservazioni tanto sul principio quanto sull' importo della riduzione che la Commissione si proponeva di effettuare a proposito della pratica n. 85/0077/B4.

    31 Il motivo del Sart-Tilman va quindi disatteso per quanto riguarda la pratica n. 85/0077/B4.

    32 Viceversa, dal fascicolo non risulta affatto che a proposito delle domande di contributo nn. 85/0186/B6, 87/0295/B2 e 87/0296/B2 le autorità belghe siano state messe in grado di presentare, prima delle impugnate decisioni di riduzione, le loro osservazioni tanto sul principio quanto sull' importo delle riduzioni dei contributi comunitari che la Commissione intendeva effettuare.

    33 Come si è ricordato sopra, lo Stato membro interessato è l' unico interlocutore del Fondo. Esso impegna pure la propria responsabilità in quanto certifica l' esattezza di fatto e contabile delle indicazioni contenute nelle domande di pagamento del saldo e può persino essere tenuto a garantire il buon esito delle azioni di formazione.

    34 Date la funzione centrale dello Stato membro interessato e l' importanza delle responsabilità che esso assume nella presentazione e nel controllo del finanziamento delle azioni di formazione, la possibilità, per detto Stato, di presentare le sue osservazioni prima che venga adottata una decisione definitiva di riduzione costituisce una formalità sostanziale la cui inosservanza comporta la nullità delle decisioni impugnate (v. sentenze 7 maggio 1991, causa C-291/89, Interhôtel/Commissione, Racc. pag. I-2257, punto 17 della motivazione; causa C-304/89, Oliveira/Commissione, Racc. pag. I-2283, punto 21 della motivazione, e 4 giugno 1992, causa C-157/90, Infortec/Commissione, Racc. pag. I-3525, punto 20 della motivazione).

    35 Ne consegue che le decisioni di riduzione relative alle pratiche nn. 85/0186/B6, 87/0295/B2 e 87/0296/B2 devono essere annullate, senza che occorra esaminare gli altri motivi dedotti dal Sart-Tilman a loro proposito.

    Sul difetto di motivazione della decisione relativa alla pratica n. 85/0077/B4

    36 Il Sart-Tilman sostiene ancora che la decisione relativa alla pratica n. 85/0077/B4 è lapidaria e non consente di determinare i criteri seguiti dal Fondo per ridurre il contributo.

    37 Dal suo stesso tenore si desume che la decisione impugnata indica chiaramente che la riduzione del contributo è stata effettuata in relazione al numero dei tirocinanti che non erano disoccupati da lungo tempo.

    38 Il motivo dedotto dal Sart-Tilman va quindi disatteso.

    Sull' inosservanza delle condizioni dell' approvazione del contributo dalla quale la decisione relativa alla pratica n. 85/0077/B4 sarebbe inficiata

    39 Il Sart-Tilman deduce del pari contro la decisione di riduzione relativa alla pratica n. 85/0077/B4 che il Fondo si è dichiarato d' accordo per la formazione dei disoccupati di lunga durata senza tener conto dell' età e che solo dopo l' inizio dell' azione di formazione esso ha fatto sapere che il suo intervento si sarebbe limitato ai disoccupati di oltre venticinque anni di età.

    40 E' sufficiente rilevare in proposito che tanto la domanda di contributo quanto la decisione di approvazione dichiaravano espressamente che l' azione di formazione avrebbe riguardato persone da venticinque anni in su.

    41 Il motivo va quindi disatteso.

    Sull' illegittimità della compensazione effettuata dalle decisioni impugnate

    42 Il Sart-Tilman sostiene che, con le decisioni impugnate, la Commissione ha illegittimamente proceduto alla compensazione fra i crediti e i debiti relativi alle varie pratiche contestate, mentre avrebbe dovuto pagare al Sart-Tilman le somme che gli spettano e ripetere quelle indebitamente versate. La compensazione effettuata dalla Commissione sarebbe inoltre diametralmente opposta al principio generale del concorso cui dà luogo la messa in liquidazione.

    43 Dalle considerazioni che precedono si desume che di tutte le decisioni impugnate di cui la Corte ha dovuto esaminare la legittimità nell' ambito del presente ricorso, sussiste una sola decisione che costituisce un titolo di credito della Commissione nei confronti del Sart-Tilman.

    44 Di conseguenza, il motivo relativo all' illegittimità della compensazione effettuata dalla Commissione è privo di oggetto nella presente causa.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    45 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. A norma del n. 3 di questo articolo, la Corte può decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi.

    46 Le parti sono rimaste rispettivamente soccombenti su più motivi ed è quindi opportuno decidere che ciascuna di esse sopporti le proprie spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE (Sesta Sezione)

    dichiara e statuisce:

    1) Il ricorso è irricevibile nella parte in cui mira:

    ° alla condanna della Commissione al pagamento della somma di 21 707 839 BFR;

    ° all' annullamento dell' atto relativo alla pratica n. 84/3643/B6, adottato dalla Commissione il 18 ottobre 1990.

    2) Sono annullate le decisioni della Commissione 18 ottobre 1990, recanti riduzione dei contributi del Fondo sociale europeo relativi alle domande di contributo nn. 85/0186/B6, 87/0295/B2 e 87/0296/B2.

    3) Il ricorso è respinto per la parte restante.

    4) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

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