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Document 61989TJ0163

    Sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) del 25 settembre 1991.
    Elfriede Sebastiani contro Parlamento europeo.
    Dipendenti - Interim - Promozione - Ricevibilità.
    Causa T-163/89.

    Raccolta della Giurisprudenza 1991 II-00715

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:1991:49

    61989A0163

    SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (QUINTA SEZIONE) DEL 25 SETTEMBRE 1991. - ELFRIEDE SEBASTIANI CONTRO PARLAMENTO EUROPEO. - DIPENDENTE - INTERIM - PROMOZIONE - RICEVIBILITA. - CAUSA T-163/89.

    raccolta della giurisprudenza 1991 pagina II-00715


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    1. Dipendenti - Ricorso - Interesse ad agire - Necessità di censure personali

    (Statuto del personale, art. 91)

    2. Dipendenti - Organizzazione degli uffici - Assegnazione del personale - Potere discrezionale dell' amministrazione

    3. Dipendenti - Interim - Nomina - Potere discrezionale dell' autorità che ha il potere di nomina

    (Statuto del personale, art. 7, n. 2)

    Massima


    1. Anche se il dovere delle istituzioni di rispettare le disposizioni statutarie relative all' assunzione del personale corrisponde ad un interesse generale, il dipendente non è legittimato ad agire nell' interesse della legge o delle istituzioni e a sostegno di un ricorso può far valere solo le censure personali.

    2. Le istituzioni comunitarie stabiliscono autonomamente il loro organico e nell' organizzazione dei loro uffici dispongono di un ampio potere discrezionale per strutturare le varie unità amministrative tenendo conto di un complesso di fattori, quali la natura e l' ampiezza dei compiti loro affidati e le possibilità di bilancio.

    L' amministrazione non ha nei confronti del dipendente alcun obbligo di organizzare l' ufficio cui egli è assegnato in modo tale da garantirgli la possibilità di esercitare talune funzioni ed ottenere così una promozione.

    3. L' art. 7, n. 2, dello Statuto consente all' autorità che ha il potere di nomina la facoltà di chiamare un dipendente ad occupare, ad interim, un impiego di una carriera superiore, ma non la obbliga affatto ad avvalersi di tale facoltà. Detta autorità, quando adotta una decisione in materia, dispone di un ampio potere discrezionale che essa esercita alla luce delle circostanze della fattispecie.

    Parti


    Nella causa T-163/89,

    Elfriede Sebastiani, dipendente del Parlamento europeo, residente a Itzig (Lussemburgo), con l' avv. Paul Greinert, del foro di Treviri, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la ricorrente, segretariato generale del Parlamento europeo, Kirchberg,

    ricorrente,

    contro

    Parlamento europeo, rappresentato dai sigg. Jorge Campinos, giureconsulto, e Manfred Peter, capodivisione, in qualità di agenti, assistiti dall' avv. Alex Bonn, del foro di Lussemburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio di quest' ultimo, 22, Côte d' Eich,

    convenuto,

    avente ad oggetto l' annullamento della decisione del segretario generale del Parlamento europeo 6 settembre 1989, che ha negato la promozione della ricorrente al grado B3 con effetti retroattivi,

    IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),

    composto dai signori C.P. Briët, presidente, D. Barrington e J. Biancarelli, giudici,

    cancelliere: B. Pastor, amministratore

    vista la fase scritta del procedimento e a seguito della trattazione orale del 24 gennaio 1991,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    Antefatti

    1 Con decisione 27 febbraio 1984, con effetto a partire dal 1 gennaio 1984, la ricorrente, dipendente del Parlamento europeo (in prosieguo: il "Parlamento") dal 1981, era nominata al grado B5 della carriera di assistente aggiunto (B 5.4) e trasferita dalla direzione generale (in prosieguo: la "DG") V, "Ricerca e documentazione", alla DG I, "Cancelleria e affari generali". Alla DG I veniva incaricata di organizzare e di dirigere l' ufficio dattilografico della divisione tedesca della traduzione. Con decisione 30 ottobre 1985, con effetto a partire dal 1 ottobre 1985, era promossa al grado B4 di detta carriera.

    2 Prima che la ricorrente fosse incaricata dell' organizzazione e della direzione dell' ufficio dattilografico della divisione tedesca della traduzione, il dipendente che era assegnato al posto di capo di questo ufficio ed occupava, a tale titolo, un posto B3 nell' organigramma del medesimo ufficio era stato trasferito in un altro servizio, con mantenimento del posto. A partire da tale data, non c' era più un posto B3 disponibile nella sezione linguistica della ricorrente.

    3 Il 14 dicembre 1988 la ricorrente presentava al segretario generale del Parlamento una domanda per ottenere una decisione ai sensi dell' art. 90, n. 1, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto"). Essa chiedeva di essere promossa, al grado 3 della categoria B con effetto retroattivo, a far data per lo meno dal giorno in cui una promozione analoga era avvenuta presso l' ufficio dattilografico della divisione francese della traduzione.

    4 Non avendo ricevuto risposta, il 14 luglio 1989 la ricorrente presentava un reclamo, ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto. In tale reclamo la ricorrente sosteneva, in primo luogo, di essere vittima di una discriminazione dovuta a manipolazioni dell' organigramma dei servizi del Parlamento e a una cattiva gestione amministrativa, rispetto ad una sua collega che copriva un posto analogo presso l' ufficio francese e, inoltre, alla persona che l' aveva preceduta nell' ufficio tedesco. In secondo luogo, essa deduceva che c' era stata violazione dell' art. 45 dello Statuto, che prevede la parità di possibilità e l' equità nelle promozioni di tutti i dipendenti di una medesima categoria e, inoltre, dell' art. 7, n. 2, dello Statuto, riguardante le promozioni ad interim.

    5 Il 6 settembre 1989 il segretario generale del Parlamento rispondeva alla domanda inoltratagli dalla ricorrente il 14 dicembre 1988. Egli la informava di aver invitato il direttore generale della DG I a presentargli un progetto di riorganizzazione delle divisioni della traduzione e che, nel bilancio del 1990, un posto B3 era già stato proposto per l' ufficio dattilografico della divisione tedesca della traduzione.

    6 Un posto della categoria B di grado 3 era assegnato all' ufficio dattilografico della divisione tedesca della traduzione a partire dal 1 gennaio 1990. Con decisione del segretario generale del Parlamento 18 maggio 1990, la ricorrente era promossa al grado B3, con effetto dal 1 aprile 1990.

    Procedimento

    7 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 4 dicembre 1989, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

    8 La fase scritta si è svolta ritualmente.

    9 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quinta Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Esso ha tuttavia invitato le parti a depositare alcuni documenti.

    10 La fase orale si è svolta il 24 gennaio 1991 e il presidente ne ha disposto la chiusura alla fine dell' udienza.

    11 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

    1) risarcirle il danno pecuniario, unitamente agli interessi calcolati al tasso bancario ordinario, causatole dal diniego della promozione ad interim;

    2) risarcirle, mediante un' adeguata promozione con effetto retroattivo o mediante una promozione più elevata, confacente al grado B3, corrispondente al suo posto, il danno pecuniario, unitamente agli interessi calcolati al tasso bancario ordinario, che la ricorrente ha sofferto a causa della discriminazione riguardante la sua promozione rispetto alla sua collega della divisione francese avente un posto analogo (capo dell' ufficio dattilografico francese);

    3) inoltre, condannare l' autorità che ha il potere di nomina a rivedere la sua gestione del personale, discriminatoria nei confronti di taluni Stati membri della Comunità, a causa di una ripartizione ingiusta dei posti, che non è conforme all' art. 27 dello Statuto, e condannarla quindi a creare le condizioni generali per un' equa gestione del personale ai sensi degli artt. 27 e 45, disponendo una giusta ripartizione dei posti e delle promozioni nell' ambito del segretariato generale del Parlamento europeo;

    4) condannare il convenuto alle spese.

    12 Il Parlamento conclude che il Tribunale voglia respingere il ricorso e condannare la ricorrente alle spese.

    Sulla ricevibilità

    13 Il Parlamento solleva un' eccezione di irricevibilità della domanda della ricorrente.

    Il primo capo della domanda

    14 Il Parlamento sostiene che questo capo della domanda è irricevibile in quanto la ricorrente non ha sofferto nessun danno pecuniario e un simile danno non può essere invocato per il diniego di una promozione ad interim. L' analisi della situazione dimostrerebbe che nessun posto B3 era disponibile presso l' ufficio della ricorrente e che, di conseguenza, l' autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l' "APN") non poteva promuovere la ricorrente al grado B3, persino dopo che essa era divenuta promuovibile.

    15 La ricorrente sostiene che - in applicazione degli artt. 7, 27 e 45 dello Statuto - essa avrebbe dovuto essere promossa da anni, proprio come le sue colleghe, che occupavano posti analoghi presso le altre sezioni linguistiche.

    16 Preliminarmente il Tribunale rileva che la ricorrente, nella sua domanda di decisione ai sensi dell' art. 90, n. 1, dello Statuto, contenuta nella sua lettera 14 dicembre 1988, ha sottolineato di aver sofferto un danno, "flagrante e indifendibile", a causa del diniego infondato dell' amministrazione di promuoverla e che essa si riservava di presentare un ricorso gerarchico e di promuovere un ricorso per risarcimento. Nel suo reclamo, contenuto nella lettera 14 luglio 1989, la ricorrente ha lamentato una violazione dell' art. 7, n. 2, dello Statuto, derivante dal fatto che l' indennità differenziale per il posto B3, da essa occupato, continuava a non esserle corrisposta da anni. E' alla luce di tali argomenti che secondo il Tribunale occorre interpretare questo capo della domanda.

    17 Ai sensi dell' art. 7, n. 2, prima e seconda frase, dello Statuto:

    "Il funzionario può occupare ad interim un impiego di una carriera della sua categoria o quadro superiore alla carriera alla quale appartiene. A decorrere dal quarto mese del suo interim, il funzionario percepisce un' indennità differenziale pari alla differenza tra la retribuzione relativa al suo grado e al suo scatto e la retribuzione corrispondente allo scatto che egli otterrebbe nel grado iniziale se fosse nominato nella carriera in cui assicura l' interim".

    Tale norma non riguarda pertanto il caso di una "promozione ad interim", bensì quello di un' assegnazione, ad interim, a un posto vacante. Poiché nel suo ricorso la ricorrente ha invocato l' art. 7, n. 2, dello Statuto, il Tribunale ritiene che tale capo della domanda possa intendersi ragionevolmente solo nel senso che la ricorrente ha concluso che il Tribunale voglia risarcirle il danno pecuniario, unitamente agli interessi al tasso bancario ordinario, provocatole dal diniego di assegnarla ad interim al posto di capo dell' ufficio dattilografico della divisione tedesca della traduzione, corrispondente a un posto B3. D' altronde, occorre constatare che il Parlamento non ha interpretato diversamente questo capo della domanda.

    18 Secondo il Tribunale la ricorrente ha inteso in tal modo impugnare un diniego dell' APN atto a ledere direttamente la sua posizione statutaria e, poiché i procedimenti precontenziosi disposti dagli artt. 90 e 91 dello Statuto mirano a garantire il sindacato del giudice comunitario su un atto del genere (v., segnatamente, sentenza della Corte 14 luglio 1976, Hirschberg / Commissione, causa 129/75, Racc. pag. 1259), tale capo della domanda è ricevibile.

    Il secondo capo della domanda

    19 Il Parlamento sostiene, come ha fatto a proposito del primo capo della domanda, che nessun posto B3 era disponibile presso l' ufficio della ricorrente all' epoca dei fatti in esame e, di conseguenza, l' amministrazione non poteva promuovere la ricorrente al grado B3, anche dopo che essa era divenuta promuovibile. Il Parlamento sostiene che la domanda della ricorrente volta ad ottenere il risarcimento del danno pecuniario che essa avrebbe subito per non essere stata promossa al grado B3 nello stesso momento della sua collega, capo dell' ufficio dattilografico della divisione francese della traduzione, mentre entrambe svolgevano mansioni analoghe, è irricevibile poiché non esiste, né può essere invocato alcun danno pecuniario.

    20 La ricorrente nelle sue osservazioni scritte non ha preso espressamente posizione in merito a tale parte dell' eccezione di irricevibilità sollevata dal Parlamento.

    21 Il Tribunale constata che il secondo capo della domanda mira unicamente a fare accordare alla ricorrente, da parte del giudice comunitario, una promozione al grado 3 della categoria B. Esso ricorda che, secondo una giurisprudenza consolidata, il giudice comunitario non può, senza usurpare le prerogative dell' APN, formulare all' indirizzo di un' istituzione comunitaria ingiunzioni riguardanti la posizione statutaria di un dipendente o l' organizzazione generale della sua amministrazione. Tale principio vale anche nell' ambito di un ricorso per risarcimento. Ne consegue che la ricorrente non può chiedere che il Parlamento sia condannato a concederle una promozione al fine di risarcire il danno da essa lamentato. Di conseguenza, il presente capo della domanda è irricevibile.

    Il terzo capo della domanda

    22 Il Parlamento considera irricevibile tale capo della domanda, in quanto gli artt. 90, n. 1, e 91, n. 1, dello Statuto prevedono espressamente che i dipendenti possono esperire il procedimento di reclamo e il ricorso giurisdizionale solo per le decisioni che li riguardino personalmente e per gli atti che arrechino loro pregiudizio. Nella fattispecie si tratterebbe per la ricorrente, a prescindere dal suo caso particolare, di censurare la gestione generale del personale realizzata dall' amministrazione. Gli argomenti della ricorrente su tale questione dovrebbero essere ignorati in quanto estranei al ricorso.

    23 La ricorrente replica che la cattiva gestione dei posti, di cui essa ha dovuto subire personalmente le conseguenze, è stata dovuta al fatto che nei confronti dei cittadini di taluni Stati membri (tra i quali il suo) l' APN adotta una linea di condotta ingiusta nella ripartizione dei posti dei dipendenti, in contrasto con l' art. 27 dello Statuto. Tali provvedimenti le arrecherebbero pregiudizio in quanto cittadina di uno degli Stati membri assertivamente sfavoriti. In tutti gli uffici analoghi, nei quali i posti sono occupati da cittadini di altri Stati membri e i cui organigrammi e posti B3 sarebbero identici, tali strutture sarebbero state conservate, salvo che nel caso della divisione tedesca. Essa sostiene di poter quindi lamentare una violazione dell' art. 27 dello Statuto e chiedere al giudice comunitario di censurare tale linea di condotta ingiusta, poiché nessun seguito è stato dato ai passi da essa compiuti in forza dell' art. 90 dello Statuto.

    24 Il Tribunale ritiene che occorra ricordare che nella sentenza 30 giugno 1983, Schloh / Consiglio (causa 85/82, Racc. pag. 2105), la Corte ha considerato che: "anche se il dovere delle istituzioni di osservare le disposizioni relative all' assunzione del personale corrisponde ad un interesse generale, il singolo dipendente non è legittimato ad agire nell' interesse della legge o delle istituzioni e può far valere, a sostegno di un ricorso per l' annullamento (...) solo le censure personali".

    25 Orbene, le censure formulate nel reclamo e nel presente ricorso, nell' ambito del capo della domanda di cui trattasi, riguardano non la posizione statutaria personale della ricorrente, ma la gestione generale del personale assertivamente discriminatoria nell' ambito degli uffici del Parlamento, della quale la ricorrente sarebbe vittima. Tali censure non riguardano quindi personalmente la ricorrente e, pertanto, questo capo della domanda dev' essere dichiarato irricevibile.

    26 Il Tribunale aggiunge che anche tale capo della domanda deve essere dichiarato irricevibile perché la ricorrente non può chiedere nell' ambito del presente ricorso per risarcimento la condanna dell' istituzione convenuta all' adozione di provvedimenti determinati e, per questo motivo, indirizzarle ingiunzioni.

    Nel merito

    Il primo capo della domanda

    27 Come il Tribunale ha già rilevato in precedenza, questo capo della domanda dev' essere inteso nel senso che la ricorrente ha chiesto che il Tribunale voglia risarcirle il danno pecuniario, unitamente agli interessi calcolati al tasso bancario ordinario, che le sarebbe stato causato dall' illegittimo diniego di assegnarla ad interim al posto di capo dell' ufficio dattilografico della divisione tedesca della traduzione, corrispondente a un posto B3.

    28 A sostegno della sua domanda, la ricorrente ha dedotto i seguenti mezzi: violazione del principio della parità di trattamento, violazione del principio del legittimo affidamento, violazione dell' art. 45 dello Statuto e violazione dell' art. 7, n. 2, dello Statuto.

    29 Occorre ora esaminare ognuno di questi quattro mezzi, allo scopo di determinare se uno o più di essi siano tali da far ritenere che l' illegittimità che inficia assertivamente la decisione dell' amministrazione fosse tale da far sorgere la responsabilità di quest' ultima e da giustificare così la domanda di risarcimento della ricorrente.

    Sul mezzo relativo alla violazione del principio della parità di trattamento

    30 La ricorrente sostiene di essere stata svantaggiata e finanziariamente lesa dalla gestione del personale, assertivamente discriminatoria, praticata dal Parlamento nei confronti di taluni Stati membri e di taluni dipendenti comunitari. Tali discriminazioni avrebbero origine nell' incapacità dell' APN di garantire, in genere, un' equa ripartizione dei posti di dipendente tra i vari Stati membri e, particolarmente, nel caso della ricorrente, di realizzare un' equa gestione del personale e, se del caso, di salvaguardare tale gestione mediante una ripartizione adeguata dei posti e delle promozioni, in conformità agli artt. 27, 45, n. 1, e 7, n. 1, dello Statuto.

    31 La ricorrente deduce che la differenza tra le strutture gerarchiche esistenti nei diversi uffici dattilografici delle divisioni della traduzione, la quale secondo il Parlamento ha impedito la sua promozione, è il risultato di azioni e di omissioni dell' APN, la cui incapacità d' adempiere i propri doveri e di mantenere una struttura gerarchica equa non deve portare a svantaggiarla. Non sarebbe stato possibile applicare nei suoi confronti l' art. 45 dello Statuto semplicemente a causa di tale "manipolazione" dell' APN, incompatibile con un' equa ripartizione dei posti, per quanto la ricorrente fosse in possesso dei requisiti fissati da tale articolo. Il suddetto articolo presupporrebbe la "capacità" dell' APN di assicurare una struttura equa dei posti come conditio sine qua non della sua applicazione e, di conseguenza, tale articolo non potrebbe essere invocato nell' ambito di un' argomentazione giuridica come "giustificazione" della discriminazione subita dalla ricorrente in merito al suo diritto alla promozione. Lo Statuto non legittimerebbe il modo di agire dell' APN, consistente nell' alterare l' equa ripartizione dei posti esistenti, a danno di uno Stato membro, pur garantendola a favore degli altri Stati membri. Ne deriverebbe una discriminazione nei riguardi dei dipendenti di uno Stato membro interessati da tale provvedimento, i quali sarebbero lesi finanziariamente a causa della violazione dell' art. 45, n. 1, dello Statuto.

    32 Il Parlamento si limita a sostenere che la ricorrente critica un provvedimento di trasferimento, in occasione del quale la persona trasferita ha conservato il posto in oggetto. Tale atto amministrativo avrebbe interessato un altro dipendente, sarebbe avvenuto in un altro momento e non riguarderebbe pertanto la ricorrente.

    33 Il Tribunale ricorda che ciascuna istituzione comunitaria stabilisce in modo autonomo il proprio organico e dispone nell' organizzazione dei propri uffici di un ampio potere discrezionale (sentenza della Corte 2 dicembre 1982, Micheli / Commissione, cause riunite 198/81-202/81, Racc. pag. 4145). Occorre anche ricordare che la Corte ha riconosciuto alle istituzioni comunitarie una grande libertà nell' organizzare le varie unità amministrative tenendo conto di un complesso di fattori, come la natura e l' ampiezza dei compiti loro affidati e le possibilità di bilancio; la Corte ha concluso che ne consegue che l' amministrazione non ha, nei confronti di un dipendente, alcun obbligo di organizzare l' ufficio cui esso è assegnato in modo tale da garantirgli la possibilità di esercitare determinate funzioni ed ottenere la relativa promozione (sentenza 17 dicembre 1981, Bellardi-Ricci e a. / Commissione, causa 178/80, Racc. pag. 3187).

    34 Occorre constatare, tenuto conto della libertà in tal modo conferita alle istituzioni comunitarie, che la ricorrente non ha integrato il presente mezzo con elementi di fatto e concreti sufficientemente precisi che consentano al Tribunale di concludere che l' APN, a costo di un manifesto errore discrezionale o di uno sviamento di potere, avrebbe leso - a scapito della posizione statutaria personale della ricorrente - il principio generale della parità di trattamento dei dipendenti della Comunità, rifiutandosi, per ragioni connesse alla mancanza di un posto in una carriera della categoria della ricorrente, superiore alla carriera cui essa appartiene, di chiamarla a occupare ad interim un simile posto.

    35 Di conseguenza, tale mezzo non può essere accolto.

    Sul mezzo relativo alla violazione del principio del legittimo affidamento

    36 La ricorrente deduce che l' APN, in modo assolutamente contrario a qualunque normale prassi amministrativa seguita sino a quel momento in tale ambito, ha consentito al capo dell' ufficio dattilografico, che aveva avuto in precedenza tale impiego, di "portare con sé" questo posto B3 in occasione del suo trasferimento, e ciò malgrado il fatto che in quel momento la ricorrente fosse già stata occupata in tale impiego, con ottimi rapporti informativi. Non c' erano pertanto giustificazioni obiettive per una simile modifica dell' equo organigramma che era esistito sino a quel momento per quanto attiene alla divisione tedesca, poiché per le divisioni linguistiche degli altri Stati membri era stata mantenuta la ripartizione equa dei posti B3 esistenti per tale impiego. Numerosi suoi superiori le avrebbero più volte assicurato che, quando avesse soddisfatto le condizioni d' anzianità necessarie per ottenere il posto B3 corrispondente al suo impiego, si sarebbe proceduto a uno scambio di posti affinché essa non soffrisse alcun danno nei confronti dei suoi colleghi di cittadinanza diversa, occupanti posti analoghi.

    37 Il Parlamento sostiene che il provvedimento amministrativo di trasferimento del dipendente assegnato in precedenza al posto di capo di detto ufficio, che a tale titolo occupava un posto B3 e che è stato in seguito trasferito in un altro ufficio insieme al suo posto, si riferiva ad un' altra persona e non riguardava la ricorrente.

    38 Il Tribunale ricorda che la ricorrente è stata invitata a fornire la prova dell' impegno che, a suo avviso, l' APN avrebbe assunto nei suoi riguardi, vale a dire dell' asserita promessa dei suoi superiori di procedere ad uno scambio di posti, una volta che la ricorrente avesse soddisfatto i requisiti di anzianità per ottenere il posto B3 corrispondente al suo impiego. In risposta a quest' invito, la ricorrente si è limitata a sostenere che i suoi superiori non si sono mai impegnati per iscritto a procedere ad uno scambio di posti nel momento opportuno. Essa ha aggiunto che impegni scritti da parte di un unico superiore sono inusitati, mentre le condizioni per la promozione sono disposte dallo Statuto e non possono essere determinate da un impegno scritto di un superiore.

    39 Stando così le cose e in ogni caso, il Tribunale ritiene che non siano provate le asserite promesse e garanzie dei suoi superiori e che non possano quindi aver fatto nascere un legittimo affidamento nella ricorrente. Occorre aggiungere che, come si è già rilevato, ciascuna istituzione comunitaria stabilisce in modo autonomo il proprio organico e dispone nell' organizzazione dei propri uffici di un ampio potere discrezionale. Dai documenti agli atti non emerge che l' APN abbia utilizzato tale competenza per fini diversi da quelli per i quali essa le è stata conferita.

    40 Ne discende che tale mezzo non può essere accolto.

    Sul mezzo relativo a una violazione dell' art. 45 dello Statuto

    41 La ricorrente deduce di essere stata gravemente e immotivatamente svantaggiata rispetto ai suoi colleghi, segnatamente a quelli delle sezioni francese e danese, occupanti lo stesso posto, in quanto essa ha conseguito la sua promozione al grado B3 solo diversi anni dopo di loro. Essa vi ravvisa una grave violazione dell' art. 45 dello Statuto, che stabilisce i criteri di promozione. La ricorrente, sulla base dei criteri di promozione di cui all' art. 45, n. 1, dello Statuto, avrebbe dovuto ottenere la sua promozione in B3 al più tardi quando l' ha ottenuta la sua collega della divisione francese, poiché può vantare rapporti informativi pressappoco altrettanto positivi ed aveva persino maggiori "meriti", come richiesto dal suddetto articolo, a causa dell' attività molto più lunga da lei svolta nel posto di capo dell' ufficio dattilografico della divisione tedesca, impiego corrispondente ad un posto B3.

    42 Il Parlamento sostiene che è provato che nell' ufficio della ricorrente non esisteva il posto B3, al quale essa voleva essere promossa. Tale circostanza comporterebbe necessariamente il rigetto della domanda di promozione presentata dalla ricorrente, poiché l' amministrazione può coprire solo i posti esistenti.

    43 Il Tribunale ricorda che l' art. 4 dello Statuto dispone che le promozioni devono servire esclusivamente a coprire i posti vacanti. Di conseguenza, prima di una qualunque promozione è necessario che figuri previamente un posto vacante nell' organigramma. Poiché è assodato che sino al 1 gennaio 1990 nessun posto vacante della categoria B, grado 3, figurava nell' organigramma dell' ufficio dattilografico della divisione tedesca della traduzione, alla quale appartiene la ricorrente, non era possibile un' assegnazione a tale posto mediante promozione. L' APN pertanto non ha né violato l' art. 45 dello Statuto né svantaggiato la ricorrente nei confronti dei suoi colleghi che erano stati promossi a posti vacanti.

    44 Di conseguenza, questo mezzo non può essere accolto.

    Sul mezzo relativo a una violazione dell' art. 7, n. 2, dello Statuto

    45 La ricorrente sostiene di aver più volte domandato, nel periodo in cui non era ancora promuovibile al grado B3, ma in cui essa occupava già, di fatto, il posto di capo dell' ufficio dattilografico della divisione tedesca della traduzione, corrispondente a un posto B3, una "promozione ad interim", contemplata a suo avviso in tal caso dall' art. 7 dello Statuto. Ad ogni sua domanda è stato opposto un diniego, sebbene essa fosse in possesso dei requisiti necessari al riguardo. Essa adduce che tali dinieghi erano in contrasto con la lettera e con lo scopo del suddetto art. 7.

    46 Il Parlamento ricorda ancora una volta che da quando il dipendente che svolgeva prima della ricorrente le mansioni di capo dell' ufficio dattilografico è stato trasferito in un altro ufficio unitamente al suo posto B3, nell' ufficio di cui trattasi non esisteva più un posto B3 che la ricorrente avrebbe potuto coprire ad interim. Il Parlamento sottolinea che l' amministrazione ha deciso di non conferire un interim alla ricorrente in quanto mancava un posto da coprire ad interim. Di conseguenza, esso sostiene che non sussiste alcun danno pecuniario che possa essere invocato dalla ricorrente.

    47 La ricorrente ha opposto nella replica che l' APN ha fatto in modo, con la sua cattiva gestione o la sua manipolazione dei posti, che il posto che essa avrebbe dovuto occupare non fosse più disponibile nel momento in cui essa svolgeva le mansioni afferenti il posto corrispondente. Essa aggiunge di aver diritto, in forza degli artt. 7, 27 e, in particolare, 45 dello Statuto, ad una "linea di condotta giusta e seria" in materia di personale, che si concretizzi in un organigramma equamente strutturato, affinché non sia elusa a suo danno l' applicazione delle suddette norme dello Statuto.

    48 Il Tribunale constata che fino al 1 gennaio 1990 nessun posto vacante della categoria B, grado 3, figurava nell' organigramma dell' ufficio dattilografico della divisione tedesca della traduzione per la cui organizzazione e direzione la ricorrente è responsabile a partire dal suo trasferimento in detta divisione avvenuto nel 1984. Di conseguenza, è soltanto a partire dalla suddetta data, successiva a quella della proposizione del ricorso, che sarebbe stato possibile all' APN adottare una decisione per l' applicazione dell' art. 7, n. 2, dello Statuto, in base alla quale la ricorrente avrebbe occupato ad interim un posto di detta categoria e di detto grado, nell' ambito della divisione della traduzione cui essa era assegnata. Giustamente pertanto il Parlamento ha negato alla ricorrente l' assegnazione ad interim a un posto del genere prima di tale data. In ogni caso, l' art. 7, n. 2, dello Statuto concede una facoltà all' APN e non le impone alcun obbligo di assegnazione ad interim. Tale decisione dev' essere adottata alla luce delle circostanze della fattispecie, in considerazione dell' ampio potere discrezionale di cui l' APN fruisce in materia.

    49 Da quanto precede risulta che la ricorrente non ha formulato alcun mezzo tale da comportare l' annullamento del diniego oppostole dall' APN.

    50 Di conseguenza dev' essere respinta la domanda della ricorrente volta ad ottenere il risarcimento di un danno pecuniario assertivamente causato da tale diniego.

    51 Da tutte le considerazioni che precedono discende che il ricorso dev' essere respinto, in parte in quanto infondato ed in parte in quanto irricevibile, senza che sia necessario ordinare l' esibizione dei documenti richiesti dalla ricorrente nel suo atto introduttivo.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    52 A norma dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, a tenore dell' art. 88 del medesimo regolamento, le spese sostenute dalle istituzioni nei ricorsi dei dipendenti delle Comunità restano a carico di queste ultime. Si deve pertanto condannare ciascuna delle parti a sopportare le proprie spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

    dichiara e statuisce:

    1) Il ricorso è respinto.

    2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

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