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Document 61989CJ0005

Sentenza della Corte del 20 settembre 1990.
Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania.
Aiuti statali - Imprese che realizzano prodotti di alluminio semilavorati e finiti - Ripetizione.
Causa C-5/89.

Raccolta della Giurisprudenza 1990 I-03437

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1990:320

61989J0005

SENTENZA DELLA CORTE DEL 20 SETTEMBRE 1990. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA. - AIUTI DI STATO - IMPRESA CHE FABBRICA PRODOTTI DI ALLUMINIO SEMILAVORATI E FINITI - RESTITUZIONE. - CAUSA C-5/89.

raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-03437
edizione speciale svedese pagina 00499
edizione speciale finlandese pagina 00521


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

Aiuti concessi dagli Stati - Ripetizione di un aiuto illegittimo - Applicazione della normativa nazionale - Aiuto concesso in violazione delle norme procedurali di cui all' art . 93 del Trattato - Eventuale affidamento legittimo dei beneficiari degli aiuti - Tutela - Condizioni e limiti - Valutazione dell' interesse della Comunità

( Trattato CEE, art . 93, n . 2, primo comma )

Massima


Non è in contrasto con il diritto comunitario una normativa nazionale che garantisca la tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto in materia di ripetizione di aiuti contrari al diritto comunitario .

Tuttavia, in considerazione del carattere imperativo della vigilanza sugli aiuti statali operata dalla Commissione a norma dell' art . 93 del Trattato, le imprese beneficiarie di un aiuto possono in linea di principio fare legittimo affidamento sulla regolarità di un aiuto solamente qualora quest' ultimo sia stato concesso nel rispetto della procedura prevista da tale articolo .

Non può certamente escludersi la possibilità, per il beneficiario di un aiuto illegittimamente concesso, di invocare circostanze eccezionali sulle quali egli abbia potuto fondare il proprio affidamento nella natura regolare dell' aiuto e di opporsi, conseguentemente, alla sua ripetizione . In tale ipotesi spetta al giudice nazionale eventualmente adito valutare, se necessario dopo aver proposto alla Corte delle questioni pregiudiziali di interpretazione, le circostanze del caso di specie .

Uno Stato membro le cui autorità abbiano concesso un aiuto in violazione delle norme procedurali di cui all' art . 93, non può invece invocare il legittimo affidamento dei beneficiari per sottrarsi all' obbligo di adottare i provvedimenti necessari ai fini dell' esecuzione di una decisione della Commissione con cui gli sia stato ordinato di ripetere l' aiuto .

Parimenti, lo Stato membro medesimo non può fondatamente invocare, come motivo di impossibilità assoluta di dare esecuzione ad una tale decisione, gli obblighi derivanti per l' autorità amministrativa competente dalle particolari forme di tutela del legittimo affidamento previste da una norma nazionale che fissi un termine per la revoca di un atto amministrativo che sia fonte di diritti . Una norma di tal genere deve essere, infatti, applicata in modo tale da non rendere praticamente impossibile la ripetizione dell' aiuto in forza del diritto comunitario e da tener pienamente conto dell' interesse comunitario .

Parti


Nella causa C-5/89,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig . Bernhard Jansen, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

ricorrente,

contro

Repubblica federale di Germania, rappresentata dal sig . Martin Seidel, consigliere ministeriale, e dal prof . Albert Bleckmann, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata della Repubblica federale di Germania, 20-22, avenue Emile-Reuter,

convenuta,

avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica federale di Germania, non conformandosi alla decisione della Commissione 17 novembre 1987, 88/174/CEE, concernente l' aiuto che il Land Baden-Wuerttemberg della Repubblica federale di Germania ha concesso alla BUG-Alutechnik GmbH, impresa che fabbrica prodotti di alluminio semilavorati e finiti ( GU 1988, L 79, pag . 29 ) è venuta meno agli obblighi ad essa imposti dal Trattato CEE,

LA CORTE,

composta dai signori F.A . Schockweiler, presidente di sezione, f.f . di presidente, M . Zuleeg, presidente di sezione, e G.F . Mancini, T.F . O' Higgins, J.C . Moitinho de Almeida, G.C . Rodríguez Iglesias e F . Grévisse, giudici,

avvocato generale : M . Darmon

cancelliere : D . Louterman, amministratore principale

vista la relazione d' udienza ed a seguito della trattazione orale del 21 marzo 1990,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza dell' 8 maggio 1990,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 6 gennaio 1989, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art . 93, n . 2, secondo comma, del Trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica federale di Germania, non conformandosi alla decisione della Commissione 17 novembre 1987, 88/174/CEE, concernente l' aiuto che il Land Baden-Wuerttemberg della Repubblica federale di Germania ha concesso alla BUG-Alutechnik GmbH, impresa che fabbrica prodotti di alluminio semilavorati e finiti ( GU 1988, L 79, pag . 29 ), è venuta meno agli obblighi ad essa imposti dal Trattato CEE .

2 L' aiuto di cui trattasi non era stato notificato alla Commissione . A seguito di alcuni articoli apparsi sulla stampa, la Commissione chiedeva alla Repubblica federale di Germania, con lettera 21 maggio 1985, se rispondesse a verità che il Land Baden-Wuerttemberg aveva concesso all' impresa BUG-Alutechnik GmbH sovvenzioni e garanzie creditizie al fine di consentirle di rilevare l' impresa Kaiser Aluminium Europe Inc . Con nota 24 giugno 1985, il governo federale confermava la concessione dell' aiuto a detta impresa e, a seguito di un' altra richiesta della Commissione, forniva ulteriori informazioni con note 8 agosto e 2 ottobre 1985 .

3 Esperito il procedimento previsto all' art . 93, n . 2, del Trattato CEE, la Commissione, con lettera 22 dicembre 1987, notificava la citata decisione n . 88/179/CEE alla Repubblica federale di Germania . L' art . 1 di tale decisione stabilisce che l' aiuto di cui trattasi "è illegittimo in quanto erogato in violazione delle norme dell' art . 93, n . 3, del Trattato CEE" e che "tale aiuto è inoltre incompatibile con il mercato comune ".

4 A termini dell' art . 2 della medesima decisione, "l' aiuto in oggetto verrà revocato chiedendone il rimborso . Il governo della Repubblica federale informerà la Commissione, entro due mesi dalla notifica della presente decisione, in merito alle misure adottate per conformarvisi ".

5 Tale decisione non è stata impugnata dal governo tedesco che, con nota 19 aprile 1988, trasmetteva alla Commissione una comunicazione in data 13 aprile con cui venivano espresse diverse critiche in ordine agli accertamenti ed alle valutazioni sulle quali la decisione stessa era fondata . La Commissione, non ritenendo pertinenti tali argomenti, invitava la Repubblica federale di Germania, con lettera 11 luglio 1988, a dare esecuzione alla decisione .

6 Con nota 9 dicembre 1988, il governo tedesco trasmetteva alla Commissione una comunicazione in data 2 dicembre con la quale veniva proposto di attendere la pronuncia della sentenza nella causa "Alcan" ( sentenza 2 febbraio 1989, Commissione / Germania, causa 94/87, Racc . pag . 175 ), analoga sotto il profilo giuridico . Con lettera 23 dicembre 1988, la Commissione comunicava al governo tedesco di non ritenere opportuna un' ulteriore protrazione del procedimento e ha quindi proposto il presente ricorso .

7 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento nonché dei motivi e degli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .

8 E' pacifico che la Repubblica federale di Germania non ha adottato alcun provvedimento al fine di ottenere il rimborso dell' aiuto in forza della decisione n . 88/174/CEE .

9 Il governo convenuto invoca, tuttavia, l' impossibilità assoluta di dare esecuzione a tale decisione per motivi attinenti al principio del legittimo affidamento sancito, in particolare, dall' art . 48 della Verwaltungsverfahrensgesetz ( legge sulla procedura amministrativa ) del Land Baden-Wuerttemberg, applicabile nella specie .

10 Il governo tedesco fa valere, segnatamente, che ai sensi di detta norma e dei principi costituzionali tedeschi, è preclusa alla pubblica amministrazione la possibilità di revocare un atto amministrativo irregolare che sia fonte di diritti, senza una previa valutazione dei diversi interessi in gioco . Nel caso di specie, l' autorità nazionale competente sarebbe così tenuta a far prevalere la tutela del legittimo affidamento dell' impresa beneficiaria dell' aiuto sull' interesse pubblico comunitario alla ripetizione dell' aiuto medesimo .

11 Il governo convenuto rileva, infine, che il recupero dell' aiuto violerebbe peraltro il divieto, stabilito dal citato art . 48, di revoca degli atti amministrativi che siano fonte di diritti scaduto il termine di un anno a decorrere dal momento in cui l' autorità amministrativa sia venuta a conoscenza delle circostanze che giustificano la revoca stessa .

12 Come affermato dalla Corte in particolare nella sentenza 21 marzo 1990, Belgio / Commissione ( causa C-142/87, Racc . pag . I-959 ), il recupero di un aiuto illegittimamente concesso deve avvenire nel rispetto delle pertinenti norme procedurali dell' ordinamento nazionale, a patto però che dette norme vengano applicate in modo da non rendere praticamente impossibile il recupero prescritto dal diritto comunitario ( punto 61 della motivazione ).

13 La Corte ha dichiarato inoltre che, rientrando il principio della tutela del legittimo affidamento nell' ordinamento giuridico comunitario, non può, quindi, considerarsi contrario a questo stesso ordinamento il fatto che una legislazione nazionale garantisca la tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto in un settore come quello della ripetizione di aiuti comunitari indebitamente versati ( sentenza 21 settembre 1983, Deutsche Milchkontor, punto 30 della motivazione, cause riunite 205-215/82, Racc . pag . 2633 ).

14 La stessa soluzione si impone per quanto riguarda la ripetizione di aiuti nazionali contrari al diritto comunitario . Si deve tuttavia rilevare che, tenuto conto del carattere imperativo della vigilanza sugli aiuti statali operata dalla Commissione ai sensi dell' art . 93 del Trattato, le imprese beneficiarie di un aiuto possono fare legittimo affidamento, in linea di principio, sulla regolarità dell' aiuto solamente qualora quest' ultimo sia stato concesso nel rispetto della procedura prevista dal menzionato articolo . Un operatore economico diligente, infatti, deve normalmente essere in grado di accertarsi che tale procedura sia stata rispettata .

15 Si deve ricordare, in proposito, che, con comunicazione pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, la Commissione ha informato i potenziali beneficiari di aiuti statali della precarietà degli aiuti illegittimamente concessi nel senso che essi potrebbero essere portati a restituirli ( GU 1983, C 318, pag . 3 ).

16 Non può certamente escludersi la possibilità, per il beneficiario di un aiuto illegittimamente concesso, di invocare circostanze eccezionali sulle quali egli abbia potuto fondare il proprio affidamento nella natura regolare dell' aiuto e di opporsi, conseguentemente, alla sua ripetizione . In tale ipotesi spetta al giudice nazionale eventualmente adito valutare, se necessario dopo aver proposto alla Corte delle questioni pregiudiziali di interpretazione, le circostanze del caso di specie .

17 Uno Stato membro le cui autorità abbiano concesso un aiuto in violazione delle norme procedurali di cui all' art . 93 non può, invece, invocare il legittimo affidamento dei beneficiari per sottrarsi all' obbligo di adottare i provvedimenti necessari ai fini dell' esecuzione di una decisione della Commissione con cui sia stato ordinato di ripetere l' aiuto . Ammettere tale possibilità significherebbe, infatti, privare di pratica efficacia le norme di cui agli artt . 92 e 93 del Trattato, in quanto le autorità nazionali potrebbero far valere in tal modo il proprio illegittimo comportamento, al fine di vanificare l' efficacia delle decisioni emanante dalla Commissione in virtù di tali disposizioni del Trattato .

18 Non è, infine, fondato il richiamo del governo tedesco, come motivo di impossibilità assoluta di dare esecuzione alla decisione della Commissione, agli obblighi per l' autorità amministrativa competente derivanti dalle particolari forme di tutela del legittimo affidamento previste dall' art . 48 della legge sulla procedura amministrativa ( Verwaltungsverfahrensgesetz ) in relazione alla ponderazione degli interessi in gioco ed al termine stabilito per la revoca di un atto amministrativo che sia fonte di diritti . E' giurisprudenza costante, infatti, che uno Stato membro non può eccepire norme, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per sottrarsi all' esecuzione degli obblighi ad esso incombenti in base al diritto comunitario .

19 In particolare, una disposizione che preveda un termine per la revoca di un atto amministrativo che sia fonte di diritti deve essere applicata, al pari di tutte le altre disposizioni pertinenti del diritto nazionale, in modo tale da non rendere praticamente impossibile la ripetizione in forza del diritto comunitario e da tener pienamente conto dell' interesse comunitario .

20 Dalle considerazioni che precedono risulta che va accertato l' inadempimento nei termini risultanti dalle conclusioni della Commissione .

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

21 Ai sensi dell' art . 69, n . 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese . La Repubblica federale di Germania è rimasta soccombente e pertanto dev' essere condannata alle spese .

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce :

1 ) La Repubblica federale di Germania, non conformandosi alla decisione della Commissione 17 novembre 1987, 88/174/CEE, concernente l' aiuto che il Land Baden-Wuerttemberg della Repubblica federale di Germania ha concesso alla BUG-Alutechnik GmbH, impresa che fabbrica prodotti di alluminio semilavorati e finiti, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi del Trattato CEE .

2 ) La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese .

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