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Document 61986CJ0057

Sentenza della Corte del 7 giugno 1988.
Repubblica ellenica contro Commissione delle Comunità europee.
Aiuti di Stato - Abbuono di interessi sui crediti all'esportazione.
Causa 57/86.

Raccolta della Giurisprudenza 1988 -02855

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1988:284

61986J0057

SENTENZA DELLA CORTE DEL 7 GIUGNO 1988. - REPUBBLICA ELLENICA CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE. - AIUTI DI STATO - RIMBORSO DI INTERESSI SUI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE. - CAUSA 57/86.

raccolta della giurisprudenza 1988 pagina 02855


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1 . Aiuti attribuiti dagli stati - Nozione - Abbuono di interessi sui crediti all' esportazione - Inclusione - Valutazione della Commissione con riguardo alla normativa agricola - Irrilevanza

( Trattato CEE, art . 92 )

2 . Stati membri - Obblighi - Esercizio di poteri conservati in campo monetario - Provvedimenti unilaterali vietati dal trattato - Inammissibilità

3 . Aiuti attribuiti dagli stati - Nozione - Aiuto che non proviene da risorse dello stato - Aiuto attribuito attraverso enti pubblici o privati - Inclusione

( Trattato CEE, art . 92 )

4 . Aiuti attribuiti dagli stati - Decisione della Commissione che accerti l' incompatibilità di un aiuto col mercato comune - Obbligo di motivazione - Indicazione necessaria

( Trattato CEE, art . 92 e 190 )

Massima


1 . Costituisce un aiuto ai sensi dell' art . 92 del trattato l' abbuono di interessi sui crediti all' esportazione che abbia l' effetto di attribuire alle imprese esportatrici un vantaggio economico mediante riduzione delle spese sostenute in occasione delle vendite sui mercati degli altri Stati membri . Questa qualificazione è indipendente dall' eventuale valutazione fatta di detto abbuono da parte della Commissione ai fini dell' applicazione della normativa comunitaria nel settore agricolo .

2 . L' esercizio, da parte degli Stati membri, dei poteri che hanno conservato in campo monetario non può consentire loro di adottare unilateralmente provvedimenti vietati dal trattato .

3 . Una sovvenzione non deve necessariamente essere finanziata col denaro dello stato perché si tratti di un aiuto statale . L' art . 92 del trattato riguarda il complesso delle sovvenzioni attribuite dagli stati o mediante risorse statali, senza che si possa distinguere a seconda che la sovvenzione sia attribuita direttamente dallo stato ovvero da enti pubblici o privati che esso istituisca o designi per amministrarla .

4 . Benché possa emergere dalle circostanze stesse in cui l' aiuto è stato concesso che esso è atto ad incidere sugli scambi fra Stati membri e ad alterare o a minacciare di alterare la concorrenza, tuttavia spetta alla Commissione indicare queste circostanze nella motivazione della decisione . Questa esigenza è soddisfatta qualora la decisione contenga una motivazione adeguatamente espressa e circostanziata, che consenta di ritenere che la Commissione ha potuto legittimamente considerare che un abbuono di interessi sui crediti all' esportazione, in quanto pone le imprese esportatrici in una posizione concorrenziale più vantaggiosa di quella degli altri operatori che non ne fruiscono, è effettivamente atto a pregiudicare gli scambi fra Stati membri e ad alterare la concorrenza .

Parti


Nella causa 57/86,

Repubblica ellenica, rappresentata dall' avv . Stelios Perrakis, professore presso la facoltà di giurisprudenza dell' università di Tracia, e dall' avv . Vassilis Zorbas, consigliere giuridico presso il ministero dell' economia nazionale, e dal sig . Laios, consigliere giuridico del ministro dell' agricoltura, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata di Grecia, 117, rue Val-Ste-Croix,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg . Théofanis Cristoforou e Georgios Kremlis, membri del servizio giuridico, e Thomas Cusack, consigliere giuridico della Commissione, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, edificio Jean Monnet, Kirchberg

convenuta,

avente ad oggetto un ricorso per annullamento presentato, a norma dell' art . 173 del trattato CEE, contro la decisione della Commissione 13 novembre 1985, 86/187/CEE, relativa agli aiuti sotto forma di abbuono di interessi concessi alla Grecia all' esportazione di tutti i prodotti esclusi quelli petroliferi ( GU 1986, L 136, pag . 61 ),

LA CORTE,

composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, G . Bosco e O . Due, presidenti di sezione, T . Koopmans, C . Kakouris, T.F . O' Higgins e F . Schockweiler, giudici,

avvocato generale : Sir Gordon Slynn

cancelliere : D . Louterman, amministratore

vista la relazione d' udienza ed in seguito alla trattazione orale del 3 dicembre 1987,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 1° marzo 1988,

ha pronunziato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto depositato in cancelleria della Corte il 26 febbraio 1986, la Repubblica ellenica ha proposto a questa Corte, in forza dell' art . 173, primo comma, del trattato CEE, un ricorso volto all' annullamento della decisione della Commissione 13 novembre 1985, 86/187/CEE, relativa agli aiuti sotto forma di abbuono di interessi concessi alla Grecia all' esportazione di tutti i prodotti esclusi quelli petroliferi ( GU 1986, L 136, pag . 61 ).

2 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 13 marzo 1986, la ricorrente ha presentato, in forza dell' art . 185 del trattato, una domanda di sospensione dell' esecuzione della decisione impugnata . Con ordinanza 30 aprile 1986, il presidente della Corte ha respinto tale domanda e riservato le spese .

3 Risulta dagli atti di causa che, nell' ambito di una riforma generale del sistema creditizio attuata in Grecia nell' aprile 1983, i tassi d' interesse dei prestiti venivano fissati al 21,5% per le industrie, al 18,5% per le imprese di trasformazione di prodotti agricoli e al 14% per le imprese artigianali . Il tasso del 10,5%, sui prestiti all' esportazione, in vigore prima dell' aprile 1988, veniva soppresso . Per compensare gli svantaggi risultanti da tale soppressione per gli esportatori greci, veniva loro concesso un abbuono di interessi al tasso del 6% ( o del 3% nel caso di un prestito al tasso del 14 %), a condizione che gli introiti di esportazione fossero rapidamente portati in Grecia e convertiti in dracme . L' abbuono si applicava all' esportazione di tutti i prodotti, ad eccezione di quelli petroliferi .

4 La decisione impugnata dichiara sostanzialmente che l' aiuto, presentandosi sotto forma di abbuono di interessi del 6% o del 3% che le autorità elleniche concedono a certe condizioni sui crediti all' esportazione, è in contrasto con il mercato comune a norma dell' art . 92 del trattato CEE, e va quindi soppresso .

5 A sostegno del ricorso, la Repubblica ellenica deduce quattro mezzi riguardanti indifferentemente le diverse categorie di esportazioni .

6 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento, nonché dei mezzi e argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .

Sul primo mezzo

7 La Repubblica ellenica sostiene innanzitutto che il controverso rimborso di interessi non costituisce un aiuto di Stato . Si tratterebbe invece di un provvedimento di carattere puramente monetario destinato a migliorare la bilancia dei pagamenti del paese stimolando gli esportatori a riportare in patria a breve scadenza le entrate derivanti dall' esportazione . Con riguardo al regime dei crediti prima dell' aprile del 1983, il rimborso di interessi avrebbe carattere neutro e si limiterebbe ad annullare gli effetti negativi dell' aumento dei tassi per gli esportatori, non conferendo loro alcun vantaggio supplementare . Infine, poiché la Commissione non ha esaminato il regime precedente dei crediti all' esportazione, essa non potrebbe criticare il nuovo regime, il quale si limita ad annullare gli effetti negativi dell' aumento dei tassi per gli esportatori .

8 E pacifico che, in ragione del rimborso di interessi, i tassi d' interesse generalmente applicati alle operazioni commerciali in Grecia sono ridotti solamente con riguardo ai crediti all' esportazione . Il rimborso di cui trattasi costituisce quindi per le imprese esportatrici greche un aiuto, in quanto fruiscono di un vantaggio economico che riduce le spese sostenute al momento delle vendite sui mercati degli altri Stati membri . E opportuno ricordare a tale riguardo la giurisprudenza della Corte ( sentenza 10 dicembre 1969, cause riunite 6 e 11/69, Commissione / Repubblica francese, Racc . pag . 523 ), secondo la quale un tasso di risconto preferenziale all' esportazione, concesso da uno Stato a favore dei soli prodotti nazionali esportati, costituisce un aiuto ai sensi dell' art . 92 .

9 Per quanto riguarda l' asserzione secondo cui l' abbuono di interessi avrebbe un semplice carattere monetario, è sufficiente sottolineare che, secondo la giurisprudenza della Corte ( sentenza 10 dicembre 1969, precitata, e sentenza 10 giugno 1982, causa 95/81 Commissione / Italia, Racc . pag . 2187 ), l' esercizio, da parte degli Stati membri, delle competenze in materia monetaria non consente loro l' emanazione unilaterale di provvedimenti vietati dal trattato .

10 Infine, è irrilevante che, con riferimento al precedente regime dei crediti all' esportazione, l' abbuono di interessi sia economicamente neutro sulla competitività delle esportazioni elleniche, e che la Commissione non si sia pronunciata a proposito del regime precedente, in quanto il sistema attuale, esaminato indipendentemente da quello precedente, favorisce talune imprese . Il primo mezzo va pertanto respinto .

Sul secondo mezzo

11 La Repubblica ellenica sostiene che l' abbuono di interessi non è concesso per mezzo di risorse dello Stato, ma è finanziato mediante l' investimento a termine di capitali da parte delle banche commerciali . In compenso, la Commissione ritiene che la Banca di Grecia metta delle risorse a disposizione delle banche commerciali prestatrici onde finanziare il rimborso del 6% o del 3% sui prestiti che esse concedono agli esportatori .

12 Risulta da una costante giurisprudenza ( cfr . particolarmente la sentenza 30 gennaio 1985, causa 290/83, Commissione / Repubblica francese, Racc . pag . 439 ), che la sovvenzione non deve necessariamente essere finanziata col denaro dello Stato perché si tratti di un aiuto statale . L' art . 92 riguarda il complesso delle sovvenzioni attribuite dagli Stati o mediante risorse statali, senza che si possa distinguere a seconda che la sovvenzione sia attribuita direttamente dallo Stato ovvero da enti pubblici o privati che esso istituisca o designi per amministrare la sovvenzione stessa .

13 Nel caso di specie, è sufficiente rilevare che l' abbuono di interessi è stato istituito dalla Repubblica ellenica per mezzo della Banca di Grecia, la quale ha agito in tale campo sotto il diretto controllo dello Stato, e che le banche versano l' abbuono di interessi o indirizzano le loro attestazioni di acquisto di valuta alla Banca di Grecia la quale poi procede al versamento . Il secondo mezzo è dunque respinto in quanto infondato .

Sul terzo mezzo

14 Secondo la Repubblica ellenica, la decisione della Commissione non contiene alcun elemento che dimostri l' incidenza dell' abbuono di interessi sugli scambi tra Stati membri e sulla competitività delle esportazioni elleniche . La Commissione a tale riguardo avrebbe dovuto fondarsi su dati concreti per poter dimostrare che le esportazioni elleniche hanno fatto progressi a causa dell' aiuto di cui trattasi . E in pratica le esportazioni elleniche avrebbero registrato un regresso particolarmente nel settore dei cereali .

15 Come la Corte già ha giudicato ( sentenza 13 marzo 1985, cause riunite 296 e 318/82, Regno dei Paesi Bassi e Leeuwarder Papierwarenfabrick / Commissione, Racc . pag . 809 ), può risultare dalle circostanze stesse in cui l' aiuto è stato concesso che esso è atto ad incidere sugli scambi fra Stati membri e ad alterare, o a minacciare di alterare, la concorrenza . Spetta tuttavia alla Commissione indicare queste circostanze nella motivazione della sua decisione .

16 Nel caso di specie, i motivi, sufficientemente chiari e circostanziati della decisione censurata consentono di ritenere che la Commissione abbia legittimamente ritenuto che l' abbuono di interessi controverso, ponendo gli esportatori ellenici in una posizione concorrenziale più vantaggiosa rispetto a quella degli altri operatori, i quali di un tale intervento non fruiscono, fosse effettivamente atto ad incidere sugli scambi fra Stati membri e a falsare la concorrenza . Il terzo mezzo non può dunque essere accolto .

Sul quarto mezzo

17 La Repubblica ellenica sostiene infine che, nell' ambito della liquidazione dei conti del FEAOG per gli anni 1983-1985, la Commissione sia stata del parere che l' abbuono di interessi non rivestisse una grande importanza, avendo solo un effetto trascurabile sugli scambi tra Stati membri, e che esso potesse dunque non essere posto a carico della Repubblica ellenica .

18 Si deve osservare in proposito che la valutazione della Commissione circa l' abbuono di interessi al fine dell' applicazione della normativa agricola di cui trattasi non può comunque incidere sulla qualificazione con riferimento all' art . 92 del trattato . Di conseguenza anche tale ultimo mezzo va respinto .

19 Non essendo stato accolto nessuno dei mezzi dedotti dalla Repubblica ellenica, il ricorso va respinto nel suo complesso .

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

20 A norma dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura il soccombente è condannato alle spese . La Repubblica ellenica è rimasta soccombente nei suoi mezzi; le spese vanno quindi poste a suo carico, ivi comprese quelle del procedimento sommario .

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE,

dichiara e statuisce :

1 ) Il ricorso è respinto .

2 ) La Repubblica ellenica è condannata alle spese ivi comprese quelle dell' istanza del procedimento sommario .

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