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Document 61956CJ0010
Judgment of the Court of 13 June 1958. # Meroni & Co., Industrie Metallurgiche, società in accomandita semplice v High Authority of the European Coal and Steel Community. # Case 10-56.
Sentenza della Corte del 13 giugno 1958.
Meroni & Co., Industrie Metallurgiche, società in accomandita semplice contro l'Alta Autorità della Comunità europea del Carbone e dell'Acciaio.
Causa 10-56.
Sentenza della Corte del 13 giugno 1958.
Meroni & Co., Industrie Metallurgiche, società in accomandita semplice contro l'Alta Autorità della Comunità europea del Carbone e dell'Acciaio.
Causa 10-56.
edizione speciale inglese 1958 00051
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1958:8
SENTENZA DELLA CORTE DEL 13 GIUGNO 1958. - IMPRESA MERONI ET CO., INDUSTRIE METALLURGICHE, SOCIETA'IN ACCOMANDITA SEMPLICE, CONTRO L'ALTA AUTORITA'. - CAUSA 10/56.
raccolta della giurisprudenza
edizione francese pagina 00053
edizione olandese pagina 00055
edizione tedesca pagina 00053
edizione italiana pagina 00051
edizione speciale inglese pagina 00157
edizione speciale danese pagina 00097
edizione speciale greca pagina 00227
edizione speciale portoghese pagina 00229
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1 . PROCEDURA - RICORSO D' ANNULLAMENTO - ECCEZIONE D' ILLEGITTIMITA - PORTATA DELL' ART . 36 DEL TRATTATO
( TRATTATO ARTICOLI 33 E 36 )
2 . PROCEDURA - RICORSO D' ANNULLAMENTO - ECCEZIONE D' ILLEGITTIMITA - ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE INDIVIDUALE D' APPLICAZIONE - EFFETTI
3 . PROCEDURA - RICORSO D' ANNULLAMENTO - ECCEZIONE D' ILLEGITTIMITA - ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE INDIVIDUALE D' APPLICAZIONE - MEZZI D' IMPUGNAZIONE
( TRATTATO ART . 33 )
4 . DECISIONE DELL' ALTA AUTORITA - MOTIVAZIONE - AMPIEZZA DELL' OBBLIGO DI MOTIVARE
( TRATTATO ARTICOLI 15 E 92 )
5 . OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE E SEGRETO PROFESSIONALE
( TRATTATO ARTICOLI 15 E 92 )
6 . DELEGA DI POTERI - LIMITI
( TRATTATO ARTICOLI 5 E 47 )
7 . DELEGA DI POTERI - NECESSITA DI UN PROVVEDIMENTO ESPLICITO
8 . DELEGA DI POTERI - POTERE DISCREZIONALE
( TRATTATO ARTICOLI 3, 53 E 65 )
9 . DELEGA DI POTERI - DIRITTO DI VETO DELL' AUTORITA DELEGANTE
1 . VEDASI SENTENZA N . 9-56 DEL 13 GIUGNO 1958, N . 1 .
LA DISPOSIZIONE DELL' ART . 36, 3 ) COMMA NON E DA CONSIDERARSI UNA NORMA SPECIALE VALIDA SOLTANTO NELL' IPOTESI DI SANZIONI PECUNIARIE BENSI' UN CASO D' APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO GENERALE CHE L' ART . 36 PONE IN RILIEVO PERCHE HA TRATTO ALLA SPECIFICA IPOTESI IN UN RICORSO DI MERITO . L' ESPRESSA MENZIONE FATTANE IN DETTO ARTICOLO NON ESCLUDE CHE LO STESSO PRINCIPIO TROVI APPLICAZIONE ANCHE NELLE IPOTESI IN CUI L' ESPRESSA MENZIONE MANCHI .
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2 . VEDASI SENTENZA N . 9-56 DEL 13 GIUGNO 1958, N . 2 .
DALLA ILLEGITTIMITA DELLA DECISIONE GENERALE SU CUI SI BASA UNA DECISIONE INDIVIDUALE, PUO' DERIVARE SOLTANTO L' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE INDIVIDUALE IMPUGNATA .
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3 . VEDASI SENTENZA N . 9-56 DEL 13 GIUGNO 1958, N . 3 .
NELL' IMPUGNARE UNA DECISIONE INDIVIDUALE IL RICORRENTE PUO' DENUNCIARE NELLA DECISIONE GENERALE SU CUI QUELLA INDIVIDUALE SI BASA TUTTI I QUATTRO VIZI ENUMERATI NEL 1 ) COMMA DELL' ART . 33 .
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4 . VEDASI SENTENZA N . 9-56 DEL 13 GIUGNO 1958, N . 4 .
LE DECISIONI CHE L' ALTA AUTORITA EMANA AI SENSI DELL' ART . 92 DEL TRATTATO DEVONO CONTENERE IL CONTEGGIO ESATTO E DETTAGLIATO DELLA PRETESA PECUNIARIA RESA ESEGUIBILE; SOLO SIMILE CONTEGGIO PUO' CONSENTIRE IL CONTROLLO GIURISDIZIONALE .
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5 . VEDASI SENTENZA N . 9-56 DEL 13 GIUGNO 1958, N . 6 . NON SI POSSONO CONSIDERARE SEGRETE AI SENSI DELL' ART . 47 DEL TRATTATO LE INFORMAZIONI RACCOLTE DA ENTI COOPERATIVI AI QUALI HA ADERITO GRAN PARTE DELLE IMPRESE INTERESSATE; SU DETTE INFORMAZIONI NON VIGE IL SEGRETO PROFESSIONALE E PER LA LORO PUBBLICAZIONE E APPLICABILE IL DISPOSTO DEGLI ARTICOLI 5 E 47 .
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6 . VEDASI SENTENZA N . 9-56 DEL 13 GIUGNO 1958, N . 8 .
L' AUTORITA DELEGANTE NON PUO' TRASMETTERE ALL' AUTORITA DELEGATA POTERI DIVERSI DA QUELLI CHE IL TRATTATO LE HA ATTRIBUITI ( PRINCIPIO GENERALE ).
LA FACOLTA DELL' ALTA AUTORITA DI AUTORIZZARE O D' ISTITUIRE I MECCANISMI FINANZIARI PREVISTI DALL' ART . 53 COMPRENDE PURE QUELLA DI DELEGARE AD ORGANISMI DI DIRITTO PRIVATO FORNITI DI PERSONALITA GIURIDICA PROPRIA TALUNI POTERI, CON LE MODALITA CHE ESSA DETERMINA E SOTTO IL SUO CONTROLLO .
TUTTAVIA TALI DELEGHE POSSONO AVER TRATTO SOLTANTO A POTERI D' ESECUZIONE BEN DEFINITI ED IL CUI ESERCIZIO STIA SOTTO IL PIENO CONTROLLO DELL' ALTA AUTORITA .
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7 . VEDASI SENTENZA N . 9-56 DEL 13 GIUGNO 1958, N . 9 .
LA DELEGA DI POTERI NON SI PRESUME; ANCHE NEL CASO IN CUI UN' AUTORITA ABBIA FACOLTA DI DELEGARE POTERI LA DELEGA DEVE RISULTARE DA UN PROVVEDIMENTO ESPLICITO CHE TALI POTERI TRASFERISCA .
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8 . VEDASI SENTENZA N . 9-56 DEL 13 GIUGNO 1958, N . 10 .
UNA DELEGA DI POTERI DISCREZIONALI AD ORGANI DIVERSI DA QUELLI CHE IL TRATTATO HA ISTITUITO PER ESPLICARLI O CONTROLLARNE L' ESERCIZIO NELL' AMBITO DELLE LORO RISPETTIVE ATTRIBUZIONI, VIOLEREBBE LE GARANZIE DERIVANTI DALL' EQUILIBRIO DEI POTERI STABILITO DALL' ART . 3 .
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9 . VEDASI SENTENZA N . 9-56 DEL 13 GIUGNO 1958, N . 11 .
CONFERENDO AL SUO RAPPRESENTANTE PERMANENTE PRESSO GLI ORGANISMI DI BRUXELLES LA FACOLTA DI SUBORDINARE QUALSIASI LORO DECISIONE ALLA SUA APPROVAZIONE, L' ALTA AUTORITA NON HA MANTENUTO POTERI SUFFICIENTI PER FARE SI' CHE LA DELEGA INSERITA NELLA DECISIONE N . 14-55 SI MANTENGA ENTRO I LIMITI PIU SOPRA INDICATI .
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NELLA CAUSA
TRA
L' " IMPRESA MERONI E CO ., INDUSTRIE METALLURGICHE SPA "
SOCIETA IN ACCOMANDITA SEMPLICE
CON SEDE IN ERBA ( COMO ) E DOMICILIO ELETTO A LUSSEMBURGO,
NELLO STUDIO DELL' AVV . GEORGES MARGUE, AVENUE ALPHONSE MUENCHEN 6, PARTE RICORRENTE,
IN PERSONA DEL SUO PROCURATORE DOTT . AGOSTINO ARTIOLI,
ASSISTITO DALL' AVV . ARTURO COTTRAU, ESERCENTE A TORINO E PATROCINANTE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE,
E
L' ALTA AUTORITA' DELLA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL' ACCIAIO,
CON DOMICILIO ELETTO A LUSSEMBURGO, NEI PROPRI UFFICI, PLACE DE METZ 2, PARTE CONVENUTA,
RAPPRESENTATA DAL PROF . GIULIO PASETTI, IN QUALITA DI AGENTE, ASSISTITO DAL PROF . ALBERTO TRABUCCHI,
CAUSA CHE HA PER OGGETTO L' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE DELL' ALTA AUTORITA DEL 24 OTTOBRE 1956, ESECUTORIA AI SENSI DELL' ART . 92 DEL TRATTATO, NOTIFICATA ALLA RICORRENTE A MEZZO POSTA IL 14 NOVEMBRE 1956 E CON CUI LE SI INGIUNGE DI VERSARE ALLA CASSA DI PEREQUAZIONE DEL ROTTAME IMPORTATO, BRUXELLES, RUE RAVENSTEIN 36, L' IMPORTO DI LIRE 23.174.181 ,-;
A - SULLA RICEVIBILITA'
1 . IL RICORSO E STATO RITUALMENTE PROPOSTO; NESSUNA ECCEZIONE DI FORMA E STATA ELEVATA NE VI E LUOGO AD ALCUN RILIEVO D' UFFICIO .
2 . NEL SUO RICORSO AVVERSO LA DECISIONE INGIUNTIVA DELL' ALTA AUTORITA DI DATA 24 OTTOBRE 1956, ESECUTORIA AI SENSI DELL' ART . 92 DEL TRATTATO, LA PARTE RICORRENTE ASSUME CHE LA DECISIONE N . 14-55 DEL 26 MARZO 1955 RELATIVA ALL' ISTITUZIONE D' UN MECCANISMO FINANZIARIO ATTO A GARANTIRE UN REGOLARE RIFORNIMENTO DI ROTTAME AL MERCATO COMUNE, MISCONOSCE PALESEMENTE LE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO E CHE E INFICIATA DA SVIAMENTO DI POTERE .
L' ART . 33 FISSA IL TERMINE D' IMPUGNAZIONE IN UN MESE DALLA NOTIFICA, RISPETTIVAMENTE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA DECISIONE O RACCOMANDAZIONE E STABILISCE CHE QUALORA UN' IMPRESA OD UN' ASSOCIAZIONE CONTEMPLATA NELL' ART . 48 IMPUGNINO UNA DECISIONE OD UNA RACCOMANDAZIONE GENERALE IL RICORSO E RICEVIBILE SOLTANTO OVE IL RICORRENTE DENUNCI UNO SVIAMENTO DI POTERE NEI SUOI CONFRONTI .
IL RICORSO E STATO PRESENTATO IL 14 DICEMBRE 1956 CIOE NEL TERMINE D' IMPUGNAZIONE PREVISTO DALL' ART . 33 PER QUANTO HA TRATTO ALLA DECISIONE DEL 24 OTTOBRE 1956 MA DECORSO TALE TERMINE RISPETTO ALLA DECISIONE N . 14-55 CHE E DEL 26 MARZO 1955 .
TUTTAVIA LA DECISIONE N . 14-55 DEL 26 MARZO 1955 NON E STATA DIRETTAMENTE IMPUGNATA MA SE N' E DENUNCIATO IL VIZIO NEL RICORSO AVVERSO LA DECISIONE INGIUNTIVA ESECUTORIA DEL 24 OTTOBRE 1956 .
QUELLA DEL 24 OTTOBRE 1956 E UNA DECISIONE INDIVIDUALE CHE RIGUARDA LA RICORRENTE MA LA DECISIONE N . 14-55 DEL 26 MARZO 1955 SU CUI LA PRIMA SI BASA, E UNA DECISIONE GENERALE .
PER STABILIRE SE A SOSTEGNO DEL SUO RICORSO CONTRO LA DECISIONE INDIVIDUALE LA RICORRENTE HA FACOLTA DI DENUNCIARE L' ILLEGITTIMITA DELLA DECISIONE GENERALE SU CUI LA PRIMA SI BASA, SI DEVE RICERCARE SE ESSA POSSA IMPUGNARE LA DECISIONE DOPO DECORSO IL TERMINE DI CUI L' ULTIMO COMMA DELL' ART . 33 E SE POSSA FAR VALERE NON SOLO LO SVIAMENTO DI POTERE NEI SUOI CONFRONTI MA TUTTI I QUATTRO MEZZI ENUMERATI NEL 1 ) COMMA DELL' ART . 33 .
ADERENDO A QUANTO HA SOSTENUTO L' AVVOCATO GENERALE, LA CORTE E D' AVVISO CHE NON SI DEVE APPLICARE AD UN' IMPRESA UNA DECISIONE GENERALE VIZIATA E CHE DA QUESTA NON SI POSSONO FAR DISCENDERE DEGLI OBBLIGHI PER L' IMPRESA STESSA .
L' ART . 36 DEL TRATTATO PREVEDE CHE A SOSTEGNO D' UN RICORSO AVVERSO UNA DECISIONE DELL' ALTA AUTORITA CHE INFLIGGA UNA SANZIONE PECUNIARIA SI PUO ':
" FAR VALERE, NEI MODI PREVISTI DAL 1 ) COMMA DELL' ART . 33, L' ILLEGITTIMITA DELLE DECISIONI O DELLE RACCOMANDAZIONI DELLA CUI INOSSERVANZA SI TRATTA . "
LA CORTE RITIENE CHE TALE DISPOSIZIONE DELL' ART . 36 NON E DA CONSIDERARSI UNA NORMA SPECIALE VALIDA SOLTANTO NELL' IPOTESI DI SANZIONI PECUNIARIE BENSI' UN CASO D' APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO GENERALE CHE L' ART . 36 NON FA CHE PORRE IN RILIEVO PERCHE SI APPLICA ALLA SPECIFICA IPOTESI DI UN RICORSO DI MERITO .
DALLA ESPRESSA MENZIONE FATTANE NELL' ART . 36 NON PUO' RICAVARSI, A CONTRARIO, ALCUN VALIDO ARGOMENTO PER ESCLUDERE CHE TALE FACOLTA SUSSISTA NELLA IPOTESI IN CUI L' ESPRESSA MENZIONE MANCHI E CIO' IN QUANTO, COME LA CORTE HA GIA AFFERMATO NELLA SUA PRONUNCIA IN CAUSA N . 8-55 L' ARGOMENTAZIONE A CONTRARIO E AMMISSIBILE SOLTANTO QUANDO NESSUN' ALTRA INTERPRETAZIONE SI RIVELI IDONEA O COMPATIBILE CON IL TESTO, IL CONTESTO E LE LORO FINALITA .
QUALSIASI ALTRA SOLUZIONE RENDEREBBE DIFFICILE SE NON IMPOSSIBILE L' ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RICORSO RICONOSCIUTO ALLE IMPRESE ED ASSOCIAZIONI CONTEMPLATE NELL' ART . 48 IN QUANTO SAREBBERO COSTRETTE AD ANALIZZARE OGNI DECISIONE GENERALE SIN DALLA SUA PUBBLICAZIONE PER RICERCARE SE NON CONTENGA DISPOSIZIONI SUSCETTIBILI DI LEDERLE IN AVVENIRE E SE NON SIA INFICIATA DA SVIAMENTO DI POTERE NEI LORO CONFRONTI; CIO' LE INCITEREBBE A CONTRAVVENIRE AI PROVVEDIMENTI DELL' ALTA AUTORITA PER FARSI INFLIGGERE LE SANZIONI PECUNIARIE PREVISTE DAL TRATTATO, ONDE VALERSI POI DELL' ART . 36 PER DENUNCIARE L' ILLEGITTIMITA DELLE DECISIONI O RACCOMANDAZIONI GENERALI DELLA CUI INOSSERVANZA SI FA LORO CARICO .
CHE SE PER IMPUGNARE UNA DECISIONE INDIVIDUALE IL RICORRENTE HA FACOLTA DI DENUNCIARE, ANCHE SCADUTO IL TERMINE, I VIZI DELLA DECISIONE O RACCOMANDAZIONE GENERALE SU CUI LA PRIMA SI BASA, DA CIO' NON DISCENDE CHE POSSA PRONUNCIARSI L' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE GENERALE FONDAMENTALE, TALE PRONUNCIA POTENDO COLPIRE UNICAMENTE LA DECISIONE INDIVIDUALE IMPUGNATA .
TALE PRINCIPIO E STATO ESPRESSAMENTE ADOTTATO NEI TRATTATI ISTITUTIVI DELLA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA E DELL' EURATOM E CONSACRATO NEGLI ARTICOLI 184 E RISPETTIVAMENTE 156, ENTRAMBI DEL SEGUENTE IDENTICO TENORE :
" NELL' EVENTUALITA DI UNA CONTROVERSIA CHE METTA IN CAUSA UN REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO O DELLA COMMISSIONE CIASCUNA PARTE PUO', ANCHE DOPO LO SPIRARE DEL TERMINE PREVISTO DALL' ART . 173, 3 ) COMMA, VALERSI DEI MOTIVI PREVISTI DALL' ART . 173, 1 ) COMMA, PER INVOCARE DAVANTI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA L' INAPPLICABILITA DEL REGOLAMENTO STESSO . "
QUESTA COINCIDENZA SENZA ESSERE UN ELEMENTO DECISIVO CONFERMA TUTTAVIA LA FONDATEZZA DELL' ARGOMENTO SOVRAENUNCIATO DIMOSTRANDO CHE ESSO SI E IMPOSTO PURE AI COMPILATORI DEI NUOVI TRATTATI .
L' ANNULLAMENTO D' UNA DECISIONE INDIVIDUALE DERIVANTE DALLA ILLEGITTIMITA DELLA DECISIONE GENERALE SU CUI LA PRIMA SI BASA, INCIDE SOLO SU QUEGLI EFFETTI DELLA DECISIONE GENERALE CHE SI SONO CONCRETATI NELLA DECISIONE INDIVIDUALE ANNULLATA .
SE CHIUNQUE PUO' FAR VALERE AVVERSO UNA DECISIONE INDIVIDUALE CHE LO RIGUARDI TUTTI I QUATTRO MEZZI D' IMPUGNAZIONE ENUNCIATI NEL 1 ) COMMA DELL' ART . 33, NULLA VIETA CHE NELL' IMPUGNARE LA DECISIONE INDIVIDUALE, LA RICORRENTE DENUNCI NELLA DECISIONE O RACCOMANDAZIONE GENERALE SU CUI QUELLA INDIVIDUALE SI BASA, TUTTI I QUATTRO VIZI ENUMERATI NEL 1 ) COMMA DEL CITATO ARTICOLO .
3 . LA CONVENUTA HA OPPOSTO L' IRRICEVIBILITA DEL RICORSO D' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE 24 OTTOBRE 1955 ESECUTORIA AI SENSI DELL' ART . 92 DEL TRATTATO PERCHE NELLA LETTERA DEL 13 APRILE 1956 LA RICORRENTE AVREBBE MANIFESTATO LA SUA ANTICIPATA ACQUIESCENZA A DETTA DECISIONE .
LA CONVENUTA HA IN SEGUITO PRECISATO DI NON AVER MAI " PENSATO ALLA ACQUIESCENZA PREVENTIVA ... O ALLA RINUNCIA AL FUTURO DIRITTO D' IMPUGNAZIONE CONTRO L' ACCERTAMENTO DELLE SOMME DOVUTE DALLA RICORRENTE DOPO IL 13 APRILE 1956 MA CHE APPARIVA LEGITTIMO OBIETTARE CHE NELL' OFFERTA DI PAGAMENTO ERA CONTENUTA L' APPROVAZIONE DEL FUNZIONAMENTO CONCRETO DEGLI ORGANISMI DI BRUXELLES E QUINDI DEL MODO IN CUI QUESTI HANNO DETERMINATO IL TASSO DI PEREQUAZIONE ".
LA CITATA LETTERA DEL 13 APRILE 1956 CONTIENE ESPRESSE RISERVE SUI CONTEGGI CON CUI SI E DETERMINATO L' AMMONTARE DEL DEBITO ED IN ISPECIE SULLE MODALITA D' APPLICAZIONE DELLA DECISIONE GENERALE N . 14-55 .
NONOSTANTE L' OFFERTA DI PAGAMENTO RATEALE CHE LA LETTERA DEL 13 APRILE 1956 CONTIENE, DETTE RISERVE VIETANO DI RAVVISARVI UN RICONOSCIMENTO DI DEBITO OD UNA RINUNCIA AD AGIRE E CHE PERTANTO LA PREDETTA LETTERA NON PREGIUDICA LA RICEVIBILITA DEL RICORSO .
B - NEL MERITO
PRIMO MEZZO : VIOLAZIONE DI FORME ESSENZIALI
LA RICORRENTE RAVVISA UNA VIOLAZIONE DI FORME ESSENZIALI NELL' EVIDENTE DIFETTO DI MOTIVAZIONE " CHE ESSA DENUNCIA NELLA DECISIONE 24 OTTOBRE 1956 .
NELLA DECISIONE SONO ENUNCIATI SOLTANTO I MOTIVI SEGUENTI :
" CONSIDERANDO CHE L' IMPRESA MERONI E CO ., INDUSTRIE METALLURGICHE, ERBA ( COMO ), IMPRESA AI SENSI DELL' ART . 80 DEL TRATTATO, HA OMESSO DI VERSARE, DOPO IL 1 ) APRILE 1954 ALLA CASSA DI PEREQUAZIONE DEL ROTTAME IMPORTATO I CONTRIBUTI DA ESSA DOVUTI IN CONFORMITA DELLE SUMMENZIONATE DECISIONI;
CONSIDERANDO CHE I CONTRIBUTI DOVUTI AMMONTANO PER IL PERIODO 1 ) APRILE 1954 - 30 GIUGNO 1955, ALLA SOMMA DI LIRE 23.174.181 ,-. "
TENUTO CONTO DI QUANTO LA CORTE HA AFFERMATO NELLE SUE PRECEDENTI PRONUNCIE QUESTE DUE FRASI NON POSSONO RAPPRESENTARE L' ENUNCIAZIONE DEGLI ELEMENTI DI FATTO E DI DIRITTO SU CUI LA DECISIONE DEL 24 OTTOBRE 1956 SI FONDA PER CUI ESSA E SFORNITA DEGLI ELEMENTI INDISPENSABILI A CONSENTIRNE IL CONTROLLO GIURISDIZIONALE .
PERTANTO NELLA DECISIONE 24 OTTOBRE 1956 NON E STATO ADEMPIUTO A QUANTO PRESCRIVE L' ART . 15 DEL TRATTATO IN FORZA DEL QUALE LE DECISIONI DELL' ALTA AUTORITA VANNO MOTIVATE .
NELLE SUE DIFESE TUTTAVIA L' ALTA AUTORITA SI TRINCERA DIETRO GLI ORGANISMI DI BRUXELLES ASSUMENDO CHE NELLA DECISIONE " NON HA FATTO ALTRO CHE RIPRENDERE I DATI RISULTANTI DAI VARI ESTRATTI CONTO INVIATI A SUO TEMPO ALLA RICORRENTE IL CHE EVIDENTEMENTE NON RICHIEDE UN' APPOSITA MOTIVAZIONE ".
SE SI SEGUISSE LA TESI DELL' ALTA AUTORITA, L' INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE RILEVATA NELLA DECISIONE 24 OTTOBRE 1956 NON COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DI FORME ESSENZIALI IN QUANTO TALE DECISIONE SAREBBE GIA STATA FORNITA, AD OPERA DELLA CASSA DI PEREQUAZIONE DEL ROTTAME IMPORTATO, DELLA MOTIVAZIONE CHE IL TRATTATO PRESCRIVE .
AI FINI DELLA PRESENTE CAUSA NON E NECESSARIO ACCERTARE SE L' ENUNCIAZIONE DI IDONEI MOTIVI NELLE COMUNICAZIONI INVIATE ALLA RICORRENTE DALLA CASSA DI PEREQUAZIONE DEL ROTTAME IMPORTATO POTEVA LEGALMENTE DISPENSARE L' ALTA AUTORITA DA FORNIRE UNA PROPRIA MOTIVAZIONE ALLA DECISIONE DEL 24 OTTOBRE 1956 E CIO' IN QUANTO I MOTIVI CHE FIGURANO NELLE PREDETTE COMUNICAZIONI NON GIUSTIFICANO LA PRETESA CHE LA DECISIONE DEL 24 OTTOBRE 1956 HA RESO ESEGUIBILE .
INFATTI L' IMPORTO GLOBALE CHE LA DECISIONE DELL' ALTA AUTORITA DEL 24 OTTOBRE 1956 PONE A CARICO DELLA RICORRENTE PER IL PERIODO 1 ) AGOSTO 1954 - 30 GIUGNO 1956 NON CORRISPONDE ALLA SOMMA DEI SINGOLI IMPORTI CHE FIGURANO SUGLI ESTRATTI CONTO INVIATI DALLA CASSA DI PEREQUAZIONE ALLA SOCIETA MERONI PER IL PREDETTO PERIODO, IN ISPECIE PERCHE SONO STATI AGGIUNTI DEGLI INTERESSI DI MORA E DEDOTTI TALUNI VERSAMENTI FATTI DALLA RICORRENTE .
BENCHE NEGLI ESTRATTI CONTO INVIATI SIA INDICATO CHE GLI INTERESSI DI MORA SONO DOVUTI DAL 25 ) GIORNO DALLA NOTIFICA E CHE NELLA DISCUSSIONE ORALE L' AGENTE DELL' ALTA AUTORITA ABBIA AFFERMATO CHE LA SOCIETA MERONI NE ERA STATA AVVISATA CON LETTERA DEL 20 SETTEMBRE 1956, SUGLI ESTRATTI CONTO NON FIGURANO NE GLI IMPORTI AGGIUNTI PER INTERESSI DI MORA NE LE CIFRE DEDOTTE A SEGUITO DEI VERSAMENTI EFFETTUATI DALLA RICORRENTE .
DALLE COMUNICAZIONI INVIATE ALLA RICORRENTE DALLA CASSA DI PEREQUAZIONE DEL ROTTAME IMPORTATO E QUINDI IMPOSSIBILE RICAVARE LA GIUSTIFICAZIONE DEL CREDITO FATTO VALERE NEI SUOI CONFRONTI .
PERCHE LA DECISIONE DEL 24 OTTOBRE 1956 SI GIUSTIFICASSE LEGALMENTE OCCORREVA VI FOSSE INDICATO IL CONTEGGIO ESATTO E DETTAGLIATO DELLA PRETESA PECUNIARIA RESA ESEGUIBILE; SOLO SIMILE CONTEGGIO POTEVA CONSENTIRE IL CONTROLLO GIURISDIZIONALE SULLA PREDETTA DECISIONE .
ATTESOCHE LA DECISIONE DEL 24 OTTOBRE 1956 NON E STATA ADEGUATAMENTE MOTIVATA NE DALL' ALTA AUTORITA NEL TESTO NOTIFICATO ALLA RICORRENTE, NE DALLA CASSA DI PEREQUAZIONE DEL ROTTAME IMPORTATO NELLE NOTIFICAZIONI INVIATE ALLA RICORRENTE; CHE IL DIFETTO DI MOTIVAZIONE RILEVATO NELLA DECISIONE DEL 24 OTTOBRE 1956 COSTITUISCE UNA VIOLAZIONE DI FORME ESSENZIALI; CHE PERTANTO AI SENSI DELL' ART . 33 DEL TRATTATO, LA DECISIONE PREDETTA DEVE VENIR ANNULLATA .
SECONDO MEZZO : PALESE MISCONOSCIMENTO DELLE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO
CON QUESTO SECONDO MEZZO LA RICORRENTE FA CARICO ALL' ALTA AUTORITA :
A ) DI AVERLA TENUTA ALL' OSCURO DEI " DATI EFFETTIVI SUI QUALI LE IMPRESE ITALIANE SONO STATE TASSATE E CIO' IN APERTO CONSTRASTO CON L' ART . 47 DEL TRATTATO IL QUALE DISPONE CHE L' ALTA AUTORITA " DEVE PUBBLICARE I DATI CHE POSSONO ESSERE UTILI AD OGNI INTERESSATO ";
B ) DI AVER INVIATO " AGLI INTERESSATI, MAGARI DOPO DICIOTTO MESI, SOLO CONTEGGI PROVVISORI " ED APPLICATO PREMI DI PEREQUAZIONE " ANCH' ESSI PROVVISORI ".
I ) LA CENSURA RELATIVA ALLE INSUFFICIENTI INFORMAZIONI
NELLE NUMEROSE COMUNICAZIONI INVIATE ALLA RICORRENTE DALLA CASSA DI PEREQUAZIONE, QUESTA NON HA MAI INDICATO ALTRO CHE IL TONNELLAGGIO IMPONIBILE E L' ALIQUOTA UNITARIA .
NE L' ALTA AUTORITA NE GLI ORGANISMI DI BRUXELLES HANNO MAI RESO PUBBLICI I DATI ATTI AD INFORMARE GLI INTERESSATI DELLE MODALITA USATE PER IL CONTEGGIO DEGLI IMPORTI DOVUTI, NE SU QUALI ELEMENTI DI FATTO IL CONTEGGIO FU BASATO .
SOLO DALLA RISPOSTA INTEGRATIVA DELL' ALTA AUTORITA AI QUESITI FORMULATI DALLA CORTE, IL COLLEGIO, ED A QUANTO SEMBRA LA PARTE RICORRENTE, HANNO AVUTO CONOSCENZA DELLE FORMULE SUCCESSIVAMENTE USATE PER IL CALCOLO DELL' ALIQUOTA DI PEREQUAZIONE .
L' ARTICOLO 5 DEL TRATTATO IMPONE ALL' ALTA AUTORITA DI RENDERE NOTI I MOTIVI DELLA SUA AZIONE E SE L' ART . 47 PRESCRIVE CHE :
" ESSA E TENUTA A NON DIVULGARE LE INFORMAZIONI CHE, PER LORO NATURA, SONO TUTELATE DAL SEGRETO PROFESSIONALE, ED IN PARTICOLARE QUELLE RELATIVE ALLE RELAZIONI COMMERCIALI DELLE IMPRESE OD AGLI ELEMENTI DEI COSTI " ESSA PERO' " DEVE PUBBLICARE I DATI CHE POSSONO ESSERE UTILI AI GOVERNI O AD OGNI ALTRO INTERESSATO ".
NELLA CONTROREPLICA L' ALTA AUTORITA HA OPPOSTO ALLA RICORRENTE " L' ESIGENZA DI UN ELEMENTARE RISPETTO DEL SEGRETO PROFESSIONALE ".
NON SI POSSONO PERO' CONSIDERARE SEGRETE AI SENSI DELL' ART . 47 DEL TRATTATO LE INFORMAZIONI RACCOLTE DA ENTI COOPERATIVI AI QUALI HANNO ADERITO SINO A 136 IMPRESE, IL 4 LUGLIO 1955, FRA LE PIU IMPORTANTI SULLE 240 SOGGETTE AL CONTRIBUTO DI PEREQUAZIONE .
NON RENDENDO NOTI, NEMMENO SOMMARIAMENTE, I MOTIVI DELLA SUA AZIONE, ASTENENDOSI DAL PUBBLICARE I DATI NON TUTELATI DAL SEGRETO PROFESSIONALE CHE POSSONO ESSERE UTILI AI GOVERNI OD A QUALSIASI INTERESSATO E NON OBBLIGANDO GLI ORGANISMI DI BRUXELLES A PUBBLICARLI, L' ALTA AUTORITA HA VIOLATO GLI ARTICOLI 5 E 47 DEL TRATTATO .
PER QUESTA RAGIONE ANCORA LA DECISIONE DEL 24 OTTOBRE 1956 VA PERTANTO ANNULLATA AI SENSI DELL' ART . 33 DEL TRATTATO .
II ) CENSURA RELATIVA AL CARATTERE PROVVISORIO DELLE RICHIESTE DI PAGAMENTO RIVOLTE ALLA RICORRENTE
LA RICORRENTE FA CARICO ALL' ALTA AUTORITA DI AVER BASATO LA DECISIONE DEL 24 OTTOBRE 1956 SU CONTEGGI PROVVISORI ED ALLA CASSA DI PEREQUAZIONE DEL ROTTAME IMPORTATO, DI AVERLE COMUNICATO I CONTEGGI DEFINITIVI SOLO IN CORSO DI CAUSA, OSSIA DOPO 18 MESI DALL' ATTUAZIONE DEL SISTEMA .
ESSA SI CHIEDE " COME PUO' ONESTAMENTE PRETENDERSI CHE UN' IMPRESA RIESCA A STABILIRE CON SERIETA I PROPRI PREZZI OD A PUBBLICARE IL PROPRIO LISTINO SE NON SIA ESATTAMENTE E TEMPESTIVAMENTE INFORMATA DELL' ENTITA DEL CONTRIBUTO DI PEREQUAZIONE CHE DOVRA CORRISPONDERE ".
LA CONVENUTA RIBATTE RICHIAMANDOSI ALLA NATURA STESSA DEL CONCETTO DI PEREQUAZIONE IL QUALE " RICHIEDE OPERAZIONI DI CALCOLO A POSTERIORI " CHE PRESUMONO SIAN NOTI TUTTI GLI ELEMENTI DI FATTO CUI LA PEREQUAZIONE SI APPLICA; NELLA CONTROREPLICA ESSA AFFERMA CHE " SI TRATTA PUR SEMPRE DI CORREZIONI DI POCO CONTO ".
L' ENTITA DELLE RETTIFICHE DEFINITIVE NON E NOTA IN QUANTO QUELLE COMUNICATE DALLA CASSA, IN ISPECIE NELLA SUA LETTERA DEL 31 DICEMBRE 1955, SONO ANCORA QUALIFICATE PROVVISORIE ED AI FINI DELLA PRESENTE CAUSA IL LORO AMMONTARE SI SAREBBE POTUTO ACCERTARE SOLTANTO MEDIANTE PERIZIA .
TALE INCOMBENTE PROBATORIO NON E TUTTAVIA INDISPENSABILE PERCHE LA DECISIONE DEL 24 OTTOBRE 1956 DELLA CUI IMPUGNAZIONE SI TRATTA, DEVE GIA VENIR ANNULLATA PER I MOTIVI QUI SOPRA ESPOSTI .
TERZO MEZZO : SVIAMENTO DI POTERE
LA RICORRENTE FA CARICO ALL' ALTA AUTORITA D' AVER COMMESSO UNO SVIAMENTO DI POTERE :
- COL BASARE LA SUA DECISIONE ESECUTORIA DEL 24 OTTOBRE 1956 SUGLI INESATTI CONTEGGI DEGLI ORGANISMI DI BRUXELLES,
- COL TRASCURARE ALCUNE DELLE RACCOMANDAZIONI CON LE QUALI IL CONSIGLIO DEI MINISTRI HA ACCOMPAGNATO L' UNANIME PARERE FAVOREVOLE ESPRESSO SULLA DECISIONE N . 14-55 DELL' ALTA AUTORITA,
- COL DELEGARE ILLEGITTIMAMENTE AGLI ORGANISMI DI BRUXELLES I POTERI CHE IL TRATTATO LE CONFERISCE .
I ) INESATTEZZA DEI CONTEGGI FATTI DAGLI ORGANISMI DI BRUXELLES
LA RICORRENTE LAMENTA CHE GLI ORGANISMI DI BRUXELLES HANNO " ARTIFICIALMENTE FISSATO UN PREZZO MEDIO DEL ROTTAME INTERNO, NOTORIAMENTE INFERIORE AL PREZZO REALE ED ELEVATO ALTRETTANTO ARTIFICIALMENTE IL PREZZO MEDIO DEL ROTTAME IMPORTATO, COMMETTENDO UN TRAVISAMENTO DEI FATTI " E DETERMINANDO UNA SITUAZIONE PER CUI GLI EFFETTI DEL SISTEMA NON SONO UGUALI PER TUTTI COLORO CHE VI SONO SOTTOPOSTI IN QUANTO TALUNI NE SONO AVVANTAGGIATI ED ALTRI, NE SUBISCONO PREGIUDIZIO .
LA STESSA RICORRENTE AMMETTE " DI NON ESSERE IN GRADO DI PROVARE LA FONDATEZZA DEI SUOI DUBBI " ED AFFERMA DI IGNORARE ANCORA COME SI SIANO SVOLTE LE OPERAZIONI D' IMPORTAZIONE, NONCHE QUALE ALIQUOTA MEDIA PONDERATA SIA STATA CALCOLATA .
IN RAGIONE DELL' INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE DEL 24 OTTOBRE 1956 E DELLA MANCANZA D' INFORMAZIONI SUGLI ELEMENTI POSTI A BASE DEI LORO CALCOLI DAGLI ORGANISMI DI BRUXELLES, NON E POSSIBILE ACCERTARE LA FONDATEZZA DELL' ASSUNTO DELLA RICORRENTE .
PER DECIDERE DELLA PRESENTE CAUSA TALE ACCERTAMENTO NON SI RAVVISA TUTTAVIA NECESSARIO IN QUANTO L' INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE E LA MANCATA PUBBLICAZIONE DEI DATI SU CUI SI BASA LA DECISIONE DEL 21 OTTOBRE 1956, COSTITUISCONO DI PER SE DELLE VIOLAZIONI DEL TRATTATO CHE COMPORTANO L' ANNULLAMENTO DELLA PREDETTA DECISIONE .
II ) MANCATA ATTUAZIONE DELLE RACCOMANDAZIONI CON CUI IL CONSIGLIO DEI MINISTRI HA ACCOMPAGNATO L' UNANIME PARERE CONFORME ESPRESSO SULLA DECISIONE N . 14-55
LA PARTE RICORRENTE FA CARICO ALL' ALTA AUTORITA DI NON AVER TENUTO CONTO DI ALMENO TRE DELLE SEI RACCOMANDAZIONI CON CUI IL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACCOMPAGNO' IL CONFORME PARERE ESPRESSO SULLA DECISIONE N . 14-55 .
LA GAZZETTA UFFICIALE DELLA COMUNITA N . 8, DEL 30 MARZO 1955, PAG . 689 INDICA SOLTANTO CHE TALE PARERE CONFORME FU " EMESSO ALL' UNANIMITA ... NEI TERMINI RIPRODOTTI NEL PROCESSO VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO ".
I PROCESSI VERBALI DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI NON VENGONO PUBBLICATI; TUTTAVIA I SEI PRINCIPI STABILITI DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DALL' ALTA AUTORITA NEL CORSO DELLA SESSIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 21 E 22 MARZO 1955, PRINCIPI DIRETTIVI AI QUALI " DEVE ISPIRARSI LA POLITICA D' INSIEME NEL SETTORE DEL ROTTAME " SONO STATI PUBBLICATI NELLA TERZA RELAZIONE GENERALE SULL' ATTIVITA DELLA COMUNITA ( PAG . 106 ) E SEMBRANO ESSERE QUELLI CUI LA RICORRENTE SI RICHIAMA .
PER DECIDERE DELLA PRESENTE CAUSA NON E TUTTAVIA NECESSARIO RICERCARE QUALI EFFETTI GIURIDICI POSSANO DERIVARE DA DEI PRINCIPI DIRETTIVI PUBBLICATI CON LE OR DETTE MODALITA, POSTO CHE PER LE RAGIONI PIU SOPRA ESPOSTE, LA DECISIONE DEL 24 OTTOBRE 1956 DEVE VENIR ANNULLATA .
III ) ILLEGITTIMITA DELLA DELEGA DI POTERI FATTA CON LA DECISIONE N . 14-55
LA PARTE RICORRENTE FA CARICO ALL' ALTA AUTORITA DI SOSTENERE " L' INATTACCABILITA - PER COSI' DIRE LA SACRAMENTALITA - DEI CONTEGGI DI BRUXELLES CHE SAREBBE PERFINO PIU GRAVE DI QUELLA CONSEGUENTE A VERE E PROPRIE DECISIONI GIURISDIZIONALI LE QUALI SONO SEMPRE IMPUGNABILI AVANTI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA "; IN ALTRI TERMINI D' AVER DELEGATO POTERI CHE IL TRATTATO LE CONFERISCE SENZA ASSOGGETTARNE L' ESERCIZIO ALLE CONDIZIONI CUI IL TRATTATO LI AVREBBE SOTTOPOSTI OVE ESSO LI AVESSE DIRETTAMENTE ESERCITATI .
LA RICORRENTE FA ANCORA CARICO ALL' ALTA AUTORITA DI AVER DETERMINATO " UNA SITUAZIONE IN CUI GRANDI E MEDIE INDUSTRIE PREDOMINANO SU QUELLE CHE DISPONGONO DI LIMITATI MEZZI FINANZIARI E CHE DEVONO RIFORNIRSI SUL MERCATO INTERNO "; IN ALTRI TERMINI D' AVER, CON LA DECISIONE N . 14-55, DELEGATO POTERI CHE IL TRATTATO LE CONFERISCE AD " ENTI NON QUALIFICATI PER ESERCITARLI ".
QUESTE DUE CENSURE SI APPUNTANO SULLA DELEGA DI POTERI CHE LA DECISIONE GENERALE N . 14-55, AVREBBE FATTA AGLI ORGANISMI DI BRUXELLES E PRECISAMENTE CON LA PRIMA SI CRITICANO LE MODALITA DELLA DELEGA E CON LA SECONDA IL SUO STESSO PRINCIPIO .
PRIMA DI ESAMINARE TALI CENSURE E TUTTAVIA NECESSARIO STABILIRE SE CON LA DECISIONE N . 14-55 SI SIANO REALMENTE DELEGATI POTERI AGLI ORGANISMI DI BRUXELLES .
A ) SE LA DECISIONE N . 14-55 ABBIA DELEGATO POTERI AGLI ORGANISMI DI BRUXELLES .
A ) SE LA DECISIONE N . 14-55 ABBIA DELEGATO POTERI AGLI ORGANISMI DI BRUXELLES .
SI DEVE STABILIRE SE LA DECISIONE N . 14-55 " RELATIVA ALL' ISTITUZIONE DI UN MECCANISMO FINANZIARIO ATTO A GARANTIRE IL REGOLARE RIFORNIMENTO DI ROTTAME AL MERCATO COMUNE " DELEGHI REALMENTE AGLI ORGANISMI DI BRUXELLES POTERI CHE IL TRATTATO HA CONFERITO ALL' ALTA AUTORITA O SE ESSA AFFIDI A TALI ORGANISMI SOLTANTO IL POTERE DI ADOTTARE DELLE DELIBERE CUI L' ALTA AUTORITA DA ATTUAZIONE SOTTO LA SUA PIENA RESPONSABILITA .
TALUNE DISPOSIZIONI DELLA DECISIONE N . 14-55 FANNO PROPENDERE PER LA SECONDA IPOTESI; IN ISPECIE :
- IL CONSIDERANDO IN CUI S' AFFERMA " CHE L' ALTA AUTORITA E RESPONSABILE DEL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEL MECCANISMO FINANZIARIO E CHE, DI CONSEGUENZA, DEVE IN QUALSIASI MOMENTO ESSERE IN GRADO DI INTERVENIRE EFFICACEMENTE ",
- L' ART . 1 IN CUI E INDICATO CHE " IL FUNZIONAMENTO DEL MECCANISMO SUDDETTO E AFFIDATO - SOTTO LA RESPONSABILITA DELL' ALTA AUTORITA - ALL' UFFICIO COMUNE DEI CONSUMATORI DI ROTTAME ( QUI DI SEGUITO DENOMINATO UFFICIO COMUNE ) ED ALLA CASSA DI PEREQUAZIONE PER IL ROTTAME IMPORTATO ( QUI DI SEGUITO DENOMINATA CASSA ) ",
- IL 2 ) COMMA DELL' ART . 4 IL QUALE PREVEDE CHE " IN MANCANZA DI PAGAMENTO IN TERMINI, LA CASSA CHIEDE L' INTERVENTO DELL' ALTA AUTORITA CHE PUO' " ( E NON GIA DEVE ) " EMANARE UNA DECISIONE AVENTE FORZA DI TITOLO ESECUTIVO ",
- L' ART . 8 IL QUALE DISPONE CHE " L' ALTA AUTORITA NOMINA UN RAPPRESENTANTE PERMANENTE ED UN SUO SOSTITUTO PRESSO L' UFFICIO COMUNE E LA CASSA . IL RAPPRESENTANTE PERMANENTE OD IL SUO SOSTITUTO ASSISTE A TUTTE LE SEDUTE DEL CONSIGLIO D' AMMINISTRAZIONE E DELL' ASSEMBLEA GENERALE DELL' UFFICIO COMUNE E DELLA CASSA . IL RAPPRESENTANTE PERMANENTE OD IL SUO SOSTITUTO TRASMETTONO IMMEDIATAMENTE ALL' ALTA AUTORITA LE DELIBERAZIONI ADOTTATE DAI SUDDETTI ORGANISMI ED INFORMANO L' ALTA AUTORITA DI QUALUNQUE QUESTIONE CHE RICHIEDA UNA DELIBERAZIONE DI QUEST' ULTIMA A TERMINI DELL' ART . 9 DI CUI IN APPRESSO ",
- L' ART . 9 IL QUALE PREVEDE CHE " LE DELIBERAZIONI DELL' UFFICIO COMUNE E DELLA CASSA SONO ADOTTATE ALL' UNANIMITA DAI RISPETTIVI CONSIGLI PER LE MATERIE DI RISPETTIVA COMPETENZA ED ALL' UNANIMITA DEI DUE CONSIGLI PER LE MATERIE DI COMPETENZA COMUNE . IL RAPPRESENTANTE PERMANENTE DELL' ALTA AUTORITA OD IL SUO SOSTITUTO POSSONO TUTTAVIA SUBORDINARE LA DECISIONE ALL' APPROVAZIONE DELL' ALTA AUTORITA . IN MANCANZA DI UNA DELIBERAZIONE UNANIME DEI CONSIGLI DELL' UFFICIO COMUNE O DELLA CASSA RELATIVA ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI ARTICOLI 3, 4 E 5 ( 1 ) COMMA ) DI CUI SOPRA, LA DECISIONE E PRESA DALL' ALTA AUTORITA . L' ALTA AUTORITA, IL SUO RAPPRESENTANTE PERMANENTE OD IL SOSTITUTO POSSONO CHIEDERE LA CONVOCAZIONE DELL' UFFICIO COMUNE E DELLA CASSA ENTRO UN TERMINE MASSIMO DI DIECI GIORNI, PER SOTTOPORRE A TALI ORGANISMI QUALSIASI PROPOSTA . SE LA SEDUTA NON HA LUOGO ENTRO DIECI GIORNI, L' ALTA AUTORITA PUO' PRENDERE ESSA STESSA UNA DECISIONE IN MERITO A TALI PROPOSTE ".
ALTRE DISPOSIZIONI DELLA DECISIONE N . 14-55 CONFORTEREBBERO LA PRIMA IPOTESI, IN ISPECIE IL 1 ) COMMA DELL' ART . 4 :
" LA CASSA NOTIFICA ALLE IMPRESE L' IMPORTO DEI CONTRIBUTI DA VERSARE ED I TERMINI DI VERSAMENTO ED E AUTORIZZATA AD INCASSARNE L' AMMONTARE ",
NONCHE IL 1 ) COMMA DELL' ART . 6 :
" LA CASSA E L' ORGANO ESECUTIVO DEL MECCANISMO FINANZIARIO ISTAURATO CON LA PRESENTE DECISIONE ".
FRA LE DUE INTERPRETAZIONI L' ALTA AUTORITA HA SCELTO QUELLA DELLA VERA DELEGA DI POTERI IN QUANTO NELLA SUA COMPARSA DI RISPOSTA HA AFFERMATO CHE ESSA :
" PRENDE I DATI FORNITI DAGLI ORGANISMI DI BRUXELLES SENZA NULLA POTER AGGIUNGERE DI SUO . OGNI ALTRA GIUSTIFICAZIONE SPECIFICA AVREBBE SIGNIFICATO UNA INTROMISSIONE NON AUTORIZZATA PER SPIEGARE GLI ELEMENTI DEL PROCESSO FORMATIVO DELLE DELIBERAZIONI DI UN ALTRO ENTE . " ... I PREZZI D' IMPORTAZIONE, LE QUALITA DI ROTTAME IMPORTATO ED IL PREZZO MEDIO PONDERALE ALL' INTERNO DELLA COMUNITA SONO ELEMENTI CHE VENGONO PRESI IN CONSIDERAZIONE DAGLI ORGANISMI DI BRUXELLES PER FISSARE IL TASSO DI PEREQUAZIONE : LA DECISIONE IMPUGNATA NON HA FATTO CHE RIPRODURRE L' APPLICAZIONE DEL TASSO DI PEREQUAZIONE OPERATA, NEI CONFRONTI DELLA RICORRENTE, DA QUEGLI ORGANISMI . VOLENDO DUNQUE AMMETTERE CHE L' ERRORE LAMENTATO POSSA COSTITUIRE SVIAMENTO DI POTERE, QUESTO ANDREBBE ATTRIBUITO ALLE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANISMI DI PEREQUAZIONE, LE QUALI SONO INATTACCABILI DALLA STESSA ALTA AUTORITA UNA VOLTA CHE IL ( SUO ) RAPPRESENTANTE PRESSO GLI ORGANISMI DI BRUXELLES NON NE ABBIA RISERVATO LA DECISIONE FINALE ALL' ALTA AUTORITA MEDESIMA, A NORMA DELL' ART . 9 DELLE DECISIONI N . 22-54 E N . 14-55 . NON SI PUO' INFATTI PENSARE CHE LA DECISIONE DEGLI ORGANISMI COMPETENTI DI BRUXELLES, UNA VOLTA ADOTTATA ALL' UNANIMITA, SENZA RISERVE DEL RAPPRESENTANTE DELL' ALTA AUTORITA, RESTI ESPOSTA A POSSIBILI VARIAZIONI IMPOSTE UNILATERALMENTE DALLA SOLA ALTA AUTORITA; E NON E APPUNTO SENZA SIGNIFICATO CHE SIA STATO STABILITO PER L' OBBLIGATORIETA DELLE DECISIONI L' UNANIMITA DEI CONSENSI DI TUTTI I MEMBRI DEGLI ORGANISMI DELIBERANTI . MA ANCHE SE SI VOLESSE AMMETTERE, CONTRARIAMENTE ALLA CHIARA DIZIONE DEGLI ARTICOLI ORA CITATI ED ALLA LORO INTERPRETAZIONE SISTEMATICA, CHE IL RAPPRESENTANTE DELL' ALTA AUTORITA POTESSE INTERVENIRE CON POTERI DI MODIFICAZIONE O DI INVALIDAZIONE IN OGNI MOMENTO SUCCESSIVO, IL MOTIVO IN ESAME RESTEREBBE PUR SEMPRE IRRILEVANTE AGLI EFFETTI DELL' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE IMPUGNATA . IN QUESTA IPOTESI INFATTI, PER POTER IMPUGNARE DAVANTI A CODESTA ECCELLENTISSIMA CORTE LA DECISIONE DI CUI E CAUSA, BISOGNEREBBE SVIARNE IL CONTENUTO ATTRIBUENDOLE UNA PORTATA BEN DIVERSA DALLA SEMPLICE FORMAZIONE DI UN TITOLO ESECUTIVO CON RIFERIMENTO AD UNA OBBLIGAZIONE PREESISTENTE E LA RICORRENTE AVREBBE DOVUTO DIMOSTRARE CHE LE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANISMI DI BRUXELLES CHE HANNO PORTATO ALLA FISSAZIONE DEL TASSO DI PEREQUAZIONE SONO STATE FATTE PROPRIE DALL' ALTA AUTORITA NELLA DECISIONE IMPUGNATA E COSTITUISCONO UNA DECISIONE DELL' ALTA AUTORITA STESSA, NEI CONFRONTI DELLA QUALE LA RICORRENTE E LEGITTIMATA AD AGIRE .
L' ALTA AUTORITA AVREBBE POTUTO SOSTENERE CHE LA FACOLTA CONFERITA AL SUO RAPPRESENTANTE DALL' ART . 9 DELLA DECISIONE N . 14-55, " DI SUBORDINARE LA DECISIONE ( DEGLI ORGANISMI DI BRUXELLES ) ALL' APPROVAZIONE DELL' ALTA AUTORITA LASCIAVA A LEI LA RESPONSABILITA DI QUALSIASI DELIBERATO DEGLI ORGANISMI DI BRUXELLES, MA QUANTO ESSA STESSA HA DEDOTTO E CHE TROVASI PIU SOPRA RIPRODOTTO, DIMOSTRA CHE ESSA NON FA SUOI I DELIBERATI DEGLI ORGANISMI DI BRUXELLES RELATIVI ALLA FISSAZIONE DELL' ALIQUOTA DI PEREQUAZIONE .
PERTANTO CON LA DECISIONE N . 14-55 SI E FATTA UNA EFFETTIVA DELEGA DI POTERI E DEVESI QUINDI ESAMINARE SE LE PRESCRIZIONI DEL TRATTATO SONO STATE OSSERVATE .
B ) MODALITA DELLA DECISIONE N . 14-55
SE L' ALTA AUTORITA AVESSE DIRETTAMENTE ESERCITATO I POTERI CHE HA DELEGATO AGLI ORGANISMI DI BRUXELLES CON LA DECISIONE N . 14-55, NELL' ESERCIZIO DI TALI POTERI ESSA SAREBBE STATA SOGGETTA AGLI OBBLIGHI CHE IL TRATTATO LE IMPONE E SAREBBE STATA IN ISPECIE TENUTA :
- A MOTIVARE LE SUE DECISIONI ED A MENZIONARVI I PARERI OBBLIGATORI RACCOLTI ( ART . 15 ),
- A PUBBLICARE OGNI ANNO UNA RELAZIONE GENERALE SULLA SUA ATTIVITA E SULLE SUE SPESE AMMINISTRATIVE ( ART . 17 ),
- A RENDER NOTI I DATI CHE POSSONO ESSERE UTILI AI GOVERNI OD A QUALSIASI ALTRO INTERESSATO ( ART . 47 ).
IN TAL CASO ESSA SAREBBE PURE STATA TENUTA AD EMETTERE DELLE DECISIONI O DELLE RACCOMANDAZIONI SU CUI IL SINDACATO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA POTEVA ESERCITARSI NELLE CONDIZIONI PREVISTE DALL' ART . 33 .
CON LA DECISIONE N . 14-55 L' ALTA AUTORITA NON HA SOTTOPOSTO L' ESERCIZIO DEI POTERI DELEGATI AGLI ORGANISMI DI BRUXELLES AD ALCUNA DELLE CONDIZIONI CUI SAREBBE STATA SOGGETTA ESSA STESSA OVE LI AVESSE DIRETTAMENTE ESERCITATI .
POSTO CHE ANCHE OVE LA DELEGA FATTA CON LA DECISIONE N . 14-55 FOSSE LEGITTIMA CON RIGUARDO AL TRATTATO, ESSA NON POTEVA CONFERIRE ALL' AUTORITA DELEGATA POTERI DIVERSI DA QUELLI CHE IL TRATTATO CONFERISCE ALL' AUTORITA DELEGANTE, MENTRE LA FACOLTA DEGLI ORGANISMI DI BRUXELLES DI ADOTTARE PROVVEDIMENTI SENZA L' OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI ALLE QUALI ESSI SAREBBERO STATI SOGGETTI OVE L' ALTA AUTORITA LI AVESSE DIRETTAMENTE EMANATI, DA IN FATTO A DETTI ORGANISMI POTERI PIU AMPI DI QUELLI CHE IL TRATTATO CONFERISCE ALL' ALTA AUTORITA .
PERTANTO LA DELEGA DI CUI NELLA DECISIONE N . 14-55 HA VIOLATO IL TRATTATO PERCHE NON HA ASSOGGETTATO I PROVVEDIMENTI DEGLI ORGANISMI DI BRUXELLES ALLE STESSE NORME CUI IL TRATTATO SOTTOPONE LE DECISIONI DELL' ALTA AUTORITA .
DA CIO' CONSEGUE CHE LA DECISIONE DEL 24 OTTOBRE 1956 DEVE VENIR ANNULLATA IN QUANTO HA DICHIARATO ESEGUIBILE UNA PRETESA PECUNIARIA SORTA DALL' APPLICAZIONE DELLA DECISIONE GENERALE N . 14-55 CHE E ILLEGITTIMA .
C ) AMPIEZZA DELLA DELEGA DI POTERI
LA PARTE RICORRENTE FA CARICO ALL' ALTA AUTORITA DI AVER CON LA DECISIONE N . 14-55 DELEGATO AGLI ORGANISMI DI BRUXELLES, DEI POTERI CHE ESSI NON SAREBBERO QUALIFICATI AD ESERCITARE .
L' ART . 8 DEL TRATTATO AFFIDA ALL' ALTA AUTORITA :
" IL COMPITO DI PROVVEDERE AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAL PRESENTE TRATTATO NEI MODI DA ESSO PREVISTI "
SENZA MENZIONARE LA FACOLTA DI DELEGARE POTERI .
NON SI PUO' TUTTAVIA ESCLUDERE CHE L' ATTUAZIONE DEI " MECCANISMI FINANZIARI COMUNI A PIU IMPRESE " PREVISTI AL COMMA A DELL' ART . 53 POSSA VENIR AFFIDATA AD ENTI DI DIRITTO PRIVATO FORNITI DI PERSONALITA GIURIDICA PROPRIA A CUI VENGANO CONFERITI ADEGUATI POTERI .
I MECCANISMI FINANZIARI ISTITUITI DALLA STESSA ALTA AUTORITA IN VIRTU DEL COMMA B DEL CITATO ARTICOLO DEVONO MIRARE AGLI STESSI FINI DEI MECCANISMI PREVISTI DAL COMMA A PER CUI ESSI POSSONO ASSUMERE FORME ANALOGHE E VALERSI DEL CONCORSO DI ORGANISMI AVENTI PERSONALITA GIURIDICA PROPRIA .
CHE PERTANTO LA FACOLTA DELL' ALTA AUTORITA DI AUTORIZZARE OD ISTITUIRE I MECCANISMI FINANZIARI PREVISTI DALL' ART . 53 COMPRENDE PURE QUELLA DI DELEGARE A DETTI ORGANISMI TALUNI POTERI CON LE MODALITA CHE ESSA STABILISCE E SOTTO IL SUO CONTROLLO .
TUTTAVIA, SECONDO LO SPIRITO DELL' ART . 53 TALI DELEGHE SONO LEGITTIME SOLTANTO OVE L' ALTA AUTORITA LE RICONOSCA NECESSARIE :
" PER L' ESECUZIONE DEI COMPITI ENUNCIATI NELL' ART . 3 E COMPATIBILI CON LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE TRATTATO ED IN PARTICOLARE DELL' ART . N . 65 . "
L' ART . 3 ENUNCIA BEN 8 DISTINTI OBBIETTIVI MOLTO GENERICI E CHE NON E SICURO SI POSSANO TUTTI PERSEGUIRE INTEGRALMENTE E SIMULTANEAMENTE IN QUALSIASI CIRCOSTANZA .
NEL PERSEGUIRE GLI OBBIETTIVI ENUNCIATI NEL CITATO ARTICOLO L' ALTA AUTORITA DEVE AVERE LA CURA PERMANENTE DI CONCILIARE GLI EVENTUALI CONTRASTI CHE POSSONO SORGERE FRA I VARI OBBIETTIVI, CIASCUNO PER SE CONSIDERATO, E QUALORA TALI CONTRASTI SI MANIFESTINO, ESSA DEVE RICONOSCERE ALL' UNO O ALL' ALTRO DEGLI OBBIETTIVI LA PREMINENZA CHE LE SEMBRA IMPOSTA DAI FATTI O DALLE CIRCOSTANZE ECONOMICHE IN BASE AI QUALI EMANA LE SUE DECISIONI .
IL CONCILIARE I VARI OBBIETTIVI ENUNCIATI NELL' ART . 3 PRESUPPONE UN REALE POTERE DISCREZIONALE CHE COMPORTA UNA DIFFICILE SCELTA DETERMINATA DALLA CONSIDERAZIONE CASO PER CASO DEI FATTI E DELLE CIRCOSTANZE ECONOMICHE .
LE CONSEGUENZE DI UNA DELEGA DI POTERI SONO MOLTO DIVERSE A SECONDA CHE ESSA RIGUARDI DEI POTERI D' ESECUZIONE NETTAMENTE CIRCOSCRITTI ED IL CUI ESERCIZIO PUO' PER CIO' STESSO VENIR RIGOROSAMENTE CONTROLLATO IN BASE A CRITERI OBBIETTIVI STABILITI DALL' AUTORITA DELEGANTE, OPPURE SE TRATTISI DI UN POTERE DISCREZIONALE CHE COMPORTI UNA AMPIA LIBERTA DI VALUTAZIONE ED ATTO AD ESPRIMERE, CON L' USO CHE NE VIENE FATTO, UNA POLITICA ECONOMICA VERA E PROPRIA .
NELLA PRIMA IPOTESI LA DELEGA NON PUO' NOTEVOLMENTE MODIFICARE LE CONSEGUENZE DERIVANTI DALL' ESERCIZIO DEI POTERI CHE ESSA ATTRIBUISCE MENTRE NELLA SECONDA IPOTESI LA DELEGA, COL SOSTITUIRE GLI APPREZZAMENTI DELL' AUTORITA DELEGATA A QUELLI DELL' AUTORITA DELEGANTE, DETERMINA UN VERO SPOSTAMENTO DI RESPONSABILITA .
L' ART . 53 PUO' COMUNQUE AUTORIZZARE DELEGHE DI POTERE PER L' ATTUAZIONE DEI MECCANISMI FINANZIARI CHE ESSO PREVEDE SOLTANTO QUALORA ESSE SIANO NECESSARIE " PER L' ESECUZIONE DEI COMPITI ENUNCIATI NELL' ART . 3 ". TUTTAVIA TALI DELEGHE POSSONO AVER TRATTO SOLTANTO A POTERI D' ESECUZIONE BEN DEFINITI ED IL CUI ESERCIZIO STIA SOTTO IL PIENO CONTROLLO DELL' ALTA AUTORITA .
SECONDO L' ART . 3 GLI OBBIETTIVI CHE VI SONO ENUNCIATI, NON VENGONO IMPOSTI ALLA SOLA ALTA AUTORITA BENSI' ALLE " ISTITUZIONI DELLA COMUNITA ... NELL' AMBITO DELLE LORO RISPETTIVE ATTRIBUZIONI E NELL' INTERESSE COMUNE "; TALE DISPOSIZIONE PERMETTE DI RAVVISARE NELL' EQUILIBRIO DEI POTERI CHE CARATTERIZZA LA STRUTTURA DELLA COMUNITA, UNA GARANZIA FONDAMENTALE CHE IL TRATTATO PREVEDE, IN ISPECIE PER LE IMPRESE ED ASSOCIAZIONI CUI ESSO SI APPLICA .
UNA DELEGA DI POTERI DISCREZIONALI AD ORGANI DIVERSI DA QUELLI CHE IL TRATTATO HA ISTITUITO PER ESPLICARLI O CONTROLLARNE L' ESERCIZIO NELL' AMBITO DELLE LORO RISPETTIVE ATTRIBUZIONI, VIOLEREBBE TALI GARANZIE .
IN BASE A TALI CRITERI DEVESI ACCERTARE SE LA DELEGA DI POTERI FATTA DALL' ALTA AUTORITA AGLI ORGANISMI DI BRUXELLES CON LA DECISIONE N . 14-55 RISPONDE ALLE PRESCRIZIONI DEL TRATTATO .
A TALE FINE LA CORTE RILEVA CHE L' ART . 5 DELLA DECISIONE N . 14-55 PREVEDA CHE :
" L' UFFICIO COMUNE E COMPETENTE A PROPORRE ALLA CASSA :
A ) I QUANTITATIVI DI ROTTAME IMPORTATO DAI PAESI TERZI ED ASSIMILATO CHE POTRANNO BENEFICIARE DELLA PEREQUAZIONE;
B ) LE CONDIZIONI ALLE QUALI E SUBORDINATO IL BENEFICIO DELLA PEREQUAZIONE;
C ) IL PREZZO MASSIMO DI ACQUISTO ALL' IMPORTAZIONE;
D ) IL PREZZO DI PEREQUAZIONE, CHE PUO' ESSERE FISSATO CON RIFERIMENTO SIA AL GIORNO DELL' ORDINAZIONE SIA AL GIORNO DI CONSEGNA;
E ) I CRITERI PER IL CALCOLO DELLE ECONOMIE DI ROTTAME REALIZZATE GRAZIE AD UN MAGGIOR CONSUMO DI GHISA;
F ) L' AMMONTARE DEL PREMIO CONCESSO IN FUNZIONE DI TALI ECONOMIE ".
LA TERZA RELAZIONE GENERALE SULL' ATTIVITA DELLA COMUNITA ( PAGG . 106-107 ) HA RESO PUBBLICI I PRINCIPI DIRETTIVI GENERALI STABILITI DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DALL' ALTA AUTORITA A CUI " DEVE ISPIRARSI LA POLITICA D' INSIEME NEL SETTORE DEL ROTTAME "; E CHE TALI DIRETTIVE GENERALI PREVEDONO IN PARTICOLARE QUANTO SEGUE :
" IL COSTO DEL ROTTAME PER IL PRODUTTORE DI ACCIAIO - CIOE LA SOMMA DEL PREZZO DI ACQUISTO E DELL' ONERE DI PEREQUAZIONE - NON DEVE SUPERARE UN LIVELLO RAGIONEVOLE IN CONFRONTO AL COSTO CHE EFFETTIVAMENTE SOPPORTANO I PRODUTTORI DI ACCIAIO NEI PRINCIPALI PAESI CONCORRENTI .
PER EVITARE DI SOVRACCARICARE I COSTI DELL' INSIEME DELLA COMUNITA, E IN PARTICOLARE DI AGGRAVARE L' ONERE NETTO SOPPORTATO NEL FUNZIONAMENTO DELLA CASSA DA TALUNE REGIONI DELLA COMUNITA, I PRELIEVI DI PEREQUAZIONE NON DEVONO ESSERE MAGGIORATI SE NON PER MOTIVI MOLTO GRAVI .
LO SFORZO EFFETTUATO A FAVORE DELL' IMPORTAZIONE E DI UN LIVELLO RAGIONEVOLE DEI PREZZI NON DEVE INCITARE, SIA NEGLI IMPIANTI ESISTENTI, SIA A SEGUITO DELLA COSTRUZIONE DI NUOVI IMPIANTI, AD UNO SVILUPPO INCONSIDERATO DEL CONSUMO DI ROTTAME .
.....
E' NECESSARIO INTRAPRENDERE TUTTI GLI SFORZI INTESI A RIDURRE IL CONSUMO DI ROTTAME, NELLA MISURA DELLE POSSIBILITA TECNICHE ED ECONOMICHE E COSI' ANCHE DELLA DISPONIBILITA DELLE ALTRE MATERIE PRIME, GRAZIE AD UNA MAGGIORE UTILIZZAZIONE DELLA GHISA . "
ATTESOCHE TALUNE DELLE PROPOSTE CHE L' UFFICIO DEVE PRESENTARE ALLA CASSA AI SENSI DEL CITATO ARTICOLO 5 ED IN ISPECIE QUELLE RELATIVE AL " PREZZO MASSIMO D' ACQUISTO ALL' IMPORTAZIONE " AL " PREZZO DI PEREQUAZIONE " AI " CRITERI PER IL CALCOLO DELL' ECONOMIA DI ROTTAME ED ALL' AMMONTARE DEL PREMIO CONCESSO IN FUNZIONE DI TALI ECONOMIE " NON POSSONO RISULTARE DA SEMPLICI OPERAZIONI CONTABILI BASATE SU DEI CRITERI OGGETTIVI STABILITI DALL' ALTA AUTORITA MA COMPORTANO UN LARGO MARGINE D' APPREZZAMENTO ESSE RIENTRANO COME TALI NELL' ESERCIZIO DI UN POTERE DISCREZIONALE INTESO A CONCILIARE LE VARIE ESIGENZE D' UNA COMPLESSA POLITICA ECONOMICA .
CON L' AFFERMARE NELLA TERZA RELAZIONE GENERALE CHE LA POLITICA D' INSIEME NEL SETTORE DEL ROTTAME DEVE INFORMARSI ALLE DIRETTIVE GENERALI STABILITE DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DA LEI, LA STESSA ALTA AUTORITA HA IMPLICITAMENTE AMMESSO CHE TALI DIRETTIVE NON BASTANO A VINCOLARE GLI ORGANISMI DI BRUXELLES NELLE LORO DECISIONI .
IN MANCANZA DI CRITERI OBBIETTIVI ATTI A VINCOLARE I PREDETTI ORGANISMI NELLE LORO DECISIONI, ESSI DEVONO VALERSI DI UN' AMPIA LIBERTA DI APPREZZAMENTO PER ADEMPIERE AI COMPITI LORO AFFIDATI DALLA DECISIONE N . 14-55 .
TUTTAVIA, POSTO CHE PER DUE VOLTE - CON LE DECISIONI N . 9-56 E N . 34-57 - LA STESSA ALTA AUTORITA HA EMANATO IN LUOGO E VECE DEGLI ORGANISMI DI BRUXELLES DEI PROVVEDIMENTI CHE IMPLICANO L' ESERCIZIO DI UN POTERE DISCREZIONALE, CI SI PUO' CHIEDERE SE INTERVENENDO DIRETTAMENTE IN UNA MATERIA SU CUI IN VIRTU DELLA DECISIONE N . 14-55 POTEVANO PROVVEDERE GLI ORGANISMI DI BRUXELLES, L' ALTA AUTORITA NON ABBIA INTESO RISERVARSI L' APPREZZAMENTO DEI FATTI E DELLE CIRCOSTANZE ECONOMICHE CHE DETERMINANO LA PORTATA DEI PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE .
NULLA TUTTAVIA PERMETTE DI AFFERMARLO IN QUANTO PER GIUSTIFICARE IL SUO INTERVENTO L' ALTA AUTORITA NON SI RICHIAMA AL CARATTERE DISCREZIONALE DELLE DECISIONI DI CUI TRATTASI MA ALL' ART . 9, 2 ) COMMA DELLA DECISIONE N . 22-54 IL QUALE PREVEDE CHE :
" IN MANCANZA DI UNANIME DELIBERAZIONE DEI CONSIGLI DELL' UFFICIO COMUNE O DELLA CASSA ... LA DECISIONE E PRESA DALL' ALTA AUTORITA ".
CON L' ART . 9 DELLA DECISIONE N . 14-55 L' ALTA AUTORITA HA BENSI' CONFERITO AL SUO RAPPRESENTANTE PERMANENTE PRESSO GLI ORGANISMI DI BRUXELLES LA FACOLTA DI SUBORDINARE QUALSIASI LORO DECISIONE ALLA SUA APPROVAZIONE MA RISERVANDOSI DI POTERLA NEGARE L' ALTA AUTORITA NON HA MANTENUTO POTERI SUFFICIENTI PERCHE LA DELEGA INSERITA NELLA DECISIONE N . 14-55 SI MANTENGA ENTRO I LIMITI PIU SOPRA INDICATI .
NEL PASSAGGIO DELLA COMPARSA DI RISPOSTA PIU SOPRA CITATO L' ALTA AUTORITA HA INDICATO CHE ESSA " PRENDE I DATI FORNITI DAGLI ORGANISMI DI BRUXELLES SENZA NULLA POTER AGGIUNGER DI SUO ".
STANDO COSI' LE COSE LA DELEGA DI POTERI FATTA AGLI ORGANISMI DI BRUXELLES CON LA DECISIONE N . 14-55 CONSENTE LORO UNA LIBERTA D' APPREZZAMENTO TALE DA CONCRETARSI IN UN VERO POTERE DISCREZIONALE E NON PUO' QUINDI RITENERSI COMPATIBILE CON QUANTO IL TRATTATO PRESCRIVE .
PERTANTO LA DECISIONE DEL 24 OTTOBRE 1956 SI BASA SU UNA DECISIONE GENERALE CHE E ILLEGITTIMA IN QUANTO CONTRAVVIENE AL TRATTATO E DEVE, ANCHE PER QUESTA RAGIONE, VENIRE ANNULLATA .
LA PARTE CONVENUTA E RIMASTA INTERAMENTE SOCCOMBENTE ED AI SENSI DELL' ART . 60, PAR . 1 DEL REGOLAMENTO DELLA CORTE LE SPESE DI CAUSA SEGUONO LA SOCCOMBENZA .
LA CORTE
DISATTESA OGNI CONCLUSIONE PIU AMPIA O CONTRARIA,
DICHIARA E STATUISCE :
1 ) IL RICORSO E RICEVIBILE .
2 ) E' ANNULLATA LA DECISIONE DELL' ALTA AUTORITA DEL 24 OTTOBRE 1956, ESECUTORIA AI SENSI DELL' ART . 92 DEL TRATTATO, NOTIFICATA ALLA RICORRENTE MEDIANTE IL SERVIZIO POSTALE IN DATA 12 NOVEMBRE 1956 E CON CUI LE VENIVA INGIUNTO DI CORRISPONDERE ALLA CASSA DI PEREQUAZIONE DEL ROTTAME IMPORTATO, BRUXELLES, RUE RAVENSTEIN 36, L' IMPORTO DI LIRE 23.174.181 ,-.
LE SPESE DI CAUSA SONO POSTE INTERAMENTE A CARICO DELLA PARTE CONVENUTA .