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Document 52021PC0072

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea, da un lato, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall'altro, e del relativo protocollo di attuazione

COM/2021/72 final

Bruxelles, 16.2.2021

COM(2021) 72 final

2021/0037(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea, da un lato, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall'altro, e del relativo protocollo di attuazione


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Il Consiglio, sulla base della raccomandazione della Commissione europea, ha autorizzato quest'ultima a negoziare, a nome dell'Unione europea, un nuovo accordo tra l'Unione europea, da un lato, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall'altro, e un protocollo che fissi le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria. Al termine dei negoziati, l'11 gennaio 2021, i negoziatori hanno siglato un accordo e un protocollo. Il nuovo accordo, che abroga e sostituisce l'accordo vigente entrato in vigore il 28 giugno 2007 1 , copre un periodo di sei anni (2021-2026) a decorrere dalla data della sua applicazione provvisoria ed è tacitamente rinnovabile. Il nuovo protocollo copre un periodo di quattro anni (2021‑2024) a decorrere dalla data della sua applicazione provvisoria fissata all'articolo 15, vale a dire la data in cui è firmato dalle parti, e può essere prorogato di due anni con l'accordo delle parti.

Scopo della presente proposta è che il Consiglio autorizzi la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile e del relativo protocollo di attuazione.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

L'attuale accordo di partenariato nel settore della pesca (APP) tra l'Unione europea e i governi della Danimarca e della Groenlandia 2 è stato firmato il 28 giugno 2007 ed è entrato in vigore il 2 novembre 2007 per un periodo di sei anni. L'accordo è tacitamente rinnovato ogni sei anni e l'ultima proroga è avvenuta il 1º gennaio 2019. Su tale base l'attuale protocollo quinquennale 3 dell'APP è entrato in applicazione il 1o gennaio 2016 4 (con scadenza il 31 dicembre 2020) e fissa le possibilità di pesca per la flotta dell'Unione e la corrispondente contropartita finanziaria a carico dell'Unione e degli armatori dell'UE.

Il nuovo APPS e il relativo protocollo di attuazione perseguono le priorità della politica comune della pesca riformata 5 e della sua dimensione esterna 6 , al fine di proseguire e rafforzare il partenariato strategico tra l'Unione europea e i governi della Groenlandia e della Danimarca nel settore della pesca.

L'obiettivo del protocollo è offrire possibilità di pesca alle navi dell'Unione nelle acque della Groenlandia sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e nel rispetto delle raccomandazioni del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) e della Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC). La Commissione si è basata in particolare sui risultati di una valutazione del precedente accordo e del precedente protocollo e di una valutazione prospettica dell'opportunità di concludere un nuovo accordo e un nuovo protocollo. Il protocollo consente inoltre all'Unione europea e alla Groenlandia di collaborare più strettamente per promuovere lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nelle acque della Groenlandia e di sostenere gli sforzi del governo della Groenlandia volti a sviluppare il settore nazionale della pesca, nell'interesse di entrambe le Parti.

Le specie contemplate dal nuovo protocollo sono: merluzzo bianco, scorfano pelagico, scorfano demersale, ippoglosso nero, gamberetto boreale, granatiere, capelin e sgombro. Il nuovo protocollo prevede possibilità di pesca per 12 navi. Sei Stati membri dell'UE hanno un interesse di pesca diretto nel nuovo protocollo: Danimarca, Francia, Germania, Polonia, Lituania e Svezia e, in misura minore, Spagna e Portogallo.

In cambio il bilancio dell'UE verserà alla Groenlandia una contropartita finanziaria annua di 16 521 754 di EUR; di questi 2 931 0000 di EUR sono destinati a sostenere la politica della pesca della Groenlandia.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La negoziazione di un nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile e del suo protocollo di attuazione si colloca nel quadro dell'azione esterna dell'UE nei confronti dei paesi e territori d'oltremare (PTOM).

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica è l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che istituisce la politica comune della pesca, e l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), e l'articolo 218, paragrafo 7, TFUE, sulla conclusione di accordi tra l'Unione e i paesi terzi e sulla possibilità di abilitare il negoziatore ad approvare a nome dell'Unione le modifiche dell'accordo adottate mediante procedura semplificata o da parte di un organo istituito dall'accordo.

 Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea.

Proporzionalità

La proposta è commisurata all'obiettivo di istituire un quadro di governance giuridica, ambientale, economica e sociale per le attività di pesca condotte dalle navi dell'UE nelle acque dei paesi terzi, stabilito all'articolo 31 del regolamento sulla politica comune della pesca. Essa è conforme a tali disposizioni e alle disposizioni in materia di assistenza finanziaria ai paesi terzi di cui all'articolo 32 del medesimo regolamento.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

La valutazione ex post è stata condotta nel periodo da aprile ad agosto 2019. I portatori di interessi sono stati consultati durante la valutazione ex post del protocollo per il periodo 2016‑2020. Gli esperti degli Stati membri sono stati inoltre consultati in occasione di riunioni tecniche. Le consultazioni hanno evidenziato l'utilità di rinnovare il protocollo con i governi della Groenlandia e della Danimarca. I principali motivi per cui si è ritenuto utile rinnovare il protocollo sono, da un lato, il fatto che l'APP e il protocollo hanno un ruolo molto importante nel rispondere alle esigenze dell'UE in termini di accesso della flotta dell'UE e di sostegno alla collaborazione scientifica e allo sfruttamento sostenibile e, dall'altro, il fatto che per il governo della Groenlandia l'accordo è pertinente alla cooperazione con l'UE.

Consultazioni dei portatori di interessi

Nell'ambito della valutazione sono stati consultati gli Stati membri, rappresentanti del settore, organizzazioni internazionali della società civile e l'amministrazione della pesca e i rappresentanti della società civile della Groenlandia. Sono state inoltre svolte consultazioni nell'ambito del Consiglio consultivo per la flotta oceanica.

Assunzione e uso di perizie

La Commissione si è avvalsa di un consulente indipendente per le valutazioni ex ante ed ex post, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 31, paragrafo 10, del regolamento sulla politica comune della pesca.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La contropartita finanziaria annua dell'Unione europea, pari a 16 521 754 EUR, si basa su:

a) un importo annuo per l'accesso alle risorse alieutiche per le categorie stabilite nel protocollo, fissato a 13 590 754 EUR per la durata del protocollo;

b) un sostegno allo sviluppo della politica settoriale della pesca della Groenlandia per un importo annuo pari a 2 931 000 EUR per la durata del protocollo. Tale sostegno risponde agli obiettivi della politica nazionale in materia di gestione sostenibile delle risorse alieutiche marittime della Groenlandia per tutta la durata del protocollo.

L'importo annuo degli stanziamenti di impegno e di pagamento è stabilito nel corso della procedura annuale di bilancio, compresa la linea di riserva per i protocolli non ancora entrati in vigore all'inizio dell'anno 7 .

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Le modalità di monitoraggio sono indicate nel protocollo di attuazione del nuovo accordo di partenariato.

2021/0037 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea, da un lato, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall'altro, e del relativo protocollo di attuazione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), e con l'articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo 8 ,

considerando quanto segue:

(1)La Commissione ha negoziato a nome dell'Unione europea un nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea, da un lato, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall'altro ("accordo di partenariato"), e un nuovo protocollo di attuazione di tale accordo.

(2)L'accordo di partenariato e il protocollo di attuazione sono stati siglati l'11 gennaio 2021, al termine di tali negoziati.

(3)L'accordo di partenariato abroga il precedente accordo concluso tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro, entrato in vigore il 28 giugno 2007.

(4)A norma della decisione 2021/.../UE del Consiglio 9 , il nuovo accordo di partenariato e il protocollo di attuazione sono stati firmati il... [inserire la data della firma].

(5)L'accordo di partenariato e il protocollo di attuazione sono applicati in via provvisoria a decorrere dalla data della firma.

(6)È opportuno che l'accordo di partenariato e il relativo protocollo di attuazione siano approvati a nome dell'Unione europea.

(7)L'articolo 12 dell'accordo istituisce una commissione mista incaricata di controllarne l'applicazione. Inoltre, a norma degli articoli 4 e 7 del protocollo, la commissione mista può approvare alcune modifiche del protocollo. Al fine di agevolare l'approvazione di tali modifiche, è opportuno abilitare la Commissione, a determinate condizioni, ad approvarle con una procedura semplificata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea, da un lato, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall'altro (in seguito denominato "l'accordo"), e il relativo protocollo di attuazione (in seguito denominato "il protocollo"), sono approvati a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo e il testo del protocollo figurano nell'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

Conformemente alle disposizioni e alle condizioni riportate nell'allegato II della presente decisione, la Commissione è abilitata ad approvare, a nome dell'Unione, le modifiche del protocollo adottate dalla commissione mista istituita ai sensi dell'articolo 12 dell'accordo.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 20 dell'accordo di pesca e all'articolo 14 del relativo protocollo di attuazione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile e del relativo protocollo di attuazione tra l'Unione europea, da un lato, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall'altro.

1.2.Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB 10  

11 – Affari marittimi e pesca

11.03 – Contributi obbligatori alle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e ad altre organizzazioni internazionali e accordi di pesca sostenibile (APS)

11.03.01 – Istituzione di un contesto di governance per le attività di pesca condotte dai pescherecci dell'Unione nelle acque dei paesi terzi

1.3.Incidenza della proposta/iniziativa

X La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione 

 La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 11  

 La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un'azione esistente 

 La proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione 

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

La negoziazione e la conclusione di accordi di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) con paesi terzi rispondono all'obiettivo generale di permettere l'accesso dei pescherecci dell'Unione europea alle zone di pesca di paesi terzi e di sviluppare con tali paesi relazioni di partenariato volte a promuovere lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche al di fuori delle acque dell'Unione.

Gli APPS garantiscono inoltre la coerenza fra i principi che regolano la politica comune della pesca e gli impegni derivanti da altre politiche europee (sfruttamento sostenibile delle risorse dei paesi terzi, lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), integrazione dei paesi partner nell'economia globale, migliore gestione delle attività di pesca a livello politico e finanziario).

1.4.2.Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico 1

Contribuire alla pesca sostenibile nelle acque al di fuori dell'Unione, mantenere la presenza europea nelle attività di pesca d'altura e tutelare gli interessi del settore europeo della pesca e dei consumatori tramite la negoziazione e la conclusione di APPS con Stati costieri, in coerenza con altre politiche europee.

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

La conclusione dell'accordo e del relativo protocollo di attuazione consente di proseguire e rafforzare il partenariato strategico nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Groenlandia. La conclusione del protocollo creerà possibilità di pesca per le navi dell'Unione nella zona di pesca della Groenlandia.

L'accordo e il protocollo contribuiranno inoltre a una migliore gestione e conservazione delle risorse alieutiche tramite un sostegno finanziario (sostegno settoriale) all'attuazione dei programmi adottati a livello nazionale dal paese partner, segnatamente per rafforzare il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza.

L'accordo e il protocollo contribuiranno infine allo sfruttamento sostenibile delle risorse marine della Groenlandia e all'economia della pesca della Groenlandia, promuovendo la crescita associata alle attività economiche correlate alla pesca.

1.4.4.Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire l'attuazione della proposta/iniziativa.

Tasso di utilizzo delle possibilità di pesca (percentuale annua delle autorizzazioni di pesca utilizzate rispetto alla disponibilità offerta dal protocollo).

Dati relativi alle catture (raccolta e analisi) e al valore commerciale dell'accordo.

Contributo all'occupazione e al valore aggiunto nell'Unione nonché alla stabilizzazione del mercato dell'Unione (a livello aggregato con altri APPS).

Contributo al miglioramento della ricerca, del monitoraggio e del controllo delle attività di pesca da parte del paese partner e allo sviluppo del settore della pesca.

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.Necessità da coprire nel breve e lungo termine

È previsto che il nuovo accordo e il relativo protocollo di attuazione si applichino in via provvisoria a decorrere dalla data della firma, al fine di limitare l'interruzione delle operazioni di pesca condotte nell'ambito del protocollo attuale.

Il nuovo accordo e il relativo protocollo consentiranno di inquadrare le attività di pesca della flotta dell'Unione nella zona di pesca della Groenlandia e permetteranno agli armatori dell'UE di chiedere autorizzazioni per l'esercizio della pesca in tale zona. Il nuovo accordo e il protocollo rafforzeranno inoltre la cooperazione tra l'Unione europea e la Groenlandia al fine di promuovere lo sviluppo di una politica di pesca sostenibile. Essi prevedono in particolare la sorveglianza delle navi tramite VMS e la comunicazione per via elettronica dei dati relativi alle catture. Il sostegno settoriale disponibile nell'ambito del protocollo aiuterà la Groenlandia ad attuare la sua strategia nazionale in materia di pesca.

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

Se l'Unione non concludesse un nuovo accordo e il relativo protocollo, le sue navi non potrebbero operare, in quanto una clausola dell'accordo attuale esclude l'esercizio di attività di pesca al di fuori di un quadro definito da un protocollo dell'accordo. Esiste pertanto un chiaro valore aggiunto per la flotta d'altura dell'UE. Il protocollo definisce inoltre un quadro per una cooperazione rafforzata tra l'Unione e la Groenlandia.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

I fondi assegnati a titolo di contropartita finanziaria per l'accesso nell'ambito dell'APPS costituiscono entrate fruibili nel bilancio nazionale della Groenlandia. Tuttavia, i fondi destinati al sostegno settoriale sono assegnati (generalmente mediante iscrizione nella legge finanziaria annuale) al ministero della Pesca, il che costituisce una condizione per la conclusione e la sorveglianza degli APPS. Tali risorse finanziarie sono compatibili con altre fonti di finanziamento provenienti da altri finanziatori internazionali per l'attuazione di progetti e/o programmi realizzati a livello nazionale nel settore della pesca.

1.5.4.Compatibilità ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

Non applicabile.

1.6.Durata e incidenza finanziaria

Proposta di durata limitata

X    Proposta/iniziativa in vigore dal 2021 al 2026

X    Incidenza finanziaria dal 2021 al 2025

 Proposta/iniziativa di durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Modalità di gestione previste 12

X Gestione diretta a opera della Commissione

X a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione

   a opera delle agenzie esecutive

 Gestione concorrente con gli Stati membri

 Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

a paesi terzi o organismi da questi designati;

a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;

a organismi di diritto pubblico;

a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V TUE e indicate nel pertinente atto di base.

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

 

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

La Commissione (DG MARE) garantirà una sorveglianza regolare dell'attuazione del protocollo per quanto riguarda l'uso, da parte degli operatori, delle possibilità di pesca, i dati relativi alle catture e il rispetto della condizionalità del sostegno settoriale.

L'APPS prevede inoltre almeno una riunione annuale della commissione mista nel corso della quale la Commissione e la Groenlandia facciano il punto sull'attuazione dell'accordo e del relativo protocollo e apportino, se necessario, adeguamenti alla programmazione e alla contropartita finanziaria.

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.Rischi individuati

I pagamenti sono effettuati in maniera disaccoppiata per quanto riguarda il contributo relativo all'accesso e il contributo relativo al sostegno del settore.

I pagamenti relativi all'accesso sono effettuati annualmente a decorrere dalla data di ricorrenza anniversaria del protocollo, ad eccezione del primo anno, in cui il pagamento ha luogo entro tre mesi dall'inizio dell'applicazione provvisoria. L'accesso delle navi è controllato tramite il rilascio delle autorizzazioni di pesca.

Il sostegno sarà erogato per la prima volta entro tre mesi dall'inizio dell'applicazione provvisoria, fatto salvo l'accordo su un programma di attuazione annuale e pluriennale; per gli anni successivi sarà subordinato ai risultati conseguiti. I risultati conseguiti e il tasso di esecuzione saranno monitorati conformemente agli orientamenti concernenti l'attuazione del sostegno settoriale alla politica della Groenlandia in materia di pesca, che dovranno essere concordati tra le Parti, sulla base di relazioni o prove documentali fornite dal paese partner.

2.2.2.Informazioni concernenti il sistema di controllo interno istituito

Il rischio individuato è che gli armatori dell'UE non facciano pieno utilizzo delle possibilità di pesca e che i fondi destinati al finanziamento della politica settoriale della pesca della Groenlandia siano sottoutilizzati o utilizzati in ritardo. Si intende promuovere un dialogo approfondito sulla programmazione e sull'attuazione della politica settoriale prevista dall'accordo e dal protocollo. Anche l'analisi congiunta dei risultati menzionata all'articolo 4 del protocollo rientra tra le modalità di controllo. L'accordo e il protocollo contengono inoltre clausole specifiche per la loro sospensione, a particolari condizioni e in circostanze determinate.

2.2.3.Stima dei costi e dei benefici dei controlli e valutazione del previsto livello di rischio di errore

I pagamenti relativi ai costi di accesso previsti dagli accordi di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) sono oggetto di controlli volti a garantirne la conformità alle disposizioni degli accordi internazionali. I controlli riguardanti il sostegno settoriale mirano a sorvegliare l'attuazione di tale sostegno. Il monitoraggio è effettuato dal personale della Commissione in servizio presso le delegazioni UE e in sede di commissione mista. Per valutare i progressi effettuati si farà uso di una matrice di programmazione pluriennale. In caso di progressi insufficienti, il pagamento della rata successiva è sospeso o il suo importo è eventualmente ridotto. Secondo le stime, il costo complessivo dei controlli attuati su tutti gli APPS si attesta all'incirca sull'1,8 % (rispetto ai contributi del 2018). Le procedure di controllo degli APPS sono in gran parte connesse a obblighi normativi inderogabili. In assenza di carenze in grado di incidere significativamente sulla legalità e sulla regolarità delle operazioni finanziarie, i controlli sono ritenuti efficaci. Il tasso medio di errore è stimato allo 0,0 %.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.

La Commissione si impegna a promuovere un dialogo politico e una concertazione regolare con la Groenlandia al fine di migliorare la gestione dell'accordo e del protocollo e rafforzare il contributo dell'Unione alla gestione sostenibile delle risorse. Tutti i pagamenti effettuati dalla Commissione nell'ambito di un APPS sono soggetti alle norme e alle procedure finanziarie e di bilancio generalmente applicate dalla Commissione. In particolare, i conti bancari dei paesi terzi sui quali sono versati gli importi della contropartita finanziaria sono identificati in modo esaustivo. L'articolo 3, paragrafo 6, del protocollo stabilisce che la contropartita finanziaria relativa all'accesso e quella destinata allo sviluppo del settore devono essere versate su un conto della Tesoreria di Stato.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

·Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio




Tipo di


spesa

Partecipazione

Numero

Diss./Non diss. 13

di paesi EFTA 14

di paesi candidati 15

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

11.03.01

Istituzione di un contesto di governance per le attività di pesca condotte dai pescherecci dell'Unione europea nelle acque dei paesi terzi (APS)

 

Diss.

NO

NO

NO

NO

·Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della 
spesa

Partecipazione

Numero

Diss./Non diss.

di paesi EFTA

di paesi candidati

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

[XX.YY.YY.YY]

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

3.2.Incidenza prevista sulle spese

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

N. 2

Crescita sostenibile: risorse naturali

DG: MARE

2021

2022

2023

2024

2025

2026

TOTALE

•Stanziamenti operativi

Linea di bilancio 16 11.03.01

Impegni

(1 a)

16,521754

16,521754

16,521754

16,521754

16,521754

16,521754

99,130524

Pagamenti

(2a)

16,521754

16,521754

16,521754

16,521754

16,521754

16,521754

99,130524

Linea di bilancio

Impegni

(1b)

Pagamenti

(2b)

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici 17  

Linea di bilancio

(3)

TOTALE degli stanziamenti 
per la DG MARE

Impegni

=1a+1b +3

16,521754

16,521754

16,521754

16,521754

16,521754

16,521754

99,130524

Pagamenti

=2a+2b

+3

16,521754

16,521754

16,521754

16,521754

16,521754

16,521754

99,130524

Impegni

(4)

16,521754

16,521754

16,521754

16,521754

16,521754

16,521754

99,130524

Pagamenti

(5)

16,521754

16,521754

16,521754

16,521754

16,521754

16,521754

99,130524


•TOTALE degli stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

TOTALE degli stanziamenti
per la RUBRICA 2
 
del quadro finanziario pluriennale

Impegni

=4+ 6

16,521754

16,521754

16,521754

16,521754

16,521754

16,521754

99,130524

Pagamenti

=5+ 6

16,521754

16,521754

16,521754

16,521754

16,521754

16,521754

99,130524

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche:

•TOTALE degli stanziamenti operativi

Impegni

(4)

16,521754

16,521754

16,521754

16,521754

16,521754

16,521754

99,130524

Pagamenti

(5)

16,521754

16,521754

16,521754

16,521754

16,521754

16,521754

99,130524

•TOTALE degli stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

TOTALE degli stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 4
 
del quadro finanziario pluriennale 
(importo di riferimento)

Impegni

=4+ 6

16,521754

16,521754

16,521754

16,521754

16,521754

16,521754

99,130524

Pagamenti

=5+ 6

16,521754

16,521754

16,521 54

16,521754

16,521754

16,521754

99,130524





Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

5

"Spese amministrative"

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
2021

Anno 
2022

Anno 
2023

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 
2026

TOTALE

DG: <…….>

•Risorse umane

•Altre spese amministrative

TOTALE DG <….>

Stanziamenti

TOTALE degli stanziamenti 
per la RUBRICA 5 
del quadro finanziario pluriennale 

(Totale impegni = Totale pagamenti)

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
2021 18

Anno 
2022

Anno 
2023

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 
2026

TOTALE

TOTALE degli stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 5
 
del quadro finanziario pluriennale 

Impegni

16,521754

16,521754

16,521754

16,521754

16,521754

16,521754

99,130524

Pagamenti

16,521754

16,521754

16,521754

16,521754

16,521754

16,521754

99,130524

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

2021

2022

2023

2024

2025

2026

TOTALE

Tipo 19

Costo medio

Numero

Costo

Numero

Costo

Numero

Costo

Numero

Costo

Numero

Costo

Numero totale

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1 20

- Accesso

Annuo

13,59754

13,59754

13,59754

13,59754

13,59754

13,590754

81,544524

- Settoriale

Annuo

2,931

2,931

2,931

2,931

2,931

2,931

17,586000

- Risultato

Totale parziale dell'obiettivo specifico 1

TOTALI

16,521754

16,521754

16,521754

16,521754

16,521754

16,521754

99,130524

3.2.3.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1.Sintesi

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
N 21

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

RUBRICA 5 
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

Altre spese amministrative

Totale parziale della RUBRICA 5 
del quadro finanziario pluriennale

Esclusa la RUBRICA 5 22  
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane




Altre spese di


natura amministrativa

Totale parziale
esclusa la RUBRICA 5
 
del quadro finanziario pluriennale

TOTALE

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.    

3.2.3.2.Fabbisogno previsto di risorse umane

X    La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

Anno 
N

Anno 
N+1

Anno N+2

Anno N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

•Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)

XX 01 01 02 (nelle delegazioni)

XX 01 05 01 (ricerca indiretta)

10 01 05 01 (ricerca diretta)

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) 23

XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)

XX 01 04 aa  24

- in sede:

- nelle delegazioni

XX 01 05 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta)

10 01 05 02 (AC, END, INT - ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

TOTALE

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

Personale esterno

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

X    La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.

   La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Riguarda l'utilizzo della linea di riserva (capitolo 40).

   La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

X La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.

La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
N

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Totale

Specificare l'organismo di cofinanziamento 

TOTALE degli stanziamenti cofinanziati

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie

   sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 25

Anno 
N

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo ………….

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

(1)    https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2007046&DocLanguage=en
(2)    GU L 172 del 30.6.2007.
(3)    GU L 305 del 21.11.2015, pag. 1.
(4)    https://www.consilium.europa.eu/it/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2015055&DocLanguage=en.
(5)    GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.
(6)    Conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 concernenti la comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca.
(7)    Conformemente all'accordo interistituzionale sulla cooperazione in materia di bilancio (2013/C 373/01).
(8)    GU L [...] del [...], pag. [...].
(9)    ABM: gestione per attività; ABB: bilancio per attività.
(10)    A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(11)    Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/en/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx .
(12)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(13)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(14)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(15)    Secondo la nomenclatura di bilancio ufficiale.
(16)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(17)    L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.
(18)    I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad esempio, numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).
(19)    Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici..."
(20)    L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.
(21)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(22)    AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JED = giovane esperto in delegazione (Junior Experts in Delegations).
(23)    Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
(24)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25 % per spese di riscossione.
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Bruxelles, 16.2.2021

COM(2021) 72 final

ALLEGATI

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea, da un lato, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall'altro, e del relativo protocollo di attuazione


ALLEGATO I

ACCORDO DI PARTENARIATO PER UNA PESCA SOSTENIBILE

tra l'Unione europea, da una parte, e il governo della Groenlandia e
il governo della Danimarca, dall'altra

L'UNIONE EUROPEA,

(in seguito denominata "Unione")

e

il GOVERNO DELLA GROENLANDIA e il GOVERNO DELLA DANIMARCA 

(in seguito denominati "Groenlandia"),

in seguito denominati "parti",

VISTO il protocollo sul regime particolare applicabile alla Groenlandia,

RICONOSCENDO che l'Unione europea e la Groenlandia desiderano rafforzare i legami tra esse esistenti e istituire un partenariato e una cooperazione che consentano di promuovere, completare e ampliare le relazioni e la cooperazione instaurate in passato,

TENENDO CONTO della necessità, riconosciuta dal Consiglio nel febbraio 2003, di ampliare e rafforzare le future relazioni tra l'Unione europea e la Groenlandia, vista l'importanza della pesca e la necessità di realizzare in Groenlandia riforme strutturali e settoriali nell'ambito di un partenariato globale volto a favorire uno sviluppo sostenibile,

RICHIAMANDOSI alla decisione del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea,

RICHIAMANDOSI alla decisione del Consiglio, del 14 marzo 2014, sulle relazioni fra l'Unione europea, da un lato, e il governo della Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altro,

TENENDO CONTO della dichiarazione congiunta dell'Unione europea, da un lato, e del governo locale della Groenlandia e del governo della Danimarca, dall'altro, del 19 marzo 2015, relativa ad un partenariato tra l'Unione europea e la Groenlandia,

EVIDENZIANDO l'importanza della cooperazione internazionale nell'Artico affinché questo rimanga una regione sicura, sostenibile e prospera sulla base della dichiarazione di Ilulissat del 2008, riconfermata nel 2018,

ACCOGLIENDO CON FAVORE la firma dell'accordo volto a impedire la pesca non regolamentata nelle acque d'altura del Mar Glaciale Artico centrale il 3 ottobre 2018 a Ilulissat, Groenlandia,

CONSIDERANDO le relazioni generali tra l'Unione e la Groenlandia, nonché il loro desiderio comune di mantenere tali relazioni,

CONSTATANDO che la legge di autogoverno della Groenlandia è entrata in vigore il 21 giugno 2009, sostituendo la legge sull'autonomia della Groenlandia, modificando lo status della Groenlandia all'interno del Regno di Danimarca, conferendo al governo della Groenlandia la facoltà di assumere nuovi settori di responsabilità legislative ed esecutive,

CONSTATANDO che nell'ambito dell'accordo di autogoverno la Groenlandia esercita la propria giurisdizione nella zona economica esclusiva groenlandese,

VISTI la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e l'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori,

CONSAPEVOLI dell'importanza dei principi stabiliti dal codice di condotta per una pesca responsabile adottato in occasione della conferenza dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) nel 1995 e dell'accordo della FAO sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), e DETERMINATE ad adottare le misure necessarie per attuarli,

DETERMINATE a cooperare, nel reciproco interesse, per continuare a promuovere una pesca sostenibile al fine di garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine,

CONVINTE che da tale cooperazione debbano scaturire misure e iniziative complementari, sinergiche e conformi agli obiettivi politici, siano esse adottate congiuntamente o separatamente,

DECISE, a tal fine, a proseguire il dialogo al fine di continuare a migliorare la politica settoriale della pesca in Groenlandia e a identificare le modalità atte a garantire l'efficace attuazione di tale politica,

DESIDEROSE di stabilire le modalità e le condizioni per l'esercizio della pesca da parte delle navi dell'Unione nelle acque della zona economica esclusiva della Groenlandia e per il sostegno dell'Unione al proseguimento di una pesca sostenibile in tali acque,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1
Campo d'applicazione

Il presente accordo stabilisce i principi, le norme e le procedure che disciplinano:

la cooperazione economica, finanziaria, tecnica e scientifica nel settore della pesca al fine di promuovere il proseguimento della pesca sostenibile nella zona economica esclusiva della Groenlandia (in seguito denominata "ZEE della Groenlandia") e conseguire benefici economici e sociali, compreso lo sviluppo del settore della pesca in Groenlandia;

le condizioni di accesso dei pescherecci dell'Unione alla ZEE della Groenlandia;

le disposizioni volte a disciplinare l'attività di pesca delle navi dell'Unione nella ZEE della Groenlandia, al fine di garantire l'osservanza delle norme e condizioni applicabili alle suddette navi, l'efficacia delle misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche e la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (in seguito denominata "pesca INN");

le associazioni tra imprese intese a sviluppare, nell'interesse comune, attività economiche nel settore della pesca e attività correlate.

Articolo 2
Definizioni

Ai fini del presente accordo, del protocollo e dell'allegato, valgono le seguenti definizioni:

(a)"autorità della Groenlandia": il governo della Groenlandia;

(b)"autorità dell'Unione", la Commissione europea;

(c)"accordo", l'accordo e il protocollo, con l'allegato e le appendici;

(d)"nave dell'Unione": un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro dell'Unione e immatricolato nell'Unione;    

(e)"peschereccio": qualsiasi imbarcazione attrezzata per lo sfruttamento commerciale di risorse biologiche marine;

(f)"autorizzazione di pesca": quanto definito come "licenza" ai sensi della legislazione groenlandese;

(g)"società mista": una società di diritto groenlandese costituita da uno o più armatori dell'Unione e da uno o più soci della Groenlandia, ai fini della pesca e dell'eventuale sfruttamento dei contingenti di pesca della Groenlandia nella ZEE della Groenlandia da parte di navi battenti bandiera groenlandese, nella prospettiva dell'approvvigionamento prioritario del mercato dell'Unione;

(h)"associazione temporanea di imprese": un'associazione basata su un accordo contrattuale di durata limitata tra armatori dell'Unione e persone fisiche o giuridiche della Groenlandia, finalizzata alla pesca, allo sfruttamento comune dei contingenti di pesca, e alla divisione dei costi, dei profitti o delle perdite dell'attività economica intrapresa di concerto, nella prospettiva dell'approvvigionamento prioritario del mercato dell'Unione europea;

(i)"commissione mista": una commissione composta da rappresentanti dell'Unione e della Groenlandia, le cui funzioni sono descritte all'articolo 12 del presente accordo;

(j)"pesca sostenibile": la pesca conforme agli obiettivi e ai principi sanciti dal codice di condotta per una pesca responsabile adottato in occasione della conferenza dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura delle Nazioni Unite (FAO) del 1995.

Articolo 3
Principi e obiettivi alla base del presente accordo

1.Le parti si impegnano a garantire il proseguimento dell'esercizio di una pesca sostenibile nella ZEE della Groenlandia, conformemente alle disposizioni dell'UNCLOS sulla base del principio della non discriminazione tra le varie flotte pescherecce operanti nella ZEE e del principio dello sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine. Lo sfruttamento sostenibile si basa sulla determinazione delle eccedenze da parte della Groenlandia, tenendo conto delle esigenze dell'industria della pesca groenlandese, dei migliori pareri scientifici disponibili e delle informazioni pertinenti scambiate fra le parti con riguardo allo sforzo totale di pesca esercitato e alle catture totali effettuate sugli stock considerati da tutte le flotte operanti nella zona.

2.La Groenlandia si impegna a offrire alla flotta dell'Unione un accesso preferenziale alle risorse eccedentarie disponibili.

3.Le autorità della Groenlandia si impegnano a non concedere condizioni più favorevoli di quelle previste dal presente accordo ad altre flotte straniere operanti nella ZEE della Groenlandia che abbiano le stesse caratteristiche e operino sulle stesse specie contemplate dal presente accordo e dal suo protocollo di attuazione.

4.A fini di trasparenza entrambe le parti convengono di rendere pubblici eventuali accordi e il TAC complessivo e di informarsi reciprocamente in merito alle possibilità di pesca concesse a flotte straniere e al loro utilizzo.

5.Le parti tengono debitamente conto delle misure di conservazione e di gestione adottate dalle pertinenti organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e delle valutazioni scientifiche regionali elaborate dagli organismi scientifici competenti. A tal fine le parti cooperano in particolare per garantire la sostenibilità degli stock comuni di migratori nell'Atlantico settentrionale.

6.Le parti si impegnano ad attuare l'accordo conformemente alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e alla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni (UNDRIP).

7.In particolare l'ingaggio di marittimi a bordo delle navi dell'Unione è disciplinato dalla dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, che si applica di diritto ai contratti corrispondenti e alle condizioni generali di lavoro, dalle pertinenti convenzioni dell'OIL e dalla legislazione della Groenlandia. Ciò vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori, l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e di professione e le condizioni di vita e di lavoro a bordo dei pescherecci.

8.La Groenlandia continuerà a sviluppare una politica settoriale della pesca e a gestirne l'attuazione attraverso una programmazione annuale e pluriennale definita in funzione degli obiettivi concordati dalle parti. Le parti proseguono a tal fine il dialogo politico sulla pianificazione della politica settoriale della pesca. Le parti si impegnano a informarsi reciprocamente della programmazione e dell'adozione di ulteriori misure significative nel settore considerato.

9.Su richiesta di una delle parti, queste ultime cooperano altresì al fine di realizzare, congiuntamente o unilateralmente, valutazioni delle misure, dei programmi e delle azioni attuate sulla base del presente accordo.

10.Le parti si impegnano a garantire l'attuazione del presente accordo in conformità ai principi di trasparenza e di buona governance economica e sociale.

Articolo 4
Cooperazione in campo scientifico

1.Nel periodo di applicazione del presente accordo la Groenlandia e l'Unione sorvegliano lo stato delle risorse nella ZEE della Groenlandia; su richiesta della commissione mista, un comitato scientifico congiunto ad hoc redige un rapporto sulla base di un mandato definito dalla suddetta commissione.

2.Le parti si impegnano a consultarsi direttamente o nell'ambito delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e delle organizzazioni regionali per la pesca (ORP) interessate al fine di garantire la gestione e la conservazione delle risorse biologiche e di cooperare alla ricerca scientifica nei settori considerati.

Articolo 5
Clausola di esclusività e accesso alle zone di pesca della ZEE della Groenlandia

1.La Groenlandia si impegna ad autorizzare le navi dell'Unione a praticare attività di pesca nella propria ZEE in conformità del presente accordo, compresi il protocollo e il relativo allegato. Alle navi designate dall'Unione le autorità della Groenlandia rilasciano, nell'ambito del protocollo, un numero di licenze corrispondente alle possibilità di pesca concesse in virtù del protocollo medesimo.

2.Le possibilità di pesca concesse all'Unione dalla Groenlandia nell'ambito del presente accordo possono essere utilizzate da navi battenti bandiera della Norvegia, dell'Islanda e delle isole Fær Øer, e ivi immatricolate, nella misura necessaria al buon funzionamento degli accordi di pesca conclusi dall'Unione con le parti suddette. A tal fine la Groenlandia si impegna ad autorizzare le navi battenti bandiera della Norvegia, dell'Islanda e delle isole Fær Øer, e ivi immatricolate, ad esercitare attività di pesca nella propria ZEE.

3.Le navi dell'Unione possono svolgere attività di pesca nella ZEE contemplata dal presente accordo soltanto se sono in possesso di un'autorizzazione di pesca rilasciata in virtù del medesimo. Sono vietate tutte le attività di pesca non contemplate dal presente accordo. Le autorità della Groenlandia rilasciano autorizzazioni di pesca alle navi dell'Unione esclusivamente nell'ambito del presente accordo.

Articolo 6
Diritto applicabile

1.Le attività di pesca disciplinate dal presente accordo sono soggette alle disposizioni legislative e regolamentari in vigore in Groenlandia. Le autorità groenlandesi notificano anticipatamente e in tempo utile eventuali modifiche della legislazione nazionale.

2.Fatte salve le responsabilità delle navi dell'Unione riguardo alla normativa dell'Unione, la Groenlandia è responsabile dell'effettiva applicazione delle disposizioni del protocollo in materia di monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca. Le navi dell'Unione cooperano con le autorità competenti preposte al monitoraggio, al controllo e alla sorveglianza di tali attività.

3.Le autorità dell'Unione si impegnano a garantire che siano adottati tutti i provvedimenti opportuni affinché le navi dell'Unione si conformino al presente accordo e alla legislazione groenlandese che disciplina le attività di pesca nella ZEE della Groenlandia.

Articolo 7
Autorizzazioni di pesca

1.Le navi dell'Unione svolgono attività di pesca nella ZEE della Groenlandia solo se in possesso di un'autorizzazione di pesca valida rilasciata dalla Groenlandia in virtù del presente accordo.

2.La procedura per il rilascio dell'autorizzazione di pesca per una nave, i canoni applicabili agli armatori e le relative modalità di pagamento sono specificati nell'allegato del protocollo.

3.Le parti contraenti garantiscono la corretta applicazione delle presenti procedure e condizioni attraverso un'adeguata cooperazione amministrativa tra le rispettive autorità competenti.

Articolo 8
Contropartita finanziaria

1.Alla Groenlandia è versata una contropartita finanziaria conformemente alle condizioni stabilite nel protocollo e nell'allegato.

2.Tale contropartita è definita sulla base dei seguenti tre elementi correlati:

(a)un contributo finanziario dell'Unione per l'accesso delle sue navi alle zone di pesca groenlandesi;

(b)il sostegno finanziario dell'Unione per garantire il proseguimento di un'attività di pesca responsabile e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche nella ZEE della Groenlandia, e lo sviluppo e l'attuazione della politica settoriale della pesca della Groenlandia;

(c)    i canoni di autorizzazione per l'accesso a carico degli armatori che svolgono attività di pesca nell'ambito dei contingenti UE.

3.La componente della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera b), è indipendente dai pagamenti relativi ai costi di accesso ed è gestita dalle autorità della Groenlandia in funzione degli obiettivi concordati dalle parti a norma del protocollo, che dovranno essere conseguiti nell'ambito della politica settoriale della pesca in Groenlandia e del programma annuale e pluriennale per l'attuazione di tale politica.

4. La contropartita finanziaria concessa dall'Unione è versata annualmente secondo le modalità stabilite nel protocollo, fatte salve le disposizioni del presente accordo. Fatte salve le disposizioni del presente accordo e del protocollo, la contropartita finanziaria può essere riveduta dalla commissione mista in seguito a:

(a)eventi straordinari, ad esclusione dei fenomeni naturali, che impediscano l'esercizio della pesca nella ZEE della Groenlandia;

(b)riduzione delle possibilità di pesca concesse alle navi dell'Unione, concordata dalle parti in sede di commissione mista ai fini della gestione sostenibile degli stock considerati, se tale provvedimento è ritenuto necessario per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili;

(c)accesso prioritario dell'Unione, in virtù del presente accordo, a possibilità di pesca supplementari oltre a quelle previste dal protocollo del presente accordo, in seguito a un accordo comune raggiunto dalle parti in sede di commissione mista, purché tale provvedimento risulti compatibile con lo stato delle risorse alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili;

(d)    revisione delle condizioni relative al sostegno finanziario dell'Unione per l'attuazione della politica della pesca in Groenlandia, ove ciò sia giustificato dai risultati riferiti della programmazione annuale e pluriennale osservati dalle parti;

(e)    sospensione dell'applicazione del presente accordo ai sensi dell'articolo 16.

Articolo 9
Promozione della cooperazione

1.Le parti promuovono la cooperazione economica, commerciale, scientifica, tecnica e nell'ambito del controllo e dell'esecuzione e della formazione nel settore della pesca e nei settori connessi. Esse si consultano ai fini del coordinamento delle diverse misure che possono essere adottate a questo scopo.

2.Le parti incoraggiano lo scambio di informazioni sulle tecniche e gli attrezzi da pesca, i metodi di conservazione e la trasformazione industriale dei prodotti della pesca.

3.Le parti promuovono in particolare la costituzione di associazioni temporanee di imprese e società miste che perseguano un interesse comune nell'osservanza delle rispettive normative.

Articolo 10
Cooperazione in materia di monitoraggio, controllo e sorveglianza e lotta alla pesca illegale,
non dichiarata e non regolamentata (pesca INN)

1.Le parti si impegnano a cooperare per contrastare le attività di pesca INN e favorire l'instaurazione di una pesca responsabile e sostenibile.

2.Previa consultazione in sede di commissione mista, le parti possono decidere di cooperare e di realizzare congiuntamente, sulle navi dell'Unione, programmi di ispezione basati sul rischio per rafforzare l'attuazione delle disposizioni del protocollo in materia di monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca e delle relative misure correttive.

Articolo 11
Pesca sperimentale

Le parti promuovono la pesca sperimentale nella ZEE della Groenlandia. Esse attuano congiuntamente la pesca sperimentale secondo le procedure previste nel protocollo e nell'allegato.

Articolo 12
Commissione mista

1.È istituita una commissione mista quale organo comune delle parti incaricato di monitorare l'applicazione del presente accordo e di garantirne l'attuazione.

2.La commissione mista espleta le seguenti funzioni:

(f)controlla l'esecuzione, l'interpretazione e l'applicazione dell'accordo e segnatamente la definizione della programmazione annuale e pluriennale di cui all'articolo 8, paragrafo 3, riferisce in merito e ne valuta l'attuazione;

(g)assicura il necessario coordinamento sulle questioni di comune interesse in materia di pesca;

(h)funge da organo di conciliazione per le controversie eventualmente derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'accordo;

(i)    riesamina ed eventualmente negozia il livello delle possibilità di pesca attuali e future per gli stock considerati nella ZEE della Groenlandia sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, dell'approccio precauzionale e delle esigenze dell'industria alieutica groenlandese, e di conseguenza il livello delle possibilità di pesca disponibili per l'Unione e, se del caso, della contropartita finanziaria prevista dal protocollo;

(j)    esamina le domande di costituzione di associazioni temporanee di imprese e società miste ai sensi del presente accordo e in particolare valuta i progetti presentati dalle parti per la costituzione di associazioni temporanee di imprese e società miste secondo i criteri stabiliti nell'allegato del protocollo del presente accordo; esamina inoltre le attività delle navi appartenenti ad associazioni temporanee di imprese e società miste;

(k)stabilisce, caso per caso, le specie, le condizioni ed altri parametri applicabili alla pesca sperimentale;

(l)    concorda le misure amministrative relative all'accesso delle navi dell'Unione alla ZEE della Groenlandia e alle risorse, anche per quanto riguarda le licenze, i movimenti delle navi dell'Unione e la dichiarazione delle catture;

(m)    concorda le modalità di attuazione del sostegno finanziario dell'Unione per garantire il proseguimento di un'attività di pesca responsabile e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche nella ZEE della Groenlandia;

(n)valuta le condizioni relative al sostegno finanziario dell'Unione per l'attuazione della politica della pesca in Groenlandia, ove ciò sia giustificato dai risultati della programmazione annuale e pluriennale osservati da entrambe le parti e rivede il contributo a norma dell'articolo 8, paragrafo 4;

(o)    svolge qualsiasi altra funzione stabilita dalle parti di comune accordo.

3.La commissione mista si riunisce almeno una volta all'anno, alternativamente nell'Unione e in Groenlandia, ed è presieduta dalla parte ospitante. Essa si riunisce in sessione straordinaria su richiesta di una delle parti.

4.La commissione mista adotta il proprio regolamento interno.

5.La commissione mista esercita le sue funzioni conformemente agli obiettivi del presente accordo.

6.Se necessario, la commissione mista chiede l'istituzione di un comitato scientifico congiunto ad hoc sulla base del mandato da essa stabilito.

7.Le conclusioni della riunione della commissione mista sono registrate e firmate congiuntamente dalle parti.

8.Se necessario, la commissione mista può adottare decisioni mediante procedura scritta.

Articolo 13
Zona geografica di applicazione dell'accordo

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce l'Unione europea, alle condizioni ivi stabilite e, dall'altro, al territorio della Groenlandia e alla ZEE della Groenlandia.

Articolo 14
Durata

Il presente accordo si applica per un periodo di sei anni a decorrere dalla sua applicazione provvisoria; esso è tacitamente rinnovato per ulteriori periodi di sei anni, salvo denuncia scritta notificata almeno sei mesi prima della data di scadenza.

Articolo 15
Applicazione provvisoria

Il presente accordo si applica in via provvisoria a decorrere dalla data della firma delle parti.

Articolo 16
Sospensione

1.L'applicazione del presente accordo può essere sospesa su iniziativa di una delle parti in uno o più dei casi seguenti:

(p)a) se si verificano circostanze diverse da fenomeni naturali, non soggette al ragionevole controllo delle parti, che impediscano l'esercizio delle attività di pesca nella ZEE della Groenlandia; o

(q)b) se, a seguito di mutamenti significativi degli orientamenti politici che hanno portato alla conclusione del presente accordo, una delle parti chiede un riesame delle sue disposizioni ai fini di un'eventuale modifica; o

(r)c) se tra le parti è sorta una grave controversia irrisolta nel settore della pesca e/o relativa all'interpretazione o all'applicazione dell'accordo; o

(s)d) se una delle parti constata una violazione dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni (UNDRIP).

Il disposto di cui alla presente lettera non si applica se la violazione avviene in un ambito di responsabilità o di competenza in cui il governo della Groenlandia, a motivo dello status di tale paese quale regione autonoma del Regno di Danimarca, non ha responsabilità o competenze formali.

2.La sospensione dell'applicazione del presente accordo è notificata per iscritto da una parte alla controparte e, fatti salvi i casi di particolare urgenza, diventa effettiva tre mesi dopo il ricevimento della notifica, a meno che le parti non concordino un altro termine menzionato esplicitamente. Al ricevimento della notifica le parti avviano consultazioni in sede di commissione mista al fine di pervenire a una soluzione amichevole della controversia entro tre mesi.

3.Se le parti raggiungono un'intesa, l'accordo riprende a essere applicato e l'importo della contropartita finanziaria di cui all'articolo 8 è ridotto proporzionalmente pro rata temporis in funzione della durata della sospensione, salvo diversamente specificato.

Articolo 17
Denuncia

1.Il presente accordo può essere denunciato da una delle parti nei casi seguenti:

(t)circostanze diverse da fenomeni naturali, non soggette al ragionevole controllo delle parti, che impediscano l'esercizio delle attività di pesca nella ZEE;

(u)depauperamento o degrado degli stock interessati sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili;

(v)riduzione significativa del livello di sfruttamento delle possibilità di pesca concesse alle navi dell'Unione;

(w)grave violazione degli impegni assunti dalle parti in materia di lotta alla pesca INN;

(x)qualsiasi altra circostanza che rappresenti una violazione dell'accordo ad opera di una delle parti.

2.La denuncia dell'accordo è notificata per iscritto da una parte alla controparte e diventa effettiva sei mesi dopo il ricevimento della notifica, salvo se le parti decidono di comune accordo di prorogare tale termine. Successivamente a tale notifica di denuncia le parti avviano consultazioni tramite la commissione mista al fine di pervenire a una composizione amichevole riguardo ai motivi di cessazione dell'accordo.

In caso di denuncia il pagamento dell'importo della contropartita finanziaria di cui all'articolo 8 per l'anno in cui la denuncia prende effetto è ridotto proporzionalmente pro rata temporis.

Articolo 18
Protocollo e allegato

Il protocollo e l'allegato, con le relative appendici, formano parte integrante del presente accordo.

Articolo 19
Abrogazione

È abrogato l'accordo di partenariato nel settore della pesca del 30 giugno 2007 tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro.

Articolo 20
Entrata in vigore

Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

Articolo 21
Testo facente fede

Il presente accordo è redatto in due originali nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, croata, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.


 
PROTOCOLLO

di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra
l'Unione europea, da un lato, e il governo della Groenlandia

e il governo della Danimarca, dall'altro

Articolo 1

Obiettivo

Obiettivo del presente protocollo è attuare le disposizioni dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea ("Unione") e il governo della Groenlandia ("Groenlandia") e il governo della Danimarca ("Danimarca"). Il presente protocollo comprende un allegato e appendici.

Articolo 2

Livello indicativo delle possibilità di pesca e procedura per stabilirne il livello annuale

1. Le autorità competenti della Groenlandia autorizzano i pescherecci dell'Unione a esercitare attività di pesca per le specie e le zone di gestione corrispondenti elencate di seguito in base al seguente livello indicativo annuale (in tonnellate):

Specie e zone di gestione corrispondenti nella ZEE della Groenlandia al di là delle 12 miglia nautiche a partire dalla linea di base

Livello indicativo delle possibilità di pesca

Merluzzo bianco nelle sottozone CIEM II, V, XII, XIV e NAFO 1F 

1 950

Scorfano pelagico (REB) nelle sottozone CIEM XII, XIV e NAFO 1F, tranne nel caso della pesca praticata nell'ambito del regime di flessibilità per lo scorfano pelagico di cui all'appendice 5 dell'allegato

0 1

Scorfano demersale (RED) 2 nelle sottozone CIEM II, V, XII, XIV

1 840

Ippoglosso nero nella sottozona NAFO 1 — a sud di 68° di latitudine nord

2 250

Ippoglosso nero nelle sottozone CIEM II, V, XII e XIV 3  

4 950

Gamberetto boreale nella sottozona NAFO 1

2 600

Gamberetto boreale nelle sottozone CIEM II, V, XII, XIV

4 850

Capelin nelle sottozone CIEM II, V, XII, XIV 4  

13 000

Sgombro nelle sottozone CIEM II, V, XII, XIV 5

0

Granatieri spp. nelle sottozone CIEM II, V, XII e XIV 6

100

Granatieri spp. nella sottozona NAFO 1

100

Catture accessorie

600

2. Per ogni anno di validità del protocollo, e non oltre il 1o dicembre dell'anno precedente, la commissione mista adotta il livello effettivo delle possibilità di pesca per le specie sopra elencate, sulla base del livello indicativo di cui al punto 1 e tenendo conto dei pareri scientifici disponibili, dei pertinenti piani di gestione adottati dal governo della Groenlandia o dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca, dell'approccio precauzionale e delle esigenze dell'industria alieutica groenlandese.

a) Se le possibilità di pesca effettive per alcune specie sono inferiori a quelle di cui al paragrafo 1, la commissione mista può effettuare una compensazione con altre possibilità di pesca nello stesso anno. Se non viene concordata alcuna compensazione, la commissione mista adegua la contropartita finanziaria di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), proporzionalmente alle possibilità di pesca corrispondenti al livello indicativo di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

b) Se le possibilità di pesca effettive sono superiori a quelle indicate al paragrafo 1, la commissione mista adegua proporzionalmente la contropartita finanziaria di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a).

3. In aggiunta alla procedura annuale di cui al paragrafo 2 e conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, la Groenlandia può offrire possibilità di pesca supplementari per le specie elencate al paragrafo 1, che l'Unione può accettare in tutto o in parte. In tal caso la commissione mista riesamina le possibilità di pesca supplementari e adegua proporzionalmente la contropartita finanziaria di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a). Le autorità competenti dell'Unione rispondono all'offerta della Groenlandia entro sei settimane dal ricevimento dell'offerta.

4. Gestione delle catture accessorie

I pescherecci dell'Unione operanti nella ZEE della Groenlandia sono tenuti a conformarsi alle norme applicabili in materia di catture accessorie, sia per le specie regolamentate che per quelle non regolamentate, nonché al divieto di rigetto.

a)

Sono definite catture accessorie le catture di qualsiasi organismo marino vivo che non figuri tra le specie bersaglio indicate nell'autorizzazione di pesca della nave o non soddisfi le condizioni in materia di taglia minima.

Le catture accessorie sono limitate al 5 % nella pesca del gamberetto boreale e al 10 % in altre attività di pesca.

Non sono concesse autorizzazioni di pesca specifiche per le catture accessorie.

b)

Tutte le catture, comprese le catture accessorie e i rigetti, devono essere registrate e comunicate per specie conformemente alla legislazione groenlandese applicabile.

c)

Per le catture accessorie non viene versato un canone specifico applicabile all'autorizzazione di pesca, in quanto i canoni stabiliti nell'allegato del protocollo per le specie bersaglio sono stati fissati tenendo conto delle disposizioni riguardanti le catture accessorie autorizzate.

Inoltre, fatte salve le percentuali e le disposizioni applicabili alle catture accessorie di cui alle lettere da a) a c), le navi dell'Unione attuano strategie di pesca volte a garantire che le catture accessorie di scorfano e di merluzzo bianco nella pesca diretta dell'ippoglosso nero, le catture accessorie di scorfano e di ippoglosso nero nella pesca diretta del merluzzo bianco e le catture accessorie di merluzzo bianco e di ippoglosso nero nella pesca diretta dello scorfano non superino, per ogni bordata, il 5 % delle catture autorizzate per le specie bersaglio. Una bordata è il periodo compreso tra un'entrata e un'uscita dalla ZEE della Groenlandia. Se una nave scarica la totalità delle catture in un porto groenlandese, le catture successive si considerano effettuate in una nuova bordata.

d)

Articolo 3

Contropartita finanziaria — modalità di pagamento

1. Per il periodo di cui all'articolo 13 del presente protocollo la contropartita finanziaria dell'Unione di cui all'articolo 8 dell'accordo è fissata a 16 521 754 EUR all'anno.

2. La contropartita finanziaria comprende:

a)

un importo annuo per l'accesso alla ZEE della Groenlandia di 13 590 754 EUR, fatti salvi l'articolo 2, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 7;

b)

un importo specifico annuo di 2 931 000 EUR destinato al sostegno e all'attuazione della politica settoriale della pesca della Groenlandia.

3. L'importo complessivo della contropartita finanziaria versata dall'Unione non può superare il doppio dell'importo indicato all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a).

4. L'Unione versa l'importo di cui al paragrafo 2, lettera a), entro il 30 giugno per il primo anno ed entro il 1o marzo per gli anni successivi. L'Unione versa l'importo specifico di cui al paragrafo 2, lettera b), entro il 30 giugno per il primo anno ed entro il 1o giugno per gli anni successivi.

5. L'impiego della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera a), è di competenza esclusiva delle autorità della Groenlandia.

6. La contropartita finanziaria è versata su un conto del Tesoro pubblico aperto presso un'istituzione finanziaria designata dalle autorità della Groenlandia.

Articolo 4

Sostegno settoriale

1. La contropartita finanziaria destinata al sostegno settoriale di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), è dissociata dai pagamenti relativi ai costi di accesso. Essa è subordinata al conseguimento degli obiettivi della politica settoriale della Groenlandia in materia di pesca identificati dalla commissione mista, alla luce della conseguente programmazione annuale e pluriennale, ed è determinata sulla base dei risultati conseguiti.

2. All'entrata in applicazione del presente protocollo e comunque entro tre mesi da tale data, la commissione mista concorda un programma settoriale pluriennale e le relative modalità di applicazione, compresi in particolare:

a)

gli orientamenti su base annuale e pluriennale in base ai quali sarà utilizzata la quota della contropartita finanziaria di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), per le iniziative da condurre annualmente;

b)

gli obiettivi da conseguire su base annuale e pluriennale per garantire il proseguimento di un'attività di pesca responsabile e sostenibile sulla base delle priorità della politica nazionale della pesca della Groenlandia e di altre politiche atte a incidere sul proseguimento di un'attività di pesca responsabile e sostenibile o a questo correlate;

c)

i criteri e le procedure per la valutazione annuale dei risultati ottenuti.

3. Qualsiasi proposta di modifica del programma settoriale pluriennale deve essere approvata dalla commissione mista.

4. Il pagamento della contropartita finanziaria destinata al sostegno settoriale è effettuato sulla base di un'analisi circostanziata dei risultati dell'attuazione del sostegno settoriale e delle esigenze identificate nel corso della programmazione. L'Unione può sospendere, del tutto o in parte, il pagamento della contropartita finanziaria specifica:

a)

se una valutazione effettuata dalla commissione mista dimostra che i risultati ottenuti non sono conformi alla programmazione;

b)

se l'utilizzo di tale contropartita non è conforme alla programmazione concordata.

Ai fini della sospensione del pagamento l'Unione è tenuta a notificare la sua intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di decorrenza degli effetti della sospensione stessa.

Il pagamento della contropartita finanziaria riprende previi consultazione e accordo delle parti e/o quando i risultati dell'attuazione finanziaria di cui al paragrafo 5 lo giustifichino;

c) nel caso in cui il protocollo sia sospeso a norma dell'articolo 8, l'importo della contropartita finanziaria è ridotto proporzionalmente pro rata temporis in funzione della durata della sospensione.

5. Alla commissione mista compete la responsabilità di sorvegliare l'attuazione del programma di sostegno settoriale pluriennale. Se necessario, le parti proseguono tale sorveglianza tramite la commissione mista anche dopo la scadenza del protocollo fino al completo utilizzo della contropartita finanziaria specifica destinata al sostegno settoriale di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b).

Articolo 5

Cooperazione in campo scientifico

Le parti si impegnano a promuovere la cooperazione in materia di pesca responsabile, anche a livello regionale, in particolare nell'ambito della NEAFC e della NAFO e di ogni altra organizzazione sub-regionale o internazionale competente. La commissione mista può valutare in che modo garantire lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche in conformità delle pertinenti misure di conservazione e di gestione.

Articolo 6

Pesca sperimentale

Le parti cooperano, in particolare nell'ambito dell'articolo 4, all'attuazione di una pesca sperimentale sostenibile di specie e stock non inclusi nell'articolo 2, paragrafo 1, nel quadro della procedura di cui al capo VI dell'allegato, senza che ciò incida sulla contropartita finanziaria dell'Unione fissata all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a).

 Articolo 7

Nuove possibilità di pesca

1. Per nuove possibilità di pesca si intendono possibilità di pesca per specie e zone di gestione corrispondenti da includere nell'articolo 2, paragrafo 1, a condizione di un aumento proporzionale della quota della contropartita finanziaria di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a).

2. Se una parte si dichiara interessata a includere nuove possibilità di pesca nell'articolo 2, paragrafo 1, la commissione mista esamina la questione sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari della Groenlandia, dei migliori pareri scientifici disponibili, delle esigenze dell'industria della pesca groenlandese e dell'approccio precauzionale. Alle nuove possibilità di pesca si applicherà la procedura di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3. La commissione mista fissa inoltre il prezzo di riferimento per le nuove specie e i canoni per l'autorizzazione applicabili fino alla scadenza del presente protocollo.

Articolo 8

Sospensione del protocollo e revisione della contropartita finanziaria

1. L'applicazione del presente protocollo e il pagamento della contropartita finanziaria possono essere sospesi e la contropartita finanziaria può essere sottoposta a revisione, su iniziativa di una delle parti, in uno o più dei casi seguenti:

a)

se si verificano circostanze diverse da fenomeni naturali, non soggette al ragionevole controllo delle parti, che impediscano l'esercizio delle attività di pesca nella ZEE della Groenlandia; o

b)

se, a seguito di mutamenti significativi degli orientamenti politici che hanno portato alla conclusione del presente protocollo, una delle parti chiede un riesame delle sue disposizioni ai fini di un'eventuale modifica; o

c)

se tra le parti è sorta una grave controversia irrisolta nel settore della pesca e/o relativa all'interpretazione o all'applicazione dell'accordo; o

d)

se una delle parti constata una violazione dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni (UNDRIP).

Il disposto di cui alla presente lettera non si applica se la violazione avviene in un ambito di responsabilità o di competenza in cui il governo della Groenlandia, a motivo dello status di tale paese quale regione autonoma del Regno di Danimarca, non ha responsabilità o competenze formali.

2. Conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, l'Unione può sospendere il pagamento della contropartita finanziaria relativa al sostegno settoriale di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b).

3. La parte che intende sospendere l'applicazione del protocollo e il pagamento della contropartita finanziaria è tenuta a notificare la propria intenzione per iscritto, salvo nei casi di particolare urgenza, almeno tre mesi prima della data prevista di decorrenza degli effetti della sospensione.

4. L'applicazione del presente protocollo e il pagamento della contropartita finanziaria riprendono dopo che si sia posto rimedio alla situazione con opportune misure correttive e previi consultazione e accordo tra le parti. L'importo della contropartita finanziaria è ridotto proporzionalmente pro rata temporis in funzione della durata della sospensione.

Articolo 9

Denuncia

A seguito della denuncia dell'accordo alle condizioni previste all'articolo 17, paragrafi 1 e 2, dello stesso, il pagamento della contropartita finanziaria di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente protocollo per l'anno in cui ha effetto la denuncia è ridotto proporzionalmente pro rata temporis.

Articolo 10

Disposizioni legislative e regolamentari nazionali

1. Le attività dei pescherecci dell'Unione operanti nella ZEE della Groenlandia sono disciplinate dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili in Groenlandia e nel Regno di Danimarca, fatte salve le responsabilità dei pescherecci dell'Unione riguardo alla normativa dell'Unione e se disposto diversamente dall'accordo, dal protocollo e dal relativo allegato.

2. La Groenlandia informa l'Unione in merito a eventuali modifiche o a nuove norme di legge attinenti ai pescherecci stranieri nella ZEE della Groenlandia a tempo debito prima dell'entrata in vigore delle suddette modifiche o nuove norme. La Groenlandia si adopererà, ove possibile, per notificare le modifiche legislative almeno tre mesi prima dell'attuazione.

Articolo 11

Protezione dei dati

1.   La Groenlandia e l'Unione si impegnano affinché tutti i dati personali relativi ai pescherecci dell'Unione e alle loro attività di pesca ottenuti nell'ambito dell'accordo, del protocollo e del relativo allegato siano sempre trattati conformemente ai principi in materia di riservatezza e protezione dei dati, compresi quelli di cui al presente articolo.

2.   I dati personali o i dati che possono essere considerati altrimenti riservati sono utilizzati esclusivamente ai fini dell'attuazione dell'accordo e del protocollo. Le parti possono utilizzare i dati VMS in situazioni di emergenza a fini di ricerca e soccorso o ai fini della sicurezza marittima. I dati personali non saranno conservati oltre il tempo necessario per lo scopo per il quale sono stati trasferiti.

3.   I dati personali relativi ai pescherecci dell'Unione non saranno resi pubblici. I dati personali saranno trattati in modo appropriato per garantirne la sicurezza, compresa la protezione da trattamenti non autorizzati o illeciti.

Articolo 12

Applicazione provvisoria

Il presente protocollo si applica in via provvisoria a decorrere dalla data della firma delle parti.

Articolo 13

Durata

Il presente protocollo e il relativo allegato si applicano per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di applicazione provvisoria. Tuttavia, se concordato dalle parti, il protocollo è prorogato per un ulteriore periodo di due anni.

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente protocollo e il relativo allegato entrano in vigore alla data in cui le parti si notificano l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.


 
ALLEGATO

CONDIZIONI APPLICABILI ALLE ATTIVITÀ DI PESCA PRATICATE DALLE NAVI DELL'UE NELL'AMBITO DEL PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO PER UNA PESCA SOSTENIBILE TRA L'UNIONE EUROPEA, DA UN LATO, E IL GOVERNO DELLA GROENLANDIA E IL GOVERNO DELLA DANIMARCA, DALL'ALTRO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Designazione dell'autorità competente

Ai fini del presente allegato e salvo indicazione contraria, per "autorità competente" si intende:

per l'Unione: la Commissione europea

per la Groenlandia: il Ministero della pesca, della caccia e dell'agricoltura.

2. Per "autorizzazione di pesca" si intende una licenza rilasciata a un peschereccio dell'UE che gli consente di esercitare, in un dato periodo, specifiche attività di pesca nella zona economica esclusiva della Groenlandia definita al punto 3.

3. Zona di pesca

3.1. La pesca è esercitata nella ZEE definita nel regolamento n. 1020, del 20 ottobre 2004, in conformità del regio decreto n. 1005, del 15 ottobre 2004, relativo all'entrata in vigore della legge sulle zone economiche esclusive della Groenlandia recante entrata in vigore della legge n. 411, del 22 maggio 1996, sulle zone economiche esclusive.

3.2. Salvo disposizione contraria, le attività di pesca sono esercitate ad almeno 12 miglia nautiche dalla linea di base, secondo quanto disposto alla sezione 2, articolo 7, della legge n. 18 del Landsting della Groenlandia, del 31 ottobre 1996, relativa alle attività di pesca, modificata da ultimo dalla legge n. 28 dell'Inatsisartut, del 28 novembre 2016.

3.3. La linea di base è definita in conformità del regio decreto n. 1004, del 15 ottobre 2004, recante modifica del regio decreto concernente la delimitazione delle acque territoriali della Groenlandia.

CAPO II

DOMANDA E RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI DI PESCA

1. Condizioni per il rilascio di autorizzazioni di pesca

1.1. Un'autorizzazione di pesca di cui all'articolo 2 dell'accordo può essere rilasciata solo agli armatori di pescherecci dell'Unione iscritti nel registro dei pescherecci dell'UE. Ai fini della pesca nell'ambito del regime di flessibilità per lo scorfano pelagico le navi devono essere notificate anche alla NEAFC conformemente alle sue norme. A tal fine le navi non devono figurare in nessun elenco delle navi INN delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP).

1.2. Perché la nave abbia diritto all'autorizzazione, l'armatore, il comandante e la nave stessa non devono essere stati interdetti dall'esercizio della pesca nella zona di pesca della Groenlandia e devono avere assolto tutti i precedenti obblighi derivanti dall'accordo.

2. Domande di autorizzazione di pesca

2.1. In attesa che le parti attuino congiuntamente un sistema di licenze elettroniche, le domande e le autorizzazioni di pesca sono trasmesse secondo le modalità di seguito indicate.

2.2. L'autorità competente dell'UE presenta per via elettronica all'autorità competente della Groenlandia una domanda di autorizzazione di pesca, individuale o collettiva, per la nave o le navi che intendono praticare attività di pesca nell'ambito dell'accordo. La domanda deve essere presentata utilizzando il modulo di cui all'appendice 1. Le navi dell'UE di un medesimo armatore o rappresentante possono presentare una domanda collettiva di autorizzazione di pesca a condizione che battano bandiera di un solo e medesimo Stato membro.

2.3. Ogni domanda di autorizzazione di pesca è accompagnata dalla prova del pagamento del canone per le specie e i quantitativi richiesti conformemente alle disposizioni del punto 7 del presente capo.

2.4. Se l'autorità competente della Groenlandia ritiene che una domanda non sia completa o non soddisfi le condizioni di cui ai punti 1, 2.2, e 2.3, l'autorità competente dell'Unione è informata delle motivazioni il prima possibile, e in ogni caso entro sette giorni lavorativi dal ricevimento della domanda da parte della Groenlandia.

3. Rilascio dell'autorizzazione di pesca

3.1. L'autorità competente della Groenlandia trasmette l'autorizzazione di pesca per via elettronica all'autorità competente dell'UE entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda. L'autorizzazione di pesca trasmessa per via elettronica ha lo stesso valore dell'originale ai fini del protocollo e del relativo allegato.

3.2. Ogni autorizzazione di pesca indica il quantitativo autorizzato che può essere catturato. Un'autorizzazione di pesca rilasciata nell'ambito di una domanda collettiva indica il quantitativo totale delle specie per cui è stato pagato il canone per l'autorizzazione di pesca.

3.3. L'autorizzazione di pesca, o una copia della stessa, è tenuta permanentemente a bordo della nave ed è presentata su richiesta dell'autorità competente della Groenlandia.

3.4 Un'autorizzazione di pesca è rilasciata a un armatore di un peschereccio e deve indicare quali pescherecci sono autorizzati a pescare in virtù di tale autorizzazione. Le autorizzazioni di pesca non sono trasferibili.

3.5. Una nave può operare solo sulla base dell'autorizzazione (o delle autorizzazioni) di un armatore per ogni bordata di pesca.

4. Modifica delle autorizzazione di pesca

4.1. Eventuali modifiche dei quantitativi autorizzati indicati nella(e) autorizzazione(i) di pesca sono subordinate alla presentazione di una nuova domanda.

4.2. Fatto salvo il punto 4.3, se la modifica dell'autorizzazione di pesca riguarda quantitativi catturati in eccesso rispetto a un quantitativo già autorizzato, l'armatore paga un canone pari a tre volte l'importo precisato al punto 7.1 per il quantitativo eccedente il quantitativo autorizzato. Alla nave in questione non è rilasciata alcuna nuova autorizzazione di pesca fino a quando non viene versato il canone relativo ai quantitativi in eccesso.

4.3. In casi eccezionali in cui le possibilità di pesca dell'UE per le specie in questione non siano state completamente utilizzate, e al solo scopo di evitare l'interruzione delle attività di pesca di una nave dell'Unione operante nella ZEE della Groenlandia sulla base di un'autorizzazione di pesca rilasciata in virtù del protocollo, se è probabile che la nave superi il quantitativo autorizzato lo Stato di bandiera notifica immediatamente all'autorità competente della Groenlandia, con copia all'autorità competente dell'Unione, l'intenzione di presentare una domanda formale per una nuova autorizzazione di pesca per quantitativi supplementari della stessa specie. La nave è autorizzata a proseguire l'attività di pesca a condizione che, entro 24 ore dalla notifica dello Stato di bandiera, l'armatore presenti all'autorità competente della Groenlandia una prova di pagamento del canone corrispondente e che la domanda per una nuova autorizzazione di pesca sia trasmessa all'autorità competente della Groenlandia entro cinque giorni lavorativi dalla notifica dello Stato di bandiera conformemente alla procedura di cui al punto 2. Il mancato rispetto delle presenti disposizioni comporta per la nave l'applicazione della procedura di cui al punto 4.2.

4.4. In un numero limitato di casi, su richiesta dell'autorità competente dell'UE, l'autorizzazione di pesca di una nave può essere sostituita da una nuova autorizzazione di pesca intestata a un'altra nave dell'UE. La sostituzione è effettuata sulla base di una domanda presentata per il tramite dell'autorità competente dell'Unione. La nuova autorizzazione di pesca indica il quantitativo autorizzato che può essere catturato; tale quantitativo corrisponde al quantitativo delle specie per le quali è stato già pagato il canone per l'autorizzazione di pesca, da cui sono detratte le catture già praticate dalla prima nave.

4.5. Un'autorizzazione di pesca sostituita cessa di avere effetto alla data del rilascio della nuova autorizzazione da parte dell'autorità competente della Groenlandia.

5. Periodo di validità delle autorizzazioni di pesca

5.1. Le autorizzazioni di pesca sono valide dalla data del rilascio fino alla fine dell'anno civile in cui sono state rilasciate.

5.2. Per quanto riguarda la pesca del capelin le autorizzazioni di pesca sono rilasciate in base alle date concordate dagli Stati costieri nei loro accordi quadro e in linea con le disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3.

5.3. In caso di mancata adozione, all'inizio della campagna di pesca, della normativa dell'Unione che stabilisce, per l'anno considerato, le possibilità di pesca delle navi dell'Unione in acque in cui sono imposti limiti di cattura, i pescherecci dell'Unione che al 31 dicembre dell'anno precedente erano autorizzati a praticare attività di pesca possono ricevere l'autorizzazione nell'anno per il quale non state adottate le pertinenti disposizioni, sempre che ciò risulti compatibile con i pareri scientifici. In tal caso è autorizzato l'utilizzo, in via provvisoria, di un volume mensile pari a un dodicesimo del contingente indicato nell'autorizzazione di pesca per l'anno precedente, a condizione che sia stato versato il canone corrispondente. Il contingente provvisorio può essere adeguato in funzione dei pareri scientifici e delle condizioni dell'attività di pesca considerata.

5.4. Su richiesta dell'autorità competente dell'Unione, il quantitativo non utilizzato di un'autorizzazione di pesca per il gamberetto boreale può essere trasferito, al 31 dicembre di un dato anno e fino a un massimo del 5 % del quantitativo totale assegnato all'autorizzazione di pesca per tale anno, all'anno successivo, se i pareri scientifici lo consentono. Tale quantitativo non comprende i trasferimenti dall'anno precedente. Il quantitativo riportato è utilizzato entro il 30 aprile dell'anno successivo. I quantitativi trasferiti non utilizzati entro il 30 aprile saranno ritrasferiti all'anno precedente come quantitativi di pesca non utilizzati.

6. Sospensione e ripristino delle autorizzazioni di pesca

La Groenlandia può sospendere le autorizzazioni di pesca di cui all'allegato qualora:

a) una nave specifica commetta una grave infrazione delle disposizioni legislative e regolamentari della Groenlandia; o

b) l'armatore non abbia ottemperato a una decisione giudiziaria emessa in relazione a un'infrazione commessa da una nave specifica. Una volta ottemperato alla decisione giudiziaria, l'autorizzazione di pesca per la nave è ripristinata per il periodo residuo.

7. Canone relativo all'autorizzazione di pesca, pagamento e rimborso

7.1.   I canoni per l'autorizzazione di pesca a carico delle navi dell'UE sono i seguenti:

Specie:

EUR/t — 2021/2022

EUR/t — 2023/2024

EUR/t — 2025/2026

Merluzzo bianco

160

200

241

Scorfano pelagico

93

131

169

Scorfano demersale

93

131

169

Ippoglosso nero

216

309

402

Gamberetto boreale — Ovest

159

240

322

Gamberetto boreale — Est

100

181

263

Capelin

14

22

29

7.2. Prima dell'entrata in applicazione del presente protocollo l'autorità competente della Groenlandia comunica all'UE gli estremi del conto o dei conti bancari del governo che gli armatori sono tenuti a utilizzare per tutti i pagamenti per l'intera durata del protocollo. L'autorità competente della Groenlandia notifica eventuali cambiamenti all'autorità competente dell'UE con almeno due mesi di anticipo.

7.3. Il pagamento del canone comprende tutte le tasse nazionali e locali connesse alle attività di pesca, nonché le spese di bonifico bancario. Se una nave non provvede al pagamento delle spese di bonifico bancario, tale formalità dovrà essere espletata all'atto della successiva domanda di autorizzazione di pesca, pena il mancato rilascio dell'autorizzazione stessa.

7.4. Se il quantitativo autorizzato non viene pescato, il canone ad esso corrispondente non è rimborsato all'armatore.

7.5. Tuttavia, in caso di applicazione dell'articolo 8 o dell'articolo 9 del protocollo, e quindi di impossibilità per una nave di pescare parte delle catture autorizzate per l'anno civile, o in caso di mancato rilascio di un'autorizzazione di pesca, l'autorità competente della Groenlandia rimborsa all'armatore la totalità del canone entro 60 giorni di calendario dalla data della domanda di rimborso.

7.6. Le catture accessorie non sono soggette al pagamento di un canone.

8. I prezzi di riferimento per le singole specie sono i seguenti:

Specie:

Prezzo in EUR per tonnellata (peso vivo)

Merluzzo bianco

2 023

Scorfano pelagico

1 890

Scorfano demersale

1 890

Ippoglosso nero

4 640

Gamberetto boreale

4 080

Sgombro

PM

Capelin

364

Granatieri spp.

1 735

Catture accessorie

2 260

CAPO III

MISURE TECNICHE DI CONSERVAZIONE

1. Prima dell'applicazione provvisoria del presente protocollo l'autorità competente della Groenlandia mette a disposizione dell'autorità competente dell'UE una versione in lingua inglese della pertinente legislazione groenlandese riguardante le misure tecniche di conservazione e il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza.

CAPO IV

MONITORAGGIO, CONTROLLO E SORVEGLIANZA

Sezione 1

Registrazione e comunicazione

1. Le attività dei pescherecci dell'Unione operanti nella ZEE della Groenlandia sono disciplinate dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili in Groenlandia e nel Regno di Danimarca, fatte salve le responsabilità dei pescherecci dell'Unione riguardo alla normativa dell'Unione e se disposto diversamente dall'accordo, dal protocollo e dal relativo allegato.

2. Fatti salvi gli obblighi di comunicazione del centro di controllo della pesca (CCP) del rispettivo Stato di bandiera, le navi dell'UE autorizzate a pescare nell'ambito dell'accordo comunicano i loro obblighi di registrazione e comunicazione riguardo alle attività di pesca nell'ambito del presente accordo all'autorità competente della Groenlandia conformemente alla legislazione groenlandese applicabile. Al momento della sua entrata in vigore il sistema elettronico di comunicazione (ERS) sostituirà le disposizioni in materia di comunicazione elettronica di cui al capo IV, sezione 1.

3. I giornali di pesca cartacei, in funzione delle specie bersaglio e degli attrezzi, sono presentati su richiesta dell'autorità competente della Groenlandia e trasmessi al rappresentante (agente) della nave come indicato nel modulo di domanda di autorizzazione di pesca di cui all'appendice 1. Un esempio di ciascun tipo di giornale di pesca è trasmesso anche all'autorità competente dell'UE e al CCP dello Stato di bandiera.

4. Controllo dello Stato di approdo

I pescherecci stranieri che detengono catture a bordo che non sono state precedentemente sbarcate o trasbordate in un porto sono soggetti alla seguente procedura prima di entrare nei porti della Groenlandia.

La Groenlandia ha designato i seguenti porti in cui sono consentite le operazioni di sbarco o trasbordo e la fornitura di servizi portuali: Nuuk.

Notifica di ingresso nei porti della Groenlandia

I comandanti delle navi o i loro rappresentanti che intendono entrare in un porto groenlandese notificano all'autorità groenlandese di controllo delle licenze di pesca (GFLK) il porto che intendono utilizzare almeno tre giorni lavorativi prima dell'ora di arrivo prevista.

La notifica preventiva di cui al paragrafo 1 è effettuata utilizzando i formati e le specifiche di cui all'allegato XV del regime di controllo e di attuazione della NEAFC, come segue:

a) l'allegato XV a, parte A, deve essere compilato quando la nave detiene le proprie catture;

b) l'allegato XV b, parte A, deve essere compilato quando la nave effettua operazioni di trasbordo; le informazioni relative alle catture devono essere fornite separatamente per ciascuna nave cedente;

c) la notifica preventiva può essere annullata dal mittente mediante notifica alla GFLK al più tardi 24 ore prima dell'ora di arrivo in porto prevista notificata;

d) la GFLK trasmette sollecitamente una copia del modulo di cui ai paragrafi 2 e 3 allo Stato di bandiera della nave e allo Stato o agli Stati di bandiera delle navi cedenti qualora la nave abbia effettuato operazioni di trasbordo;

e) al momento della convalida da parte dello Stato di bandiera della nave o delle navi la GFLK autorizza o nega l'accesso al porto alla nave.

Se viene effettuata un'ispezione, l'entrata in porto è documentata compilando un rapporto di ispezione di controllo dello Stato di approdo (PSC 3) di cui all'allegato XVI del regime di controllo e di attuazione della NEAFC.

5. Fino al momento in cui le parti attuano congiuntamente un sistema elettronico di comunicazione (ERS) si applicano le misure esistenti per la raccolta e la trasmissione dei dati sulle catture. I giornali di pesca e le comunicazioni esistenti in formato cartaceo sono compilati conformemente al diritto groenlandese.

Sistema elettronico di comunicazione

1. Le parti si impegnano ad attuare e a mantenere i sistemi informatici necessari per garantire lo scambio elettronico di tutte le informazioni relative all'attuazione dell'accordo.

2. Le parti definiscono e approvano in sede di commissione mista le modalità di attuazione dei vari scambi elettronici, in particolare per quanto riguarda la dichiarazione delle catture tramite il sistema elettronico di registrazione e comunicazione (ERS) e le procedure in caso di malfunzionamento.

3. Le parti convengono che la norma UN/FLUX (United Nations/Fisheries Language for Universal eXchange, Protocollo universale delle Nazioni Unite per lo scambio di dati riguardanti la pesca) e la rete di scambio FLUX dell'UE saranno attuate per scambiare le posizioni delle navi, i giornali di pesca elettronici ed eventualmente, in futuro, la gestione delle autorizzazioni di pesca.

4. Il sistema ERS è attuato entro un termine fissato dalla commissione mista sulla base di disposizioni tecniche da definire. Le parti propongono alla commissione mista il periodo necessario per la transizione e l'attuazione del sistema ERS, tenendo conto di eventuali vincoli tecnici.

5. Entrambe le parti definiscono il periodo di prova necessario prima che sia possibile effettuare una transizione verso un uso efficace della norma FLUX. Una volta concluse le prove, le parti fissano quanto prima la data effettiva per il passaggio al sistema ERS.

6. Una volta che il sistema ERS è pienamente operativo, una nave non dotata di sistema ERS non è autorizzata a praticare attività di pesca nell'ambito del presente protocollo.

7. La Groenlandia e l'Unione si informano reciprocamente e senza indugio di qualsiasi malfunzionamento di sistemi informatici che impedisca la comunicazione tra i CCP.

8. Fino al momento in cui le due parti non applicano congiuntamente un sistema elettronico di comunicazione (ERS), al termine di ogni bordata viene inviata una copia del giornale di pesca per posta o via email all'autorità competente della Groenlandia subito dopo l'arrivo in porto.

Sbarchi e trasbordi

Il comandante trasmette i dati relativi allo sbarco richiesti dal presente accordo mediante il sistema elettronico di registrazione e comunicazione (ERS) all'autorità competente della Groenlandia. Essi dovrebbero comprendere gli sbarchi in porti situati al di fuori della Groenlandia di catture effettuate in virtù di una o più autorizzazioni di pesca groenlandesi. Durante il periodo di transizione e fino all'attuazione del sistema ERS il comandante si adopera per trasmettere i dati relativi agli sbarchi nelle modalità appropriate concordate dalle parti.

Sezione 2

Sistema di controllo via satellite (VMS)

1. Tutte le navi dell'Unione autorizzate a norma del presente protocollo devono essere dotate di un sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS) pienamente operativo installato a bordo e in grado di trasmettere la propria posizione in modo continuo e automatico a un CCP del proprio Stato di bandiera situato a terra.

2. Il sistema VMS delle navi soggette al controllo via satellite ai sensi del presente protocollo trasmette automaticamente le posizioni della nave al CCP del rispettivo Stato di bandiera, che le comunica senza indugio al CCP della Groenlandia. Se concordato dalle parti, le posizioni della nave sono trasmesse attraverso il nodo centrale dell'UE. Inoltre il CCP dello Stato di bandiera trasmette alla Commissione europea una copia di ogni posizione della nave.

3. Lo Stato di bandiera e le autorità della Groenlandia designano ciascuno un corrispondente VMS che funge da punto di contatto. Ogni modifica delle coordinate del corrispondente VMS deve essere comunicata quanto prima.

4. I CCP dello Stato di bandiera e della Groenlandia si comunicano, prima della data di applicazione del protocollo, le coordinate (nome, indirizzo, telefono, email) del rispettivo corrispondente VMS.

5. I punti di contatto VMS si scambiano tutte le informazioni pertinenti sull'attrezzatura della nave, sui protocolli di trasmissione e su qualsiasi altra funzione necessaria per il controllo satellitare.

6. Le modalità di attuazione del VMS e le procedure in caso di malfunzionamento figurano nell'appendice 3.

Sezione 3

Ispezione in mare o in porto

1. Le ispezioni nella ZEE o nei porti della Groenlandia delle navi dell'Unione titolari di un'autorizzazione di pesca sono effettuate da navi e ispettori groenlandesi chiaramente identificati in conformità della convenzione internazionale e conformemente alle misure della FAO e alle pertinenti misure dello Stato di approdo adottate dalle ORGP.

2. L'autorità competente di ciascuna parte può invitare un rappresentante dell'altra parte a osservare un'ispezione.

3. L'autorità competente di ciascuna parte che effettua ispezioni internazionali nelle zone di regolamentazione NEAFC e NAFO può invitare gli ispettori dell'altra parte a imbarcarsi su una nave di ispezione che effettua un'ispezione internazionale.

Sezione 4

Programma di osservazione

1. Le operazioni di pesca realizzate nella ZEE della Groenlandia sono soggette al programma di osservazione previsto dalla legislazione groenlandese. I comandanti dei pescherecci dell'Unione titolari di un'autorizzazione di pesca per la ZEE della Groenlandia cooperano con le autorità competenti groenlandesi ai fini dell'imbarco degli osservatori.

2. La retribuzione dell'osservatore e i relativi oneri sociali sono a carico delle competenti autorità groenlandesi.

3. Per tutta la durata della permanenza a bordo, l'osservatore:

a)

prende tutte le disposizioni opportune per non interrompere od ostacolare le operazioni di pesca;

b) rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo; e

c)

rispetta la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave.

4. L'osservatore è imbarcato in un porto o in un luogo specifico in mare scelto di comune accordo dall'autorità competente della Groenlandia e dal comandante. Se l'osservatore non si presenta nelle tre ore che seguono la data e l'ora previste per l'imbarco, l'armatore è automaticamente dispensato dall'obbligo di imbarcarlo e la nave è libera di lasciare il porto e di avviare le operazioni di pesca.

5. Rapporto dell'osservatore

5.1. Prima di lasciare la nave, l'osservatore presenta un rapporto delle proprie osservazioni al comandante della nave. Quest'ultimo ha il diritto di introdurvi le proprie osservazioni. Il rapporto è firmato dall'osservatore e dal comandante. Il comandante riceve una copia elettronica del rapporto dell'osservatore.

5.2. Su richiesta dell'autorità competente dell'Unione o dello Stato membro di bandiera, l'autorità competente della Groenlandia trasmette copia del rapporto dell'osservatore entro otto giorni lavorativi.

Sezione 5

Infrazioni

1. Violazioni e infrazioni

L'inosservanza delle disposizioni del presente protocollo da parte di una nave dell'Unione, in particolare in materia di dichiarazione delle catture, è considerata una grave infrazione ai sensi del capo II, paragrafo 6, lettera a), dell'allegato del protocollo. L'autorità competente della Groenlandia ha il diritto di sospendere un'autorizzazione di pesca esistente fino a quando non sono rispettate le disposizioni in materia di dichiarazione delle catture. In caso di recidiva l'autorità competente della Groenlandia può rifiutare il rinnovo dell'autorizzazione di pesca della nave in questione. L'autorità competente dell'Unione e lo Stato di bandiera ne sono debitamente informati senza indugio.

2. Trattamento delle infrazioni

2.1. Qualsiasi infrazione commessa nella ZEE della Groenlandia da un peschereccio dell'Unione titolare di un'autorizzazione di pesca in conformità delle disposizioni del presente allegato è menzionata in un rapporto di ispezione.

2.2. La firma del rapporto di ispezione da parte del comandante non pregiudica il diritto di difesa del comandante stesso e/o dell'armatore con riguardo all'infrazione.

2.3. Per qualsiasi infrazione commessa nella ZEE della Groenlandia da una nave dell'Unione titolare di un'autorizzazione di pesca nell'ambito dell'accordo, la notifica dell'infrazione stessa e delle sanzioni accessorie imposte al comandante o alla società di pesca è trasmessa direttamente agli armatori secondo le procedure previste dalla vigente legislazione groenlandese.

2.4. L'autorità competente della Groenlandia trasmette quanto prima possibile all'autorità competente dell'Unione e allo Stato di bandiera, per posta elettronica, una copia del rapporto di ispezione e della notifica di infrazione.

2.5. Se la risoluzione dell'infrazione richiede un procedimento giudiziario, prima dell'avvio di quest'ultimo, e a condizione che l'infrazione non costituisca reato, si cerca di risolvere la presunta infrazione in via amichevole entro quattro giorni dalla notifica dell'infrazione. Se ciò risulta impossibile, viene avviato il procedimento giudiziario.

3. Fermo di una nave

3.1. La Groenlandia notifica immediatamente all'autorità competente dell'Unione e allo Stato di bandiera ogni fermo di un peschereccio dell'Unione titolare di un'autorizzazione di pesca nell'ambito dell'accordo. La notifica indica i motivi del fermo ed è accompagnata da elementi di prova dell'infrazione constatata.

3.2. Prima di adottare qualsiasi altro provvedimento nei confronti della nave dell'Unione posta in stato di fermo, del suo comandante, dell'equipaggio o del carico, ad eccezione delle misure destinate alla conservazione delle prove, la Groenlandia designa un funzionario incaricato delle indagini e, su richiesta dell'autorità competente dell'Unione, organizza una riunione di informazione entro il termine di un giorno lavorativo dalla notifica dei motivi all'origine del fermo. Alla riunione possono partecipare un rappresentante dello Stato di bandiera e l'armatore.

4. Sanzioni applicabili alle infrazioni

4.1. La sanzione applicabile all'infrazione è fissata dalla Groenlandia secondo le disposizioni della legislazione nazionale in vigore.

4.2. In caso di risoluzione amichevole la sanzione da pagare è determinata facendo riferimento alla legislazione nazionale della Groenlandia.

5. Procedimento giudiziario — Cauzione bancaria

5.1. Se non è possibile giungere a una soluzione amichevole e l'infrazione è sottoposta all'istanza giudiziaria competente, l'armatore del peschereccio dell'Unione che ha commesso l'infrazione deposita una cauzione bancaria presso una banca designata dall'autorità competente della Groenlandia, il cui importo, fissato dalla stessa autorità, copre i costi connessi al fermo del peschereccio, all'ammenda stimata e alle eventuali indennità compensative. La cauzione bancaria resta vincolata fino alla conclusione del procedimento giudiziario. Tuttavia, se il procedimento giudiziario è in corso da oltre quattro anni, l'autorità competente della Groenlandia informa regolarmente l'autorità competente dell'Unione e lo Stato di bandiera interessato in merito alle misure adottate per giungere alla sua conclusione.

5.2. Dopo la pronuncia della sentenza la cauzione bancaria è svincolata e immediatamente restituita all'armatore:

a) integralmente, se non è imposta alcuna sanzione;

b)

a concorrenza del saldo residuo, se la sanzione comporta un'ammenda inferiore all'importo della cauzione bancaria.

5.3. Il procedimento giudiziario è avviato quanto prima in conformità del diritto nazionale.

5.4. La Groenlandia comunica i risultati del procedimento giudiziario all'UE entro 14 giorni dalla pronuncia della sentenza.

6. Rilascio della nave e dell'equipaggio

6.1. Il peschereccio dell'Unione è autorizzato a lasciare il porto e a proseguire l'attività di pesca dopo che si sia provveduto al deposito della cauzione bancaria o al pagamento della sanzione o dopo che siano stati espletati gli obblighi derivanti dalla composizione amichevole.

CAPO V

ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE

Sezione 1

Metodo e criteri di valutazione dei progetti relativi alla costituzione di associazioni temporanee di imprese e di società miste

1. Le attività dei pescherecci dell'Unione operanti nella ZEE della Groenlandia sono disciplinate dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili in Groenlandia e nel Regno di Danimarca, fatte salve le responsabilità dei pescherecci dell'Unione riguardo alla normativa dell'Unione e se disposto diversamente dall'accordo, dal protocollo e dal relativo allegato.

2. La Groenlandia informa senza indugio l'autorità competente dell'Unione in merito alla possibilità di costituire associazioni temporanee di imprese o società miste con imprese groenlandesi. L'autorità competente dell'Unione trasmette tale informazione a tutti gli Stati membri dell'Unione. Nel caso di un'impresa comune i progetti saranno presentati e valutati conformemente alle disposizioni del presente capo.

3. In applicazione dell'articolo 12, lettera f), dell'accordo, l'Unione presenta alla Groenlandia, non appena possibile e in ogni caso almeno 10 giorni lavorativi prima della riunione della commissione mista, un fascicolo tecnico per il progetto o i progetti relativi alla costituzione di associazioni temporanee di imprese e di società miste con operatori dell'Unione. I progetti sono presentati all'autorità competente dell'Unione per il tramite delle autorità dello Stato o degli Stati membri interessati dell'Unione.

4. La commissione mista incoraggia in primo luogo il pieno utilizzo, da parte delle navi dell'Unione, dei contingenti indicativi per le specie elencate all'articolo 2, paragrafo 1, del protocollo. Per le specie per le quali, senza basarsi su pareri scientifici, la commissione mista ha stabilito possibilità di pesca annuali inferiori a quelle indicate all'articolo 2, paragrafo 1, del protocollo, non saranno presi in considerazione progetti relativi ad associazioni temporanee di imprese o a società miste per le stesse specie e lo stesso anno civile.

5. La commissione mista valuta i progetti in base ai seguenti criteri:

a) specie bersaglio e zona o zone di pesca;

b)

stato dello o degli stock, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e dell'approccio precauzionale;

c)

caratteristiche della nave e tecnologia adeguata alle operazioni di pesca proposte;

d)

per le associazioni temporanee di imprese, durata complessiva delle stesse e durata delle operazioni di pesca; e

e)

precedenti esperienze dell'armatore e del suo partner nel settore della pesca.

6. A seguito della valutazione di cui al punto 3 la commissione mista formula un parere sui progetti.

7. Per le specie elencate all'articolo 2, paragrafo 1, del protocollo, le catture effettuate da navi dell'Unione nell'ambito di associazioni temporanee di imprese o società miste non pregiudicano gli accordi di condivisione tra gli Stati membri dell'Unione.

Sezione 2

Condizioni relative all'accesso nel quadro delle associazioni temporanee di imprese

1. Autorizzazioni di pesca

1.1. Per le associazioni temporanee di imprese, una volta che il progetto abbia avuto parere favorevole da parte della commissione mista, la nave o le navi dell'Unione interessate presentano domanda di autorizzazione di pesca conformemente alle disposizioni del capo II. La domanda indica chiaramente che si tratta di un'associazione temporanea di imprese.

1.2. L'autorizzazione di pesca è rilasciata per la durata dell'associazione temporanea di imprese, e comunque per un periodo non superiore all'anno civile.

1.3. L'autorizzazione di pesca indica chiaramente che le catture saranno imputate alle possibilità di pesca assegnate dalle autorità groenlandesi nell'ambito del corrispondente TAC groenlandese, e non alle possibilità di pesca di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del protocollo.

2. Sostituzione di navi

Una nave dell'Unione operante nell'ambito di un'associazione temporanea di imprese può essere sostituita, soltanto per fondati motivi e previo accordo delle parti, da un'altra nave dell'Unione di capacità e con caratteristiche tecniche simili.

Sezione 3

Accordi per il trasferimento di contingenti di gamberetto boreale tra titolari
di autorizzazioni

1. Accordi per il trasferimento

1.1. Gli armatori della Groenlandia e dell'Unione europea possono stabilire, da impresa a impresa, accordi per lo scambio di contingenti di possibilità di pesca per il gamberetto boreale nelle sottozone CIEM II, V, XII e XIV con possibilità di pesca per il gamberetto boreale nella sottozona NAFO 1.

1.2. Le autorità della Groenlandia, su richiesta delle autorità competenti dell'Unione europea a nome degli Stati membri interessati, si impegnano ad agevolare la conclusione di tali accordi.

1.3. Ogni anno può essere trasferito, previo parere scientifico, un quantitativo massimo di 2 000 tonnellate.

1.4. Le attività di pesca delle navi dell'Unione sono subordinate alle medesime condizioni previste nelle autorizzazioni di pesca rilasciate agli armatori groenlandesi, fatte salve le disposizioni del capo II dell'allegato.

CAPO VI

PESCA SPERIMENTALE

1. In applicazione dell'articolo 11 e dell'articolo 12, lettera g), dell'accordo, se l'autorità competente dell'Unione ha comunicato alla Groenlandia il proprio interesse per l'esercizio della pesca sperimentale di specie e stock non elencati all'articolo 2, paragrafo 1, del protocollo, si applicano le seguenti disposizioni.

1.1. Almeno 15 giorni prima della riunione della commissione mista, l'autorità competente dell'Unione presenta alla Groenlandia uno o più fascicoli tecnici indicanti:

a) la o le specie bersaglio;

b)

i parametri tecnici proposti per la campagna (tecnologia da utilizzare per le operazioni di pesca, durata, zone di pesca ecc.); e

c)

il contributo che la partecipazione dell'Unione alla campagna sperimentale dovrebbe apportare alla ricerca scientifica e allo sviluppo del settore della pesca;

d)

una valutazione degli impatti potenziali delle attività di pesca delle navi previste, da cui risulti che è improbabile che tali attività abbiano effetti negativi significativi sugli ecosistemi marini vulnerabili.

1.2. La Groenlandia comunica alla commissione mista:

a)

le modalità e le condizioni applicabili alle campagne di pesca sperimentali condotte da navi nazionali e dei paesi terzi;

b)

i risultati di precedenti campagne sperimentali per la stessa specie; e

c) i dati scientifici e le altre informazioni disponibili.

2. La commissione mista valuta i fascicoli tecnici tenendo in debita considerazione i migliori pareri scientifici disponibili e l'approccio precauzionale.

3. Una volta ottenuto il parere favorevole della commissione mista per quanto riguarda la partecipazione dell'Unione, la relativa portata e i parametri tecnici della campagna di pesca sperimentale, le navi dell'Unione presentano domanda di autorizzazione di pesca in conformità alle disposizioni del capo II. L'autorizzazione di pesca è limitata all'anno civile in corso.

4. Alle navi dell'Unione che praticano la pesca sperimentale si applicano tutte le disposizioni del capo IV.

5. Fatto salvo il punto 4, nel corso della campagna sperimentale in mare le navi dell'Unione:

a)

notificano all'autorità competente della Groenlandia l'avvio della campagna e presentano una dichiarazione delle catture eventualmente presenti a bordo prima dell'inizio della pesca sperimentale;

b)

trasmettono all'Istituto groenlandese delle risorse naturali, all'autorità competente della Groenlandia e alla Commissione europea una relazione settimanale sulle catture effettuate giornalmente e per ciascuna cala, in cui siano precisati i parametri tecnici della campagna (posizione, profondità, data e ora, catture e altre osservazioni o commenti);

c)

garantiscono la presenza a bordo di un osservatore groenlandese o di un osservatore scelto dall'autorità competente della Groenlandia. Tale osservatore ha il compito di acquisire informazioni scientifiche dalle catture e di operare un campionamento delle stesse. All'osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali e le spese di vitto e alloggio durante la sua permanenza a bordo sono a carico dell'armatore. La decisione relativa al periodo e alla durata della permanenza a bordo dell'osservatore e ai porti di imbarco e di sbarco è adottata dalle autorità groenlandesi; e

d)

comunicano all'autorità competente della Groenlandia la conclusione della campagna sperimentale e, se l'autorità competente della Groenlandia ne fa richiesta, sottopongono le navi a ispezione prima di lasciare la ZEE della Groenlandia.

6. Le catture previste nell'ambito della campagna sperimentale ed effettuate nel corso della medesima rimangono di proprietà dell'armatore.

7. L'autorità competente della Groenlandia designa una persona di riferimento incaricata di far fronte a eventuali problemi imprevisti che potrebbero ostacolare lo svolgimento della pesca sperimentale.

8. Sulla base delle raccomandazioni dei pertinenti organismi consultivi scientifici, la Groenlandia può chiedere l'attuazione di misure di conservazione e di gestione con riguardo alla pesca sperimentale, compresi divieti di pesca in determinati periodi e zone.

9. Le navi dell'Unione interessate presentano a entrambe le parti entro 30 giorni dalla conclusione dell'attività di pesca sperimentale una relazione di valutazione che copra almeno i punti seguenti:

a) se l'attività di pesca è stata effettuata secondo i parametri tecnici proposti; e

b) se sono stati conseguiti i benefici attesi per la ricerca scientifica e gli sviluppi del settore della pesca, come specificato nel fascicolo o nei fascicoli tecnici, e, se ciò non è avvenuto, per quali motivi;

c) se la nave ha incontrato problemi imprevisti, comprese catture accessorie;

d) se la nave ha rispettato le disposizioni di cui al punto 5. In caso contrario il mancato rispetto deve essere adeguatamente giustificato.

10. Se le parti giungono alla conclusione che un'attività di pesca sperimentale ha dato risultati positivi e la commissione mista fissa nuove possibilità di pesca conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 4, e all'articolo 7, le autorità della Groenlandia possono offrire possibilità di pesca proporzionate all'utilizzo del relativo contingente da parte delle navi dell'Unione che hanno partecipato alla pesca sperimentale nei cinque anni precedenti. Il quantitativo assegnato all'Unione non può superare il 50 %, a meno che la Groenlandia non decida di offrire di più. Questa disposizione si applica fino alla scadenza del protocollo.

Appendici del presente allegato

Appendice 1. Modulo di domanda di autorizzazione di pesca

Appendice 2. Dati di contatto delle autorità competenti della Groenlandia

Appendice 3. Procedure di attuazione del controllo via satellite (sistema di controllo dei pescherecci VMS)

Appendice 4. Formato dei dati VMS

Appendice 5. Regime di flessibilità nella pesca dello scorfano pelagico tra le acque della Groenlandia e le acque della NEAFC



Appendice 1

Domanda di autorizzazione di pesca

Modulo di domanda di autorizzazione di pesca nella ZEE della Groenlandia e relativo al contingente groenlandese al di fuori della ZEE della Groenlandia

O/F/C (obbligatorio/facoltativo/condizionale)

Dati relativi alla licenza

1

Tipo di licenza richiesta (specie e zona)

O

2

Quantitativo richiesto

O

3

Periodo di validità dell'autorizzazione di pesca

O

4

Indirizzo postale cui deve essere inviata la domanda di autorizzazione di pesca

Commissione europea, Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca, Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles,
fax +32 2 2962338, email Mare-licences@ec.europa.eu

Informazioni sulla nave

5

Stato di bandiera

O

6

Nome della nave

O

7

Lettere e cifre di identificazione esterna

O

8

Indicativo internazionale di chiamata (IRCS)

O

9

Numero IMO

C

Se alle navi è stato assegnato un numero IMO

10

Numero di riferimento interno dello Stato di bandiera

F

11

Anno di costruzione

O

12

Porto d'immatricolazione

O

13

Tipo di nave (codice FAO)

O

14

Tipo primario di attrezzo da pesca (codice FAO)

O

15

Nomi precedenti (Stato di bandiera, nome, IRCS e date di modifica)

C

Se esistono informazioni precedenti

16

Numero Inmarsat/numero Iridium (telefono, email)

C

Telefono, email facoltativa

17

Armatori, indirizzo della persona fisica o giuridica, telefono, fax, email

C

Fax facoltativo

18

Rappresentante (agente) della nave, nome e indirizzo

O

19

Potenza motrice (kW)

O

20

Lunghezza fuori tutto

O

21

Stazza (GT)

O

22

Capacità di congelamento in tonnellate/giorno

O

 

23

Capacità dei serbatoi di acqua di mare refrigerata con mezzi meccanici (RSW) o con ghiaccio (CSW) in metri cubi

O

24

Fotografia digitale a colori della nave, di risoluzione adeguata (max. 0,5 MB), in cui figuri chiaramente la fiancata della nave, compresi il nome e il numero di identificazione visibili sullo scafo.

O



Appendice 2

Dati di contatto delle autorità competenti della Groenlandia

Trasmissione di relazioni e comunicazioni

Le relazioni e le comunicazioni a norma del capo IV, sezione 1, sono redatte in groenlandese, danese o inglese.

Le comunicazioni sono trasmesse mediante posta elettronica, fax o radio costiera all'autorità groenlandese di controllo delle licenze di pesca (GFKL) e al Joint Arctic Command (AKO):

GFLK, telefono +299 34 50 00, fax +299 34 63 60,

Indirizzo email: GFLK@NANOQ.GL

AKO, telefono +299 364000, fax +299 364099,

Indirizzo email: JRCC@JRCC.GL

I giornali di pesca devono essere inviati al seguente indirizzo:

Autorità groenlandese per il controllo delle licenze di pesca (GFLK)

P.O.Box 501, 3900 Nuuk, Groenlandia

La domanda di autorizzazione di pesca e gli altri permessi devono essere comunicati al:

Ministero della pesca, della caccia e dell'agricoltura

Fax + 299 346355 o

email: APNN@NANOQ.GL



Appendice 3

Modalità di attuazione del

CONTROLLO SATELLITARE (SISTEMA DI CONTROLLO DEI PESCHERECCI VIA SATELLITE - VMS)

1. Messaggi di posizione delle navi — sistema VMS

1.1. A bordo delle navi dell'Unione titolari di un'autorizzazione di pesca in virtù dell'accordo, che operano nella zona di pesca della Groenlandia o che effettuano attività di pesca nell'ambito del contingente groenlandese nelle acque della NEAFC (come indicato nell'appendice 5), deve essere installato un impianto di localizzazione satellitare perfettamente funzionante (sistema di controllo dei pescherecci via satellite — VMS) in grado di trasmetterne la posizione in modo automatico e continuo, almeno una volta all'ora, al centro di controllo della pesca (CCP) del rispettivo Stato di bandiera durante la loro presenza nella zona di pesca.

1.2. Ogniqualvolta una nave operante nell'ambito dell'accordo di pesca e soggetta a sorveglianza via satellite ai sensi del presente protocollo entra nella zona di pesca, il CCP dello Stato di bandiera trasmette immediatamente i successivi rapporti di posizione al CCP della Groenlandia. Se concordato dalle parti, tutti i rapporti di posizione della nave sono trasmessi attraverso il nodo centrale dell'UE. Tali messaggi sono trasmessi come segue:

a) per via elettronica nell'ambito di un protocollo di scambio di sicurezza;

b) all'entrata e all'uscita dalla zona di pesca;

c) nel formato di cui all'appendice 4.

1.3. Ciascun messaggio di posizione contiene le seguenti informazioni:

a) l'identificazione della nave;

b) l'ultima posizione geografica della nave con un margine di errore inferiore ai 500 metri e un intervallo di confidenza del 99 %;

c) la data e l'ora UTC di registrazione della posizione;

d) la velocità istantanea e la rotta della nave al momento della registrazione della posizione.

1.4. Il CCP dello Stato di bandiera garantisce il trattamento automatico e la trasmissione elettronica dei messaggi di posizione. Questi sono registrati e conservati in modo sicuro in una banca dati per l'anno in corso e l'anno precedente. Tuttavia questo periodo può essere ridotto, di comune accordo, in caso di vincoli tecnici.

1.5. I componenti hardware e software del sistema VMS sono a prova di manomissione: non permettono cioè di introdurre o estrarre posizioni false e non possono essere disattivati manualmente. Il sistema è interamente automatico ed è pienamente operativo in ogni momento, a prescindere dalle condizioni ambientali. È vietato distruggere, danneggiare, disattivare o comunque manomettere l'impianto di localizzazione via satellite.

1.6. A fini di sorveglianza e controllo, le parti convengono di scambiarsi, se necessario e su richiesta, le informazioni relative alle attrezzature utilizzate.

2. Guasto tecnico o avaria del dispositivo di controllo a bordo della nave

2.1. Lo Stato di bandiera informa senza indugio le autorità della Groenlandia e dell'Unione in caso di guasto tecnico o avaria del dispositivo di controllo permanente via satellite installato a bordo del peschereccio.

2.2. L'attrezzatura difettosa deve essere sostituita o riparata nel primo porto di scalo in cui il servizio è disponibile e non oltre 30 giorni lavorativi dalla notifica dell'avaria da parte dello Stato di bandiera al CCP della Groenlandia. Trascorso tale termine la nave in questione è tenuta a rientrare in un porto designato dalle autorità della Groenlandia per le formalità regolamentari e la riparazione o a lasciare la zona, a condizione che il rapporto di ispezione del dispositivo difettoso e i motivi del guasto siano stati comunicati dallo Stato di bandiera al CCP della Groenlandia.

2.3. Fino a quando il dispositivo non è stato riparato o sostituito, il comandante della nave trasmette manualmente ogni quattro ore al CCP dello Stato di bandiera, per posta elettronica, via radio o via fax, un rapporto di posizione globale comprendente i rapporti di posizione registrati dal comandante della nave alle condizioni previste al punto 1.2.

2.4. Tali messaggi manuali sono registrati senza indugio dal CCP dello Stato di bandiera nella banca dati di cui al punto 1.4 e immediatamente trasmessi dal CCP dello Stato di bandiera al CCP della Groenlandia in base al protocollo e al formato descritti nell'appendice 4.

2.5. Trascorso il periodo di cui al punto 2.2, la nave non è più autorizzata a praticare attività di pesca nella zona di pesca della Groenlandia.

3. Comunicazione sicura dei messaggi di posizione tra centri di controllo della pesca

3.1. Il CCP dello Stato di bandiera trasmette automaticamente i messaggi di posizione delle navi interessate al CCP della Groenlandia.

3.2. I CCP delle due parti si scambiano le rispettive coordinate (indirizzi di posta elettronica, fax, telex e numeri di telefono) e si comunicano senza indugio eventuali modifiche delle medesime.

3.3. Fatta salva la possibilità di futuri miglioramenti, la trasmissione dei messaggi di posizione tra i CCP interessati e gli Stati di bandiera è effettuata per via elettronica tramite protocollo HTTPS. Lo scambio di certificati è effettuato tra le autorità della Groenlandia e il CCP dello Stato di bandiera interessato.

3.4. I dati VMS saranno utilizzati conformemente all'articolo 11 del presente protocollo.

4. Malfunzionamento del sistema di comunicazione

4.1. L'autorità competente della Groenlandia e i CCP degli Stati di bandiera dell'Unione verificano la compatibilità dei rispettivi equipaggiamenti elettronici e segnalano senza indugio all'altra parte qualsiasi malfunzionamento nella comunicazione e nella ricezione dei messaggi di posizione, al fine di trovare quanto prima una soluzione tecnica.

4.2. L'interruzione delle comunicazioni tra i centri di controllo non pregiudica l'attività delle navi.

4.3. Tutti i messaggi non trasmessi nel corso dell'interruzione sono inoltrati non appena sia stata ripristinata la comunicazione tra i centri di controllo.

5. Manutenzione di un CCP

5.1. Gli interventi di manutenzione pianificati di un CCP (programma di manutenzione) che possono incidere sugli scambi di dati VMS devono essere notificati all'altro CCP con almeno settantadue (72) ore di anticipo, indicando se possibile la data e la durata dell'intervento. Per gli interventi non pianificati, queste informazioni sono inviate all'altro CCP non appena possibile.

5.2. Nel corso dell'intervento di manutenzione, la disponibilità dei dati VMS può essere sospesa fino a quando il sistema non torni a essere operativo. I dati VMS sono trasmessi non appena concluso l'intervento di manutenzione.

5.3. Se l'intervento di manutenzione richiede più di ventiquattro (24) ore, i dati VMS sono trasmessi all'altro CCP ricorrendo a un mezzo elettronico alternativo scelto di comune accordo.

5.4. La Groenlandia informa le proprie autorità responsabili del monitoraggio, del controllo e della sorveglianza della pesca affinché le navi dell'Unione non siano considerate in infrazione dal CCP groenlandese a causa della mancata trasmissione dei dati VMS dovuta a un intervento di manutenzione di un CCP.

6. Revisione della frequenza dei messaggi di posizione

6.1. Sulla base di elementi di prova che inducano a ipotizzare un'infrazione, la Groenlandia può chiedere al CCP dello Stato di bandiera, con copia all'Unione, di ridurre a 30 minuti l'intervallo di invio dei messaggi di posizione di una nave per un periodo di indagine determinato. Tali elementi di prova devono essere trasmessi dalla Groenlandia al CCP dello Stato di bandiera e all'Unione. Il CCP dello Stato di bandiera invia senza indugio alla Groenlandia i messaggi di posizione secondo la nuova frequenza.

6.2. Al termine del periodo di indagine determinato la Groenlandia informa il CCP dello Stato di bandiera e l'Unione in merito alle eventuali misure necessarie.



Appendice 4

Sezione 1 – Formato NAF per dati VMS

Formato dei dati VMS

Formato per la comunicazione dei messaggi VMS al CCP dell'altra parte

1)

Messaggio "ENTRY" (ENTRATA)

Dato

Codice campo

Obbligatorio/Facoltativo

Osservazioni

Inizio della registrazione

SR

O

Dato relativo al sistema; indica l'inizio della registrazione

Indirizzo

AD

O

Dato relativo al messaggio; destinatario, codice ISO alfa 3 del paese

Mittente

FR

O

Dato relativo al messaggio; mittente, codice ISO alfa 3 del paese

Numero di registrazione

RN

F

Dato relativo al messaggio; numero di serie della registrazione per l'anno in causa

Data di registrazione

RD

F

Dato relativo al messaggio; data di trasmissione

Ora di registrazione

RT

F

Dato relativo al messaggio; ora di trasmissione

Tipo di messaggio

TM

O

Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio, "ENT"

Indicativo di chiamata

RC

O

Dato relativo alla nave; indicativo internazionale di chiamata della nave

Numero di riferimento interno

IR

O

Dato relativo alla nave; numero individuale della nave (codice ISO alfa 3 dello Stato di bandiera seguito da un numero)

Numero di immatricolazione esterno

XR

F

Dato relativo alla nave; numero sulla fiancata della nave

Latitudine

LT

O

Dato relativo alla posizione; posizione ± 99 999 (WGS-84)

Longitudine

LG

O

Dato relativo alla posizione; posizione ± 999 999 (WGS-84)

Velocità

SP

O

Dato relativo alla posizione; velocità della nave in decimi di nodi

Rotta

CO

O

Dato relativo alla posizione; rotta della nave su scala di 360°

Data

DA

O

Dato relativo alla posizione; data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG)

Ora

TI

O

Dato relativo alla posizione; ora di registrazione della posizione UTC (OOMM)

Fine della registrazione

ER

O

Dato relativo al sistema; indica la fine della registrazione

2)

Messaggio/rapporto "POSITION" (POSIZIONE)

Dato

Codice campo

Obbligatorio/Facoltativo

Osservazioni

Inizio della registrazione

SR

O

Dato relativo al sistema; indica l'inizio della registrazione

Indirizzo

AD

O

Dato relativo al messaggio; destinatario, codice ISO alfa 3 del paese

Mittente

FR

O

Dato relativo al messaggio; mittente, codice ISO alfa 3 del paese

Numero di registrazione

RN

F

Dato relativo al messaggio; numero di serie della registrazione per l'anno in causa

Data di registrazione

RD

F

Dato relativo al messaggio; data di trasmissione

Ora di registrazione

RT

F

Dato relativo al messaggio; ora di trasmissione

Tipo di messaggio

TM

O

Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio, "POS" (1)  

Indicativo di chiamata

RC

O

Dato relativo alla nave; indicativo internazionale di chiamata della nave

Numero di riferimento interno

IR

O

Dato relativo alla nave; numero individuale della nave (codice ISO alfa 3 dello Stato di bandiera seguito da un numero)

Numero di immatricolazione esterno

XR

F

Dato relativo alla nave; numero sulla fiancata della nave

Latitudine

LT

O

Dato relativo alla posizione; posizione ± 99 999 (WGS-84)

Longitudine

LG

O

Dato relativo alla posizione; posizione ± 999 999 (WGS-84)

Attività

AC

O (2)  

Dato relativo alla posizione; "ANC" indica un modo di comunicazione a frequenza ridotta

Velocità

SP

O

Dato relativo alla posizione; velocità della nave in decimi di nodi

Rotta

CO

O

Dato relativo alla posizione; rotta della nave su scala di 360°

Data

DA

O

Dato relativo alla posizione; data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG)

Ora

TI

O

Dato relativo alla posizione; ora di registrazione della posizione UTC (OOMM)

Fine della registrazione

ER

O

Dato relativo al sistema; indica la fine della registrazione

3)

Messaggio "EXIT" (USCITA)

Dato

Codice campo

Obbligatorio/Facoltativo

Osservazioni

Inizio della registrazione

SR

O

Dato relativo al sistema; indica l'inizio della registrazione

Indirizzo

AD

O

Dato relativo al messaggio; destinatario, codice ISO alfa 3 del paese

Mittente

FR

O

Dato relativo al messaggio; mittente, codice ISO alfa 3 del paese

Numero di registrazione

RN

F

Dato relativo al messaggio; numero di serie della registrazione per l'anno in causa

Data di registrazione

RD

F

Dato relativo al messaggio; data di trasmissione

Ora di registrazione

RT

F

Dato relativo al messaggio; ora di trasmissione

Tipo di messaggio

TM

O

Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio, "EXI"

Indicativo di chiamata

RC

O

Dato relativo alla nave; indicativo internazionale di chiamata della nave

Numero di riferimento interno

IR

O

Dato relativo alla nave; numero individuale della nave (codice ISO alfa 3 dello Stato di bandiera seguito da un numero)

Numero di immatricolazione esterno

XR

F

Dato relativo alla nave; numero sulla fiancata della nave

Data

DA

O

Dato relativo alla posizione; data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG)

Ora

TI

O

Dato relativo alla posizione; ora di registrazione della posizione UTC (OOMM)

Fine della registrazione

ER

O

Dato relativo al sistema; indica la fine della registrazione

4)

Formato per la trasmissione dei dati

In ogni messaggio la trasmissione dei dati è strutturata come segue:

una doppia barra (//) e i caratteri "SR" indicano l'inizio di un messaggio,

una doppia barra (//) e un codice indicano l'inizio di un dato,

una barra (/) separa il codice dal dato,

coppie di dati sono separate da uno spazio,

i caratteri "ER" e una doppia barra (//) indicano la fine della registrazione.

Tutti i codici riportati nel presente allegato seguono il cosiddetto "formato per l'Atlantico settentrionale" (North Atlantic Format) quale descritto nel Regime di controllo e di attuazione della NEAFC.

(1) Per le comunicazioni effettuate dalle navi dotate di un impianto di localizzazione satellitare difettoso il tipo di messaggio è "MAN".

(2) Applicabile unicamente se la nave trasmette messaggi POS con una frequenza ridotta.



Appendice 5

Regime di flessibilità nella pesca dello scorfano pelagico tra le acque della Groenlandia e le acque della NEAFC

1.   Le navi che intendono praticare la pesca dello scorfano nell'ambito del regime di flessibilità tra le acque della Groenlandia e le acque della NEAFC devono essere in possesso di un'autorizzazione di pesca rilasciata dalla Groenlandia in conformità delle disposizioni del capo II dell'allegato del protocollo. La domanda e l'autorizzazione di pesca fanno espresso riferimento ad attività al di fuori della ZEE della Groenlandia.

2.   Le navi si conformano a tutte le misure adottate dalla NEAFC per questo tipo di pesca nella zona di regolamentazione NEAFC.

3.   Una nave può utilizzare il proprio contingente groenlandese per lo scorfano soltanto dopo aver esaurito la quota del contingente NEAFC dell'Unione per lo scorfano assegnatale dal proprio Stato di bandiera.

4.   Fatto salvo il precedente punto 5, una nave può pescare il proprio contingente groenlandese nella stessa zona NEAFC in cui ha catturato il proprio contingente NEAFC.

5.   Una nave può pescare il proprio contingente groenlandese nella zona di conservazione dello scorfano (redfish conservation area — RCA) nel rispetto delle condizioni stabilite nella raccomandazione della NEAFC sulla gestione dello scorfano nel Mare di Irminger e nelle acque adiacenti, ad esclusione delle parti comprese nella zona di pesca dell'Islanda.

6.   Le navi operanti nella zona di regolamentazione NEAFC trasmettono alla NEAFC, tramite il CCP del loro Stato di bandiera, un rapporto di posizione VMS in conformità alle pertinenti prescrizioni normative. Quando una nave effettua attività di pesca nell'ambito del contingente groenlandese nella zona di regolamentazione NEAFC, il CCP dello Stato di bandiera adotta opportune disposizioni per garantire che i messaggi di posizione VMS della nave trasmessi con frequenza oraria siano inoltrati quasi in tempo reale al CCP della Groenlandia.

7.   Il comandante della nave provvede affinché, nelle comunicazioni trasmesse alla NEAFC e alle autorità groenlandesi, le catture di scorfano effettuate nella zona di regolamentazione NEAFC nell'ambito del regime di flessibilità della Groenlandia siano chiaramente identificate come catture effettuate sulla base dell'autorizzazione di pesca rilasciata dalla Groenlandia nell'ambito del regime di flessibilità.

a)

Prima di iniziare a pescare sulla base di un'autorizzazione di pesca groenlandese, la nave trasmette una NOTIFICA DI AZIONE.

b)

Nel periodo di attività sulla base di un'autorizzazione di pesca groenlandese la nave trasmette entro le ore 23.59 UTC di ogni giorno una DICHIARAZIONE GIORNALIERA DELLE CATTURE.

c)

Una volta cessate le attività di pesca nell'ambito del contingente groenlandese, la nave trasmette una NOTIFICA DI CONCLUSIONE DELL'AZIONE.

e) La NOTIFICA DI AZIONE, la DICHIARAZIONE GIORNALIERA DELLE CATTURE e la NOTIFICA DI CONCLUSIONE DELL'AZIONE sono trasmesse conformemente al capo IV, sezione 2, dell'allegato.

8.   Ai fini di una migliore protezione delle zone di schiusa delle larve, le attività di pesca non hanno inizio prima della data fissata nella raccomandazione della NEAFC sulla gestione dello scorfano nel Mare di Irminger e nelle acque adiacenti.

9.   Lo Stato di bandiera dichiara alle autorità dell'Unione le catture praticate nell'ambito del contingente groenlandese nelle acque della Groenlandia e nella zona di regolamentazione NEAFC. Tale dichiarazione comprende tutte le catture effettuate nell'ambito del regime di flessibilità e identifica chiaramente le catture e l'autorizzazione di pesca corrispondente.

10.   Al termine della campagna di pesca i CCP degli Stati di bandiera trasmettono alle autorità groenlandesi le statistiche relative alle catture di scorfano pelagico praticate nell'ambito del regime di flessibilità.



ALLEGATO II

Portata dei poteri conferiti e procedura per la definizione della posizione dell'Unione nella commissione mista

(1)La Commissione è autorizzata a negoziare con il governo della Groenlandia e con il governo della Danimarca e, se del caso e fatto salvo il rispetto del punto 3 del presente allegato, ad approvare modifiche del protocollo riguardo alle questioni seguenti:

(a)la revisione delle possibilità di pesca e, di conseguenza, della contropartita finanziaria di cui all'articolo 4 del protocollo;

(b)le modalità di sostegno settoriale conformemente all'articolo 5 del protocollo;

(c)le condizioni tecniche e le modalità in base alle quali le navi dell'Unione svolgono le loro attività di pesca.

(2)Nell'ambito della commissione mista istituita a norma dell'accordo di pesca, l'Unione:

(a)agisce conformemente agli obiettivi perseguiti nell'ambito della politica comune della pesca;

(b)promuove posizioni che siano compatibili con le pertinenti norme adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca e tengano conto della gestione congiunta da parte degli Stati costieri.

(3)Quando in una riunione della commissione mista è prevista l'adozione di una decisione che modifica il protocollo come previsto al punto 1, si prendono le disposizioni necessarie affinché la posizione che sarà espressa a nome dell'Unione tenga conto dei più recenti dati statistici e biologici e delle altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione.

(4)A tal fine e sulla base di tali informazioni, i servizi della Commissione trasmettono al Consiglio o ai suoi organi preparatori, con sufficiente anticipo prima della pertinente riunione della commissione mista, un documento contenente i dettagli della posizione proposta da esprimere a nome dell'Unione, affinché sia esaminato e approvato.

(5)Con riguardo agli aspetti di cui al punto 1), lettera a), la posizione da esprimere a nome dell'Unione è approvata dal Consiglio a maggioranza qualificata. Negli altri casi la posizione dell'Unione proposta nel documento preparatorio si considera approvata, a meno che un numero di Stati membri equivalente alla minoranza di blocco non vi si opponga durante una riunione dell'organo preparatorio del Consiglio o entro 20 giorni dal ricevimento del documento preparatorio, se questa scadenza è più ravvicinata. In caso di opposizione, la questione è sottoposta al Consiglio.

(6)Qualora, nel corso di ulteriori riunioni, anche sul posto, sia impossibile raggiungere un accordo che permetta di tenere conto di nuovi elementi nella posizione dell'Unione, la questione è sottoposta al Consiglio o ai suoi organi preparatori.

(7)La Commissione è invitata ad adottare in tempo utile le disposizioni necessarie a garantire che sia dato seguito alla decisione della commissione mista, comprese, se del caso, la pubblicazione della decisione in questione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e la presentazione di eventuali proposte necessarie per l'attuazione di tale decisione.

(1)    L'assegnazione dello scorfano deve essere conforme all'accordo di gestione e alle decisioni adottate a livello di NEAFC.
(2)    RED è il codice FAO per i Sebastes spp; tuttavia ai fini della dichiarazione delle catture, deve essere inserito il codice della singola specie (REG, REB).
(3)

   La pesca di questo contingente è effettuata da massimo sei navi contemporaneamente.

(4)    Quando è possibile realizzare catture, a seguito di un contingente minimo per la Groenlandia di 25 000 tonnellate in base al TAC iniziale, intermedio e definitivo, all'Unione sono messe a disposizione possibilità di pesca fino a un massimo di 7,7 % del TAC applicabile di capelin durante la campagna di pesca in linea con le disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3.
(5)    Tutti i contingenti di sgombro trasferiti dalla Groenlandia dipenderanno dalla partecipazione della Groenlandia in qualità di firmatario, insieme all'UE, dell'accordo di ripartizione della gestione dello sgombro tra gli Stati costieri.
(6)    Le specie Coryphaenoides rupestris e Macrourus berglax non costituiscono specie bersaglio; gli esemplari di tali specie possono essere catturati soltanto come catture accessorie insieme ad altre specie bersaglio.
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