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Document 52013PC0597

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare in sede di Consiglio dei ministri ACP-UE relativamente alla revisione dell’allegato IV dell’accordo di partenariato ACP-CE)

/* COM/2013/0597 final - 2013/0287 (NLE) */

52013PC0597

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare in sede di Consiglio dei ministri ACP-UE relativamente alla revisione dell’allegato IV dell’accordo di partenariato ACP-CE) /* COM/2013/0597 final - 2013/0287 (NLE) */


RELAZIONE

L’obiettivo della Commissione è disporre di una serie coerente di modalità di attuazione degli strumenti finanziari esterni nell’ambito del bilancio e del Fondo europeo di sviluppo (FES) dal 1° gennaio 2014, non appena inizieranno ad essere applicate le misure transitorie dell’11° FES. Il nuovo regolamento finanziario e le proposte legislative della Commissione relative alle azioni esterne nell’ambito delle prossime prospettive finanziarie pluriennali (2014-2020) contengono un certo numero di elementi che rendono necessari adeguamenti tecnici all’allegato IV dell’accordo di partenariato ACP-CE.

Gli adeguamenti mirano a introdurre le innovazioni proposte in merito all’attuazione degli strumenti finanziari esterni nell’ambito del bilancio che è opportuno estendere al partenariato ACP-UE, senza però comprometterne gli obiettivi specifici. In tal modo si dovrebbe semplificare e rendere più efficiente l’attuazione del FES.

Le modifiche proposte riguardano in particolare le norme relative alla nazionalità e all’origine (articoli 20 e 22 dell’allegato IV) e il regime delle preferenze (articolo 26).

Nonostante la notevole apertura delle procedure di concessione delle sovvenzioni e di aggiudicazione dagli appalti finanziate nell’ambito del bilancio e del FES conseguente alla revisione dell’accordo di partenariato ACP-CE effettuata nel 2010, la Commissione ritiene possibile compiere ulteriori progressi in linea con il contesto politico in evoluzione. In considerazione degli impegni assunti a Busan[1], ad Accra[2] e alla riunione del CAS-OCSE tenutasi a Parigi nel 2010, è già stata suggerita una semplificazione armonizzata delle norme degli strumenti finanziari esterni relative alla nazionalità e all’origine nell’ambito del bilancio. Pur mantenendo gli elementi fondamentali del regime attuale dell’allegato IV, si suggerisce di integrare tale regime con le norme armonizzate e semplificate proposte nell’ambito del bilancio.

A titolo di esempio, si propone che i soggetti dei paesi ACP diventino ammissibili alle procedure di appalto per progetti in qualsiasi paese in via di sviluppo. In cambio dei vantaggi di mercato per i paesi ACP, si propone che i soggetti di tutti i paesi in via di sviluppo, tranne i membri del G20, siano ammissibili anche alle procedure di appalto nell’ambito del FES.

Per quanto riguarda il regime delle preferenze, le precedenti modifiche hanno alterato il testo dell’articolo 26 incidendo negativamente sulla coerenza e sull’applicabilità del regime. Si propone pertanto di apportare gli adeguamenti tecnici necessari per ripristinare l’integrità dell’articolo.

A norma dell’articolo 100 dell’accordo di partenariato ACP-CE, l’allegato IV può essere rivisto con decisione del Consiglio dei ministri ACP-UE. Per garantire che entro il 1° gennaio 2014 sia disponibile una serie coerente di modalità di attuazione per il bilancio e il FES, si propone che il Consiglio dei ministri ACP-UE adotti le decisioni tramite uno scambio di lettere tra il presidente del Consiglio ACP e il presidente del Consiglio dell’Unione europea.

La Commissione propone che il Consiglio dell’Unione europea adotti la decisione allegata.

2013/0287 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare in sede di Consiglio dei ministri ACP-UE relativamente alla revisione dell’allegato IV dell’accordo di partenariato ACP-CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 209, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

visto l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonu il 23 giugno 2000[3] (in appresso “l’accordo di partenariato ACP-CE”),

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)       A norma dell’articolo 100 dell’accordo di partenariato ACP-CE, gli allegati I bis, I ter, II, III, IV e VI dell’accordo possono essere rivisti, adattati e modificati dal Consiglio dei ministri su raccomandazione del Comitato ACP-UE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo.

(2)       Le parti dell’accordo di partenariato ACP-CE hanno assunto impegni internazionali a favore dell’efficacia degli aiuti a Busan, ad Accra e alla riunione del CAS-OCSE tenutasi a Parigi nel 2010.

(3)       Le norme relative alla nazionalità e all’origine potrebbero essere ulteriormente migliorate in linea con i suddetti impegni internazionali.

(4)       Chiarendo e semplificando le disposizioni dell’allegato IV dell’accordo di partenariato ACP-CE si potrebbe favorire un’applicazione più efficiente del FES,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l’Unione europea deve adottare in sede di Consiglio dei ministri ACP-UE relativamente alla revisione dell’allegato IV dell’accordo di partenariato ACP-CE si basa sul progetto di decisione del Consiglio dei ministri ACP-UE in allegato.

Articolo 2

Dopo la sua adozione, la decisione del Consiglio dei ministri ACP-UE è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

ALLEGATO

Progetto di

DECISIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-UE

relativa alla revisione dell’allegato IV dell’accordo di partenariato ACP-CE

il CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-UE,

visto l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonu il 23 giugno 2000[4], modificato a Lussemburgo il 25 giugno 2005[5] e a Ouagadougou il 22 giugno 2010[6] (in appresso “l’accordo di partenariato ACP-CE”), in particolare l’articolo 100,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell’articolo 100 dell’accordo di partenariato ACP-CE, gli allegati I bis, I ter, II, III, IV e VI dell’accordo possono essere rivisti, adattati e modificati dal Consiglio dei ministri su raccomandazione del Comitato ACP-UE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo.

(2) Le parti dell’accordo di partenariato ACP-CE hanno assunto impegni internazionali a favore dell’efficacia degli aiuti a Busan, ad Accra e alla riunione del CAS-OCSE tenutasi a Parigi nel 2010.

(3) Le norme relative alla nazionalità e all’origine potrebbero essere ulteriormente migliorate in linea con i suddetti impegni internazionali.

(4) Chiarendo e semplificando le disposizioni dell’allegato IV dell’accordo di partenariato ACP-CE si potrebbe favorire un’applicazione più efficiente del FES,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato IV dell’accordo di partenariato ACP-CE è così modificato:

1.           all’articolo 19 quater, il paragrafo 5 è sostituito da quanto segue:

“Conformemente all’impegno di cui agli articoli 49 e 50 del presente accordo, gli appalti e le sovvenzioni finanziati con le risorse del quadro finanziario pluriennale di cooperazione con gli ACP sono eseguiti nel rispetto delle norme fondamentali di lavoro riconosciute a livello internazionale e della legislazione ambientale applicabile, compresi gli accordi internazionali in materia di ambiente.”

2.           All’articolo 20, il paragrafo 1 è sostituito da quanto segue:

“A meno che non sia concessa una deroga in conformità dell’articolo 22 e fatto salvo l’articolo 26:

La partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni finanziate dal quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo è aperta a tutte le persone fisiche aventi la cittadinanza di o a tutte le persone giuridiche stabilite in:

(a) uno Stato ACP, uno Stato membro della Comunità europea, un paese ufficialmente candidato all’adesione alla Comunità europea o uno Stato membro dello spazio economico europeo;

(b) i paesi e i territori in via di sviluppo compresi nell’elenco CAS-OCSE dei beneficiari di APS che non sono membri del gruppo G-20, fatto salvo lo status della Repubblica del Sudafrica di cui al protocollo 3, nonché i paesi e territori d’oltremare cui si applica la decisione del Consiglio [2001/822/CE del 27 novembre 2001][7];

(c) i paesi per i quali la Commissione stabilisce l’accesso reciproco all’assistenza esterna.

L’accesso reciproco può essere concesso, per un periodo limitato di almeno un anno, ogniqualvolta un paese concede l’ammissibilità a parità di condizioni a soggetti della Comunità e di paesi ammissibili a norma del presente articolo;

(d) uno Stato membro dell’OCSE in caso di contratti attuati in un paese meno sviluppato o in un paese povero fortemente indebitato (HIPC) inseriti nell’elenco dei beneficiari di APS pubblicato dal CAS-OCSE.”

3.           All’articolo 20, il paragrafo 1 bis è soppresso.

4.           All’articolo 20, il paragrafo 3 è sostituito da quanto segue:

“Tutte le forniture e tutti i materiali acquistati nell’ambito di un contratto di appalto o conformemente a una convenzione di sovvenzione finanziati con le risorse del quadro finanziario pluriennale di cooperazione a norma del presente accordo devono essere originari di un paese ammissibile ai sensi del presente articolo.

Le forniture e i materiali acquistati possono tuttavia essere originari di qualsivoglia paese se il loro ammontare è inferiore alla soglia per il ricorso alla procedura negoziata concorrenziale.

In questo contesto la definizione della nozione di “prodotti originari” è valutata rispetto agli accordi internazionali pertinenti e i prodotti originari della Comunità devono comprendere quelli originari dei paesi, territori e dipartimenti d’oltremare.”

5.           All’articolo 20, il paragrafo 5 è sostituito da quanto segue:

“Quando il quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo copre un’operazione attuata tramite un’organizzazione internazionale, la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni è aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili a norma del paragrafo 1 nonché a tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili a norma del regolamento di questa organizzazione, ferma restando la necessità di garantire un pari trattamento a tutti i donatori. Le stesse regole si applicano alle forniture e ai materiali.”

6.           All’articolo 20, il paragrafo 6 è sostituito da quanto segue:

“Quando il quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo copre un’operazione attuata nell’ambito di un’iniziativa regionale, la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni è aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili a norma del paragrafo 1 nonché a tutte le persone fisiche e giuridiche di un paese coinvolto nell’iniziativa in questione. Le stesse regole si applicano alle forniture e ai materiali.”

7.           All’articolo 20, il paragrafo 7 è sostituito da quanto segue:

“Quando il quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo copre un’operazione cofinanziata con un partner o altro donatore o attuata tramite uno Stato membro in regime di gestione concorrente oppure tramite un fondo fiduciario istituito dalla Commissione, la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni è aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili a norma del paragrafo 1 nonché a tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili secondo le norme di detto partner, altro donatore o Stato membro ovvero stabilite nell’atto costitutivo del fondo fiduciario.

Nel caso delle azioni attuate tramite organismi incaricati (Stati membri o loro agenzie, Banca europea per gli investimenti, organizzazioni internazionali o loro agenzie), sono ammissibili anche le persone fisiche e giuridiche ammissibili secondo le norme dell’organismo incaricato, stabilite negli accordi conclusi con l’organismo cofinanziatore o attuatore. Le stesse regole si applicano alle forniture e ai materiali.”

8.           All’articolo 20 è aggiunto un nuovo paragrafo 8:

“Quando il quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo copre un’operazione cofinanziata nell’ambito di un altro strumento finanziario esterno, la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni è aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili a norma del paragrafo 1 nonché a tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili nell’ambito di uno qualsiasi di questi strumenti. Le stesse regole si applicano alle forniture e ai materiali.”

9.           All’articolo 20 è aggiunto un nuovo paragrafo 9:

“L’ammissibilità definita nel presente articolo può essere limitata rispetto alla cittadinanza, all’ubicazione o alla natura degli offerenti, dei richiedenti e dei candidati, ove richiesto dal carattere e dagli obiettivi dell’azione e nella misura necessaria per la sua efficace attuazione.”

10.         All’articolo 22, il paragrafo 1 è sostituito da quanto segue:

“Gli offerenti, i richiedenti e i candidati di paesi terzi non ammissibili a norma dell’articolo 20 possono essere autorizzati a partecipare alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni finanziate dalla Comunità nell’ambito del quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo e le forniture e i materiali di origine non ammissibile possono essere considerati ammissibili su richiesta giustificata dello Stato ACP o dell’ente o organizzazione competente a livello regionale o intra-ACP nei seguenti casi:

(a) paesi con legami tradizionali di tipo economico, commerciale o geografico con paesi limitrofi beneficiari, o

(b) urgenza o indisponibilità di prodotti e servizi sui mercati dei paesi interessati, o altri casi debitamente giustificati in cui le norme in materia di ammissibilità renderebbero impossibile o estremamente difficoltosa la realizzazione di un progetto, di un programma o di un’azione.

Lo Stato ACP o l’ente o organizzazione competente a livello regionale o intra-ACP fornisce alla Commissione, per ciascun caso, le informazioni necessarie per decidere siffatte deroghe.”

11.         All’articolo 26, la lettera a) del paragrafo 1 è sostituita da quanto segue:

“nel caso di appalti di lavori di valore inferiore a 5 000 000 EUR, durante la valutazione finanziaria viene concessa agli offerenti degli Stati ACP una preferenza del 10%, a condizione che almeno un quarto del capitale e del personale di gestione sia originario di uno o più Stati ACP;”

12.         All’articolo 26, la lettera b) del paragrafo 1 è sostituita da quanto segue:

“nel caso di appalti di forniture di valore inferiore a 300 000 EUR, durante la valutazione finanziaria viene concessa alle offerte presentate da un’impresa ACP, da sola o in consorzio con partner europei, una preferenza del 15%;”

13.         All’articolo 26, la lettera c) del paragrafo 1 è soppressa.

14.         All’articolo 26, il paragrafo 2 è sostituito da quanto segue:

“Se due offerte sono giudicate equivalenti in base ai criteri sopra esposti, si accorda la preferenza:

(a) all’offerta presentata da uno Stato ACP oppure

(b) in mancanza di una siffatta offerta:

i) all’offerta che permette il migliore uso possibile delle risorse materiali e umane degli Stati ACP;

ii) all’offerta che propone le migliori possibilità di subappalto alle società, imprese o persone fisiche degli Stati ACP, oppure

iii) ad un consorzio di persone fisiche, imprese e società degli Stati ACP e della Comunità.”

Articolo 2

La presente decisione è adottata in seno al Consiglio dei ministri ACP-CE tramite uno scambio di lettere tra il presidente del Consiglio ACP e il presidente del Consiglio dell’Unione europea.

La presente decisione entra in vigore al completamento della suddetta procedura.

Fatto a […], il […]

Per il Consiglio dell’Unione europea Il presidente || Per il Consiglio dei ministri ACP Il presidente

[1]               Si veda il documento finale di Busan, 29 novembre – 1° dicembre 2011, disponibile al seguente indirizzo: http://www.oecd.org/dac/effectiveness/busanpartnership.htm

[2]               Si veda il programma d’azione di Accra (2008), disponibile al seguente indirizzo: http://www.oecd.org/dac/effectiveness/parisdeclarationandaccraagendaforaction.htm

[3]               GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. Accordo modificato dall’accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 287 del 28.10.2005, pag. 4) e dall’accordo firmato a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3).

[4]               GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. Accordo rettificato dalla GU L 385 del 29.12.2004, pag. 88.

[5]               GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 27.

[6]               GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3.

[7]               GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1.

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