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Document 52013PC0427
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Regulation (EC) No 2368/2002 as regards the inclusion of Greenland in implementing the Kimberley Process certification scheme
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio per quanto concerne la partecipazione della Groenlandia all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio per quanto concerne la partecipazione della Groenlandia all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley
/* COM/2013/0427 final - 2013/0198 (COD) */
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio per quanto concerne la partecipazione della Groenlandia all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley /* COM/2013/0427 final - 2013/0198 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA La presente proposta è volta a consentire alla
Groenlandia di partecipare al sistema di certificazione del processo di
Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi attraverso la sua
cooperazione con l'Unione europea. Il regime definito nella proposta
consentirebbe l'importazione e l'esportazione di diamanti grezzi fra la
Groenlandia e l'Unione, nonché fra la Groenlandia e altri partecipanti al
sistema di certificazione, purché tutte le importazioni e le esportazioni di
diamanti grezzi siano verificate e, per le esportazioni, certificate dalle
autorità dell'Unione in conformità delle norme di cui al regolamento (CE) n.
2368/2002 del Consiglio relativo all'attuazione del sistema di certificazione
del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi. Tale associazione rafforzerebbe le relazioni
economiche tra l'Unione europea e la Groenlandia per quanto concerne
l'industria dei diamanti e, in particolare, consentirebbe alla Groenlandia di
esportare diamanti grezzi corredati del certificato dell'Unione europea
rilasciato ai fini del sistema di certificazione, allo scopo di promuovere lo
sviluppo economico della Groenlandia. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO La Groenlandia e la Danimarca hanno accettato
il metodo contenuto nella proposta e si impegnano a recepire e ad attuare nella
legislazione applicabile alla Groenlandia le disposizioni pertinenti del
regolamento (CE) n. 2368/2002 per quanto riguarda le condizioni e le
formalità per l'importazione e l'esportazione di diamanti grezzi, il transito
verso un partecipante diverso dall'Unione, la partecipazione dell'Unione,
compresa la Groenlandia, al sistema di certificazione del processo di
Kimberley, gli obblighi riguardanti la dovuta diligenza, le norme antielusione
e lo scambio di informazioni, nonché ad assicurare l'osservanza di tali
disposizioni. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA La base giuridica della proposta è l'articolo
207. La proposta estende il territorio dell'Unione alla Groenlandia ai fini del
sistema di certificazione del processo di Kimberley. Di conseguenza, alla
Groenlandia sarà vietato accettare importazioni ed esportazioni di diamanti
grezzi verso il territorio dell'Unione o dal suo esterno senza un valido
certificato del processo di Kimberley (PK). Le modifiche consentiranno
l'esportazione di diamanti grezzi provenienti dalla Groenlandia in paesi terzi,
a condizione che siano corredati di un certificato PK dell'UE. In precedenza,
le condizioni per la certificazione richiedevano la prova che i diamanti grezzi
fossero stati importati nell'Unione legalmente. Per i diamanti estratti in
Groenlandia che non sono ancora mai stati esportati la presente proposta
introduce una condizione alternativa, ossia la presentazione di elementi di
prova al riguardo. La proposta definisce inoltre le modalità
della presentazione di diamanti grezzi alla verifica delle autorità
dell'Unione, estende le norme speciali per il transito alla Groenlandia,
consente alla Groenlandia di partecipare al comitato per l'attuazione del
regolamento, di essere rappresentata nell'ambito del processo di Kimberley e di
cooperare con gli altri Stati membri per il tramite della Commissione. La proposta è strettamente collegata a una
proposta di decisione del Consiglio che definisce norme specifiche per la
circolazione di diamanti grezzi tra l'Unione e la Groenlandia. Come proposto
nella presente decisione, per poter entrare o uscire dal territorio della
Groenlandia o dell'Unione, i diamanti grezzi dovrebbero soddisfare i seguenti
requisiti principali: i) essere corredati di una qualche forma di documento
ufficiale, sia esso un documento attestante che sono stati estratti in
Groenlandia o una copia di un certificato del processo di Kimberley convalidata
da un'autorità dell'Unione, e ii) essere sigillati in contenitori a prova di
manomissione. Come proposto nella presente decisione, i
diamanti grezzi estratti in Groenlandia, purché non siano stati oggetto di una
precedente esportazione in un paese terzo, possono entrare nel territorio
doganale dell'Unione se corredati di un'attestazione rilasciata dalle autorità
della Groenlandia. Una volta che i diamanti grezzi estratti in Groenlandia sono
stati esportati verso un paese terzo, al loro ritorno possono circolare tra
l'Unione e la Groenlandia secondo le stesse regole che si applicano a tutti gli
altri diamanti grezzi importati nell'Unione. L'applicazione della decisione dovrebbe
allinearsi con l'entrata in vigore della presente modifica. 2013/0198 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 2368/2002
del Consiglio per quanto concerne la partecipazione della Groenlandia
all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n.
2368/2002 del Consiglio relativo all'attuazione del sistema di certificazione
del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi[1] istituisce un sistema
comunitario di certificazione e di controlli all'importazione e
all'esportazione per i diamanti grezzi ai fini dell'attuazione del sistema di
certificazione del processo di Kimberley. (2) La Groenlandia non fa parte
del territorio dell'Unione, ma è inclusa nell'elenco dei paesi e territori
d'oltremare di cui all'allegato II dei trattati. Conformemente all'articolo 198
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'associazione dei paesi e
territori d'oltremare all'Unione ha l'obiettivo di promuovere lo sviluppo
economico e sociale di tali paesi e territori e instaurare strette relazioni
economiche tra essi e l'Unione nel suo insieme. (3) La decisione […] del
Consiglio stabilisce le norme e le procedure per consentire la partecipazione
della Groenlandia al sistema di certificazione del processo di Kimberley per i
diamanti grezzi attraverso la sua cooperazione con l'Unione europea. Tale
associazione rafforzerebbe le relazioni economiche tra l'Unione europea e la
Groenlandia per quanto concerne l'industria dei diamanti e, in particolare,
consentirebbe alla Groenlandia di esportare diamanti grezzi corredati del
certificato dell'Unione europea rilasciato ai fini del sistema di
certificazione, allo scopo di promuovere lo sviluppo economico della
Groenlandia. (4) Il regolamento (CE)
n. 2368/2002 va modificato per consentire l'entrata in vigore della
presente decisione e in particolare garantire la partecipazione della
Groenlandia al sistema di certificazione. (5) Di conseguenza, alla
Groenlandia sarà vietato accettare importazioni ed esportazioni di diamanti
grezzi verso o da un partecipante diverso dall'Unione senza un valido
certificato del processo di Kimberley. Le modifiche consentiranno l'esportazione
di diamanti grezzi dalla Groenlandia a paesi terzi, a condizione che tali
diamanti siano corredati di un certificato UE del processo di Kimberley. (6) All'attuale condizione
necessaria per ottenere la certificazione, che richiede la prova che i diamanti
grezzi sono stati importati legalmente nell'Unione, è opportuno aggiungere una
condizione alternativa per i diamanti estratti in Groenlandia che non siano mai
stati esportati, in particolare per addurre elementi di prova al riguardo. (7) È inoltre opportuno
modificare le modalità della presentazione dei diamanti grezzi alla verifica
delle autorità dell'Unione, estendendo le norme speciali per il transito alla
Groenlandia e consentendo a quest'ultima di partecipare al comitato per
l'attuazione del regolamento, di essere rappresentata nell'ambito del processo
di Kimberley e di cooperare con gli altri Stati membri per il tramite della
Commissione. (8) Il regolamento (CE)
n. 2368/2002 va quindi modificato di conseguenza, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 2368/2002 è così
modificato: (1)
L'articolo 1 è sostituito dal seguente: "Articolo
1 Il presente regolamento istituisce un sistema
dell'Unione di certificazione e di controlli all'importazione e
all'esportazione per i diamanti grezzi ai fini dell'attuazione del sistema di
certificazione del processo di Kimberley. Ai fini del sistema di certificazione, il
territorio dell'Unione e quello della Groenlandia sono considerati un'entità
unica senza frontiere interne. Il presente regolamento non pregiudica né
sostituisce le disposizioni in vigore relative alle formalità e ai controlli
doganali." (2)
All'articolo 3, la frase introduttiva è sostituita
dalla seguente: "L'importazione di diamanti grezzi nei
territori dell'Unione o della Groenlandia è consentita soltanto se sono
rispettate tutte le seguenti condizioni:" (3)
All'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal
seguente: "1. I contenitori e i relativi certificati
sono sottoposti congiuntamente e senza indugio alla verifica di un'autorità
dell'Unione nello Stato membro di importazione o in quello di destinazione,
così come indicato nei documenti di accompagnamento. I contenitori destinati
alla Groenlandia sono sottoposti alla verifica di una delle autorità
dell'Unione nello Stato membro in cui sono stati importati o in uno degli altri
Stati membri nei quali ha sede l'autorità dell'Unione." (4)
All'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal
seguente: "1. La Commissione consulta i partecipanti
sulle modalità pratiche di conferma all'autorità competente del paese
d'esportazione partecipante che ha convalidato il certificato dell'avvenuta
importazione nel territorio dell'Unione o in quello della Groenlandia." (5)
All'articolo 11, la frase introduttiva è sostituita
dalla seguente: "L'esportazione di diamanti grezzi dai
territori dell'Unione o della Groenlandia è consentita soltanto se sono
rispettate entrambe le condizioni seguenti:" (6)
All'articolo 12, paragrafo 1, la lettera a) è
sostituita dalla seguente: "a) l'esportatore ha dimostrato in modo inconfutabile
che: i) i diamanti grezzi per cui si richiede un
certificato sono stati importati legalmente in conformità delle disposizioni
dell'articolo 3; oppure ii) i diamanti grezzi per cui si richiede un
certificato sono stati estratti in Groenlandia nel caso non siano stati
precedentemente esportati verso un partecipante diverso dall'Unione." (7)
L'articolo 18 è sostituito dal seguente: "Articolo
18 Gli articoli 4, 11, 12 e 14 non si applicano ai
diamanti grezzi che entrano nel territorio dell'Unione o della Groenlandia
unicamente per il transito verso un partecipante esterno a tali territori, a
condizione che né il contenitore originale in cui sono trasportati i diamanti
grezzi né il certificato originale allegato, rilasciato da un'autorità
competente di un paese partecipante, siano stati manomessi all'ingresso e
all'uscita dal territorio dell'Unione o della Groenlandia, e che la finalità
del transito sia chiaramente indicata sul certificato allegato." (8)
L'articolo 21 è sostituito dal seguente: "Articolo
21 1. L'Unione, compresa la Groenlandia, è un
partecipante al sistema di certificazione del processo di Kimberley. 2. La Commissione, che rappresenta l'Unione,
inclusa la Groenlandia, nel sistema di certificazione del processo di
Kimberley, si adopera per assicurare un'attuazione ottimale del sistema di
certificazione PK, segnatamente attraverso la cooperazione con i partecipanti.
A tal fine essa scambia con i partecipanti informazioni sul commercio
internazionale dei diamanti grezzi, collabora alle attività di monitoraggio, se
del caso, e alla composizione di eventuali controversie." (9)
L'articolo 23 è sostituito dal seguente: "Articolo
23 Il comitato di cui all'articolo 22 può esaminare
ogni questione relativa all'applicazione del presente regolamento. Dette questioni
possono essere sollevate sia dal presidente sia da un rappresentante di uno
Stato membro o della Groenlandia. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea. Il
presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente [1] GU L 358 del 31.12.2002, pag. 28.