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Document 52013PC0427

    Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio per quanto concerne la partecipazione della Groenlandia all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley

    /* COM/2013/0427 final - 2013/0198 (COD) */

    52013PC0427

    Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio per quanto concerne la partecipazione della Groenlandia all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley /* COM/2013/0427 final - 2013/0198 (COD) */


    RELAZIONE

    1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

    La presente proposta è volta a consentire alla Groenlandia di partecipare al sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi attraverso la sua cooperazione con l'Unione europea. Il regime definito nella proposta consentirebbe l'importazione e l'esportazione di diamanti grezzi fra la Groenlandia e l'Unione, nonché fra la Groenlandia e altri partecipanti al sistema di certificazione, purché tutte le importazioni e le esportazioni di diamanti grezzi siano verificate e, per le esportazioni, certificate dalle autorità dell'Unione in conformità delle norme di cui al regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi.

    Tale associazione rafforzerebbe le relazioni economiche tra l'Unione europea e la Groenlandia per quanto concerne l'industria dei diamanti e, in particolare, consentirebbe alla Groenlandia di esportare diamanti grezzi corredati del certificato dell'Unione europea rilasciato ai fini del sistema di certificazione, allo scopo di promuovere lo sviluppo economico della Groenlandia.

    2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

    La Groenlandia e la Danimarca hanno accettato il metodo contenuto nella proposta e si impegnano a recepire e ad attuare nella legislazione applicabile alla Groenlandia le disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 2368/2002 per quanto riguarda le condizioni e le formalità per l'importazione e l'esportazione di diamanti grezzi, il transito verso un partecipante diverso dall'Unione, la partecipazione dell'Unione, compresa la Groenlandia, al sistema di certificazione del processo di Kimberley, gli obblighi riguardanti la dovuta diligenza, le norme antielusione e lo scambio di informazioni, nonché ad assicurare l'osservanza di tali disposizioni.

    3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

    La base giuridica della proposta è l'articolo 207. La proposta estende il territorio dell'Unione alla Groenlandia ai fini del sistema di certificazione del processo di Kimberley. Di conseguenza, alla Groenlandia sarà vietato accettare importazioni ed esportazioni di diamanti grezzi verso il territorio dell'Unione o dal suo esterno senza un valido certificato del processo di Kimberley (PK). Le modifiche consentiranno l'esportazione di diamanti grezzi provenienti dalla Groenlandia in paesi terzi, a condizione che siano corredati di un certificato PK dell'UE. In precedenza, le condizioni per la certificazione richiedevano la prova che i diamanti grezzi fossero stati importati nell'Unione legalmente. Per i diamanti estratti in Groenlandia che non sono ancora mai stati esportati la presente proposta introduce una condizione alternativa, ossia la presentazione di elementi di prova al riguardo.

    La proposta definisce inoltre le modalità della presentazione di diamanti grezzi alla verifica delle autorità dell'Unione, estende le norme speciali per il transito alla Groenlandia, consente alla Groenlandia di partecipare al comitato per l'attuazione del regolamento, di essere rappresentata nell'ambito del processo di Kimberley e di cooperare con gli altri Stati membri per il tramite della Commissione.

    La proposta è strettamente collegata a una proposta di decisione del Consiglio che definisce norme specifiche per la circolazione di diamanti grezzi tra l'Unione e la Groenlandia. Come proposto nella presente decisione, per poter entrare o uscire dal territorio della Groenlandia o dell'Unione, i diamanti grezzi dovrebbero soddisfare i seguenti requisiti principali: i) essere corredati di una qualche forma di documento ufficiale, sia esso un documento attestante che sono stati estratti in Groenlandia o una copia di un certificato del processo di Kimberley convalidata da un'autorità dell'Unione, e ii) essere sigillati in contenitori a prova di manomissione.

    Come proposto nella presente decisione, i diamanti grezzi estratti in Groenlandia, purché non siano stati oggetto di una precedente esportazione in un paese terzo, possono entrare nel territorio doganale dell'Unione se corredati di un'attestazione rilasciata dalle autorità della Groenlandia. Una volta che i diamanti grezzi estratti in Groenlandia sono stati esportati verso un paese terzo, al loro ritorno possono circolare tra l'Unione e la Groenlandia secondo le stesse regole che si applicano a tutti gli altri diamanti grezzi importati nell'Unione.

    L'applicazione della decisione dovrebbe allinearsi con l'entrata in vigore della presente modifica.

    2013/0198 (COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    recante modifica del regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio per quanto concerne la partecipazione della Groenlandia all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

    considerando quanto segue:

    (1)       Il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi[1] istituisce un sistema comunitario di certificazione e di controlli all'importazione e all'esportazione per i diamanti grezzi ai fini dell'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley.

    (2)       La Groenlandia non fa parte del territorio dell'Unione, ma è inclusa nell'elenco dei paesi e territori d'oltremare di cui all'allegato II dei trattati. Conformemente all'articolo 198 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione ha l'obiettivo di promuovere lo sviluppo economico e sociale di tali paesi e territori e instaurare strette relazioni economiche tra essi e l'Unione nel suo insieme.

    (3)       La decisione […] del Consiglio stabilisce le norme e le procedure per consentire la partecipazione della Groenlandia al sistema di certificazione del processo di Kimberley per i diamanti grezzi attraverso la sua cooperazione con l'Unione europea. Tale associazione rafforzerebbe le relazioni economiche tra l'Unione europea e la Groenlandia per quanto concerne l'industria dei diamanti e, in particolare, consentirebbe alla Groenlandia di esportare diamanti grezzi corredati del certificato dell'Unione europea rilasciato ai fini del sistema di certificazione, allo scopo di promuovere lo sviluppo economico della Groenlandia.

    (4)       Il regolamento (CE) n. 2368/2002 va modificato per consentire l'entrata in vigore della presente decisione e in particolare garantire la partecipazione della Groenlandia al sistema di certificazione.

    (5)       Di conseguenza, alla Groenlandia sarà vietato accettare importazioni ed esportazioni di diamanti grezzi verso o da un partecipante diverso dall'Unione senza un valido certificato del processo di Kimberley. Le modifiche consentiranno l'esportazione di diamanti grezzi dalla Groenlandia a paesi terzi, a condizione che tali diamanti siano corredati di un certificato UE del processo di Kimberley.

    (6)       All'attuale condizione necessaria per ottenere la certificazione, che richiede la prova che i diamanti grezzi sono stati importati legalmente nell'Unione, è opportuno aggiungere una condizione alternativa per i diamanti estratti in Groenlandia che non siano mai stati esportati, in particolare per addurre elementi di prova al riguardo.

    (7)       È inoltre opportuno modificare le modalità della presentazione dei diamanti grezzi alla verifica delle autorità dell'Unione, estendendo le norme speciali per il transito alla Groenlandia e consentendo a quest'ultima di partecipare al comitato per l'attuazione del regolamento, di essere rappresentata nell'ambito del processo di Kimberley e di cooperare con gli altri Stati membri per il tramite della Commissione.

    (8)       Il regolamento (CE) n. 2368/2002 va quindi modificato di conseguenza,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 2368/2002 è così modificato:

    (1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

    "Articolo 1

    Il presente regolamento istituisce un sistema dell'Unione di certificazione e di controlli all'importazione e all'esportazione per i diamanti grezzi ai fini dell'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley.

    Ai fini del sistema di certificazione, il territorio dell'Unione e quello della Groenlandia sono considerati un'entità unica senza frontiere interne.

    Il presente regolamento non pregiudica né sostituisce le disposizioni in vigore relative alle formalità e ai controlli doganali."

    (2) All'articolo 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

    "L'importazione di diamanti grezzi nei territori dell'Unione o della Groenlandia è consentita soltanto se sono rispettate tutte le seguenti condizioni:"

    (3) All'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    "1. I contenitori e i relativi certificati sono sottoposti congiuntamente e senza indugio alla verifica di un'autorità dell'Unione nello Stato membro di importazione o in quello di destinazione, così come indicato nei documenti di accompagnamento. I contenitori destinati alla Groenlandia sono sottoposti alla verifica di una delle autorità dell'Unione nello Stato membro in cui sono stati importati o in uno degli altri Stati membri nei quali ha sede l'autorità dell'Unione."

    (4) All'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    "1. La Commissione consulta i partecipanti sulle modalità pratiche di conferma all'autorità competente del paese d'esportazione partecipante che ha convalidato il certificato dell'avvenuta importazione nel territorio dell'Unione o in quello della Groenlandia."

    (5) All'articolo 11, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

    "L'esportazione di diamanti grezzi dai territori dell'Unione o della Groenlandia è consentita soltanto se sono rispettate entrambe le condizioni seguenti:"

    (6) All'articolo 12, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    "a) l'esportatore ha dimostrato in modo inconfutabile che:

    i) i diamanti grezzi per cui si richiede un certificato sono stati importati legalmente in conformità delle disposizioni dell'articolo 3; oppure

    ii) i diamanti grezzi per cui si richiede un certificato sono stati estratti in Groenlandia nel caso non siano stati precedentemente esportati verso un partecipante diverso dall'Unione."

    (7) L'articolo 18 è sostituito dal seguente:

    "Articolo 18

    Gli articoli 4, 11, 12 e 14 non si applicano ai diamanti grezzi che entrano nel territorio dell'Unione o della Groenlandia unicamente per il transito verso un partecipante esterno a tali territori, a condizione che né il contenitore originale in cui sono trasportati i diamanti grezzi né il certificato originale allegato, rilasciato da un'autorità competente di un paese partecipante, siano stati manomessi all'ingresso e all'uscita dal territorio dell'Unione o della Groenlandia, e che la finalità del transito sia chiaramente indicata sul certificato allegato."

    (8) L'articolo 21 è sostituito dal seguente:

    "Articolo 21

    1. L'Unione, compresa la Groenlandia, è un partecipante al sistema di certificazione del processo di Kimberley.

    2. La Commissione, che rappresenta l'Unione, inclusa la Groenlandia, nel sistema di certificazione del processo di Kimberley, si adopera per assicurare un'attuazione ottimale del sistema di certificazione PK, segnatamente attraverso la cooperazione con i partecipanti. A tal fine essa scambia con i partecipanti informazioni sul commercio internazionale dei diamanti grezzi, collabora alle attività di monitoraggio, se del caso, e alla composizione di eventuali controversie."

    (9) L'articolo 23 è sostituito dal seguente:

    "Articolo 23

    Il comitato di cui all'articolo 22 può esaminare ogni questione relativa all'applicazione del presente regolamento. Dette questioni possono essere sollevate sia dal presidente sia da un rappresentante di uno Stato membro o della Groenlandia.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

    Il presidente                                                   Il presidente

    [1]               GU L 358 del 31.12.2002, pag. 28.

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