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Document 52010PC0466

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli sulla base dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo

/* COM/2010/0466 def. - NLE 2010/0279 */

52010PC0466

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli sulla base dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo /* COM/2010/0466 def. - NLE 2010/0279 */


[pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

Bruxelles, 27.9.2010

COM(2010) 466 definitivo

2010/0243 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli sulla base dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo

RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA

L'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) prevede la liberalizzazione progressiva degli scambi di prodotti agricoli tra le Parti contraenti. A questo scopo, le Parti riesamineranno a intervalli biennali la situazione degli scambi di cui sopra e decideranno, nell'ambito dell'accordo e su base preferenziale, bilaterale o multilaterale, reciproca e mutualmente vantaggiosa, eventuali ulteriori smantellamenti degli ostacoli di qualsiasi tipo al commercio nel settore agricolo.

L'ultimo accordo in forma di scambio di lettere tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea, concluso in base all'articolo 19 dell'accordo sul SEE, è entrato in vigore nel luglio 2003. Tale accordo comprendeva le disposizioni riguardanti gli scambi reciproci di formaggi e concessioni reciproche su una serie di prodotti agricoli e sui contingenti tariffari.

La presente proposta è il risultato di negoziati bilaterali sugli scambi di prodotti agricoli, condotti da marzo 2008 a gennaio 2010. L'accordo prevede l'ulteriore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli. Le nuove preferenze consisteranno nell'ulteriore piena liberalizzazione per alcuni prodotti sensibili, consentendo quindi di rendere completamente libero circa il 60% di tali scambi tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea. Per i prodotti più sensibili come la carne, i prodotti lattiero-caseari, la frutta, gli ortaggi e le piante ornamentali, sono stati concordati contingenti tariffari o riduzioni delle tariffe. Sono previste disposizioni specifiche per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari per i formaggi.

INCIDENZA SUL BILANCIO

Si stima che la perdita di gettito doganale sia pari a circa 4,96 Mio EUR (importo al netto dei costi di riscossione).

Sulla base di quanto precede, la Commissione propone che il Consiglio designi le persone abilitate a concludere l'accordo a nome dell'Unione europea.

2010/0243 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli sulla base dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo

IL CONSIGLIO DELL 'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

visto il benestare del Parlamento europeo[1],

considerando quanto segue:

1. L'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) dichiara che le Parti contraenti si impegnano ad adoperarsi costantemente per realizzare una progressiva liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli.

2. Conformemente alla decisione 2010/XXX del Consiglio del […][2], l'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli sulla base dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo è stato firmato dalla Commissione in data […], con riserva della sua successiva conclusione.

3. L'accordo deve essere concluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È concluso l'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli sulla base dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione europea, al deposito dello strumento di approvazione previsto nell'accordo per esprimere il consenso dell'Unione europea a essere vincolata dall'accordo.

Articolo 3

La decisione entra in vigore il giorno dell 'adozione. Sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO ACCORDO in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli sulla base dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo

A. Lettera dell'Unione europea

Egregio signore,

mi pregio far riferimento ai negoziati sugli scambi bilaterali di prodotti agricoli svoltisi tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia e conclusi il 28 gennaio 2010.

È stato avviato un nuovo ciclo di negoziati sugli scambi di prodotti agricoli tra la Commissione europea e la Norvegia sulla base dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo (l'accordo sul SEE), allo scopo di promuovere la liberalizzazione progressiva degli scambi di prodotti agricoli tra l'Unione europea e la Norvegia (le Parti), su base preferenziale, reciproca e mutualmente vantaggiosa. I negoziati si sono svolti in modo regolare, prestando la dovuta attenzione all'evoluzione delle rispettive politiche e situazioni nel settore agricolo e degli scambi bilaterali e alle condizioni commerciali esistenti con altri partner commerciali in tutto il mondo.

Le confermo che tali negoziati hanno permesso di raggiungere i risultati seguenti:

4. La Norvegia si impegna a garantire l'accesso in esenzione dai dazi ai prodotti originari dell'Unione europea, elencati nell'allegato I.

5. La Norvegia si impegna a stabilire contingenti tariffari per i prodotti originari dell'Unione europea, elencati nell'allegato II.

6. La Norvegia si impegna a ridurre i dazi all'importazione per i prodotti originari dell'Unione europea, elencati nell'allegato III.

7. L'Unione europea si impegna a garantire l'accesso in esenzione dai dazi ai prodotti originari della Norvegia, elencati nell'allegato IV.

8. L'Unione europea si impegna a stabilire contingenti tariffari per i prodotti originari della Norvegia, elencati nell'allegato V.

9. I codici tariffari indicati negli allegati da I a V fanno riferimento ai codici applicabili a livello delle Parti al 1° gennaio 2009.

10. Ogni volta che sarà attuato un futuro accordo dell'OMC sull'agricoltura con l'assunzione di impegni riguardo a nuovi contingenti tariffari per le nazioni più favorite, i contingenti tariffari bilaterali per la Norvegia riguardanti la carne suina (600 tonnellate), la carne di volatili (800 tonnellate) e la carne bovina (900 tonnellate), come stabilito nell'allegato II, saranno gradualmente aboliti in base alla stessa procedura seguita per la graduale introduzione dei contingenti dell'OMC relativi agli stessi prodotti.

11. Le Parti si impegnano a consolidare, quanto prima possibile, tutte le concessioni bilaterali (quelle già esistenti e quelle previste nel presente scambio di lettere) in un nuovo scambio di lettere che sostituisce gli accordi bilaterali esistenti sui prodotti agricoli.

12. Le norme di origine ai fini dell'applicazione delle concessioni di cui agli allegati da I a V sono definite nell'allegato IV dello scambio di lettere del 2 maggio 1992. Si applica tuttavia l'allegato II, del protocollo 4, dell'accordo sul SEE anziché l'appendice dell'allegato IV dello scambio di lettere del 2 maggio 1992.

13. Le Parti adottano provvedimenti per garantire che i vantaggi che esse si concedono mutuamente non vengano messi a repentaglio da altre misure restrittive delle importazioni.

14. Le Parti si impegnano ad adottare le misure necessarie affinché i contingenti tariffari vengano gestiti in modo da permettere lo svolgimento regolare delle operazioni e l'importazione effettiva dei quantitativi concordati.

15. Le Parti si impegnano a promuovere il commercio di prodotti con indicazione geografica. Le Parti si impegnano ad avviare ulteriori discussioni bilaterali allo scopo di comprendere in maniera più adeguata le rispettive normative e procedure di registrazione, al fine di individuare il modo di rafforzare la protezione delle rispettive indicazioni geografiche nei territori di entrambe le Parti e valuteranno la possibilità di concludere un apposito accordo bilaterale.

16. Le Parti si impegnano a scambiarsi periodicamente informazioni sui prodotti che vengono commercializzati, sulla gestione dei contingenti tariffari, sull'andamento dei prezzi nonché tutte le informazioni utili concernenti i rispettivi mercati interni e l'applicazione dei risultati dei negoziati.

17. Su richiesta di una delle parti vengono avviate consultazioni in merito a qualsiasi problema attinente all'applicazione dei risultati dei negoziati. In caso di difficoltà nell'applicazione dei risultati dei negoziati, tali consultazioni si svolgeranno il più rapidamente possibile, in vista dell'adozione di appropriate misure correttive.

18. Le Parti prendono atto che le autorità doganali norvegesi intendono riesaminare la struttura del capitolo 6 delle tariffe doganali norvegesi. Si terranno consultazioni con la Commissione europea qualora tale riesame influisca sulle preferenze bilaterali. Le Parti concordano sul fatto che si tratterà di un'operazione di carattere tecnico.

19. Le Parti ribadiscono il loro impegno ai sensi dell'articolo 19 dell'accordo sul SEE a intensificare gli sforzi per procedere alla progressiva liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli. Le Parti si impegnano pertanto a effettuare tra due anni un nuovo esame delle condizioni degli scambi di prodotti agricoli, allo scopo di valutare possibili concessioni.

20. Per quanto riguarda l'attuale contingente tariffario di 4 500 tonnellate di formaggio per le importazioni in Norvegia, le Parti stabiliscono di comune accordo la sostituzione, a partire dal 2014, dell'attuale amministrazione di tale contingente, basata su diritti storici e sul principio dei nuovi arrivati, con un sistema di gestione diverso da quello delle aste, come il sistema di concessione di licenze o quello del "primo arrivato, primo servito", per i quali le autorità norvegesi dovrebbero stabilire le modalità, previa consultazione con la Commissione europea, in previsione del raggiungimento di un'intesa reciproca, allo scopo di garantire che i contingenti tariffari vengano gestiti in modo da permettere lo svolgimento regolare delle operazioni e l'importazione effettiva dei quantitativi concordati. L'attuale amministrazione sulla base di un elenco di formaggi, cui si fa riferimento nello scambio di lettere dell'11 aprile 1983, sarà abolita.

In merito alla gestione del nuovo contingente tariffario di 2 700 tonnellate di formaggio per le importazioni in Norvegia, le Parti stabiliscono di comune accordo che essa rientrerà in un sistema di aste. L'amministrazione tramite aste sarà riesaminata come indicato nei paragrafi precedenti. In particolare, saranno valutati l'utilizzo dei contingenti e le commissioni d'asta.

I contingenti tariffari di 7 200 tonnellate di formaggio per le importazioni nell'Unione europea e in Norvegia si applicano a tutti i tipi di formaggi.

21. In caso di ulteriore allargamento dell'UE, le Parti valuteranno gli effetti sugli scambi bilaterali allo scopo di adattare le preferenze bilaterali in modo che possano continuare gli scambi preferenziali esistenti in precedenza tra la Norvegia e i paesi aderenti.

Il presente accordo in forma di scambio di lettere entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di approvazione.

Mi pregio di confermarLe l'accordo dell'Unione europea in merito al contenuto della lettera.

La prego di confermare l'accordo del Suo governo su quanto precede.

Voglia accettare l'espressione della mia profonda stima.

Fatto a Bruxelles,

Per l'Unione europea,

Per il Consiglio dell'UE

ALLEGATO I DELL'ACCORDO

Accesso in esenzione dai dazi per le importazioni in Norvegia di prodotti originari dell'Unione europea

Tariffa doganale norvegese | Designazione delle merci |

Capitolo 01: Animali vivi |

0106 | Altri animali vivi |

0106.39.10 | Fagiani |

Capitolo 02: Carni e frattaglie commestibili |

0208 | Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate |

0208.90.60 | Cosce di rane |

Capitolo 05: Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove |

0511 | Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana |

0511.99.21 | Polvere di sangue, non atta all'alimentazione umana né all'alimentazione animale |

0511.99.40 | Carni e sangue, non destinati all'alimentazione animale |

Capitolo 06: Piante vive e altre piante; bulbi, radici e affini; fiori recisi e fogliame ornamentale |

0601 | Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 12.12. |

0601.10 01 | Bulbi e tuberi destinati all'orticoltura |

0601.10 02 | Radici tuberose, zampe e rizomi destinati all'orticoltura |

0601.10 09 | Altri |

0601.20 00 | Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici |

0602 | Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio) |

0602.10.10 | Talee senza radici o in vitro, di piante verdi dal 15 dicembre al 30 aprile, destinate all'orticoltura |

0602.10.22 | Talee senza radici o in vitro, di Saintpaulia, Scaevola, e Streptocarpus, destinate all'orticoltura |

0602.10.23 | Talee senza radici o in vitro, di Dendranthema x grandiflora e Chrysanthemum x morifolium, dal 1° aprile al 15 ottobre, destinate all'orticoltura |

0602.10.91 | Talee senza radici eccetto le talee senza radici o in vitro destinate all'orticoltura |

0602.10.92 | Marze |

0602.20.00 | Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, anche innestati |

0602.30.11 | Azalee da interni (Azalea indica, Rhododendron simsii, Rhododendron indicum), anche innestate, fiorite |

0602.30.12 | Azalee da interni (Azalea indica, Rhododendron simsii, Rhododendron indicum), anche innestate, non fiorite, dal 15 novembre al 23 dicembre |

0602.30.90 | Rododendri e azalee, anche innestati, eccetto le azalee da interni (Azalea indica, Rhododendron simsii, Rhododendron indicum) |

0602.90.20 | Scorte |

0602.90.30 | Bosso (Buxus), dracena, camelia, araucaria, agrifoglio (Ilex), lauro (Laurus), kalmia, magnolia, palma (Palmae), amamelide (Hamamelis), aucuba, pieris, piracanta (Pyracantha) e stranvaesia, con zolla di terra o altri mezzi di coltura |

0602.90.41 | Alberi e cespugli, diversi da quelli menzionati in precedenza, con zolla di terra o altri mezzi di coltura |

0602.90.42 | Piante perenni, con zolla di terra o altri mezzi di coltura |

0602.90.50 | Piante verdi in vaso dal 15 dicembre al 30 aprile, anche quelle importate nell'ambito di gruppi misti di piante, con zolla di terra o altri mezzi di coltura |

0602.90.80 | Altro, senza zolla di terra o altri mezzi di coltura |

0604 | Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati |

0604.10.00 | Muschi e licheni |

0604.91.91 | Capelvenere (Adianthum) e Asparagus dal 1° novembre al 31 maggio, freschi |

0604.91.92 | Alberi di Natale, tagliati |

0604.91.99 | Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, freschi, per mazzi o per ornamento, eccetto capelvenere (Adianthum), Asparagus e alberi di Natale |

0604.99.00 | Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, per mazzi o per ornamento, eccetto quelli freschi |

Capitolo 07: Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci |

0703 | Cipolle, scalogni, agli, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati |

ex 0703.90.01 | Porri dal 20 febbraio al 31 maggio, freschi o refrigerati |

0704 | Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli-rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati |

0704.10.50 | Cavoli broccoli, freschi o refrigerati |

0704.90.60 | Cavoli cinesi, freschi o refrigerati |

0704.90.94 | Cavoli verza dal 1° luglio al 30 novembre, freschi o refrigerati |

0704.90.96 | Cavoli laciniati dal 1° agosto al 30 novembre, freschi o refrigerati |

0705 | Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.) fresche o refrigerate |

0705 29 11 | Indivie dal 1° aprile al 30 novembre, fresche o refrigerate |

0705 29 19 | Cicorie, eccetto le cicorie witloof e le indivie, dal 1° aprile al 30 novembre, fresche o refrigerate |

0708 | Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati |

0708.90.00 | Legumi da granella diversi da fagioli e piselli, freschi o refrigerati |

0709 | Altri ortaggi, freschi o refrigerati |

ex 0709.40.20 | Sedani, eccetto i sedani-rapa, dal 15 dicembre al 31 maggio, freschi o refrigerati |

0709.70.10 | Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini) dal 1° maggio al 30 settembre, freschi o refrigerati |

0710 | Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati |

0710.30.00 | Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini), congelati |

0710.80.10 | Asparagi e carciofi, congelati |

0710.80.40 | Funghi, congelati |

0710.80.94 | Cavoli broccoli, congelati |

0712 | Ortaggi o legumi secchi interi, tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati |

0712.20.00 | Cipolle, secche |

0712.31.00 | Funghi del genere Agaricus, secchi |

0712.32.00 | Orecchie di Giuda (Auricularia spp.), secche |

0712.33.00 | Tremelle (Tremella spp.), secche |

0712.39.01 | Tartufi, secchi |

0712.39.09 | Funghi secchi, eccetto quelli del genere Agaricus |

0713 | Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati[3] |

0713.31.00 | Fagioli delle specie Vigna mungo (L..) Hepper o Vigna radiata (L..) Wilczek, secchi e sgranati |

0713.32.00 | Fagioli azuki (Phaseolus or Vigna angularis), secchi e sgranati |

0713.33.00 | Fagioli comuni (Phaseolus vulgaris), secchi e sgranati |

0713.39.00 | Fagioli secchi e sgranati, eccetto i fagioli delle specie Vigna mungo (L.) Heeper, Vigna radiata (L.) Wilczek, i fagioli azuki (Phaseolus o Vigna angularis) e i fagioli comuni (Phaseolus vulgaris) |

0713.90.00 | Legumi da granella secchi e sgranati, eccetto piselli, ceci, fagioli, lenticchie, fave e favette |

0714 | Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellet; midollo della palma a sago |

0714.10.90 | Manioca (cassava), non atta all'alimentazione animale |

0714.20.90 | Patate dolci, non atte all'alimentazione animale |

Capitolo 08: Frutta commestibile; scorze di agrumi o di meloni |

0802 | Altra frutta a guscio, fresca o secca, anche sgusciata o decorticata |

0802.40.00 | Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi o secchi |

0802.50.00 | Pistacchi, freschi o secchi |

0802.60.00 | Noci macadamia, fresche o secche |

0802.90.10 | Noci di pecàn, fresche o secche |

0802.90.99 | Altra frutta a guscio eccetto mandorle, nocciole, noci comuni, castagne e marroni, pistacchi, noci macadamia, noci di pecàn e pinoli, freschi o secchi |

0804 | Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi |

0804.10.00 | Datteri, freschi o secchi |

0804.20.10 | Fichi, freschi |

0804.50.01 | Guaiave, fresche o secche |

0804.50.02 | Manghi, freschi o secchi |

0804.50.03 | Mangostani, freschi o secchi |

0805 | Agrumi, freschi o secchi |

0805.40.90 | Pompelmi o pomeli, non destinati all'alimentazione animale, freschi o secchi |

0805.90.90 | Agrumi, freschi o secchi, eccetto arance, mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), clementine, wilking e ibridi simili di agrumi, pompelmi e pomeli, limoni e limette, non destinati all'alimentazione animale |

0807 | Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi |

0807.20.00 | Papaie, fresche |

0808 | Mele, pere e cotogne, fresche |

0808.20.60 | Cotogne, fresche |

0809 | Albicocche, ciliegie, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche: |

0809.40.60 | Prugnole, fresche |

0810 | Altra frutta fresca |

0810.20.91 | More di rovo, fresche |

0810.20.99 | More di gelso e morelamponi, fresche |

0810.40.90 | Mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti del genere Vaccinium, freschi, eccetto i mirtilli rossi del genere "Vaccinium vitis-idaea" |

0810.60.00 | Durian, freschi |

0810.90.90 | Altra frutta eccetto fragole, lamponi, more di rovo o di gelso, morelamponi, mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti del genere Vaccinium, kiwi, durian, camemori, uva spina, ribes a grappoli, compreso il ribes nero, fresca |

0811 | Frutta anche cotta in acqua o al vapore, congelata, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |

0811.90.01 | Mirtilli rossi, congelati |

0811.90.02 | Camemori, congelati |

0811.90.04 | Mirtilli neri, congelati |

0903 | Matè |

0903.00.00 | Matè |

0909 | Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi o di bacche di ginepro |

0909.10.00 | Semi di anice o di badiana |

0909.20.00 | Semi di coriandolo |

0909.30.00 | Semi di cumino |

0909.40.00 | Semi di carvi |

0909.50.10 | Finocchio |

0909.50.20 | Bacche di ginepro |

0910 | Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry e altre spezie |

0910.30.00 | Curcuma |

0910.91.00 | Miscugli previsti nella nota 1 b) del capitolo 9 |

0910.99.90 | Altre spezie eccetto zenzero, zafferano, curcuma, miscugli previsti nella nota 1 b) del capitolo 9, bacche di alloro, foglie di alloro, semi di sedano e timo |

Capitolo 10: Cereali |

1008 | Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali |

1008.30.90 | Scagliola, non atta all'alimentazione animale |

Capitolo 11: Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento |

1104 | Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati); germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati (eccetto farine di cereali, riso semigreggio e semilavorato o lavorato e rotture di riso) |

1104.29.02 | Grano saraceno lavorato eccetto quello schiacciato o in fiocchi, non destinato all'alimentazione animale |

1104.29.04 | Miglio lavorato eccetto quello schiacciato o in fiocchi, non destinato all'alimentazione animale |

1106 | Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capitolo 8 |

1106.10.90 | Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, non destinati all'alimentazione animale |

1106.30.90 | Farine, semolini e polveri dei prodotti del capitolo 8, non destinati all'alimentazione animale |

1108 | Amidi e fecole; inulina |

1108.11.90 | Amido di frumento (grano) non contenente fecola di patate, non destinato all'alimentazione animale |

1108.12.90 | Amido di granturco non contenente fecola di patate, non destinato all'alimentazione animale |

1108.14.90 | Fecola di manioca non contenente fecola di patate, non destinata all'alimentazione animale |

1108.19.10 | Amido di riso |

1108.19.90 | Altri amidi e fecole diversi da amido di frumento (grano), amido di granturco, fecola di patate, fecola di manioca e amido di riso, non contenenti fecola di patate, non destinati all'alimentazione animale |

1108.20.90 | Inulina, non atta all'alimentazione animale |

1109 | Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco |

1109.00.90 | Glutine di frumento, non destinato all'alimentazione animale |

Capitolo 12: Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi |

1207 | Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati |

1207.50.90 | Semi di senape, non destinati all'alimentazione animale |

1209 | Semi, frutti e spore da sementa |

1209.10.00 | Semi di barbabietole da zucchero |

1209.91.10 | Semi di cetriolo, cavolfiore, carota, cipolla, scalogno, porro, prezzemolo, indivia e lattuga |

1209.91.91 | Semi di cavolo |

1209.91.99 | Semi di ortaggi, eccetto quelli di cetriolo, cavolfiore, carota, cipolla, scalogno, porro, prezzemolo, indivia, lattuga e cavolo |

1210 | Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellet; luppolina |

1210.10.00 | Coni di luppolo, non tritati né macinati né in forma di pellet |

1210.20.01 | Coni di luppolo, tritati, macinati o in forma di pellet |

1210.20.02 | Luppolina |

Capitolo 13: Gomma lacca; gomme, resine e altri succhi ed estratti vegetali |

1302 | Oppio, oleoresina di vaniglia, altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati, |

1302.11.00 | Oppio |

1302.19.09 | Succhi ed estratti vegetali, eccetto gli estratti vegetali miscelati tra loro destinati alla fabbricazione di bevande o di preparati alimentari, eccetto i succhi e gli estratti di aloe, Quassia amara, manna, piretro o delle radici di piante contenenti rotenone; oleoresina di vaniglia |

Capitolo 15: Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale |

1502 | Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 15.03 |

1502.00.90 | Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 15.03, non destinati all'alimentazione animale |

1503 | Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati |

1503.00.00 | Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati |

1504 | Grassi e oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |

1504.10.20 | Oli di fegato di pesci, non destinati all'alimentazione animale, frazioni solide |

1504.20.40 | Grassi ed oli di pesci e loro frazioni, non destinati all'alimentazione animale, frazioni solide |

1504.20.99 | Grassi ed oli di pesci e loro frazioni, non destinati all'alimentazione animale, eccetto le frazioni solide |

1504.30.21 | Grassi e loro frazioni, di mammiferi marini, non destinati all'alimentazione animale |

1505 | Grasso di lana e sostanze grasse |

1505.00.00 | Grasso di lana e sostanze grasse derivate (compresa la lanolina) |

1506 | Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |

1506.00.21 | Grasso di ossa, olio di ossa e olio di piede di bue, non destinati all'alimentazione animale |

1506.00.30 | Altri grassi e oli animali e loro frazioni, eccetto il grasso di ossa, l'olio di ossa e l'olio di piede di bue, frazioni solide, non destinati all'alimentazione animale |

1506.00.99 | Altri grassi e oli animali e loro frazioni, eccetto il grasso di ossa, l'olio di ossa e l'olio di piede di bue, eccetto le frazioni solide, non destinati all'alimentazione animale |

1507 | Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |

1507.90.90 | Olio di soia e sue frazioni, eccetto quelli greggi, non destinati all'alimentazione animale |

1508 | Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |

1508.10.90 | Olio greggio di arachide e sue frazioni, non destinati all'alimentazione animale |

1508.90.90 | Olio di arachide e sue frazioni, eccetto quello greggio, non destinati all'alimentazione animale |

1511 | Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |

1511.90.20 | Olio di palma e sue frazioni, eccetto quello greggio, frazioni solide, non destinati all'alimentazione animale |

1512 | Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |

1512.11.90 | Oli greggi di girasole o di cartamo, non destinati all'alimentazione animale |

1512.19.90 | Oli di girasole o di cartamo e loro frazioni, eccetto quelli greggi, non destinati all'alimentazione animale |

1512.21.90 | Olio greggio di cotone, non destinato all'alimentazione animale |

1512.29.20 | Olio di cotone e sue frazioni, eccetto quello greggio, frazioni solide, non destinati all'alimentazione animale |

1512.29.99 | Olio di cotone e sue frazioni, eccetto quello greggio e le frazioni solide, non destinati all'alimentazione animale |

1513 | Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |

1513.11.90 | Olio greggio di cocco (olio di copra) e sue frazioni, non destinati all'alimentazione animale |

1513.19.20 | Olio di cocco (olio di copra) e sue frazioni, eccetto quello greggio, frazioni solide, non destinati all'alimentazione animale |

1513.19.99 | Olio di cocco (olio di copra) e sue frazioni, eccetto quello greggio e le frazioni solide, non destinati all'alimentazione animale |

1513.21.90 | Oli greggi di palmisti o di babassù e loro frazioni, non destinati all'alimentazione animale |

1513.29.20 | Oli di palmisti o di babassù e loro frazioni, eccetto quelli greggi, frazioni solide, non destinati all'alimentazione animale |

1513.29.99 | Oli di palmisti o di babassù e loro frazioni, eccetto quelli greggi e le frazioni solide, non destinati all'alimentazione animale |

1514 | Oli di ravizzone, di colza o di senape e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |

1514.19.90 | Oli di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico e loro frazioni, tranne quelli greggi, non destinati all'alimentazione animale |

1514.99.90 | Oli di ravizzone, colza o senape e loro frazioni, eccetto gli oli di ravizzone e di colza a basso tenore di acido erucico e loro frazioni, eccetto quelli greggi, non destinati all'alimentazione animale |

1515 | Altri grassi e oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: |

1515.11.90 | Olio greggio di lino e sue frazioni, non destinati all'alimentazione animale |

1515.19.90 | Olio di lino e sue frazioni, eccetto quello greggio, non destinati all'alimentazione animale |

1515.21.90 | Olio greggio di granturco e sue frazioni, non destinati all'alimentazione animale |

1515.29.90 | Olio di granturco e sue frazioni, eccetto quello greggio, non destinati all'alimentazione animale |

1515.50.20 | Olio greggio di sesamo e sue frazioni, non destinati all'alimentazione animale |

1515.50.99 | Olio di sesamo e sue frazioni, eccetto quello greggio, non destinati all'alimentazione animale |

1515.90.70 | Olio greggio di jojoba e sue frazioni, non destinati all'alimentazione animale |

1515.90.80 | Olio di jojoba e sue frazioni, eccetto quello greggio, frazioni solide, non destinati all'alimentazione animale |

1515.90.99 | Olio di jojoba e sue frazioni, eccetto quello greggio e le frazioni solide, non destinati all'alimentazione animale |

1516 | Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati |

1516.10.20 | Grassi e oli animali e loro frazioni, non destinati all'alimentazione animale, estratti interamente da pesci o mammiferi marini |

1516.10.99 | Grassi e oli animali e loro frazioni, non destinati all'alimentazione animale, eccetto quelli estratti interamente da pesci o mammiferi marini |

1516.20.99 | Grassi e oli vegetali e loro frazioni, non destinati all'alimentazione animale, eccetto l'olio di castoro idrogenato |

1517 | Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516 |

1517.90.21 | Miscele alimentari liquide di oli vegetali, non atte all'alimentazione animale |

1517.90.98 | Miscele o preparazioni alimentari liquide di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli del capitolo15, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce15.16, eccetto le miscele alimentari liquide di oli vegetali, le miscele alimentari liquide di oli animali e vegetali costituite essenzialmente da oli vegetali, le miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura, quelle aventi tenore, in peso, di grassi provenienti dal latte superiore al 10%, non atte all'alimentazione alimentare |

1518 | Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscele o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi od oli del presente capitolo, non nominate né comprese altrove: |

1518.00.31 | Oli siccativi, non destinati all'alimentazione animale |

1518.00.41 | Olio di lino, cotto, non destinato all'alimentazione animale |

1518.00.99 | Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 15.16; miscele o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove, eccetto l'olio di tung (di abrasin) e altri oli simili per legno, olio di oiticica, oli siccativi, olio di lino cotto e linossina, non destinati all'alimentazione animale |

Capitolo 16: Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici |

1602 | Preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue (escluse salsicce, salami e prodotti simili nonché estratti e succhi di carne): |

1602.20.01 | di fegato di oca o di anatra |

1603 | Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici |

1603.00.10 | Estratti di carne di balena |

1603.00.20 | Estratti e sughi di pesci, di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici |

Capitolo 17: Zuccheri e prodotti a base di zuccheri |

1701 | Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido |

1701.11.90 | Zucchero di canna, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, non destinato all'alimentazione animale |

1701.12.90 | Zucchero di barbabietola, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, non destinato all'alimentazione animale |

1701.91.90 | Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro diversi dallo zucchero greggio, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, non destinati all'alimentazione animale |

1701.99.91 | Zuccheri di canna o di barbabietola, diversi dagli zuccheri greggi, e saccarosio chimicamente puro, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, non destinati all'alimentazione animale, in zollette o in polvere |

1701.99.95 | Zuccheri di canna o di barbabietola, diversi dagli zuccheri greggi, e saccarosio chimicamente puro, non in zollette o in polvere e senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, non destinati all'alimentazione animale, in imballaggi per la vendita al dettaglio di peso non superiore a 24 kg |

1701.99.99 | Zuccheri di canna o di barbabietola, diversi dagli zuccheri greggi, e saccarosio chimicamente puro, non in zollette o in polvere e senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, non destinati all'alimentazione animale, in imballaggi per la vendita all'ingrosso |

1702 | Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati |

1702.90.40 | Zuccheri e melassi caramellati, compresi "zuccheri e melassi caramellati coloranti", non destinati all'alimentazione animale |

Capitolo 20: Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante |

2003 | Funghi e tartufi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico |

2003.20.00 | Tartufi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico |

2003.90.09 | Funghi, diversi da quelli del genere Agaricus, preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, eccetto quelli coltivati |

2005 | Altri ortaggi e legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 |

2005.40.03 | Piselli (Pisum sativum), preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della rubrica 20.06 non destinati all'alimentazione animale |

2005.91.00 | Germogli di bambù, preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati |

2006 | Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta e altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate) |

2006.00.10 | Zenzero, cotto nello zucchero o candito (sgocciolato, diacciato o cristallizzato) |

2008 | Frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove |

2008.19.00 | Frutta a guscio e altri semi, eccetto le arachidi, compresi i miscugli |

ex 2008.92.09 | Miscugli di frutta non contenenti ingredienti di capitoli diversi dal capitolo 8 |

2008.99.02 | Prugne, altrimenti preparate o conservate |

2009 | Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti |

2009.11.19 | Succhi di arancia, congelati, addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix non superiore a 67 |

2009.11.99 | Succhi di arancia, congelati, non addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, eccetto quelli in contenitori di peso (con il contenuto) uguale o superiore a 3 kg, concentrati, di un valore Brix non superiore a 67 |

2009.19.19 | Succhi di arancia, non congelati, addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix superiore a 67 |

2009.19.99 | Succhi di arancia, non congelati, non addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, eccetto quelli in contenitori di peso (con il contenuto) uguale o superiore a 3 kg, di un valore Brix superiore a 67 |

2009.31.91 | Succhi di altri agrumi diversi dalle arance e dai pompelmi, di un valore Brix non superiore a 20, eccetto quelli in contenitori di peso (con il contenuto) uguale o superiore a 3 kg, addizionati di zuccheri |

2009.39.91 | Succhi di altri agrumi diversi dalle arance e dai pompelmi, di un valore Brix superiore a 20, eccetto quelli in contenitori di peso (con il contenuto) uguale o superiore a 3 kg, addizionati di zuccheri |

2009.41.90 | Succo di ananasso, di un valore Brix non superiore a 20, eccetto quello in contenitori di peso (con il contenuto) uguale o superiore a 3 kg |

2009.49.90 | Succo di ananasso, di un valore Brix superiore a 20, eccetto quello in contenitori di peso (con il contenuto) uguale o superiore a 3 kg |

2009.80.94 | Succo di pesca o succo di albicocca |

Capitolo 21: Preparazioni alimentari diverse |

2106 | Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove |

2106.90.31 | Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati |

Capitolo 23: Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali |

2301 | Farine, polveri e agglomerati in forma di pellet, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli |

2301.20.10 | Farine, polveri e agglomerati in forma di pellet, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, destinati all'alimentazione animale |

2309 | Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali |

2309.10.11 | Alimenti per cani, condizionati per la vendita al minuto, contenenti carni o frattaglie di animali terrestri, in recipienti ermeticamente chiusi |

2309.10.12 | Alimenti per gatti, condizionati per la vendita al minuto, contenenti carni o frattaglie di animali terrestri, in recipienti ermeticamente chiusi |

2309.90.11 | Preparazioni per l'alimentazione degli animali domestici, contenenti carni o frattaglie di animali terrestri, in recipienti ermeticamente chiusi |

ALLEGATO II DELL'ACCORDO

Contingenti tariffari per le importazioni in Norvegia di prodotti originari dell'Unione europea

Tariffa doganale norvegese | Designazione delle merci | Contingenti tariffari consolidati (quantitativo annuo in tonnellate) | Di cui contingenti supplementari | Dazio nell'ambito del contingente (NOK/kg) |

0201/0202 | Carni di animali della specie bovina |

0201 10 00 | Carcasse e mezze di carne bovina | 900(1) | 900 | 0 |

0201 20 01 | Quarti detti "compensati", ossia quarti anteriori e quarti posteriori dello stesso animale presentati contemporaneamente |

0201 20 02 | Altri quarti anteriori |

0201 20 03 | Altri quarti posteriori |

0201 20 04 | Tagli detti "pistola" |

0202 10 00 | Carcasse e mezzene |

0202 20 01 | Quarti detti "compensati", ossia quarti anteriori e quarti posteriori dello stesso animale presentati contemporaneamente |

0202 20 02 | Altri quarti anteriori |

0202 20 03 | Altri quarti posteriori |

0202 20 04 | Tagli detti "pistola" |

0203 | Carni di animali della specie suina |

0203 11 10 | Carni di animali della specie suina, fresche o refrigerate, carcasse e mezzene di animali della specie suina domestica | 600(1) | 600 | 0 |

0203 21 10 | Carni di animali della specie suina, congelate, carcasse e mezzene di animali della specie suina domestica |

0206 41 00 | Fegati di animali della specie suina, congelati | 350 | 100 | 5 |

0207 | Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 01.05 |

0207 11 00 | di galli e galline della specie Gallus domesticus, intere, fresche o refrigerate | 800(1) | 800 | 0 |

0207 12 00 | di galli e galline della specie Gallus domesticus, intere, congelate |

0207 24 00 | di tacchine e di tacchini, intere, fresche o refrigerate |

0207 25 00 | di tacchine e di tacchini, intere, congelate |

ex 0207 35 00 | Petti d'anatra | 100 | 100 | 30 |

0210 11 00 (2) | Prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati | 400 | 200 | 0 |

0406 | Formaggi e latticini | 7 200(3) | 2 700 | 0 |

0511 99 11/ 0511 99 21 | Polvere di sangue, non adatta all'alimentazione umana | 350 | 50 | 0 |

0701 90 22 | Patate di primizia dal 1° aprile al 14 maggio | 2 500 | 2 500 | 0 |

0705 11 12/ 11 19 | Lattuga iceberg dal 1° marzo al 31 maggio | 400(4) | 400 | 0 |

0811 10 01/ 0811 10 09 | Fragole anche cotte in acqua o al vapore, congelate | 2 200(5) (6) | 300 | 0 |

1001 10 00 | Frumento (grano) duro | 5 000(7) | 5 000 | 0 |

ex 1002 00 00 | Segala autunnale ibrida | 1 000(8) | 1 000 | 0 |

1005 90 10 | Granturco destinato all'alimentazione animale | 10 000 | 10 000 | 0 |

1103 13 10 | Semole e semolini di granturco destinati all'alimentazione animale | 10 000 | 10 000 | 0 |

1209 23 00 | Semi di festuca | 400(9) | 345 | 0 |

1209 24 00 | Semi di fienarola o gramigna dei prati del Kentucky (Poa pratensis L) | 200(9) | 100 | 0 |

1601 00 00 | Salsicce e salami | 400 | 200 | 0 |

1602 49 10 | "Bacon crisp" | 350 | 100 | 0 |

1602 50 01 | Polpette di carne | 200 | 50 | 0 |

2009 71 00/ 2009 79 00 | Succhi di mela, anche concentrati | 3 300(5) | 1 000 | 0 |

2005 20 91 | Patate, semilavorate per la produzione di spuntini | 3 000(4) | 3 000 | 0 |

2009 80 10/ 2009 80 20 | Succo di ribes nero | 150(5) | 150 | 0 |

ex 2009 80 99 | Succo concentrato di mirtilli neri | 200(5) | 200 | 0 |

(1) Ogni volta che sarà attuato un futuro accordo dell'OMC sull'agricoltura con l'assunzione di impegni riguardo a nuovi contingenti tariffari per le nazioni più favorite, i contingenti tariffari bilaterali per la Norvegia saranno gradualmente aboliti in base alla stessa procedura seguita per la graduale introduzione dei contingenti dell'OMC relativi agli stessi prodotti.

(2) L'aumento del contingente corrisponde al codice tariffario 02.10.1100 al momento della concessione originaria nel 2003.

(3) Non si applicheranno più restrizioni riguardo ai tipi di formaggi che possono essere importati in Norvegia.

(4) La Norvegia si riserva il diritto di utilizzare i criteri dell'utilizzatore finale: industria di trasformazione.

(5) La Norvegia si riserva il diritto di utilizzare i criteri dell'utilizzatore finale: industria delle conserve di frutta e verdura.

(6) Fusione dei contingenti esistenti.

(7) Criteri dell'utilizzatore finale: produzione di pasta,

(8) La Norvegia si riserva il diritto di utilizzare i criteri dell'utilizzatore finale: per la sementa.

(9) La Norvegia si riserva il diritto di utilizzare i criteri dell'utilizzatore finale: soltanto per i prati.

ALLEGATO III DELL'ACCORDO

Riduzioni delle tariffe per le importazioni in Norvegia di prodotti originari dell'Unione europea

Tariffa doganale norvegese | Designazione delle merci | Nuovo dazio ad valorem | Nuovo dazio specifico (NOK/kg) |

0209 00 00 | Grassi di maiale | 10,50 |

0602 10 21 | Begonia, tutte le varietà | 10% |

0602 10 24 | Pelargonium | 15% |

0602 90 62 | Asplenium | 15% |

0602 90 67 | Begonia, tutte le varietà | 30% |

0603 11 20 | Rose (dal 1° aprile al 31 ottobre) | 150% |

0603 14 20 | Crisantemi (dal 16 marzo al 14 dicembre) | 150% |

0603 19 10 | Mazzi misti ecc. contenenti fiori classificati con i codici merceologici da 06.03.1110 a 06.03.1420, ma nei quali i fiori non conferiscono ai mazzi il loro carattere essenziale (tuttavia, le piante specificate con i codici merceologici da 06.03.1921 a 06.03.1998 restano classificate nel rispettivo numero di codice) | 150% |

0603 19 92 | Tulipani (dal 1° giugno al 30 aprile) | 150% |

0603 19 93 | Lilium | 150% |

0603 19 94 | Argyranthemum (dal 1° maggio al 31 ottobre) | 150% |

0603 19 95 | Gypsophila | 150% |

0603 19 96 | Alstroemeria | 150% |

ex 0707 00 90 | Cetriolini (dal 1° gennaio al 30 giugno) | 1,60 |

2008 99 01 | Mele | 5,75 |

2009 80 91 | Succhi di lampone | 14,50 |

2009 80 92 | Succhi di fragola | 14,50 |

ALLEGATO IV DELL 'ACCORDO

Accesso in esenzione dai dazi per le importazioni nell'Unione europea di prodotti originari della Norvegia

Codici NC | Designazione delle merci |

Capitolo 2: Carni e frattaglie commestibili |

0208 | Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate |

0208 90 70 | Cosce di rane |

Capitolo 5: Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove |

0511 | Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana |

0511 99 39 | Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana, eccetto lo sperma di bovini, eccetto i prodotti di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, di animali morti del capitolo 3, eccetto tendini e nervi di origine animale, ritagli e altri cascami simili di pelli gregge, eccetto le spugne naturali di origine animale, eccetto quelli greggi |

Capitolo 6: Piante vive o altre piante; bulbi, radici e affini; fiori recisi e fogliame ornamentale |

0601 | Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 12.12. |

0601 10 10 | Giacinti |

0601 10 20 | Narcisi |

0601 10 30 | Tulipani |

0601 10 40 | Gladioli |

0601 10 90 | Altri bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo |

0601 20 30 | Orchidee, giacinti, narcisi e tulipani |

0601 20 90 | Altri bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, in vegetazione o fioriti |

0602 | Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio) |

0602 90 10 | Bianco di funghi (micelio) |

0602 90 41 | Alberi da bosco |

0602 90 50 | Altre piante da pien'aria |

0602 90 91 | Piante da fiori con boccioli o fiori, escluse le cactacee |

0602 90 99 | Altro |

0604 | Fogliame, foglie, rami e altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati: |

0604 10 90 | Muschi e licheni, eccetto i licheni delle renne |

0604 91 20 | Alberi di Natale |

0604 91 40 | Rami di conifere |

06 04 99 90 | Fogliame, foglie, rami e altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, freschi, per mazzi o per ornamento (esclusi alberi di Natale e rami di conifere) |

Capitolo 7: Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci |

0703 | Cipolle, scalogni, agli, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati |

0703 90 00 | Porri ed altri ortaggi agliacei |

0704 | Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli-rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati |

ex 0704 10 00 | Cavoli broccoli, freschi o refrigerati |

0704 90 10 | Cavoli bianchi e cavoli rossi |

0704 90 90 | Cavoli ricci, cavoli-rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati (esclusi cavolfiori, cavoli broccoli, cavolini di Bruxelles, cavoli bianchi e rossi) |

0705 | Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.), fresche o refrigerate |

0705 29 00 | Cicorie eccetto quelle witloof |

0708 | Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati |

0708 90 00 | Legumi da granella diversi da piselli e fagioli |

0709 | Altri ortaggi, freschi o refrigerati |

0709 40 00 | Sedani, eccetto i sedani-rapa |

0709 70 00 | Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini) |

0710 | Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati |

0710 30.00 | Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini), anche cotti, in acqua o al vapore, congelati |

0710 80 61 | Funghi del genere Agaricus |

0710 80 69 | Altri funghi |

0710 80 80 | Carciofi |

0710 80 85 | Asparagi |

ex 0710 80 95 | Cavoli broccoli, congelati |

0712 | Ortaggi o legumi secchi, interi, tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati |

0712 20 00 | Cipolle |

0712 31 00 | Funghi del genere Agaricus |

0712 32 00 | Orecchie di Giuda (Auricularia spp.) |

0712 33 00 | Tremelle (Tremella spp.) |

0712 39 00 | Tartufi e funghi secchi eccetto quelli del genere Agaricus |

0713 | Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati |

0713 50 00 | Fave (Vicia faba var. major) e favette (Vicia faba var. equina e Vicia faba var. minor) |

0713.90 00 | Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati (esclusi piselli, ceci, fagioli, lenticchie, fave e favette) |

0714 | Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellet; midollo della palma a sago |

0714 10 91 | Manioca (cassava), del tipo utilizzato per il consumo umano, condizionata in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 28 kg, presentata fresca e intera oppure congelata senza pelle, anche tagliata in pezzi |

0714 10 98 | Manioca (cassava): altro |

0714 20 10 | Patate dolci fresche, intere, destinate al consumo umano |

0714 20 90 | Patate dolci; altro |

Capitolo 8: Frutta commestibile; scorze di agrumi o di meloni |

0802 | Altra frutta a guscio, fresca o secca, anche sgusciata o decorticata |

0802 40 00 | Castagne e marroni (Castanea spp.) |

0802 50 00 | Pistacchi |

0802 60 00 | Noci macadamia |

0802 90 50 | Pinoli o semi del pino domestico |

0802 90 85 | Altra frutta a guscio eccetto mandorle, nocciole, noci comuni, castagne e marroni, pistacchi, noci macadamia, noci di pecàn e pinoli |

0804 | Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi |

0804 10 00 | Datteri |

0804 20 10 | Fichi freschi |

0805 | Agrumi, freschi o secchi |

0805 40 00 | Pompelmi e pomeli |

0805 90 00 | Agrumi, eccetto arance, mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), clementine, wilking e ibridi simili di agrumi, pompelmi e pomeli, limoni e limette |

0806 | Uve, fresche o secche |

0806 10 10 [4] | Uve da tavola |

0806 10 90 | Altre uve fresche |

0808 | Mele, pere e cotogne, fresche |

0808 20 90 | Cotogne |

0809 | Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche |

0809 40 90 | Prugnole |

0810 | Altra frutta fresca |

0810 20 90 | More di rovo o di gelso e morelamponi |

0810 40 30 | Mirtilli neri (frutti del "Vaccinium myrtillus") |

0810 40 50 | Frutti del "Vaccinium macrocarpon" e del "Vaccinium corymbosum" |

0810 40 90 | Mirtilli rossi, mirtilli neri e altri frutti del genere Vaccinium eccetto quelli dei generi "Vaccinium vitis-idaea", "Vaccinium myrtillus", "Vaccinium macrocarpon" e "Vaccinium corymbosum". |

0810 60 00 | Durian |

0810 90 50 | Ribes nero (cassis) |

0810 90 60 | Ribes rosso |

0810 90 70 | Ribes bianco e uva spina, freschi |

0810 90 95 | Frutta commestibile, fresca [eccetto frutta a guscio, banane, datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, frutta di jack (pane di scimmia), litchi, sapotiglie, frutti della passione, carambole, pitahaya, agrumi, uve, meloni] |

0811 | Frutta anche cotta in acqua o al vapore, congelata, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |

0811 90 95 | Mirtilli rossi del genere "Vaccinium vitis-idaea", camemori, mirtilli neri, congelati |

Capitolo 9: Caffè, tè, mate e spezie |

0904 | Pepe (del genere Piper); pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati |

0904 12 00 | Pepe (del genere "Piper"), tritato o polverizzato |

0904 20 10 | Peperoni, non tritati né polverizzati |

0904 20 90 | Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, tritati o polverizzati |

0905 | Vaniglia |

0905 00 00 | Vaniglia |

0907 | Garofani (antofilli, chiodi e steli) |

0907 00 00 | Garofani (antofilli, chiodi e steli) |

0910 | Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie |

0910 20 90 | Zafferano, tritato o polverizzato |

0910 91 90 | Miscugli di spezie di generi diversi, tritati o polverizzati |

0910 99 33 | Serpillo (Thymus serpyllum), eccetto quello tritato o polverizzato |

0910 99 39 | Timo (eccetto quello tritato o polverizzato e serpillo) |

0910 99 50 | Foglie di alloro (lauro) |

0910 99 99 | Spezie, tritate o polverizzate, eccetto pepe (del genere Piper), pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, vaniglia, cannella, fiori di cinnamomo, garofani (antofilli e steli), noci moscate, macis, amomi e cardamomi, semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi, e bacche di ginepro, zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry e semi di fieno greco e miscele di vari tipi di spezie |

Capitolo 11: Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento |

11 04 | Cereali altrimenti lavorati, per esempio, mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati (eccetto farine di cereali, riso semigreggio e semilavorato o lavorato e rotture di riso) |

1104 29 01 | Cereali di orzo mondati (decorticati o pilati) |

1104 29 03 | Cereali di orzo mondati e tagliati o spezzettati (detti "Grütze" o "grutten") |

1104 29 05 | Cereali di orzo, perlati |

1104 29 07 | Cereali di orzo, soltanto spezzati |

1104 29 09 | Cereali di orzo [eccetto quelli mondati (decorticati o pilati) e tagliati o spezzati (detti "Grütze" o "grutten"), perlati e soltanto spezzati] |

1104 29 11 | Cereali di frumento (grano) mondati [decorticati o pilati] |

1104 29 18 | Cereali mondati (decorticati o pilati), eccetto orzo, avena, granturco, riso o frumento (grano) |

1104 29 30 | Cereali perlati (eccetto orzo, avena, granturco o riso) |

1104 29 51 | Cereali di frumento (grano) soltanto spezzati |

1104 29 55 | Cereali di segala soltanto spezzati |

1104 29 59 | Cereali, soltanto spezzati [eccetto orzo, avena, granturco, frumento (grano) e segala] |

1104 29 81 | Cereali di frumento (grano) [eccetto quelli mondati (decorticati o pilati), tagliati o spezzati, perlati o soltanto spezzati] |

1104 29 85 | Cereali di segala [eccetto quelli mondati (decorticati o pilati), tagliati o spezzati, perlati o soltanto spezzati] |

1104 29 89 | Cereali [eccetto orzo, avena, granturco, frumento (grano) e segala, mondati (decorticati o pilati), tagliati o spezzati, perlati o soltanto spezzati] |

1106 | Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capitolo 8 |

1106 10 00 | Farine, semolini e polveri di piselli, fagioli, lenticchie e degli altri legumi da granella secchi della voce 0713 |

1106 30 10 | Farine, semolini e polveri di banane |

1106 30 90 | Farine, semolini e polveri dei prodotti del capitolo 8 "frutta commestibile; scorze di agrumi o di meloni" (eccetto le banane) |

1108 | Amidi e fecole; inulina |

1108 11 00 | Amido di frumento (grano) |

1108 12 00 | Amido di granturco |

1108 14 00 | Fecola di manioca |

1108 19 10 | Amido di riso |

1108 19 90 | Amido [eccetto quello di frumento (grano), granturco, patate, manioca e riso] |

1108 20 00 | Inulina |

1109 | Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco |

1109 00 00 | Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco |

Capitolo 12: Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi |

1209 | Semi, frutti e spore da sementa |

1209 10 00 | Semi di barbabietole da zucchero |

1209 91 10 | Semi di cavoli-rapa (Brassica oleracea, var. caulorapa e gongylodes L.) da sementa |

1209 91 30 | Semi di barbabietole da orto o "barbabietole rosse" (Beta vulgaris var. conditiva) da sementa |

1209 91 90 | Semi di ortaggi da sementa [eccetto quelli di cavoli-rapa (Brassica oleracea, var. caulorapa e gongylodes L.)] |

1210 | Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellet; luppolina |

1210 10 00 | Coni di luppolo freschi o secchi (eccetto quelli tritati, macinati o in forma di pellet) |

1210 20 10 | Coni di luppolo, tritati, macinati o in forma di pellet, arricchiti di luppolina; luppolina |

1210 20 90 | Coni di luppolo, tritati, macinati o in forma di pellet (eccetto quelli arricchiti di luppolina) |

Capitolo 13: Gomma lacca; gomme, resine e altri succhi ed estratti vegetali |

1302 | Oppio, oleoresina di vaniglia, altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati |

1302 19 05 | Oleoresina di vaniglia |

Capitolo 15: Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale |

1502 | Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 15.03 |

1502 00 90 | Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina (eccetto quelli per usi industriali, stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina e olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati) |

1503 | Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina e olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati |

1503 00 19 | Stearina solare e oleostearina (eccetto quelle per usi industriali e quelle emulsionate, mescolate o altrimenti preparate) |

1503 00 90 | Olio di sevo, oleomargarina e olio di strutto (eccetto quelli emulsionati, mescolati o altrimenti preparati, nonché l'olio di sevo per usi industriali) |

1504 | Grassi e oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |

1504 10 10 | Oli di fegato di pesci e loro frazioni, aventi tenore di vitamina non superiore a 2,500 unità internazionali per grammo, anche raffinati (eccetto quelli modificati chimicamente) |

1504 10 99 | Grassi e oli di pesci e frazioni liquide, anche raffinati (eccetto quelli modificati chimicamente e gli oli di fegato) |

1505 | Grasso di lana e sostanze grasse |

1505 00 10 | Grasso di lana greggio |

1507 | Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |

1507 10 10 | Olio greggio di soia, anche depurato delle mucillagini, per usi tecnici o industriali (eccetto per la fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umanai) |

1507 10 90 | Olio greggio di soia, anche depurato delle mucillagini (tranne quello per usi tecnici o industriali) |

1507 90 10 | Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, per usi tecnici o industriali (eccetto quelli chimicamente modificati, greggi e per la fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana) |

1507 90 90 | Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati (eccetto quelli per usi tecnici o industriali, chimicamente modificati e greggi) |

1508 | Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |

1508 10 90 | Olio greggio di arachide (eccetto per usi tecnici o industriali) |

1508 90 10 | Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, per usi industriali (eccetto quelli chimicamente modificati, greggi e per la fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana) |

1508 90 90 | Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati (eccetto quelli chimicamente modificati, greggi e per usi tecnici o industriali) |

1509 | Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |

1509 10 10 | Olio d'oliva vergine lampante ottenuto dal frutto dell'olivo esclusivamente mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni che non causano alterazioni dell'olio |

1509 10 90 | Olio d'oliva ottenuto dal frutto dell'olivo esclusivamente mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni che non causano alterazioni dell'olio, non trattato (eccetto l'olio d'oliva vergine lampante) |

1509 90 00 | Olio d'oliva e frazioni ottenuti dal frutto dell'olivo esclusivamente mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni che non causano alterazioni dell'olio (eccetto l'olio d'oliva vergine e chimicamente modificato) |

1510 | Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509 |

1510 00 10 | Oli greggi |

1510 00 90 | Altro |

1511 | Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |

1511 10 90 | Olio greggio di palma (eccetto quello per usi tecnici o industriali) |

1511 90 11 | Frazioni solide di olio di palma, anche raffinate, ma non modificate chimicamente, in imballaggi di peso non superiore a 1 kg |

1511 90 19 | Frazioni solide di olio di palma, anche raffinate, ma non modificate chimicamente, in imballaggi di peso superiore a 1 kg o presentate diversamente |

1511 90 91 | Olio di palma e sue frazioni liquide, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, per usi industriali (eccetto quelli per la fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana e greggi) |

1511 90 99 | Olio di palma e sue frazioni liquide, anche raffinati, ma non modificati chimicamente (eccetto quelli per usi industriali e greggi) |

1512 | Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |

1512 11 10 | Oli greggi di girasole o di cartamo, per usi tecnici e industriali (eccetto quelli per la fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana) |

1512 11 91 | Olio greggio di girasole (eccetto quello per usi tecnici o industriali) |

1512 11 99 | Olio greggio di cartamo (eccetto quello per usi tecnici o industriali) |

1512 19 10 | Oli di girasole o di cartamo e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, per usi tecnici o industriali (eccetto quelli greggi e per la fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana) |

1512 19 90 | Oli di girasole o di cartamo e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente (eccetto quelli per usi tecnici e industriali e greggi) |

1512 21 10 | Olio greggio di cotone, per usi tecnici e industriali (eccetto quello per la fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana) |

1512 21 90 | Olio greggio di cotone (eccetto quello per usi tecnici e industriali) |

1512 29 10 | Olio di cotone e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, per usi tecnici e industriali (eccetto quelli greggi e per la fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana) |

1512 29 90 | Olio di cotone e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente (eccetto quelli per usi tecnici e industriali e greggi) |

1513 | Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |

1513 11 10 | Olio greggio di cocco (olio di copra), per usi tecnici e industriali (eccetto quello per la fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana) |

1513 11 91 | Olio greggio di cocco (olio di copra), in imballaggi immediati di peso non superiore a 1 kg (eccetto quello per usi tecnici o industriali) |

1513 11 99 | Olio greggio di cocco (olio di copra), in imballaggi immediati di peso superiore a 1 kg o presentato diversamente (eccetto quello per usi tecnici o industriali) |

1513 19 11 | Frazioni solide di olio di cocco (olio di copra), anche raffinate, ma non modificate chimicamente, in imballaggi immediati di peso non superiore a 1 kg |

1513 19 19 | Frazioni solide di olio di cocco (olio di copra), anche raffinate, ma non modificate chimicamente, in imballaggi immediati di peso superiore a 1 kg |

1513 19 30 | Olio di cocco (olio di copra) e sue frazioni liquide, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, per usi tecnici o industriali (eccetto quelli per la fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana e greggi) |

1513 19 91 | Olio di cocco (olio di copra) e sue frazioni liquide, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, in imballaggi immediati di peso non superiore a 1 kg (eccetto quelli per usi tecnici o industriali e greggi) |

1513 19 99 | Olio di cocco (olio di copra) e sue frazioni liquide, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, in imballaggi immediati di peso superiore a 1 kg o presentati diversamente (eccetto quelli per usi tecnici o industriali e greggi) |

1513 21 10 | Oli greggi di palmisti o di babassù, per usi tecnici o industriali (eccetto quelli per la fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana) |

1513 21 30 | Oli greggi di palmisti o di babassù, in imballaggi immediati di peso non superiore a 1 kg (eccetto quelli per usi tecnici o industriali) |

1513 21 90 | Oli greggi di palmisti o di babassù in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg o presentati diversamente (eccetto gli oli per usi tecnici o industriali) |

1513 29 11 | Frazioni solide di oli di palmisti e di babassù, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, in imballaggi immediati di peso non superiore a 1 kg |

1513 29 19 | Frazioni solide di oli di palmisti e di babassù, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, in imballaggi immediati di peso superiore a 1 kg o presentati diversamente |

1513 29 30 | Oli di palmisti e di babassù e loro frazioni liquide, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, per usi tecnici o industriali (eccetto quelli destinati alla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana e greggi) |

1513 29 50 | Oli di palmisti e di babassù e loro frazioni liquide, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, in imballaggi immediati di peso non superiore a 1 kg (eccetto quelli per usi tecnici o industriali e greggi) |

1513 29 90 | Oli di palmisti e di babassù e loro frazioni liquide, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, in imballaggi immediati di peso superiore a 1 kg o presentati diversamente (eccetto quelli per usi tecnici o industriali e greggi) |

1514 | Oli di ravizzone, di colza o di senape e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |

1514 11 10 | Oli di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico, "oli fissi a tenore di acido erucico inferiore al 2%", greggi, per usi tecnici o industriali (eccetto quelli per la fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana) |

1514 11 90 | Oli di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico, "oli fissi a tenore di acido erucico inferiore al 2%", greggi (eccetto quelli per usi tecnici o industriali) |

1514 19 10 | Oli di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico, "oli fissi a tenore di acido erucico inferiore al 2%" e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, per usi tecnici o industriali (eccetto quelli per la fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana e greggi) |

1514 19 90 | Oli di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico, "oli fissi a tenore di acido erucico inferiore al 2%" e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente (eccetto quelli per usi tecnici o industriali e greggi) |

1514 91 10 | Oli di ravizzone o di colza ad alto tenore di acido erucico, "oli fissi a tenore di acido erucico pari o superiore al 2%", e olio di senape, greggi, per usi tecnici o industriali (eccetto quelli per la fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana) |

1514 91 90 | Oli di ravizzone o di colza ad alto tenore di acido erucico, "oli fissi a tenore di acido erucico pari o superiore al 2%", e olio di senape, greggi (eccetto quelli per usi tecnici o industriali) |

1514 99 10 | Oli di ravizzone o di colza ad alto tenore di acido erucico, "oli fissi a tenore di acido erucico pari o superiore al 2%", e olio di senape e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, per usi tecnici o industriali (tranne quelli per la fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana e greggi) |

1514 99 90 | Oli di ravizzone o di colza ad alto tenore di acido erucico, "oli fissi a tenore di acido erucico pari o superiore al 2%", e olio di senape e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente (eccetto quelli per usi tecnici o industriali e greggi) |

1515 | Altri grassi e oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |

1515 11 00 | Olio greggio di lino |

1515 19 10 | Olio di lino e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, per usi tecnici o industriali (eccetto quelli greggi e quelli per la fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana) |

1515 19 90 | Olio di lino e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente (eccetto quelli per usi tecnici o industriali e greggi) |

1515 21 10 | Olio greggio di granturco, per usi tecnici o industriali (eccetto quello per la fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana) |

1515 21 90 | Olio greggio di granturco (eccetto quello per usi tecnici o industriali) |

1515 29 10 | Olio di granturco e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, per usi tecnici o industriali (eccetto quelli greggi e quelli per la fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana) |

1515 29 90 | Olio di granturco e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente (eccetto quelli per usi industriali e greggi) |

1515 30 90 | Olio di castoro e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente (eccetto quelli destinati alla produzione dell'acido amminoundecanoico per la fabbricazione di fibre tessili sintetiche o di materie plastiche artificiali) |

1515 50 11 | Olio greggio di sesamo, per usi tecnici o industriali (eccetto quello per la fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana) |

1515 50 19 | Olio greggio di sesamo (eccetto quello per usi tecnici o industriali) |

1515 50 91 | Olio di sesamo e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, per usi tecnici o industriali (eccetto quelli greggi) |

1515 50 99 | Olio di sesamo e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente (eccetto quelli per usi tecnici o industriali e greggi) |

1515 90 29 | Olio greggio di semi di tabacco (eccetto quello per usi tecnici o industriali) |

1515 90 39 | Olio di semi di tabacco e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente (eccetto quelli per usi tecnici o industriali e greggi) |

1515 90 40 | Grassi e oli vegetali greggi e loro frazioni, fissi, per usi tecnici o industriali (eccetto quelli per la fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana e quelli di soia, arachide, oliva, palma, girasole, cartamo, cotone, cocco, palmisti, babassù, ravizzone, colza e senape, semi di lino, granturco, ricino, tung, sesamo, jojoba, oiticica, cera di mirica, cera del Giappone e semi di tabacco) |

1515 90 51 | Grassi e oli vegetali greggi, solidi, fissi, in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg (eccetto quelli per usi tecnici o industriali e quelli di soia, arachide, oliva, palma, girasole, cartamo, cotone, cocco, palmisti, babassù, ravizzone, colza e senape, semi di lino, granturco, ricino, tung, sesamo, jojoba, oiticica, cera di mirica, cera del Giappone e semi di tabacco) |

1515 90 59 | Grassi e oli vegetali greggi, fissi, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg, o greggi, liquidi (eccetto quelli per usi tecnici o industriali e quelli di soia, arachide, oliva, palma, girasole, cartamo, cotone, cocco, palmisti, babassù, ravizzone, senape, semi di lino, germi di granturco, ricino, tung, sesamo, jojoba od oiticica; cera di mirica, cera del Giappone e semi di tabacco) |

1515 90 60 | Grassi e oli vegetali e loro frazioni, anche raffinati (eccetto quelli modificati chimicamente) per usi tecnici o industriali (eccetto quelli per la fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana, i grassi e gli oli greggi e quelli di soia, arachide, oliva, palma, girasole, cartamo, cotone, cocco, palmisti, babassù, ravizzone, semi di senape, germi di granturco, ricino, tung, sesamo, jojoba od oiticica, cera di mirica, cera del Giapppone e semi di tabacco) |

1515 90 91 | Grassi e oli vegetali e loro frazioni, solidi, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg, non nominati altrove (eccetto quelli per usi tecnici o industriali e i grassi e gli oli greggi) |

1515 90 99 | Grassi e oli vegetali e loro frazioni, solidi, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg, non nominati altrove (eccetto quelli per usi tecnici o industriali e i grassi e gli oli greggi) |

1516 | Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati |

1516 10 10 | Grassi e oli animali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati, in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg |

1516 10 90 | Grassi e oli animali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg o presentati diversamente |

1516 20 91 | Grassi e oli vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg (eccetto l'olio di castoro idrogenato "opal wax" e ulteriormente preparato) |

1516 20 95 | Oli di ravizzone, di colza, di lino, di girasole, d'illipè, di karité, di makorè, di touloucouna o di babassù e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, per usi tecnici o industriali, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg o altrimenti preparati (eccetto per la fabbricazione di prodotti destinati all'alimentazione umana) |

1516 20 96 | Oli di arachide, di cotone, di soia o di girasole e loro frazioni (eccetto quelli della sottovoce 1516.20.95); altri oli e loro frazioni con tenore, in peso, di acidi grassi liberi inferiore al 50%, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg o altrimenti preparati (eccetto gli oli di palimisti, illipe, cocco "copra", semi di ravizzone o di copaiba e gli oli della sottovoce 1516.20.95) |

1516 20 98 | Grassi e oli vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg o in altra forma (eccetto i grassi e gli oli e le loro frazioni ulteriormente preparati, gli oli di ricino idrogenati e gli oli della sottovoce 1516.20.95 e 1516.20.96) |

1517 | Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516 |

1517 90 91 | Oli vegetali alimentari, fissi, fluidi, semplicemente miscelati, aventi tenore di materie grasse provenienti dal latte non superiore al 10% (eccetto quelli parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non ulteriormente preparati, e miscele di oli d'oliva) |

1517 90 99 | Miscele o preparazioni alimentari di grassi o oli animali o vegetali e frazioni di differenti grassi o oli alimentari, aventi tenore di materie grasse provenienti dal latte non superiore al 10% (eccetto oli vegetali, fissi, fluidi, semplicemente miscelati e miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura nonché la margarino allo stato solido) |

1518 | Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscele o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli del presente capitolo, non nominate né comprese altrove |

1518 00 31 | Oli greggi vegetali, fissi, fluidi, semplicemente miscelati, non alimentari, non nominati altrove, per usi tecnici o industriali (eccetto quelli per la fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana) |

1518 00 39 | Oli vegetali, fissi, fluidi, semplicemente miscelati, non alimentari, non nominati altrove, per usi tecnici o industriali (eccetto gli oli greggi e quelli per la fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana) |

1518 00 91 | Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, eccetto quelli della voce 1516 |

1518 00 95 | Miscele o preparazioni non alimentari di grassi e oli animali e vegetali e loro frazioni |

1518 00 99 | Altro |

Capitolo 16: Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici |

1602 | Preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue (escluse salsicce, salami e prodotti simili nonché estratti e succhi di carne) |

1602 20 10 | Fegato di oca o di anatra |

1603 | Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici |

1603 00 10 | Estratti e sughi di carne, di pesci, di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg |

Capitolo 20: Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante |

2003 | Funghi e tartufi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico |

2003 20 00 | Tartufi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico |

2003 90 00 | Funghi diversi da quelli del genere Agaricus, preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico |

2005 | Altri ortaggi e legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 |

2005 40 00 | Piselli (Pisum sativum), preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, non destinati all'alimentazione |

2005 91 00 | Germogli di bambù, preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, |

2008 | Frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove |

2008 19 11 | Noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec (o di betel), noci di cola e noci macadamia, comprese miscele contenenti guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole, pitahaya, noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec o di betel), noci di cola e noci di macadamia di peso non superiore al 50%, preparate o conservate in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg (tranne quelle conservate nello zucchero) |

Mandorle e pistacchi tostati, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg |

2008 19 19 | Frutta a guscio e altri semi, comprese le miscele, preparati o conservati, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg, eccetto quelli preparati o conservati nell'aceto, quelli conservati nello zucchero, ma non sciroppati, confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, frutta a guscio tostata, mandorle e pistacchi tostati, noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec (o di betel), noci di cola e noci di macadamia nonché miscele contenenti come minimo il 50% in peso di frutta tropicale e noci) |

2008 19 91 | Noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec (o di betel), noci di cola e noci macadamia, comprese miscele contenenti guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole, pitahaya, noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec (o di betel), noci di cola e noci di macadamia di peso non superiore al 50%, preparate o conservate in imballaggi immediati di contenuto non superiore ad 1 kg non nominate né comprese altrove |

2008 19 93 | Mandorle e pistacchi tostati, in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg |

2008 19 95 | Frutta a guscio tostata, in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg (eccetto arachidi, mandorle, pistacchi, noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec (o di betel), noci di cola e noci macadamia) |

2008 19 99 | Frutta a guscio e altri semi, comprese le miscele, preparati o conservati, in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg, eccetto quelli preparati o conservati nell'aceto, quelli conservati nello zucchero, ma non sciroppati, confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, arachidi, frutta a guscio tostata e noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec (o di betel), noci di cola e noci di macadamia nonché miscele contenenti come minimo il 50% in peso di frutta tropicale e noci |

2008 92 12 | Miscele di guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, compresi le miscele contenenti, in peso, 50% o meno di tali frutti e di noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec (o di betel), noci di cola e noci di macadamia, preparate o conservate, con aggiunta di alcole, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9% con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 11,85% mas |

2008 92 14 | Miscele di frutta o altre parti commestibili di piante, preparate o conservate, con aggiunta di alcole, con tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9% e con titolo alcolometrico effettivo non superiore all'11,85% massimo (eccetto le miscele di frutta a guscio, frutta tropicale e frutta tropicale/frutta a guscio di un tipo precisato nelle note aggiuntive 7 ed 8 del capitolo 20, aventi un contenuto netto pari o superiore al 50% in peso, arachidi ed altri semi) |

2008 92 16 | Miscele di guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, comprese le miscele contenenti, in peso, 50% o più di tali frutti e di noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec (o di betel), noci di cola e noci di macadamia, preparate o conservate, con aggiunta di alcole, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9% con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 11,85% mas |

2008 92 18 | Miscele di frutta o altre parti commestibili di piante, preparate o conservate, con aggiunta di alcole, con tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9% e con titolo alcolometrico effettivo superiore all'11,85% massimo (eccetto le miscele di frutta a guscio, frutta tropicale e frutta tropicale/frutta a guscio di un tipo precisato nelle note aggiuntive 7 ed 8 del capitolo 20 con un contenuto netto, in peso, pari o superiore al 50%, arachidi ed altri semi) |

2008 92 32 | Miscele di guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, compresi le miscele contenenti, in peso, 50% o più di tali frutti e di noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec (o di betel), noci di cola e noci di macadamia, preparate o conservate, con aggiunta di alcole (eccetto quelli con tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9%) con titolo alcolometrico inferiore o uguale a 11,85% mas |

2008 92 34 | Miscele di frutta o altre parti commestibili di piante, preparate o conservate, con aggiunta di alcole, con titolo alcolometrico effettivo non superiore all'11,85% massimo (eccetto quelli con tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9% e le miscele di frutta a guscio, frutta tropicale e frutta tropicale/frutta a guscio di un tipo precisato nelle note aggiuntive 7 ed 8 del capitolo 20 con un contenuto netto, in peso, pari o superiore al 50%, arachidi ed altri semi) |

2008 92 36 | Miscele di guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, compresi le miscele contenenti, in peso, 50% o più di tali frutti e di noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec (o di betel), noci di cola e noci di macadamia, preparate o conservate, con aggiunta di alcole (eccetto quelli con tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9%) con titolo alcolometrico effettivo superiore a 11,85% mas |

2008 92 38 | Miscele di frutta o altre parti commestibili di piante, preparate o conservate, con aggiunta di alcole, con titolo alcolometrico effettivo superiore all'11,85% massimo (eccetto quelli con tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9% e le miscele di frutta a guscio, frutta tropicale e frutta tropicale/frutta a guscio di un tipo precisato nelle note aggiuntive 7 ed 8 del capitolo 20 con un contenuto netto, in peso, pari o superiore al 50%, arachidi ed altri semi) |

2008 92 51 | Miscele di guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, comprese le miscele contenenti, in peso, 50% o più di tali frutti e di noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec (o di betel), noci di cola e noci di macadamia, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole ma con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg |

2008 92 59 | Miscele di frutta o altre parti commestibili di piante, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole, ma con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg (eccetto le miscele di frutta tropicale e frutta tropicale e frutta a guscio di un tipo precisato nelle note aggiuntive 7 ed 8 del capitolo 20, contenenti, in peso, 50% o più, arachidi ed altri semi e preparazioni del tipo «Müsli» a base di fiocchi di cereali non tostati della sottovoce 1904.20.10)) |

2008 92 72 | Miscele di guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, comprese le miscele contenenti, in peso, 50% o più di tali frutti e di noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec (o di betel), noci di cola e noci di macadamia, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole ma con aggiunta di zuccheri, nelle quali il peso di ciascun frutto non è superiore al 50% del peso totale, in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore ad 1 kg |

2008 92 74 | Miscele di frutta, nelle quali il peso di ciascun frutto non è superiore al 50% del peso totale, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole, ma con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg (eccetto le miscele di frutta a guscio, frutta tropicale e frutta tropicale e frutta a guscio di un tipo precisato nelle note aggiuntive 7 e 8 del capitolo 20, contenenti, in peso, il50% di arachidi e di altri semi e preparazioni del tipo «Müsli» a base di fiocchi di cereali non tostati della sottovoce 1904.20.10)) |

2008 92 76 | Miscele di guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, comprese le miscele contenenti, in peso, 50% o più di tali frutti e di noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec (o di betel), noci di cola e noci di macadamia, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole ma con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati del contenuto netto non superiore ad 1 kg (eccetto le miscele nelle quali il peso di ciascun frutto non è superiore al 50% del peso totale) |

2008 92 78 | Miscele di frutta o altre parti commestibili di piante, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole, ma con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg (eccetto le miscele di frutta a guscio, frutta tropicale e frutta tropicale e frutta a guscio di un tipo precisato nelle note aggiuntive 7 ed 8 del capitolo 20, contenenti, in peso, il 50% o più di arachidi e di altri semi e miscele nelle quali il peso di ciascun frutto non è superiore al 50% del peso totale, e preparazioni del tipo «Müsli» a base di fiocchi di cereali non tostati della sottovoce 1904.20.10) |

2008 92 92 | Miscele di guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, comprese le miscele contenenti, in peso, 50% o più di tali frutti e di noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec (o di betel), noci di cola e noci di macadamia, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole o di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 5 kg. |

2008 92 93 | Miscele di frutta o altre parti commestibili di piante, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole o zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore a 5 kg, non nominati altrove (eccetto le miscele di frutta a guscio, frutta tropicale e frutta tropicale e frutta a guscio di un tipo precisato nelle note aggiuntive 7 e 8 del capitolo 20, contenenti, in peso, il 50% o più di arachidi e di altri semi e preparazioni del tipo «Müsli» a base di fiocchi di cereali non tostati della sottovoce 1904.20.10) |

2008 92 94 | Miscele di guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, comprese le miscele contenenti, in peso, 50% o più di tali frutti e di noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec ( o di betel), noci di cola e noci di macadamia, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole o di zucchero, in imballaggi immediati di contenuto netto pari o superiore a 4,5 kg. ma inferiore a 5 kg. |

2008 92 96 | Miscele di frutta o di altre parti commestibili di piante, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole o di zuccheri, in imballaggi immediati il cui contenuto netto è pari o superiore a 4,5 kg ma inferiore a 5 kg. non nominate né comprese altrove, ad esclusione delle miscele di frutta a guscio, frutta tropicale o frutta tropicale e frutta a guscio di un tipo precisato nelle note aggiuntive 7 e 8 del capitolo 20, contenenti, in peso, 50% o più di arachidi ed altri semi e preparazioni del tipo «Müsli» a base di fiocchi di cereali della sottovoce 1904.20.10. |

2008 92 97 | Miscele di guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, comprese le miscele contenenti, in peso, 50% o più di tali frutti e di noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec (o di betel), noci di cola e noci di macadamia, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole o di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore a 4,5 kg. |

2008 92 98 | Miscele di frutta o altre parti commestibili di piante, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole o zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore a 4,5 kg, non nominate altrove (eccetto le miscele di frutta a guscio, frutta tropicale di un tipo precisato nella nota aggiuntiva 7 del capitolo 20, arachidi ed altri semi e preparazioni del tipo «Müsli» a base di fiocchi di cereali non tostati della voce 1904.20.10)) |

2008 99 45 | Prugne, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole, ma con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg |

2008 99 67 | Frutta e altre parti commestibili di piante, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole, ma con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg, eccetto quelle conservate nello zucchero, ma non sciroppate, confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, e frutta a guscio, arachidi ed altri semi, ananassi, agrumi, pere, albicocche, ciliegie, pesche, fragole, zenzero, frutti della passione, guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, carambole e pitahaya. |

2008 99 72 | Prugne, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole o zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore a 5 kg |

2008 99 78 | Prugne, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole o zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore a 5 kg |

2009 | Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi o legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti |

2009 11 91 | Succhi di arancia congelati, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 67 a 20°C, con un valore non superiore a 30 euro per 100 kg, con tenore di zuccheri aggiunti superiore al 30% (eccetto quelli con aggiunta di alcole) |

2009 11 99 | Succhi di arancia congelati, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 67 a 20°C, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti (eccetto quelli con aggiunta di alcole, con un valore non superiore a 30 euro per 100 kg e con tenore di zuccheri aggiunti superiore al 30%) |

2009 19 11 | Succhi di arancia, non fermentati, di un valore Brix superiore a 67 a 20°C, con un valore non superiore a 30 euro per 100 kg, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti (eccetto quelli con aggiunta di alcole e congelati) |

2009 19 19 | Succhi di arancia, non fermentati, di un valore Brix superiore a 67 a 20°C, con un valore superiore a 30 euro per 100 kg, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti (eccetto quelli con aggiunta di alcole e congelati) |

2009 31 11 | Succhi di agrumi, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 20 a 20°C, con un valore superiore a 30 euro per 100 kg, con aggiunta di zuccheri (eccetto quelli con aggiunta di alcole, miscele, succhi di arancia e succhi di pompelmo) |

2009 31 51 | Succhi di limone, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 20 a 20°C, con un valore non superiore a 30 euro per 100 kg, con aggiunta di zuccheri (eccetto quelli con aggiunta di alcole) |

2009 31 91 | Succhi di agrumi, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 20 a 20°C, con un valore non superiore a 30 euro per 100 kg, con aggiunta di zuccheri (eccetto quelli con aggiunta di alcole, miscele, succhi di limone, di arancia e di pompelmo) |

2009 39 91 | Succhi di agrumi, non fermentati, di un valore Brix superiore a 20 ma non superiore a 67 a 20°C, con un valore non superiore a 30 euro per 100 kg, con tenore di zuccheri aggiunti superiore al 30% (eccetto quelli con aggiunta di alcole, miscele, succhi di limone, di arancia e di pompelmo) |

2009 41 10 | Succhi di ananasso, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 20 a 20°c, con un valore superiore a 30 euro per 100 kg, con aggiunta di zuccheri (eccetto quelli con aggiunta di alcole) |

2009 41 91 | Succhi di ananasso, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 20 a 20°c, con un valore non superiore a 30 euro per 100 kg, con aggiunta di zuccheri (eccetto quelli con aggiunta di alcole) |

2009 41 99 | Succhi di ananasso, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 20 a 20°C (eccetto quelli con aggiunta di zuccheri o di alcole) |

2009 80 11 | Succhi di pera, non fermentati, di un valore Brix superiore a 67 a 20°C, con un valore non superiore a 22 euro per 100 kg, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti (eccetto quelli con aggiunta di alcole) |

2009 80 19 | Succhi di pera, non fermentati, di un valore Brix superiore a 67 a 20°C, con un valore superiore a 22 euro per 100 kg, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti (eccetto quelli con aggiunta di alcole) |

2009 80 34 | Succhi di guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, con un valore Brix superiore a 67 a 20°C, con un valore inferiore a 30 EUR per 100 kg (eccetto le miscele) |

2009 80 35 | Succhi di frutta o di ortaggi o legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix superiore a 67 a 20°C, con un valore non superiore a 30 euro per 100 kg, eccetto miscele e succhi di agrumi, frutti della passione, manghi, mangostani, papaie, frutta di jack (pane di scimmia), guaiava, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, sapotiglie, carambole e pitahaya, ananassi, pomodori, uva, mele e pere |

2009 80 36 | Succhi di guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, non fermentati, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix superiore a 67 a 20° C, con un valore superiore a 30 EUR per 100 kg eccetto i succhi contenenti alcole e le miscele |

2009 80 38 | Succhi di frutta o di ortaggi o legumi, non fermentati, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix superiore a 67 a 20°C, con un valore superiore a 30 euro per 100 kg, eccetto quelli con aggiunta di alcole, miscele e succhi di agrumi, guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, succo di ananas, succo di pomodoro, succo d'uva incluso il mosto d'uva, succo di mela e succo di pera |

2009 80 50 | Succhi di pera, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 67 a 20°C, con un valore superiore a 18 euro per 100 kg, con aggiunta di zuccheri (eccetto quelli con aggiunta di alcole) |

2009 80 61 | Succhi di pera, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 67 a 20°C, con un valore non superiore a 18 euro per 100 kg, con tenore di zuccheri aggiunti superiore al 30% (eccetto quelli con aggiunta di alcole) |

2009 80 63 | Succhi di pera, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 67 a 20°C, con un valore non superiore a 18 euro per 100 kg, con tenore di zuccheri aggiunti non superiore al 30% (eccetto quelli con aggiunta di alcole) |

2009 80 69 | Succhi di pera, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 67 a 20°C (eccetto quelli con aggiunta di zuccheri o di alcole) |

2009 80 71 | Succhi di ciliegia, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 67 a 20°C, con un valore superiore a 30 euro per 100 kg di peso netto, con aggiunta di zuccheri (eccetto quelli con aggiunta di alcole) |

2009 80 73 | Succhi di guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 67 a 20°C, con un valore superiore a 30 euro per 100 kg di peso netto |

2009 80 79 | Succhi di frutta o di ortaggi o legumi, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 67 a 20°C, con un valore superiore a 30 euro per 100 kg, con aggiunta di zuccheri, eccetto le miscele o quelli con aggiunta di alcole e succhi di agrumi, guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole, pitahaya, succo di ananas, succo di pomodoro, succo d'uva, incluso il mosto d'uva, succo di mela, succo di pera e succo di ciliegia |

2009 80 85 | Succhi di guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 67 a 20°C, con un valore non superiore a 30 euro per 100 kg di peso netto, con tenore di zuccheri aggiunti superiore al 30% (eccetto le miscele od i succhi con aggiunta di alcole) |

2009 80 86 | Succhi di frutta o di ortaggi o legumi, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 67 a 20°C, con un valore non superiore a 30 euro per 100 kg, con tenore di zuccheri aggiunti superiore al 30%, eccetto le miscele o quelli con aggiunta di alcole e succhi di agrumi, guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole, pitahaya, succo di ananas, succo di pomodoro, succo d'uva, incluso il mosto d'uva, succo di mela e succo di pera |

2009 80 88 | Succhi di guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 67 a 20°C, con un valore non superiore a 30 euro per 100 kg di peso netto, con tenore di zuccheri aggiunti non superiore al 30% (eccetto le miscele od i succhi con aggiunta di alcole) |

2009 80 89 | Succhi di frutta o di ortaggi o legumi, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 67 a 20°C, con un valore non superiore a 30 euro per 100 kg, con tenore di zuccheri aggiunti non superiore al 30%, eccetto le miscele o quelli con aggiunta di alcole e succhi di agrumi, guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole, pitahaya, succo di ananas, succo di pomodoro, succo d'uva, incluso il mosto d'uva, succo di mela e succo di pera |

2009 80 95 | Succhi di frutta della specie vaccinium macrocarpum, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 67 a 20°C (eccetto quelli con aggiunta di zuccheri o di alcole) |

2009 80 96 | Succhi di ciliegia, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 67 a 20°C (eccetto quelli con aggiunta di zuccheri o di alcole) |

2009 80 97 | Succhi di guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 67 a 20°C (eccetto quelli con aggiunta di zuccheri o di alcole) |

2009 80 99 | Succhi di frutta o di ortaggi o legumi, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 67 a 20°C, eccetto quelli con aggiunta di zuccheri o di alcole, miscele e succhi di agrumi, guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole, pitahaya, ananas, pomodori, uva, incluso il mosto d'uva, mele, pere, ciliegie e frutti della specie vaccinium macrocarpon |

ALLEGATO V DELL'ACCORDO

Contingenti tariffari per le importazioni nell'Unione europea di prodotti originari della Norvegia

Codici NC | Descrizione del prodotto | Contingenti tariffari consolidati (quantitativo annuo in tonnellate) | Di cui quantitativi supplementari | Dazio nell'ambito del contingente (EUR/kg) |

0406 | Formaggi e latticini | 7 200 (1) | 3 200 | 0 |

0810 20 10 | Lamponi freschi | 400 | 400 | 0 |

2005 20 | Patate a fette sottili, fritte, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate | 200 | 200 | 0 |

Ex 0809 20 95 | Ciliege, diverse dalle ciliege acide (2) | 900 | 0 | 0 |

2309 10 13 2309 10 15 2309 10 19 2309 10 33 2309 10 39 2309 10 51 2309 10 53 2309 10 59 2309 10 70 2309 10 90 | Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto | 13 000 | 13 000 | 0 |

(1) Il contingente tariffario di 7 200 tonnellate di formaggio per le importazioni nell'Unione europea si applica a tutti i tipi di formaggio.

(2) Il periodo del contingente è prorogato dal 16 luglio – 31 agosto al 16 luglio – 15 settembre.

B. Lettera del Regno di Norvegia

Signor,

mi pregio comunicarLe che ho ricevuto la Sua lettera del […] così redatta:

"Mi pregio far riferimento ai negoziati sugli scambi bilaterali di prodotti agricoli svoltisi tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia e conclusi il 28 gennaio 2010.

È stato avviato un nuovo ciclo di negoziati sugli scambi di prodotti agricoli tra la Commissione europea e la Norvegia sulla base dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo (l'accordo sul SEE), allo scopo di promuovere la liberalizzazione progressiva degli scambi di prodotti agricoli tra l'Unione europea e la Norvegia (le Parti), su base preferenziale, reciproca e mutualmente vantaggiosa. I negoziati si sono svolti in modo regolare, prestando la dovuta attenzione all'evoluzione delle rispettive politiche e situazioni nel settore agricolo e degli scambi bilaterali e alle condizioni commerciali esistenti con altri partner commerciali in tutto il mondo.

Le confermo che tali negoziati hanno permesso di raggiungere i risultati seguenti:

22. La Norvegia si impegna a garantire l'accesso in esenzione dai dazi ai prodotti originari dell'Unione europea, elencati nell'allegato I.

23. La Norvegia si impegna a stabilire contingenti tariffari per i prodotti originari dell'Unione europea, elencati nell'allegato II.

24. La Norvegia si impegna a ridurre i dazi all'importazione per i prodotti originari dell'Unione europea, elencati nell'allegato III.

25. L'Unione europea si impegna a garantire l'accesso in esenzione dai dazi ai prodotti originari della Norvegia, elencati nell'allegato IV.

26. L'Unione europea si impegna a stabilire contingenti tariffari per i prodotti originari della Norvegia, elencati nell'allegato V.

27. I codici tariffari indicati negli allegati da I a V fanno riferimento ai codici applicabili a livello delle Parti al 1° gennaio 2009.

28. Ogni volta che sarà attuato un futuro accordo dell'OMC sull'agricoltura con l'assunzione di impegni riguardo a nuovi contingenti tariffari per le nazioni più favorite, i contingenti tariffari bilaterali per la Norvegia riguardanti la carne suina (600 tonnellate), la carne di volatili (800 tonnellate) e la carne bovina (900 tonnellate), come stabilito nell'allegato II, saranno gradualmente aboliti in base alla stessa procedura seguita per la graduale introduzione dei contingenti dell'OMC relativi agli stessi prodotti.

29. Le Parti si impegnano a consolidare, quanto prima possibile, tutte le concessioni bilaterali (quelle già esistenti e quelle previste nel presente scambio di lettere) in un nuovo scambio di lettere che sostituisce gli accordi bilaterali esistenti sui prodotti agricoli.

30. Le norme di origine ai fini dell'applicazione delle concessioni di cui agli allegati da I a V sono definite nell'allegato IV dello scambio di lettere del 2 maggio 1992. Si applica tuttavia l'allegato II, del protocollo 4, dell'accordo sul SEE anziché l'appendice dell'allegato IV dello scambio di lettere del 2 maggio 1992.

31. Le Parti adottano provvedimenti per garantire che i vantaggi che esse si concedono mutuamente non vengano messi a repentaglio da altre misure restrittive delle importazioni.

32. Le Parti si impegnano ad adottare le misure necessarie affinché i contingenti tariffari vengano gestiti in modo da permettere lo svolgimento regolare delle operazioni e l'importazione effettiva dei quantitativi concordati.

33. Le Parti si impegnano a promuovere il commercio di prodotti con indicazione geografica. Le Parti si impegnano ad avviare ulteriori discussioni bilaterali allo scopo di comprendere in maniera più adeguata le rispettive normative e procedure di registrazione, al fine di individuare il modo di rafforzare la protezione delle rispettive indicazioni geografiche nei territori di entrambe le Parti e valuteranno la possibilità di concludere un apposito accordo bilaterale.

34. Le Parti si impegnano a scambiarsi periodicamente informazioni sui prodotti che vengono commercializzati, sulla gestione dei contingenti tariffari, sull'andamento dei prezzi nonché tutte le informazioni utili concernenti i rispettivi mercati interni e l'applicazione dei risultati dei negoziati.

35. Su richiesta di una delle parti vengono avviate consultazioni in merito a qualsiasi problema attinente all'applicazione dei risultati dei negoziati. In caso di difficoltà nell'applicazione dei risultati dei negoziati, tali consultazioni si svolgeranno il più rapidamente possibile, in vista dell'adozione di appropriate misure correttive.

36. Le Parti prendono atto che le autorità doganali norvegesi intendono riesaminare la struttura del capitolo 6 delle tariffe doganali norvegesi. Si terranno consultazioni con la Commissione europea qualora tale riesame influisca sulle preferenze bilaterali. Le Parti concordano sul fatto che si tratterà di un'operazione di carattere tecnico.

37. Le Parti ribadiscono il loro impegno ai sensi dell'articolo 19 dell'accordo sul SEE a intensificare gli sforzi per procedere alla progressiva liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli. Le Parti si impegnano pertanto a effettuare tra due anni un nuovo esame delle condizioni degli scambi di prodotti agricoli, allo scopo di valutare possibili concessioni.

38. Per quanto riguarda l'attuale contingente tariffario di 4 500 tonnellate di formaggio per le importazioni in Norvegia, le Parti stabiliscono di comune accordo la sostituzione, a partire dal 2014, dell'attuale amministrazione di tale contingente, basata su diritti storici e sul principio dei nuovi arrivati, con un sistema di gestione diverso da quello delle aste, come il sistema di concessione di licenze o quello del "primo arrivato, primo servito", per i quali le autorità norvegesi dovrebbero stabilire le modalità, previa consultazione con la Commissione europea, in previsione del raggiungimento di un'intesa reciproca, allo scopo di garantire che i contingenti tariffari vengano gestiti in modo da permettere lo svolgimento regolare delle operazioni e l'importazione effettiva dei quantitativi concordati. L'attuale amministrazione sulla base di un elenco di formaggi, cui si fa riferimento nello scambio di lettere dell'11 aprile 1983, sarà abolita.

In merito alla gestione del nuovo contingente tariffario di 2 700 tonnellate di formaggio per le importazioni in Norvegia, le Parti stabiliscono di comune accordo che essa rientrerà in un sistema di aste. L'amministrazione tramite aste sarà riesaminata come indicato nei paragrafi precedenti. In particolare, saranno valutati l'utilizzo dei contingenti e le commissioni d'asta.

I contingenti tariffari di 7 200 tonnellate di formaggio per le importazioni nell'Unione europea e in Norvegia si applicano a tutti i tipi di formaggi.

39. In caso di ulteriore allargamento dell'UE, le Parti valuteranno gli effetti sugli scambi bilaterali allo scopo di adattare le preferenze bilaterali in modo che possano continuare gli scambi preferenziali esistenti in precedenza tra la Norvegia e i paesi aderenti.

Il presente accordo in forma di scambio di lettere entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di approvazione.".

Mi pregio confermarLe l'accordo del Governo della Norvegia sul contenuto della Sua lettera.

Voglia accettare l'espressione della mia profonda stima.

Fatto a Oslo,

SCHEDA FINANZIARIA | Fichefin/10/247800 DDG/EM/tm 6.0.2005.1-2010 |

DATA: 9.6.2010 |

1. | LINEA DI BILANCIO: Capitolo 12 – Dazi doganali e altri diritti | STANZIAMENTI: B2010: 14 079,7 Mio EUR |

2. | TITOLO: Proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli sulla base dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo. |

3. | BASE GIURIDICA: Il trattato e in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5. |

4. | OBIETTIVI: Aggiungere preferenze commerciali reciproche per i prodotti agricoli all'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia. |

5. | INCIDENZE FINANZIARIE | PERIODO DI 12 MESI (Mio EUR) | ESERCIZIO IN CORSO 2010 (Mio EUR) | ESERCIZIO SUCCESSIVO 2011 (Mio EUR) |

5.0 | SPESA A CARICO — DEL BILANCIO DELLE CE (RESTITUZIONI/INTERVENTI) — DEI BILANCI NAZIONALI — ALTRO | — | — | — |

5.1 | ENTRATE — RISORSE PROPRIE DELLE CE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI) — SUL PIANO NAZIONALE | — | — | −4.96 |

2012 | 2013 | 2014 |

5.0.1 | PREVISIONI DI SPESA |

5.1.1 | PREVISIONI DI ENTRATA | — | — | — |

5.2 | METODO DI CALCOLO: — |

6.0 | FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE | YES NO |

6.1 | FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE | YES NO |

6.2 | NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE | YES NO |

6.3 | STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI | YES NO |

OSSERVAZIONI: La proposta riguarda la conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli. Si prevede che l'accordo entri in vigore agli inizi del 2011. Non sono previste incidenze finanziarie sul fronte della spesa. Per quanto riguarda le risorse proprie (dazi agricoli), si stima che la presente proposta possa dar luogo a una riduzione delle medesime pari a circa 4,96 Mio EUR (importo al netto dei costi di riscossione da parte degli Stati membri). Calcolo: allegato IV: importi medi 2007-2009: 2,7 Mio EUR + allegato V: importi medi 2007-2009: 3,9 Mio EUR. Totale: 6,6 Mio EUR, meno 1,7 Mio EUR di costi di riscossione = 4,96 Mio EUR. |

[1] GU C […], […], pag. […].

[2] GU L

[3] Questi prodotti sono importati in esenzione dai dazi. La Norvegia si riserva tuttavia il diritto di introdurre un dazio se i prodotti sono importati per l'alimentazione animale.

[4] Il regime del prezzo di entrata viene mantenuto.

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