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Document 52009XC0423(03)

    Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di nitrato di ammonio originario dell'Ucraina

    GU C 94 del 23.4.2009, p. 15–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.4.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 94/15


    Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di nitrato di ammonio originario dell'Ucraina

    2009/C 94/04

    In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (1) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di nitrato di ammonio originarie dell'Ucraina (il «paese interessato»), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (2) (il «regolamento di base»).

    1.   Domanda di riesame

    La domanda è stata presentata il 22 gennaio 2009 dalla European Fertilizer Manufacturers Association (EFMA) («il richiedente») per conto di produttori che rappresentano una quota rilevante, in questo caso più del 50 %, della produzione comunitaria complessiva di nitrato di ammonio.

    2.   Prodotto

    Il prodotto oggetto del riesame è costituito da concimi solidi con un contenuto di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso originari dell'Ucraina («prodotto in esame»), attualmente classificabili ai codici NC 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 ed ex 3105 90 91. I codici NC sono indicati a titolo puramente informativo.

    3.   Misure in vigore

    Le misure attualmente in vigore sono un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 442/2007 del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 662/2008 (4) del Consiglio.

    4.   Motivazione del riesame

    La richiesta è motivata dal fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la reiterazione del dumping e del pregiudizio nei confronti dell'industria comunitaria.

    L'asserzione relativa alla reiterazione del dumping da parte dell'Ucraina è basata sul confronto tra il valore normale, stabilito sulla base dei prezzi applicati sul mercato interno ucraino e dei pertinenti costi, e i prezzi all'esportazione del prodotto in questione. Visto che attualmente i volumi delle importazioni dall'Ucraina nella Comunità non sono significativi, il richiedente ha utilizzato i prezzi all'esportazione dall'Ucraina verso la Turchia e il Marocco.

    In base al confronto di cui sopra, che dimostra il dumping, il richiedente afferma che esiste un rischio di reiterazione del dumping da parte dell'Ucraina.

    Il richiedente sostiene inoltre che esiste il rischio di ulteriori pratiche di dumping pregiudizievoli. A tale riguardo il richiedente presenta elementi i quali dimostrano che, in caso di eliminazione delle misure, l'attuale livello delle importazioni del prodotto in esame aumenterebbe probabilmente data l'esistenza di una capacità non utilizzata nel paese interessato.

    Il richiedente afferma altresì che il flusso delle importazioni del prodotto in esame potrebbe aumentare a causa delle misure in vigore sulle importazioni di prodotti simili originari dell'Ucraina destinate ai mercati tradizionali diversi dall'Unione europea (vale a dire Stati Uniti d'America e Brasile). Ne potrebbe conseguire un riorientamento delle esportazioni da altri paesi terzi verso la Comunità.

    Il richiedente afferma inoltre che l'eliminazione del pregiudizio è dovuta prevalentemente all'esistenza delle misure e che, in caso di loro scadenza, la reiterazione di consistenti importazioni a prezzi di dumping dal paese interessato potrebbe causare ulteriore pregiudizio all'industria comunitaria.

    5.   Procedura

    Avendo stabilito, dopo aver consultato il comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

    5.1.    Procedura per determinare la probabilità di dumping e di pregiudizio

    L'inchiesta determinerà il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio legato alla scadenza delle misure.

    a)   Campionamento

    In considerazione del numero delle parti interessate dal presente procedimento, la Commissione può decidere di ricorrere a tecniche di campionamento a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

    i)   Campionamento degli importatori

    Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori o i loro rappresentanti sono invitati a contattare la Commissione e a fornirle le seguenti informazioni sulla/e loro società entro il termine indicato al punto 6, lettera b), i) e nella forma indicata al punto 7:

    nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare;

    fatturato totale in euro della società nel periodo dal 1o aprile 2008 al 31 marzo 2009;

    numero totale dei dipendenti;

    descrizione dettagliata delle attività della società relative al prodotto in esame;

    volume in tonnellate e valore in euro delle importazioni e delle rivendite effettuate sul mercato comunitario del prodotto in esame originario dell'Ucraina nel periodo compreso tra il 1o aprile 2008 e il 31 marzo 2009;

    ragione sociale e descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società (5) collegate coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame;

    qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione;

    con l'invio delle informazioni di cui sopra, la società si dichiara disponibile all'eventuale inserimento nel campione. Se viene scelta per far parte del campione, essa dovrà rispondere a un questionario e accettare una verifica in loco delle risposte fornite. Se dichiara di non essere disponibile all'inserimento nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate al punto 8.

    Al fine di raccogliere le informazioni che ritiene necessarie per la selezione del campione degli importatori, la Commissione contatterà anche tutte le associazioni note di importatori.

    ii)   Campionamento dei produttori comunitari

    Considerando il gran numero di produttori comunitari che hanno aderito alla domanda, la Commissione intende accertare il pregiudizio arrecato all'industria comunitaria ricorrendo ad un campionamento.

    Per consentire alla Commissione di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori comunitari a fornire le seguenti informazioni sulle loro società entro i termini fissati al punto 6, lettera b), i), del presente avviso:

    nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare;

    fatturato totale in euro della società nel periodo dal 1o aprile 2008 al 31 marzo 2009;

    descrizione dettagliata delle attività della società relative alla produzione del prodotto in esame nel periodo compreso fra il 1o aprile 2008 e il 31 marzo 2009;

    valore in euro delle vendite del prodotto in esame realizzate sul mercato comunitario nel periodo compreso tra il 1o aprile 2008 e il 31 marzo 2009;

    volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato comunitario tra il 1o aprile 2008 e il 31 marzo 2009;

    volume in tonnellate della produzione del prodotto in esame nel periodo compreso tra il 1o aprile 2008 e il 31 marzo 2009;

    ragione sociale e descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate (6) coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame;

    qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione;

    con l'invio delle informazioni di cui sopra, la società si dichiara disponibile all'eventuale inserimento nel campione. Se viene scelta per far parte del campione, essa dovrà rispondere a un questionario e accettare una verifica in loco delle risposte fornite. Se dichiara di non essere disponibile all'inserimento nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate al punto 8.

    iii)   Selezione definitiva dei campioni

    Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro il termine fissato al punto 6, lettera b), ii).

    La Commissione intende procedere alla selezione definitiva dei campioni dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disponibili all'inclusione nel campione.

    Le imprese incluse nei campioni devono rispondere a un questionario entro il termine fissato al punto 6, lettera b), iii), del presente avviso e collaborare nell'ambito dell'inchiesta.

    In caso di insufficiente collaborazione la Commissione baserà le sue conclusioni sui dati disponibili, a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, e dell'articolo 18 del regolamento di base. Come indicato al punto 8, le conclusioni basate sui dati disponibili possono risultare meno vantaggiose per la parte interessata.

    b)   Questionari

    Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari agli esponenti dell'industria comunitaria inclusi nel campione e a tutte le associazioni di produttori della Comunità, ai produttori esportatori dell'Ucraina, a tutte le associazioni di produttori esportatori, agli importatori inclusi nel campione e a tutte le associazioni di importatori note, nonché alle autorità del paese esportatore interessato.

    c)   Raccolta di informazioni e audizioni

    Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni, a presentare eventuali informazioni non contenute nelle risposte al questionario e a fornire i relativi elementi di prova. Le informazioni e gli elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine indicato al punto 6, lettera a), ii), del presente avviso.

    La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate, a condizione che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta va presentata entro il termine indicato al punto 6, lettera a), iii).

    5.2.    Procedura di valutazione dell'interesse della Comunità

    Qualora fosse confermata la probabilità del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, conformemente all'articolo 21 del regolamento di base si deciderà se il mantenimento delle misure antidumping non sia contrario all'interesse della Comunità. Per questo motivo la Commissione potrà inviare questionari agli esponenti noti dell'industria comunitaria, agli importatori, alle loro associazioni di rappresentanza e alle associazioni di rappresentanza dei consumatori e degli utilizzatori. Queste parti e quelle non note alla Commissione che comprovino tuttavia l'esistenza di legami obiettivi tra la loro attività e il prodotto in esame, possono contattare la Commissione e fornirle informazioni entro il termine di cui al punto 6, lettera a), ii). Le parti che abbiano seguito questa procedura possono chiedere un'audizione, indicando i motivi particolari per i quali chiedono di essere sentite, entro il termine fissato al punto 6, lettera a), iii). Si noti che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 del regolamento di base sono prese in considerazione unicamente se suffragate da validi elementi di prova all'atto della presentazione.

    6.   Termini

    a)   Termini generali

    i)   Termine entro il quale le parti devono chiedere il questionario

    Tutte le parti interessate che non hanno collaborato all'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure oggetto del presente riesame devono chiedere un questionario o altri moduli al più presto e comunque entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    ii)   Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, rispondere al questionario e fornire ogni altra informazione

    Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono contattare la Commissione, comunicarle le loro osservazioni, presentare le risposte al questionario e fornire ogni altra informazione entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. Si noti che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali elencati nel regolamento di base è subordinato al rispetto di tale termine.

    Le società incluse in un campione devono presentare le risposte al questionario entro il termine indicato al punto 6, lettera b), iii).

    iii)   Audizioni

    Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere un'audizione alla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

    b)   Termine specifico per il campionamento

    i)   Le informazioni di cui al punto 5.1, lettera a), i) e ii), devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, poiché la Commissione intende consultare le parti interessate, che si sono dichiarate disposte a essere inserite nel campione, in merito alla composizione definitiva dello stesso entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    ii)   Qualsiasi altra informazione pertinente per la selezione del campione di cui al punto 5.1, lettera a), iii), deve pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    iii)   Le risposte al questionario fornite dalle parti incluse nel campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di notifica del loro inserimento nel campione.

    7.   Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

    Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto), complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte al questionario e la corrispondenza fornite dalle parti interessate su base riservata vanno contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (7) e, in conformità dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».

    Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

    Commissione europea

    Direzione generale del Commercio

    Direzione H

    Ufficio: N105 04/92

    B-1049 Bruxelles

    Fax (+32-2) 295 65 05.

    8.   Omessa collaborazione

    Qualora una parte interessata rifiuti di comunicare informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti od ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere tratte conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

    Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potranno utilizzare i dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base. Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e si ricorre ai dati disponibili, l'esito dell'inchiesta potrà essere meno favorevole per tale parte rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se essa avesse collaborato.

    9.   Calendario dell'inchiesta

    A norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    10.   Possibilità di chiedere un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base

    Poiché il presente riesame in previsione della scadenza è aperto conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, i relativi risultati non comportano una modifica del livello delle misure in vigore, ma l'abrogazione o il mantenimento di tali misure in conformità all'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base.

    Qualsiasi parte interessata dal procedimento che ritenga opportuno rivedere il livello delle misure al fine di modificarlo (cioè aumentarlo o diminuirlo), può chiedere un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

    Le parti che intendono chiedere tale riesame, da effettuare indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza di cui al presente avviso, possono mettersi in contatto con la Commissione all'indirizzo sopraindicato.

    11.   Trattamento dei dati personali

    Si ricorda che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (8).

    12.   Consigliere-auditore

    Si ricorda che le parti interessate che ritengano di incontrare difficoltà nell'esercizio dei loro diritti di difesa possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della DG Commercio. Il consigliere-auditore rappresenta l'interfaccia tra le parti interessate e i servizi della Commissione e, se necessario, offre una mediazione su questioni procedurali relative alla tutela degli interessi delle parti nel presente procedimento, in particolare per quanto riguarda l'accesso al fascicolo, la riservatezza, la proroga dei termini e il trattamento delle osservazioni presentate in forma scritta e/o orale. Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine Internet dedicate al consigliere-auditore sul sito della DG Commercio (http://ec.europa.eu/trade).


    (1)  GU C 264 del 17.10.2008, pag. 16.

    (2)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

    (3)  GU L 106 del 24.4.2007, pag. 1.

    (4)  GU L 185 del 12.7.2008, pag. 35.

    (5)  Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

    (6)  Cfr. nota 5 infra.

    (7)  La dicitura significa che il documento è destinato unicamente a uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). Si tratta di un documento riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

    (8)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


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