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Document 52008PC0813

Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo dell'FSE

/* COM/2008/0813 def. - COD 2008/0232 */

52008PC0813

Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo dell'FSE /* COM/2008/0813 def. - COD 2008/0232 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 26.11.2008

COM(2008) 813 definitivo

2008/0232 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo dell'FSE

RELAZIONE

- Motivazioni e obiettivi della proposta

L'obiettivo della proposta è introdurre una semplificazione nelle operazioni del Fondo sociale europeo.

- Contesto generale: Nuove sfide per il futuro Fondo sociale europeo

Il Fondo sociale europeo (FSE) è istituito ai sensi dell'articolo 146 del trattato, che ne definisce l'obiettivo di promuovere le possibilità di occupazione e la mobilità geografica e professionale dei lavoratori. Esso contribuisce in tal modo all'obiettivo di coesione economica e sociale stabilito all'articolo 158 del trattato CE sostenendo le politiche e le priorità intese a conseguire la piena occupazione, a migliorare la qualità e la produttività sul lavoro e a promuovere l'integrazione sociale e la coesione, in conformità degli orientamenti e delle raccomandazioni formulati nell'ambito della Strategia europea per l'occupazione.

L'attuale crisi finanziaria e la recessione economica provocano un rapido aumento della pressione concorrenziale sulle imprese in Europa e ha effetti negativi sui bilanci pubblici. In numerosi Stati membri la crescita è diminuita sensibilmente, in altri si è persino fermata. La disoccupazione comincia ad aumentare.

In tale contesto è d'importanza cruciale sfruttare al massimo il potenziale del Fondo sociale europeo per attenuare i problemi dei disoccupati, in particolare i più vulnerabili, in questo periodo di rallentamento dell'economia. Occorre fare tutto il possibile per incoraggiare l'utilizzo effettivo, efficiente e rapido delle risorse disponibili, senza compromettere tuttavia i principi di sana gestione finanziaria. In quest'ambito la proposta mira ad aggiungere un metodo supplementare più semplice per utilizzare gli stanziamenti del Fondo sociale europeo, affinché la sua capacità di reazione alle difficoltà economiche e sociali cui l'Europa si trova confrontata sia più rapida ed efficace.

Il Parlamento europeo ha sottolineato ripetutamente l'importanza di una semplificazione concernente i Fondi strutturali. La Corte dei conti europea, nella sua relazione annuale sull'esecuzione del bilancio per il 2007, ha formulato un'importante raccomandazione a tale riguardo. Essa raccomanda una semplificazione della base di calcolo delle spese ammissibili e un maggiore ricorso a pagamenti di somme forfettarie o finanziamenti a tasso fisso invece del rimborso di "spese effettive"[1]. Dal 2007 è possibile ottenere un finanziamento a tasso fisso dell'FSE per i costi indiretti; 23 Stati membri si avvarranno di questa disposizione. Il pagamento di somme forfettarie non è tuttavia ancora ammissibile in base alle regole dell'FSE. Questa proposta mira ad estendere il finanziamento a tasso fisso ai costi diretti, ampliare il suo campo d'applicazione a un sistema standard di costi unitari e permettere il ricorso a pagamenti forfettari.

La proposta non cambierà l'accento posto dal regolamento relativo al Fondo sociale europeo sui quattro ambiti principali d'azione approvati dal Consiglio europeo: aumentare l'adattabilità dei lavoratori e delle imprese, migliorare l'accesso all'occupazione, prevenire la disoccupazione, prolungare la vita lavorativa e accrescere la partecipazione al mercato del lavoro, rafforzare l'integrazione sociale promuovendo l'inserimento nel mondo del lavoro di persone svantaggiate e combattendo la discriminazione, promuovere un partenariato per la riforma nei settori dell'occupazione e dell'integrazione.

Nelle regioni e negli Stati membri meno prosperi i Fondi strutturali continueranno a puntare alla promozione dell'adeguamento strutturale, alla crescita e alla creazione di posti di lavoro. A tal fine nell'ambito dell'obiettivo "Convergenza", oltre alle priorità suddette, l'FSE continuerà a sostenere azioni intese ad ampliare e a migliorare gli investimenti nel capitale umano, soprattutto potenziando i sistemi d'istruzione e di formazione, e azioni finalizzate a sviluppare la capacità istituzionale e l'efficienza delle pubbliche amministrazioni a livello nazionale, regionale e locale. La proposta infine non sminuisce l'importanza che l'Unione attribuisce alla governance e all'eliminazione delle diseguaglianze tra uomini e donne. Il coinvolgimento delle parti sociali continua a rivestire un ruolo chiave nell'attuazione delle priorità e delle operazioni del Fondo sociale europeo e segnatamente, se l'attuale situazione economica lo richiede, nella riprogrammazione parziale dei suoi programmi.

Parallelamente a questa proposta, la Commissione suggerisce alcune modifiche ai regolamenti relativi ai Fondi strutturali (in particolare al regolamento generale) per consentire che detti Fondi possano essere utilizzati nel modo più efficace possibile per far fronte alla crisi. La proposta tesa a mettere maggiori anticipi a disposizione delle autorità di gestione affinché queste ultime possano lanciare nuove operazioni con opportuno vigore avrà delle ripercussioni sull'FSE.

- Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

Non pertinente

1. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- Sintesi delle misure proposte

Le misure proposte mirano a modificare il regolamento relativo all'FSE al fine di introdurre elementi necessari a semplificare l'amministrazione e l'utilizzo del Fondo.

- Base giuridica

La proposta si fonda sull’articolo 148 del trattato CE.

- Principio di sussidiarietà

Il principio di sussidiarietà non si applica, in quanto la proposta rientra tra le competenze esclusive della Comunità.

2008/0232 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo dell'FSE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 148,

vista la proposta della Commissione[2],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[3],

visto il parere del Comitato delle regioni[4],

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato[5],

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 56 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999[6] statuisce che le norme in materia di ammissibilità delle spese sono stabilite a livello nazionale, fatte salve talune eccezioni previste per il Fondo europeo di sviluppo regionale e il Fondo sociale europeo (FSE).

(2) L'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999[7] stabilisce quali spese sono ammissibili a un contributo dell'FSE a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, di detto regolamento.

(3) La crisi finanziaria giustifica la necessità di semplificare ulteriormente le norme al fine di facilitare l'accesso alle sovvenzioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo.

(4) Nella relazione annuale per il 2007, la Corte dei conti europea ha raccomandato all'autorità legislativa e alla Commissione di rivedere la concezione dei futuri programmi di spesa prendendo in debita considerazione la semplificazione della base di calcolo delle spese ammissibili e maggiore ricorso a pagamenti di somme forfettarie o a finanziamenti a tasso fisso invece del rimborso delle "spese effettive".

(5) Al fine di assicurare la necessaria semplificazione della gestione, dell'amministrazione e del controllo delle operazioni che beneficiano di una sovvenzione dell'FSE, in particolare quelle legate ad un metodo di rimborso basato sul risultato, è appropriato aggiungere due ulteriori forme di costi ammissibili, cioè le somme forfettarie e i finanziamenti a tasso fisso basati su sistemi standard di costi unitari.

(6) Al fine di assicurare la certezza giuridica relativa all'ammissibilità delle spese, questa semplificazione si deve applicare a tutte le sovvenzioni dell'FSE. Un'applicazione retroattiva a decorrere dal 1° agosto 2006, data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1081/2006, è pertanto necessaria.

(7) Il regolamento (CE) n. 1081/2006 va quindi modificato di conseguenza,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1081/2006 è così modificato:

1) La lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) nel caso di sovvenzioni:

(i) i costi indiretti dichiarati su base forfettaria fino al 20% dei costi diretti di un'operazione;

(ii) i costi a tasso fisso calcolati applicando tabelle standard di costi unitari definiti dallo Stato membro;

(iii) somme forfettarie destinate a coprire l'insieme o una parte dei costi di un'operazione".

2) sono aggiunti il secondo, il terzo e il quarto comma seguenti:

"Le opzioni di cui al primo comma, lettera b), punti (i), (ii) e (iii), possono essere combinate unicamente se ciascuna di esse copre una diversa categoria di costi ammissibili o se sono utilizzate per diversi progetti relativi ad una stessa operazione.

I costi di cui al primo comma, lettera b), punti (i), (ii) e (iii), sono stabiliti in anticipo sulla base di un calcolo giusto, equo e verificabile.

L'importo forfettario di cui al primo comma, lettera b), punto (iii), non deve eccedere la somma di 50 000 EUR".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Si applica tuttavia a decorrere dal 1º agosto 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

[…] […]

[1] Gazzetta ufficiale dell'Unione europea – C 286, volume 51 del 10 novembre 2008 "Corte dei conti - Relazione annuale della Corte dei conti sull’esecuzione del bilancio per l’esercizio finanziario 2007, corredata delle risposte delle istituzioni", capitolo 2, paragrafo 42.

[2] GU C […] del […], pag. […].

[3] GU C […] del […], pag. […].

[4] GU C […] del […], pag. […].

[5] GU C […] del […], pag. […].

[6] GU C 210 del 31.7.2006, pag. 25.

[7] GU L 210 del 31.7.2006, pag. 12.

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