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Document 52004PC0149

    Proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione 1998/161/Ce del Consiglio che autorizza il Regno dei Paesi Bassi ad applicare una misura di deroga all'articolo 2 e all'articolo 28 bis, paragrafo 1, della Sesta direttiva del Consiglio (77/388/CEE), del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari

    /* COM/2004/0149 def. */

    52004PC0149

    Proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione 1998/161/CE del Consiglio che autorizza il Regno dei Paesi Bassi ad applicare una misura di deroga all'articolo 2 e all'articolo 28 bis, paragrafo 1, della Sesta direttiva del Consiglio (77/388/CEE), del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari /* COM/2004/0149 def. */


    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO recante modifica della decisione 1998/161/CE del Consiglio che autorizza il Regno dei Paesi Bassi ad applicare una misura di deroga all'articolo 2 e all'articolo 28 bis, paragrafo 1, della Sesta direttiva del Consiglio (77/388/CEE), del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    1. Ai sensi dell'articolo 27 della Sesta direttiva del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme [1], il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ciascuno Stato membro ad introdurre misure particolari di deroga alle disposizioni di tale direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali.

    [1] GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/7/CE (GU L 27 del 30.1.2004, pag. 44).

    2. Di norma, questo tipo di autorizzazione viene concessa su base temporanea, in modo che, dopo qualche anno, sia possibile effettuare una valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia delle misure particolari.

    3. Le autorità olandesi si sono rivolte alla Commissione per chiedere l'autorizzazione ad applicare una misura di deroga per le forniture di beni nel settore dei rifiuti riciclati. La misura di deroga era necessaria a causa delle difficoltà nel combattere la frode in tale settore, in cui alcuni operatori, in particolare i piccoli commercianti, non adempiono i loro obblighi, stabiliti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), della Sesta direttiva del Consiglio, di pagare alle autorità l'imposta riscossa sulle forniture. L'effettiva riscossione dell'imposta nel settore è particolarmente ardua a causa delle difficoltà di individuazione e di controllo delle attività dei commercianti inadempienti.

    4. La decisione 1998/161/CE del Consiglio [2] ha autorizzato il Regno dei Paesi Bassi ad applicare una misura di deroga all'articolo 2 e all'articolo 28 bis, paragrafo 1, della Sesta direttiva del Consiglio. La validità della decisione (31 dicembre 1999) è stata prorogata fino al 31 dicembre 2003 con decisione 2000/435/CE del Consiglio [3]. In particolare, la decisione 1998/161/CE ha autorizzato il Regno dei Paesi Bassi a introdurre:

    [2] GU L 53 del 24.2.1998, pag. 19.

    [3] GU L 172 del 12.7.2000, pag. 24.

    - un'esenzione per le cessioni e gli acquisti intracomunitari di materiali di recupero e cascami effettuati da imprese il cui fatturato annuo sia inferiore a 2,5 milioni di NLG. Per il calcolo di tale soglia, può essere escluso il fatturato relativo ai metalli non ferrosi;

    - un'esenzione per le cessioni e gli acquisti intracomunitari di metalli non ferrosi.

    5. A norma dell'articolo 4 della medesima decisione, i soggetti passivi le cui operazioni rientrano nell'ambito di applicazione delle esenzioni di cui agli articoli 2 e 3 possono essere autorizzati a non applicare il regime particolare previsto dalla decisione.

    6. Con lettera registrata dal Segretariato generale il 26 novembre 2003, il Regno dei Paesi Bassi ha chiesto di essere autorizzato a prorogare l'applicazione della misura.

    7. Nella comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 7 giugno 2000, relativa a una strategia volta a migliorare il funzionamento del regime IVA nel mercato interno [4], la Commissione si è impegnata a procedere a una razionalizzazione del gran numero di deroghe attualmente in vigore. In taluni casi, tuttavia, tale razionalizzazione potrebbe consistere nell'estendere a tutti gli Stati membri talune deroghe risultate particolarmente efficaci. La comunicazione della Commissione del 20 ottobre 2003 [5] ripropone tale soluzione di compromesso. Una simile estensione comporterebbe una modifica della Sesta direttiva IVA. La Commissione intende proporre una modifica in tal senso.

    [4] COM(2000) 348 def.

    [5] COM(2003) 614 def.

    8. Dai recenti contatti tra la Commissione e talune amministrazioni nazionali e rappresentanti del settore risulta che, per garantire una più equa imposizione di tutti gli operatori interessati della Comunità, potrebbe essere necessario instaurare un regime particolare adeguato alle specificità del settore.

    9. La deroga proposta non ha un'incidenza negativa sulle risorse proprie delle Comunità europee provenienti dall'IVA, in quanto esenta le forniture di beni i cui destinatari non coincidono con i consumatori finali. Per lo stesso motivo la deroga non incide sull'ammontare dell'IVA dovuta nella fase finale.

    10. La Commissione riconosce che, in attesa di introdurre modifiche più durature, la deroga proposta consente di lottare efficacemente contro la violazione del regime IVA. Riconosce inoltre che la situazione nei Paesi Bassi in questo particolare settore, che giustificava l'applicazione di misure particolari, non ha subito cambiamenti. Tenuto conto del suo impegno costante rivolto alla razionalizzazione delle deroghe concesse ai sensi dell'articolo 27, la Commissione ritiene che la proroga dell'autorizzazione contenuta nella decisione 1998/161/CE chiesta dal Regno dei Paesi Bassi debba essere accordata fino alla data di entrata in vigore di un regime particolare per l'imposizione dell'IVA al settore dei rifiuti riciclati, ma non oltre il 31 dicembre 2005.

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO recante modifica della decisione 1998/161/CE del Consiglio che autorizza il Regno dei Paesi Bassi ad applicare una misura di deroga all'articolo 2 e all'articolo 28 bis, paragrafo 1, della Sesta direttiva del Consiglio (77/388/CEE), del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la Sesta direttiva del Consiglio (77/388/CEE), del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme [6], in particolare l'articolo 27,

    [6] GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/7/CE (GU L 27 del 30.1.2004, pag. 44).

    vista la proposta della Commissione [7],

    [7] GU C [...] del [...], pag. [...]

    considerando quanto segue:

    (1) Conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, della Sesta direttiva IVA, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ciascuno Stato membro ad introdurre o a prorogare misure particolari di deroga alla predetta direttiva, al fine di semplificare la procedura di riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali.

    (2) Con lettera registrata presso il Segretariato generale della Commissione il 26 novembre 2003, il governo olandese ha chiesto la proroga della decisione 1998/161/CE [8] che lo autorizza ad applicare un regime particolare di imposizione nel settore dei rifiuti riciclabili.

    [8] GU L 53 del 24.2.1998, pag. 19.

    (3) Gli altri Stati membri sono stati informati della richiesta il 14 gennaio 2004.

    (4) La decisione 1998/161/CE, come modificata dalla decisione 2000/435/CE [9], ha autorizzato il Regno dei Paesi Bassi ad applicare le seguenti misure fino al 31 dicembre 2003:

    [9] GU L 172 del 12.7.2000, pag. 24.

    - un'esenzione per le cessioni e gli acquisti intracomunitari di materiali di recupero e cascami effettuati da imprese il cui fatturato annuo sia inferiore a 2,5 milioni di NLG. Per il calcolo di tale soglia, può essere escluso il fatturato relativo ai metalli non ferrosi;

    - un'esenzione per le cessioni e gli acquisti intracomunitari di metalli non ferrosi.

    (5) I soggetti passivi le cui operazioni rientrano nell'ambito di applicazione delle esenzioni di cui agli articoli 2 e 3 della decisione 1998/161/CE possono essere autorizzati a non assoggettare le loro cessioni e i loro acquisti intracomunitari di materiali di recupero e cascami al regime particolare previsto dalla medesima decisione.

    (6) La misura di deroga era necessaria a causa delle difficoltà nel combattere la frode in tale settore, in cui alcuni operatori, in particolare i piccoli commercianti, non adempiono i loro obblighi, stabiliti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), della Sesta direttiva del Consiglio, di pagare alle autorità l'imposta riscossa sulle forniture. L'effettiva riscossione dell'imposta nel settore è particolarmente ardua a causa delle difficoltà di individuazione e di controllo delle attività dei commercianti inadempienti. Le suddette disposizioni costituiscono pertanto un'efficace misura di prevenzione della frode.

    (7) Il 7 giugno 2000 la Commissione ha pubblicato una comunicazione su una strategia volta a migliorare il funzionamento del regime IVA nel breve periodo, in cui si è impegnata a procedere a una razionalizzazione del gran numero di deroghe attualmente in vigore. In taluni casi, tuttavia, tale razionalizzazione potrebbe consistere nell'estendere a tutti gli Stati membri talune deroghe risultate particolarmente efficaci. La comunicazione della Commissione del 20 ottobre 2003 ripropone tale soluzione di compromesso.

    (8) È opportuno concedere al Regno dei Paesi Bassi l'autorizzazione a prorogare la deroga attuale fino alla data di entrata in vigore di un regime particolare per l'applicazione dell'IVA al settore dei rifiuti riciclati, ma non oltre il 31 dicembre 2005.

    (9) La deroga non ha un'incidenza negativa sulle risorse proprie delle Comunità europee provenienti dall'IVA, né incide sull'ammontare dell'IVA dovuta nella fase finale,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Nell'articolo 1 della decisione 1998/161/CE, come modificata dalla decisione 2000/435/CE, la data 31 dicembre 2003 è sostituita dalla seguente dicitura: "fino alla data di entrata in vigore di un regime particolare per l'applicazione dell'IVA al settore dei rifiuti riciclati, regime recante modifica della direttiva 77/388/CEE, ma non oltre il 31 dicembre 2005".

    Articolo 2

    Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Consiglio

    Il Presidente

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