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Document 52003PC0273
Proposal for a European Parliament and Council Decision establishing a Community action programme to promote bodies active at European level and support specific activities in the field of education and training
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un programma d'azione comunitario per la promozione degli organismi attivi a livello europeo e il sostegno di attività specifiche nel campo dell'istruzione e della formazione
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un programma d'azione comunitario per la promozione degli organismi attivi a livello europeo e il sostegno di attività specifiche nel campo dell'istruzione e della formazione
/* COM/2003/0273 def. - COD 2003/0114 */
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un programma d'azione comunitario per la promozione degli organismi attivi a livello europeo e il sostegno di attività specifiche nel campo dell'istruzione e della formazione /* COM/2003/0273 def. - COD 2003/0114 */
Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che stabilisce un programma d'azione comunitario per la promozione degli organismi attivi a livello europeo e il sostegno di attività specifiche nel campo dell'istruzione e della formazione (presentata dalla Commissione) RELAZIONE Introduzione Il trattato che istituisce la Comunità europea prevede che quest'ultima contribuisca allo sviluppo di un'istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, sostenendo ed integrando la loro azione nel pieno rispetto delle responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema di istruzione, nonché delle loro diversità culturali e linguistiche, che la Comunità europea attui una politica di formazione professionale che rafforza ed integra le azioni degli Stati membri, nel pieno rispetto delle responsabilità di questi ultimi per quanto riguarda il contenuto e l'organizzazione della formazione professionale, e che favorisca la cooperazione con i paesi terzi. Il programma di lavoro dettagliato sul follow-up degli obiettivi dei sistemi di istruzione e formazione in Europa adottato dal Consiglio il 14 giugno 2002 fissa un programma di attività che richiede sostegno a livello comunitario. D'altro canto, la dichiarazione di Laeken, allegata alle conclusioni del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2001 afferma che una delle sfide fondamentali che l'Unione europea deve affrontare consiste nel ravvicinare i cittadini al progetto europeo e alle istituzioni europee. La dichiarazione dell'Unione Europea in occasione del 50° anniversario della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, resa pubblica il 10 dicembre 1998 a Vienna, segnala che l'UE dovrebbe "sviluppare ulteriormente la cooperazione nel settore dei diritti dell'uomo, mediante attività didattiche e di formazione di concerto con altre organizzazioni pertinenti, e assicurare che venga portato avanti il programma dei 'Master' in diritti dell'uomo organizzato da quindici università europee". Si avverte sempre di più la necessità di formare i giudici nazionali all'applicazione del diritto comunitario e che tale formazione sia sostenuta dalla Comunità europea, in particolare a seguito dell'adozione del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato, che accresce il potere dei tribunali nazionali di applicare tali disposizioni del trattato. Si registra quindi l'attesa di un intervento comunitario nel campo dell'istruzione e della formazione, al di là delle azioni rese possibili dai programmi Socrate e Leonardo da Vinci. Cronistoria Un sostegno alla promozione degli organismi attivi a livello europeo nel campo dell'istruzione e della formazione e ad attività specifiche in tale ambito è assicurato da diversi anni, in particolare tramite certe linee di bilancio iscritte nella Parte A del bilancio: -la linea A-3010 cofinanzia le spese di funzionamento del Collegio d'Europa; -la linea A-3011 cofinanzia le spese di funzionamento dell'Istituto universitario europeo di Firenze; -la linea A-3012 cofinanzia le spese di funzionamento dell'Accademia del diritto europeo di Treviri; -la linea A-3013 cofinanzia le spese di funzionamento dell'Istituto europeo per l'amministrazione pubblica di Maastricht; -la linea A-3014 cofinanzia le spese di funzionamento del Master europeo in diritti dell'uomo e democratizzazione; -la linea A-3017 cofinanzia le spese di funzionamento e di azioni delle organizzazioni per la cooperazione giudiziaria nel settore del diritto europeo; -la linea A-3022 cofinanzia azioni condotte da centri di studi e di ricerca; -la linea A-3027 cofinanzia le spese di funzionamento del Centro internazionale per la formazione europea; -la linea A-3044 cofinanzia le spese di funzionamento dell'Agenzia europea per lo sviluppo dell'educazione per bisogni speciali. Inoltre, due linee di bilancio della Parte B del bilancio, non corredate di base giuridica, hanno anch'esse consentito di sostenere gli interventi comunitari nel campo dell'istruzione e della formazione: -la linea B3-1000 consente, negli ultimi anni, di finanziare le azioni preparatorie connesse al follow-up degli obiettivi concreti futuri dei sistemi di istruzione e di formazione; -la linea B3-304 consente, da diversi anni, di sostenere attività volte ad effettuare azioni di integrazione europea nelle università, in particolare le cattedre Jean-Monnet. Tutti questi interventi sono caratterizzati dal fatto che finora sono stati assicurati senza base giuridica. Le attività attuate dalle istituzioni di istruzione summenzionate sono in particolare le seguenti: -Collegio d'Europa: insegnamento post-universitario di discipline giuridiche, economiche, politiche, sociali e umanistiche nella loro dimensione europea; -Istituto universitario europeo di Firenze: contributo allo sviluppo del patrimonio culturale e scientifico europeo mediante l'insegnamento superiore e la ricerca; -Istituto europeo per l'amministrazione pubblica di Maastricht: formazione di funzionari nazionali ed europei per consentire loro di farsi carico delle loro responsabilità nel campo dell'integrazione europea; -Accademia di diritto europeo di Treviri: formazione continua, a livello universitario, dei professionisti e degli utenti del diritto europeo; -Centro interuniversitario per i diritti dell'uomo e la democratizzazione: master europei in diritti dell'uomo e democratizzazione, Advanced Internship Programme e altre attività di istruzione, formazione e ricerca volte a promuovere i diritti umani e la democratizzazione; -Agenzia europea per lo sviluppo dell'educazione per bisogni speciali; miglioramento della qualità dell'istruzione per allievi con bisogni speciali e attuazione, in questo ambito, di una cooperazione europea estesa e a lungo termine; - -Centro internazionale per la formazione europea: studio, insegnamento, formazione e ricerca sui problemi dell'unificazione europea e mondiale, federalismo, regionalismo e trasformazioni delle strutture della società contemporanea, in una prospettiva federalista globale. Stanziamenti di funzionamento dovrebbero anche poter essere accordati ad associazioni europee attive nel campo dell'istruzione e della formazione aventi un obiettivo di interesse generale europeo e rappresentative a livello europeo. Le azioni di informazione e di studio sull'integrazione europea, in particolare sostenute dall'azione Jean-Monnet e dalla linea A-3022, vertono in particolare su: -l'attuazione di insegnamenti sull'integrazione europea nelle università; -la creazione e sostegno di associazioni nazionali dei docenti specializzati in integrazione europea; -la promozione della riflessione e del dibattito sul processo di integrazione europea; -la promozione della ricerca accademica sulle tematiche prioritarie dell'UE, quali l'avvenire dell'Europa o il dialogo dei popoli e delle culture, compresa la ricerca condotta da giovani ricercatori. Le azioni di sostegno alla formazione in materia di diritto europeo si rivolgono ad organizzazioni di cooperazione giudiziaria e mirano a promuovere la formazione al diritto europeo, soprattutto dei giudici nazionali. Obiettivi L'adozione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee [1] e la decisione di basare la costruzione del bilancio della Commissione sull'approccio ABB (Activity Based Budgeting ovvero bilancio per attività) implicano la definizione di atti di base per un insieme di sovvenzioni previamente finanziate in base a stanziamenti iscritti nella parte A (stanziamenti amministrativi) della sezione del bilancio della Commissione (sezione III). [1] GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Inoltre, l'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio [2] inquadra per l'appunto nella sua durata la possibilità di ricorrere ad azioni preparatorie senza base giuridica. [2] GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1. L'obiettivo della presente decisione è quindi di stabilire un atto di base per la concessione di sovvenzioni per la promozione degli organismi attivi a livello europeo e il sostegno di attività specifiche nel campo dell'istruzione e della formazione, per un periodo di cinque anni (2004-2008). La volontà di dotare di atti di base le sovvenzioni finora finanziate dalla parte A è stata pubblicamente annunciata dalla Commissione in una dichiarazione legata all'approvazione del nuovo regolamento finanziario. In questa dichiarazione, "il Parlamento europeo e il Consiglio prendono atto dell'intenzione della Commissione di presentare una proposta di regolamento quadro in cui possono essere specificati i criteri globali di selezione e di concessione delle sovvenzioni di funzionamento a favore degli organismi previsti all'articolo 108, paragrafo 1, lettera b)". Base giuridica La proposta è basata sugli articoli 149 e 150 TCE. La procedura da seguire è quella dell'articolo 251 TCE: la decisione va presa in codecisione dal Parlamento europeo e dal Consiglio su proposta della Commissione. Conseguenze di bilancio Poiché la proposta risponde essenzialmente alla necessità tecnica di fornire una base giuridica agli interventi che attualmente ne sono sprovvisti, gli importi previsti sono essenzialmente basati sugli importi concessi nel quadro del bilancio dell'Unione europea a titolo dell'esercizio 2003. In totale, l'importo proposto è di 129,620 milioni di euro. Analisi degli articoli L'articolo primo presenta l'obiettivo del programma che è di sostenere organismi attivi a livello europeo e attività specifiche nel campo dell'istruzione e della formazione. L'articolo 2 presenta le condizioni di accesso al programma e rinvia all'allegato che specifica i tre capitoli che costituiscono il programma: -sovvenzioni per il funzionamento di organismi designati nella decisione; -sovvenzioni per il funzionamento di altre organizzazioni che perseguono un obiettivo di interesse generale europeo; -sovvenzioni all'azione per gli altri interventi summenzionati (sostegno ad attività nel campo dell'istruzione superiore concernente l'integrazione europea; sostegno ad attività che contribuiscono al follow-up degli obiettivi dei sistemi di istruzione e di formazione; sostegno alla formazione al diritto europeo). I beneficiari designati al punto 2.2.1 dell'allegato alla decisione derogano all'obbligo di essere costituiti da almeno due anni. L'articolo 3 prevede una copertura geografica del programma estesa agli Stati membri e, eventualmente, per certe azioni, ai paesi candidati all'adesione e ai paesi dell'EFTA/SEE. L'articolo 4 rinvia all'allegato per le modalità di selezione dei beneficiari del programma. E' previsto che le sovvenzioni per il funzionamento di organismi diversi da quelli menzionati nella decisione e l'insieme delle sovvenzioni all'azione siano concesse sulla base di inviti annuali a presentare proposte. L'articolo 5 rinvia all'allegato per le condizioni di concessione delle sovvenzioni. L'articolo 6 fissa la dotazione del programma a 129,620 milioni di euro sul periodo 2004-2008. L'articolo 7 prevede le modalità delle valutazioni intermedia e finale del programma e del suo rinnovo. 2003/0114 (COD) Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che stabilisce un programma d'azione comunitario per la promozione degli organismi attivi a livello europeo e il sostegno di attività specifiche nel campo dell'istruzione e della formazione IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare gli articoli 149, paragrafo 4, e 150, paragrafo 4, vista la proposta della Commissione [3], [3] GU C [...], [...], pag. [...]. visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [4], [4] GU C [...], [...], pag. [...]. visto il parere del Comitato delle regioni [5], [5] GU C [...], [...], pag. [...]. deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [6], [6] GU C [...], [...], pag. [...]. considerando quanto segue: (1) Il trattato stabilisce che la Comunità contribuisca allo sviluppo di un'istruzione di qualità sostenendo ed integrando l'azione degli Stati membri, attui una politica d'informazione professionale che sostenga e integri l'azione degli Stati membri e incoraggi la cooperazione con i paesi terzi. (2) La dichiarazione di Laeken allegata alle conclusioni del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2001 afferma che una delle sfide fondamentali che l'Unione europea deve affrontare consiste nel ravvicinare i cittadini al progetto europeo e alle istituzioni europee. (3) Il programma di lavoro dettagliato sul follow-up degli obiettivi dei sistemi di istruzione e formazione in Europa [7] adottato dal Consiglio il 14 giugno 2002 fissa un programma di attività che richiede sostegno a livello comunitario. [7] GU C 142 del 14.6.2002, p.1 (4) La dichiarazione dell'Unione europea in occasione del cinquantesimo anniversario della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, formulata a Vienna il 10 dicembre 1998, afferma che l'UE dovrebbe "sviluppare ulteriormente la cooperazione nel settore dei diritti dell'uomo, mediante attività didattiche e di formazione di concerto con altre organizzazioni pertinenti, e assicurare che venga portato avanti il programma dei 'Master' in diritti dell'uomo organizzato da quindici università europee". (5) Le conclusioni del Consiglio europeo di Colonia del 4 giugno 1999 affermavano che, per accrescere la sostenibilità e continuità del programma europeo di Master in diritti dell'uomo e democratizzazione "si dovrebbe prestare ulteriore attenzione alla questione della sicurezza del bilancio". (6) Le linee di bilancio A-3010, A-3011, A-3012, A-3013, A-3014, A-3017, A-3022, A-3027, A-3044, B3-1000 e B3-304 del bilancio generale delle Comunità europee relativo all'esercizio 2003 e agli esercizi precedenti hanno dimostrato la loro efficacia nel campo dell'istruzione e della formazione. (7) Il Collegio d'Europa, che offre insegnamenti post-universitari di discipline giuridiche, economiche, politiche, sociali e umanistiche nella loro dimensione europea, l'Istituto universitario europeo contribuisce allo sviluppo del patrimonio culturale e scientifico europeo mediante l'insegnamento superiore e la ricerca, l'Istituto europeo per l'amministrazione pubblica che forma i funzionari nazionali ed europei nel campo dell'integrazione europea, l'Accademia di diritto europeo che fornisce una formazione a livello universitario ai professionisti e agli utenti del diritto, il Centro interuniversitario per i diritti dell'uomo e la democratizzazione che offre master europei e Advanced Internships e altri servizi di istruzione, formazione e ricerca volte a promuovere i diritti umani e la democratizzazione, l'Agenzia europea per lo sviluppo dell'educazione per bisogni speciali che si adopera per migliorare la qualità dell'istruzione per allievi con bisogni speciali e per promuovere una cooperazione europea sostenibile in tale ambito e il Centro internazionale per la formazione europea che offre insegnamento, formazione e ricerca sui problemi dell'unificazione europea, della globalizzazione, del federalismo, del regionalismo e delle trasformazioni delle strutture della società contemporanea, sono organismi che perseguono obiettivi di interesse europeo in generale. (8) Si avverte in misura crescente la necessità di formare i giudici nazionali nell'applicazione del diritto comunitario e che tale formazione sia sostenuta dalla Comunità europea, particolarmente in seguito all'adozione del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002 concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato [8], che accresce il potere dei tribunali nazionali di applicare tali disposizioni del trattato. [8] GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1 (9) Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee [9], qui di seguito denominato "regolamento finanziario", impone di dotare di un atto di base le azioni di sostegno esistenti. [9] GU L 248 del 16.9.02, pag. 1 (10) Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione si sono impegnati, in occasione dell'adozione del regolamento finanziario [10], di raggiungere l'obiettivo di entrata in vigore di questa base giuridica a decorrere dall'esercizio 2004. [10] Dichiarazione del 13 giugno 2002 aal momento dell'adozione del regolamento finanziario, ad. Art. 108 (11) E' necessario assicurare un'adeguata stabilità e continuità dei finanziamenti in virtù dei nuovi regolamenti finanziari alle istituzioni cui la Comunità ha assegnato un sostegno finanziario negli anni precedenti. (12) Occorre prevedere una copertura geografica del presente programma estesa agli Stati membri e, eventualmente, per certe azioni, ai paesi candidati all'adesione come anche ai paesi dell'EFTA/SEE. (13) Gli eventuali finanziamenti non comunitari provenienti da risorse degli Stati sono soggetti al rispetto degli articoli 87 e 88 del trattato. (14) La presente decisione stabilisce per tutta la durata del programma una dotazione finanziaria che costituisce per le autorità di bilancio il riferimento privilegiato, ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio [11]. [11] GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1 (15) Il sostegno concesso a titolo della presente decisione deve avvenire nel rigoroso rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 - AObiettivo del programmaO 1. La presente decisione stabilisce un programma d'azione comunitario nel campo dell'istruzione e della formazione per sostenere organismi e le loro attività che hanno per fine di estendere e approfondire la conoscenza sulla costruzione europea o di contribuire al raggiungimento di obiettivi politici comuni nel campo dell'istruzione e della formazione, sia all'interno che all'esterno della Comunità. 2. L'obiettivo generale del presente programma consiste nel sostenere le attività di organismi nel campo dell'istruzione e della formazione. Le attività cui il presente programma si riferisce rappresentano a) il programma di lavoro permanente di un organismo attivo a livello europeo o mondiale che persegue un obiettivo di interesse generale o europeo nel campo dell'istruzione e della formazione o un obiettivo che si iscrive nel quadro della politica dell'Unione europea in tale ambito, ovvero un'azione specifica di promozione dell'azione dell'Unione europea in tale ambito, b) ovvero un'azione specifica di informazione sull'integrazione europea e sugli obiettivi che l'Unione persegue nel quadro delle sue relazioni internazionali o di sostegno all'azione comunitaria e di suo tramite a livello nazionale. Queste attività devono in particolare contribuire, o poter contribuire, allo sviluppo e all'attuazione della politica e delle azioni di cooperazione comunitaria nel campo dell'istruzione e della formazione 3. Il presente programma è attuato per il periodo che va dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2008. Articolo 2 - AAccesso al programmaA Per poter beneficiare di una sovvenzione, un organismo deve soddisfare i requisiti riportati nell'allegato e presentare le seguenti caratteristiche: (a) è una persona giuridica indipendente, senza fini di lucro, attiva per l'essenziale nel campo dell'istruzione o della formazione e il cui obiettivo è orientato all'interesse pubblico; (b) è un organismo costituito giuridicamente da più di due anni i cui conti relativi agli ultimi due esercizi sono stati certificati da un esperto contabile riconosciuto; (c) le sue attività sono in particolare conformi ai principi che sottendono l'azione comunitaria nel campo dell'istruzione e della formazione e tengono conto degli assi prioritari riportati nell'allegato. In circostanze eccezionali la Commissione può accordare una deroga ai requisiti del primo trattino del punto b), a patto che ciò non pregiudichi la tutela degli interessi finanziari della Comunità. Articolo 3 - APartecipazione al programmaP Azioni del presente programma possono essere aperte alla partecipazione dei paesi del SEE/EFTA e dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea, conformemente alle disposizioni pertinenti degli strumenti che disciplinano le relazioni tra la Comunità europea e tali paesi. Articolo 4 - ASelezione dei beneficiariS La concessione di una sovvenzione di funzionamento a titolo del programma di lavoro permanente di un organismo che persegue un obiettivo di interesse generale o europeo nel campo dell'istruzione e della formazione o un obiettivo che rientra nel quadro della politica dell'Unione europea in tale ambito rispetta i criteri globali che figurano in allegato. La concessione di una sovvenzione per un'azione prevista dal programma deve rispettare i criteri globali indicati nell'allegato. La selezione delle azioni è il risultato di un invito a presentare proposte. Articolo 5 - AConcessione della sovvenzioneC Le sovvenzioni concesse in relazione alle diverse azioni del presente programma devono essere conformi alle disposizioni di cui alla pertinente parte dell'allegato. Articolo 6 - ADisposizioni finanziariei 1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente programma, per il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, è fissata a 129,620 milioni di euro. 2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie. Articolo 7 - AFollow-up e valutazioneF 1. Entro il 31 dicembre 2007 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla realizzazione degli obiettivi del presente programma e presenta, se del caso, proposte di adattamento al fine di prolungare o meno il programma. Tale relazione si basa in particolare su una relazione valutativa esterna che dovrà essere disponibile entro la fine del 2006 e esaminerà, come minimo, la pertinenza e la coerenza globali del programma, l'efficacia della sua esecuzione (preparazione, selezione, attuazione delle azioni), l'efficacia globale e individuale delle diverse azioni (in termini di raggiungimento degli obiettivi quali definiti nell'articolo 1 e nell'allegato). 2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, conformemente al trattato, prendono una decisione in merito al proseguimento del programma a decorrere dal 1° gennaio 2009. Prima di presentare proposte in tal senso la Commissione procederà ad una valutazione esterna dei risultati ottenuti nel quadro del programma e terrà conto dei risultati di tale valutazione nelle sue proposte. Entro il 31 dicembre 2009 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla realizzazione degli obiettivi del presente programma. Tale relazione si basa in particolare sui risultati della valutazione esterna ed esamina i risultati ottenuti dai beneficiari, in particolare dal punto di vista dell'efficacia e dell'efficienza delle azioni (considerate globalmente e singolarmente) condotte dai beneficiari del programma per quanto concerne la realizzazione degli obiettivi definiti nell'articolo 1 e nell'allegato. Articolo 8 - AEntrata in vigoreE La presente decisione entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Fatto a Bruxelles, il F.... Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il presidente Il presidente [...] [...] ALLEGATO 1. INTRODUZIONE Gli obiettivi indicati all'articolo 1 vanno attuati per il tramite delle azioni enunciate nel presente allegato. Il presente allegato riporta due principali tipi di azioni: -il primo tipo, azioni 1 e 2, è volto a sostenere particolari istituzioni o associazioni selezionate attive a livello europeo nel campo dell'istruzione; -il secondo tipo, azione 3, è volto a sostenere particolari attività o progetti imperniati sull'integrazione europea (azione 3A) o che coadiuvano le politiche dell'Unione europea nei campi dell'istruzione e della formazione al di là dei programmi comunitari in tali ambiti (azione 3B) o promuovono la formazione nel diritto europeo, in particolare all'indirizzo dei giudici nazionali (azione 3C). 2. ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ PATROCINATE Le attività attuate dagli organismi suscettibili di ricevere una sovvenzione comunitaria a titolo del programma rientrano in uno dei seguenti capitoli: Azione 1: sostegno a istituzioni specifiche attive nel campo dell'istruzione Possono essere concesse sovvenzioni a titolo della presente azione del programma per sostenere certi costi operativi e amministrativi delle seguenti istituzioni che perseguono un obiettivo di interesse generale europeo e agiscono nei seguenti ambiti: -il Collegio d'Europa (campus di Bruges e Natolin) nell'insegnamento post-universitario delle discipline giuridiche, economiche, politiche, sociali e umanistiche nella loro dimensione europea; -l'Istituto universitario di Firenze nel suo contributo allo sviluppo del patrimonio culturale e scientifico europeo tramite l'insegnamento superiore e la ricerca; - l'Istituto europeo dell'amministrazione pubblica di Maastricht nella formazione di funzionari nazionali ed europei per permettere loro di farsi carico delle loro responsabilità nel campo dell'integrazione europea; -l'Accademia del diritto europeo di Treviri nella formazione continua, a livello universitario, degli operatori professionali e degli utenti del diritto europeo; -il Centro interuniversitario europeo per i diritti dell'uomo e la democratizzazione per la continuazione dei master europei in diritti dell'uomo e democratizzazione, l'Advanced Internship Programme e altre attività nel campo dell'istruzione, della formazione e della ricerca a promozione dei diritti dell'uomo e della democratizzazione. - L'Agenzia europea per lo sviluppo dell'educazione per i bisogni speciali, nel miglioramento della qualità dell'istruzione per gli allievi con bisogni speciali e nell'attuazione, in tale ambito, di una cooperazione europea estesa e a lungo termine; - il Centro internazionale per la formazione europea, nello studio, l'insegnamento, la formazione e la ricerca sui problemi dell'unificazione europea e mondiale, il federalismo, il regionalismo e le trasformazioni delle strutture della società contemporanea in una prospettiva federalista globale. La Commissione può concedere sovvenzioni alle istituzioni summenzionate previo ricevimento di un piano di lavoro e di un bilancio appropriati. Le sovvenzioni possono essere concesse su base annuale o possono essere rinnovabili contestualmente a un accordo quadro di partenariato con la Commissione. Le sovvenzioni concesse in virtù della presente azione non sono soggette al principio di riduzione graduale enunciato all'articolo 113, paragrafo 2, del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee. Le attività delle istituzioni patrocinate in virtù della presente azione possono svolgersi all'interno o al di fuori dell'Unione europea. Le risorse da impegnarsi nell'ambito dell'azione 1 non ammonteranno a più del 65% e a meno del 58% del bilancio totale disponibile per il presente programma. Azione 2: sostegno ad associazioni europee attive nel campo dell'istruzione o della formazione In virtù di questa azione del programma possono essere concesse sovvenzioni a sostegno di certi costi operativi e amministrativi di associazioni europee attive nel campo dell'istruzione e della formazione che soddisfano i seguenti criteri di minima: -esistono in quanto organismo che persegue un obiettivo di interesse europeo generale quale definito all'articolo 162 delle regole di attuazione; -operano nel campo dell'istruzione e della formazione a livello europeo e perseguono obiettivi chiari e ben definiti stabiliti nei loro statuti; -hanno membri in almeno dodici Stati membri dell'Unione europea; -sono composte di associazioni nazionali, regionali o locali; -sono insediate e legalmente costituite in uno degli Stati membri dell'Unione europea; -svolgono la maggior parte della loro attività negli Stati membri dell'Unione europea, in paesi appartenenti allo Spazio economico europeo e/o nei paesi candidati. - Le sovvenzioni saranno concesse ai sensi della presente azione sulla base della selezione delle proposte presentate in risposta ad uno o più inviti pubblicati a tal fine. La sovvenzione comunitaria non copre più del 75% dei costi ammissibili stabiliti in un piano di lavoro approvato per l'associazione. Le sovvenzioni possono essere concesse su base annuale o possono essere rinnovabili contestualmente ad un accordo quadro di partenariato con la Commissione. Le sovvenzioni concesse in virtù della presente azione non sono soggette al principio di riduzione graduale enunciato all'articolo 113, paragrafo 2, del regolamento finanziario che si applica al bilancio generale delle Comunità europee. Le risorse da impegnarsi in virtù dell'azione 2 non ammonteranno a più di 4% del bilancio totale disponibile per il presente programma. Azione 3A: sostegno ad attività nel campo dell'istruzione superiore relative all'integrazione europea, comprese le cattedre Jean Monnet Questa azione interessa attività di promozione dell'azione dell'Unione europea nel campo dell'istruzione superiore, di sensibilizzazione dell'ambiente interessato in tale campo all'integrazione europea e agli obiettivi che l'Unione persegue nel quadro delle sue relazioni internazionali ovvero di sostegno all'azione comunitaria e di tramite di questa a livello nazionale. Le attività patrocinate contestualmente a questa azione possono svolgersi in paesi all'interno o all'esterno dell'Unione europea. In particolare, conformemente all'articolo 2 della decisione, si contemplano le seguenti attività: -Realizzazione di insegnamenti sull'integrazione europea nelle università. -Creazione e sostegno di associazioni nazionali di docenti specializzati in integrazione europea. -Promozione della riflessione e del dibattito sul processo di integrazione europea. -Promozione della ricerca accademica sulle tematiche prioritarie dell'UE quali l'avvenire dell'Europa o il dialogo dei popoli e delle culture, compresa la ricerca condotta da giovani ricercatori. Le sovvenzioni saranno concesse contestualmente alla presente azione in seguito alla selezione delle proposte presentate in risposta a uno o più inviti pubblicati a tal fine. La sovvenzione comunitaria non coprirà più di 75% dei costi ammissibili delle attività selezionate per un finanziamento nell'ambito di questa azione. Le risorse da impegnarsi in virtù dell'azione 3A non ammonteranno a più di 24% e a meno di 20% del bilancio totale disponibile per il presente programma. Azione 3B: sostengo ad attività che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi futuri dei sistemi di istruzione e formazione in Europa L'azione 3B interessa azioni di sostegno, di attuazione, di sensibilizzazione e di promozione relative al follow-up dei tre obiettivi dei sistemi di istruzione e formazione in Europa concordati dal Consiglio europeo per il 2010 [12]: [12] Programma di lavoro dettagliato sul follow-up circa gli obiettivi dei sistemi d'istruzione e formazione in Europa (GU C 142 del 14.6.2002, p. 1). -migliorare la qualità e l'efficacia dei sistemi di istruzione e formazione nell'Unione europea; -facilitare l'accesso a tutti i sistemi di istruzione e formazione; -aprire i sistemi di istruzione e formazione al mondo esterno; e i 13 sotto-obiettivi ad essi associati. Queste azioni possono comprendere strategie di lunga portata che coprono il periodo fino al 2010 e possono riguardare sia gli aspetti intraeuropei che quelli relativi al ruolo dell'Europa nel mondo. I tipi di attività da sostenersi in virtù della presente azione rientrano nell'attuazione del metodo di coordinamento aperto nel campo dell'istruzione e della formazione, in particolare mediante valutazione tra pari, scambio di buone pratiche, scambio di informazioni e definizioni di indicatori e benchmark. Si contemplano in particolare: -il sostengo a studi, inchieste, e ricerche legate alla realizzazione degli obiettivi concreti futuri; -riunioni di esperti, seminari, conferenze e visite di studio a sostegno dell'attuazione del programma di lavoro dettagliato sugli obiettivi; -la preparazione e la realizzazione di azioni di informazione e di pubblicazioni volte a sensibilizzare gli ambienti interessati ai settori dell'istruzione e della formazione, comprese quelle volte ad assicurare la promozione dell'azione dell'Unione europea in questi ambiti e a migliorare la qualità, l'accesso di tutti e l'apertura al mondo dei sistemi di istruzione e formazione europei; -attività diverse a sostegno dell'azione comunitaria con il coinvolgimento degli attori della società civile che intervengono a livello nazionale o europeo negli ambiti dell'istruzione e della formazione. Questa azione sarà attuata per il tramite di sovvenzioni concesse a seguito della selezione delle proposte presentate in risposta ad uno o più inviti a presentare proposte. Le sovvenzioni possono essere concesse a istituzioni stabilite in uno degli Stati membri dell'Unione europea, in paesi appartenenti allo Spazio economico europeo o nei paesi candidati. Per le attività concernenti questo terzo obiettivo (apertura dei sistemi di istruzione e formazione al mondo esterno) le sovvenzioni possono essere eccezionalmente concesse a istituzioni basate in altri paesi terzi. La sovvenzione comunitaria non copre di norma più del 75% dei costi ammissibili delle proposte selezionate. Le risorse da stanziarsi in virtù dell'azione 3B non ammonteranno a più di 11% e a meno di 7% del bilancio totale disponibile per il presente programma. Azione 3C: sostegno alla formazione di giudici nazionali nel campo del diritto europeo e a organizzazioni di cooperazione giudiziaria In virtù di questa azione possono essere concesse sovvenzioni per sostenere organizzazioni di cooperazione giudiziaria e azioni volte a promuovere la formazione nel diritto europeo, in particolare all'indirizzo dei giudici nazionali. Le attività patrocinate nel contesto di questa azione possono aver luogo in Stati membri dell'Unione europea, in paesi dello Spazio economico europeo o in paesi candidati. Le sovvenzioni saranno concesse in virtù della presente azione previa selezione delle proposte presentate in risposta ad uno o più inviti pubblicati a tal fine. La sovvenzione comunitaria non copre di norma più del 75% dei costi ammissibili dell'attività delineata in un piano di lavoro approvato. Le risorse da stanziarsi in virtù dell'azione 3C non ammonteranno a più di 4% del bilancio totale disponibile per il presente programma. 3. ASPETTI ALLA LUCE DEI QUALI SARANNO VALUTATE LE DOMANDE DI SOVVENZIONE Le domande di sovvenzione presentate in risposta a un invito a presentare proposte saranno valutate alla luce dei seguenti criteri: -pertinenza agli obiettivi del programma e dell'azione specifica interessata; -rilevanza in relazione a eventuali priorità o ad altri criteri indicati nell'invito a presentare proposte; -la qualità della proposta; -il probabile impatto della proposta sull'istruzione e/o la formazione a livello europeo. 4. SPESE AMMISSIBILI All'atto di determinare l'importo di una sovvenzione concessa in virtù di un'azione del presente programma la Commissione ha la facoltà di ricorrere a un finanziamento forfettario basato su parametri pubblicati dei costi unitari. 5. GESTIONE DEL PROGRAMMA Sulla base di un'analisi in termini di costo/efficacia la Commissione può decidere di confidare in toto o in parte i compiti di gestione del programma ad una agenzia esecutiva nel rispetto dell'articolo 55 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee; essa può anche ricorrere a esperti e a qualsiasi altra spesa per assistenza tecnica e amministrativa che non implichino attribuzioni proprie dell'autorità pubblica, subappaltate nel quadro di contratti di prestazioni specifiche di servizi. Essa può inoltre finanziare studi e organizzare riunioni di esperti suscettibili di facilitare l'attuazione del programma e intraprendere azioni di informazione, pubblicazione e diffusione, direttamente legate alla realizzazione dell'obiettivo del programma. 6. CONTROLLI E AUDIT 6.1 Il beneficiario di una osvvenzione di funzionamento mantiene a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi delle spese sostenute nel corso dell'anno per le quali detta sovvenzione è stata concessa, in particolare il bilancio certificato, per un periodo di cinque anni a decorrere dall'ultimo pagamento. Il beneficiario di una sovvenzione fa in modo che, all'occorrenza, i documenti giustificativi che si trovano in possesso dei partner o dei membri siano messi a disposizione della Commissione. 6.2 La Commissione, direttamente con agenti propri ovvero tramite qualsiasi altro organismo esterno qualificato di sua scelta ha il diritto di effettuare un audit sull'utilizzazione che è stata fatta della sovvenzione. Tali audit possono svolgersi durante tutta la durata della convenzione come anche per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data del pagamento del saldo della sovvenzione. Se del caso, i risultati di tali audit potranno portare a decisioni di recupero da parte della Commissione. 6.3 Il personale della Commissione come anche le persone esterne incaricate dalla Commissione dispongono di un accesso appropriato, in particolare negli uffici del beneficiario, e di tutte le informazioni necessarie, comprese quelle in formato elettronico, per condurre a buon fine tali audit. 6.4 La Corte dei Conti e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) dispongono degli stessi diritti, in particolare il diritto di accesso, della Commissione. 6.5 Inoltre, per proteggere gli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità, la Commissione è autorizzata ad effettuare controlli e verifiche in loco nel quadro del presente programma, conformemente al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio [13]. Se del caso, le indagini sono condotte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio [14]. [13] GU L 292 DEL 15.11.1996, PAG. 2. [14] GU L 136 DEL 31.5.1999, PAG. 1. SCHEDA FINANZIARIA DELL'ATTO Settori di intervento: 1. Istruzione e cultura, 2. Concorrenza, 3. Relazioni esterne Attività: 1. Istruzione, 2. Controllo delle concentrazioni, antitrust, liberalizzazione del mercato e lotta contro le intese, 3. Diritti dell'uomo e democratizzazione Titolo dell'azione: Programma di azione comunitario per la promozione degli organismi attivi a livello europeo e il sostegno di attività specifiche nel campo dell'istruzione e della formazione 1. LINEA(E) DI BILANCIO + DENOMINAZIONE 15.02.01.02 (ex-A-3010) Collegio d'Europa 15.02.01.03 (ex-A-3011) Istituto universitario europeo di Firenze 15.02.01.04 (ex-A-3012) Accademia del diritto europeo di Treviri 15.02.01.05 (ex-A-3013) Istituto europeo per l'amministrazione pubblica di Maastricht 15.02.01.06 (ex-A-3022) Centro di studi e di ricerca 15.02.01.07 (ex-A-3027) Centro internazionale per la formazione europea 15.02.01.08 (ex-A-3044) Agenzia europea per lo sviluppo dell'educazione per bisogni speciali tutte queste linee rientrano nell'attività Istruzione a carico della rubrica 5 delle prospettive finanziarie fino al 2006 19.04.01 (ex-A-3014) Centro interuniversitario europeo per i diritti dell'uomo e la democratizzazione; linea che rientra nell'attività Diritti dell'uomo e democratizzazione e a carico della rubrica 5 delle prospettive finanziarie fino al 2006 15.02.01.01 (ex-B3-304) L'integrazione europea nell'università 15.02.02.01 (ex-B3-1000) Rafforzamento dell'azione comunitaria nel campo dell'istruzione 15.01.04.11 (ex-B3-304A) L'integrazione europea nell'università - spese di gestione amministrativa 15.01.04.01 (ex-B3-1000A) Rafforzamento dell'azione comunitaria nel campo dell'istruzione - spese di gestione amministrativa tutte queste linee rientrano nell'attività Istruzione e sono a carico della rubrica 3 delle prospettive finanziarie fino al 2006 03.03.01 (ex-A-3017) Misure di accompagnamento della riforma delle fusioni, dell'antitrust, della liberalizzazione del mercato e delle intese; linea che rientra nell'attività Controllo delle fusioni, antitrust, liberalizzazione del mercato e lotta contro le intese ed è a carico della rubrica 3 delle prospettive finanziarie fino al 2006. 2. DATI GLOBALI IN CIFRE 2.1 Dotazione totale dell'azione (parte B): 129,620 milioni di euro in SI 2.2 Periodo d'applicazione: 2004-2008 2.3 Stima globale pluriennale delle spese: a) Scadenzario stanziamenti di impegno/stanziamenti di pagamento (intervento finanziario) (cfr. punto 6.1.1) Milioni di euro (al 3° decimale) >SPAZIO PER TABELLA> Milioni di euro (al 3° decimale) >SPAZIO PER TABELLA> b) Assistenza tecnica e amministrativa (ATA) e spese d'appoggio (SDA) (cfr. punto 6.1.2) rubrica 3 >SPAZIO PER TABELLA> rubrica 5 >SPAZIO PER TABELLA> rubrica 3 >SPAZIO PER TABELLA> c) Incidenza finanziaria globale delle risorse umane e delle altre spese amministrative (cfr. punti 7.2 e 7.3) >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> 2.4 Compatibilità con la programmazione finanziaria e le prospettive finanziarie |X| La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore | | La proposta impone una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie | | può essere necessario il ricorso alle disposizioni dell'accordo interistituzionale. 2.5 Incidenza finanziaria sulle entrate |X| Nessuna incidenza finanziaria (riguarda aspetti tecnici relativi all'attuazione di una misura) | | Incidenza finanziaria - L'incidenza sulle entrate è la seguente: 3. CARATTERISTICHE DI BILANCIO >SPAZIO PER TABELLA> Nota bene: l'azione è nuova in questa forma, tuttavia essa fa seguito a interventi comunitari esistenti sotto altra forma da diversi anni e mira essenzialmente a fornire una base giuridica a tali interventi. Sono interessate le vecchie linee A-3010, A-3011, A-3012, A-3013, A-3014, A-3017, A-3022, A-3027, A-3044, B3-1000 e B3-304. 4. BASE GIURIDICA Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, adottata dalla Commissione il ... 5. DESCRIZIONE E GIUSTIFICAZIONE 5.1 Necessità di un intervento comunitario 5.1.1 Obiettivi perseguiti Il trattato che istituisce la Comunità europea stabilisce che questa contribuisce allo sviluppo di un'istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra Stato membri e, se necessario, sostenendo e integrando la loro azione nel pieno rispetto delle responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema di istruzione, nonché per le loro diversità culturali e linguistiche, che essa attua una politica di formazione professionale che rafforza ed integra le azioni degli Stati membri, nel pieno rispetto delle responsabilità di questi ultimi per quanto riguarda il contenuto e l'organizzazione della formazione professionale e che favorisce la cooperazione con i paesi terzi: il programma di lavoro dettagliato sul follow-up degli obiettivi dei sistemi di istruzione e formazione in Europa adottato dal Consiglio il 14 giugno 2002 stabilisce un programma di attività che richiede un sostegno a livello comunitario. D'altro canto, la dichiarazione di Laeken, allegata alle conclusioni del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2001, afferma che una delle sfide fondamentali che l'Unione si trova ad affrontare consiste nel ravvicinare i cittadini al progetto europeo e alle istituzioni europee. In tale contesto risulta necessario integrare con un'azione di promozione della cooperazione europea negli ambienti interessati gli interventi di cui i programmi comunitari nel campo dell'istruzione e della formazione, Socrate e Leonardo da Vinci, consentono il finanziamento. In effetti il bilancio comunitario sostiene già istituzioni di interesse europeo attive nel campo dell'istruzione tramite linee di bilancio iscritte nella parte A del bilancio. Questi aiuti sono stati concessi senza base giuridica, a partire da linee di bilancio iscritte fra le spese di funzionamento amministrativo della Commissione. L'introduzione, a decorrere dal 2004, di una nomenclatura di bilancio stabilita secondo i principi dell'ABB impone di dotare tali interventi di una base giuridica in debita forma, come hanno convenuto il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione in occasione dell'adozione del nuovo regolamento finanziario. Inoltre, il bilancio comunitario ha consentito in questi ultimi anni di recare un sostegno ai lavori di follow-up degli obiettivi futuri dei sistemi di istruzione e di formazione, a partire dalla linea B3-1000 che finanziava azioni preparatorie nel campo dell'istruzione e ha consentito di sostenere gli interventi nel quadro dell'Azione Jean-Monnet, finanziata a partire dalla linea B3-304. Queste due azioni non erano dotate di base giuridica. La presente proposta, innanzitutto motivata da considerazioni tecniche, mira anche a fornire una base giuridica solida a sovvenzioni erogate sinora senza base giuridica: -siano esse sovvenzioni di funzionamento concesse a un certo numero di organismi attivi nel campo dell'istruzione e della formazione; -o sovvenzioni per azioni in tale ambito. 5.1.2 Disposizioni adottate in relazione alla valutazione ex ante La presente proposta risponde principalmente alla necessità tecnica di dare una base giuridica solida a sovvenzioni di funzionamento tradizionalmente versate in questo ambito a partire dalla Parte A del bilancio e di dar seguito così alla dichiarazione comune delle tre istituzioni all'atto dell'adozione del nuovo regolamento finanziario. 5.2 Azioni previste e modalità dell'intervento di bilancio La proposta intende sostenere due tipi di interventi: sovvenzioni destinate a cofinanziare le spese di funzionamento di un certo numero di organismi attivi nel campo dell'istruzione e della formazione; sovvenzioni destinate a sostenere le azioni che contribuiscono a raggiungere gli obiettivi dell'Unione in materia di istruzione e di formazione. Le sovvenzioni di funzionamento riguardano diversi organismi di insegnamento (il Collegio d'Europa di Bruges, come anche la sua succursale polacca di Natolin che, a decorrere dalla metà del 2004, non riceverà più il sostegno dei fondi Phare; l'Istituto universitario europeo di Firenze; l'Istituto europeo per l'amministrazione pubblica di Maastricht; l'Accademia del diritto europeo di Treviri; il Centro internazionale per la formazione europea) come anche l'Agenzia europea per lo sviluppo dell'educazione per bisogni speciali, che rientrano nell'ambito politico Istruzione e cultura; esse riguardano anche il Centro interuniversitario europeo per i diritti dell'uomo e la democratizzazione per la continuazione dei master europei in diritti dell'uomo e democratizzazione, l'Advanced Internship Programme e altre attività di istruzione, formazione e ricerca alla promozione dei diritti dell'uomo e della democratizzazione, che rientra nell'ambito politico Relazioni esterne. D'altro canto, sovvenzioni di funzionamento possono essere concesse ad associazioni europee attive nel campo dell'istruzione e della formazione che soddisfano certi criteri, in particolare di rappresentatività a livello europeo; la Commissione ritiene opportuno che accanto ai programmi Socrate e Leonardo da Vinci uno strumento finanziario consenta di recare sostegno al funzionamento di organizzazioni rappresentative delle parti attive in questo ambito politico. Il sostegno recato ad azioni specifiche riguarda la promozione dell'azione dell'Unione europea nel campo dell'istruzione superiore, la sensibilizzazione degli ambienti interessati in questo ambito all'integrazione europea e agli obiettivi che l'Unione persegue nel quadro delle sue relazioni internazionali o il sostegno all'azione comunitaria e il tramite di questa a livello nazionale. Questi interventi riguardano in particolare la realizzazione di insegnamenti sull'integrazione europea nelle università, la creazione e il sostegno di associazioni nazionali di docenti specializzati in integrazione europea, la promozione della riflessione e del dibattito sul processo di integrazione europea e la promozione della ricerca accademica sulle tematiche prioritarie dell'UE come l'avvenire dell'Europa o il dialogo dei popoli e delle culture, compresa la ricerca condotta da giovani ricercatori. Inoltre, il programma deve consentire di finanziare azioni di sostegno, di realizzazione, di sensibilizzazione e di promozione concernenti il follow-up degli obiettivi dei sistemi di istruzione e di formazione approvati dal Consiglio europeo di Lisbona del 2000 e anche dei sotto-obiettivi ad essi associati. Queste azioni possono comprendere strategie di lunga portata che coprono il periodo fino al 2010 e possono coprire sia gli aspetti intraeuropei che quelli concernenti il ruolo dell'Europa nel mondo. Inoltre, possono essere accordate sovvenzioni a sostegno della formazione al diritto europeo, in particolare all'indirizzo dei giudici nazionali. 5.3 Modalità di attuazione E' in corso uno studio di fattibilità concernente l'organizzazione di un'agenzia esecutiva per l'assistenza alla Commissione nel campo dell'istruzione e della cultura. Se, sulla base di un'analisi in termini di costi/efficacia, la Commissione deciderà di creare tale agenzia, questa potrebbe essere associata a parte dei compiti di gestione del presente programma, nel rispetto dell'articolo 55 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee. Questa possibilità è esaminata a livello generale del settore pubblico; è a questo livello che saranno valutate le conseguenze di un tale approccio sulle risposte da destinarsi alla gestione del programma in seno alla Commissione. In questa fase, l'ipotesi conservativa accolta è quella di un contributo di questo programma (tramite la linea che supporta le spese amministrative associate alla linea di bilancio corrispondente al programma) ai costi di funzionamento dell'agenzia esecutiva contemplata. 6. INCIDENZA FINANZIARIA 6.1 Incidenza finanziaria totale sulla parte B (per tutto il periodo di programmazione) 6.1.1 Intervento finanziario SI in milioni di euro (al 3° decimale) >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> 6.2. Calcolo delle spese per i singoli provvedimenti previsti nella parte B (per l'intero periodo di programmazione) S >SPAZIO PER TABELLA> I in milioni di euro (al 3° decimale) L'importo proposto tiene conto dei vincoli di bilancio, in particolare quelli che gravano sulla rubrica 5 che finanzierà per l'essenziale l'azione. In tale contesto si è accolta, in linea generale, l'ipotesi di un aumento annuale di 2% per le sovvenzioni agli organismi designati nella decisione che stabilisce il programma (capitolo 1); salvo eccezioni giustificate dalla volontà della Commissione di sviluppare la sua cooperazione con certuni di tali organismi. Si è tenuto conto, d'altro canto, della necessità, nel caso della succursale di Natolin del Collegio d'Europa, di rimpiazzare il finanziamento precedentemente assicurato dai fondi Phare. L'incertezza quanto alla data di entrata in funzione dell'agenzia esecutiva contemplata per l'assistenza alla Commissione nella gestione dei programmi nel campo dell'istruzione e della cultura non ha effetto sull'importo delle spese stimate per il sostegno amministrativo al programma: l'eventuale ricorso all'agenzia si sostituirebbe al ricorso attuale a un Ufficio assistenza tecnica transitorio per l'assistenza alla gestione dell'azione Jean-Monnet. 7. INCIDENZA SUL PERSONALE E SULLE SPESE AMMINISTRATIVE I bisogni in termini di risorse umane e amministrative saranno coperti all'interno della dotazione concessa alla DG che gestisce il programma nel quadro della procedura di stanziamento annuale. 7.1. Incidenza sulle risorse umane Si tratta di risorse esistenti. >SPAZIO PER TABELLA> 7.2 Incidenza finanziaria globale delle risorse umane >SPAZIO PER TABELLA> Gli importi corrispondono alle spese totali per 12 mesi. 7.3 Altre spese di funzionamento derivanti dall'azione >SPAZIO PER TABELLA> Gli importi corrispondono alle spese totali per 12 mesi. (1) Specificare il tipo di comitato e il gruppo cui appartiene >SPAZIO PER TABELLA> 8. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 8.1 Sistema di monitoraggio L'articolo 7 della decisione prevede le modalità di valutazione del programma (valutazione intermedia da effettuarsi prima di un'eventuale decisione di rinnovo del programma; valutazione finale). 8.2 Modalità e calendario della valutazione Entro il 31 dicembre 2007 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla realizzazione degli obiettivi del presente programma e presenta, se del caso, proposte di adattamento al fine di prolungare o meno il programma. Tale relazione si basa in particolare su una relazione di valutazione esterna che dovrà essere disponibile entro la fine del 2006 e che esaminerà almeno la pertinenza e la coerenza globale del programma, l'efficacia della sua esecuzione (preparazione, selezione, attuazione delle azioni, l'efficacia globale e individuale delle diverse azioni (in termini di raggiungimento degli obiettivi quali definiti nell'articolo 1 e nell'allegato). Il Parlamento europeo e il Consiglio, conformemente al trattato, prendono una decisione quanto al proseguimento del programma a decorrere dal 1° gennaio 2009. Prima di presentare proposte in tal senso, la Commissione farà procedere a un aggiornamento della valutazione esterna del programma e terrà conto dei risultati di tale valutazione nelle sue proposte. Entro il 31 dicembre 2009 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla realizzazione degli obiettivi del presente programma. Tale relazione si basa in particolare sui risultati della valutazione esterna ed esamina i risultati ottenuti dai beneficiari, soprattutto dal punto di vista dell'efficacia e dell'efficienza delle azioni (considerate globalmente e individualmente) condotte dai beneficiari del programma quanto alla realizzazione degli obiettivi definiti nell'articolo 1 e nell'allegato. 9. MISURE ANTIFRODE Tutti i contratti, convenzioni e impegni giuridici conclusi tra la Commissione e i beneficiari prevedono la possibilità di un controllo in loco presso il beneficiario diretto della sovvenzione comunitaria ad opera della Commissione o della Corte dei conti, come anche la possibilità di esigere qualsiasi documento giustificativo delle spese effettuate nel quadro di tali contratti, convenzioni e impegni giuridici, e questo nei cinque anni successivi alla fine del periodo contrattuale. I beneficiari di sovvenzioni sono sottoposti all'obbligo di presentare relazioni e conteggi finanziari che vengono analizzati sia nell'ottica del contenuto che in quella dell'ammissibilità delle spese, conformemente all'oggetto del finanziamento comunitario e tenendo conto degli obblighi contrattuali e dei principi di economia e di buona gestione finanziaria. Alle convenzioni finanziarie sono allegate informazioni di natura amministrativa e finanziaria destinate in particolare a precisare le spese ammissibili a titolo di tali convenzioni. Se del caso, si attua una limitazione dell'intervento comunitario a copertura di certi elementi di costo, reali, identificabili e verificabili nella contabilità del beneficiario, in modo da facilitare il controllo e l'audit (come anche la valutazione all'atto della selezione) dei progetti sovvenzionati.