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Document 51999AP0171

    Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio che ristruttura il quadro comunitario per l'imposizione dei prodotti energetici (COM(97)0030 C4-0155/97 97/0111(CNS)) (Procedura di consultazione)

    GU C 219 del 30.7.1999, p. 91 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI)

    51999AP0171

    Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio che ristruttura il quadro comunitario per l'imposizione dei prodotti energetici (COM(97)0030 C4-0155/97 97/0111(CNS)) (Procedura di consultazione)

    Gazzetta ufficiale n. C 219 del 30/07/1999 pag. 0091


    A4-0171/99

    Proposta di direttiva del Consiglio che ristruttura il quadro comunitario per l'imposizione dei prodotti energetici (COM(97)0030 - C4-0155/97 - 97/0111(CNS))

    La proposta è approvata con le seguenti modifiche:

    (Emendamento 1)

    Considerando secondo bis (nuovo)

    >Testo originale>

    >Testo dopo la votazione del PE>

    considerando che a lungo termine si deve puntare a una riforma fiscale ecologica su scala europea, nell'ambito della quale tassare il consumo delle risorse naturali e i danni arrecati all'ambiente nonché allentare la pressione fiscale sulle iniziative finalizzate a uno sviluppo sostenibile; che per poter modificare effettivamente l'approccio seguito è necessaria in primo luogo un'imposta sulle emissioni di CO2;

    (Emendamento 2)

    Quinto considerando

    >Testo originale>

    considerando che, in quanto parte della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, l'Unione europea si è impegnata ad adottare i provvedimenti necessari per stabilizzare le concentrazioni di gas ad effetto serra nell'atmosfera ad un livello che preservi il sistema climatico da qualsiasi perturbazione pericolosa;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    considerando che, in quanto parte della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, l'Unione europea si è impegnata ad adottare i provvedimenti necessari per stabilizzare

    e, con il tempo, ridurre le concentrazioni di gas ad effetto serra nell'atmosfera ad un livello che preservi il sistema climatico da qualsiasi perturbazione pericolosa;

    (Emendamento 3)

    Sesto considerando

    >Testo originale>

    considerando che l'imposizione dei prodotti energetici è uno degli strumenti disponibili per raggiungere questi obiettivi;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    considerando che l'imposizione dei prodotti energetici è uno degli strumenti

    chiave disponibili per raggiungere questi obiettivi;

    (Emendamento 4)

    Ventunesimo considerando

    >Testo originale>

    considerando che i livelli minimi di imposizione devono rispecchiare la posizione concorrenziale dei diversi prodotti energetici;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    considerando che i livelli minimi di imposizione devono rispecchiare

    non solo la posizione concorrenziale, ma anche gli effetti sull'ambiente e sulla salute pubblica dei diversi prodotti energetici;

    (Emendamento 5)

    Considerando ventitreesimo bis (nuovo)

    >Testo originale>

    >Testo dopo la votazione del PE>

    considerando che, in attesa dell'adozione da parte del Consiglio di norme comuni relative all'imposta sul biossido di carbonio/energia, gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati ad applicare altri parametri, in particolare quello del contenuto di carbonio, ai loro sistemi nazionali di imposizione sull'energia, senza che le differenze a livello di trattamento fiscale che ne deriverebbero costituiscano una violazione delle norme del mercato unico;

    (Emendamento 6)

    Ventiquattresimo considerando

    >Testo originale>

    considerando che i livelli minimi di imposizione applicati ai prodotti energetici diversi dagli oli minerali devono essere aumentati progressivamente;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    considerando che i livelli minimi di imposizione applicati ai prodotti energetici diversi

    dalle fonti rinnovabili di energia devono essere aumentati costantemente in termini reali;

    (Emendamento 7)

    Venticinquesimo considerando

    >Testo originale>

    considerando che per evitare una svalutazione dei minimi comunitari occorre stabilire un calendario di aumenti biennali dei minimi stessi e stabilire che entro il 1° gennaio 2001 il Consiglio determini nuovi minimi comunitari per un altro periodo;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    Soppresso

    (Emendamento 8)

    Ventisettesimo considerando

    >Testo originale>

    considerando che è opportuno consentire agli Stati membri di applicare nel loro territorio, se lo desiderano, ulteriori esenzioni o riduzioni di imposta inferiori ai minimi comunitari, quando ciò non influisca negativamente sul corretto funzionamento del mercato interno e non comporti distorsioni della concorrenza;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    considerando che è opportuno consentire agli Stati membri di applicare nel loro territorio, se lo desiderano, ulteriori esenzioni o riduzioni di imposta inferiori ai minimi comunitari, quando ciò non influisca negativamente sul corretto funzionamento del mercato unico, ovvero quando abbia effetti positivi sull'ambiente e sulla salute pubblica o presenti altri vantaggi;

    (Emendamento 9)

    Ventinovesimo considerando

    >Testo originale>

    considerando che, in particolare, per promuovere l'utilizzo di fonti di energie alternative, è necessario che le energie rinnovabili possano beneficiare di un trattamento privilegiato;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    considerando che, in particolare, per promuovere un ambiente più pulito e sostenibile, è necessario escludere le fonti rinnovabili di energia dall'ambito di applicazione della presente direttiva;

    (Emendamento 10)

    Considerando ventinovesimo bis (nuovo)

    >Testo originale>

    >Testo dopo la votazione del PE>

    considerando che la Comunità europea e i singoli Stati membri sono tenuti, sulla base degli accordi internazionali sottoscritti, a esentare dalla tassa sui carburanti i prodotti energetici destinati all'aviazione civile; che tale esenzione non è tuttavia conforme allo spirito di una politica fiscale volta a tassare il consumo di risorse naturali e i danni arrecati all'ambiente; che la Commissione e gli Stati membri si adopereranno per la soppressione di tale esenzione nell'ambito dei futuri accordi internazionali; che la Commissione presenterà entro il 1° giugno 1999 proposte adeguate, come alternativa all'imposizione sui carburanti, per ridurre le emissioni di CO2 dell'aviazione civile, che rappresenta uno dei settori in maggior crescita, e accelerare lo sviluppo di aeromobili a bassi consumi;

    (Emendamento 11)

    Trentaduesimo considerando

    >Testo originale>

    considerando che è opportuno autorizzare gli Stati membri a concedere rimborsi di imposta alle imprese che sostengono spese di investimento destinate a migliorare l'efficacia energetica e alle imprese i cui costi energetici rappresentano una parte rilevante del valore delle vendite;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    considerando che è opportuno autorizzare gli Stati membri a concedere rimborsi di imposta alle imprese che sostengono spese di investimento

    o di ammortamento destinate a migliorare l'efficacia energetica e a ridurre le emissioni che danneggiano l'ambiente e la salute pubblica e alle imprese i cui costi energetici rappresentano una parte rilevante del valore delle vendite;

    (Emendamento 12)

    Considerando trentacinquesimo bis (nuovo)

    >Testo originale>

    >Testo dopo la votazione del PE>

    considerando che le disposizioni generali fissate dalla direttiva 92/12/CEE continueranno a essere applicabili,

    (Emendamento 13)

    Articolo 2, paragrafo 2

    >Testo originale>

    2. La presente direttiva si applica anche:

    a) all'elettricità di cui al codice NC 2716;

    b) al calore generato durante la produzione di elettricità.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    2. Ai fini della presente direttiva, per «elettricità e calore» s'intendono l'elettricità di cui al codice NC 2716 e il calore generato da processi industriali non imponibili ai sensi della presente direttiva e posto in vendita ai fini di riscaldamento.

    (Emendamento 14)

    Articolo 2 bis (nuovo)

    >Testo originale>

    >Testo dopo la votazione del PE>

    Articolo 2 bis

    >Testo originale>

    >Testo dopo la votazione del PE>

    In deroga all'articolo 2, la presente direttiva non si applica:

    >Testo originale>

    >Testo dopo la votazione del PE>

    a) ai prodotti energetici di cui all'articolo 2 sottoposti a controllo fiscale ai fini dei progetti pilota destinati allo sviluppo tecnologico di prodotti meno dannosi per l'ambiente o allo sviluppo di prodotti energetici derivati da fonti rinnovabili;

    >Testo originale>

    >Testo dopo la votazione del PE>

    b) ai prodotti di cui ai codici NC 2207 20 00 e 2905 11 00;

    >Testo originale>

    >Testo dopo la votazione del PE>

    c) a tutti i prodotti di cui all'articolo 2 ottenuti a partire da fonti rinnovabili, compresa l'energia idroelettrica e l'energia solare, eolica, mareomotrice o geotermica o prodotta da alcool derivante da materie prime agricole;

    >Testo originale>

    >Testo dopo la votazione del PE>

    d) all'elettricità generata da pile a idrogeno o da altre pile a combustibile, nonché ai gas derivanti dalla biomassa o prodotti a partire da rifiuti;

    >Testo originale>

    >Testo dopo la votazione del PE>

    e) al calore generato durante la produzione di elettricità.

    (Emendamento 15)

    Articolo 4, paragrafo 2

    >Testo originale>

    2. I prodotti energetici imponibili diversi da quelli per i quali viene specificato nella presente direttiva un livello minimo di imposizione sono tassati, a seconda della loro utilizzazione, ad un livello che non può essere inferiore al livello minimo applicabile al combustibile per riscaldamento o al carburante per motori equivalente.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    2. I prodotti energetici imponibili

    elencati all'articolo 2 e non soggetti all'esenzione di cui all'articolo 2 bis diversi da quelli per i quali viene specificato nella presente direttiva un livello minimo di imposizione sono tassati, a seconda della loro utilizzazione, ad un livello che non può essere inferiore al livello minimo applicabile al combustibile per riscaldamento o al carburante per motori equivalente.

    (Emendamento 16)

    Articolo 5, paragrafo 1 bis (nuovo)

    >Testo originale>

    >Testo dopo la votazione del PE>

    1 bis. In attesa dell'adozione da parte del Consiglio di norme comuni ai fini degli obiettivi di politica di cui al presente paragrafo, gli Stati membri che applicano aliquote d'imposta più elevate per tenere conto del contenuto di carbonio dei combustibili o per ridurre le emissioni di gas a effetto serra ovvero per rispondere a motivi attinenti alla politica di sanità pubblica, non violano le disposizioni applicabili al mercato interno.

    (Emendamento 17)

    Articolo 5, paragrafo 2

    >Testo originale>

    2. Quando, per motivi di politica ambientale e/o sanitaria, vengono stabilite a livello comunitario caratteristiche tecniche differenziate per i prodotti contemplati dalla presente direttiva, gli Stati membri che desiderano applicare ad un prodotto aliquote d'imposta differenziate in funzione della qualità del prodotto stesso tengono conto dei criteri stabiliti a livello comunitario.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    2. Quando, per motivi di politica ambientale e/o

    attinenti alla salute pubblica, vengono stabilite a livello comunitario caratteristiche tecniche differenziate per i prodotti contemplati all'articolo 2 e non soggetti all'esenzione di cui all'articolo 2 bis, gli Stati membri applicano ai prodotti interessati aliquote d'imposta differenziate in funzione della qualità dei prodotti stessi conformemente ai criteri stabiliti a livello comunitario.

    (Emendamento 18)

    Articolo 6

    >Testo originale>

    I livelli minimi di imposizione da applicare ai carburanti per motori dal 1° gennaio 1998 sono stabiliti come segue:

    >Testo dopo la votazione del PE>

    I livelli minimi di imposizione da applicare ai carburanti per motori dal 1° gennaio

    2000 sono stabiliti come segue:

    >Testo originale>

    - benzina: 417 ECU per 1 000 litri ad una temperatura di 15°C; inoltre gli Stati membri applicano alla benzina con piombo un'aliquota d'imposta superiore a quella della benzina senza piombo;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    -

    benzina: 450 euro per 1 000 litri ad una temperatura di 15°C; inoltre gli Stati membri applicano alla benzina con piombo un'aliquota d'imposta superiore a quella della benzina senza piombo;

    >Testo originale>

    - gasolio: 310 ECU per 1 000 litri ad una temperatura di 15°C;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    -

    gasolio: 343 euro per 1 000 litri ad una temperatura di 15°C;

    >Testo originale>

    - cherosene: 310 ECU per 1 000 litri ad una temperatura di 15°C;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    -

    cherosene: 343 euro per 1 000 litri ad una temperatura di 15°C;

    >Testo originale>

    - gas di petrolio liquefatto: 141 ECU per 1 000 kg;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    -

    gas di petrolio liquefatto: 174 euro per 1 000 kg;

    >Testo originale>

    - gas naturale: 2,9 ECU per gigajoule.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    -

    gas naturale: 3,5 euro per gigajoule.

    (Emendamento 19)

    Articolo 7, paragrafo 1, trattini

    >Testo originale>

    - gasolio: 32 ECU per 1 000 litri ad una temperatura di 15°C;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    -

    gasolio: 37 euro per 1 000 litri ad una temperatura di 15°C;

    >Testo originale>

    - cherosene: 30 ECU per 1 000 litri ad una temperatura di 15°C;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    -

    cherosene: 35 euro per 1 000 litri ad una temperatura di 15°C;

    >Testo originale>

    - gas di petrolio liquefatto: 41 ECU per 1 000 kg;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    -

    gas di petrolio liquefatto: 48 euro per 1 000 kg;

    >Testo originale>

    - gas naturale: 0,3 ECU per gigajoule.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    -

    gas naturale: 0,6 euro per gigajoule.

    (Emendamento 20)

    Articolo 8

    >Testo originale>

    I livelli minimi di imposizione da applicare ai vari tipi di combustibile per riscaldamento dal 1° gennaio 1998 sono stabiliti come segue:

    >Testo dopo la votazione del PE>

    I livelli minimi di imposizione da applicare ai vari tipi di combustibile per riscaldamento dal 1° gennaio

    2000 sono stabiliti come segue:

    >Testo originale>

    - gasolio: 21 ECU per 1 000 litri ad una temperatura di 15°C;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    -

    gasolio: 23 euro per 1 000 litri ad una temperatura di 15°C;

    >Testo originale>

    - olio combustibile pesante di cui al codice !NC 2710 00 74: 18 ECU per 1000 kg;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    -

    olio combustibile pesante di cui al codice NC 2710 00 74: 23 euro per 1000 kg;

    >Testo originale>

    - altri oli combustibili pesanti di cui al codice NC 2710: 22 ECU per 1 000 kg;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    -

    altri oli combustibili pesanti di cui al codice NC 2710: 28 euro per 1 000 kg;

    >Testo originale>

    - cherosene: 7 ECU per 1 000 litri ad una temperatura di 15°C;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    -

    cherosene: 16 euro per 1 000 litri ad una temperatura di 15°C;

    >Testo originale>

    - gas di petrolio liquefatto: 10 ECU per 1 000 kg;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    -

    gas di petrolio liquefatto: 22 euro per 1 000 kg;

    >Testo originale>

    - gas naturale: 0,2 ECU per gigajoule;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    -

    gas naturale: 0,45 euro per gigajoule;

    >Testo originale>

    - prodotti energetici solidi: 0,2 ECU per gigajoule.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    -

    prodotti energetici solidi: 0,45 euro per gigajoule.

    (Emendamento 21)

    Articolo 9

    >Testo originale>

    Il livello minimo di imposizione sull'elettricità e sul calore generato durante la sua produzione è di 1 ECU per megawattora dal 1° gennaio 1998.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    Fatte salve le deroghe di cui all'articolo 2 bis il livello minimo di imposizione sull'elettricità e sul calore generato durante la sua produzione è di 2 euro per megawattora dal 1° gennaio 2000. Gli Stati membri applicheranno una tassa complementare in funzione del contenuto di carbonio dei combustibili utilizzati per generare elettricità.

    (Emendamento 22)

    Articolo 10, paragrafi 1 e 2, primo comma

    >Testo originale>

    1. Dal 1° gennaio 2000 i livelli minimi di imposizione stabiliti nella presente direttiva sono modificati come indicato nell'allegato I.

    2. Entro il 1° gennaio 2001 il Consiglio, deliberando all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo, stabilisce, sulla base di una relazione e di una proposta della Commissione, i livelli minimi di imposizione per un periodo successivo con decorrenza dal 1° gennaio 2002 e adotta ogni altro provvedimento utile per migliorare il funzionamento del sistema di imposizione dei prodotti energetici. Fino a quando il Consiglio non abbia adottato i nuovi livelli d'imposizione, sulla base della relazione e della proposta della Commissione, gli Stati membri considerano gli importi indicati nell'allegato I come livelli obiettivo d'imposizione dal 1° gennaio 2002.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    1. I livelli minimi di imposizione stabiliti

    per i prodotti elencati all'articolo 2, paragrafo 1 della presente direttiva e non soggetti alle esenzioni di cui all'articolo 2 bis sono indicizzati in modo da aumentare automaticamente il primo giorno del mese di gennaio di ogni anno successivo all'attuazione della direttiva stessa. L'indice è rappresentato dall'ultimo dato disponibile sul tasso annuo d'inflazione dell'UE nel suo complesso maggiorato di 2 punti percentuali. Dopo 5 anni, il Consiglio, deliberando all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo, sulla base di una relazione e di una proposta della Commissione, rivede il sistema di imposizione dei prodotti energetici e adotta ogni provvedimento utile per migliorare il funzionamento del sistema.

    >Testo originale>

    >Testo dopo la votazione del PE>

    2. Fino a quando il Consiglio non abbia adottato

    un nuovo sistema, sulla base della relazione e della proposta della Commissione, la formula d'indicizzazione definita al paragrafo 1 continua ad applicarsi su base annuale. Nell'effettuare il calcolo, la Commissione attribuisce priorità particolare ai risultati conseguiti rispetto agli impegni assunti dagli Stati membri in materia di mutamento climatico.

    (Emendamento 23)

    Articolo 12

    >Testo originale>

    1. Il valore dell'ecu nelle diverse valute nazionali, da applicare al valore dei livelli di imposizione, viene fissato una volta all'anno. I tassi da applicare sono quelli rilevati il primo giorno lavorativo di ottobre e pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee; la loro applicazione decorre dal 1° gennaio dell'anno civile successivo.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    1. Il valore dell'

    euro nelle diverse valute nazionali, da applicare al valore dei livelli di imposizione negli Stati membri che non partecipano alla terza fase dell'Unione economica e monetaria, viene fissato una volta all'anno. I tassi da applicare sono quelli rilevati il primo giorno lavorativo di ottobre e pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee; la loro applicazione decorre dal 1° gennaio dell'anno civile successivo.

    >Testo originale>

    2. Gli Stati membri hanno la facoltà di mantenere gli importi di imposizione in vigore al momento dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 1, qualora la conversione degli importi espressi in ecu dia luogo ad un aumento del livello di imposizione espresso in moneta nazionale inferiore al 5 % ovvero a 5 ecu, assumendo il più basso di tali due valori.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    Soppresso

    (Emendamento 24)

    Articolo 13

    >Testo originale>

    Articolo 13

    1. Oltre alle disposizioni generali di cui alla direttiva 92/12/CEE, relative alle esenzioni di cui godono i prodotti tassabili quando sono destinati a determinati usi, e fatte salve le altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri esentano dall'imposizione i prodotti elencati in appresso, alle condizioni da essi stabilite al fine di garantire un'agevole e corretta applicazione delle esenzioni stesse e di evitare frodi, evasioni o abusi:

    >Testo dopo la votazione del PE>

    Soppresso

    >Testo originale>

    a) i prodotti energetici non utilizzati come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento; ai fini della presente direttiva, i combustibili per riscaldamento non comprendono i prodotti energetici utilizzati principalmente per la riduzione chimica e nei processi metallurgici ed elettrolitici. Gli Stati membri esonerano altresì l'elettricità usata principalmente per la riduzione chimica e nei processi metallurgici ed elettrolitici.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    >Testo originale>

    b) i prodotti energetici utilizzati per produrre elettricità e calore generato durante la sua produzione. Gli Stati membri hanno tuttavia la facoltà di tassare questi prodotti per motivi di politica ambientale, prescindendo dai livelli minimi di imposizione stabiliti nella direttiva. In tal caso l'imposta su detti prodotti non rientra nel calcolo del livello minimo d'imposizione sull'elettricità stabilito all'articolo 9;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    >Testo originale>

    c) prodotti energetici forniti per essere utilizzati come carburante per la navigazione aerea, ad esclusione dell'aviazione privata da diporto, fino a quando tali prodotti sono obbligatoriamente esenti in conformità di impegni assunti sul piano internazionale.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    >Testo originale>

    Ai fini della presente direttiva, per «aviazione privata da diporto» si intende l'uso di un aeromobile da parte del suo proprietario o della persona fisica o giuridica autorizzata ad utilizzarlo in virtù di un contratto di locazione o di qualsiasi altro titolo, per scopi non commerciali ed in particolare per scopi diversi dal trasporto di passeggeri o merci o dalla prestazione di servizi a titolo oneroso o per conto di autorità pubbliche.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    >Testo originale>

    Gli Stati membri possono limitare l'ambito di questa esenzione alle forniture di carboturbo (codice NC 2710 00 51);

    >Testo dopo la votazione del PE>

    >Testo originale>

    d) prodotti energetici forniti per essere utilizzati come carburante per la navigazione nelle acque comunitarie (compresa la pesca), ma non in imbarcazioni private da diporto.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    >Testo originale>

    Ai fini della presente direttiva per «imbarcazioni private da diporto» si intende qualsiasi imbarcazione usata dal suo proprietario o dalla persona fisica o giuridica autorizzata ad utilizzarla in virtù di un contratto di locazione o di qualsiasi altro titolo, per scopi non commerciali ed in particolare per scopi diversi dal trasporto di passeggeri o merci o dalla prestazione di servizi a titolo oneroso o per conto di autorità pubbliche.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    >Testo originale>

    2. Gli Stati membri possono circoscrivere l'ambito delle esenzioni di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), ai trasporti internazionali ed intracomunitari. Inoltre, uno Stato membro può derogare alle esenzioni di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), nel caso in cui abbia stipulato un accordo bilaterale con un altro Stato membro. In tali casi gli Stati membri possono applicare un livello di imposizione inferiore al livello minimo stabilito nella presente direttiva.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    (Emendamento 25)

    Articolo 14

    >Testo originale>

    1. Fatte salve le altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri possono applicare esenzioni o riduzioni totali o parziali del livello di imposizione:

    >Testo dopo la votazione del PE>

    1. Oltre alle disposizioni generali fissate nella direttiva 92/12/CEE, e fatte salve le altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri possono applicare esenzioni o riduzioni totali o parziali del livello di imposizione:

    >Testo originale>

    a) ai prodotti energetici utilizzati sotto controllo fiscale nel quadro di progetti pilota per lo sviluppo tecnologico di prodotti rispettosi dell'ambiente o ai combustibili o carburanti derivati da risorse rinnovabili;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    >Testo originale>

    b) ai prodotti energetici di cui ai codici NC da 1507 a 1518, 2207 20 00 e 2905 11 00, 4401 e 4402;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    >Testo originale>

    c) alle forme di energia di origine solare, eolica, maremotrice, geotermica o derivate dalla biomassa o dai rifiuti;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    >Testo originale>

    d) alle forme di energia di origine idraulica prodotte in impianti idroelettrici di capacità inferiore a 10 MW;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    >Testo originale>

    e) al calore generato durante la produzione di elettricità;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    >Testo originale>

    f) ai prodotti energetici utilizzati per il trasporto di merci e passeggeri per ferrovia;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    f) ai prodotti energetici utilizzati per il trasporto di merci e passeggeri per ferrovia;

    f bis) prodotti energetici utilizzati per i trasporti pubblici locali

    >Testo originale>

    g) ai prodotti energetici utilizzati per la navigazione sulle vie navigabili interne, ma non in imbarcazioni private da diporto;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    g) ai prodotti energetici utilizzati per la navigazione sulle vie navigabili interne, ma non in imbarcazioni private da diporto;

    >Testo originale>

    h) al gas naturale negli Stati membri in cui il mercato del gas è in corso di effettivo sviluppo, finché la quota del gas sul mercato domestico e industriale è inferiore al 10 % e per un periodo massimo di 10 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    h) al gas naturale negli Stati membri in cui il mercato del gas è in corso di effettivo sviluppo, finché la quota del gas sul mercato domestico e industriale è inferiore al 10 % e per un periodo massimo di 10 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva;

    >Testo originale>

    >Testo dopo la votazione del PE>

    h bis) al biogas ottenuto per valorizzazione organica dei rifiuti prodotti nell'allevamento degli animali;

    >Testo originale>

    >Testo dopo la votazione del PE>

    h ter) ai prodotti energetici da utilizzare quale carburante ai fini della navigazione nelle acque comunitarie (inclusa la pesca);

    >Testo originale>

    >Testo dopo la votazione del PE>

    h quater) agli additivi per carburante venduti in confezioni che non contengano più di un litro e destinati al consumatore finale.

    >Testo originale>

    2. Gli Stati membri hanno facoltà di applicare le esenzioni o le riduzioni del livello di imposizione di cui al presente articolo rimborsando in tutto o in parte l'imposta versata.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    2. Gli Stati membri hanno facoltà di applicare le esenzioni o le riduzioni del livello di imposizione di cui al presente articolo

    esentando o rimborsando in tutto o in parte l'imposta versata.

    >Testo originale>

    3. Entro il 1 ° gennaio 2001 la Commissione riferisce al Consiglio in merito agli aspetti fiscali, economici, agricoli, energetici, industriali ed ambientali delle esenzioni o riduzioni concesse conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b) e presenta proposte intese eventualmente ad abrogarle, modificarle o ad estenderne il campo d'applicazione.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    3. Gli Stati membri possono essere autorizzati, per un periodo specifico, a rimborsare in tutto o in parte l'imposta corrisposta dalle singole imprese qualora queste siano in grado di dimostrare che l'onere fiscale sta causando un serio pregiudizio concorrenziale.

    (Emendamento 29)

    Articolo 14, paragrafi 3 bis e 3 ter (nuovi)

    >Testo originale>

    >Testo dopo la votazione del PE>

    3 bis. Lo Stato membro che intenda adottare un provvedimento di questo tipo ne dà comunicazione alla Commissione fornendole inoltre tutte le informazioni pertinenti o necessarie, con una valutazione degli effetti sperati del provvedimento.

    >Testo originale>

    >Testo dopo la votazione del PE>

    La Commissione esamina la richiesta tenendo conto, tra l'altro, dell'adeguato funzionamento del mercato interno e dell'esigenza di garantire eque condizioni di concorrenza, soprattutto nel settore degli aiuti statali.

    >Testo originale>

    >Testo dopo la votazione del PE>

    3 ter. Per le autorizzazioni concesse conformemente al paragrafo 3, è applicata la procedura seguente.

    >Testo originale>

    >Testo dopo la votazione del PE>

    La misura può essere autorizzata per un periodo di tre anni, con la possibilità di un rinnovo sulla base della procedura fissata all'articolo 24 della direttiva 92/12/CEE.

    >Testo originale>

    >Testo dopo la votazione del PE>

    Qualora la Commissione ritenga che i rimborsi di cui al paragrafo 3 non siano più giustificabili, soprattutto in termini di eque condizioni di concorrenza o di adeguato funzionamento del mercato interno o di politica comunitaria nel settore della tutela dell'ambiente, presenta progetti adeguati di misure al Comitato per le accise. Una decisione su queste proposte di misure è presa conformemente alla procedura fissata all'articolo 24 della direttiva 92/12/CEE.

    >Testo originale>

    >Testo dopo la votazione del PE>

    In ogni caso entro tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva ed ogni triennio successivo, la situazione concernente i rimborsi autorizzati conformemente al paragrafo 3 è riveduta in base ad una relazione della Commissione. Viene deciso, in base alla procedura fissata dall'articolo 24 della direttiva 92/12/CEE, se tali rimborsi, in tutto o in parte, debbano essere aboliti, modificati o mantenuti.

    (Emendamento 26)

    Articolo 15

    >Testo originale>

    Articolo 15

    1. Gli Stati membri possono rimborsare, in tutto o in parte, l'imposta pagata in relazione alle spese per nuovi investimenti effettuati da un'impresa per ottenere una più efficiente utilizzazione dell'energia, entro i limiti del 50 % delle spese ammissibili sostenute.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    Soppresso

    >Testo originale>

    2. Gli Stati membri possono rimborsare, in tutto o in parte, l'imposta pagata da un'impresa su ciascuna parte dei suoi costi energetici non connessi ai trasporti qualora tali costi superino il 10 % dei suoi costi totali di produzione.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    >Testo originale>

    Tuttavia, nel caso delle imprese per le quali la quota dei costi energetici non connessi ai trasporti superi il 20 % dei costi totali di produzione, gli Stati membri rimborsano integralmente l'imposta suddetta pagata dall'impresa sulla quota eccedente il 10 % dei costi totali di produzione.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    >Testo originale>

    L'importo dell'imposta che rimane a carico dell'impresa, al netto dei rimborsi di cui ai due commi precedenti, non può tuttavia essere inferiore all'1 % del fatturato dell'impresa stessa.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    >Testo originale>

    3. Gli Stati membri possono anche rimborsare, in tutto o in parte, al produttore l'imposta pagata dal consumatore sull'elettricità e sul calore generato durante la produzione di elettricità, nel caso di elettricità ottenuta da prodotti designati all'articolo 14, paragrafo 1, lettere b), c) e d).

    >Testo dopo la votazione del PE>

    Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio che ristruttura il quadro comunitario per l'imposizione dei prodotti energetici (COM(97)0030 - C4-0155/97 - 97/0111(CNS))(Procedura di consultazione)

    Il Parlamento europeo,

    - vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(97)0030 - 97/0111(CNS) ((GU C 139 del 6.5.1997, pag. 14.)),

    - consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 99 del trattato CE (C4-0155/97),

    - visto l'articolo 58 del suo regolamento,

    - visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e i pareri della commissione per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'energia nonché della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A4-0015/99),

    - vista la seconda relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e i pareri della commissione per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'energia e della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A4-0171/99),

    1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate;

    2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE;

    3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

    4. chiede l'apertura della procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

    5. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;

    6. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

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