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Document 51997PC0015

    Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO concernente la lotta contro Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith

    /* COM/97/0015 def. - CNS 97/0025 */

    GU C 124 del 21.4.1997, p. 12–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51997PC0015

    Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO concernente la lotta contro Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith /* COM/97/0015 DEF - CNS 97/0025 */

    Gazzetta ufficiale n. C 124 del 21/04/1997 pag. 0012


    Proposta di Direttiva del Consiglio concernente la lotta contro Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith (97/C 124/02) COM(97) 15 def. - 97/0025 (CNS)

    (Presentata dalla Commissione il 30 gennaio 1997)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo,

    visto il parere del Comitato economico e sociale,

    considerando che la produzione di patate e pomodori occupa un posto importante nell'agricoltura della Comunità; che la resa di tale produzione è costantemente minacciata da organismi nocivi;

    considerando che la protezione della coltivazione della patata e del pomodoro contro tali organismi nocivi è necessaria non soltanto per mantenere intatta la resa, ma anche per aumentare la produttività dell'agricoltura;

    considerando che le misure protettive contro l'introduzione di organismi nocivi nel territorio di uno Stato membro avrebbero efficacia limitata se detti organismi nocivi non venissero combattuti simultaneamente e metodicamente in tutta la Comunità e se non se ne prevenisse la disseminazione;

    considerando che uno degli organismi nocivi per la patata e il pomodoro è Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, agente eziologico del marciume bruno della patata e della verticillosi batterica del pomodoro; che casi di queste malattie si sono manifestati in una parte della Comunità e che sussistono ancora alcuni focolai d'infezione, ancorché di scarsa entità;

    considerando che in tutto il territorio della Comunità la coltivazione della patata e del pomodoro è esposta a un serio pericolo, se non si effettuano interventi efficaci per localizzare queste malattie, determinarne lo stato di disseminazione, prevenirne l'insorgenza e la disseminazione e, qualora fossero constatate, impedirne la disseminazione e combatterle ai fini della loro eradicazione;

    considerando che, per conseguire tale scopo, occorre adottare determinate misure di lotta entro la Comunità; che gli Stati membri devono inoltre avere la possibilità di adottare misure supplementari o più rigorose, qualora risultino necessarie e perché non vengano creati ostacoli alla circolazione delle patate o dei pomodori nelle Comunità, fatto salvo il disposto della direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali od ai prodotti vegetali e contro la loro disseminazione nella Comunità (1); che tali misure debbono essere notificate agli altri Stati membri e alla Commissione;

    considerando che tali misure devono innanzitutto tener conto della necessità di effettuare accertamenti sistematici ufficiali per localizzare l'agente patogeno; che tali accertamenti debbono comprendere procedimenti ispettivi, e dove del caso - dato che la malattia può rimanere latente e inosservata durante la coltivazione dei pomodori e delle patate nonché durante il magazzinaggio dei tuberi di patata - includere procedimenti di campionamento e di prova; che la propagazione dell'agente patogeno durante la stagione vegetativa non è il fattore più importante, ma che l'infezione può essere diffusa dalle acque superficiali nonché da certe solanacee selvatiche associate, e che pertanto l'irrigazione delle colture di patate e pomodori con acque contaminate crea un evidente rischio di infezione per le colture stesse; che inoltre l'agente patogeno può sussistere durante l'inverno nelle piante di pomodoro e nelle parate dimenticate (spontanee), e che ciò rischia di trasportare l'infezione da una stagione all'altra; che l'infezione si trasmette anche quando le patate o i pomodori vengono a contatto con patate o pomodori infetti o con attrezzi utilizzati per l'impianto, la raccolta e la manipolazione, ovvero con imballaggi impiegati per il trasporto e il magazzinaggio, contaminati in occasione di un precedente contatto con patate o pomodori infetti; che la disseminazione della malattia può essere ridotta od evitata mediante disinfezione degli oggetti in causa; che la contaminazione dei tuberi-seme rappresenta un grave rischio di disseminazione dell'infezione, che può essere evitato soltanto impiegando tuberi-seme prodotti nel quadro di un programma approvato ufficialmente, nel cui corso i tuberi-seme sono stati esaminati e riscontrati esenti dall'infezione;

    considerando che le attuali conoscenze sulla biologia e l'epidemiologia di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith sul piano europeo sono incomplete, e che una revisione delle misure proposte si renderà prevedibilmente necessaria entro qualche stagione; che alla luce delle ulteriori ricerche sarà altresì necessario perfezionare le procedure di prova, particolarmente sotto l'aspetto della sensibilità e della specificità dei metodi, in modo da selezionare e standardizzare i più validi fra quelli disponibili;

    considerando che, per stabilire nei particolari i criteri di lotta generali e quelli supplementari o più rigorosi adottati dagli Stati membri per prevenire l'introduzione dell'infezione nel loro territorio, è opportuno stabilire fra gli Stati membri e la Commissione una stretta collaborazione nell'ambito del contaminato fitosanitario permanente (in appresso: «comitato»),

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    La presente direttiva ha per oggetto i provvedimenti da adottare negli Stati membri per combattere l'agente patogeno Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith (in appresso: «organismo nocivo»), con riferimento alle piante ospiti elencate nell'allegato I, sezione I (in appresso:«materiale vegetale elencato»), allo scopo di:

    a) localizzarlo e determinarne la distribuzione;

    b) prevenirne la comparsa e la disseminazione;

    c) qualora venga individuato, prevenirne la disseminazione e combatterlo in vista della sua eradicazione.

    Articolo 2

    1. Gli Stati membri effettuano sistematicamente accertamenti ufficiali annui riguardanti la presenza dell'organismo nocivo nel materiale vegetale elencato originario dei rispettivi territori nazionali. Inoltre, a seconda dei rischi identificati e al fine di individuare le possibili fonti di contaminazione che minacciano la produzione del materiale vegetale elencato, essi effettuano, nelle zone di produzione del materiale vegetale elencato, accertamenti ufficiali mirati alla ricerca del microorganismo nocivo su vegetali diversi dal materiale vegetale elencato, comprese le solanacee selvatiche, nonché sulle acque superficiali impiegate per l'irrigazione e l'irrorazione del materiale vegetale elencato e sui reflui degli impianti di trasformazione industriale o di imballaggio viene manipolato il materiale vegetale elencato. Gli Stati membri possono inoltre effettuare accertamenti ufficiali per la ricerca del microorganismo nocivo in materiali non vegetali.

    2. Gli accertamenti ufficiali di cui al paragrafo 1 devono essere effettuati:

    a) per il materiale vegetale elencato, conformemente alle indicazioni dell'allegato I, sezione II, punto 1;

    b) per le piante ospiti diverse dal materiale vegetale elencato, nonché per le acque ed i reflui, conformemente a metodi appropriati; dove del caso, saranno prelevati campioni da sottoporre a prove di laboratorio ufficiali o sotto controllo ufficiale;

    c) dove del caso, su materiali non vegetali, conformemente a metodi appropriati.

    Per questi accertamenti, ulteriori particolari relativi al numero, all'origine, alla stratificazione e al momento del prelievo dei campioni sono stabiliti dall'organismo nocivo ufficiale responsabile, quale definito dalla direttiva 77/93/CEE, in base a fondati principi scientifici e statistici e ai dati biologici relativi all'organismo nocivo, tenendo altresì conto dei particolari sistemi di produzione della patata negli Stati membri interessati e degli specifici sistemi di produzione del materiale vegetale elencato e, dove del caso, di altre piante ospiti dell'organismo nocivo.

    3. Gli elementi specifici e l'esito degli accertamenti ufficiali di cui al paragrafo 1 vengono notificati agli altri Stati membri e alla Commissione entro il 1° giugno di ogni anno, conformemente al disposto dell'allegato I, sezione II, punto 2. Gli elementi della notifica hanno carattere riservato. Essi possono essere sottoposti al comitato.

    4. Sono adottati secondo la procedura prevista all'articolo 16 bis della direttiva 77/93/CEE:

    - i metodi appropriati per gli accertamenti e gli esami di laboratorio di cui al precedente paragrafo 2, primo comma, lettera b).

    5. Possono essere adottati secondo la procedura prevista all'articolo 16 bis della direttiva 77/93/CEE:

    - i metodi appropriati per gli accertamenti di cui al precedente paragrafo 2, primo comma, lettera c);

    - ogni ulteriore modalità per gli accertamenti di cui al precedente paragrafo 2, secondo comma, allo scopo di assicurare livelli comparabili di sicurezza nei vari Stati membri.

    Articolo 3

    Gli Stati membri provvedono affinché, ogniqualvolta si sospetti o venga confermata la presenza nel loro territorio dell'organismo nocivo, ne venga data comunicazione ai rispettivi organismi ufficiali responsabili.

    Articolo 4

    1. In caso di manifestazione sospetta, gli organismi dello Stato membro, o degli Stati membri, dove è stato segnalato il caso, provvedono ad effettuare prove di laboratorio ufficiali o sotto controllo ufficiale sul materiale vegetale elencato, utilizzando il metodo di cui nell'allegato II e secondo quanto disposto nell'allegato III, punto 1, ovvero, in tutti gli altri casi, secondo un qualunque altro metodo ufficialmente approvato, al fine di confermare o smentire la manifestazione sospetta. Nel primo caso si applicano le disposizioni dell'allegato III, punto 2.

    2. In attesa della conferma o della smentita della manifestazione sospetta cui al paragrafo 1, nei casi in cui:

    i) siano stati individuati sintomi diagnostici visuali della malattia e la prova (o le prove) di screening rapido di cui all'allegato I, sezione 1, abbia(no) dato esito positivo, oppure

    ii) la prova (o le prove) di screening rapido di cui all'allegato I, sezione 2, abbia(no) dato esito positivo,

    gli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri per quanto concerne la loro produzione:

    a) vietano il movimento delle piante e dei tuberi di tutte le colture, partite o spedizioni da cui sono stati prelevati i campioni, a meno che esso non avvenga sotto il controllo dei servizi e purché sia stata accertata l'inesistenza di rischi effettivi di disseminazione dell'organismo nocivo;

    b) attuano opportuni interventi per risalire all'origine della manifestazione sospetta;

    c) introducono altri provvedimenti cautelativi commisurati al rischio stimato, particolarmente per quanto riguarda la produzione del materiale vegetale elencato, onde scongiurare la disseminazione dell'organismo nocivo.

    3. Nei casi di manifestazione sospetta in cui esista un rischio di contaminazione del materiale vegetale elencato o delle acque superficiali in uno o più altri Stati membri, lo Stato membro in cui la manifestazione sospetta si è verificata notifica immediatamente agli altri Stati membri interessati le caratteristiche della manifestazione stessa, a seconda del rischio identificato.

    4. Sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 16 bis della direttiva 77/93/CEE:

    - le misure di cui al precedente paragrafo 2, lettera c).

    Articolo 5

    1. Qualora le prove di laboratorio ufficiali o condotte sotto controllo ufficiale applicando al materiale vegetale elencato il metodo appropriato di cui all'allegato II, oppure, in tutti gli altri casi, un qualunque metodo ufficialmente approvato, confermino la presenza dell'organismo nocivo in un campione prelevato a norma della presente direttiva, gli organismi ufficiali competenti di uno Stato membro, sulla base di fondati principi scientifici, dei dati biologici relativi all'organismo nocivo e dei particolari sistemi di produzione, lavorazione e commercializzazione delle piante ospiti di tale organismo nocivo in detto Stato membro:

    a) per il materiale vegetale elencato,

    i) avviano un accertamento per determinare l'entità della contaminazione e la sua fonte o fonti primarie, tenendo conto delle disposizioni dell'allegato IV ed eseguendo se del caso ulteriori esami a norma dell'articolo 4, paragrafo 1,

    ii) dichiarano contaminati il materiale vegetale elencato, le spedizioni e/o le partite da cui è stato prelevato il campione, nonché i macchinari, i veicoli, i contenitori, i magazzini, o relative parti, e qualsiasi altro oggetto, compresi i materiali di imballaggio, che sia stato a contatto col materiale vegetale elencato da cui è stato prelevato il campione; dichiarano altresì contaminati, se del caso, il terreno o i terreni, l'appezzamento o gli appezzamenti di produzione sotto protezione del vegetale nonché il luogo o i luoghi di produzione dove è stato raccolto il materiale vegetale elencato e da cui è stato prelevato il campione; inoltre, per i campioni prelevati durante la stagione di crescita, dichiarano contaminati il terreno o i terreni, il luogo o i luoghi di produzione, e dove del caso l'appezzamento o gli appezzamenti di produzione sotto protezione del vegetale da cui è stato prelevato il campione,

    iii) tenendo conto delle disposizioni dell'allegato V, punto 1, determinano l'entità della contaminazione probabile derivante da contatti prima o dopo la raccolta, da nessi col ciclo produttivo, l'irrigazione o l'irrorazione o da relazioni clonali con la contaminazione dichiarata,

    iv) determinano l'entità della contaminazione probabile e delimitano una zona in base alla dichiarazione di contaminazione di cui al punto ii), alla determinazione dell'entità della contaminazione probabile di cui al punto iii) e alla potenziale disseminazione dell'organismo nocivo, tenendo conto delle disposizioni dell'allegato V, punto 2.i);

    b) per le colture o le piante ospiti diverse da quelle menzionate alla lettera a), dove sia stato riconosciuto che esiste un rischio per la produzione del materiale vegetale elencato,

    i) avviano una ricerca conformemente alla lettera a), punto i),

    ii) dichiarano contaminate le piante ospiti dell'organismo nocivo da cui è stato prelevato il campione,

    iii) determinano l'entità della contaminazione probabile e delimitano una zona in rispettiva conformità alla lettera a), punti iii) e iv) in rapporto alla produzione del materiale vegetale elencato;

    c) per le acque superficiali (compresi i reflui di lavorazioni industriali o di stabilimenti di imballaggio che manipolano materiale vegetale elencato) nonché per le solanacee selvatiche associate a carattere di pianta ospite, dove sia stato riconosciuto che la produzione del materiale vegetale elencato è esposta a un rischio di contaminazione attraverso l'irrigazione o l'irrorazione con acque superficiali,

    i) avviano un accertamento, comprendente esami ufficiali da effettuare ai momenti appropriati su campioni di acque superficiali nonché sulle solanacee selvatiche a carattere di pianta ospite eventualmente presenti, per determinare l'entità della contaminazione,

    ii) dichiarano contaminate le acque superficiali di cui sono stati prelevati campioni, nella misura appropriata e sulla base dell'accertamento di cui al punto i),

    iii) determinano l'entità della contaminazione probabile e delimitano una zona in base alla dichiarazione di contaminazione di cui al punto ii) e alla possibile disseminazione dell'organismo nocivo, tenendo conto delle disposizioni dell'allegato V, punto 2. ii).

    2. Gli Stati membri notificano immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione, conformemente alle disposizioni dell'allegato V, punto 3, qualsiasi caso di contaminazione dichiarata ai sensi del paragrafo 1, lettera a), punto ii) e lettera c), punto ii), nonché i particolari relativi alla delimitazione della zona ai sensi del paragrafo 1, lettera a), punto iv), e, dove applicabile, del paragrafo 1, lettera c), punto iii).

    Gli elementi specifici della notifica sono da considerarsi riservati. Essi possono essere sottoposti al comitato.

    3. In seguito alla notifica di cui al paragrafo 2 e in base egli elementi ivi menzionati, gli altri Stati membri specificati nella notifica avviano un accertamento in conformità al paragrafo 1, lettera a), punto i), e, dove applicabile, al paragrafo 1, lettera c), punto i), e, se del caso, intraprendono ulteriori azioni, in conformità ai paragrafi 1 e 2.

    Articolo 6

    1. Gli Stati membri vietano la messa a dimora del materiale vegetale elencato dichiarato contaminato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) punto ii) e dispongono che esso, sotto il controllo degli organismi nazionali competenti, sia distrutto conformemente al disposto dell'allegato VI, punto 1, in modo che sia assicurata l'inesistenza di rischi identificabili di disseminazione dell'organismo nocivo.

    2. Gli Stati membri vietano la messa a dimora del materiale vegetale elencato ritenuto probabilmente contaminato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), punto iii), e dispongono che esso, sotto il controllo degli organismi nazionali competenti, sia destinato a un impiego appropriato o sia distrutto conformemente al disposto dell'allegato VI, punto 2, in modo che sia assicurata l'inesistenza di rischi identificabili di disseminazione dell'organismo nocivo.

    3. Gli Stati membri prescrivono che i macchinari, i veicoli, i contenitori, i magazzini, o relative parti, nonché qualsiasi altro oggetto, compresi i materiali di imballaggio, dichiarati contaminati ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), punto ii), o ritenuti probabilmente contaminati ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), punto iii), siano decontaminati secondo i metodi adeguati di cui all'allegato VI, punto 3. Dopo la decontaminazione, gli oggetti descritti non sono più considerati contaminati.

    4. Fatte salve le misure messe in atto a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, gli Stati membri prescrivono che, nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) punto iv), e c), punto iii), venga posta in atto una serie di interventi, quali specificati nell'allegato VI, punti 4.1 e 4.2. I particolari relativi a tali misure debbono essere notificati ogni anno agli altri Stati membri e alla Commissione, conformemente all'allegato VI, punto 4.3.

    Gli elementi specifici di questa notifica sono da considerarsi riservati. Essi possono essere sottoposti al comitato.

    Articolo 7

    1. Gli Stati membri dispongo che i tuberi-seme di patata debbano essere conformi ai requisiti della direttiva 77/93/CEE e derivare direttamente da materiali, ottenuti nell'ambito di un programma ufficialmente approvato, che sono risultati esenti dall'organismo nocivo in prove ufficiali o sotto controllo ufficiale, eseguite utilizzando il metodo di cui all'allegato II.

    Dette prove sono eseguite:

    - qualora la contaminazione colpisca una produzione di tuberi-seme di patata, su campioni rappresentativi dei tuberi-seme di base o di precedenti propagazioni, e inoltre:

    - per i sistemi di selezione sul terreno nei quali le piante selezionate per la propagazione clonale non sono state propagate per più di tre generazioni dal momento della precedente selezione clonale,

    i) su tutti i lotti derivanti da una di queste tre generazioni e da impiegare per l'ulteriore propagazione, oppure

    ii) su ciascuna pianta della selezione clonale iniziale,

    - per altri sistemi comprendenti la coltivazione di tessuti, su ciascuna pianta o tubero della selezione clonale di partenza,

    - negli altri casi, su ciascuna pianta della selezione clonale di partenza oppure su campioni rappresentativi dei tuberi-seme di base o di precedenti propagazioni.

    2. Possono essere adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 16 bis della direttiva 77/93/CEE:

    - le modalità particolareggiate di applicazione del presente articolo, paragrafo 1, secondo comma, primo trattino;

    - le disposizioni sui campioni rappresentativi di cui al presente articolo, paragrafo 1, secondo comma, secondo trattino.

    Articolo 8

    Gli Stati membri vietano la detenzione e la manipolazione dell'organismo nocivo.

    Articolo 9

    Fatte salve le disposizioni della direttiva 77/93/CEE, gli Stati membri possono autorizzare deroghe alle disposizioni degli articoli 6 e 8 della presente direttiva, conformemente al disposto delle direttiva 95/44/CE, per prove o scopi scientifici nonché per lavori di selezione varietale (2).

    Articolo 10

    Gli Stati membri possono adottare, qualora risultino necessarie, disposizioni supplementari più rigorose per combattere l'organismo nocivo o per prevenirne la disseminazione, sempreché siano conformi alle disposizioni della direttiva 77/93/CEE.

    Le disposizioni addizionali previste al primo comma possono comprendere la prescrizione che siano messi a dimora solo tuberi-seme o pomodori ufficialmente certificati o ufficialmente controllati per l'osservanza delle pertinenti norme fitosanitarie. Ciò può applicarsi in particolare qualora gli agricoltori siano autorizzati ad usare, nella loro azienda, patate o pomodori da seme ottenuti dal loro proprio raccolto e in altri casi in cui sono messi a dimora patate o pomodori da seme di produzione propria.

    I particolari relativi a tali disposizioni vengono notificati agli altri Stati membri e alla Commissione. Gli elementi della notifica sono riservati. Essi possono essere sottoposti al comitato.

    Articolo 11

    Le eventuali modifiche degli allegati alla presente direttiva, da apportare tenendo conto degli sviluppi tecnici e scientifici, sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 16 bis della direttiva 77/93/CEE. Nel caso delle misure stabilite nell'allegato II e nell'allegato VI, punti 4.1 e 4.2 della presente direttiva, la Commissione presenta al comitato, prima del 1° gennaio 2002, una relazione contenente una rassegna di tali misure, elaborata alla luce dell'esperienza acquisita.

    Articolo 12

    1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva con effetto a decorrere dal 1° luglio 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2. gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione le disposizioni essenziali del diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

    Articolo 13

    La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Articolo 14

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    (1) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/78/CE della Commissione (GU n. L 321 del 12. 12. 1996, pag. 20).

    (2) GU n. L 184 del 3. 8. 1995, pag. 34.

    ALLEGATO I

    SEZIONE I: Elenco delle piante ospiti di Pseudomonas solanacearum (Smith) di cui all'articolo 1:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    SEZIONE II: Accertamenti

    1. Gli accertamenti ufficiali di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) debbono essere basati sulla biologia del microrganismo nocivo e sul particolare sistema di produzione nello Stato membro interessato. Essi debbono comprendere:

    i) nel caso delle patate,

    - l'ispezione visuale, a momenti appropriati, della pianta durante la crescita, e/o il prelievo di campioni di tuberi-seme e di altre patate. Il prelievo va effettuato durante la stagione di crescita e, sempre che possibile, nelle zone più umide del terreno, oppure su partite in magazzino. Questi campioni debbono essere sottoposti a ispezione visuale ufficiale o sotto sorveglianza ufficiale, comportante il sezionamento dei tuberi, e inoltre;

    - nel caso dei tuberi-seme e, dove del caso, di altre patate, ulteriori prelievi per esami di laboratorio, ufficiali o sotto sorveglianza ufficiale. Il metodo da impiegare è quello stabilito nell'allegato II per la diagnosi, la rivelazione e l'identificazione dell'organismo nocivo;

    ii) nel caso del pomodoro;

    - l'ispezione visuale, a momenti appropriati, della pianta durante la crescita, e inoltre,

    - nel caso dei pomodori coltivati per la produzione di sementi e, dove del caso, di altri pomodori, prelievi per esami di laboratorio, ufficiali o sotto sorveglianza ufficiale. II metodo da impiegare è quello stabilito nell'allegato II per la diagnosi, la rivelazione e l'identificazione dell'organismo nocivo.

    2. La notifica degli accertamenti ufficiali di cui all'articolo 2, paragrafo 3, deve comprendere:

    i) nel caso delle patate,

    - la superficie totale, valutata in ettari, coltivata a patate da seme e ad altri tipi di patata,

    - la stratificazione per categoria (patate da seme e da consumo), e dove del caso, per regione,

    - il numero dei campioni prelevati per per l'esame e il calendario dei prelievi,

    - il numero di ispezioni visuali sul terreno,

    - il numero delle ispezioni visuali sui tuberi (e l'entità dei campioni);

    ii) nel caso dei pomodori,

    - la superficie totale, valutata in ettari, coltivata in pieno campo e sotto protezione,

    - la stratificazione per categoria (produzione di sementi o di frutti) e dove del caso per regione,

    - il numero dei campioni prelevati l'esame e il calendario dei prelievi,

    - il numero di ispezioni visuali sul terreno,

    - il numero delle ispezioni visuali (e l'entità dei campioni);

    iii) nel caso delle piante ospiti diverse dalla patata e dal pomodoro,

    - la specie,

    - il numero di campioni prelevati,

    - la zona/il corso d'acqua sottoposti a prelievo, secondo i casi,

    - il metodo di analisi;

    iv) nel caso degli accertamenti sull'acqua,

    - il numero di campioni,

    - la zona/il corso d'acqua sottoposti a prelievo,

    - il metodo di analisi.

    ALLEGATO II

    Il metodo per il materiale vegetale elencato di cui agli articoli 4 e 5 dev'essere conforme alla decisione 97/. . ./CE della Commissione che descrive un programma provvisorio di prova per la diagnosi, la rivelazione e l'identificazione di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith (non ancora adottato dalla Commissione).

    ALLEGATO III

    1. Per ogni manifestazione sospetta per la quale le prove di screening, eseguite secondo il metodo di cui all'allegato II nel caso del materiale vegetale elencato, oppure, in tutti gli altri casi, secondo un qualunque altro metodo ufficialmente approvato, abbiano dato un risultato positivo, di cui si attende la conferma o la smentita attraverso l'applicazione completa del metodo stesso, è necessario mantenere e conservare in condizioni adeguate, fino al termine delle prove:

    - la partita (da cui è stato prelevato il campione) nel suo imballaggio originale, ove possibile con l'etichetta,

    - ove possibile, la parte rimanente dei campioni,

    - ogni estratto residuo ed ogni ulteriore materiale (per esempio: vetrini di immunofluorescenza) preparato in vista delle prove di screening, ed inoltre,

    - tutta la documentazione.

    2. Qualora venga confermata la presenza dell'organismo nocivo, è necessario mantenere e conservare in condizioni adeguate, per almeno un mese dalla procedura di notifica di cui all'articolo 5, paragrafo 2:

    - il materiale di cui al paragrafo 1,

    - un campione del materiale infetto di pomodoro o melanzana infetto inoculato con il tubero o con l'estratto dove del caso, ed inoltre,

    - la coltura isolata dell'organismo nocivo.

    ALLEGATO IV

    Ai fini degli accertamenti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), punto i), è necessario tener conto dei seguenti elementi:

    i) luoghi di produzione,

    - dove sono o sono state coltivate patate in relazione clonale con patate risultate infette dall'organismo nocivo,

    - dove sono o sono stati coltivati pomodori la cui semente proviene dalla stessa fonte di pomodori risultati infetti dall'organismo nocivo,

    - dove sono o sono stati coltivati patate o pomodori posti sotto controllo ufficiale per sospetta presenza dell'organismo nocivo,

    - dove sono o sono state coltivate patate in relazione clonale con patate coltivate in luoghi di produzione sospetti di infestazione da parte dell'organismo nocivo,

    - dove vengono coltivate patate o pomodori e che sono ubicati in vicinanza di luoghi di produzione infestati, compresi quelli dove vengono condivisi attrezzature di produzione e impianti, sia direttamente, sia attraverso un imprenditore comune,

    - dove l'irrigazione o l'irrorazione siano praticate con acque superficiali originarie di qualunque fonte confermata o sospetta di infestazione da parte dell'organismo nocivo,

    - che per l'irrigazione o l'irrorazione condividono acque superficiali di qualsiasi origine con luoghi di produzione dove l'infestazione da parte dell'organismo nocivo è confermata o sospetta;

    ii) acque superficiali impiegate per l'irrigazione o l'irrorazione di uno o più terreni o luoghi di produzione dove l'infestazione da parte dell'organismo nocivo è confermata.

    ALLEGATO V

    1. Per determinare l'entità della contaminazione probabile di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), punto iii), dev'essere tenuto conto dei seguenti elementi:

    - materiale vegetale elencato coltivato in un luogo di produzione dichiarato contaminato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), punto ii);

    - luogo o luoghi di produzione che abbiano qualche collegamento nel ciclo produttivo con il materiale vegetale elencato dichiarato contaminato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), punto ii), compresi quelli dove vengono condivisi macchinari e dispositivi di produzione indirettamente o attraverso un imprenditore comune;

    - materiale vegetale elencato prodotto in un luogo o nei luoghi di produzione di cui al precedente trattino, o presenti in tale luogo o luoghi di produzione durante il periodo in cui il materiale vegetale elencato dichiarato contaminato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), punto ii), era presente nei luoghi di produzione di cui al primo trattino;

    - magazzini centrali adibiti alla manipolazione del materiale vegetale elencato proveniente dai luoghi di produzione di cui sopra;

    - macchinari, veicoli, contenitori, magazzini, o relative parti, e qualsiasi altro oggetto, compresi i materiali d'imballaggio, che possano essere venuti a contatto con il materiale vegetale elencato dichiarato contaminato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), punto ii);

    - materiale vegetale elencato immagazzinato o entrato a contatto con una qualsiasi delle strutture o degli oggetti elencati nel precedente trattino prima della pulizia e della disinfezione di tali strutture od oggetti;

    - dopo gli accertamenti e gli esami di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), punto i), nel caso delle patate, tuberi o piante della stessa origine clonale e, nel caso dei pomodori, piante i cui semi provengono dalla stessa fonte del materiale vegetale elencato dichiarato contaminato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), punto ii) e per la quali risulta dalle ricerche che la contaminazione sia probabile;

    - luogo o luoghi di produzione del materiale vegetale elencato che per l'irrigazione o l'irrorazione impiegano acque dichiarate contaminate ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punto ii).

    2. Per determinare la potenziale disseminazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), punto iv) e c), punto iii), è necessario tener conto dei seguenti elementi:

    i) nei casi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), punto iv):

    - vicinanza di altri luoghi di produzione del materiale vegetale elencato,

    - esistenza di scorte comuni di tuberi-seme di patate,

    - luoghi di produzione che per l'irrigazione o l'irrorazione del materiale vegetale elencato impiegano acque superficiali, nei casi in cui esiste od è esistito un rischio di fughe di acque superficiali dal luogo o dai luoghi di produzione dichiarati contaminati ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), punto ii);

    ii) nei casi in cui le acque superficiali sono state dichiarate contaminate ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punto ii):

    - luogo o luoghi di produzione del materiale vegetale elencato adiacenti alle acque dichiarate contaminate,

    - bacini di irrigazione separati associati alle acque dichiarate contaminate.

    3. I particolari della notifica di cui all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, comprendono:

    - la data di indicazione della manifestazione sospetta ai sensi dell'articolo 4 e del campionamento ai sensi dell'articolo 5, secondo i casi;

    - per ogni spedizione o partita di patate dichiarate contaminate, i certificati prescritti dagli articoli 7 od 8 della direttiva 77/93/CEE, il numero di passaporto o il numero di registrazione dei produttori di patate, dei depositi collettivi e dei centri di spedizione, secondo i casi;

    - per ogni spedizione o partita di piante di pomodoro dichiarate contaminate, il certificato di cui agli articoli 7 od 8 della direttiva 77/93/CEE ed il numero di passaporto, conformemente agli elenchi dell'allegato V, parte A, sezione I, punto 2.2 della direttiva 77/93/CEE;

    - il nome della varietà e la categoria di tuberi-seme selezionati, e, dove possibile in tutti gli altri casi;

    - una descrizione degli elementi relativi alla dichiarazione di contaminazione e alla delimitazione della zona;

    - l'indirizzo del luogo ove il materiale è detenuto e conservato conformemente all'allegato III, punto 2.

    ALLEGATO VI

    1. A seconda del tipo di materiale vegetale elencato, la distruzione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, deve avvenire in uno dei seguenti modi:

    - incenerimento;

    - interramento profondo in un luogo di smaltimento ufficialmente approvato, dove non sussistano rischi di infiltrazione del terreno agricolo o di contatti con sorgenti d'acqua che potrebbero essere usate per l'irrigazione del terreno agricolo;

    - destinazione alla trasformazione industriale, attraverso la consegna diretta ed immediata a stabilimenti dotati di apposite strutture ufficialmente approvate per l'eliminazione dei rifiuti, che corrispondano alle disposizioni dell'allegato VII della presente direttiva;

    - altre misure, sempre che sia stato accertato che non esiste alcun rischio identificabile di disseminazione dell'organismo nocivo; tali misure debbono essere notificate alla Commissione e agli altri Stati membri.

    2. L'utilizzazione o l'eliminazione idonee del materiale vegetale elencato di cui all'articolo 6, paragrafo 2, da effettuarsi sotto il controllo degli organismi ufficiali responsabili dello Stato o degli Stati membri interessati, prevedendo uno scambio di informazioni fra gli organismi ufficiali tale da assicurare la costanza di tale controllo, comprendono:

    i) per i tuberi di patata,

    - il loro impiego quali patate da consumo, purché vengano imballati in luoghi provvisti di adeguati impianti di eliminazione dei rifiuti, in imballaggi pronti per la consegna diretta e l'utilizzazione senza necessità di reimballaggio, e siano destinati alla consegna e all'utilizzazione dirette;

    - il loro impiego quali patate da consumo destinate alla trasformazione industriale e consegnate direttamente e immediatamente ad uno stabilimento dotato di adeguate strutture per l'eliminazione dei rifiuti e la disinfezione;

    - altri impieghi o forme di eliminazione, sempre che sia accertato che non esiste alcun rischio identificabile di disseminazione dell'organismo nocivo;

    ii) per i frutti di pomodoro,

    - il loro impiego per la trasformazione industriale, purché siano consegnati direttamente e immediatamente ad uno stabilimento dotato di strutture apposite per l'eliminazione dei rifiuti, per lo smaltimento dei cascami vegetali, semi inclusi, e per la disinfezione;

    - il loro invio al consumo, purché siano imballati in luoghi provvisti di adeguati impianti di eliminazione dei rifiuti;

    - altri impieghi o forme di eliminazione, sempre che sia accertato che non esiste alcun rischio identificabile di disseminazione dell'organismo nocivo;

    iii) per altre parti di piante,

    - la distruzione;

    - altre forme di impiego o di eliminazione, sempre che sia accertato che non esiste alcun rischio identificabile di disseminazione dell'organismo nocivo; queste misure vanno notificate alla Commissione e agli altri Stati membri.

    3. I metodi adeguati per la decontaminazione degli oggetti, di cui all'articolo 6, paragrafo 3, debbono consistere nella pulizia e, dove del caso, nella disinfezione, essere tali da escludere qualsiasi rischio identificabile di disseminazione dell'organismo nocivo, ed essere applicati sotto la sorveglianza degli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri.

    4. La serie di misure che gli Stati membri debbono applicare entro le zone delimitate identificate ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), punto iv), e lettera c), punto iii), cui si fa riferimento nell'articolo 6, paragrafo 4, debbono comprendere:

    4.1. nei casi in cui i luoghi di produzione sono stati dichiarati contaminati ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), punto ii):

    a) in un campo o unità di produzione protetta del vegetale dichiarati contaminati ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), punto ii),

    i) - per almeno i quattro anni di coltivazione successivi a quello in cui la contaminazione è stata dichiarata,

    - si attuano interventi intesi ad eliminare le piante spontanee di patata o di pomodoro e le altre piante ospiti dell'organismo nocivo, comprese le solanacee selvatiche,

    - è vietato mettere a dimora tuberi o piante di patata, od altre piante ospiti dell'organismo nocivo, comprese le piante e i semi di pomodoro, o colture per le quali sussiste un rischio effettivo di sopravvivenza o disseminazione di tale organismo;

    - nel primo periodo di raccolta delle patate o dei pomodori che segue il periodo indicato al trattino precedente, ed a condizione che il terreno sia risultato esente da piante spontanee di patata e di pomodoro e da altre piante ospiti, comprese le solanacee selvatiche, per almeno due anni vegetativi consecutivi precedenti alla messa a dimora,

    - si procede ad accertamenti ufficiali come precisato all'articolo 2, paragrafo 1;

    - nel caso delle patate, sono messi a dimora soltanto tuberi-seme ufficialmente certificati per la produzione di patate da consumo;

    - nel caso dei pomodori, sono messe a dimora soltanto piante di pomodoro accompagnate da un passaporto vegetale conformemente all'articolo 10 della direttiva 77/93/CEE, sulla base dell'esame effettuato ai sensi dell'articolo 6 della direttiva stessa in vista della conformità alle disposizioni ivi stabilite (in appresso, «passaporto vegetale»), oppure piante di pomodoro derivanti da semi coltivati sul luogo di produzione, ispezionate ufficialmente e riscontrate esenti dall'organismo nocivo;

    - nel periodo di raccolta delle patate o dei pomodori successivo a quello indicato al trattino precedente, e in seguito a un appropriato ciclo di rotazione, nel caso delle patate sono messi a dimora esclusivamente tuberi-seme ufficialmente certificati per la produzione a scopo sia di consumo che di semina; nel caso delle patate e dei pomodori viene effettuato un accertamento ufficiale come precisato all'articolo 2, paragrafo 1;

    oppure

    ii) - nei cinque anni vegetativi successivi a quello in cui la contaminazione è stata dichiarata,

    - si attuano interventi atti ad eliminare le piante spontanee di patata e di pomodoro e le altre piante ospiti dell'organismo nocivo, comprese le solanacee selvatiche;

    - per i primi tre anni l'appezzamento viene messo e tenuto a maggese completo, oppure a cereali ad esclusione del mais, oppure a pascolo permanente, effettuando frequenti falciature a raso, oppure è adibito a pascolo intensivo, oppure ad erba per la produzione di sementi, e nei due anni successivi viene piantato con piante che non ospitano l'organismo nocivo e non comportano rischio identificato di sopravvivenza o disseminazione dell'organismo nocivo;

    - nel primo periodo di raccolta delle patate o dei pomodori successivo a quello indicato al trattino precedente,

    - nel caso delle patate, sono messi a dimora esclusivamente tuberi-seme ufficialmente certificati per la produzione a scopo di semina o di consumo;

    - nel caso dei pomodori, sono messe a dimora esclusivamente piante di pomodori accompagnate da un passaporto vegetale oppure piante derivanti da semi coltivati sul luogo di produzione, ispezionate ufficialmente e riscontrate esenti dall'organismo nocivo, e deve essere effettuato un accertamento ufficiale come specificato all'articolo 2, paragrafo 1;

    b) negli altri appezzamenti:

    - nell'anno di coltivazione successivo a quello della contaminazione dichiarata:

    - è vietato mettere a dimora tuberi o piante di patata, od altre piante ospiti dell'organismo nocivo, e vengono attuati interventi per eliminare le piante spontanee di patata e di pomodoro nonché altre piante ospiti, comprese le solanacee selvatiche, secondo i casi;

    - nel caso dei tuberi di patata, per la produzione di patate da consumo vengono messi a dimora esclusivamente tuberi-seme ufficialmente certificati, e nel caso dei pomodori vengono messe a dimora esclusivamente piante di pomodoro accompagnate da un passaporto vegetale, oppure piante derivanti da semi coltivati sul luogo di produzione, ispezionate ufficialmente e riscontrate esenti dall'organismo nocivo, a condizione che gli organismi ufficiali responsabili ritengano che il rischio di piante spontanee di patate e di pomodori e di altre piante ospiti dell'organismo nocivo, comprese le solanacee selvatiche, sia stato eliminato. La coltivazione in fase vegetativa viene ispezionata al momento appropriato, e sulle piante spontanee di patata viene effettuata la ricerca dell'organismo nocivo; inoltre, per le patate, i tuberi debbono essere soggetti ad ispezione dopo il raccolto;

    - nel primo anno di coltivazione successivo a quello di cui al primo trattino,

    - nel caso delle patate, per la produzione di tuberi-seme o di patate da consumo vengono messi a dimora esclusivamente tuberi-seme ufficialmente certificati;

    - nel caso dei pomodori, vengono messe a dimora esclusivamente piante di pomodoro accompagnate da un passaporto vegetale, oppure piante di pomodoro derivanti da semi coltivati sul luogo di produzione, ispezionate ufficialmente e riscontrate esenti dall'organismo nocivo;

    - almeno per il secondo anno di coltura successivo a quello di cui al primo trattino,

    - nel caso delle patate, per la produzione di patate da seme o da consumo vengono messi a dimora esclusivamente tuberi-seme ufficialmente certificati ovvero tuberi-seme coltivati sotto controllo ufficiale e derivanti da tuberi-seme ufficialmente certificati;

    - nel caso dei pomodori, vengono messe a dimora esclusivamente piante di pomodoro accompagnate da un passaporto vegetale, oppure piante di pomodoro derivanti da semi coltivati sul luogo di produzione, ispezionate ufficialmente e riscontrate esenti dall'organismo nocivo;

    - in ciascuno degli anni di coltura di cui ai precedenti trattini, vengono prese misure per eliminare le piante spontanee di patata e di pomodoro ed altre piante ospiti dell'organismo nocivo, comprese le solanacee selvatiche, viene effettuato un accertamento ufficiale come descritto all'articolo 2, paragrafo 1 e, nel caso in cui dei tuberi-seme vengano messi a dimora in vista della produzione di patate da seme, viene effettuato un controllo sui tuberi;

    c) non appena è avvenuta la dichiarazione di contaminazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), punto ii), ed in ognuno degli anni vegetativi successivi, fino al primo periodo incluso di raccolta possibile delle patate o dei pomodori nell'appezzamento o negli appezzamenti dichiarati contaminati, come specificato alla lettera a):

    - tutti i macchinari e le strutture di magazzinaggio sul luogo di produzione e associati al ciclo produttivo di patate o di pomodori sono opportunamente puliti e, se del caso, disinfettati con i metodi adeguati, conformemente al punto 3;

    - per prevenire la disseminazione dell'organismo nocivo, sono introdotti controlli sui programmi di irrigazione ed irrorazione, che possono arrivare al divieto;

    d) nelle unità di produzione protetta dichiarate contaminate ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), punto ii), allorché è possibile sostituire completamente il substrato colturale,

    - è vietato mettere a dimora tuberi-seme o piante di patata, od altre piante ospiti dell'organismo nocivo, comprese le piante e i semi di pomodoro, a meno che l'unità sia stata sottoposta a misure sotto controllo ufficiale intese ad eliminare l'organismo nocivo ed a rimuovere tutto il materiale vegetale elencato ospite, comprendente almeno il cambiamento completo del substrato colturale nonché la pulizia, e, se del caso, la disinfezione dell'unità di produzione e di tutte le attrezzature, e purché gli organismi ufficiali responsabili abbiano successivamente autorizzato la produzione di patate o pomodori;

    - la produzione di patate si effettua a partire da tuberi-seme ufficialmente certificati, o da microtuberi o piantine ottenute da fonti controllate; la produzione di pomodori si effettua a partire da piante di pomodoro accompagnate da passaporto vegetale o da semi sottoposti, durante la stagione di crescita, ad ispezione ufficiale per la ricerca della presenza dell'organismo nocivo;

    - per prevenire la disseminazione dell'organismo nocivo, vengono attuati secondo necessità controlli ufficiali sui programmi di irrigazione ed irrorazione, che possono arrivare al divieto.

    4.2. all'interno della zona delimitata, fatti salvi gli interventi previsti al punto 4.1, gli Stati membri:

    a) immediatamente dopo la contaminazione dichiarata, e per almeno tre periodi vegetativi:

    i) nei casi in cui la zona delimitata è stata determinata ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), punto iv),

    - garantiscono il controllo, attraverso i propri organismi ufficiali responsabili, delle imprese dove viene effettuata la coltivazione, il magazzinaggio o la manipolazione dei tuberi di patata o dei pomodori, nonché delle imprese che gestiscono su base contrattuale i macchinari occorrenti;

    - esigono la pulizia e se del caso, la disinfezione dei macchinari e dei magazzini presenti in tali imprese, utilizzando i metodi adeguati specificati al punto 3;

    - esigono l'impiego esclusivo di semi certificati o semi coltivati sotto controllo ufficiale per tutte le colture di patata comprese in tale zona;

    - esigono l'impiego esclusivo di piante di pomodoro accompagnate da passaporto vegetale, ovvero piante di pomodoro derivanti da semi coltivati sul luogo di produzione interessato, sottoposte ad ispezione ufficiale e riscontrate esenti dall'organismo nocivo, per tutte le colture di pomodoro comprese in tale zona;

    - esigono che la manipolazione dei tuberi-seme di patata raccolti sia separata da quella delle patate da consumo in tutte le imprese della zona;

    - eseguono gli accertamenti ufficiali di cui all'articolo 2, paragrafo 1;

    ii) nei casi in cui le acque superficiali sono state dichiarate contaminate ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punto ii), ovvero incluse fra i fattori di una possibile disseminazione dell'organismo nocivo conformemente all'allegato V, punto 2,

    - procedono ad accertamenti annuali ai momenti appropriati, comprendenti il prelievo di campioni di acque superficiali e delle eventuali piante ospiti solanacee nelle sorgenti d'acqua in causa, nonché esami eseguiti in conformità dei metodi dell'allegato II;

    - per prevenire la disseminazione dell'organismo nocivo, attuano controlli sui programmi di irrigazione ed irrorazione, che possono arrivare al divieto d'impiego dell'acqua dichiarata contaminata ai fini dell'irrigazione e dell'irrorazione del materiale vegetale elencato e, dove del caso, di altre piante ospiti. Questo divieto può essere riveduto sulla base dei risultati dell'accertamento annuale di cui sopra;

    - nei casi in cui gli scarichi di reflui sono contaminati, effettuano controlli ufficiali sull'eliminazione dei rifiuti derivanti da stabilimenti industriali di trasformazione o imballaggio che manipolano il materiale vegetale;

    b) stabiliscono se del caso un programma volto a sostituire tutte le scorte di tuberi-seme di patata entro un lasso di tempo adeguato.

    4.3. I particolari della notifica di cui all'articolo 6, paragrafo 4, comprendono:

    - gli interventi attuati ai sensi dei punti 4.1 e 4.2;

    - i numeri di registrazione dei produttori di patate, dei depositi collettivi e dei centri di spedizione entro la zona delimitata e, dove applicabili, i numeri di registrazione dei produttori di pomodori entro la zona delimitata.

    ALLEGATO VII

    Per ovviare al rischio di disseminazione dell'organismo nocivo, gli impianti ufficialmente approvati di eliminazione dei rifiuti di cui all'allegato VI, punto 1, terzo trattino debbono conformarsi alle seguenti disposizioni:

    i) gli scarti di lavorazione delle patate e dei pomodori (comprese le patate scartate, le bucce di patata e i pomodori scartati) nonché ogni altro rifiuto solido collegato alle patate e ai pomodori, deve essere eliminato in uno dei modi seguenti:

    - interramento profondo in un luogo si smaltimento ufficialmente approvato, dove non sussistano rischi di infiltrazione del terreno agricolo o di contatti con sorgenti d'acqua che potrebbero essere usate per l'irrigazione del terreno agricolo. I rifiuti debbono essere trasportati direttamente al luogo approvato in condizioni di confinamento tali che non sussistano rischi di perdite dei rifiuti;

    - incenerimento;

    ii) reflui di lavorazione: prima dell'eliminazione, i reflui liquidi contenenti solidi in sospensione debbono essere sottoposti a procedimenti di filtrazione o di sedimentazione destinati ad allontanare tali solidi. I solidi stessi debbono essere eliminati come indicato al punto i).

    I reflui debbono quindi:

    - essere sottoposti a trattamento anaerobico seguito da digestione aerobica, in modo che non sussistano rischi di sopravvivenza dell'organismo nocivo, oppure

    - essere riscaldati a una temperatura minima di 70 °C per almeno 30 minuti prima di essere eliminati, oppure

    - essere scaricati in acque di fiume a marea, oppure

    - essere altrimenti eliminati, previa approvazione ufficiale e sotto controllo ufficiale, in modo da escludere il rischio di contatto fra i rifiuti e il terreno agricolo. I particolari in merito debbono essere notificati agli altri Stati membri e alla Commissione.

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