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Document 32020D1075

    Decisione (UE) 2020/1075 del Consiglio del 26 giugno 2020 relativa alla conclusione dell’accordo sulla sicurezza dell’aviazione civile tra l’Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese

    ST/14185/2019/INIT

    GU L 240 del 24.7.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/1075/oj

    Related international agreement

    24.7.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 240/1


    DECISIONE (UE) 2020/1075 DEL CONSIGLIO

    del 26 giugno 2020

    relativa alla conclusione dell’accordo sulla sicurezza dell’aviazione civile tra l’Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e con l’articolo 218, paragrafo 7,

    vista la proposta della Commissione europea,

    vista l’approvazione del Parlamento europeo (1),

    considerando quanto segue:

    (1)

    A nome dell’Unione, la Commissione ha negoziato un accordo in materia di sicurezza dell’aviazione civile tra l’Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese («accordo») conformemente alla decisione del Consiglio del 7 marzo 2016 che autorizza la Commissione ad avviare negoziati.

    (2)

    Conformemente alla decisione (UE) 2018/1153 del Consiglio (2), l’accordo è stato firmato il 20 maggio 2019, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.

    (3)

    È necessario stabilire le disposizioni procedurali per la partecipazione dell’Unione negli organismi comuni istituiti dall’accordo e per l’adozione di misure di salvaguardia, richieste di consultazioni e misure tese a sospendere gli obblighi di riconoscimento.

    (4)

    Conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, lettera c), e all’articolo 17, paragrafo 6, dell’accordo, il comitato misto istituito dall’articolo 11, paragrafo 1, dell’accordo («comitato misto») può adottare modifiche degli allegati dell’accordo.

    (5)

    Al fine di facilitare l’approvazione delle modifiche degli allegati dell’accordo da adottare da parte del comitato misto e di evitare il rischio di non disporre di una posizione dell’Unione sulle modifiche proposte, è opportuno conferire alla Commissione il potere di approvare dette modifiche proposte a nome dell’Unione, fatte salve determinate condizioni sostanziali e procedurali.

    (6)

    Al fine di assicurare che la Commissione approvi le modifiche proposte degli allegati dell’accordo da adottare da parte del comitato misto nel rispetto delle condizioni stabilite nella presente decisione, la Commissione dovrebbe sottoporre le modifiche proposte al Consiglio per consultazione con sufficiente anticipo rispetto alla riunione del comitato misto in cui tali modifiche sarebbero state adottate. La conformità delle modifiche presentate dalla Commissione al Consiglio dovrebbe essere valutata dal comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri (Coreper).

    (7)

    È opportuno approvare l’accordo,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L’accordo sulla sicurezza dell’aviazione civile tra l’Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese («accordo») è approvato a nome dell’Unione.

    Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio, a nome dell’Unione, procede alla notifica di cui all’articolo 17, paragrafo 1, dell’accordo (3).

    Articolo 3

    1.   Nel comitato misto delle parti, istituito dall’articolo 11, paragrafo 1, dell’accordo, l’Unione è rappresentata dalla Commissione europea, assistita dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea («EASA») e accompagnata dalle autorità aeronautiche in rappresentanza degli Stati membri.

    2.   Nel Consiglio di supervisione della certificazione, istituito all’allegato I, punto 3.1.1, dell’accordo, l’Unione è rappresentata dall’EASA, assistita dalle autorità aeronautiche direttamente interessate dall’ordine del giorno di ciascuna riunione.

    Articolo 4

    La Commissione è autorizzata ad approvare, a nome dell’Unione, modifiche degli allegati dell’accordo adottate dal comitato misto a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, lettera c), e dell’articolo 17, paragrafo 6, dell’accordo, a condizione che le modifiche siano coerenti con i pertinenti atti giuridici dell’Unione e non ne implichino la modifica, nel rispetto delle condizioni seguenti:

    a)

    la Commissione provvede affinché l’approvazione a nome dell’Unione:

    sia nell’interesse dell’Unione;

    sia funzionale agli obiettivi perseguiti dall’Unione nell’ambito della sua politica commerciale e di sicurezza aerea;

    tenga conto degli interessi dei costruttori, degli operatori commerciali e dei consumatori dell’Unione;

    non sia contraria al diritto dell’Unione o al diritto internazionale;

    ove applicabile, sostenga il miglioramento della qualità dei prodotti aeronautici grazie a una migliore individuazione delle pratiche fraudolente e ingannevoli;

    ove applicabile, si prefigga il ravvicinamento delle norme con riguardo ai prodotti aeronautici;

    ove applicabile, eviti di creare ostacoli all’innovazione; e

    ove applicabile, faciliti il commercio dei prodotti aeronautici.

    b)

    La Commissione presenta le modifiche proposte al Consiglio tempestivamente prima della loro approvazione.

    Il Coreper valuta se le modifiche proposte soddisfano le condizioni stabilite alla lettera a).

    La Commissione approva le modifiche proposte a nome dell’Unione, a meno che alcuni Stati membri che rappresentano una minoranza di blocco del Consiglio a norma dell’articolo 16, paragrafo 4, del trattato dell’Unione europea non si oppongano alle stesse. In presenza di una tale minoranza di blocco, la Commissione rigetta le modifiche proposte a nome dell’Unione.

    Articolo 5

    1.   La Commissione può adottare i seguenti provvedimenti:

    a)

    adottare misure di salvaguardia a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), dell’accordo;

    b)

    chiedere consultazioni a norma dell’articolo 15, paragrafo 3, dell’accordo;

    c)

    adottare misure tese a sospendere gli obblighi di riconoscimento reciproco e a rescindere detta sospensione a norma dell’articolo 16 dell’accordo.

    2.   La Commissione comunica con sufficiente anticipo al Consiglio l’intenzione di agire a norma del presente articolo.

    Articolo 6

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

    Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2020

    Per il Consiglio

    Il president

    A. METELKO-ZGOMBIĆ


    (1)  Approvazione del 17 giugno 2020 (non ancora publicata nella Gazzetta ufficiale).

    (2)  Decisione (UE) 2018/1153 del Consiglio, del 26 giugno 2018, relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo sulla sicurezza dell’aviazione civile tra l’Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese (GU L 210 del 21.8.2018, pag. 2).

    (3)  La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


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