Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0302

Regolamento di esecuzione (UE) n. 302/2012 della Commissione, del 4 aprile 2012 , che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati

GU L 99 del 5.4.2012, p. 21–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/302/oj

5.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 99/21


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 302/2012 DELLA COMMISSIONE

del 4 aprile 2012

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare gli articoli 103 nonies e 127, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio istituisce un’organizzazione comune dei mercati agricoli che include anche i settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati. Ai sensi dell’articolo 103 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007, in combinato disposto con l’articolo 125 sexies del regolamento, l’aiuto dell’Unione può essere concesso ai gruppi di produttori costituiti negli Stati membri che hanno di recente aderito all’Unione europea, nelle regioni ultraperiferiche dell’Unione e nelle Isole minori del mar Egeo. Tale aiuto intende stimolare la costituzione dei gruppi di produttori, agevolarne il funzionamento amministrativo e metterli in grado di rispettare i criteri di riconoscimento dei gruppi di produttori che sono gli operatori fondamentali del settore ortofrutticolo.

(2)

Gli articoli 36-49 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione (2) definiscono le norme particolareggiate in merito ai gruppi di produttori. Per impedire il verificarsi di situazioni in cui gli operatori creano artificialmente le condizioni atte ad ottenere l’erogazione dell’aiuto dell’Unione onde ottenere vantaggi contrari agli obiettivi del regolamento (CE) n. 1234/2007, è opportuno chiedere agli Stati membri di definire le norme atte ad impedire che i produttori passino da un gruppo di produttori all’altro allo scopo di beneficiare dell’aiuto dell’Unione per un periodo più lungo di quello stabilito all’articolo 125 sexies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e per impedire che gli Stati membri riconoscano come gruppo di produttori qualsiasi persona giuridica o una sua parte chiaramente definita laddove dette persone giuridiche potrebbero già rispondere ai criteri di riconoscimento come organizzazioni di produttori.

(3)

L’articolo 125 sexies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 impone ai gruppi di produttori di presentare un piano di riconoscimento scaglionato nel tempo allo Stato membro competente. Gli Stati membri debbono valutare se la durata del proposto piano di riconoscimento non sia indebitamente lunga e chiedere modifiche se un gruppo di produttori potrebbe rispondere ai criteri di riconoscimento come organizzazione di produttori prima della fine del periodo di transizione di cui all’articolo 125 sexies, paragrafo 1.

(4)

L’articolo 39, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede che gli Stati membri stabiliscano le condizioni alle quali i gruppi di produttori possono chiedere di modificare i piani durante la loro esecuzione. Onde garantire una corretta applicazione del suddetto regolamento e nell’interesse della prevedibilità finanziaria e di una corretta gestione finanziaria, è opportuno definire norme che fissino una percentuale massima in caso di aumento proposto della spesa nell’ambito di un piano di riconoscimento approvato. Tuttavia, occorre applicare limiti diversi ai piani di riconoscimento approvati prima dell’entrata in vigore del presente regolamento e nel caso di fusioni di gruppi di produttori.

(5)

Per ragioni di disciplina di bilancio e allo scopo di ottimizzare la distribuzione delle risorse finanziarie in modo sostenibile ed efficiente, è opportuno stabilire un massimale per l’erogazione da parte dell’Unione dell’aiuto destinato a finanziare una parte degli investimenti di cui all’articolo 103 bis, paragrafo 1), lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007. Per ragioni di sicurezza finanziaria e di certezza del diritto, occorre stilare un elenco di investimenti che non possono essere inclusi nei piani di riconoscimento.

(6)

Per ragioni di disciplina di bilancio è necessario anche stabilire un tetto massimo per la spesa ammessa al finanziamento del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) relativa all’aiuto di cui all’articolo 103 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e prevedere un sistema di notifica per mezzo del quale gli Stati membri informano la Commissione in merito alle incidenze finanziarie dei piani di riconoscimento prima della loro approvazione.

(7)

Allo scopo di impedire arricchimenti ingiustificati quando un membro lascia il proprio gruppo di produttori e beneficia di investimenti nella propria azienda, occorre stabilire una serie di norme onde consentire al gruppo di produttori di recuperare l’investimento o il valore residuo dell’investimento nel caso in cui il periodo di ammortamento non sia ancora trascorso.

(8)

Per ragioni di prevedibilità finanziaria e di previsioni di bilancio, è opportuno definire norme più particolareggiate sulle notifiche degli Stati membri alla Commissione in merito alle incidenze finanziarie dei piani di riconoscimento dei gruppi di produttori.

(9)

I controlli devono essere effettuati in modo da consentire agli Stati membri di reagire prontamente a ogni possibile abuso che comporti un rischio per il bilancio dell’Unione. A tal fine, occorre rafforzare i controlli laddove siano state rilevate irregolarità significative.

(10)

L’articolo 103 sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio prevede che, per quanto riguarda le regioni in cui il livello di organizzazione di produttori è particolarmente scarso, gli Stati membri possono essere autorizzati dalla Commissione, previa richiesta debitamente giustificata, a concedere alle organizzazioni di produttori un aiuto finanziario nazionale non superiore all’80 % dei contributi finanziari di cui all’articolo 103 ter, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento.

(11)

Ai sensi dell’articolo 103 sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007, nelle regioni degli Stati membri in cui meno del 15 % del valore della produzione ortofrutticola è commercializzato dalle organizzazioni di produttori e in cui detta produzione rappresenta almeno il 15 % della produzione agricola totale, l’aiuto finanziario nazionale può essere rimborsato dall’Unione su richiesta dello Stato membro interessato.

(12)

L’articolo 92, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 stabilisce che la Commissione accoglie o respinge la richiesta di autorizzazione a concedere l’aiuto finanziario nazionale entro tre mesi dalla sua presentazione. In mancanza di risposta da parte della Commissione entro tale periodo, la richiesta si ritiene accolta. Tuttavia, se la richiesta presentata dallo Stato membro è incompleta, il termine di tre mesi può essere sospeso.

(13)

L’esperienza insegna che la procedura di adozione e notifica allo Stato membro di una decisione della Commissione richiede spesso più di tre mesi e che la data effettiva a decorrere dalla quale la richiesta deve ritenersi accolta non può sempre essere individuata. Ai fini della certezza del diritto, è opportuno stabilire che la Commissione accolga o respinga la richiesta mediante una decisione ufficiale.

(14)

L’articolo 103 sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007 limita la quota dell’aiuto finanziario nazionale che può essere autorizzato ad un massimo dell’80 % dei contributi finanziari versati dai membri di un’organizzazione di produttori o dalla organizzazione di produttori stessa. L’articolo 95, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 limita la quota del rimborso dell’aiuto finanziario nazionale da parte dell’Unione al 60 % dell’aiuto finanziario nazionale concesso all’organizzazione di produttori. Per ragioni di disciplina di bilancio, è necessario imporre un massimale all’importo dell’aiuto finanziario nazionale che può essere rimborsato dall’Unione rispetto all’importo massimo dell’aiuto finanziario unionale che può essere concesso ai fondi di esercizio costituiti dalle organizzazioni di produttori.

(15)

A fini di semplificazione, è opportuno modulare la procedura di notifica dei prezzi alla produzione degli ortofrutticoli sul mercato interno su base volontaria.

(16)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

(17)

Onde garantire che le legittime aspettative dei produttori siano rispettate, è necessario che talune modifiche apportate dal presente regolamento non si applichino ai piani di riconoscimento che sono stati accolti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Tuttavia, per tenere sotto controllo la spesa di bilancio e garantire pari trattamento degli operatori economici è opportuno prevedere che i piani di riconoscimento accolti prima dell’entrata in vigore del presente regolamento siano trattati nello stesso modo dei piani adottati dopo la sua entrata in vigore per quanto riguarda il contributo dell’Unione all’aiuto di cui all’articolo 103 bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007, nel caso in cui i gruppi di produttori interessati non abbiano ancora assunto impegni finanziari, né concluso accordi giuridicamente vincolanti con terze parti in merito ai pertinenti investimenti prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.

(18)

Per garantire una transizione ordinata alle nuove norme applicabili al rimborso dell’aiuto finanziario nazionale da parte dell’Unione, è opportuno che le modifiche apportate mediante il presente regolamento non si applichino ai casi in cui la richiesta dell’autorizzazione a pagare l’aiuto finanziario nazionale sia stata approvata dalla Commissione prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, ma la Commissione non abbia ancora adottato una decisione in merito al rimborso. In tali casi l’articolo 95, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 deve continuare ad applicarsi nella versione non modificata dal presente regolamento.

(19)

Per tenere sotto controllo la spesa dell’Unione nel settore degli ortofrutticoli, è necessario che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione.

(20)

Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non si è pronunciato nel termine impartito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 è modificato come segue:

1)

all’articolo 36, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera e):

«e)

le regole intese ad evitare che un produttore benefici per più di cinque 5 anni dell’aiuto dell’Unione destinato ai gruppi di produttori.»;

2)

all’articolo 37 è aggiunto il seguente secondo comma:

«Gli investimenti di cui al primo comma, lettera c), non includono gli investimenti figuranti nell’allegato V bis.»;

3)

l’articolo 38 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’autorità competente dello Stato membro prende una delle decisioni di cui al paragrafo 3 entro i tre mesi successivi al ricevimento di un progetto di piano di riconoscimento corredato di tutti i documenti giustificativi. Gli Stati membri possono fissare un termine più breve.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   In seguito ai controlli di conformità di cui all’articolo 111, l’autorità competente dello Stato membro:

a)

accoglie provvisoriamente il piano e conferisce il prericonoscimento;

b)

chiede che il piano sia modificato, anche per quanto riguarda la durata del medesimo. In particolare, lo Stato membro valuta se le fasi proposte non siano indebitamente lunghe e richiede modifiche qualora un gruppo di produttori possa rispondere ai criteri di riconoscimento delle organizzazioni di produttori prima della fine del quinquennio di cui all’articolo 125 sexies, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007;

c)

respinge il piano, specialmente nel caso in cui le persone giuridiche o una loro parte chiaramente definita che fanno domanda di prericonoscimento in quanto gruppo di produttori già rispondono ai criteri di riconoscimento come organizzazione di produttori.

L’accoglimento provvisorio può essere concesso solo se le modifiche richieste alla lettera b) sono state inserite nel piano.»;

c)

sono aggiunti i seguenti paragrafi 4, 5 e 6:

«4.   L’autorità competente dello Stato membro notifica alla Commissione, entro il 1o luglio di un dato anno, le decisioni di accoglimento provvisorio dei piani di riconoscimento e le incidenze finanziarie dei piani, avvalendosi del modulo riprodotto nell’allegato V ter.

5.   Dopo la fissazione dei coefficienti di cui all’articolo 47, paragrafo 4, secondo comma, l’autorità competente dello Stato membro dà al gruppo di produttori la possibilità di modificare o di ritirare il suo piano di riconoscimento. Se un gruppo di produttori non ritira il piano di riconoscimento, l’autorità competente accoglie in via definitiva il piano, fatte salve le modifiche che la stessa autorità possa ritenere necessarie.

6.   L’autorità competente dello Stato membro comunica le decisioni di cui ai paragrafi 3 e 5 alla persona giuridica o alla sua parte chiaramente definita.»;

4)

all’articolo 39, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli Stati membri stabiliscono le condizioni alle quali i gruppi di produttori possono chiedere di modificare i piani durante la loro esecuzione. Tali richieste sono corredate di tutti i documenti giustificativi necessari.

Gli Stati membri definiscono a quali condizioni i piani di riconoscimento possono essere modificati nel corso del periodo annuale o semestrale senza previa approvazione da parte della competente autorità nazionale. Le modifiche sono ammissibili all’aiuto solo se il gruppo di produttori ne dà immediata comunicazione all’autorità competente dello Stato membro.

I gruppi di produttori possono essere autorizzati dalla competente autorità dello Stato membro, durante un determinato anno e relativamente a detto anno, ad aumentare l’importo complessivo della spesa stabilito in un piano di riconoscimento del 5 % al massimo dell’importo inizialmente approvato, oppure a diminuirlo di una percentuale massima la cui fissazione compete agli Stati membri, in entrambi i casi a condizione che siano mantenuti gli obiettivi complessivi del piano di riconoscimento e purché l’importo complessivo della spesa dell’Unione per lo Stato membro interessato non superi il contributo dell’Unione assegnato a tale Stato membro in virtù dell’articolo 47, paragrafo 4.

Nel caso di fusioni di gruppi di produttori ai sensi dell’articolo 48, il limite del 5 % si applica all’importo complessivo della spesa stabilito nei piani di riconoscimento dei gruppi che si sono fusi.»;

5)

all’articolo 44 è aggiunto il seguente terzo comma:

«Gli investimenti possono essere realizzati nelle aziende individuali e/o nei locali appartenenti ai soci produttori del gruppo, a condizione che essi contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi del piano di riconoscimento. Se il socio lascia il gruppo di produttori, gli Stati membri garantiscono il recupero dell’investimento o del suo valore residuo qualora il suo periodo di ammortamento non sia già trascorso.»;

6)

l’articolo 47 è sostituito dal seguente:

«Articolo 47

Partecipazione finanziaria dell’Unione

1.   Fatto salvo il disposto del paragrafo 4 del presente articolo, la partecipazione finanziaria dell’Unione all’aiuto di cui all’articolo 103 bis, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 è pari:

a)

al 75 % nelle regioni ammissibili all’obiettivo di convergenza e

b)

al 50 % nelle altre regioni.

Lo Stato membro può versare l’aiuto nazionale sotto forma di pagamento forfettario. Nella domanda di aiuto non occorre dimostrare l’uso che sarà fatto dell’aiuto stesso.

2.   La partecipazione finanziaria dell’Unione all’aiuto di cui all’articolo 103 bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007, espressa in sovvenzione in conto capitale o in equivalente sovvenzione in conto capitale, è pari al massimo, in percentuale dei costi ammissibili degli investimenti:

a)

al 50 % nelle regioni ammissibili all’obiettivo di convergenza e

b)

al 30 % nelle altre regioni.

Gli Stati membri si impegnano a contribuire nella misura minima del 5 % al costo dell’investimento ammissibile.

La quota minima a carico dei beneficiari dell’aiuto al costo dell’investimento ammissibile è pari:

a)

al 25 % nelle regioni ammissibili all’obiettivo di convergenza e

b)

al 45 % nelle altre regioni.

3.   Fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo, la partecipazione finanziaria dell’Unione all’aiuto di cui all’articolo 103 bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 è definita per ciascun gruppo di produttori in base al valore della sua produzione commercializzata ed è soggetta alle regole seguenti:

a)

per i gruppi di produttori negli Stati membri che hanno aderito all’Unione europea il 1o maggio 2004 o dopo tale data, nei primi due anni di esecuzione del piano di riconoscimento non si applica alcun massimale, mentre nel terzo, quarto e quinto anno di esecuzione del piano si applica rispettivamente un massimale del 70 %, del 50 % e del 20 % del valore della produzione commercializzata;

b)

per i gruppi di produttori nelle regioni ultraperiferiche dell’Unione di cui all’articolo 349 del trattato o nelle isole minori del Mar Egeo di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (3), la partecipazione finanziaria dell’Unione si limita al 25 %, 20 %, 15 %, 10 % e 5 % del valore della produzione commercializzata rispettivamente nel primo, secondo, terzo, quarto e quinto anno di esecuzione del piano di riconoscimento.

4.   La spesa complessiva per la partecipazione finanziaria dell’Unione all’aiuto di cui all’articolo 103 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 non supera 10 000 000 EUR per anno civile.

In base alle notifiche di cui all’articolo 38, paragrafo 4, la Commissione fissa i coefficienti di attribuzione e stabilisce la partecipazione finanziaria annua totale dell’Unione disponibile per Stato membro in base a tali coefficienti. Se per un dato anno l’importo totale risultante dalle notifiche di cui all’articolo 38, paragrafo 4, non supera l’importo massimo della partecipazione finanziaria dell’Unione, il coefficiente di attribuzione è fissato a 100.

La partecipazione finanziaria dell’Unione è concessa in conformità al coefficiente di attribuzione di cui al secondo comma. I piani di riconoscimento non notificati a norma dell’articolo 38, paragrafo 4, non beneficiano di una partecipazione finanziaria dell’Unione.

Il tasso di cambio applicabile alla partecipazione finanziaria dell’Unione per Stato membro è il tasso più recente pubblicato dalla Banca centrale europea prima della data di cui all’articolo 38, paragrafo 4.

7)

all’articolo 92, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La Commissione accoglie o respinge la richiesta mediante decisione entro tre mesi. Tale periodo ha inizio il giorno successivo al giorno in cui la Commissione ha ricevuto una richiesta completa. Se la Commissione non richiede informazioni supplementari entro il periodo di tre mesi, la richiesta si ritiene completa.»;

8)

all’articolo 95, paragrafo 4, è aggiunta la seguente frase:

«La quota di rimborso non è superiore al 48 % dell’aiuto finanziario nazionale di cui all’articolo 103 bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007.»;

9)

all’articolo 97, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

entro il 31 gennaio, l’importo finanziario corrispondente a ciascun successivo periodo annuale di esecuzione dei piani di riconoscimento incluso l’attuale anno di esecuzione. Si indicano gli importi approvati o stimati. Per ciascun gruppo di produttori e ciascun successivo periodo annuale di esecuzione del piano, la comunicazione contiene le seguenti informazioni:

i)

l’importo totale del periodo annuale di esecuzione del piano di riconoscimento, i contributi dell’Unione, degli Stati membri e dei gruppi di produttori e/o dei loro soci;

ii)

una ripartizione tra gli aiuti contemplati all’articolo 103 bis, paragrafo 1, lettera a) e rispettivamente b) del regolamento (CE) n. 1234/2007.»;

10)

all’articolo 98, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Le comunicazioni di cui al paragrafo 3 sono effettuate in base a modelli che la Commissione mette a disposizione degli Stati membri. Tali modelli si applicano fino a che il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non sia stato informato.»;

11)

all’articolo 112, sono inseriti i seguenti paragrafi 3 bis e 3 ter:

«3 bis.   I risultati dei controlli in loco di cui al paragrafo 2 sono valutati per stabilire se i problemi incontrati siano di natura sistemica, segnalando il rischio di irregolarità per quanto riguarda azioni, beneficiari od enti simili. La valutazione individua altresì le cause di tali situazioni e indica ogni ulteriore esame ritenuto necessario e le opportune misure preventive e correttive.

Se dai controlli emergono irregolarità di rilievo in una regione o parte di una regione oppure per uno specifico gruppo di produttori, lo Stato membro procede a controlli supplementari durante l’anno in esame ed aumenta la percentuale di domande corrispondenti da sottoporre a verifica nel corso dell’anno successivo.

3 ter.   Lo Stato membro stabilisce i gruppi di produttori da sottoporre a controlli in loco in base ad un’analisi dei rischi.

L’analisi dei rischi tiene conto in particolare dei seguenti elementi:

a)

l’importo dell’aiuto;

b)

le risultanze dei controlli degli anni precedenti;

c)

un elemento per garantire la randomizzazione e

d)

altri parametri che spetta agli Stati membri definire.»;

12)

è inserito l’allegato V bis, figurante nell’allegato I del presente regolamento;

13)

è inserito l’allegato V ter figurante nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Disposizioni transitorie

1.   Il punto 2), il punto 3), lettera b) e il punto 12) dell’articolo 1 del presente regolamento non si applicano ai piani di riconoscimento accolti prima della sua entrata in vigore.

2.   Il punto 6) dell’articolo 1 del presente regolamento, relativamente all’articolo 47, paragrafi 3 e 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, non si applica ai piani di riconoscimento accolti prima dell’entrata in vigore del presente regolamento e per i quali:

a)

il gruppo di produttori interessato abbia già assunto impegni finanziari oppure abbia concluso accordi giuridicamente vincolanti con terze parti in merito ai pertinenti investimenti di cui all’articolo 103 bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, oppure

b)

il piano di riconoscimento di cui si tratta copra solo l’aiuto di cui all’articolo 103 bis, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007.

3.   Per i piani di riconoscimento accolti prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, ma per i quali il gruppo di produttori interessato non abbia ancora assunto impegni finanziari, né concluso accordi giuridicamente vincolanti con terze parti in merito ai pertinenti investimenti prima dell’entrata in vigore del presente regolamento si applicano le seguenti regole:

a)

entro il 1o luglio 2012 l’autorità competente dello Stato membro notifica alla Commissione i piani di riconoscimento a cui si applica il presente paragrafo;

b)

nel fissare i coefficienti di attribuzione in conformità all’articolo 47, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, la Commissione tiene conto delle notifiche ricevute in applicazione della lettera a) del presente paragrafo. La partecipazione finanziaria dell’Unione all’aiuto di cui all’articolo 103 bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 è concessa in funzione dei suddetti coefficienti di attribuzione;

c)

i coefficienti di attribuzione fissati in conformità all’articolo 47, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, non si applicano per l’aiuto di cui all’articolo 103 bis, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007;

d)

dopo la fissazione dei coefficienti di cui all’articolo 47, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, l’autorità competente dello Stato membro dà ai gruppi di produttori cui si applica il presente paragrafo la possibilità di modificare o di ritirare il piano di riconoscimento. In caso di ritiro, l’Unione rimborsa le spese sostenute dal gruppo di produttori dopo l’accoglimento iniziale del piano, per la sua costituzione e il funzionamento amministrativo, nella misura massima del 3 % dell’aiuto al quale il gruppo avrebbe avuto diritto a norma dell’articolo 103 bis, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 se il piano di riconoscimento fosse stato eseguito.

4.   Il punto 8) dell’articolo 1 non si applica ai casi in cui la richiesta di autorizzazione a pagare l’aiuto finanziario nazionale è stata approvata dalla Commissione a norma dell’articolo 92, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, ma in cui la Commissione non ha ancora deciso in merito al rimborso da parte dell’Unione dell’aiuto finanziario nazionale a norma dell’articolo 95 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

(3)  GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1.»;


ALLEGATO I

«ALLEGATO V bis

INVESTIMENTI INAMMISSIBILI DI CUI ALL’ARTICOLO 37, SECONDO COMMA

1.

Investimenti nei mezzi di trasporto da utilizzare per la commercializzazione o la distribuzione da parte del gruppo di produttori, fatta eccezione per:

a)

investimenti in mezzi di trasporto interno; al momento dell’acquisto, il gruppo di produttori deve dimostrare allo Stato membro interessato che gli investimenti sono destinati unicamente al trasporto interno;

b)

accessori per mezzi di trasporto frigorifero o in atmosfera controllata.

2.

Acquisto di terreni non edificati il cui costo è superiore al 10 % del totale delle spese ammissibili relative all’azione considerata, a meno che l’acquisto sia necessario per realizzare un investimento incluso nel piano di riconoscimento.

3.

Attrezzature di seconda mano acquistate con aiuti nazionali o dell’Unione nel corso dei sette anni precedenti.

4.

Locazione, a meno che la competente autorità dello Stato membro accetti la locazione in quanto alternativa economicamente valida all’acquisto.

5.

Acquisto di immobili che sono stati acquistati, negli ultimi dieci anni, grazie ad aiuti nazionali o dell’Unione.

6.

Investimenti in azioni.

7.

Investimenti od analoghi tipi di azioni realizzati al di fuori delle aziende e/o dei locali del gruppo di produttori o dei suoi soci.»


ALLEGATO II

«ALLEGATO V ter

Modelli per la notifica dei gruppi di produttori ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 4

Image Image


Top