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Document 32010R0077

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 77/2010 del Consiglio, del 19 gennaio 2010 , recante modifica del regolamento (CE) n. 452/2007 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro originarie, tra l’altro, della Repubblica popolare cinese

    GU L 24 del 28.1.2010, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/04/2012

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2010/77/oj

    28.1.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 24/1


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 77/2010 DEL CONSIGLIO

    del 19 gennaio 2010

    recante modifica del regolamento (CE) n. 452/2007 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro originarie, tra l’altro, della Repubblica popolare cinese

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), che abroga il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (2) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009,

    vista la proposta presentata dalla Commissione, previa consultazione del comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    A.   MISURE IN VIGORE

    (1)

    Le misure attualmente in vigore sulle importazioni di assi da stiro originarie, tra l’altro, della Repubblica popolare cinese («RPC») consistono in dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (CE) n. 452/2007 del Consiglio (3). Conformemente allo stesso regolamento, sono stati istituiti dazi antidumping anche sulle importazioni di assi da stiro originarie dell’Ucraina.

    B.   INCHIESTA ATTUALE

    1.   Domanda di riesame

    (2)

    Il riesame relativo al «nuovo esportatore» è stato avviato sulla base della richiesta e delle informazioni presentate dalla Greenwood Houseware (Zhuhai) Ltd («il richiedente» o «Greenwood Houseware»), un esportatore della RPC. Il richiedente ha sostenuto di non essere collegato ad alcun produttore esportatore della RPC soggetto alle misure antidumping applicabili alle assi da stiro. Egli ha inoltre affermato di non aver esportato assi da stiro nella Comunità nel periodo dell’inchiesta iniziale («PI iniziale», vale a dire dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005), ma di aver iniziato ad esportarle nell’Unione dopo tale periodo.

    2.   Avvio di un riesame relativo a un «nuovo esportatore»

    (3)

    La Commissione ha esaminato le prove presentate dal richiedente e le ha ritenute sufficienti per giustificare l’avvio di un riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. Dopo aver sentito il comitato consultivo e dato all’industria dell’Unione la possibilità di presentare osservazioni, la Commissione ha avviato, con il regolamento (CE) n. 356/2009 (4), un riesame del regolamento (CE) n. 452/2007 in relazione al richiedente e ha iniziato l’inchiesta.

    (4)

    Conformemente al regolamento della Commissione che avvia il riesame, è stato abrogato il dazio antidumping del 38,1 % istituito dal regolamento (CE) n. 452/2007 sulle importazioni di assi da stiro prodotte dal richiedente. Contemporaneamente, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, è stato chiesto alle autorità doganali di adottare i provvedimenti opportuni per registrare tali importazioni.

    3.   Prodotto in esame

    (5)

    I prodotti oggetto dell’attuale riesame sono gli stessi dell’inchiesta in seguito a cui sono state adottate le misure in vigore sulle importazioni di assi da stiro originarie, tra l’altro, della RPC, vale a dire assi da stiro con o senza supporto, dotate o meno di piano aspirante e/o riscaldante, comprendenti un braccio per stirare le maniche, e i componenti essenziali, vale a dire le gambe, il piano ed il portaferro, che attualmente rientrano nei codici NC ex 3924 90 00, ex 4421 90 98, ex 7323 93 90, ex 7323 99 91, ex 7323 99 99, ex 8516 79 70, ex 8516 90 00 e sono originari della RPC.

    4.   Parti interessate

    (6)

    La Commissione ha informato ufficialmente dell’apertura del riesame il richiedente, i rappresentanti dell’industria dell’Unione e i rappresentanti del paese esportatore. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione.

    (7)

    La Commissione ha inoltre inviato al richiedente un modulo per ottenere il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato/trattamento individuale («TEM/TI») e un questionario, ricevendo risposte entro i termini stabiliti.

    (8)

    La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della concessione del TEM/TI e della determinazione del dumping. Sono state effettuate visite di verifica presso:

    a)

    il produttore esportatore della RPC

    Greenwood Houseware (Zhuhai) Ltd, Repubblica popolare cinese

    b)

    le società collegate al produttore esportatore

    Brabantia S&S, Hong Kong

    Brabantia S&L Belgium NV, Overpelt, Belgio

    Brabantia Belgium NV, Overpelt, Belgio

    Brabantia International BV, Valkenswaard, Paesi Bassi

    Brabantia Branding BV, Valkenswaard, Paesi Bassi

    Brabantia Export, Valkenswaard, Paesi Bassi

    Brabantia S&L (UK) Ltd, Bristol, Regno Unito

    Brabantia UK Limited, Bristol, Regno Unito

    (9)

    Vista la necessità di stabilire un valore normale per il produttore esportatore della RPC, nel caso in cui il TEM non fosse stato concesso, è stata effettuata una verifica per determinare il valore normale sulla base dei dati di un produttore dell’industria dell’Unione nei locali della seguente società:

    Vale Mill Ltd, Rochdale, Regno Unito

    5.   Periodo dell’inchiesta

    (10)

    L’inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguarda il periodo tra il 1o ottobre 2007 e il 31 marzo 2009 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). Il periodo dell’inchiesta di 18 mesi è stato scelto per utilizzare i dati anche in un’inchiesta parallela relativa alla restituzione riguardante il richiedente.

    C.   RISULTATI DELL’INCHIESTA

    1.   Qualifica di «nuovo esportatore»

    (11)

    L’inchiesta ha confermato che il richiedente non aveva esportato il prodotto in esame durante il PI iniziale e che aveva cominciato ad esportarlo nell’Unione dopo questo periodo. Durante il PI iniziale la società commerciale collegata al richiedente ha esportato assi da stiro acquistate da un altro produttore cinese. Tuttavia, si trattava di un’attività commerciale che non era contraria all’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base.

    (12)

    Inoltre, il richiedente ha potuto dimostrare di non essere collegato a nessuno degli esportatori o produttori della RPC soggetti alle misure antidumping in vigore sulle importazioni di assi da stiro originarie della RPC.

    (13)

    Pertanto, è stato confermato che il richiedente va considerato un «nuovo esportatore» ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base.

    2.   Trattamento riservato alle imprese operanti in economia di mercato

    (14)

    A norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nelle inchieste antidumping relative alle importazioni originarie della RPC, il valore normale è determinato conformemente all’articolo 2, paragrafi da 1 a 6, del regolamento di base per i produttori esportatori che hanno dimostrato di soddisfare i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), di tale regolamento, vale a dire quando tali produttori esportatori dimostrano che per la produzione e la vendita del prodotto simile prevalgono le condizioni di un’economia di mercato. A titolo puramente indicativo, questi criteri sono brevemente riassunti qui di seguito:

    1)

    le decisioni delle società in materia di attività commerciali e costi sono prese in risposta a condizioni del mercato, senza ingerenze significative da parte dello Stato, e i costi rispecchiano i valori di mercato;

    2)

    le imprese dispongono di una serie unica e ben definita di documenti contabili soggetti a revisione contabile indipendente, in linea con le norme internazionali in materia di contabilità (IAS — International Accounting Standards) e utilizzati per tutti i fini;

    3)

    non esistono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato;

    4)

    la certezza del diritto e la stabilità sono garantite dalle leggi in materia fallimentare e di proprietà;

    5)

    le conversioni del tasso di cambio sono effettuate ai tassi di mercato.

    (15)

    Il richiedente ha chiesto il TEM a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base ed è stato invitato a compilare il relativo modulo di richiesta. Egli trasmesso il modulo compilato di richiesta del TEM entro il termine stabilito.

    (16)

    La Commissione ha raccolto tutte le informazioni ritenute necessarie e ha verificato tutte le informazioni presentate nella richiesta del TEM nei locali della società richiedente.

    (17)

    Non si è ritenuto opportuno concedere il TEM al richiedente, dato che non soddisfa il secondo e terzo criterio di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.

    (18)

    Per quanto riguarda il secondo criterio, si è constatato sul posto che non sono stati rispettati i principi fondamentali delle norme internazionali in materia di contabilità («IAS»), in particolare la norma IAS 1 (principio contabile della competenza, compensazione, mancanza di una corretta rappresentazione delle transazioni, resoconto errato di informazioni fondamentali sul regime fiscale applicabile alla società), sia nei conti sia nella loro revisione, il che ha messo in dubbio l’affidabilità della contabilità di questa società. Di conseguenza, si è concluso che la società non ha dimostrato di soddisfare il secondo criterio.

    (19)

    Per quanto riguarda il terzo criterio, si è constatato sul posto che la società ha fruito di regimi fiscali specifici ripresi dal precedente sistema di economia pianificata. Dalla verifica sul posto è emerso infatti che durante il PI il richiedente non ha pagato alcuna imposta sul reddito, poiché era ancora nei primi due anni di redditività del programma fiscale speciale applicato alle imprese straniere, che prevede l’esenzione delle società dall’imposta sul reddito nei primi due anni di redditività e la riduzione a metà dell’aliquota applicabile (fissata al 25 %) nei tre anni successivi, il che significa che nel caso in questione la società fruisce di una riduzione del 50 % delle imposte sul reddito fino al 2012. La società era anche esonerata dal pagamento di varie imposte, tra cui l’imposta comunale di manutenzione, la tassa di protezione delle rive, il dazio doganale e l’IVA sugli acquisti delle attrezzature. L’inchiesta ha rivelato l’esistenza di notevoli distorsioni per quanto riguarda i diritti di utilizzo dei terreni («DUT») concernenti il richiedente, il che porta a concludere che tali diritti non corrispondono alle condizioni di un’economia di mercato. Tenuto conto di quanto precede, si è concluso che la società non ha dimostrato di soddisfare il terzo criterio.

    (20)

    Il richiedente e l’industria dell’Unione hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni in merito alle suddette conclusioni. L’industria dell’Unione si è detta d’accordo con i risultati di cui sopra, ma ha affermato anche che la Commissione avrebbe dovuto valutare le ripercussioni della distorsione dei prezzi dell’acciaio sul mercato cinese. Per quanto riguarda il secondo criterio, il richiedente ha sostenuto di essere conforme alle norme IAS, mentre riguardo al terzo criterio, egli ha presentato osservazioni e spiegazioni sul suo regime fiscale e sulle questioni dei DUT sollevate dalla Commissione.

    (21)

    Per quanto concerne le osservazioni dell’industria dell’Unione, va notato che la questione della distorsione dei prezzi dell’acciaio sul mercato cinese non è stata esaminata a causa di altre evidenti manchevolezze constatate riguardo al TEM. Non è stata perciò raggiunta alcuna conclusione su questo punto.

    (22)

    La Commissione ha riveduto ed esaminato attentamente le osservazioni presentate dal richiedente. Riguardo al secondo criterio, le spiegazioni fornite non hanno cambiato i fatti su cui si basa la constatazione delle discrepanze contabili, mentre le spiegazioni relative alle norme IAS applicabili non sono state giudicate pertinenti. Riguardo al terzo criterio, in particolare la tassa di protezione, il dazio doganale e le esenzioni dall’IVA, le spiegazioni e informazioni fornite dal richiedente sono state accettate. Tuttavia, le altre spiegazioni e informazioni fornite dal richiedente non hanno rimosso le evidenti insufficienze riguardanti il terzo criterio, vale a dire il fatto che la concessione dei terreni è legata a imprese commerciali, alla costruzione di infrastrutture pubbliche senza compensazione e alla mancanza di variazioni del prezzo dei DUT con il passare del tempo. In considerazione delle evidenti manchevolezze rimanenti per quanto riguarda il terzo criterio, tale criterio continua a non essere soddisfatto.

    (23)

    Sulla base di quanto precede, si è concluso che il richiedente non ha dimostrato di soddisfare tutti i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, e quindi non può essergli concesso il TEM.

    3.   Trattamento individuale

    (24)

    Conformemente all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, un dazio a livello nazionale, se del caso, è istituito per i paesi cui si applica l’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), tranne nei casi in cui le società possono dimostrare di soddisfare tutti i criteri di cui all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base e possono quindi ottenere il TI.

    (25)

    La Greenwood Houseware ha chiesto il TI nel caso in cui non le fosse concesso il TEM.

    (26)

    In base alle informazioni disponibili, è stato stabilito che la società soddisfaceva le condizioni previste all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base. Si è pertanto concluso che al richiedente poteva essere concesso il TI.

    4.   Valore normale

    4.1.   Paese di riferimento

    (27)

    Conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, nel caso di importazioni provenienti da paesi non retti da un’economia di mercato e qualora non sia possibile concedere il TEM, per i paesi di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), di detto regolamento, il valore normale è determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese di riferimento.

    (28)

    Nell’avviso di apertura, la Commissione ha dichiarato che intendeva scegliere la Turchia come paese di riferimento appropriato per determinare il valore normale per la RPC e ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni al riguardo. La Turchia è già stata usata come paese di riferimento nell’inchiesta iniziale.

    (29)

    Non è stata presentata alcuna osservazione in merito alla scelta della Turchia come paese di riferimento per determinare il valore normale.

    (30)

    La Commissione ha cercato la collaborazione dei produttori turchi. Sono state inviate lettere e questionari a tre società turche, nessuna delle quali ha collaborato all’inchiesta o fornito informazioni pertinenti. La Commissione ha ricontattato tutti i produttori noti in Turchia, senza ricevere alcuna risposta. L’industria dell’Unione e il richiedente sono stati informati di tale situazione e invitati a presentare osservazioni pertinenti relative ai metodi da utilizzare per la scelta del paese terzo a economia di mercato. Non sono pervenute osservazioni.

    (31)

    In considerazione di quanto precede, è stato ritenuto opportuno, a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, chiedere all’industria dell’Unione se intendeva collaborare per consentire alla Commissione di ottenere le informazioni necessarie per determinare il valore normale.

    (32)

    Sono state inviate lettere e questionari ai produttori dell’industria dell’Unione al fine di ottenere le informazioni necessarie per determinare il valore normale e la Greenwood Houseware è stata invitata a presentare osservazioni al riguardo.

    (33)

    La Greenwood Houseware non ha fatto pervenire alcuna osservazione sull’utilizzazione dei dati ottenuti dall’industria dell’Unione per determinare il valore normale.

    (34)

    Un produttore europeo ha presentato in tempo utile tutte le informazioni necessarie per la determinazione del valore normale e ha accettato di collaborare all’inchiesta. È stato perciò deciso di stabilire il valore normale su questa base.

    4.2.   Determinazione del valore normale

    (35)

    In seguito alla scelta di utilizzare i dati dell’industria dell’Unione, il valore normale è stato calcolato in base alle informazioni verificate nei locali del produttore dell’Unione che ha collaborato, Vale Mill Ltd.

    (36)

    Le vendite del prodotto simile effettuate dal produttore dell’Unione sul mercato interno sono risultate rappresentative rispetto alle esportazioni del prodotto in esame verso l’Unione effettuate dal produttore esportatore della RPC.

    (37)

    A norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale per la RPC è stato determinato in base alle informazioni verificate ricevute dal solo produttore dell’Unione che ha collaborato, vale a dire in base ai prezzi pagati o pagabili sul mercato dell’Unione per tipi di prodotti simili, se risulta che le vendite sono state effettuate nel corso di normali operazioni commerciali, oppure in base a valori costruiti, se risulta che non sono state effettuate vendite sul mercato interno di tipi di prodotti comparabili nel corso di normali operazioni commerciali, vale a dire in base al costo di produzione delle assi da stiro fabbricate dal produttore dell’Unione, maggiorato di un importo ragionevole per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti. Il margine di profitto utilizzato è conforme a quello dell’inchiesta iniziale.

    5.   Prezzo all’esportazione

    (38)

    Il richiedente ha effettuato tutte le vendite all’esportazione verso l’Unione tramite imprese commerciali e intermediarie collegate, situate al di fuori dell’Unione (una società registrata a Hong Kong) e all’interno dell’Unione (25 società registrate in vari Stati membri dell’Unione).

    (39)

    Dato che tutte le vendite all’esportazione verso l’Unione sono state effettuate tramite imprese commerciali collegate, il prezzo all’esportazione è stato calcolato in base ai prezzi del prodotto venduto dalle imprese commerciali collegate al primo acquirente indipendente, a norma dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base.

    (40)

    La società Greenwood Houseware ha fatto ricorso a numerose società collegate per realizzare le sue vendite al primo acquirente indipendente dell’Unione. Il prodotto in esame è stato dapprima immesso in libera circolazione dell’Unione da una società collegata alla società richiedente e quindi venduto a diverse società collegate che hanno eseguito operazioni commerciali ed altre attività per conto del richiedente in vari Stati membri dell’Unione. Il richiedente ha chiesto che i calcoli sul dumping siano limitati alle transazioni relative alle sue tre principali parti collegate, operanti nei Paesi Bassi, nel Regno Unito e in Belgio, che rappresentano una percentuale considerevole delle sue vendite nell’Unione. Visto l’elevato numero totale di società di vendita collegate e i limiti di tempo cui è soggetta l’inchiesta, si ritiene opportuno basare le conclusioni riguardanti il dumping sui principali mercati sopra menzionati del richiedente nell’Unione. La Commissione ha verificato la totalità delle vendite all’esportazione provenienti dalla RPC via Hong Kong, fino all’entrata in libera circolazione nell’Unione del prodotto in esame e alla sua rivendita a varie imprese commerciali. Solo a questo punto la Commissione ha limitato la sua valutazione del dumping ai tre principali mercati sopra menzionati.

    (41)

    Di conseguenza, a norma dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, i prezzi all’esportazione sono stati costruiti in base ai prezzi ai quali il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad acquirenti indipendenti nei Paesi Bassi, nel Regno Unito e in Belgio. Una detrazione ha dovuto essere fatta per tutte le spese sostenute tra l’importazione e la rivendita, tra cui i costi generali, amministrativi e di vendita delle società importatrici durante il PI, che sono state verificate sul posto presso le rispettive imprese.

    (42)

    Anche i margini di profitto realizzati dal richiedente nelle operazioni concernenti il prodotto in esame durante il PI hanno dovuto essere detratti. A tale riguardo non è stato possibile utilizzare il profitto effettivo degli operatori commerciali collegati, dato che il legame tra il produttore esportatore e gli operatori commerciali collegati ha reso inaffidabili questi livelli di profitto. Inoltre, la società ha spiegato sul posto che normalmente non contabilizzava questi margini di profitto nel modo richiesto dall’inchiesta. Il richiedente ha perciò proposto che la Commissione utilizzi il margine di profitto normale impiegato nel corso dell’inchiesta precedente. In mancanza di altre cifre, come spiegato sopra, è stato quindi deciso di utilizzare il tasso stabilito nell’inchiesta iniziale.

    6.   Confronto

    (43)

    A norma dell’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, il margine di dumping per la società Greenwood Houseware è stato calcolato in base a un confronto tra la media ponderata del valore normale, per tipo di prodotto, e la media ponderata del prezzo all’esportazione, per tipo di prodotto, secondo il metodo sopra menzionato.

    (44)

    Il confronto è stato effettuato a livello franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale.

    (45)

    Ai fini di un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, si è tenuto debitamente conto, sotto forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Ove applicabili e giustificati, sono stati apportati adeguamenti per le differenze a livello di imposte indirette, spese di trasporto e di assicurazione, movimentazione, carico e costi accessori, spese d’imballaggio e di credito, garanzie e commissioni.

    7.   Margine di dumping

    (46)

    Il confronto ha evidenziato l’esistenza di un dumping. Il margine di dumping, espresso in percentuale del prezzo netto, franco frontiera dell’Unione europea, dazio non corrisposto, è del 22,7 %.

    D.   RISCOSSIONE RETROATTIVA DEL DAZIO ANTIDUMPING

    (47)

    In considerazione di quanto precede, il dazio antidumping applicabile al richiedente va riscosso retroattivamente sulle importazioni del prodotto in esame soggette a registrazione secondo l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 356/2009.

    E.   COMUNICAZIONE DELLE CONCLUSIONI

    (48)

    Le parti interessate sono state informate dei fatti essenziali e delle considerazioni in base a cui si intendeva istituire un dazio antidumping definitivo modificato sulle importazioni di assi da stiro provenienti dal richiedente e riscuotere retroattivamente tale dazio sulle importazioni soggette a registrazione.

    (49)

    Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. Le osservazioni sono state prese in considerazione se ritenute pertinenti, ma non erano tali da modificare le conclusioni.

    (50)

    Conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il presente riesame non modifica la data di scadenza delle misure istituite dal regolamento (CE) n. 452/2007,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    La tabella figurante nell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 452/2007 è modificata con il seguente inserimento:

    «Paese

    Costruttore

    Aliquota del dazio

    (%)

    Codice addizionale TARIC

    RPC

    Greenwood Houseware (Zhuhai) Ltd

    22,7 (5)

    A953

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 2010.

    Per il Consiglio

    La presidente

    E. SALGADO


    (1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

    (2)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

    (3)  GU L 109 del 26.4.2007, pag. 12.

    (4)  GU L 109 del 30.4.2009, pag. 6.

    (5)  Il dazio così istituito viene riscosso retroattivamente sulle importazioni del prodotto in esame, registrate conformemente all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 356/2009 della Commissione (). Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese e fabbricato dalla società Greenwood Houseware (Zhuhai) Ltd.

    (6)  GU L 109 del 30.4.2009, pag. 6


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