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Document 32010D0144
Council Decision of 30 March 2009 on the signing and provisional application of the Agreement between the European Community and the West African Economic and Monetary Union on certain aspects of air services
Decisione del Consiglio, del 30 marzo 2009 , concernente la firma e l’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e l’Unione economica e monetaria dell’Africa occidentale su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
Decisione del Consiglio, del 30 marzo 2009 , concernente la firma e l’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e l’Unione economica e monetaria dell’Africa occidentale su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
GU L 56 del 6.3.2010, p. 15–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/144/oj
6.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 56/15 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 30 marzo 2009
concernente la firma e l’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e l’Unione economica e monetaria dell’Africa occidentale su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
(2010/144/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi al fine di sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali esistenti con un accordo comunitario. |
(2) |
La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con l’Unione economica e monetaria dell’Africa occidentale su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario. |
(3) |
Il predetto accordo dovrebbe essere firmato ed applicato a titolo provvisorio, fatta salva la sua eventuale conclusione in data successiva, |
DECIDE:
Articolo 1
La firma dell’accordo tra la Comunità europea e l’Unione economica e monetaria dell’Africa occidentale su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvata a nome della Comunità europea, con riserva di conclusione dell’accordo medesimo.
Il testo dell’accordo è allegato alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitata(e) a firmare l’accordo, a nome della Comunità, con riserva di conclusione dello stesso.
Articolo 3
Fino alla sua entrata in vigore, l’accordo si applica a titolo provvisorio a decorrere dal primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tale scopo.
Articolo 4
Il presidente del Consiglio è autorizzato ad effettuare la notifica di cui all’articolo 9, paragrafo 2, dell’accordo.
Fatto a Bruxelles, addì 30 marzo 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
P. BENDL
6.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 56/15 |
ACCORDO
tra la Comunità europea e l’Unione economica e monetaria dell’Africa occidentale su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
LA COMUNITÀ EUROPEA,
da una parte, e
L’UNIONE ECONOMICA E MONETARIA DELL’AFRICA OCCIDENTALE,
dall’altra,
(in seguito denominate «le parti»),
CONSTATANDO che vari Stati membri della Comunità europea e dell’Unione economica e monetaria dell’Africa occidentale (UEMOA) hanno concluso accordi bilaterali concernenti servizi aerei che contengono disposizioni in materia di designazione non conformi al diritto comunitario, come accertato nelle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del novembre 2002,
CONSTATANDO che la Comunità europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi dagli Stati membri della Comunità europea con i paesi terzi,
CONSTATANDO che, in virtù della legislazione comunitaria e della legislazione dell’UEMOA, i vettori aerei comunitari stabiliti in uno Stato membro hanno diritto di accesso senza discriminazioni al mercato per le rotte aeree fra gli Stati membri e i paesi terzi,
VISTI gli accordi fra la Comunità europea ed alcuni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità alla legislazione della Comunità europea,
RICONOSCENDO che alcune disposizioni in materia di designazione degli accordi bilaterali relativi ai servizi aerei conclusi tra gli Stati membri della Comunità europea e dell’UEMOA, che sono in contrasto con il diritto comunitario, devono essere rese conformi a quest’ultimo, in modo da istituire un fondamento giuridico valido per ciò che concerne i servizi aerei tra la Comunità europea e l’UEMOA e per garantire la continuità di tali servizi,
CONSTATANDO che, in virtù della legislazione comunitaria e della legislazione dell’UEMOA, i vettori aerei non possono, in linea di principio, concludere accordi che possano avere un’incidenza sul commercio fra Stati membri della Comunità europea e dell’UEMOA e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, limitare o falsare la concorrenza,
RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali relativi ai servizi aerei conclusi fra gli Stati membri della Comunità europea e dell’UEMOA, che:
i) |
comportano o favoriscono l’adozione di accordi tra imprese, di decisioni da parte di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscano, falsino o limitino la concorrenza fra vettori aerei sulle rotte interessate; oppure |
ii) |
rafforzano gli effetti di qualsiasi accordo, decisione o pratica concordata; oppure |
iii) |
delegano ai vettori aerei o ad altri operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscono, falsano o limitano la concorrenza fra vettori aerei sulle rotte interessate, |
possono rendere inefficaci le norme sulla concorrenza applicabili alle imprese,
CONSIDERANDO che le parti non intendono, nell’ambito di questi negoziati, accrescere il volume totale del traffico aereo fra la Comunità europea e l’UEMOA, compromettere l’equilibrio fra i vettori aerei della Comunità europea e i vettori aerei dell’UEMOA, né negoziare modifiche alle disposizioni degli accordi bilaterali relativi ai servizi aerei per ciò che concerne i diritti di traffico,
CONSTATANDO che i collegamenti aerei fra gli Stati membri dell’UEMOA e quelli della Comunità europea, e tradizionalmente sorretti da accordi aerei bilaterali, rappresentano più dell’80 % dei loro collegamenti aerei internazionali,
CONSIDERANDO la decisione n. 08/2002/CM/UEMOA, del 27 giugno 2002, recante adozione del programma comune del trasporto aereo degli Stati membri dell’UEMOA,
CONSIDERANDO la direttiva n. 08/2006/CM/UEMOA, del 16 dicembre 2006, che conferisce alla Commissione dell’UEMOA, assistita dai rappresentanti degli Stati membri dell’UEMOA, il mandato di avviare e condurre negoziati con la Commissione europea in vista dell’introduzione di una clausola comunitaria di designazione negli accordi aerei tra gli Stati membri della Comunità europea e gli Stati membri dell’UEMOA,
PRENDENDO atto della proposta avanzata dalla Commissione europea di sfruttare l’opportunità dalla legislazione europea e dalle disposizioni del trattato istitutivo dell’Unione economica e monetaria dell’Africa occidentale per avviare negoziati da blocco a blocco sull’introduzione di una clausola comunitaria di designazione negli accordi aerei firmati tra gli Stati membri dell’UEMOA e quelli della Comunità europea,
HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:
Articolo 1
Disposizioni generali
1. Ai fini del presente accordo, i termini e le espressioni che seguono hanno il seguente significato:
i) UEMOA: Unione economica e monetaria dell’Africa occidentale,
ii) CE: Comunità europee.
2. Ai fini del presente accordo, per «Stati membri CE» si intendono gli Stati membri della Comunità europea, per «Stati membri UEMOA» si intendono gli Stati membri dell’Unione economica e monetaria dell’Africa occidentale e per «Stati africani» si intendono gli Stati membri dell’Unione africana e il Marocco.
3. In ciascuno degli accordi bilaterali elencati nella parte A degli allegati al presente accordo, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro CE e ai cittadini dello Stato membro UEMOA si intendono fatti, rispettivamente, ai cittadini degli Stati membri della CE o degli Stati membri dell’UEMOA.
4. In ciascuno degli accordi bilaterali elencati nella parte A degli allegati al presente accordo, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro CE e dello Stato membro UEMOA che sono parte del presente accordo si intendono fatti, rispettivamente, ai vettori o alle compagnie aeree designate da tali Stati.
Articolo 2
Designazione e autorizzazione
1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo prevalgono sulle corrispondenti disposizioni degli articoli enumerati nella parte B, lettera a) degli allegati al presente accordo, per quanto riguarda la designazione di un vettore aereo, le licenze e le autorizzazioni che gli sono rilasciate.
2. Una volta ricevuta la designazione effettuata da uno Stato membro di una delle due parti, lo Stato dell’altra parte rilascia le opportune licenze e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:
a) |
nel caso di un vettore aereo designato da uno Stato membro CE:
|
b) |
nel caso di un vettore aereo designato da uno Stato membro UEMOA:
|
Articolo 3
Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione
1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo prevalgono sulle corrispondenti disposizioni degli articoli di cui alla parte B degli allegati al presente accordo, per quanto riguarda il rifiuto, la revoca, la sospensione o la limitazione delle licenze o delle autorizzazioni di un vettore aereo.
2. Ogni Stato membro interessato può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le licenze o le autorizzazioni di un vettore aereo designato da uno Stato membro dell’altra parte qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:
a) |
nel caso di un vettore aereo designato da uno Stato membro CE:
|
b) |
Nel caso di un vettore aereo designato da uno Stato membro UEMOA:
|
3. Lo Stato membro interessato esercita i diritti di cui al presente articolo senza discriminare i vettori aerei dell’altra parte in base alla loro nazionalità.
Articolo 4
Diritti relativi ai controlli regolamentari effettivi
1. Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo integrano gli articoli enumerati alla parte B degli allegati al presente accordo.
2. Se uno Stato membro CE ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare effettivo è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro CE, i diritti dello Stato membro UEMOA interessato, ai sensi delle disposizioni in materia di sicurezza contenute nell’accordo fra lo Stato membro della Comunità europea che ha designato il vettore e lo Stato membro UEMOA interessato, si applicano parimenti all’adozione, all’esercizio o al mantenimento delle norme di sicurezza da parte di tale altro Stato membro CE e per quanto riguarda la licenza di esercizio rilasciata a tale vettore aereo.
3. Se uno Stato membro UEMOA ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare effettivo è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro UEMOA, i diritti dello Stato membro CE interessato, ai sensi delle disposizioni in materia di sicurezza contenute nell’accordo fra lo Stato membro UEMOA che ha designato il vettore e lo Stato membro CE interessato, si applicano parimenti all’adozione, all’esercizio o al mantenimento delle norme di sicurezza da parte di tale altro Stato membro UEMOA e per quanto riguarda la licenza di esercizio rilasciata a tale vettore aereo.
4. Ai fini del presente accordo, le parti convengono che il controllo regolamentare effettivo implica almeno che lo Stato membro che ha rilasciato la licenza di esercizio o l’autorizzazione assicuri in modo continuativo ed efficace i programmi di sorveglianza della sicurezza aerea intrinseca ed estrinseca applicando, quanto meno, le norme dell’Organizzazione internazionale per l’aviazione civile (ICAO), e verifichi che vettore aereo rispetti i criteri fissati dalle autorità competenti per l’esercizio di servizi aerei internazionali ed operi conformemente a tutte le norme dell’ICAO applicabili.
Articolo 5
Tassazione del carburante per aerei
1. Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui alla parte B, lettera d) degli allegati al presente accordo.
2. Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi bilaterali indicati nella parte B, lettera d), degli allegati al presente accordo, osta a che uno Stato membro CE imponga tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore aereo designato da uno Stato membro UEMOA che operano tra un punto situato nel territorio dello stesso Stato membro CE e un punto situato nel territorio di un altro Stato membro CE.
3. Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi bilaterali indicati nella parte B, lettera d), degli allegati al presente accordo, osta a che uno Stato membro UEMOA imponga tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore aereo designato da uno Stato membro CE che operano tra un punto situato nel territorio dello stesso Stato membro UEMOA e un punto situato nel territorio di un altro Stato membro UEMOA.
4. Qualora venisse elaborato un progetto volto a introdurre la tassazione del carburante conformemente al presente articolo, le parti convengono di incontrarsi in tempi rapidi per discutere di tale questione.
Articolo 6
Compatibilità con le norme sulla concorrenza
1. Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi bilaterali elencati nella parte A degli allegati al presente accordo:
i) |
favorisce l’adozione di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscano, falsino o limitino la concorrenza; |
ii) |
rafforza gli effetti di qualsiasi accordo, decisione o pratica concordata; o |
iii) |
delega ad operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscono, limitano o falsano la concorrenza. |
2. Le disposizioni contenute negli accordi bilaterali elencati nella parte A degli allegati al presente accordo, che siano incompatibili con il paragrafo 1 del presente articolo, non sono applicate.
Articolo 7
Allegati dell’accordo
Gli allegati al presente accordo ne costituiscono parte integrante.
Articolo 8
Modifica
1. In qualsiasi momento, ognuna delle parti può chiedere che si tengano consultazioni con l’altra parte finalizzate a una modifica del presente accordo. Tali consultazioni sono avviate entro sessanta (60) giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
2. Le modifiche eventualmente apportate in tal modo entrano in vigore alla data in cui le parti contraenti si sono notificate per iscritto l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.
Articolo 9
Entrata in vigore e applicazione provvisoria
1. Il presente accordo entra in vigore alla data di ricevimento dell’ultima delle due notifiche con le quali le parti si sono reciprocamente informate per iscritto dell’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.
2. Fermo restando il paragrafo 1, le parti convengono di applicare in via provvisoria il presente accordo a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.
3. Gli accordi e le altre intese concluse tra Stati membri della CE e quelli dell’UEMOA che, alla data della firma del presente accordo, non siano ancora entrati in vigore e non siano applicati in via transitoria sono indicati nella parte A degli allegati al presente accordo. Il presente accordo si applica a tutti questi accordi bilaterali ed intese alla data della loro entrata in vigore o della loro applicazione transitoria.
Articolo 10
Denuncia
1. La denuncia di uno degli accordi bilaterali di cui alla parte A degli allegati al presente accordo comporta la denuncia simultanea di tutte le disposizioni del presente accordo relative all’accordo in questione.
2. La denuncia di tutti gli accordi bilaterali di cui alla parte A degli allegati del presente accordo la denuncia simultanea delle disposizioni del presente accordo.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.
Fatto in duplice copia a Bruxelles, addì trenta novembre 2009 nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, romena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti fede. In caso di interpretazioni divergenti, prevale il testo in lingua francese.
За Европейската общност
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvo
za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen
За Западноафриканския икономически и валутен съюз
Por la Unión Económica y Monetaria del África Occidental
Za Západoafrickou hospodářskou a měnovou unii
For den Vestafrikanske Økonomiske og Monetære Union
Für die Westafrikanische Wirtschafts- und Währungsunion
Lääne-Aafrika majandus- ja rahaliidu nimel
Για τη Δυτικοαφρικανική Οικονομική και Νομισματική Ένωση
For the West African Economic and Monetary Union
Pour l'Union économique et monétaire Ouest-africaine
Per l'Unione economica e monetaria dell'Africa occidentale
Rietumāfrikas Ekonomiskās un monetārās savienības vārdā
Vakarų Afrikos Ekonominės ir pinigų sajungos vardu
A Nyugat-afrikai Gazdasági és Monetáris Unió részéről
Għall-Unjoni Ekonomika u Monetarja tal-Afrika tal-Punent
Voor de West-Afrikaanse Economische en Montaire Unie
W imieniu Unii Gospodarczej i Walutowej Afryki Zachodniej
Pela União Económica e Monetária da África Ocidental
Pentru Uniunea Economică și Monetară a Africii de Vest
Za Západoafrickú hospodársku a menovú úniu
Za Ekonomsko in monetarno unijo Zahodne Afrike
Länsi-Afrikan talous- ja rahaliiton puolesta
För Västafrikanska ekonomiska och monetära unionen
ALLEGATO I
BENIN
PARTE A
Elenco degli accordi di cui all’articolo 1 del presente accordo
a) |
Accordi bilaterali relativi ai servizi aerei fra la Repubblica popolare del Benin e Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o applicati in via transitoria alla data della firma del presente accordo:
|
b) |
Accordi ed altre intese relativi a servizi aerei siglati o firmati fra la Repubblica popolare del Benin e Stati membri della Comunità europea non ancora entrati in vigore e non ancora oggetto di applicazione provvisoria alla data della firma del presente accordo:
|
PARTE B
Elenco degli articoli degli accordi richiamati nella parte A e di cui agli articoli da 2 a 5 del presente accordo
a) |
Designazione da parte di uno Stato membro:
|
b) |
Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle licenze o autorizzazioni
|
c) |
Controllo regolamentare
|
d) |
Tassazione del carburante per aerei
|
ALLEGATO II
BURKINA FASO
PARTE A
Elenco degli accordi di cui all’articolo 1 del presente accordo
a) |
Accordi bilaterali relativi ai servizi aerei fra il Burkina Faso e Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o applicati in via provvisoria alla data della firma del presente accordo:
|
b) |
Accordi ed altre intese relativi a servizi aerei siglati o firmati fra il Burkina Faso e Stati membri della Comunità europea non ancora entrati in vigore e non ancora oggetto di applicazione provvisoria alla data della firma del presente accordo. |
PARTE B
Elenco degli articoli degli accordi richiamati nella parte A e di cui agli articoli da 2 a 5 del presente accordo
a) |
Designazione da parte di uno Stato membro
|
b) |
Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle licenze o autorizzazioni
|
c) |
Controllo regolamentare:
|
d) |
Tassazione del carburante per aerei
|
ALLEGATO III
GUINEA-BISSAU
PARTE A
Elenco degli accordi di cui all’articolo 1 del presente accordo
a) |
Accordi bilaterali relativi ai servizi aerei fra la Repubblica di Guinea-Bissau e Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o applicati in via transitoria alla data della firma del presente accordo:
|
b) |
Accordi ed altre intese relativi a servizi aerei siglati o firmati fra la Repubblica di Guinea-Bissau e Stati membri della Comunità europea non ancora entrati in vigore e non ancora oggetto di applicazione provvisoria alla data della firma del presente accordo |
PARTE B
Elenco degli articoli degli accordi richiamati nella parte A e di cui agli articoli da 2 a 5 del presente accordo
a) |
Designazione da parte di uno Stato membro Articolo 3 dell’accordo Guinea-Bissau-Portogallo. |
b) |
Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle licenze o autorizzazioni Articolo 4 dell’accordo Guinea-Bissau-Portogallo. |
c) |
Controllo regolamentare: Articolo 15 dell’accordo Guinea-Bissau-Portogallo. |
d) |
Tassazione del carburante per aerei Articolo 6 dell’accordo Guinea-Bissau-Portogallo. |
ALLEGATO IV
COSTA D’AVORIO
PARTE A
Elenco degli accordi di cui all’articolo 1 del presente accordo
a) |
Accordi bilaterali relativi ai servizi aerei fra la Repubblica della Costa d’Avorio e Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o applicati in via transitoria alla data della firma del presente accordo:
|
b) |
Accordi ed altre intese relativi a servizi aerei siglati o firmati fra la Repubblica della Costa d’Avorio e Stati membri della Comunità europea non ancora entrati in vigore e non ancora oggetto di applicazione transitoria alla data della firma del presente accordo:
|
PARTE B
Elenco degli articoli degli accordi richiamati nella parte A e di cui agli articoli da 2 a 5 del presente accordo
a) |
Designazione da parte di uno Stato membro
|
b) |
Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle licenze o autorizzazioni
|
c) |
Controllo regolamentare
|
d) |
Tassazione del carburante per aerei
|
ALLEGATO V
MALI
PARTE A
Elenco degli accordi di cui all’articolo 1 del presente accordo
a) |
Accordi bilaterali relativi ai servizi aerei fra la Repubblica del Mali e Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o applicati in via provvisoria alla data della firma del presente accordo:
|
b) |
Accordi ed altre intese relativi a servizi aerei siglati o firmati fra la Repubblica del Mali e Stati membri della Comunità europea non ancora entrati in vigore e non ancora oggetto di applicazione provvisoria alla data della firma del presente accordo. |
PARTE B
Elenco degli articoli degli accordi richiamati nella parte A e di cui agli articoli da 2 a 5 del presente accordo
a) |
Designazione da parte di uno Stato membro
|
b) |
Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle licenze o autorizzazioni
|
c) |
Controllo regolamentare
|
d) |
Tassazione del carburante per aerei
|
ALLEGATO VI
NIGER
PARTE A
Elenco degli accordi di cui all’articolo 1 del presente accordo
a) |
Accordi bilaterali relativi ai servizi aerei fra la Repubblica del Niger e Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o applicati in via provvisoria alla data della firma del presente accordo:
|
b) |
Accordi ed altre intese relativi a servizi aerei siglati o firmati fra la Repubblica del Niger e Stati membri della Comunità europea non ancora entrati in vigore e non ancora oggetto di applicazione provvisoria alla data della firma del presente accordo. |
PARTE B
Elenco degli articoli degli accordi richiamati nella parte A e di cui agli articoli da 2 a 5 del presente accordo
a) |
Designazione da parte di uno Stato membro
|
b) |
Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle licenze o autorizzazioni
|
c) |
Controllo regolamentare
|
d) |
Tassazione del carburante per aerei
|
ALLEGATO VII
SENEGAL
PARTE A
Elenco degli accordi di cui all’articolo 1 del presente accordo
a) |
Accordi bilaterali relativi ai servizi aerei fra la Repubblica del Senegal e Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o applicati in via provvisoria alla data della firma del presente accordo:
|
b) |
Accordi ed altre intese relativi a servizi aerei siglati o firmati fra la Repubblica del Senegal e Stati membri della Comunità europea non ancora entrati in vigore e non ancora oggetto di applicazione provvisoria alla data della firma del presente accordo:
|
PARTE B
Elenco degli articoli degli accordi richiamati nella parte A e di cui agli articoli da 2 a 5 del presente accordo
a) |
Designazione da parte di uno Stato membro
|
b) |
Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle licenze o autorizzazioni
|
c) |
Controllo regolamentare
|
d) |
Tassazione del carburante per aerei
|
ALLEGATO VIII
TOGO
PARTE A
Elenco degli accordi di cui all’articolo 1 del presente accordo
a) |
Accordi bilaterali relativi ai servizi aerei fra la Repubblica del Togo e Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o applicati in via transitoria alla data della firma del presente accordo:
|
b) |
Accordi ed altre intese relativi a servizi aerei siglati o firmati fra la Repubblica del Togo e Stati membri della Comunità europea non ancora entrati in vigore e non ancora oggetto di applicazione provvisoria alla data della firma del presente accordo:
|
PARTE B
Elenco degli articoli degli accordi richiamati nella parte A e di cui agli articoli da 2 a 5 del presente accordo
a) |
Designazione da parte di uno Stato membro
|
b) |
Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle licenze o autorizzazioni
|
c) |
Controllo regolamentare
|
d) |
Tassazione del carburante per aerei
|