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Document 32010D0144

    Decisione del Consiglio, del 30 marzo 2009 , concernente la firma e l’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e l’Unione economica e monetaria dell’Africa occidentale su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

    GU L 56 del 6.3.2010, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/144/oj

    Related international agreement

    6.3.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 56/15


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 30 marzo 2009

    concernente la firma e l’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e l’Unione economica e monetaria dell’Africa occidentale su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

    (2010/144/CE)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi al fine di sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali esistenti con un accordo comunitario.

    (2)

    La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con l’Unione economica e monetaria dell’Africa occidentale su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

    (3)

    Il predetto accordo dovrebbe essere firmato ed applicato a titolo provvisorio, fatta salva la sua eventuale conclusione in data successiva,

    DECIDE:

    Articolo 1

    La firma dell’accordo tra la Comunità europea e l’Unione economica e monetaria dell’Africa occidentale su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvata a nome della Comunità europea, con riserva di conclusione dell’accordo medesimo.

    Il testo dell’accordo è allegato alla presente decisione.

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitata(e) a firmare l’accordo, a nome della Comunità, con riserva di conclusione dello stesso.

    Articolo 3

    Fino alla sua entrata in vigore, l’accordo si applica a titolo provvisorio a decorrere dal primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tale scopo.

    Articolo 4

    Il presidente del Consiglio è autorizzato ad effettuare la notifica di cui all’articolo 9, paragrafo 2, dell’accordo.

    Fatto a Bruxelles, addì 30 marzo 2009.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    P. BENDL


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    6.3.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 56/15


    ACCORDO

    tra la Comunità europea e l’Unione economica e monetaria dell’Africa occidentale su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

    LA COMUNITÀ EUROPEA,

    da una parte, e

    L’UNIONE ECONOMICA E MONETARIA DELL’AFRICA OCCIDENTALE,

    dall’altra,

    (in seguito denominate «le parti»),

    CONSTATANDO che vari Stati membri della Comunità europea e dell’Unione economica e monetaria dell’Africa occidentale (UEMOA) hanno concluso accordi bilaterali concernenti servizi aerei che contengono disposizioni in materia di designazione non conformi al diritto comunitario, come accertato nelle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del novembre 2002,

    CONSTATANDO che la Comunità europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi dagli Stati membri della Comunità europea con i paesi terzi,

    CONSTATANDO che, in virtù della legislazione comunitaria e della legislazione dell’UEMOA, i vettori aerei comunitari stabiliti in uno Stato membro hanno diritto di accesso senza discriminazioni al mercato per le rotte aeree fra gli Stati membri e i paesi terzi,

    VISTI gli accordi fra la Comunità europea ed alcuni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità alla legislazione della Comunità europea,

    RICONOSCENDO che alcune disposizioni in materia di designazione degli accordi bilaterali relativi ai servizi aerei conclusi tra gli Stati membri della Comunità europea e dell’UEMOA, che sono in contrasto con il diritto comunitario, devono essere rese conformi a quest’ultimo, in modo da istituire un fondamento giuridico valido per ciò che concerne i servizi aerei tra la Comunità europea e l’UEMOA e per garantire la continuità di tali servizi,

    CONSTATANDO che, in virtù della legislazione comunitaria e della legislazione dell’UEMOA, i vettori aerei non possono, in linea di principio, concludere accordi che possano avere un’incidenza sul commercio fra Stati membri della Comunità europea e dell’UEMOA e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, limitare o falsare la concorrenza,

    RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali relativi ai servizi aerei conclusi fra gli Stati membri della Comunità europea e dell’UEMOA, che:

    i)

    comportano o favoriscono l’adozione di accordi tra imprese, di decisioni da parte di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscano, falsino o limitino la concorrenza fra vettori aerei sulle rotte interessate; oppure

    ii)

    rafforzano gli effetti di qualsiasi accordo, decisione o pratica concordata; oppure

    iii)

    delegano ai vettori aerei o ad altri operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscono, falsano o limitano la concorrenza fra vettori aerei sulle rotte interessate,

    possono rendere inefficaci le norme sulla concorrenza applicabili alle imprese,

    CONSIDERANDO che le parti non intendono, nell’ambito di questi negoziati, accrescere il volume totale del traffico aereo fra la Comunità europea e l’UEMOA, compromettere l’equilibrio fra i vettori aerei della Comunità europea e i vettori aerei dell’UEMOA, né negoziare modifiche alle disposizioni degli accordi bilaterali relativi ai servizi aerei per ciò che concerne i diritti di traffico,

    CONSTATANDO che i collegamenti aerei fra gli Stati membri dell’UEMOA e quelli della Comunità europea, e tradizionalmente sorretti da accordi aerei bilaterali, rappresentano più dell’80 % dei loro collegamenti aerei internazionali,

    CONSIDERANDO la decisione n. 08/2002/CM/UEMOA, del 27 giugno 2002, recante adozione del programma comune del trasporto aereo degli Stati membri dell’UEMOA,

    CONSIDERANDO la direttiva n. 08/2006/CM/UEMOA, del 16 dicembre 2006, che conferisce alla Commissione dell’UEMOA, assistita dai rappresentanti degli Stati membri dell’UEMOA, il mandato di avviare e condurre negoziati con la Commissione europea in vista dell’introduzione di una clausola comunitaria di designazione negli accordi aerei tra gli Stati membri della Comunità europea e gli Stati membri dell’UEMOA,

    PRENDENDO atto della proposta avanzata dalla Commissione europea di sfruttare l’opportunità dalla legislazione europea e dalle disposizioni del trattato istitutivo dell’Unione economica e monetaria dell’Africa occidentale per avviare negoziati da blocco a blocco sull’introduzione di una clausola comunitaria di designazione negli accordi aerei firmati tra gli Stati membri dell’UEMOA e quelli della Comunità europea,

    HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:

    Articolo 1

    Disposizioni generali

    1.   Ai fini del presente accordo, i termini e le espressioni che seguono hanno il seguente significato:

    i)   UEMOA: Unione economica e monetaria dell’Africa occidentale,

    ii)   CE: Comunità europee.

    2.   Ai fini del presente accordo, per «Stati membri CE» si intendono gli Stati membri della Comunità europea, per «Stati membri UEMOA» si intendono gli Stati membri dell’Unione economica e monetaria dell’Africa occidentale e per «Stati africani» si intendono gli Stati membri dell’Unione africana e il Marocco.

    3.   In ciascuno degli accordi bilaterali elencati nella parte A degli allegati al presente accordo, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro CE e ai cittadini dello Stato membro UEMOA si intendono fatti, rispettivamente, ai cittadini degli Stati membri della CE o degli Stati membri dell’UEMOA.

    4.   In ciascuno degli accordi bilaterali elencati nella parte A degli allegati al presente accordo, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro CE e dello Stato membro UEMOA che sono parte del presente accordo si intendono fatti, rispettivamente, ai vettori o alle compagnie aeree designate da tali Stati.

    Articolo 2

    Designazione e autorizzazione

    1.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo prevalgono sulle corrispondenti disposizioni degli articoli enumerati nella parte B, lettera a) degli allegati al presente accordo, per quanto riguarda la designazione di un vettore aereo, le licenze e le autorizzazioni che gli sono rilasciate.

    2.   Una volta ricevuta la designazione effettuata da uno Stato membro di una delle due parti, lo Stato dell’altra parte rilascia le opportune licenze e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:

    a)

    nel caso di un vettore aereo designato da uno Stato membro CE:

    i)

    il vettore aereo sia stabilito, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro CE che ha proceduto alla designazione e che sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria; ed inoltre che

    ii)

    lo Stato membro CE competente per il rilascio del certificato di operatore aereo eserciti e mantenga l’effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e l’autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione;

    b)

    nel caso di un vettore aereo designato da uno Stato membro UEMOA:

    i)

    il vettore aereo sia stabilito nel territorio dello Stato membro UEMOA che ha proceduto alla designazione e che sia in possesso di un’autorizzazione di vettore aereo valida ai sensi della legislazione dell’UEMOA; ed inoltre che

    ii)

    lo Stato membro UEMOA competente per il rilascio della licenza di esercizio eserciti e mantenga l’effettivo controllo regolamentare sul certificato di vettore aereo conformemente ai pertinenti allegati (in particolare allegati 1, 6 e 8) della convenzione di Chicago, e che l’autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; ed inoltre che

    iii)

    o:

    a)

    il vettore aereo appartenga e sia direttamente controllato, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, da Stati membri UEMOA e/o da cittadini di Stati membri UEMOA e/o da altri Stati africani e/o da cittadini di questi altri Stati africani; o

    b)

    il servizio operato dal vettore aereo certificato in base alla legislazione dell’UEMOA abbia principalmente come punto di partenza e di arrivo uno o più aeroporti di uno Stato membro UEMOA e il suo personale tecnico operativo e di gestione sia composto principalmente da cittadini di Stati membri UEMOA, se lo Stato membro CE interessato conferma l’applicazione delle disposizioni della presente lettera b).

    Articolo 3

    Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione

    1.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo prevalgono sulle corrispondenti disposizioni degli articoli di cui alla parte B degli allegati al presente accordo, per quanto riguarda il rifiuto, la revoca, la sospensione o la limitazione delle licenze o delle autorizzazioni di un vettore aereo.

    2.   Ogni Stato membro interessato può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le licenze o le autorizzazioni di un vettore aereo designato da uno Stato membro dell’altra parte qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

    a)

    nel caso di un vettore aereo designato da uno Stato membro CE:

    i)

    il vettore aereo non sia stabilito, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro CE che ha proceduto alla designazione o non sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria; o

    ii)

    il controllo regolamentare effettivo del vettore aereo non sia esercitato o non sia garantito dallo Stato membro CE responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo ovvero se l’autorità aeronautica competente non è chiaramente indicata nella designazione.

    b)

    Nel caso di un vettore aereo designato da uno Stato membro UEMOA:

    i)

    il vettore aereo non sia stabilito nel territorio dello Stato membro UEMOA che ha proceduto alla designazione o non sia in possesso di un’autorizzazione di vettore aereo valida ai sensi della legislazione dell’UEMOA; o

    ii)

    lo Stato membro UEMOA competente per il rilascio della licenza di esercizio non abbia esercitato o mantenuto l’effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo conformemente ai pertinenti allegati (in particolare allegati 1, 6 e 8) della Convenzione di Chicago, o l’autorità aeronautica competente non sia chiaramente indicata nella designazione; o

    iii)

    o:

    a)

    il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri UEMOA e/o a cittadini di Stati membri UEMOA e/o ad altri Stati africani e/o a cittadini di questi altri Stati africani, e sia da questi effettivamente controllato;

    b)

    il servizio operato dal vettore aereo certificato in base alla legislazione comunitaria dell’UEMOA non abbia principalmente come punto di partenza e di arrivo uno o più aeroporti di uno Stato membro UEMOA e il suo personale tecnico operativo e di gestione non sia composto principalmente da cittadini di Stati membri UEMOA.

    3.   Lo Stato membro interessato esercita i diritti di cui al presente articolo senza discriminare i vettori aerei dell’altra parte in base alla loro nazionalità.

    Articolo 4

    Diritti relativi ai controlli regolamentari effettivi

    1.   Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo integrano gli articoli enumerati alla parte B degli allegati al presente accordo.

    2.   Se uno Stato membro CE ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare effettivo è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro CE, i diritti dello Stato membro UEMOA interessato, ai sensi delle disposizioni in materia di sicurezza contenute nell’accordo fra lo Stato membro della Comunità europea che ha designato il vettore e lo Stato membro UEMOA interessato, si applicano parimenti all’adozione, all’esercizio o al mantenimento delle norme di sicurezza da parte di tale altro Stato membro CE e per quanto riguarda la licenza di esercizio rilasciata a tale vettore aereo.

    3.   Se uno Stato membro UEMOA ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare effettivo è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro UEMOA, i diritti dello Stato membro CE interessato, ai sensi delle disposizioni in materia di sicurezza contenute nell’accordo fra lo Stato membro UEMOA che ha designato il vettore e lo Stato membro CE interessato, si applicano parimenti all’adozione, all’esercizio o al mantenimento delle norme di sicurezza da parte di tale altro Stato membro UEMOA e per quanto riguarda la licenza di esercizio rilasciata a tale vettore aereo.

    4.   Ai fini del presente accordo, le parti convengono che il controllo regolamentare effettivo implica almeno che lo Stato membro che ha rilasciato la licenza di esercizio o l’autorizzazione assicuri in modo continuativo ed efficace i programmi di sorveglianza della sicurezza aerea intrinseca ed estrinseca applicando, quanto meno, le norme dell’Organizzazione internazionale per l’aviazione civile (ICAO), e verifichi che vettore aereo rispetti i criteri fissati dalle autorità competenti per l’esercizio di servizi aerei internazionali ed operi conformemente a tutte le norme dell’ICAO applicabili.

    Articolo 5

    Tassazione del carburante per aerei

    1.   Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui alla parte B, lettera d) degli allegati al presente accordo.

    2.   Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi bilaterali indicati nella parte B, lettera d), degli allegati al presente accordo, osta a che uno Stato membro CE imponga tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore aereo designato da uno Stato membro UEMOA che operano tra un punto situato nel territorio dello stesso Stato membro CE e un punto situato nel territorio di un altro Stato membro CE.

    3.   Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi bilaterali indicati nella parte B, lettera d), degli allegati al presente accordo, osta a che uno Stato membro UEMOA imponga tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore aereo designato da uno Stato membro CE che operano tra un punto situato nel territorio dello stesso Stato membro UEMOA e un punto situato nel territorio di un altro Stato membro UEMOA.

    4.   Qualora venisse elaborato un progetto volto a introdurre la tassazione del carburante conformemente al presente articolo, le parti convengono di incontrarsi in tempi rapidi per discutere di tale questione.

    Articolo 6

    Compatibilità con le norme sulla concorrenza

    1.   Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi bilaterali elencati nella parte A degli allegati al presente accordo:

    i)

    favorisce l’adozione di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscano, falsino o limitino la concorrenza;

    ii)

    rafforza gli effetti di qualsiasi accordo, decisione o pratica concordata; o

    iii)

    delega ad operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscono, limitano o falsano la concorrenza.

    2.   Le disposizioni contenute negli accordi bilaterali elencati nella parte A degli allegati al presente accordo, che siano incompatibili con il paragrafo 1 del presente articolo, non sono applicate.

    Articolo 7

    Allegati dell’accordo

    Gli allegati al presente accordo ne costituiscono parte integrante.

    Articolo 8

    Modifica

    1.   In qualsiasi momento, ognuna delle parti può chiedere che si tengano consultazioni con l’altra parte finalizzate a una modifica del presente accordo. Tali consultazioni sono avviate entro sessanta (60) giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

    2.   Le modifiche eventualmente apportate in tal modo entrano in vigore alla data in cui le parti contraenti si sono notificate per iscritto l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

    Articolo 9

    Entrata in vigore e applicazione provvisoria

    1.   Il presente accordo entra in vigore alla data di ricevimento dell’ultima delle due notifiche con le quali le parti si sono reciprocamente informate per iscritto dell’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

    2.   Fermo restando il paragrafo 1, le parti convengono di applicare in via provvisoria il presente accordo a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

    3.   Gli accordi e le altre intese concluse tra Stati membri della CE e quelli dell’UEMOA che, alla data della firma del presente accordo, non siano ancora entrati in vigore e non siano applicati in via transitoria sono indicati nella parte A degli allegati al presente accordo. Il presente accordo si applica a tutti questi accordi bilaterali ed intese alla data della loro entrata in vigore o della loro applicazione transitoria.

    Articolo 10

    Denuncia

    1.   La denuncia di uno degli accordi bilaterali di cui alla parte A degli allegati al presente accordo comporta la denuncia simultanea di tutte le disposizioni del presente accordo relative all’accordo in questione.

    2.   La denuncia di tutti gli accordi bilaterali di cui alla parte A degli allegati del presente accordo la denuncia simultanea delle disposizioni del presente accordo.

    IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.

    Fatto in duplice copia a Bruxelles, addì trenta novembre 2009 nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, romena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti fede. In caso di interpretazioni divergenti, prevale il testo in lingua francese.

    За Европейската общност

    Por la Comunidad Europea

    Za Evropské společenství

    For Det Europæiske Fællesskab

    Für die Europäische Gemeinschaft

    Euroopa Ühenduse nimel

    Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

    For the European Community

    Pour la Communauté européenne

    Per la Comunità europea

    Eiropas Kopienas vārdā

    Europos bendrijos vardu

    az Európai Közösség részéről

    Għall-Komunità Ewropea

    Voor de Europese Gemeenschap

    W imieniu Wspólnoty Europejskiej

    Pela Comunidade Europeia

    Pentru Comunitatea Europeană

    Za Európske spoločenstvo

    za Evropsko skupnost

    Euroopan yhteisön puolesta

    För Europeiska gemenskapen

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    За Западноафриканския икономически и валутен съюз

    Por la Unión Económica y Monetaria del África Occidental

    Za Západoafrickou hospodářskou a měnovou unii

    For den Vestafrikanske Økonomiske og Monetære Union

    Für die Westafrikanische Wirtschafts- und Währungsunion

    Lääne-Aafrika majandus- ja rahaliidu nimel

    Για τη Δυτικοαφρικανική Οικονομική και Νομισματική Ένωση

    For the West African Economic and Monetary Union

    Pour l'Union économique et monétaire Ouest-africaine

    Per l'Unione economica e monetaria dell'Africa occidentale

    Rietumāfrikas Ekonomiskās un monetārās savienības vārdā

    Vakarų Afrikos Ekonominės ir pinigų sajungos vardu

    A Nyugat-afrikai Gazdasági és Monetáris Unió részéről

    Għall-Unjoni Ekonomika u Monetarja tal-Afrika tal-Punent

    Voor de West-Afrikaanse Economische en Montaire Unie

    W imieniu Unii Gospodarczej i Walutowej Afryki Zachodniej

    Pela União Económica e Monetária da África Ocidental

    Pentru Uniunea Economică și Monetară a Africii de Vest

    Za Západoafrickú hospodársku a menovú úniu

    Za Ekonomsko in monetarno unijo Zahodne Afrike

    Länsi-Afrikan talous- ja rahaliiton puolesta

    För Västafrikanska ekonomiska och monetära unionen

    Image


    ALLEGATO I

    BENIN

    PARTE A

    Elenco degli accordi di cui all’articolo 1 del presente accordo

    a)

    Accordi bilaterali relativi ai servizi aerei fra la Repubblica popolare del Benin e Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o applicati in via transitoria alla data della firma del presente accordo:

    accordo fra il Regno del Belgio e la Repubblica del Dahomey relativo al trasporto aereo firmato a Bruxelles il 15 febbraio 1971, in appresso denominato «accordo Benin-Belgio» nella parte B,

    accordo fra il governo della Repubblica popolare di Bulgaria e il governo della Repubblica popolare del Benin relativo al trasporto aereo firmato a Sofia il 16 settembre 1982, in appresso denominato «accordo Benin-Bulgaria» nella parte B,

    accordo fra la Repubblica francese e la Repubblica del Dahomey relativo al trasporto aereo firmato a Parigi il 9 dicembre 1963, in appresso denominato «accordo Benin-Francia» nella parte B,

    accordo fra il governo della Repubblica popolare di Polonia e il governo della Repubblica popolare del Benin relativo al trasporto aereo civile firmato a Cotonou il 13 maggio 1988, in appresso denominato «accordo Benin-Polonia» nella parte B.

    b)

    Accordi ed altre intese relativi a servizi aerei siglati o firmati fra la Repubblica popolare del Benin e Stati membri della Comunità europea non ancora entrati in vigore e non ancora oggetto di applicazione provvisoria alla data della firma del presente accordo:

    accordo fra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il governo della Repubblica popolare del Benin firmato a Londra il 16 settembre 1999, in appresso denominato «accordo Benin-Regno Unito» nella parte B.

    PARTE B

    Elenco degli articoli degli accordi richiamati nella parte A e di cui agli articoli da 2 a 5 del presente accordo

    a)

    Designazione da parte di uno Stato membro:

     

    Articolo 10 dell’accordo Benin-Belgio

     

    Articolo 3 dell’accordo Benin-Bulgaria

     

    Articolo 13 dell’accordo Benin-Francia

     

    Articolo 9 dell’accordo Benin-Polonia

     

    Articolo 4 del progetto di accordo Benin-Regno Unito.

    b)

    Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle licenze o autorizzazioni

     

    Articolo 11 dell’accordo Benin-Belgio

     

    Articolo 4 dell’accordo Benin-Bulgaria

     

    Articolo 6 dell’accordo Benin-Francia

     

    Articolo 10 dell’accordo Benin-Polonia

     

    Articoli 4 e 5 del progetto di accordo Benin-Regno Unito.

    c)

    Controllo regolamentare

     

    Articolo 10 dell’accordo Benin-Belgio

     

    Articolo 3 dell’accordo Benin-Bulgaria

     

    Articolo 11 dell’accordo Benin-Francia

     

    Articolo 9 dell’accordo Benin-Polonia

     

    Articolo 14 del progetto di accordo Benin-Regno Unito.

    d)

    Tassazione del carburante per aerei

     

    Articolo 3 dell’accordo Benin-Belgio

     

    Articolo 10 dell’accordo Benin-Bulgaria

     

    Articolo 3 dell’accordo Benin-Francia

     

    Articolo 3 dell’accordo Benin-Polonia

     

    Articolo 8 del progetto di accordo Benin-Regno Unito.


    ALLEGATO II

    BURKINA FASO

    PARTE A

    Elenco degli accordi di cui all’articolo 1 del presente accordo

    a)

    Accordi bilaterali relativi ai servizi aerei fra il Burkina Faso e Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o applicati in via provvisoria alla data della firma del presente accordo:

    accordo fra il Regno del Belgio e la Repubblica dell’Alto Volta relativo al trasporto aereo firmato a Bruxelles il 15 febbraio 1984, in appresso denominato «accordo Burkina Faso-Belgio» nella parte B,

    accordo fra la Repubblica francese e la Repubblica dell’Alto Volta relativo al trasporto aereo firmato a Parigi il 29 maggio 1962, in appresso denominato «accordo Burkina Faso-Francia» nella parte B.

    b)

    Accordi ed altre intese relativi a servizi aerei siglati o firmati fra il Burkina Faso e Stati membri della Comunità europea non ancora entrati in vigore e non ancora oggetto di applicazione provvisoria alla data della firma del presente accordo.

    PARTE B

    Elenco degli articoli degli accordi richiamati nella parte A e di cui agli articoli da 2 a 5 del presente accordo

    a)

    Designazione da parte di uno Stato membro

     

    Articolo 9 dell’accordo Burkina Faso-Belgio

     

    Articolo 13 dell’accordo Burkina Faso-Francia.

    b)

    Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle licenze o autorizzazioni

     

    Articolo 10 dell’accordo Burkina Faso-Belgio

     

    Articolo 6 dell’accordo Burkina Faso-Francia.

    c)

    Controllo regolamentare:

     

    Articolo 9 dell’accordo Burkina Faso-Belgio

     

    Articolo 11 dell’accordo Burkina Faso-Francia.

    d)

    Tassazione del carburante per aerei

     

    Articolo 2 dell’accordo Burkina Faso-Belgio,

     

    Articolo 3 dell’accordo Burkina Faso-Francia.


    ALLEGATO III

    GUINEA-BISSAU

    PARTE A

    Elenco degli accordi di cui all’articolo 1 del presente accordo

    a)

    Accordi bilaterali relativi ai servizi aerei fra la Repubblica di Guinea-Bissau e Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o applicati in via transitoria alla data della firma del presente accordo:

    accordo fra la Repubblica portoghese e la Repubblica di Guinea-Bissau relativo al trasporto aereo siglato a Lisbona il 30 agosto 2007, in appresso denominato «accordo Guinea-Bissau-Portogallo» nella parte B.

    b)

    Accordi ed altre intese relativi a servizi aerei siglati o firmati fra la Repubblica di Guinea-Bissau e Stati membri della Comunità europea non ancora entrati in vigore e non ancora oggetto di applicazione provvisoria alla data della firma del presente accordo

    PARTE B

    Elenco degli articoli degli accordi richiamati nella parte A e di cui agli articoli da 2 a 5 del presente accordo

    a)

    Designazione da parte di uno Stato membro

    Articolo 3 dell’accordo Guinea-Bissau-Portogallo.

    b)

    Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle licenze o autorizzazioni

    Articolo 4 dell’accordo Guinea-Bissau-Portogallo.

    c)

    Controllo regolamentare:

    Articolo 15 dell’accordo Guinea-Bissau-Portogallo.

    d)

    Tassazione del carburante per aerei

    Articolo 6 dell’accordo Guinea-Bissau-Portogallo.


    ALLEGATO IV

    COSTA D’AVORIO

    PARTE A

    Elenco degli accordi di cui all’articolo 1 del presente accordo

    a)

    Accordi bilaterali relativi ai servizi aerei fra la Repubblica della Costa d’Avorio e Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o applicati in via transitoria alla data della firma del presente accordo:

    accordo sui trasporti aerei fra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica della Costa d’Avorio firmato a Bonn il 3 ottobre 1978, in appresso denominato «accordo Costa d’Avorio-Germania» nella parte B,

    accordo fra il Regno del Belgio e la Repubblica della Costa d’Avorio relativo al trasporto aereo firmato ad Abidjan il 21 settembre 1963, in appresso denominato «accordo Costa d’Avorio-Belgio» nella parte B,

    modificato da ultimo dal protocollo d’intesa fatto ad Abidjan il 31 agosto 2002,

    accordo fra il Regno di Danimarca e la Repubblica della Costa d’Avorio relativo al trasporto aereo firmato ad Abidjan il 7 giugno 1966, in appresso denominato «accordo Costa d’Avorio-Danimarca» nella parte B,

    accordo fra la Repubblica della Costa d’Avorio e il Regno di Spagna relativo al trasporto aereo firmato a Madrid il 15 luglio 1976, in appresso denominato «accordo Costa d’Avorio-Spagna» nella parte B,

    modificato da ultimo dal protocollo d’intesa fatto a Madrid il 17 maggio 1994,

    accordo fra la Repubblica francese e la Repubblica della Costa d’Avorio relativo al trasporto aereo firmato ad Abidjan il 19 ottobre 1962, in appresso denominato «accordo Costa d’Avorio-Francia» nella parte B,

    accordo fra la Repubblica della Costa d’Avorio e la Repubblica italiana relativo al trasporto aereo firmato ad Abidjan il 19 febbraio 1968, in appresso denominato «accordo Costa d’Avorio-Italia» nella parte B,

    accordo fra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica della Costa d’Avorio relativo al trasporto aereo firmato ad Abidjan il 9 ottobre 1963, in appresso denominato «accordo Costa d’Avorio-Paesi Bassi» nella parte B,

    accordo fra il governo della Repubblica popolare di Polonia e il governo della Repubblica della Costa d’Avorio relativo al trasporto aereo civile firmato ad Abidjan il 13 luglio 1984, in appresso denominato «accordo Costa d’Avorio-Polonia» nella parte B,

    accordo fra la Repubblica popolare della Costa d’Avorio e la Repubblica portoghese relativo al trasporto aereo firmato a Lisbona il 16 settembre 1987, in appresso denominato «accordo Costa d’Avorio-Portogallo» nella parte B,

    accordo fra il governo della Repubblica socialista di Romania e il governo della Repubblica della Costa d’Avorio relativo al trasporto aereo civile firmato ad Abidjan il 25 maggio 1979, in appresso denominato «accordo Costa d’Avorio-Romania» nella parte B,

    accordo fra il Regno di Svezia e la Repubblica della Costa d’Avorio relativo al trasporto aereo firmato ad Abidjan il 7 giugno 1966, in appresso denominato «accordo Costa d’Avorio-Svezia» nella parte B,

    accordo fra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il governo della Repubblica della Costa d’Avorio relativo al trasporto aereo firmato a Londra il 1o dicembre 1976, in appresso denominato «accordo Costa d’Avorio-Regno Unito» nella parte B,

    b)

    Accordi ed altre intese relativi a servizi aerei siglati o firmati fra la Repubblica della Costa d’Avorio e Stati membri della Comunità europea non ancora entrati in vigore e non ancora oggetto di applicazione transitoria alla data della firma del presente accordo:

    accordo tra il Regio del Belgio e il governo della Repubblica della Costa d’Avorio relativo al trasporto aereo siglato a Bruxelles il 14 gennaio 2009, di seguito denominato «progetto di accordo Costa d’Avorio-Belgio» nella parte B,

    accordo fra la Repubblica della Costa d’Avorio e la Repubblica portoghese relativo al trasporto aereo siglato a Lisbona il 12 luglio 1990, in appresso denominato «accordo Costa d’Avorio-Portogallo» nella parte B.

    PARTE B

    Elenco degli articoli degli accordi richiamati nella parte A e di cui agli articoli da 2 a 5 del presente accordo

    a)

    Designazione da parte di uno Stato membro

     

    Articolo 3 dell’accordo Costa d’Avorio-Germania

     

    Articolo 10 dell’accordo Costa d’Avorio-Belgio

     

    Articolo 4 del progetto di accordo Costa d’Avorio-Belgio

     

    Articolo 10 dell’accordo Costa d’Avorio-Danimarca

     

    Articolo 10 dell’accordo Costa d’Avorio-Spagna

     

    Articolo 11 dell’accordo Costa d’Avorio-Francia

     

    Articolo 10 dell’accordo Costa d’Avorio-Italia

     

    Articolo 10 dell’accordo Costa d’Avorio-Paesi Bassi

     

    Articolo IX dell’accordo Costa d’Avorio-Polonia

     

    Articolo 6 dell’accordo Costa d’Avorio-Portogallo

     

    Articolo 8 dell’accordo Costa d’Avorio-Romania

     

    Articolo 10 dell’accordo Costa d’Avorio-Svezia

     

    Articolo 10 dell’accordo Costa d’Avorio-Regno Unito.

    b)

    Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle licenze o autorizzazioni

     

    Articolo 4, paragrafo 1, prima e seconda frase dell’accordo Costa d’Avorio-Germania

     

    Articolo 11 dell’accordo Costa d’Avorio-Belgio

     

    Articolo 5 del progetto di accordo Costa d’Avorio-Belgio

     

    Articolo 11 dell’accordo Costa d’Avorio-Danimarca

     

    Articolo 11 dell’accordo Costa d’Avorio-Spagna

     

    Articolo 12 dell’accordo Costa d’Avorio-Francia

     

    Articolo 11 dell’accordo Costa d’Avorio-Italia

     

    Articolo 11 dell’accordo Costa d’Avorio-Paesi Bassi

     

    Articolo X dell’accordo Costa d’Avorio-Polonia

     

    Articolo 21 dell’accordo Costa d’Avorio-Portogallo

     

    Articolo 9 dell’accordo Costa d’Avorio-Romania

     

    Articolo 11 dell’accordo Costa d’Avorio-Svezia

     

    Articolo 11 dell’accordo Costa d’Avorio-Regno Unito.

    c)

    Controllo regolamentare

     

    Articolo 4 dell’accordo Costa d’Avorio-Belgio

     

    Articolo 7 del progetto di accordo Costa d’Avorio-Belgio

     

    Articolo 10 dell’accordo Costa d’Avorio-Danimarca

     

    Articolo 10 dell’accordo Costa d’Avorio-Spagna

     

    Articolo 11 dell’accordo Costa d’Avorio-Francia

     

    Articolo 10 dell’accordo Costa d’Avorio-Italia

     

    Articolo 10 dell’accordo Costa d’Avorio-Paesi Bassi

     

    Articolo IX dell’accordo Costa d’Avorio-Polonia

     

    Articolo 6 dell’accordo Costa d’Avorio-Portogallo

     

    Articolo 8 dell’accordo Costa d’Avorio-Romania

     

    Articolo 10 dell’accordo Costa d’Avorio-Svezia

     

    Articolo 14 dell’accordo Costa d’Avorio-Regno Unito.

    d)

    Tassazione del carburante per aerei

     

    Articolo 6 dell’accordo Costa d’Avorio-Germania

     

    Articolo 3 dell’accordo Costa d’Avorio-Belgio

     

    Articolo 11 del progetto di accordo Costa d’Avorio-Belgio

     

    Articolo 3 dell’accordo Costa d’Avorio-Danimarca

     

    Articolo 3 dell’accordo Costa d’Avorio-Spagna

     

    Articolo 3 dell’accordo Costa d’Avorio-Francia

     

    Articolo 3 dell’accordo Costa d’Avorio-Italia

     

    Articolo 3 dell’accordo Costa d’Avorio-Paesi Bassi

     

    Articolo III dell’accordo Costa d’Avorio-Polonia

     

    Articolo 5 dell’accordo Costa d’Avorio-Portogallo

     

    Articolo 2 dell’accordo Costa d’Avorio-Romania

     

    Articolo 3 dell’accordo Costa d’Avorio-Svezia

     

    Articolo 3 dell’accordo Costa d’Avorio-Regno Unito.


    ALLEGATO V

    MALI

    PARTE A

    Elenco degli accordi di cui all’articolo 1 del presente accordo

    a)

    Accordi bilaterali relativi ai servizi aerei fra la Repubblica del Mali e Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o applicati in via provvisoria alla data della firma del presente accordo:

    accordo fra il Regno del Belgio e la Repubblica del Mali relativo al trasporto aereo firmato a Bruxelles il 9 maggio 1985, in appresso denominato «accordo Mali-Belgio» nella parte B,

    modificato da ultimo dal protocollo d’intesa fatto a Bruxelles l’11 aprile 2002,

    accordo fra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica del Mali relativo al trasporto aereo firmato a Praga il 27 novembre 1961, in appresso denominato «accordo Mali-Cecoslovacchia» nella parte B,

    accordo fra il governo del Regno di Spagna e il governo della Repubblica del Mali relativo al trasporto aereo firmato a Madrid il 5 novembre 1990, in appresso denominato «accordo Mali-Spagna» nella parte B,

    accordo fra la Repubblica francese e la Repubblica del Mali relativo al trasporto aereo firmato a Parigi il 5 agosto 1961, in appresso denominato «accordo Mali-Francia» nella parte B,

    accordo fra il governo della Repubblica socialista di Romania e il governo della Repubblica del Mali relativo al trasporto aereo civile firmato a Bucarest il 21 giugno 1983, in appresso denominato «accordo Mali-Romania» nella parte B.

    b)

    Accordi ed altre intese relativi a servizi aerei siglati o firmati fra la Repubblica del Mali e Stati membri della Comunità europea non ancora entrati in vigore e non ancora oggetto di applicazione provvisoria alla data della firma del presente accordo.

    PARTE B

    Elenco degli articoli degli accordi richiamati nella parte A e di cui agli articoli da 2 a 5 del presente accordo

    a)

    Designazione da parte di uno Stato membro

     

    Articolo 6 dell’accordo Mali-Belgio

     

    Articolo 2 dell’accordo Mali-Cecoslovacchia

     

    Articolo 6 dell’accordo Mali-Spagna

     

    Articolo 14 dell’accordo Mali-Francia

     

    Articolo 3 dell’accordo Mali-Romania.

    b)

    Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle licenze o autorizzazioni

     

    Articolo 7 dell’accordo Mali-Belgio

     

    Articolo 2 dell’accordo Mali-Cecoslovacchia

     

    Articoli 6 e 7 dell’accordo Mali-Spagna

     

    Articolo 7 dell’accordo Mali-Francia

     

    Articolo 6 dell’accordo Mali-Romania.

    c)

    Controllo regolamentare

     

    Articolo 5 dell’accordo Mali-Belgio

     

    Articolo 2 dell’accordo Mali-Cecoslovacchia

     

    Articolo 5 dell’accordo Mali-Spagna

     

    Articolo 14 dell’accordo Mali-Francia

     

    Articolo 3 dell’accordo Mali-Romania.

    d)

    Tassazione del carburante per aerei

     

    Articolo 9 dell’accordo Mali-Belgio

     

    Articolo 4 dell’accordo Mali-Cecoslovacchia

     

    Articolo 9 dell’accordo Mali-Spagna

     

    Articolo 3 dell’accordo Mali-Francia

     

    Articolo 8 dell’accordo Mali-Romania.


    ALLEGATO VI

    NIGER

    PARTE A

    Elenco degli accordi di cui all’articolo 1 del presente accordo

    a)

    Accordi bilaterali relativi ai servizi aerei fra la Repubblica del Niger e Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o applicati in via provvisoria alla data della firma del presente accordo:

    accordo fra il Regno del Belgio e la Repubblica del Niger relativo al trasporto aereo firmato a Niamey il 19 agosto 1963, in appresso denominato «accordo Niger-Belgio» nella parte B,

    accordo fra la Repubblica francese e la Repubblica del Niger relativo al trasporto aereo firmato a Parigi il 28 maggio 1962, in appresso denominato «accordo Niger-Francia» nella parte B,

    b)

    Accordi ed altre intese relativi a servizi aerei siglati o firmati fra la Repubblica del Niger e Stati membri della Comunità europea non ancora entrati in vigore e non ancora oggetto di applicazione provvisoria alla data della firma del presente accordo.

    PARTE B

    Elenco degli articoli degli accordi richiamati nella parte A e di cui agli articoli da 2 a 5 del presente accordo

    a)

    Designazione da parte di uno Stato membro

     

    Articolo 10 dell’accordo Niger-Belgio

     

    Articolo 13 dell’accordo Niger-Francia.

    b)

    Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle licenze o autorizzazioni

     

    Articolo 11 dell’accordo Niger-Belgio

     

    Articolo 6 dell’accordo Niger-Francia.

    c)

    Controllo regolamentare

     

    Articolo 10 dell’accordo Niger-Belgio

     

    Articolo 11 dell’accordo Niger-Francia.

    d)

    Tassazione del carburante per aerei

     

    Articolo 3 dell’accordo Niger-Belgio

     

    Articolo 3 dell’accordo Niger-Francia.


    ALLEGATO VII

    SENEGAL

    PARTE A

    Elenco degli accordi di cui all’articolo 1 del presente accordo

    a)

    Accordi bilaterali relativi ai servizi aerei fra la Repubblica del Senegal e Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o applicati in via provvisoria alla data della firma del presente accordo:

    accordo sui trasporti aerei fra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica del Senegal firmato a Bonn il 29 ottobre 1964, in appresso denominato «accordo Senegal-Germania» nella parte B,

    accordo fra la Repubblica federale d’Austria e il governo della Repubblica del Senegal relativo ai trasporti aerei firmato a Dakar il 4 febbraio 1987, in appresso denominato «accordo Senegal-Austria» nella parte B,

    accordo fra il Regno del Belgio e la Repubblica del Senegal relativo al trasporto aereo firmato a Dakar il 25 novembre 1966, in appresso denominato «accordo Senegal-Belgio» nella parte B,

    modificato da ultimo dal protocollo d’intesa fatto a Dakar il 4 giugno 2002,

    accordo fra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica del Senegal relativo al trasporto aereo firmato a Sofia il 21 ottobre 1969, in appresso denominato «accordo Senegal-Bulgaria» nella parte B,

    accordo fra la Repubblica socialista di Cecoslovacchia e la Repubblica del Senegal relativo al trasporto aereo firmato a Praga il 20 giugno 1962, in appresso denominato «accordo Senegal-Cecoslovacchia» nella parte B,

    accordo fra la Repubblica del Senegal e il Regno di Spagna relativo al trasporto aereo firmato a Dakar il 26 giugno 1968, in appresso denominato «accordo Senegal-Spagna» nella parte B,

    modificato da ultimo dal protocollo d’intesa fatto a Dakar il 22 febbraio 2006,

    accordo fra la Repubblica francese e la Repubblica del Senegal relativo al trasporto aereo firmato a Parigi il 16 settembre 1974, in appresso denominato «accordo Senegal-Francia» nella parte B,

    accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica del Senegal relativo al trasporto aereo firmato a Roma il 20 aprile 1972, in appresso denominato «accordo Senegal-Italia» nella parte B,

    modificato da ultimo dal protocollo d’intesa fatto a Roma il 21 luglio 2004,

    accordo fra il governo del Regno dei Paesi Bassi e il governo della Repubblica del Senegal relativo al trasporto aereo firmato a Dakar il 27 luglio 1977, in appresso denominato «accordo Senegal-Paesi Bassi» nella parte B,

    accordo fra il governo della Repubblica popolare di Polonia e il governo della Repubblica del Senegal relativo al trasporto aereo firmato a Dakar il 1o agosto 1969, in appresso denominato «accordo Senegal-Polonia» nella parte B,

    accordo fra il governo del Portogallo e il governo della Repubblica del Senegal relativo al trasporto aereo firmato a Lisbona il 21 febbraio 1977, in appresso denominato «accordo Senegal-Portogallo» nella parte B,

    accordo fra il governo della Repubblica socialista di Romania e il governo della Repubblica del Senegal relativo al trasporto aereo firmato a Dakar il 25 febbraio 1977, in appresso denominato «accordo Senegal-Romania» nella parte B.

    b)

    Accordi ed altre intese relativi a servizi aerei siglati o firmati fra la Repubblica del Senegal e Stati membri della Comunità europea non ancora entrati in vigore e non ancora oggetto di applicazione provvisoria alla data della firma del presente accordo:

    accordo fra il governo del Senegal e il Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord firmato a Dakar il 21 giugno 2006, di seguito denominato «progetto di accordo Senegal-Regno Unito» nella parte B.

    PARTE B

    Elenco degli articoli degli accordi richiamati nella parte A e di cui agli articoli da 2 a 5 del presente accordo

    a)

    Designazione da parte di uno Stato membro

     

    Articolo 14 dell’accordo Senegal-Germania

     

    Articolo 8 dell’accordo Senegal-Austria

     

    Articolo 10 dell’accordo Senegal-Belgio

     

    Articolo 12 dell’accordo Senegal-Bulgaria

     

    Articolo 10 dell’accordo Senegal-Cecoslovacchia

     

    Articolo 11 dell’accordo Senegal-Francia

     

    Articolo 5 dell’accordo Senegal-Italia

     

    Articolo 7 dell’accordo Senegal-Paesi Bassi

     

    Articolo 3 dell’accordo Senegal-Polonia

     

    Articolo VIII dell’accordo Senegal-Portogallo

     

    Articolo 8 dell’accordo Senegal-Romania

     

    Articolo 3 dell’accordo Senegal-Spagna

     

    Articolo 4 del progetto di accordo Senegal-Regno Unito.

    b)

    Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle licenze o autorizzazioni

     

    Articolo 7 dell’accordo Senegal-Germania

     

    Articoli 8 e 9 dell’accordo Senegal-Austria

     

    Articolo 11 dell’accordo Senegal-Belgio

     

    Articolo 13 dell’accordo Senegal-Bulgaria

     

    Articolo 5 dell’accordo Senegal-Cecoslovacchia

     

    Articolo 6 dell’accordo Senegal-Francia

     

    Articolo 6 dell’accordo Senegal-Italia

     

    Articolo 9 dell’accordo Senegal-Paesi Bassi

     

    Articolo 3 dell’accordo Senegal-Polonia

     

    Articolo X dell’accordo Senegal-Portogallo

     

    Articolo 9 dell’accordo Senegal-Romania

     

    Articolo 4 dell’accordo Senegal-Spagna

     

    Articolo 5 del progetto di accordo Senegal-Regno Unito.

    c)

    Controllo regolamentare

     

    Articolo 8 dell’accordo Senegal-Austria

     

    Articolo 4 dell’accordo Senegal-Belgio

     

    Articolo 12 dell’accordo Senegal-Bulgaria

     

    Articolo 10 dell’accordo Senegal-Cecoslovacchia

     

    Articolo 11 dell’accordo Senegal-Francia

     

    Articolo 4 dell’accordo Senegal-Italia

     

    Articolo 7 dell’accordo Senegal-Paesi Bassi

     

    Articolo 3 dell’accordo Senegal-Polonia

     

    Articolo VIII dell’accordo Senegal-Portogallo

     

    Articolo 8 dell’accordo Senegal-Romania

     

    Allegato VI del protocollo d’intesa Senegal-Spagna

     

    Articolo 14 del progetto di accordo Senegal-Regno Unito.

    d)

    Tassazione del carburante per aerei

     

    Articolo 3 dell’accordo Senegal-Germania

     

    Articolo 5 dell’accordo Senegal-Austria

     

    Articolo 3 dell’accordo Senegal-Belgio

     

    Articolo 3 dell’accordo Senegal-Bulgaria

     

    Articolo 3 dell’accordo Senegal-Cecoslovacchia

     

    Articolo 3 dell’accordo Senegal-Francia

     

    Articolo 3 dell’accordo Senegal-Italia

     

    Articolo 5 dell’accordo Senegal-Paesi Bassi

     

    Articolo 8 dell’accordo Senegal-Polonia

     

    Articolo V dell’accordo Senegal-Portogallo

     

    Articolo 5 dell’accordo Senegal-Romania

     

    Articolo 5 dell’accordo Senegal-Spagna

     

    Articolo 8 del progetto di accordo Senegal-Regno Unito.


    ALLEGATO VIII

    TOGO

    PARTE A

    Elenco degli accordi di cui all’articolo 1 del presente accordo

    a)

    Accordi bilaterali relativi ai servizi aerei fra la Repubblica del Togo e Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o applicati in via transitoria alla data della firma del presente accordo:

    accordo fra il Regno del Belgio e la Repubblica del Togo relativo al trasporto aereo firmato a Bruxelles il 12 maggio 1981, in appresso denominato «accordo Togo-Belgio» nella parte B,

    modificato da ultimo dal protocollo d’intesa fatto a Roma il 21 gennaio 2004

    accordo fra il governo della Repubblica popolare di Bulgaria e il governo della Repubblica del Togo relativo al trasporto aereo firmato a Lomé il 6 luglio 1990, in appresso denominato «accordo Togo-Bulgaria» nella parte B,

    accordo sui trasporti aerei fra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica del Togo, fatto a Bonn il 27 maggio 1971, in appresso denominato «accordo Togo-Germania» nella parte B,

    accordo fra il governo della Repubblica del Togo e il governo della Repubblica francese relativo al trasporto aereo firmato a Lomé il 16 aprile 1982, in appresso denominato «accordo Togo-Francia» nella parte B,

    modificato da ultimo dal verbale delle consultazioni redatto a Parigi il 20 ottobre 2003,

    accordo fra la Repubblica del Togo e il Granducato del Lussemburgo relativo al trasporto aereo firmato a Lomé il 24 marzo 1992, in appresso denominato «accordo Togo-Lussemburgo» nella parte B,

    accordo fra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica del Togo relativo al trasporto aereo firmato a Lomé il 17 maggio 1981, in appresso denominato «accordo Togo-Paesi Bassi» nella parte B.

    b)

    Accordi ed altre intese relativi a servizi aerei siglati o firmati fra la Repubblica del Togo e Stati membri della Comunità europea non ancora entrati in vigore e non ancora oggetto di applicazione provvisoria alla data della firma del presente accordo:

    accordo fra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il governo della Repubblica del Togo relativo al trasporto aereo firmato a Londra il 15 febbraio 1999, in appresso denominato «progetto di accordo Togo-Regno Unito» nella parte B.

    PARTE B

    Elenco degli articoli degli accordi richiamati nella parte A e di cui agli articoli da 2 a 5 del presente accordo

    a)

    Designazione da parte di uno Stato membro

     

    Articolo 9 dell’accordo Togo-Belgio

     

    Articolo 12 dell’accordo Togo-Bulgaria

     

    Articolo 9 dell’accordo Togo-Francia

     

    Articolo 14 dell’accordo Togo-Germania

     

    Articolo 11 dell’accordo Togo-Lussemburgo

     

    Articolo 11 dell’accordo Togo-Paesi Bassi

     

    Articolo 4 del progetto di accordo Togo-Regno Unito.

    b)

    Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle licenze o autorizzazioni

     

    Articolo 10 dell’accordo Togo-Belgio

     

    Articolo 13 dell’accordo Togo-Bulgaria

     

    Articolo 10 dell’accordo Togo-Francia

     

    Articolo 7 dell’accordo Togo-Germania

     

    Articolo 12 dell’accordo Togo-Lussemburgo

     

    Articolo 12 dell’accordo Togo-Paesi Bassi

     

    Articolo 5 del progetto di accordo Togo-Regno Unito.

    c)

    Controllo regolamentare

     

    Articolo 3 dell’accordo Togo-Belgio

     

    Articolo 12 dell’accordo Togo-Bulgaria

     

    Articolo 9 dell’accordo Togo-Francia

     

    Articolo 11 dell’accordo Togo-Lussemburgo

     

    Articolo 11 dell’accordo Togo-Paesi Bassi

     

    Articolo 14 del progetto di accordo Togo-Regno Unito.

    d)

    Tassazione del carburante per aerei

     

    Articolo 2 dell’accordo Togo-Belgio

     

    Articolo 3 dell’accordo Togo-Bulgaria

     

    Articolo 2 dell’accordo Togo-Francia

     

    Articolo 3 dell’accordo Togo-Germania

     

    Articolo 2 dell’accordo Togo-Lussemburgo

     

    Articolo 2 dell’accordo Togo-Paesi Bassi

     

    Articolo 8 del progetto di accordo Togo-Regno Unito.

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