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Document 32008R0662

    Regolamento (CE) n. 662/2008 del Consiglio, dell' 8 luglio 2008 , recante modifica del regolamento (CE) n. 442/2007 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario dell’Ucraina in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96

    GU L 185 del 12.7.2008, p. 35–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/04/2009

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/662/oj

    12.7.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 185/35


    REGOLAMENTO (CE) N. 662/2008 DEL CONSIGLIO

    dell'8 luglio 2008

    recante modifica del regolamento (CE) n. 442/2007 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario dell’Ucraina in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (di seguito «regolamento di base»), in particolare l’articolo 8,

    vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    A.   PROCEDIMENTO

    (1)

    Con il regolamento (CE) n. 132/2001, del 22 gennaio 2001, che istituisce un dazio antidumping definitivo, riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di nitrato d’ammonio originario della Polonia e dell’Ucraina, e chiude il procedimento antidumping per quanto riguarda le importazioni originarie della Lituania (2), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo di 33,25 EUR per tonnellata sulle importazioni di nitrato di ammonio di cui ai codici NC 3102 30 90 e 3102 40 90 originario, fra l’altro, dell’Ucraina. In seguito a un riesame in previsione della scadenza avviato nel gennaio 2006, il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 442/2007 (3), ha rinnovato per due anni tali misure, portandole al livello attuale.

    (2)

    Il 19 dicembre 2006 la Commissione, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (4), ha annunciato l’avvio di un riesame intermedio parziale relativo alle importazioni nella Comunità di nitrato di ammonio originario dell’Ucraina su richiesta della società per azioni aperta (OJSC) Azot Cherkassy (di seguito «il produttore esportatore»). Le risultanze definitive e le conclusioni del riesame intermedio parziale figurano nel regolamento (CE) n. 237/2008 (5), che ha concluso il riesame senza modificare le misure antidumping in vigore.

    B.   IMPEGNO

    (3)

    Nel corso del riesame intermedio il produttore esportatore si è detto interessato ad offrire un impegno sui prezzi, ma non ha presentato un’offerta adeguatamente circostanziata entro i termini di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di base. Tuttavia, come indicato ai considerando 46 e 47 del regolamento (CE) n. 237/2008, il Consiglio ha ritenuto che il produttore esportatore vada eccezionalmente autorizzato a completare la sua offerta di impegno entro dieci giorni di calendario dall’entrata in vigore di tale regolamento, a causa della complessità di vari aspetti, ovvero: 1) la volatilità del prezzo del prodotto in esame, che richiederebbe una forma di indicizzazione dei prezzi minimi, anche se il principale fattore di costo non spiega in maniera sufficiente tale volatilità; e 2) la particolare situazione del mercato del prodotto in esame. In seguito alla pubblicazione del regolamento (CE) n. 237/2008, ed entro il termine stabilito da tale regolamento, il produttore esportatore ha presentato un impegno sui prezzi accettabile a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base.

    (4)

    Con la decisione 2008/577/CE (6) la Commissione ha accettato tale offerta di impegno. Il Consiglio riconosce che l’offerta d’impegno elimina gli effetti pregiudizievoli del dumping e limita in misura sufficiente il rischio di elusione.

    (5)

    Per consentire alla Commissione e alle autorità doganali di controllare con efficacia che la società rispetti l’impegno assunto, quando la domanda di immissione in libera pratica viene presentata alle autorità doganali competenti, l’esenzione dal dazio antidumping è subordinata i) alla presentazione di una fattura corrispondente all’impegno, ossia di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni e la dichiarazione di cui all’allegato, ii) al fatto che le merci importate siano prodotte, inviate e fatturate direttamente dal produttore esportatore al primo acquirente indipendente della Comunità, e iii) al fatto che le merci dichiarate e presentate alla dogana corrispondano precisamente alla descrizione della fattura commerciale. Qualora tali condizioni non siano rispettate, al momento dell’accettazione della dichiarazione d’immissione in libera pratica verrà imposto il dazio antidumping applicabile.

    (6)

    Se la Commissione, a norma dell’articolo 8, paragrafo 9, del regolamento di base, revoca la propria accettazione di un impegno in seguito a una violazione relativa a transazioni particolari e dichiara non conformi le fatture corrispondenti all’impegno, al momento dell’accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica sorge un’obbligazione doganale.

    (7)

    Gli importatori devono essere consapevoli del fatto che al momento dell’accettazione della dichiarazione d’immissione in libera pratica potrebbe sorgere, quale normale rischio commerciale, un’obbligazione doganale, come indicato ai considerando 5 e 6, anche se l’impegno offerto dal fabbricante dal quale acquistano, direttamente o indirettamente, era stato accettato dalla Commissione.

    (8)

    A norma dell’articolo 14, paragrafo 7, del regolamento di base le autorità doganali informano immediatamente la Commissione ogniqualvolta rilevino indicazioni di una violazione dell’impegno.

    (9)

    Per le ragioni sopra esposte la Commissione giudica pertanto accettabile l’impegno proposto dal produttore esportatore e ha informato il produttore esportatore interessato dei fatti, delle considerazioni e degli obblighi essenziali sui quali è basata l’accettazione.

    (10)

    In caso di violazione o di revoca dell’impegno, o di revoca dell’accettazione dell’impegno da parte della Commissione, il dazio antidumping istituito dal Consiglio in conformità dell’articolo 9, paragrafo 4, si applica automaticamente, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 9, del regolamento di base,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 442/2007 è così modificato:

    1)

    dopo l’articolo 1 è aggiunto il seguente articolo:

    «Articolo 1bis

    1.   Nonostante l’articolo 1, il dazio antidumping definitivo non si applica alle importazioni immesse in libera pratica in conformità dei paragrafi del presente articolo.

    2.   Le importazioni di concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso originari dell’Ucraina e classificabili ai codici NC 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 ed ex 3105 90 91, che sono state dichiarate per l’immissione in libera pratica e fatturate dal produttore esportatore dal quale la Commissione ha accettato l’impegno e la cui denominazione figura nella decisione 2008/577/CE della Commissione (7), periodicamente modificata, sono esenti dal dazio antidumping istituito dall’articolo 1, purché:

    siano prodotte, inviate e fatturate direttamente dal produttore esportatore al primo acquirente indipendente della Comunità,

    siano corredate di una fattura corrispondente all’impegno, ossia di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni e la dichiarazione di cui all’allegato del presente regolamento, e

    le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione della fattura commerciale.

    3.   Al momento dell’accettazione della dichiarazione d’immissione in libera pratica sorge un’obbligazione doganale:

    ogniqualvolta sia accertata, relativamente alle importazioni di cui al paragrafo 1, l’inosservanza di una o più delle condizioni elencate in tale paragrafo; oppure

    quando la Commissione revoca l’accettazione dell’impegno, in conformità dell’articolo 8, paragrafo 9, del regolamento di base, con un regolamento o una decisione che si riferisce a transazioni particolari e che dichiara invalide le pertinenti fatture corrispondenti all’impegno.

    2)

    è aggiunto il seguente allegato:

    «ALLEGATO

    Nella fattura commerciale che accompagna le vendite nella Comunità di merci soggette all’impegno devono figurare le indicazioni seguenti:

    1)

    l’intestazione “FATTURA COMMERCIALE CHE ACCOMPAGNA MERCI SOGGETTE A UN IMPEGNO”;

    2)

    il nome della società che rilascia la fattura commerciale;

    3)

    il numero della fattura commerciale;

    4)

    la data di emissione della fattura commerciale;

    5)

    il codice addizionale TARIC con il quale le merci figuranti sulla fattura vengono sdoganate alla frontiera comunitaria;

    6)

    la descrizione esatta delle merci, compresi:

    il codice NC del prodotto utilizzato ai fini dell’impegno,

    il tenore di azoto (N) del prodotto (in percentuale),

    il codice TARIC,

    la quantità (da indicare in tonnellate);

    7)

    la descrizione delle condizioni di vendita, compresi:

    il prezzo per tonnellata,

    le condizioni di pagamento previste,

    le condizioni di consegna previste,

    gli sconti e le riduzioni complessivi;

    8)

    il nome della società che funge da importatore nella Comunità a cui la fattura commerciale che accompagna le merci oggetto di un impegno viene rilasciata direttamente dalla società;

    9)

    il nome del responsabile della società che emette la fattura commerciale, seguito dalla seguente dichiarazione firmata:

    “Il sottoscritto attesta che la vendita per l’esportazione diretta nella Comunità europea delle merci oggetto della presente fattura avviene nell’ambito e alle condizioni dell’impegno offerto dalla [società] e accettato dalla Commissione europea con decisione 2008/577/CE. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.”.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 8 luglio 2008.

    Per il Consiglio

    La presidente

    C. LAGARDE


    (1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

    (2)  GU L 23 del 25.1.2001, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 945/2005 (GU L 160 del 23.6.2005, pag. 1).

    (3)  GU L 106 del 24.4.2007, pag. 1.

    (4)  GU C 311 del 19.12.2006, pag. 57.

    (5)  GU L 75 del 18.3.2008, pag. 8.

    (6)  Cfr. pag. 43 della presente Gazzetta Ufficiale.

    (7)  GU L 185 del 12.7.2008, pag. 43.»;


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