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Document 32007R0716

    Regolamento (CE) n. 716/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007 , relativo alle statistiche comunitarie sulla struttura e sull’attività delle consociate estere (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 171 del 29.6.2007, p. 17–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrogato da 32019R2152

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/716/oj

    29.6.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 171/17


    REGOLAMENTO (CE) N. 716/2007 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 20 giugno 2007

    relativo alle statistiche comunitarie sulla struttura e sull’attività delle consociate estere

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 285, paragrafo 1,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere della Banca centrale europea (1),

    deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

    considerando quanto segue:

    (1)

    La regolare disponibilità di statistiche comunitarie di buona qualità in tema di struttura e di attività delle consociate estere nel complesso dell’economia sono fondamentali ai fini di un’adeguata valutazione dell’incidenza delle imprese a controllo estero sull’economia dell’Unione europea. Questo faciliterebbe anche il monitoraggio dell’efficacia del mercato interno e della graduale integrazione delle economie nel contesto della globalizzazione. In tale ambito un ruolo preminente compete alle imprese multinazionali, ma anche le piccole e medie imprese possono essere interessate da un controllo estero.

    (2)

    L’attuazione e la revisione dell’accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) e dell’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) nonché gli attuali e i futuri negoziati su ulteriori accordi rendono indispensabile disporre delle pertinenti informazioni statistiche quale ausilio in sede di negoziazione.

    (3)

    Ai fini dell’elaborazione di politiche economiche, della concorrenza, delle imprese, della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell’occupazione nel contesto del processo di liberalizzazione risulta necessario disporre di statistiche sulle consociate estere allo scopo di misurare gli effetti diretti e indiretti del controllo estero sull’occupazione, sulle retribuzioni e sulla produttività in determinati paesi e settori.

    (4)

    Le informazioni fornite nell’ambito della normativa comunitaria in vigore o disponibili negli Stati membri sono insufficienti, inadeguate o insufficientemente comparabili per costituire una base affidabile per le attività della Commissione.

    (5)

    Il regolamento (CE) n. 184/2005 del Consiglio (3) istituisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie relative alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti esteri. In considerazione della copertura solo parziale dei dati inclusi nel GATS da parte delle statistiche di bilancia dei pagamenti, è indispensabile provvedere con regolarità all’elaborazione di statistiche dettagliate sulle consociate estere.

    (6)

    Il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, relativo alle statistiche strutturali sulle imprese (4), e il regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità (5), istituiscono un quadro comune per la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione e la valutazione delle statistiche comunitarie sulla struttura e sull’attività delle imprese nella Comunità.

    (7)

    Per poter procedere all’elaborazione di conti nazionali a norma del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (6), è necessario disporre di statistiche comparabili, complete e attendibili sulle consociate estere.

    (8)

    Collettivamente il manuale delle statistiche sugli scambi internazionali di servizi delle Nazioni Unite, il manuale della bilancia dei pagamenti (quinta edizione) del Fondo monetario internazionale, la definizione di riferimento degli investimenti diretti esteri e il manuale sugli indicatori della globalizzazione economica dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico definiscono le norme generali per l’elaborazione di statistiche internazionali comparabili sulle consociate estere.

    (9)

    L’elaborazione di specifiche statistiche comunitarie è disciplinata dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie (7).

    (10)

    Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire la creazione di standard statistici comuni ai fini dell’elaborazione di statistiche comparabili sulle consociate estere, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni o degli effetti dell’azione in questione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

    (11)

    Le misure necessarie per l’esecuzione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (8).

    (12)

    In particolare, la Commissione ha il potere di adattare le definizioni degli allegati I e II e il grado di dettaglio dell’allegato III nonché di apportare eventuali conseguenti modifiche degli allegati I e II, di dare attuazione ai risultati degli studi pilota e di definire le adeguate norme comuni di qualità nonché i contenuti e la periodicità delle relazioni sulla qualità. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento o integrarlo con l’aggiunta di nuovi elementi non essenziali, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

    (13)

    Il comitato del programma statistico, istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio (9), e il comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti, istituito dalla decisione 2006/856/CE del Consiglio (10), sono stati consultati,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Oggetto

    Il presente regolamento istituisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie sulla struttura e sull’attività delle consociate estere.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si intende per:

    a)

    «consociata estera»: un’impresa residente nel paese di rilevazione dei dati controllata da un’unità istituzionale non residente in tale paese, oppure un’impresa non residente nel paese di rilevazione dei dati controllata da un’unità istituzionale residente in tale paese;

    b)

    «controllo»: la capacità di determinare la politica generale di una impresa attraverso, se necessario, la scelta degli amministratori più idonei. In tale contesto l’impresa A è controllata da un’unità istituzionale B, allorché B controlla, direttamente o indirettamente, più della metà dei diritti di voto degli azionisti o più della metà delle azioni;

    c)

    «controllo estero»: il controllo nel caso in cui l’unità istituzionale controllante è residente in un paese diverso da quello in cui risiede l’unità istituzionale da essa controllata;

    d)

    «filiali»: le unità locali che non sono persone giuridiche distinte e che dipendono da imprese a controllo estero. Esse sono trattate come quasi società ai sensi del punto 3, lettera f), della sottosezione B (Unità istituzionale/Note esplicative) dell’allegato del regolamento (CEE) n. 696/93;

    e)

    «statistiche sulle consociate estere»: le statistiche che descrivono l’attività complessiva delle consociate estere;

    f)

    «statistiche sulle consociate estere residenti nel paese»: le statistiche che descrivono l’attività delle consociate estere residenti nel paese di rilevazione dei dati;

    g)

    «statistiche sulle consociate estere residenti all'estero»: le statistiche che descrivono l’attività delle consociate estere residenti all’estero controllate da un’unità istituzionale residente nel paese di rilevazione dei dati;

    h)

    «unità istituzionale ultima controllante di una consociata estera»: l’unità istituzionale che si colloca all’ultimo anello della catena di controllo di una consociata estera e non risulta controllata da nessuna altra unità istituzionale;

    i)

    «impresa», «unità locale» e «unità istituzionale»: le entità corrispondenti ai sensi del regolamento (CEE) n. 696/93.

    Articolo 3

    Trasmissione dei dati

    Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati sulle consociate estere riguardo alle caratteristiche, alle attività economiche e alla disaggregazione geografica di cui agli allegati I, II e III.

    Articolo 4

    Fonti di dati

    1.   Gli Stati membri, nel rispetto delle disposizioni in merito alla qualità di cui all’articolo 6, raccolgono le informazioni contemplate dal presente regolamento ricorrendo a tutte le fonti da essi ritenute pertinenti e più idonee.

    2.   Le persone fisiche e giuridiche che devono fornire le informazioni sono tenute a rispettare, nel fornire la loro risposta, i termini di tempo e le definizioni stabilite dalle istituzioni nazionali preposte al rilevamento dei dati all’interno degli Stati membri a norma del presente regolamento.

    3.   In caso di impossibilità di rilevazione dei dati richiesti a un costo ragionevole, possono essere trasmesse le migliori stime disponibili, compresi i valori zero.

    Articolo 5

    Studi pilota

    1.   La Commissione redige un programma di studi pilota alla cui esecuzione provvederanno su base volontaria le autorità nazionali nell’accezione di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 322/97 su variabili e disaggregazioni aggiuntive per le statistiche sulle consociate estere residenti nel paese e all’estero.

    2.   Gli studi pilota sono condotti nell’intento di valutare l’opportunità e la fattibilità della raccolta di dati, tenendo conto dei vantaggi derivanti dalla disponibilità dei dati in rapporto ai costi di rilevazione e all’onere gravante sulle imprese.

    3.   Il programma di studi pilota della Commissione è coerente con gli allegati I e II.

    4.   Sulla base delle conclusioni degli studi pilota la Commissione adotta le necessarie misure di esecuzione per le statistiche sulle consociate estere interne ed esterne secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 10, paragrafo 3.

    5.   Gli studi pilota sono completati entro il 19 luglio 2010.

    Articolo 6

    Norme di qualità e relazioni

    1.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie a garantire la qualità dei dati trasmessi in conformità a norme comuni di qualità.

    2.   Gli Stati membri presentano alla Commissione (Eurostat) una relazione sulla qualità dei dati trasmessi (relazioni sulla qualità).

    3.   Le norme comuni di qualità nonché il contenuto e la periodicità delle relazioni sulla qualità sono precisati dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 10, paragrafo 3.

    4.   La Commissione valuta la qualità dei dati trasmessi.

    Articolo 7

    Manuale di raccomandazioni

    La Commissione pubblica, in stretta collaborazione con gli Stati membri, un manuale di raccomandazioni contenente le pertinenti definizioni e le indicazioni supplementari in merito alle statistiche comunitarie elaborate a norma del presente regolamento.

    Articolo 8

    Calendario e deroghe

    1.   Gli Stati membri elaborano i dati nel rispetto del calendario specificato negli allegati I e II.

    2.   Durante un periodo di transizione non superiore a quattro anni dal primo anno di riferimento di cui agli allegati I e II, la Commissione può concedere agli Stati membri, per un periodo limitato, deroghe alle disposizioni del presente regolamento, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 10, paragrafo 2, nel caso in cui i sistemi nazionali di questi necessitino di sostanziali adeguamenti.

    Articolo 9

    Misure di esecuzione

    1.   Le seguenti misure di esecuzione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 10, paragrafo 2:

    a)

    indicazione del formato e delle procedure appropriati per la trasmissione dei risultati da parte degli Stati membri;

    b)

    concessione di deroghe agli Stati membri nel caso in cui i sistemi statistici nazionali di questi necessitino di sostanziali adeguamenti, compresa la concessione di ulteriori deroghe a ogni nuova prescrizione a seguito di studi pilota, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2.

    2.   Le seguenti misure intese a modificare elementi non essenziali del presente atto, anche integrandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 10, paragrafo 3:

    a)

    adeguando le definizioni degli allegati I e II e il grado di dettaglio richiesto nell’allegato III, nonché apportando le conseguenti modifiche agli allegati I e II;

    b)

    attuando i risultati degli studi pilota, a norma dell’articolo 5, paragrafo 4;

    e

    c)

    definendo le opportune norme comuni di qualità, il contenuto e le periodicità delle relazioni sulla qualità, a norma dell’articolo 6, paragrafo 3.

    3.   Particolare considerazione è riservata al principio secondo cui i benefici di tali misure devono superare i relativi costi e al principio in base al quale ogni onere finanziario supplementare a carico degli Stati membri o delle imprese dovrebbe mantenersi entro limiti ragionevoli.

    Articolo 10

    Comitato

    1.   La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico (il comitato).

    2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

    Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

    3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni all’articolo 8 della stessa.

    4.   La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono partecipare alle riunioni del comitato in qualità di osservatori.

    Articolo 11

    Cooperazione con il comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti

    In sede di esecuzione del presente regolamento la Commissione chiede il parere del comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti su tutte le questioni che rientrano nelle competenze di tale comitato, in particolare tutte le disposizioni in tema di adeguamento agli sviluppi tecnici ed economici nelle fasi di rilevazione e di elaborazione statistica dei dati, nonché di elaborazione e di trasmissione dei risultati.

    Articolo 12

    Relazione sull’applicazione

    Entro il 19 luglio 2012 la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento. In particolare, tale relazione deve:

    a)

    valutare la qualità delle statistiche elaborate;

    b)

    valutare i vantaggi che le statistiche elaborate apportano alla Comunità, agli Stati membri, ai fornitori e agli utilizzatori delle informazioni statistiche in rapporto ai loro costi;

    c)

    valutare i progressi degli studi pilota e la loro esecuzione;

    d)

    individuare potenziali miglioramenti ed emendamenti ritenuti necessari alla luce dei risultati ottenuti e dei costi connessi.

    Articolo 13

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Strasburgo, addì 20 giugno 2007.

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    H.-G. PÖTTERING

    Per il Consiglio

    Il presidente

    G. GLOSER


    (1)  GU C 144 del 14.6.2005, pag. 14.

    (2)  Parere del Parlamento europeo del 12 dicembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 25 maggio 2007.

    (3)  GU L 35 dell’8.2.2005, pag. 23. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 602/2006 della Commissione (GU L 106 del 19.4.2006, pag. 10).

    (4)  GU L 14 del 17.1.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

    (5)  GU L 76 del 30.3.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

    (6)  GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1267/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 180 del 18.7.2003, pag. 1).

    (7)  GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

    (8)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

    (9)  GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

    (10)  GU L 332 del 30.11.2006, pag. 21.


    ALLEGATO I

    MODULO COMUNE PER LE STATISTICHE SULLE CONSOCIATE ESTERE RESIDENTI NEL PAESE

    SEZIONE 1

    Unità statistiche

    Le unità statistiche sono le imprese e tutte le filiali assoggettate a controllo estero ai sensi delle definizioni di cui all’articolo 2.

    SEZIONE 2

    Caratteristiche

    Saranno forniti dati per le seguenti caratteristiche definite nell’allegato del regolamento (CE) n. 2700/98 della Commissione, del 17 dicembre 1998, relativo alle definizioni delle caratteristiche per le statistiche strutturali sulle imprese (1):

    Codice

    Designazione

    11 11 0

    Numero di imprese

    12 11 0

    Fatturato

    12 12 0

    Valore della produzione

    12 15 0

    Valore aggiunto al costo dei fattori

    13 11 0

    Acquisti complessivi di beni e servizi

    13 12 0

    Acquisti di beni e servizi destinati alla rivendita alle stesse condizioni di acquisto

    13 31 0

    Costi del personale

    15 11 0

    Investimenti lordi in beni materiali

    16 11 0

    Numero di persone occupate

    22 11 0

    Spesa complessiva per R&S intra muros (2)

    22 12 0

    Numero complessivo del personale R&S (2)

    Qualora non siano disponibili dati per il numero di persone occupate saranno forniti dati per il numero di dipendenti (codice 16 13 0).

    Per le variabili «Spesa complessiva per R&S intra muros» (codice 22 11 0) e «Numero complessivo del personale R&S» (codice 22 12 0) sono da fornire dati soltanto per le attività delle sezioni C, D, E e F della NACE.

    Per la sezione J della NACE saranno forniti dati solo per il numero di imprese, il fatturato (3) e il numero di persone occupate (o il numero di dipendenti).

    SEZIONE 3

    Grado di dettaglio

    I dati saranno forniti conformemente al concetto di «unità istituzionale controllante ultima» combinando il livello 2-IN della disaggregazione geografica con il livello 3 della disaggregazione per attività come specificato nell’allegato III e il livello 3 della disaggregazione geografica con «Economia d’impresa».

    SEZIONE 4

    Primo anno di riferimento e periodicità

    1.

    Il primo anno di riferimento per il quale saranno elaborate statistiche annuali è l’anno civile di entrata in vigore del presente regolamento.

    2.

    Gli Stati membri trasmetteranno dati per ciascun anno civile successivo.

    3.

    Il primo anno di riferimento per cui saranno compilate le variabili «Spesa complessiva per R&S intra muros» (codice 22 11 0) e «Numero complessivo del personale R&S» (codice 22 12 0) è il 2007.

    SEZIONE 5

    Trasmissione dei risultati

    I risultati saranno trasmessi entro venti mesi dalla fine dell’anno di riferimento.

    SEZIONE 6

    Relazioni e studi pilota

    1.

    Gli Stati membri trasmetteranno alla Commissione una relazione in merito alla definizione, alla struttura e alla disponibilità dei dati statistici da elaborare ai fini del presente modulo comune.

    2.

    Per il grado di dettaglio di cui al presente allegato la Commissione avvierà studi pilota, alla cui esecuzione provvederanno le autorità nazionali nell’accezione di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 322/97 a norma dell’articolo 5 del presente regolamento.

    3.

    Gli studi pilota saranno eseguiti nell’intento di valutare la fattibilità della raccolta di dati, tenuto conto dei vantaggi derivanti dalla disponibilità di tali dati in rapporto ai costi di rilevazione e all’onere gravante sulle imprese.

    4.

    Saranno avviati studi pilota per le seguenti caratteristiche:

    Codice

    Designazione

     

    Esportazioni di beni e servizi

     

    Importazioni di beni e servizi

     

    Esportazioni di beni e servizi intragruppo

     

    Importazioni di beni e servizi intragruppo

    Esportazioni, importazioni, esportazioni intragruppo e importazioni intragruppo saranno suddivise in beni e servizi.

    5.

    Saranno avviati studi pilota anche per valutare la fattibilità dell’elaborazione di dati per le attività delle sezioni M, N e O della NACE e dell’elaborazione delle variabili «Spesa complessiva per R&S intra muros» (codice 22 11 0) e «Numero complessivo del personale R&S» (codice 22 12 0) per le attività delle sezioni G, H, I, K, M, N e O della NACE. Saranno condotti anche studi pilota per valutare l’opportunità, la fattibilità e i costi della disaggregazione dei dati come specificato nella sezione 2 in classi di dimensioni misurate in termini di numero di persone occupate.


    (1)  GU L 344 del 18.12.1998, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2003 (GU L 244 del 29.9.2003, pag. 74).

    (2)  I dati per le variabili 22 11 0 e 22 12 0 vanno trasmessi ogni due anni. Se in una divisione della NACE Rev. 1.1, sezioni C-F, l’importo complessivo del fatturato o il numero di persone occupate rappresentano in uno Stato membro meno dell’1 % del totale comunitario, non occorre procedere alla rilevazione ai fini del presente regolamento delle informazioni necessarie per l’elaborazione di statistiche in merito alle caratteristiche 22 11 0 e 22 12 0.

    (3)  Per la divisione 65 della NACE Rev. 1.1 il fatturato è sostituito dal valore della produzione.


    ALLEGATO II

    MODULO COMUNE PER LE STATISTICHE SULLE CONSOCIATE ESTERE RESIDENTI ALL’ESTERO («OUTWARD FATS»)

    SEZIONE 1

    Unità statistiche

    Le unità statistiche sono le imprese e tutte le filiali all’estero controllate da un’unità istituzionale residente nel paese che rileva i dati conformemente alle definizioni di cui all’articolo 2.

    SEZIONE 2

    Caratteristiche

    Saranno indicate le seguenti caratteristiche definite nell’allegato del regolamento (CE) n. 2700/98:

    Codice

    Designazione

    12 11 0

    Fatturato

    16 11 0

    Numero di persone occupate

    11 11 0

    Numero di imprese

    Qualora il numero delle persone occupate non fosse disponibile, va indicato al suo posto il numero di dipendenti (codice 16 13 0).

    SEZIONE 3

    Grado di dettaglio

    I dati saranno forniti dettagliati per paese di ubicazione e per attività della consociata estera specificati nell’allegato III. I livelli di dettaglio per paese di ubicazione e per attività saranno combinati come segue:

    livello 1 della disaggregazione geografica combinato con il livello 2 della disaggregazione per attività,

    livello 2-OUT della disaggregazione geografica combinato con il livello 1 della disaggregazione per attività,

    livello 3 della disaggregazione geografica combinato esclusivamente con i dati sul totale delle attività.

    SEZIONE 4

    Primo anno di riferimento e periodicità

    1.

    Il primo anno di riferimento per il quale saranno elaborate statistiche annuali è l’anno civile di entrata in vigore del presente regolamento.

    2.

    Gli Stati membri trasmetteranno dati per ciascun anno civile successivo.

    SEZIONE 5

    Trasmissione dei risultati

    I risultati saranno trasmessi entro venti mesi dalla fine dell’anno di riferimento.

    SEZIONE 6

    Relazioni e studi pilota

    1.

    Gli Stati membri trasmetteranno alla Commissione una relazione in merito alla definizione, alla struttura e alla disponibilità dei dati statistici da elaborare ai fini del presente modulo comune.

    2.

    Per il grado di dettaglio di cui al presente allegato la Commissione avvierà studi pilota, alla cui esecuzione provvederanno le autorità nazionali nell’accezione di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 322/97 a norma dell’articolo 5 del presente regolamento.

    3.

    Gli studi pilota saranno condotti nell’intento di valutare l’opportunità e la fattibilità della raccolta di dati, tenendo conto dei vantaggi derivanti dalla disponibilità dei dati in rapporto ai costi di rilevazione e all’onere gravante sulle imprese.

    4.

    Saranno avviati studi pilota per le seguenti caratteristiche:

    Codice

    Designazione

    13 31 0

    Costi del personale

     

    Esportazioni di beni e servizi

     

    Importazioni di beni e servizi

     

    Esportazioni di beni e servizi intragruppo

     

    Importazioni di beni e servizi intragruppo

    12 15 0

    Numero di persone occupate

    15 11 0

    Numero di imprese


    ALLEGATO III

    LIVELLI DI DISAGGREGAZIONE GEOGRAFICA E PER ATTIVITÀ DELLE INFORMAZIONI

    Livelli di disaggregazione geografica

    Livello 1

     

    Livello 2-OUT

    (livello 1 + 24 paesi)

    V2

    Extra UE-27

    V2

    Extra UE-27

     

     

    IS

    Islanda

     

     

    LI

    Liechtenstein

     

     

    NO

    Norvegia

    CH

    Svizzera

    CH

    Svizzera

     

     

    HR

    Croazia

    RU

    Federazione russa

    RU

    Federazione russa

     

     

    TR

    Turchia

     

     

    EG

    Egitto

     

     

    MA

    Marocco

     

     

    NG

    Nigeria

     

     

    ZA

    Sudafrica

    CA

    Canada

    CA

    Canada

    US

    Stati Uniti d’America

    US

    Stati Uniti

     

     

    MX

    Messico

     

     

    AR

    Argentina

    BR

    Brasile

    BR

    Brasile

     

     

    CL

    Cile

     

     

    UY

    Uruguay

     

     

    VE

    Venezuela

     

     

    IL

    Israele

    CN

    Cina

    CN

    Cina

    HK

    Hong Kong

    HK

    Hong Kong

    IN

    India

    IN

    India

     

     

    ID

    Indonesia

    JP

    Giappone

    JP

    Giappone

     

     

    KR

    Corea del Sud

     

     

    MY

    Malaysia

     

     

    PH

    Filippine

     

     

    SG

    Singapore

     

     

    TW

    Taiwan

     

     

    TH

    Thailandia

     

     

    AU

    Australia

     

     

    NZ

    Nuova Zelanda

    Z8

    Extra UE-27 non attribuiti

    Z8

    Extra UE-27 non attribuiti

    C4

    Centri finanziari offshore

    C4

    Centri finanziari offshore

    Z7

    Controllo equamente condiviso delle UCI (1) di più di uno Stato membro

    Z7

    Controllo equamente condiviso delle UCI (1) di più di uno Stato membro


    Livello 2-IN

    A1

    Totale mondiale (tutte le entità compreso il paese di rilevazione dei dati)

    Z9

    Resto del mondo (escluso il paese di rilevazione dei dati)

    A2

    Controllata dal paese di rilevazione dei dati

    V1

    UE-27 (intra UE-27) escluso il paese di rilevazione dei dati

    BE

    Belgio

    BG

    Bulgaria

    CZ

    Repubblica ceca

    DK

    Danimarca

    DE

    Germania

    EE

    Estonia

    IE

    Irlanda

    GR

    Grecia

    ES

    Spagna

    FR

    Francia

    IT

    Italia

    CY

    Cipro

    LV

    Lettonia

    LT

    Lituania

    LU

    Lussemburgo

    HU

    Ungheria

    MT

    Malta

    NL

    Paesi Bassi

    AT

    Austria

    PL

    Polonia

    PT

    Portogallo

    RO

    Romania

    SI

    Slovenia

    SK

    Slovacchia

    FI

    Finlandia

    SE

    Svezia

    UK

    Regno Unito

    Z7

    Controllo equamente condiviso delle UCI (2) di più di uno Stato membro

    V2

    Extra UE-27

    AU

    Australia

    CA

    Canada

    CH

    Svizzera

    CN

    Cina

    HK

    Hong Kong

    IL

    Israele

    IS

    Islanda

    JP

    Giappone

    LI

    Liechtenstein

    NO

    Norvegia

    NZ

    Nuova Zelanda

    RU

    Federazione russa

    TR

    Turchia

    US

    Stati Uniti

    C4

    Centri finanziari offshore

    Z8

    Extra UE-27 non attribuiti


    Livello 3

    AD

    Andorra

    EE

    Estonia (3)

    KZ

    Kazakistan

    QA

    Qatar

    AE

    Emirati arabi uniti

    EG

    Egitto

    LA

    Repubblica democratica popolare del Laos

    RO

    Romania (3)

    AF

    Afghanistan

    ER

    Eritrea

    LB

    Libano

    RS

    Serbia

    AG

    Antigua e Barbuda

    ES

    Spagna (3)

    LC

    Saint Lucia

    RU

    Federazione russa

    AI

    Anguilla

    ET

    Etiopia

    LI

    Liechtenstein

    RW

    Ruanda

    AL

    Albania

    FI

    Finlandia (3)

    LK

    Sri Lanka

    SA

    Arabia Saudita

    AM

    Armenia

    FJ

    Figi

    LR

    Liberia

    SB

    Isole Salomone

    AN

    Antille olandesi

    FK

    Isole Falkland (Malvine)

    LS

    Lesotho

    SC

    Seicelle

    AO

    Angola

    FM

    Stati federati di Micronesia

    LT

    Lituania (3)

    SD

    Sudan

    AQ

    Antartide

    FO

    Færøer

    LU

    Lussemburgo (3)

    SE

    Svezia (3)

    AR

    Argentina

    FR

    Francia (3)

    LV

    Lettonia (3)

    SG

    Singapore

    AS

    Samoa americane

    GA

    Gabon

    LY

    Gran Giamahiria araba libica

    SH

    Sant’Elena

    AT

    Austria (3)

    GD

    Grenada

    MA

    Marocco

    SI

    Slovenia (3)

    AU

    Australia

    GE

    Georgia

    MD

    Repubblica moldova

    SK

    Slovacchia (3)

    AW

    Aruba

    GG

    Guernsey

    ME

    Montenegro

    SL

    Sierra Leone

    AZ

    Azerbaigian

    GH

    Ghana

    MG

    Madagascar

    SM

    San Marino

    BA

    Bosnia-Erzegovina

    GI

    Gibilterra

    MH

    Isole Marshall

    SN

    Senegal

    BB

    Barbados

    GL

    Groenlandia

    MK (5)

    Ex repubblica iugoslava di Macedonia

    SO

    Somalia

    BD

    Bangladesh

    GM

    Gambia

    ML

    Mali

    SR

    Suriname

    BE

    Belgio (3)

    GN

    Guinea

    MM

    Myanmar

    ST

    São Tomé e Príncipe

    BF

    Burkina-Faso

    GQ

    Guinea equatoriale

    MN

    Mongolia

    SV

    Salvador

    BG

    Bulgaria (3)

    GR

    Grecia (3)

    MO

    Macao

    SY

    Repubblica araba siriana

    BH

    Bahrein

    GS

    Isole della Georgia del Sud e Sandwich del Sud

    MP

    Marianne settentrionali

    SZ

    Swaziland

    BI

    Burundi

    GT

    Guatemala

    MR

    Mauritania

    TC

    Isole Turks e Caicos

    BJ

    Benin

    GU

    Guam

    MS

    Montserrat

    TD

    Ciad

    BM

    Bermuda

    GW

    Guinea-Bissau

    MT

    Malta (3)

    TF

    Territori francesi meridionali

    BN

    Brunei Darussalam

    GY

    Guyana

    MU

    Maurizio

    TG

    Togo

    BO

    Bolivia

    HK

    Hong Kong

    MV

    Maldive

    TH

    Thailandia

    BR

    Brasile

    HM

    Isole Heard e McDonald

    MW

    Malawi

    TJ

    Tagikistan

    BS

    Bahama

    HN

    Honduras

    MX

    Messico

    TK

    Tokelau

    BT

    Bhutan

    HR

    Croazia

    MY

    Malaysia

    TM

    Turkmenistan

    BV

    Isola di Bouvet

    HT

    Haiti

    MZ

    Mozambico

    TN

    Tunisia

    BW

    Botswana

    HU

    Ungheria (3)

    NA

    Namibia

    TO

    Tonga

    BY

    Bielorussia

    ID

    Indonesia

    NC

    Nuova Caledonia

    TP

    Timor est

    BZ

    Belize

    IE

    Irlanda (3)

    NE

    Niger

    TR

    Turchia

    CA

    Canada

    IL

    Israele

    NF

    Isola Norfolk

    TT

    Trinidad e Tobago

    CC

    Isole Cocos (Keeling)

    IM

    Isola di Man

    NG

    Nigeria

    TV

    Tuvalu

    CD

    Repubblica democratica del Congo

    IN

    India

    NI

    Nicaragua

    TW

    Taiwan, Provincia della Cina

    CF

    Repubblica centrafricana

    IO

    Territorio britannico dell’Oceano Indiano

    NL

    Paesi Bassi (3)

    TZ

    Repubblica unita di Tanzania

    CG

    Congo

    IQ

    Iraq

    NO

    Norvegia

    UA

    Ucraina

    CH

    Svizzera

    IR

    Repubblica islamica dell’Iran

    NP

    Nepal

    UG

    Uganda

    CI

    Costa d’avorio

    IS

    Islanda

    NR

    Nauru

    UK

    Regno Unito (3)

    CK

    Isole Cook

    IT

    Italia (3)

    NU

    Niue

    UM

    Isole minori lontane degli Stati Uniti

    CL

    Cile

    JE

    Jersey

    NZ

    Nuova Zelanda

    US

    Stati Uniti

    CM

    Camerun

    JM

    Giamaica

    OM

    Oman

    UY

    Uruguay

    CN

    Cina

    JO

    Giordania

    PA

    Panama

    UZ

    Uzbekistan

    CO

    Colombia

    JP

    Giappone

    PE

    Perù

    VA

    Santa Sede (Città del Vaticano)

    CR

    Costa Rica

    KE

    Kenya

    PF

    Polinesia francese

    VC

    Saint Vincent e Grenadine

    CU

    Cuba

    KG

    Kirghizistan

    PG

    Papua Nuova Guinea

    VE

    Venezuela

    CV

    Capo Verde

    KH

    Cambogia (Kampuchea)

    PH

    Filippine

    VG

    Isole Vergini britanniche

    CX

    Isola Christmas

    KI

    Kiribati

    PK

    Pakistan

    VI

    Isole Vergini americane

    CY

    Cipro (3)

    KM

    Comore

    PL

    Polonia (3)

    VN

    Vietnam

    CZ

    Repubblica ceca (3)

    KN

    Saint Kitts e Nevis

    PN

    Pitcairn

    VU

    Vanuatu

    DE

    Germania (3)

    KP

    Repubblica democratica popolare di Corea (Corea del Nord)

    PS

    Territorio palestinese occupato

    WF

    Wallis e Futuna

    DJ

    Gibuti

    KR

    Repubblica di Corea (Corea del Sud)

    PT

    Portogallo (3)

    WS

    Samoa

    DK

    Danimarca (3)

    KW

    Kuwait

    PW

    Palau

    YE

    Yemen

    DM

    Dominica

    KY

    Isole Cayman

    PY

    Paraguay

     

     

    DO

    Repubblica dominicana

     

     

     

     

    ZA

    Sudafrica

    DZ

    Algeria

     

     

     

     

    ZM

    Zambia

    EC

    Ecuador

    Z8

    Extra UE-27 non attribuiti

     

     

    ZW

    Zimbabwe

    A2

    Controllata dal paese di rilevazione dei dati

    Z7

    Controllo equamente condiviso delle UCI di più di uno Stato membro (4)

     

     

     

     


    Livelli di disaggregazione per attività

    Livello 1

    Livello 2

     

     

    NACE Rev. 1.1 (6)

    TOTALE DELLE ATTIVITÀ

    TOTALE DELLE ATTIVITÀ

    Sezioni C-O (esclusa L)

    ESTRAZIONE DI MINERALI

    ESTRAZIONE DI MINERALI

    Sezione C

    di cui:

     

    Estrazione di petrolio e di gas

    Divisione 11

    ATTIVITÀ MANIFATTURIERE

    ATTIVITÀ MANIFATTURIERE

    Sezione D

    Industrie alimentari

    Sottosezione DA

    Industrie tessili e dell’abbigliamento

    Sottosezione DB

    Industria del legno, stampa e editoria

    Sottosezioni DD & DE

    TOTALE industrie tessili + industria del legno

     

    Raffinerie di petrolio e altri trattamenti

    Divisione 23

    Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali

    Divisione 24

    Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche

    Divisione 25

    Prodotti petroliferi, chimici, in gomma e materie plastiche

    TOTALE prodotti petroliferi, chimici, in gomma e materie plastiche

     

    Prodotti in metallo

    Sottosezione DJ

    Macchine ed apparecchi meccanici

    Divisione 29

    TOTALE prodotti in metallo ed apparecchi meccanici

     

    Macchine per ufficio, elaboratori e sistemi informatici

    Divisione 30

    Apparecchi radiotelevisivi e apparecchiature per le comunicazioni

    Divisione 32

    Macchine per ufficio, elaboratori, apparecchi radiotelevisivi e apparecchiature per le comunicazioni

    TOTALE macchine per ufficio, elaboratori, apparecchi radiotelevisivi e apparecchiature per le comunicazioni

     

    Autoveicoli

    Divisione 34

    Altri mezzi di trasporto

    Divisione 35

    Veicoli e altri mezzi di trasporto

    TOTALE veicoli + altri mezzi di trasporto

     

    Attività manifatturiere n.c.a.

     

    ENERGIA ELETTRICA, GAS E ACQUA

    ENERGIA ELETTRICA, GAS E ACQUA

    Sezione E

    COSTRUZIONI

    COSTRUZIONI

    Sezione F

    TOTALE SERVIZI

    TOTALE SERVIZI

     

    COMMERCIO E RIPARAZIONI

    COMMERCIO E RIPARAZIONI

    Sezione G

    Commercio, manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli; vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione

    Divisione 50

    Commercio all’ingrosso e intermediari del commercio, autoveicoli e motocicli esclusi

    Divisione 51

    Commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di motocicli; riparazione di beni personali e per la casa

    Divisione 52

    ALBERGHI E RISTORANTI

    ALBERGHI E RISTORANTI

    Sezione H

    TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONI

    TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONI

    Sezione I

    Trasporti e magazzinaggio

    Div. 60, 61, 62, 63

    Trasporti terrestri; trasporti mediante condotte

    Divisione 60

    Trasporti marittimi e per vie d’acqua

    Divisione 61

    Trasporti aerei

    Divisione 62

    Attività di supporto ed ausiliarie dei trasporti; attività delle agenzie di viaggio

    Divisione 63

    Poste e telecomunicazioni

    Divisione 64

    Attività postali e di corriere

    Gruppo 641

    Telecomunicazioni

    Gruppo 642

    INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

    INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

    Sezione J

    Intermediazione monetaria e finanziaria (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)

    Divisione 65

    Assicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie

    Divisione 66

    Attività ausiliarie dell’intermediazione finanziaria e delle assicurazioni

    Divisione 67

    ATTIVITÀ IMMOBILIARI

    Sezione K, Div. 70

    NOLEGGIO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE SENZA OPERATORE E DI BENI PER USO PERSONALE E DOMESTICO

    Sezione K, Div. 71

    INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE

    INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE

    Sezione K, Div. 72

    RICERCA E SVILUPPO

    RICERCA E SVILUPPO

    Sezione K, Div. 73

    ATTIVITÀ DI SERVIZI ALLE IMPRESE

    ATTIVITÀ DI SERVIZI ALLE IMPRESE

    Sezione K, Div. 74

    Attività legali, contabilità, studi di mercato e consulenza

    Gruppo 74.1

    Attività degli studi legali e notarili

    Classe 74.11

    Contabilità, consulenza societaria, incarichi giudiziari, consulenza in materia fiscale

    Classe 74.12

    Studi di mercato e sondaggi di opinione

    Classe 74.13

    Consulenza amministrativo-gestionale

    Classe 74.14

    Amministrazione di imprese

    Classe 74.15

    Attività degli studi di architettura, ingegneria ed altri studi tecnici

    Gruppo 74.2

    Pubblicità

    Gruppo 74.4

    Altre attività di servizi alle imprese n.c.a.

    Gruppi 74.3, 74.5, 74.6, 74.7, 74.8

    ISTRUZIONE

    Sezione M

    SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE

    Sezione N

    SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI, DELLE ACQUE DI SCARICO E SIMILI

    Sezione O, Div. 90

    ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE N.C.A.

    Sezione O, Div. 91

    ATTIVITÀ RICREATIVE, CULTURALI E SPORTIVE

    ATTIVITÀ RICREATIVE, CULTURALI E SPORTIVE

    Sezione O, Div. 92

    Attività cinematografiche, radiotelevisive, dello spettacolo, di intrattenimento e divertimento

    Gruppi 92.1, 92.2, 92.3

    Attività delle agenzie di stampa

    Gruppo 92.4

    Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali

    Gruppo 92.5

    Attività sportive e ricreative

    Gruppi 92.6, 92.7

    ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI

    Sezione O, Div. 93

    Non attribuite

     


    Livello 3 (NACE Rev. 1.1)

    Titolo

    Livello di dettaglio richiesto

    Economia d’impresa

    Sezioni C-K

    Estrazione di minerali

    Sezione C

    Attività manifatturiere

    Sezione D

    Tutte le sottosezioni DA-DN

    Tutte le divisioni 15-37

    Aggregati:

    Alta tecnologia (HIT)

    24.4, 30, 32, 33, 35.3

    Tecnologia medio alta (MHT)

    24 tranne 24.4, 29, 31, 34, 35.2, 35.4, 35.5

    Tecnologia medio bassa (MLT)

    23, 25-28, 35.1

    Bassa tecnologia (LOT)

    15-22, 36, 37

    Produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas e acqua

    Sezione E

    Tutte le divisioni (40 e 41)

    Costruzioni

    Sezione F (Divisione 45)

    Tutti i gruppi (45.1-45.5)

    Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa

    Sezione G

    Tutte le divisioni (50-52)

    Gruppi 50.1 + 50.2 + 50.3, 50.4, 50.5, 51.1-51.9

    Gruppi 52.1-52.7

    Alberghi e ristoranti

    Sezione H (Divisione 55)

    Gruppi 55.1-55.5

    Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni

    Sezione I

    Tutte le divisioni

    Gruppi 60.1, 60.2, 60.3, 63.1 + 63.2, 63.3, 63.4, 64.1, 64.2

    Attività finanziarie

    Sezione J

    Tutte le divisioni

    Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese

    Sezione K

    Divisione 70

    Divisione 71, gruppi 71.1 + 71.2, 71.3 e 71.4

    Divisione 72, gruppi 72.1-72.6

    Divisione 73

    Divisione 74, aggregati 74.1-74.4 e 74.5-74.8


    (1)  Unità istituzionale ultima controllante di una consociata estera.

    (2)  Unità istituzionale ultima controllante di una consociata estera.

    (3)  Solo per inward FATS.

    (4)  Unità istituzionale ultima controllante di una consociata estera.

    (5)  Codice provvisorio che non incide sulla denominazione definitiva del paese che sarà assegnata alla conclusione dei negoziati attualmente in corso alle Nazioni Unite.

    (6)  Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1893/2006.


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