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Document 32006D0321

    2006/321/CE: Decisione della Commissione, del 28 aprile 2006 , che modifica le decisioni 2005/710/CE, 2005/733/CE e 2005/758/CE riguardo alla proroga del periodo in cui esse si applicano a talune misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità in Romania, Turchia e Croazia [notificata con il numero C(2006) 1710] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 118 del 3.5.2006, p. 18–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 118M del 8.5.2007, p. 667–668 (MT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2006

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/321/oj

    3.5.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 118/18


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 28 aprile 2006

    che modifica le decisioni 2005/710/CE, 2005/733/CE e 2005/758/CE riguardo alla proroga del periodo in cui esse si applicano a talune misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità in Romania, Turchia e Croazia

    [notificata con il numero C(2006) 1710]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2006/321/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono da paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 7,

    vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono da paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (2), in particolare l’articolo 22, paragrafo 6,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’influenza aviaria è una malattia virale contagiosa del pollame e dei volatili che provoca mortalità e alterazioni e può assumere rapidamente un carattere epizootico tale da costituire una grave minaccia per la salute dell’uomo e degli animali e da ridurre notevolmente la redditività degli allevamenti avicoli. Esiste il rischio che, attraverso il commercio internazionale di pollame vivo, di volatili vivi diversi dal pollame e di alcuni prodotti da essi derivati, l’agente della malattia sia introdotto nella Comunità.

    (2)

    A seguito dell’insorgenza di un’epidemia d’influenza aviaria, causata dal ceppo virale altamente patogeno H5N1, verificatasi nel dicembre 2003 nel sud-est asiatico, la Commissione ha adottato diverse misure di protezione in relazione all’epidemia d’influenza aviaria. Tali misure comprendono in particolare la decisione 2005/710/CE della Commissione, del 13 ottobre 2005, recante alcune misure di protezione per sospetta influenza aviaria ad alta patogenicità in Romania (3), la decisione 2005/733/CE della Commissione, del 19 ottobre 2005, recante alcune misure di protezione per sospetta influenza aviaria ad alta patogenicità in Turchia e che abroga la decisione 2005/705/CE (4) e la decisione 2005/758/CE della Commissione, del 27 ottobre 2005, che reca alcune misure di protezione per sospetta influenza aviaria ad alta patogenicità in Croazia e abroga la decisione 2005/749/CE (5).

    (3)

    Dopo l’adozione delle decisioni 2005/710/CE, 2005/733/CE e 2005/758/CE nel corso della sorveglianza sono stati osservati più volte nuovi casi di influenza aviaria in Romania, Turchia e Croazia. È perciò opportuno continuare l’applicazione delle restrizioni contenute nelle decisioni di cui sopra riguardo ai suddetti paesi, estendendone il periodo di applicazione fino al 31 luglio 2006.

    (4)

    È anche opportuno modificare di conseguenza il testo delle decisioni 2005/710/CE, 2005/733/CE e 2005/758/CE.

    (5)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    All’articolo 4 della decisione 2005/710/CE la data «30 aprile 2006» è sostituita da «31 luglio 2006».

    Articolo 2

    All’articolo 6 della decisione 2005/733/CE la data «30 aprile 2006» è sostituita da «31 luglio 2006».

    Articolo 3

    All’articolo 5 della decisione 2005/758/CE la data «30 aprile 2006» è sostituita da «31 luglio 2006».

    Articolo 4

    Gli Stati membri adottano e pubblicano immediatamente le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Articolo 5

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2006.

    Per la Commissione

    Markos KYPRIANOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

    (2)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1).

    (3)  GU L 269 del 14.10.2005, pag. 42. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/24/CE (GU L 17 del 21.1.2006, pag. 30).

    (4)  GU L 274 del 20.10.2005, pag. 102.

    (5)  GU L 285 del 28.10.2005, pag. 50. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/256/CE (GU L 92 del 30.3.2006, pag. 15).


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