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Document 32006D0321
2006/321/EC: Commission Decision of 28 April 2006 amending Decisions 2005/710/EC, 2005/733/EC and 2005/758/EC as regards an extension of their period of application for certain protection measures in relation to highly pathogenic avian influenza in Romania, Turkey and Croatia (notified under document number C(2006) 1710) (Text with EEA relevance)
2006/321/CE: Decisione della Commissione, del 28 aprile 2006 , che modifica le decisioni 2005/710/CE, 2005/733/CE e 2005/758/CE riguardo alla proroga del periodo in cui esse si applicano a talune misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità in Romania, Turchia e Croazia [notificata con il numero C(2006) 1710] (Testo rilevante ai fini del SEE)
2006/321/CE: Decisione della Commissione, del 28 aprile 2006 , che modifica le decisioni 2005/710/CE, 2005/733/CE e 2005/758/CE riguardo alla proroga del periodo in cui esse si applicano a talune misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità in Romania, Turchia e Croazia [notificata con il numero C(2006) 1710] (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 118 del 3.5.2006, p. 18–19
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 118M del 8.5.2007, p. 667–668
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2006
3.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 118/18 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 28 aprile 2006
che modifica le decisioni 2005/710/CE, 2005/733/CE e 2005/758/CE riguardo alla proroga del periodo in cui esse si applicano a talune misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità in Romania, Turchia e Croazia
[notificata con il numero C(2006) 1710]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/321/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono da paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 7,
vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono da paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (2), in particolare l’articolo 22, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
L’influenza aviaria è una malattia virale contagiosa del pollame e dei volatili che provoca mortalità e alterazioni e può assumere rapidamente un carattere epizootico tale da costituire una grave minaccia per la salute dell’uomo e degli animali e da ridurre notevolmente la redditività degli allevamenti avicoli. Esiste il rischio che, attraverso il commercio internazionale di pollame vivo, di volatili vivi diversi dal pollame e di alcuni prodotti da essi derivati, l’agente della malattia sia introdotto nella Comunità. |
(2) |
A seguito dell’insorgenza di un’epidemia d’influenza aviaria, causata dal ceppo virale altamente patogeno H5N1, verificatasi nel dicembre 2003 nel sud-est asiatico, la Commissione ha adottato diverse misure di protezione in relazione all’epidemia d’influenza aviaria. Tali misure comprendono in particolare la decisione 2005/710/CE della Commissione, del 13 ottobre 2005, recante alcune misure di protezione per sospetta influenza aviaria ad alta patogenicità in Romania (3), la decisione 2005/733/CE della Commissione, del 19 ottobre 2005, recante alcune misure di protezione per sospetta influenza aviaria ad alta patogenicità in Turchia e che abroga la decisione 2005/705/CE (4) e la decisione 2005/758/CE della Commissione, del 27 ottobre 2005, che reca alcune misure di protezione per sospetta influenza aviaria ad alta patogenicità in Croazia e abroga la decisione 2005/749/CE (5). |
(3) |
Dopo l’adozione delle decisioni 2005/710/CE, 2005/733/CE e 2005/758/CE nel corso della sorveglianza sono stati osservati più volte nuovi casi di influenza aviaria in Romania, Turchia e Croazia. È perciò opportuno continuare l’applicazione delle restrizioni contenute nelle decisioni di cui sopra riguardo ai suddetti paesi, estendendone il periodo di applicazione fino al 31 luglio 2006. |
(4) |
È anche opportuno modificare di conseguenza il testo delle decisioni 2005/710/CE, 2005/733/CE e 2005/758/CE. |
(5) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All’articolo 4 della decisione 2005/710/CE la data «30 aprile 2006» è sostituita da «31 luglio 2006».
Articolo 2
All’articolo 6 della decisione 2005/733/CE la data «30 aprile 2006» è sostituita da «31 luglio 2006».
Articolo 3
All’articolo 5 della decisione 2005/758/CE la data «30 aprile 2006» è sostituita da «31 luglio 2006».
Articolo 4
Gli Stati membri adottano e pubblicano immediatamente le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.
(2) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1).
(3) GU L 269 del 14.10.2005, pag. 42. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/24/CE (GU L 17 del 21.1.2006, pag. 30).
(4) GU L 274 del 20.10.2005, pag. 102.
(5) GU L 285 del 28.10.2005, pag. 50. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/256/CE (GU L 92 del 30.3.2006, pag. 15).