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Dokument 32005R0992
Commission Regulation (EC) No 992/2005 of 29 June 2005 opening and providing for the administration of an import quota for young male bovine animals for fattening (1 July 2005 to 30 June 2006)
Regolamento (CE) n. 992/2005 della Commissione, del 29 giugno 2005, relativo all’apertura e alla gestione di un contingente tariffario per l’importazione di giovani bovini maschi destinati all’ingrasso (dal 1o luglio 2005 al 30 giugno 2006)
Regolamento (CE) n. 992/2005 della Commissione, del 29 giugno 2005, relativo all’apertura e alla gestione di un contingente tariffario per l’importazione di giovani bovini maschi destinati all’ingrasso (dal 1o luglio 2005 al 30 giugno 2006)
GU L 168 del 30.6.2005, s. 16–22
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Inte längre i kraft, Sista giltighetsdag: 06/02/2009
30.6.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 168/16 |
REGOLAMENTO (CE) N. 992/2005 DELLA COMMISSIONE
del 29 giugno 2005
relativo all’apertura e alla gestione di un contingente tariffario per l’importazione di giovani bovini maschi destinati all’ingrasso (dal 1o luglio 2005 al 30 giugno 2006)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), in particolare l’articolo 32, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
L’elenco CXL dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) prevede l’apertura da parte della Comunità di un contingente tariffario annuo per l’importazione di 169 000 capi di giovani bovini maschi destinati all’ingrasso. |
(2) |
In attesa dell’esito dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT nell’ambito dell’OMC in seguito all’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (in appresso «i nuovi Stati membri»), di cui alcuni costituivano, unitamente alla Romania, i principali paesi fornitori per tale contingente negli ultimi tre anni contingentali, è opportuno prevedere, tra le modalità di gestione di tale contingente, che, nel periodo dal 1o luglio 2005 al 30 giugno 2006, il quantitativo disponibile sia adeguatamente scaglionato nell’arco dell’anno, come previsto dall’articolo 32, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1254/1999. |
(3) |
Per tenere conto dei flussi commerciali tradizionali tra la Comunità e i paesi fornitori nell’ambito di tale contingente e della necessità di salvaguardare l’equilibrio del mercato, il quantitativo disponibile è scaglionato su quattro trimestri per l’anno contingentale 2005/2006. Una volta conclusi e ratificati i negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, verranno applicate nuove modalità di gestione, le quali dovrebbero tenere conto sia dei negoziati sia dei quantitativi già utilizzati nell’ambito del contingente aperto dal presente regolamento. |
(4) |
Per la parità di accesso al contingente e per garantire nel contempo che ciascuna domanda riguardi un numero di capi sostenibile sotto il profilo commerciale, è opportuno fissare un numero minimo e massimo di capi per domanda di titolo di importazione. |
(5) |
Per evitare la presentazione di domande a scopo speculativo, i quantitativi ammissibili nell’ambito del contingente devono essere resi accessibili agli operatori in grado di dimostrare una solida attività commerciale di importazione dai paesi terzi per quantitativi di una certa entità. Per questo motivo e per garantire una gestione efficace, è opportuno esigere che i suddetti operatori abbiano importato come minimo 100 capi nel periodo dal 1o maggio 2004 al 30 aprile 2005, poiché una partita di 100 capi può essere considerata una fornitura sostenibile sotto il profilo commerciale. |
(6) |
Il controllo dei suddetti criteri presuppone che la domanda sia presentata nello Stato membro in cui l’importatore è iscritto nel registro dell’IVA. |
(7) |
Per evitare speculazioni, occorre vietare l’accesso al contingente agli importatori che al 1o gennaio 2005 non siano più attivi nel commercio di bovini vivi e disporre, inoltre, che i titoli non siano trasferibili. |
(8) |
È opportuno disporre, altresì, che i quantitativi per cui possono essere richiesti i titoli d’importazione siano attribuiti dopo un periodo di riflessione, applicando, ove del caso, una percentuale unica di riduzione. |
(9) |
Il regime dovrebbe essere gestito mediante titoli d’importazione. A tal fine occorre prevedere, in particolare, le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, se necessario completando talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d’applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 (2) e del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (3). |
(10) |
L’esperienza ha dimostrato che, ai fini di una corretta gestione del contingente, è inoltre necessario accertarsi che il titolare del titolo sia un vero importatore, ossia che partecipi attivamente all’acquisto, al trasporto e all’importazione dei capi in questione. La presentazione della prova di tali attività costituirebbe quindi un’esigenza principale in ordine alla cauzione relativa al titolo. |
(11) |
Allo scopo di garantire un rigoroso controllo statistico degli animali importati nell’ambito del contingente, non è opportuno applicare la tolleranza di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000. |
(12) |
L’applicazione del contingente tariffario richiede controlli effettivi quanto alla destinazione particolare degli animali importati. Gli animali devono pertanto essere ingrassati nello Stato membro che ha rilasciato il titolo d’importazione. |
(13) |
Dovrebbe essere costituita una cauzione per garantire che gli animali siano ingrassati per almeno 120 giorni in unità di produzione designate. L’importo della cauzione dovrebbe coprire la differenza tra i dazi della tariffa doganale comune (TDC) e i dazi ridotti, applicabili alla data dell’immissione in libera pratica degli animali suddetti. |
(14) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Per il periodo dal 1 luglio 2005 al 30 giugno 2006 è aperto un contingente tariffario di 169 000 capi di giovani bovini maschi di cui ai codici NC 0102 90 05, 0102 90 29 o 0102 90 49, destinati all’ingrasso nella Comunità, fatte salve eventuali riduzioni negoziate successivamente tra la Comunità e i relativi partner in seno all’OMC nell’ambito dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, dell’accordo GATT nel quadro dell’OMC.
Il contingente tariffario reca il numero d’ordine 09.4005.
2. Il dazio doganale applicabile all’importazione nell’ambito del contingente tariffario di cui al paragrafo 1 ammonta al 16 % ad valorem, maggiorato di 582 EUR/tonnellata di peso netto.
L’applicazione dell’aliquota di cui al primo comma è subordinata alla condizione che l’animale importato venga ingrassato per un periodo di almeno 120 giorni nello Stato membro che ha rilasciato il titolo d’importazione.
3. I quantitativi di cui al paragrafo 1 sono scaglionati nel periodo ivi riferito come segue:
a) |
42 250 bovini vivi nel periodo dal 1o luglio 2005 al 30 settembre 2005; |
b) |
42 250 bovini vivi nel periodo dal 1o ottobre 2005 al 31 dicembre 2005; |
c) |
42 250 bovini vivi nel periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 marzo 2006; |
d) |
42 250 bovini vivi nel periodo dal 1o aprile 2006 al 30 giugno 2006. |
4. Se, in uno dei periodi di cui al paragrafo 3, lettere a), b) e c), i quantitativi oggetto delle domande di titolo presentate per ciascun periodo sono inferiori al quantitativo disponibile per lo stesso periodo, il quantitativo residuo va ad aggiungersi al quantitativo disponibile del periodo successivo.
Articolo 2
1. Per avere accesso al contingente di cui all’articolo 1, il richiedente deve essere una persona fisica o giuridica che, al momento della presentazione della domanda di titolo d’importazione, è in grado di dimostrare, con soddisfazione delle autorità competenti dello Stato membro, di aver importato, nel periodo dal 1o maggio 2004 al 30 aprile 2005, almeno 100 capi di cui al codice CN 0102 90.
Il richiedente deve essere inoltre iscritto in un registro nazionale dell’IVA.
2. La prova dell’importazione è costituita esclusivamente dal documento doganale di immissione in libera pratica, debitamente vistato dalle autorità doganali e contenente un riferimento al richiedente in qualità di destinatario.
Gli Stati membri possono accettare copie dei documenti di cui al primo comma, debitamente autenticate dall’autorità competente. Qualora accettino copie di tali documenti, gli Stati membri sono tenuti a riferirlo nella comunicazione trasmessa a norma dell’articolo 3, paragrafo 5, per ciascun richiedente.
3. Non possono presentare domanda gli operatori che, al 1o gennaio 2005, abbiano cessato l’attività nell’ambito degli scambi commerciali nel settore delle carni bovine con i paesi terzi.
4. La società creata dalla fusione di società che abbiano realizzato ciascuna importazioni di riferimento nel rispetto del numero minimo di capi di cui al paragrafo 1 può avvalersi di tali importazioni di riferimento per la presentazione della domanda.
Articolo 3
1. Le domande di titoli d’importazione possono essere presentate soltanto nello Stato membro in cui il richiedente è registrato ai fini dell’IVA.
2. Le domande di titolo d’importazione per ciascuno dei periodi di cui all’articolo 1, paragrafo 3:
a) |
riguardano un quantitativo pari o superiore a 100 capi, |
b) |
non possono riferirsi ad un quantitativo superiore al 5 % del quantitativo disponibile. |
Qualora le domande superino il quantitativo di cui al primo comma, lettera b), non si tiene conto del quantitativo in eccesso.
3. Le domande di titoli di importazione sono presentate nei primi 10 giorni lavorativi del periodo indicato all’articolo 1, paragrafo 3. Tuttavia, le domande relative al primo periodo devono essere presentate entro 10 giorni lavorativi dalla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
4. I richiedenti possono presentare una sola domanda per ciascuno dei periodi di cui all’articolo 1, paragrafo 3. Qualora il medesimo richiedente presenti più di una domanda, tutte le sue domande sono irricevibili.
5. Dopo aver verificato i documenti presentati, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il quinto giorno lavorativo dal termine del periodo di presentazione delle domande, un elenco con il nome e l’indirizzo dei richiedenti e i quantitativi richiesti.
Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, sono trasmesse a mezzo fax o per posta elettronica, utilizzando il modulo riprodotto nell’allegato I al presente regolamento per le domande effettivamente presentate.
Articolo 4
1. Dopo aver ricevuto la comunicazione di cui all’articolo 3, paragrafo 5, la Commissione decide al più presto in che misura possano essere accolte le domande.
2. Se i quantitativi di cui è stata chiesta l’importazione a norma dell’articolo 3 superano i quantitativi disponibili per il periodo di cui trattasi, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.
Se dall’applicazione del coefficiente di riduzione di cui al primo comma il quantitativo risulta inferiore a 100 capi per domanda, gli Stati membri assegnano i quantitativi da importare mediante estrazione a sorte per partite di 100 capi. L’eventuale quantitativo residuo inferiore a 100 capi costituisce una sola partita.
3. Fatta salva la decisione di accettazione delle domande da parte della Commissione, i titoli sono rilasciati al più presto possibile.
Articolo 5
1. I titoli di importazione sono rilasciati a nome dell’operatore che ha presentato domanda.
2. La domanda di titolo e il titolo stesso recano le seguenti diciture:
a) |
nella casella 8, il paese d’origine; |
b) |
nella casella 16, almeno uno dei seguenti codici della nomenclatura combinata:
|
c) |
nella casella 20, il numero d’ordine del contingente (09.4005) e una delle diciture di cui all’allegato III. |
Articolo 6
1. In deroga all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, i titoli d’importazione rilasciati in virtù del presente regolamento non sono trasferibili e danno diritto al beneficio del contingente tariffario soltanto se sono intestati agli stessi nomi e recano gli stessi indirizzi dei destinatari indicati sulle dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica che li accompagnano.
2. La validità dei titoli cessa comunque dopo il 30 giugno 2006.
3. La cauzione relativa al titolo d’importazione è di 15 EUR/capo e viene depositata dal richiedente assieme alla domanda di titolo.
4. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.
5. In applicazione dell’articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, per le quantità importate in eccesso rispetto al quantitativo indicato nel titolo di importazione viene riscosso il dazio doganale intero applicabile il giorno dell’accettazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica.
6. Fatte salve le disposizioni di cui al titolo III, sezione 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000, la cauzione non è svincolata fino a quando non è stata fornita la prova che il titolare del titolo è responsabile, sul piano commerciale e logistico, dell’acquisto, del trasporto e dell’immissione in libera pratica degli animali in parola. Tale prova comprende almeno i seguenti elementi:
a) |
la fattura commerciale originale, o la relativa copia autenticata, rilasciata al titolare del titolo dal venditore o dal suo rappresentante, entrambi stabiliti nel paese terzo di esportazione, e la prova del pagamento della stessa da parte del titolare o dell’apertura, da parte dello stesso, di una lettera di credito irrevocabile a favore del venditore; |
b) |
la polizza di carico o, se del caso, il documento di trasporto stradale o aereo rilasciato al titolare, per gli animali in questione; |
c) |
la copia n. 8 del formulario IM 4 recante come unica indicazione nella casella 8 il nome e l’indirizzo del titolare del titolo. |
Articolo 7
1. All’atto dell’importazione, l’importatore deve comprovare di:
a) |
avere assunto l’impegno scritto di comunicare entro un mese all’autorità competente dello Stato membro l’elenco delle aziende in cui i giovani bovini saranno ingrassati; |
b) |
aver costituito, presso l’autorità competente dello Stato membro, una cauzione il cui importo è fissato nell’allegato II per ciascun codice NC ammissibile; l’ingrasso degli animali importati nello Stato membro per un periodo di almeno 120 giorni a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica costituisce un’esigenza principale ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85. |
2. Salvo casi di forza maggiore, la cauzione di cui al paragrafo 1, lettera b), è svincolata soltanto se viene fornita all’autorità competente dello Stato membro la prova che i giovani bovini:
a) |
sono stati ingrassati nell’azienda o nelle aziende indicate conformemente al paragrafo 1; |
b) |
non sono stati macellati prima della scadenza di un periodo di 120 giorni a decorrere dal giorno d’importazione; oppure |
c) |
sono stati macellati prima della scadenza del periodo suddetto per ragioni sanitarie o sono morti in seguito a malattia o incidente. |
La cauzione è svincolata non appena è stata fornita la prova di cui sopra.
Tuttavia, se il termine di cui al paragrafo 1, lettera a), non è stato rispettato, l’importo della cauzione è svincolato previa deduzione:
— |
del 15 %, e |
— |
del 2 % dell’importo rimanente per ogni giorno di superamento del termine. |
Gli importi non svincolati sono incamerati e trattenuti come dazi doganali.
3. Se la prova di cui al paragrafo 2 non viene fornita entro 180 giorni dal giorno dell’importazione, la cauzione è incamerata e trattenuta come dazio doganale.
Tuttavia, se detta prova non è fornita nel termine di 180 giorni di cui al primo comma, ma viene presentata nei sei mesi successivi al suddetto periodo, l’importo incamerato è rimborsato, previa deduzione del 15 % dell’importo della cauzione.
Articolo 8
Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1445/95.
Articolo 9
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1899/2004 della Commissione (GU L 328 del 30.10.2004, pag. 67).
(2) GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1118/2004 (GU L 217 del 17.6.2004, pag. 10).
(3) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1741/2004 (GU L 311 dell’8.10.2004, pag. 17).
ALLEGATO I
Fax CE (32-2) 292 17 34
E-mail: AGRI-IMP-BOVINE@cec.eu.int
Applicazione del regolamento (CE) n. 992/2005
ALLEGATO II
IMPORTI DELLA CAUZIONE
Bovini maschi da ingrasso (codice NC) |
Importo in EUR/capo |
0102 90 05 |
28 |
0102 90 29 |
56 |
0102 90 49 |
105 |
ALLEGATO III
Diciture di cui all’articolo 5, paragrafo 4, lettera c)
— |
: |
in spagnolo |
: |
«Bovinos machos vivos de peso vivo inferior o igual a 300 kg [Reglamento (CE) no 992/2005]» |
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: |
in ceco |
: |
«Živí býci s živou váhou nepřevyšující 300 kg na kus, na výkrm (Nařízení (ES) č. 992/2005)» |
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: |
in danese |
: |
«Levende ungtyre til opfedning, med en levende vægt på ikke over 300 kg pr. dyr (forordning (EF) nr. 992/2005)» |
— |
: |
in tedesco |
: |
«Lebende männliche Rinder mit einem Gewicht von höchstens 300 kg je Tier, zur Mast bestimmt (Verordnung (EG) Nr. 992/2005)» |
— |
: |
in estone |
: |
«Elusad isasveised elusmassiga kuni 300 kg, nuumamiseks (määrus (EÜ) nr 992/2005)» |
— |
: |
in greco |
: |
«Ζώντα βοοειδή με βάρος ζώντος που δεν υπερβαίνει τα 300 kg ανά κεφαλή, προς πάχυνση [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 992/2005]» |
— |
: |
in inglese |
: |
«Live male bovine animals of a live weight not exceeding 300 kg per head, for fattening (Regulation (EC) No 992/2005)» |
— |
: |
in francese |
: |
«Bovins mâles vivants d'un poids vif inférieur ou égal à 300 kg par tête, destinés à l'engraissement [Règlement (CE) no 992/2005]» |
— |
: |
in italiano |
: |
«Bovini maschi vivi di peso vivo non superiore a 300 kg per capo, destinati all’ingrasso [regolamento (CE) n. 992/2005]» |
— |
: |
in lettone |
: |
«Jaunbuļļi nobarošanai, kuru dzīvsvars nepārsniedz 300 kg (Regula (EK) Nr. 992/2005)» |
— |
: |
in lituano |
: |
«Penėjimui skirti gyvi jaučiai, kurių vieno galvijo gyvasis svoris yra ne didesnis kaip 300 kg (Reglamentas (EB) Nr. 992/2005)» |
— |
: |
in ungherese |
: |
«Legfeljebb 300 kg egyedi élőtömegű élő hím szarvasmarhaféle, hizlalás céljára (992/2005/EK rendelet)» |
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: |
in neerlandese |
: |
«Levende mannelijke mestrunderen met een gewicht van niet meer dan 300 kg per dier (Verordening (EG) nr. 992/2005)» |
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: |
in polacco |
: |
«Żywe młode byki o żywej wadze nieprzekraczającej 300 kg za sztukę bydła, opasowe (rozporządzenie (WE) nr 992/2005)» |
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: |
in portoghese |
: |
«Bovinos machos vivos com peso vivo inferior ou igual a 300 kg por cabeça, para engorda [Regulamento (CE) n.o 992/2005]» |
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: |
in slovacco |
: |
«Živé mladé býčky, ktorých živá hmotnosť nepresahuje 300 kg na kus, určené na výkrm (nariadenie (ES) č. 992/2005)» |
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: |
in sloveno |
: |
«Živo moško govedo za pitanje, katerega živa teža ne presega 300 kg na glavo (Uredba (ES) št. 992/2005)» |
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: |
in finlandese |
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«Lihotettaviksi tarkoitettuja eläviä urospuolisia nautaeläimiä, elopaino enintään 300 kg/eläin (asetus (EY) N:o 992/2005)» |
— |
: |
in svedese |
: |
«Levande handjur av nötkreatur som väger högst 300 kg, för gödning (förordning (EG) nr 992/2005)» |