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Document 32003R1087

    Regolamento (CE) n. 1087/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Lettonia e all'esportazione di taluni prodotti agricoli in Lettonia

    GU L 163 del 1.7.2003, p. 19–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/12/2011; abrogato da 32011R1230

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1087/oj

    32003R1087

    Regolamento (CE) n. 1087/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Lettonia e all'esportazione di taluni prodotti agricoli in Lettonia

    Gazzetta ufficiale n. L 163 del 01/07/2003 pag. 0019 - 0037


    Regolamento (CE) n. 1087/2003 del Consiglio

    del 18 giugno 2003

    che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Lettonia e all'esportazione di taluni prodotti agricoli in Lettonia

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1) Il protocollo n. 2 dell'accordo europeo tra le Comunità europee e la Lettonia, approvato con la decisione 98/98/CE, CECA, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 19 dicembre 1997(1), relativa alla conclusione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra, stabilisce concessioni tariffarie per i prodotti agricoli trasformati originari della Lettonia. Il protocollo n. 2 è stato modificato dal protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo con la Lettonia in prosieguo "protocollo di adeguamento", approvato dalla decisione 1999/790/CE del Consiglio(2), e dalla decisione n. 7/2001 del Consiglio di associazione CE-Lettonia(3).

    (2) Recentemente è stato concluso un accordo commerciale che modifica il protocollo di adeguamento. Tale accordo ha lo scopo di migliorare la convergenza economica in vista dell'adesione della Lettonia all'Unione europea e dovrebbe entrare in vigore entro il 1o luglio 2003. Per quanto riguarda la Comunità l'accordo stabilisce concessioni sotto forma di una liberalizzazione completa degli scambi per taluni prodotti agricoli trasformati.

    (3) La procedura di adozione di una decisione che modifica il protocollo di adeguamento non sarà completata in tempo per consentirne l'entrata in vigore il 1o luglio 2003. È quindi necessario prevedere l'applicazione a titolo autonomo delle concessioni tariffarie alla Lettonia a decorrere dal 1o luglio 2003.

    (4) Ai prodotti agricoli trasformati che rientrano nel protocollo n. 2, ma che non sono elencati nel presente regolamento, dovrebbero continuare ad applicarsi le disposizioni stabilite dal protocollo n. 2.

    (5) Alle importazioni di taluni prodotti agricoli trasformati non dovrebbero applicarsi dazi doganali.

    (6) I prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato I del trattato non dovrebbero poter beneficiare delle restituzioni all'esportazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo(4).

    (7) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(5).

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    A decorrere dal 1o luglio 2003 non si applicano dazi alle importazioni dei prodotti agricoli trasformati originari della Lettonia elencati nell'allegato.

    Articolo 2

    In forza del regolamento (CE) n. 1520/2000, i prodotti agricoli trasformati non elencati nell'allegato I del trattato ed esportati in Lettonia non possono beneficiare di restituzioni all'esportazione.

    Articolo 3

    Ai prodotti agricoli trasformati non elencati nell'allegato I si applicano le disposizioni stabilite dal protocollo n. 2.

    Articolo 4

    La Commissione può sospendere i provvedimenti stabiliti agli articoli 1 e 2 in caso di mancata applicazione delle preferenze reciproche concesse dalla Lettonia conformemente alla procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

    Articolo 5

    1. La Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambio per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli(6), in seguito denominato "il comitato".

    2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

    Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

    3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

    Articolo 6

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 2003.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 18 giugno 2003.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    G. Drys

    (1) GU L 26 del 2.2.1998, pag. 1.

    (2) GU L 317 del 10.12.1999, pag. 1.

    (3) GU L 38 dell'8.2.2002, pag. 26.

    (4) GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 740/2003 (GU L 106 del 29.4.2003, pag. 12).

    (5) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

    (6) GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).

    ALLEGATO

    Prodotti agricoli trasformati alla cui importazione non si applicano dazi o restituzioni all'esportazione

    >SPAZIO PER TABELLA>

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