Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R2100

Regolamento (CE) n. 2100/2000 del Consiglio, del 29 settembre 2000, recante modifica del regolamento (CE) n. 119/97 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese

GU L 250 del 5.10.2000, p. 1–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/07/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2100/oj

32000R2100

Regolamento (CE) n. 2100/2000 del Consiglio, del 29 settembre 2000, recante modifica del regolamento (CE) n. 119/97 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese

Gazzetta ufficiale n. L 250 del 05/10/2000 pag. 0001 - 0006


Regolamento (CE) n. 2100/2000 del Consiglio

del 29 settembre 2000

recante modifica del regolamento (CE) n. 119/97 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1), in particolare l'articolo 12,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

1. Misure in vigore

(1) Nel gennaio 1997, con il regolamento (CE) n. 119/97(2), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di meccanismi per la legatura di fogli originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, era del 32,5 % per la World Wide Stationery, che aveva ottenuto un trattamento individuale, e del 39,4 % per tutte le altre società.

2. Domanda di riesame

(2) Il 7 dicembre 1998 è stata presentata una richiesta di riesame delle misure sopracitate, a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 384/96 (in appresso "regolamento di base"). La richiesta è stata presentata per conto dei produttori comunitari che complessivamente realizzavano una percentuale maggioritaria della produzione comunitaria totale del prodotto in questione, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base, cioè la Koloman Handler AG (Austria) e la Robert Krause Ringbuchtechnik GmbH (Germania).

(3) Le informazioni contenute nella richiesta dimostravano che i prezzi di rivendita e i successivi prezzi di vendita del prodotto in esame nella Comunità non riflettevano adeguatamente il livello delle misure antidumping istituite. Tali informazioni si basavano sui listini prezzi e su altri dati forniti dagli esportatori cinesi e dai loro rivenditori. Si affermava altresì che, in alcuni Stati membri, immediatamente dopo l'istituzione delle misure, gli esportatori avevano scontato i propri prezzi e che le insufficienti variazioni dei prezzi di rivendita e dei successivi prezzi di vendita registrate dopo l'istituzione delle misure avevano determinato la costante erosione dei prezzi dell'industria comunitaria.

B. INCHIESTA DI RIESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 12 DEL REGOLAMENTO DI BASE

1. Apertura del riesame a norma dell'articolo 12

(4) Il 19 gennaio 1999, la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(3), l'apertura di un riesame, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento di base, delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese e ha avviato un'inchiesta.

(5) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del riesame i produttori/esportatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori comunitari richiedenti. Alle parti interessate è stata data la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine stabilito nell'avviso di apertura.

(6) I servizi della Commissione hanno inviato questionari a tutti gli esportatori notoriamente interessati, e cioè: alla World Wide Stationery Manufacturing Company Ltd, Hong Kong ("WWS"); alla Guangzhou Wah Hing Stationery Manufactury Limited, PRC; alla Hong Kong Stationery Manufacturing Company Limited, Hong Kong; alla Champion Stationery Manufacturing Co. Ltd, PRC; e alla Sun Kwong Metal Manufacturing Co. Ltd, PRC.

(7) Di questi esportatori, solo la WWS, Hong Kong, ha risposto in maniera completa al questionario della Commissione.

(8) Un produttore/esportatore ha risposto al questionario della Commissione fornendo informazioni false e fuorvianti. Le informazioni fornite da questo produttore/esportatore non coincidevano con le dichiarazioni rilasciate alle autorità doganali nazionali. In effetti, alcune delle merci di origine cinese erano state dichiarate alle autorità doganali nazionali come merci di origine tailandese con la conseguente elusione del pagamento dei dazi antidumping normalmente dovuti. Inoltre, alcune spedizioni provenienti dalla Repubblica popolare cinese erano state importate fornendo un codice NC inesatto e, di conseguenza, anche in questo caso, non vi è stato pagamento dei dazi antidumping. Data l'impossibilità di stabilire con esattezza in quale misura fossero state attuate simili pratiche, si è stati costretti a non tener conto dell'intera risposta al questionario.

(9) Su queste premesse, le conclusioni hanno dovuto essere elaborate in base ai dati disponibili, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base. I dati disponibili indicavano l'assorbimento del dazio antidumping, come dimostrato dal fatto che sulle fatture di questo produttore/esportatore erano riportati prezzi su base di "dazio antidumping corrisposto", il che significa che i dazi venivano pagati dall'esportatore.

Dei restanti tre produttori/esportatori, uno ha rifiutato di rispondere all'intero questionario affermando che una risposta completa avrebbe richiesto un impegno sproporzionato e ingiustificato, mentre gli altri due non si sono manifestati. Per questi tre produttori/esportatori le conclusioni sono state pertanto elaborate sulla base dei dati disponibili, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base.

(10) Questionari sono stati inviati anche agli importatori indipendenti che notoriamente avevano importato meccanismi per la legatura di fogli dalla Repubblica popolare cinese, al fine di accertare i prezzi di rivendita del prodotto in questione praticati prima e dopo l'imposizione dei dazi antidumping. A tale proposito occorre segnalare l'elevato livello di collaborazione degli importatori indipendenti. Hanno risposto al questionario i seguenti importatori indipendenti: Bensons International Systems BV, Paesi Bassi, ("Bensons NL"); Bensons International Systems Ltd, Regno Unito, ("Bensons UK"); KWH Plast Vertriebsges GmbH, Germania, ("KWH Germany"); KWH Plast (Danmark) AS, Danimarca, ("KWH Danmark"); e KWH Plast (UK) Limited, Regno Unito, ("KWH UK").

Visite di verifica sono state effettuate presso le sedi della KWH Germany e della Bensons NL.

(11) Il periodo dell'inchiesta del presente riesame ("periodo della nuova inchiesta") va dal 1o gennaio 1998 al 31 dicembre 1998. Questo nuovo periodo d'inchiesta è servito a determinare il livello dei prezzi all'esportazione nonché dei prezzi di rivendita e dei successivi prezzi di vendita praticati dopo l'istituzione delle misure antidumping. Ciò al fine di verificare se le misure istituite non stessero ottenendo gli effetti previsti a causa di un incremento del dumping.

(12) Per determinare se vi fossero state variazioni sufficienti dei prezzi di rivendita e dei successivi prezzi di vendita, si è effettuato un confronto tra i livelli dei prezzi applicati nel periodo della nuova inchiesta e di quelli applicati nel periodo dell'inchiesta iniziale (1o ottobre 1994-30 settembre 1995).

(13) A causa della quantità dei dati raccolti ed esaminati, ed in particolare a causa della complessità tanto dell'analisi delle variazioni dei prezzi di rivendita e dei successivi prezzi di vendita degli importatori indipendenti quanto delle indagini e dell'esame relativi alle pratiche svolte da una società esportatrice (vedi precedente considerando 8), il periodo dell'inchiesta è durato più a lungo dei sei mesi previsti all'articolo 12, paragrafo 4 del regolamento di base.

2. Prodotto in esame

(14) Il prodotto oggetto della richiesta e per il quale è stato aperto il riesame è lo stesso prodotto dell'inchiesta iniziale, rappresentato cioè da alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli volanti o per raccoglitori, esclusi i meccanismi a leva, costituiti da almeno due robusti anelli metallici rotondi, arcuati oppure a forma di D. Il prodotto è attualmente classificabile al codice NC ex 8305 10 00.

3. Variazioni dei prezzi delle esportazioni originarie della Repubblica popolare cinese e dei prezzi di rivendita nella Comunità

(15) La presente inchiesta ha voluto accertare se le misure stessero ottenendo o meno gli effetti previsti e se l'eventuale mancato raggiungimento di tali effetti fosse imputabile ad un aumento del dumping conseguente alla flessione dei prezzi all'esportazione. Ai fini della presente inchiesta, il calo dei prezzi all'esportazione poteva tradursi o in un calo dei prezzi all'esportazione direttamente applicati dagli esportatori verso la Comunità oppure nell'assenza o insufficienza di variazioni dei prezzi di rivendita e dei successivi prezzi di vendita nella Comunità in seguito ad un accordo di compensazione.

(16) Nella fattispecie, si è deciso che il problema di assorbimento dovesse essere esaminato in relazione alle variazioni dei prezzi di rivendita del prodotto in questione nella Comunità.

(17) La variazione dei prezzi di rivendita nella Comunità della WWS, società che aveva ottenuto un trattamento individuale, è stata valutata separatamente da quella dei prezzi di rivendita degli altri esportatori cinesi. L'aliquota di dazio applicabile a questa società è del 32,5 %.

(18) II confronto è stato effettuato tra i prezzi di rivendita applicati prima e dopo l'istituzione delle misure. Tale confronto si è basato sulle informazioni relative ai prezzi di rivendita fornite dai cinque importatori comunitari indipendenti che hanno collaborato. Le importazioni di queste cinque società rappresentano la maggior parte delle vendite all'esportazione originarie della Repubblica popolare cinese verso la Comunità nel periodo della nuova inchiesta. Al fine di effettuare un confronto affidabile, per il periodo dell'inchiesta iniziale e per quello della nuova inchiesta è stato garantito un sufficiente livello di rappresentatività in termini di quantità, valore, e numero di tipi del prodotto venduti e utilizzati nel confronto.

(19) Dal confronto è emerso che tra i due periodi d'inchiesta la variazione dei prezzi di rivendita era limitata. È stato stabilito che, su base media ponderata, per tutti i tipi di prodotto interessati e per tutti gli importatori indipendenti che hanno collaborato, il livello di variazione era del 3,1 %, mentre l'incremento dei prezzi avrebbe dovuto essere del 30 %.

(20) Per quanto attiene alle parti che non hanno collaborato, le risultanze sono state elaborate a norma dell'articolo 18 del regolamento di base (cfr. precedenti considerando 8 e 9). Le incomplete informazioni di cui la Commissione disponeva sul conto di queste parti indicavano che era in corso un completo assorbimento. Su tale base e dal momento che le parti che hanno collaborato assorbivano la maggior parte dei dazi, è ragionevole ritenere che le parti che non hanno collaborato assorbissero i dazi per intero.

4. Argomentazioni delle parti interessate

a) Osservazioni di carattere generale

(21) Le parti hanno avuto la possibilità di fornire elementi volti a giustificare l'assenza di variazioni dei prezzi nella Comunità dopo l'istituzione delle misure. Gli elementi che possono giustificare questa assenza di variazioni comprendono una riduzione delle spese generali, amministrative e di vendita (SGAV), delle spese (migliore efficienza) e dei profitti dell'importatore o una diminuzione del valore normale. Queste detrazioni non possono essere concesse in tutti i casi in cui tali voci subiscono riduzioni. In realtà le detrazioni devono essere limitate alle riduzioni che si ritiene possano aver controbilanciato il costo del dazio antidumping, il quale di conseguenza può non aver inciso sui prezzi di rivendita nella sua interezza. Agli importatori e agli esportatori interessati sarà inoltre concesso un credito corrispondente all'eventuale aumento dei prezzi alla rivendita registrato tra il periodo dell'inchiesta iniziale e quello della nuova inchiesta.

b) Richieste di variazione del valore normale

(22) Insieme con la risposta al questionario, la WWS ha presentato una richiesta di status di economia di mercato e ha chiesto alla Commissione di tenere conto delle variazioni dei valori normali. La WWS è stata però informata del fatto che un riesame per la concessione dello status di economia di mercato deve essere chiesto a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

(23) Parimenti, altre società che non hanno collaborato e che hanno chiesto un riesame dei valori normali in relazione ad una domanda di trattamento di economia di mercato sono state informate del fatto che la richiesta di trattamento di economia di mercato deve essere effettuata a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

c) Riduzione delle SGAV e del profitto

(24) È stato inoltre esaminato se l'assenza di variazioni dei prezzi di rivendita fosse dovuta ad una costante diminuzione delle SGAV e dei profitti degli importatori indipendenti. Tutti e cinque gli importatori che hanno collaborato hanno fornito informazioni a riguardo.

(25) Ne è emerso che tra il periodo dell'inchiesta iniziale e quello della nuova inchiesta, per tutti gli importatori indipendenti che hanno collaborato, le SGAV erano aumentate dello 0,86 %, mentre i profitti erano diminuiti del 4,72 %.

(26) Per quanto riguarda le variazioni dei profitti, è stato constatato che del 4,72 % di riduzione totale, 3,8 % aveva la funzione di controbilanciare gli aumenti dei costi dovuti al dazio antidumping. Pertanto è stato accordato un credito del 3,8 % per la riduzione dei profitti a livello di rivendita, il che corrisponde al 7,6 % a livello cif.

d) Aumento dei prezzi di rivendita

(27) È stato inoltre concesso un credito corrispondente agli aumenti dei prezzi alla rivendita registrati tra il periodo dell'inchiesta iniziale e quello della nuova inchiesta. Sulla base delle informazioni fornite dai cinque importatori che hanno collaborato, a livello generale, tra il periodo dell'inchiesta iniziale e quello della nuova inchiesta i prezzi alla rivendita hanno subito una variazione del 3,1 %.

(28) In merito alla variazione dei prezzi alla rivendita tra i due periodi d'inchiesta, gli importatori indipendenti che hanno collaborato hanno obiettato che la conversione delle valute nazionali in euro (o nei precedenti ecu) doveva essere effettuata utilizzando i tassi di cambio in vigore rispettivamente nel periodo dell'inchiesta iniziale e in quello della nuova inchiesta.

(29) A tale proposito, occorre notare che il metodo adottato per confrontare i prezzi di rivendita dei due periodi d'inchiesta, metodo che ha previsto l'uso per entrambi i periodi d'inchiesta del tasso di cambio in vigore nel periodo dell'inchiesta iniziale, è stato utilizzato semplicemente per ottenere lo stesso risultato, come se il confronto fosse stato effettuato in ciascuna valuta nazionale. Si è optato per l'uso di un unico denominatore ritenendo che ciò avrebbe consentito di ottenere un risultato medio ponderato per la Comunità nel suo insieme. Le variazioni dei tassi di cambio sono pertanto irrilevanti.

e) Totale delle detrazioni

(30) A livello di rivendita, il credito concesso è stato in totale pari al 6,9 %, vale a dire, il 3,8 % per la diminuzione dei profitti e il 3,1 % per l'aumento dei prezzi di rivendita. Espresso in percentuale del valore cif, questo credito complessivo è stato del 13,8 %.

5. Rivalutazione dei prezzi all'esportazione

(31) Poiché era stato constatato che i prezzi di rivendita e i successivi prezzi di vendita non riflettevano l'intero importo del dazio antidumping, i prezzi all'esportazione sono stati rivalutati conformemente all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. I prezzi all'esportazione sono stati ricostruiti poiché sembrava esistere un accordo di compensazione tra gli esportatori e gli importatori. La rivalutazione è stata effettuata deducendo dai prezzi all'esportazione rilevati nel periodo dell'inchiesta iniziale l'importo del dazio antidumping in vigore e addizionando gli eventuali adeguamenti ritenuti giustificabili: cioè, eventuali riduzioni delle SGAV degli importatori, eventuali riduzioni del livello dei profitti degli importatori e gli eventuali aumenti registrati nei prezzi di rivendita dopo l'istituzione delle misure.

(32) Nel caso della WWS, questi adeguamenti sono stati pari al 13,8 % a livello cif. Pertanto, i prezzi all'esportazione sono stati rivalutati deducendo dai vecchi prezzi all'esportazione il dazio antidumping applicabile alla WWS (32,5 %) e addizionando il 13,8 % di detrazione per la riduzione dei profitti e per l'incremento dei prezzi di rivendita.

(33) Nel caso degli altri esportatori della Repubblica popolare cinese che non hanno collaborato, la rivalutazione dei prezzi all'esportazione è stata effettuata conformemente all'articolo 18 del regolamento di base. I prezzi all'esportazione sono stati dunque rivalutati detraendo dai prezzi all'esportazione rilevati nell'inchiesta iniziale l'importo del dazio antidumping corrisposto. Per le ragioni esposte al precedente considerando 20, non sono state concesse detrazioni.

(34) Una delle parti ha sostenuto che i prezzi all'esportazione non avrebbero dovuto essere rivalutati conformemente all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, poiché non era stata provata l'esistenza di un accordo di compensazione tra gli esportatori e gli importatori. Tale argomentazione è stata respinta poiché si è ritenuto che l'inattendibilità del prezzo all'esportazione fosse dovuta ad un accordo di associazione o di compensazione e ciò è risultato un motivo sufficiente per rivalutare i prezzi all'esportazione conformemente all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base.

(35) È stato poi affermato che non esisteva un accordo di compensazione, dal momento che le flessioni dei prezzi all'esportazione erano dovute ad un aumento del valore del dollaro USA, moneta alla quale era ancorato il dollaro di Hong Kong, la valuta di fatturazione delle vendite. Tale argomentazione è stata respinta poiché se ci si limita ad esaminare le variazioni delle valute, senza tener conto di tutti i fattori che possono avere inciso sui margini di dumping, non si riesce a giustificare il fatto che i prezzi di rivendita e i successivi prezzi di vendita non rispecchino in modo adeguato il costo delle misure adottate. Comunque sia, se nella fattispecie si fosse tenuto conto di queste variazioni, il risultato ottenuto non sarebbe stato diverso.

6. Nuovo calcolo del margine di dumping in funzione dei prezzi all'esportazione rivalutati

(36) A norma dell'articolo 12 del regolamento di base, il margine di dumping per i produttori/esportatori cinesi interessati è stato ricalcolato. Il nuovo calcolo è stato effettuato confrontando i prezzi all'esportazione rivalutati con i valori normali rilevati durante l'inchiesta iniziale. Per la WWS, società che nell'inchiesta iniziale aveva ottenuto un trattamento individuale, il margine di dumping ricalcolato, espresso in percentuale del valore cif, è del 115,3 %. Per tutti gli altri esportatori cinesi, il margine di dumping ricalcolato, espresso in percentuale del valore cif, è del 168,6 %.

7. Nuovo livello dei dazi

(37) Le misure attualmente in vigore si basano sul livello di pregiudizio rilevato nell'inchiesta iniziale, che per la WWS era del 32,5 %, mentre il dazio residuo per tutti gli altri esportatori della Repubblica popolare cinese era del 39,4 %. Al fine di garantire l'eliminazione del pregiudizio, l'entità delle nuove misure deve essere stabilita in base ad un confronto tra i prezzi all'esportazione rivalutati e il prezzo non pregiudizievole rilevato nel periodo dell'inchiesta iniziale. Poiché il margine di pregiudizio calcolato su tale base è inferiore al margine di dumping, il nuovo livello del dazio deve essere basato sul primo dei due margini. Di conseguenza, il livello di dazio proposto, espresso in percentuale del valore cif, è del 51,2 % per la WWS e del 78,8 % per tutti gli altri esportatori della Repubblica popolare cinese.

(38) Una delle parti ha obiettato che, nell'interesse della Comunità, le misure non avrebbero dovuto essere ritoccate poiché così facendo si sarebbero ingiustamente penalizzati importatori che avevano collaborato nell'inchiesta e che avevano dimostrato di aver incorporato i dazi mediante la riduzione dei profitti e l'aumento dei prezzi. Tale argomentazione non può essere accolta poiché dall'inchiesta è emerso che il costo del dazio antidumping non era stato incorporato adeguatamente nei prezzi di rivendita e visto inoltre che a fronte dell'aumento dei prezzi e della riduzione dei profitti è stata concessa una detrazione. In ogni caso, nelle inchieste svolte ai sensi dell'articolo 12, non si tiene conto dell'interesse della Comunità, poiché tali inchieste sono destinate a verificare che le misure istituite, già precedentemente giudicate nell'interesse della Comunità, abbiano gli effetti sperati e che tali effetti non siano compromessi da un aumento del dumping,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 2, la lettera b), del regolamento (CE) n. 119/97 è sostituita dalla seguente:

"b) per i meccanismi diversi da quelli con 17 o 23 anelli (codice Taric 8305 10 00 10)

>SPAZIO PER TABELLA>"

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 settembre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. Fabius

(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 (GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18).

(2) GU L 22 del 24.1.1997, pag. 1.

(3) GU C 14 del 19.1.1999, pag. 4.

Top