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Document 31998R0084
Council Regulation (EC) No 84/98 of 19 December 1997 concerning the export of certain ECSC steel products from Romania to the Community for the period 1 January to 31 December 1998 (renewal of the double-checking system)
Regolamento (CE) n. 84/98 del Consiglio del 19 dicembre 1997 relativo alle esportazioni di alcuni prodotti CECA di acciaio dalla Romania nella Comunità europea per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1998 (rinnovo del sistema di duplice controllo)
Regolamento (CE) n. 84/98 del Consiglio del 19 dicembre 1997 relativo alle esportazioni di alcuni prodotti CECA di acciaio dalla Romania nella Comunità europea per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1998 (rinnovo del sistema di duplice controllo)
GU L 13 del 19.1.1998, p. 1–14
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2001
Regolamento (CE) n. 84/98 del Consiglio del 19 dicembre 1997 relativo alle esportazioni di alcuni prodotti CECA di acciaio dalla Romania nella Comunità europea per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1998 (rinnovo del sistema di duplice controllo)
Gazzetta ufficiale n. L 013 del 19/01/1998 pag. 0001 - 0014
REGOLAMENTO (CE) N. 84/98 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1997 relativo alle esportazioni di alcuni prodotti CECA di acciaio dalla Romania nella Comunità europea per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1998 (rinnovo del sistema di duplice controllo) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113, vista la proposta della Commissione, considerando che il 1° febbraio 1995 è entrato in vigore un accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Romania, dall'altra (1); considerando che le parti hanno deciso, con decisione n. 3/97 del Consiglio di associazione (2), di rinnovare il sistema di duplice controllo istituito dalla decisione n. 2/96 (3) per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1998; considerando che è pertanto necessario rinnovare la normativa comunitaria di applicazione introdotta dal regolamento (CE) n. 2487/96 del Consiglio (4), HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1998, in base alla decisione n. 3/97 del Consiglio di associazione, le importazioni nella Comunità di alcuni prodotti siderurgici contemplati dal trattato CECA, elencati nell'allegato I e originari della Romania, sono soggette alla presentazione di un documento di vigilanza rilasciato dalle autorità della Comunità. 2. Per il documento di vigilanza si deve utilizzare un modulo conforme al modello che figura nell'allegato II. 3. La classificazione dei prodotti cui si applica il presente regolamento si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in prosieguo denominata «nomenclatura combinata» o, in forma abbreviata, «NC»). L'origine di detti prodotti è determinata secondo le norme in vigore nella Comunità. 4. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1998, le importazioni nella Comunità dei prodotti elencati nell'allegato I originari della Romania sono inoltre soggette al rilascio di un documento di esportazione da parte delle autorità rumene competenti. L'importatore deve presentare l'originale del documento di esportazione entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello della spedizione delle merci cui si riferisce il documento. 5. La spedizione si considera effettuata alla data in cui le merci sono caricate sul mezzo di trasporto per l'esportazione. 6. Il documento di esportazione deve essere conforme al modello che figura nell'allegato III. Esso è valido per le esportazioni in tutto il territorio doganale della Comunità. Articolo 2 1. Il documento di vigilanza di cui all'articolo 1, paragrafo 1 è rilasciato automaticamente e gratuitamente dalle competenti autorità degli Stati membri, per tutte le quantità richieste, entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui l'importatore comunitario ha presentato la richiesta, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità. Salvo prova contraria, si presume che tale richiesta sia pervenuta all'autorità nazionale competente entro tre giorni lavorativi dalla presentazione. 2. Il documento di vigilanza rilasciato da una delle competenti autorità nazionali elencate nell'allegato IV è valido in tutta la Comunità. 3. La domanda dell'importatore relativa al documento di vigilanza deve contenere le seguenti indicazioni: a) nome e indirizzo completo del richiedente (compresi i numeri di telefono e di fax e l'eventuale numero di identificazione utilizzato dalle autorità nazionali competenti) e, se del caso, partita IVA; b) se del caso, nome e indirizzo completo del dichiarante o del suo rappresentante (compresi i numeri di telefono e di fax); c) nome e indirizzo completo dell'esportatore; d) descrizione precisa delle merci, compresi: - la denominazione commerciale; - il(i) codice(i) della nomenclatura combinata (NC); - il paese di origine; - il paese di spedizione; e) il peso netto, espresso in kg, e le quantità nell'unità prescritta, se diverse dal peso netto, per voce della nomenclatura combinata; f) il valore cif delle merci in ecu alla frontiera comunitaria per voce della nomenclatura combinata; g) se si tratta di prodotti derivati o di qualità inferiore agli standard, con il ricorso ai criteri indicati nella comunicazione della Commissione 91/C 180/04 (5); h) il periodo e il luogo proposti per lo sdoganamento; i) se la domanda ripete una domanda precedente relativa al medesimo contratto; j) la seguente dichiarazione, datata e firmata dal richiedente con la trascrizione del suo nome in stampatello: «il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede e che risiede nella Comunità». L'importatore presenta inoltre una copia del contratto di vendita o di acquisto, la fattura pro forma. Se gliene viene fatta richiesta qualora le merci non siano acquistate direttamente nel paese di produzione, l'importatore deve presentare un certificato di produzione rilasciato dall'acciaieria produttrice. 4. I documenti di vigilanza possono essere utilizzati solo fintanto che il regime di liberalizzazione delle importazioni continua ad applicarsi alle operazioni in questione. Fatte salve eventuali modifiche delle normative in vigore in materia di importazione o eventuali decisioni prese nell'ambito di un accordo o della gestione di un contingente: - il periodo di validità del documento di vigilanza è fissato a quattro mesi; - i documenti di vigilanza inutilizzati o parzialmente utilizzati possono essere rinnovati per un periodo equivalente. 5. L'importatore rinvia i documenti di vigilanza all'autorità che li ha rilasciati al termine del periodo di validità. 6. Le autorità competenti possono, alle condizioni da esse stabilite, consentire la presentazione di dichiarazioni o richieste trasmesse o stampate elettronicamente. Tutti i documenti e i giustificativi devono comunque essere a disposizione delle autorità competenti. 7. Il documento di vigilanza può essere rilasciato elettronicamente, a condizione che gli uffici doganali in questione abbiano accesso a tale documento attraverso una rete informatica. Articolo 3 1. L'accertamento che il prezzo unitario al quale si effettua l'operazione si discosta per eccesso o per difetto da quello indicato dal documento di vigilanza di una percentuale inferiore al 5 % oppure che il valore o la quantità totali dei prodotti presentati all'importazione superano di meno del 5 % quelli indicati in detto documento non osta all'immissione in libera pratica dei prodotti in questione. 2. Le domande di documenti d'importazione, nonché i documenti stessi, sono riservate e possono quindi essere consultate solo dalle autorità competenti e dal richiedente. Articolo 4 1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione: a) con la massima regolarità e tempestività possibile i dati specifici sui quantitativi ed i valori (calcolati in ecu) per i quali sono stati rilasciati i documenti di vigilanza; b) entro sei mesi dalla fine di ciascun mese, i dati particolari delle importazioni effettuate nel corso di tale mese a norma dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 840/86 della Commissione (6). Le informazioni fornite dagli Stati membri sono suddivise per prodotto, codice NC e paese. 2. Gli Stati membri segnalano tutte le eventuali anomalie o frodi riscontrate nonché, se del caso, i motivi per cui si sono rifiutati di rilasciare un documento d'importazione. Articolo 5 Tutte le comunicazioni previste dal presente regolamento devono essere inviate per via elettronica alla Commissione delle Comunità europee utilizzando l'apposita rete integrata a meno che, per cause tecniche di forza maggiore, non si debba ricorrere temporaneamente ad altri mezzi di comunicazione. Articolo 6 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 1998. Il presente regolamento è obbligatorio i tutti suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1997. Per il Consiglio Il Presidente F. BODEN (1) GU L 357 del 31. 12. 1994, pag. 12. (2) Vedi pagina 57 della presente Gazzetta ufficiale. (3) GU L 19 del 22. 12. 1997, pag. 32. (4) GU L 338 del 28. 12. 1996, pag. 7. (5) GU C 180 dell'11. 7. 1991, pag. 4. (6) GU L 114 dell'8. 5. 1996, pag. 7. ALLEGATO I ROMANIA Elenco dei prodotti sottoposti a duplice controllo (1998) 7202 11 20 7202 11 80 7202 99 11 7203 90 00 7206 10 00 7206 90 00 7208 10 00 7208 25 00 7208 26 00 7208 27 00 7208 36 00 7208 37 10 7208 37 90 7208 38 10 7208 38 90 7208 39 10 7208 39 90 7208 40 10 7208 40 90 7208 51 10 7208 51 30 7208 51 50 7208 51 91 7208 51 99 7208 52 10 7208 52 91 7208 52 99 7208 53 10 7208 53 90 7208 54 10 7208 54 90 7208 90 10 7209 15 00 7209 16 10 7209 16 90 7209 17 10 7209 17 90 7209 18 10 7209 18 91 7209 18 99 7209 25 00 7209 26 10 7209 26 90 7209 27 10 7209 27 90 7209 28 10 7209 28 90 7209 90 10 7210 11 10 7210 12 11 7210 12 19 7210 20 10 7210 30 10 7210 41 10 7210 49 10 7210 50 10 7210 61 10 7210 69 10 7210 70 31 7210 70 39 7210 90 31 7210 90 33 7210 90 38 7211 13 00 7211 14 10 7211 14 90 7211 19 20 7211 19 90 7211 23 10 7211 23 51 7211 29 20 7211 90 11 7212 10 10 7212 10 91 7212 20 11 7212 30 11 7212 40 10 7212 40 91 7212 50 31 7212 50 51 7212 60 11 7212 60 91 7213 10 00 7213 20 00 7213 91 10 7213 91 20 7213 91 41 7213 91 49 7213 91 70 7213 91 90 7213 99 10 7213 99 90 7214 20 00 7214 30 00 7214 91 10 7214 91 90 7214 99 10 7214 99 31 7214 99 39 7214 99 50 7214 99 61 7214 99 69 7214 99 80 7214 99 90 7215 90 10 7216 10 00 7216 21 00 7216 22 00 7216 31 11 7216 31 19 7216 31 91 7216 31 99 7216 32 11 7216 32 19 7216 32 91 7216 32 99 7216 33 10 7216 33 90 7216 40 10 7216 40 90 7216 50 10 7216 50 91 7216 50 99 7216 99 10 7219 11 00 7219 12 10 7219 12 90 7219 13 10 7219 13 90 7219 14 10 7219 14 90 7219 21 10 7219 21 90 7219 22 10 7219 22 90 7219 23 00 7219 24 00 7219 31 00 7219 32 10 7219 32 90 7219 33 10 7219 33 90 7219 34 10 7219 34 90 7219 35 10 7219 35 90 7219 90 10 7220 11 00 7220 12 00 7220 20 10 7220 90 11 7220 90 31 7221 00 10 7221 00 90 7222 11 11 7222 11 19 7222 11 21 7222 11 29 7222 11 91 7222 11 99 7222 19 10 7222 19 90 7222 30 10 7222 40 10 7222 40 30 7225 11 00 7225 19 10 7225 19 90 7225 20 20 7225 30 00 7225 40 20 7225 40 50 7225 40 80 7225 50 00 7225 91 10 7225 92 10 7225 99 10 7226 11 10 7226 19 10 7226 19 30 7226 20 20 7226 91 10 7226 91 90 7226 92 10 7226 93 20 7226 94 20 7226 99 20 7227 10 00 7227 20 00 7227 90 10 7227 90 50 7227 90 95 7228 10 10 7228 10 30 7228 20 11 7228 20 19 7228 20 30 7228 30 20 7228 30 41 7228 30 49 7228 30 61 7228 30 69 7228 30 70 7228 30 89 7228 60 10 7228 70 10 7228 70 31 7228 80 10 7228 80 90 7301 10 00 ALLEGATO II >INIZIO DI UN GRAFICO> COMUNITÀ EUROPEA DOCUMENTO DI VIGILANZA 1. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese, n. di IVA) 2. Numero di rilascio 3. Luogo e data previsti per l'importazione 4. Autorità competente per il rilascio (nome, indirizzo e telefono) 5. Dichiarante/rappresentante (se del caso) (nome, indirizzo completo) 6. Paese d'origine (e numero di geonomenclatura) 7. Paese di provenienza (e numero di geonomenclatura) 8. Ultimo giorno di validità 9. Designazione delle merci 10. Codice delle merci (NC) e categoria 11. Quantità espressa in kg (massa netta) o in unità supplementari 12. Valore cif frontiera CE in Ecu 13. Indicazioni supplementari 14. Visto dell'autorità competente Data: . Firma: . Timbro 1 1 Originale per il destinatario 15. IMPUTAZIONI Indicare nella parte 1 della colonna 17 la quantità disponibile e nella parte 2 la quantità imputata 16. Quantità netta (massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità) 17. In cifre 18. In lettere per la quantità imputata 19. Documento doganale (modello e numero) o estratto n. e data di imputazione 20. Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorità di imputazione 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Unire qui l'eventuale aggiunta >FINE DI UN GRAFICO> >INIZIO DI UN GRAFICO> COMUNITÀ EUROPEA DOCUMENTO DI VIGILANZA 1. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese, n. di IVA)2. Numero di rilascio 3. Luogo e data previsti per l'importazione 4. Autorità competente per il rilascio (nome, indirizzo e telefono) 5. Dichiarante/rappresentante (se del caso) (nome, indirizzo completo) 6. Paese d'origine (e numero di geonomenclatura) 7. Paese di provenienza (e numero di geonomenclatura) 8. Ultimo giorno di validità 9. Designazione delle merci 10. Codice delle merci (NC) e categoria 11. Quantità espressa in kg (massa netta) o in unità supplementari 12. Valore cif frontiera CE in Ecu 13. Indicazioni supplementari 14. Visto dell'autorità competente Data: . Firma: . Timbro 2 2 Esemplare per l'autorità competente 15. IMPUTAZIONI Indicare nella parte 1 della colonna 17 la quantità disponibile e nella parte 2 la quantità imputata 16. Quantità netta (massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità) 17. In cifre 18. In lettere per la quantità imputata 19. Documento doganale (modello e numero) o estratto n. e data di imputazione 20. Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorità di imputazione 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Unire qui l'eventuale aggiunta >FINE DI UN GRAFICO> ALLEGATO III >INIZIO DI UN GRAFICO> (1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight. (2) In the currency of the sale contract. 1 Exporter (name, full address, country) ORIGINAL 2 No 3 Year 4 Product group 5 Consignee (name, full address, country) EXPORT DOCUMENT (ECSC steel products) 6 Country of origin 7 Country of destination 8 Place and date of shipment - Means of transport 9 Supplementary details 10 Description of goods - Manufacturer 11 CN code 12 Quantity (1) 13 FOB value (2) 14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY 15 Competent authority (name, full address, country) At . , on . (Signature) (Stamp) >FINE DI UN GRAFICO> DOCUMENTO DI ESPORTAZIONE (prodotti di acciaio CECA) >INIZIO DI UN GRAFICO> 1. Esportatore (ragione sociale, indirizzo completo, paese) 2. Numero 3. Anno 4. Categoria dei prodotti 5. Destinatario (ragione sociale, indirizzo completo, paese) 6. Paese d'origine 7. Paese di destinazione 8. Luogo e data di spedizione - Mezzo di trasporto 9. Indicazioni complementari 10. Descrizione delle merci - Produttore 11. Codice NC 12. Quantitativo (1) 13. Valore FOB (2) 14. DICHIARAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE 15. Autorità competente (denominazione, indirizzo completo, paese) Fatto a. , il. . (Firma) (Timbro) (1) Indicare il peso netto (in chilogrammi) e il quantitativo nell'unità prevista se diverso dal peso netto.(2) Nella valuta del contratto di vendita. >FINE DI UN GRAFICO> >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> >INIZIO DI UN GRAFICO> (1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight. (2) In the currency of the sale contract. 1 Exporter (name, full address, country) COPY 2 No 3 Year 4 Product group 5 Consignee (name, full address, country) EXPORT DOCUMENT (ECSC steel products) 6 Country of origin 7 Country of destination 8 Place and date of shipment - Means of transport 9 Supplementary details 10 Description of goods - Manufacturer 11 CN code 12 Quantity (1) 13 FOB value (2) 14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY 15 Competent authority (name, full address, country) At . , on . (Signature) (Stamp) >FINE DI UN GRAFICO> ANEXO IV - BILAG IV - ANHANG IV - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ IV - ANNEX IV - ANNEXE IV - ALLEGATO IV - BIJLAGE IV - ANEXO IV - LIITE IV - BILAGA IV LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN ÄÉÅÕÈÕÍÓÅÉÓ ÔÙÍ ÁÑ×ÙÍ ÅÊÄÏÓÇÓ ÁÄÅÉÙÍ ÔÙÍ ÊÑÁÔÙÍ ÌÅËÙÍ LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA LISTA ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER BELGIQUE/BELGIË Administration des relations économiques Quatrième division: Mise en oeuvre des politiques commerciales internationales - Services «Licences» Rue Général Leman 60 B-1040 Bruxelles Télécopieur: (32-2) 230 83 22 Bestuur van de Economische Betrekkingen Vierde Afdeling: Toepassing van het Internationaal Handelsbeleid - Dienst Vergunningen Generaal Lemanstraat 60 B-1040 Brussel Fax: (32-2) 230 83 22 DANMARK Erhvervsfremme Styrelsen Søndergade 25 DK-8600 Silkeborg Fax (45) 87 20 40 77 DEUTSCHLAND Bundesamt für Wirtschaft, Dienst 01 Postfach 51 71 D-65762 Eschborn 1 Fax: (49) 6196 40 42 12 ÅËËÁÓ Õðïõñãåßï ÅèíéêÞò Ïéêïíïìßáò ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá ÄÏÓ Äéåýèõíóç Äéáäéêáóéþí Åîùôåñéêïý Åìðïñßïõ ÊïñíÜñïõ 1 GR-105 63 ÁèÞíá ÔÝëåöáî: (301) 328 60 29/328 60 59/328 60 39 ESPAÑA Ministerio de Economía y Hacienda Dirección General de Comercio Exterior Paseo de la Castellana, 162 E-28046 Madrid Fax: (34 1) 563 18 23/349 38 31 FRANCE Seribe 3-5, rue Barbet-de-Jouy F-75357 Paris 07 SP Télécopieur: (33-1) 43 19 43 69 IRELAND Licensing Unit Department of Tourism and Trade Kildare Street IRL-Dublin 2 Fax: (353-1) 676 61 54 ITALIA Ministero del Commercio con l'estero Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi Viale America 341 I-00144 Roma Telefax: (39-6) 59 93 22 35/59 93 26 36 LUXEMBOURG Ministère des affaires étrangères Office des licences Boîte postale 113 L-2011 Luxembourg Télécopieur: (352) 46 61 38 NEDERLAND Centrale Dienst voor In- en Uitvoer Postbus 30003 Engelse Kamp 2 NL-9700 RD Groningen Fax: (31-50) 526 06 98 ÖSTERREICH Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten Außenwirtschaftsadministration Landstrasser Hauptstraße 55-57 A-1030 Wien Fax: (43-1) 715 83 47 PORTUGAL Direcção-Geral do Comércio Externo Avenida da República, 79 P-1000 Lisboa Telefax: (351-1) 793 22 10 SUOMI Tullihallitus PL 512 FIN-00101 Helsinki Telekopio: +358-9 614 2852 SVERIGE Kommerskollegium Box 6803 S-113 86 Stockholm Fax: (46-8) 30 67 59 UNITED KINGDOM Department of Trade and Industry Import Licensing Branch Queensway House, West Precinct Billingham TS23 2NF Cleveland Fax: (44) 1642 533 557