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Document 31997D0222
97/222/EC: Commission Decision of 28 February 1997 laying down the list of third countries from which the Member States authorize the importation of meat products (Text with EEA relevance)
97/222/CE: Decisione della Commissione del 28 febbraio 1997 recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di prodotti a base di carne (Testo rilevante ai fini del SEE)
97/222/CE: Decisione della Commissione del 28 febbraio 1997 recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di prodotti a base di carne (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 89 del 4.4.1997, p. 39–46
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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No longer in force, Date of end of validity: 16/06/2005; abrogato da 32005D0432
97/222/CE: Decisione della Commissione del 28 febbraio 1997 recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di prodotti a base di carne (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 089 del 04/04/1997 pag. 0039 - 0046
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 28 febbraio 1997 recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di prodotti a base di carne (Testo rilevante ai fini del SEE) (97/222/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 96/91/CE (2), in particolare gli articoli 21 bis e 22, vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (3), modificata da ultimo dalla direttiva 96/90/CE (4), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, lettera c), considerando che la decisione 79/542/CEE del Consiglio (5), modificata da ultimo dalla decisione 97/160/CE della Commissione (6), reca l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano, tra l'altro, l'importazione di prodotti a base di carni di bovini, suini, solipedi, ovini, e caprini; considerando che la decisione 91/449/CE della Commissione (7), modificata da ultimo dalla decisione 96/92/CE (8), reca l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di prodotti a base di carni di bovini, suini, equini, ovini e caprini; considerando che la decisione 94/85/CE della Commissione (9), modificata da ultimo dalla decisione 96/2/CE (10), reca l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche di pollame; che detto elenco si applica anche alle importazioni di prodotti a base di pollame; considerando che la decisione 94/86/CE della Commissione (11), modificata da ultimo dalla decisione 96/137/CE (12), reca l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni di selvaggina; che detto elenco si applica anche alle importazioni di prodotti a base di selvaggina; considerando che la decisione 94/278/CE della Commissione (13), modificata da ultimo dalla decisione 96/344/CE (14), reca l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano, tra l'altro, l'importazione di prodotti a base di carni di coniglio, di selvaggina da penna di allevamento e di selvaggina da pelo di allevamento; considerando che la decisione 91/449/CEE della Commissione è stata abrogata dalla decisione 97/221/CE della Commissione (15); considerando che è necessario compilare un elenco riveduto dei paesi terzi riconosciuti da cui sono autorizzate le importazioni nella Comunità di prodotti a base di carne elaborati non solo con carni di bovini, suini, equini, ovini e caprini, ma anche con carni di selvaggina d'allevamento, conigli domestici e animali selvatici; considerando che le categorie di prodotti a base di carne che possono essere importate da paesi terzi sono determinate dalla situazione sanitaria del paese terzo o di sue parti in cui avviene la trasformazione; che, per poter essere importati, alcuni prodotti a base di carne devono aver subito un particolare trattamento; considerando che la direttiva 77/99/CEE del Consiglio (16), modificata da ultimo dalla direttiva 95/68/CE (17), definisce i prodotti a base di carne fissando i requisiti minimi per il loro trattamento; che taluni paesi terzi o parti di paesi terzi che figurano nei suddetti elenchi potranno essere autorizzati ad esportare verso la Comunità esclusivamente prodotti a base di carne che abbiano subito un trattamento termico completo; considerando che la decisione 97/221/CE stabilisce le norme di polizia sanitarie e la certificazione veterinaria che gli Stati membri devono applicare alle importazioni di prodotti a base di carne provenienti dai paesi terzi; considerando che occorre fissare i trattamenti minimi prescritti per le importazioni di tali prodotti dal paese terzo in cui sono fabbricati; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Gli Stati membri autorizzano l'importazione di prodotti a base di carne, quali definiti nella decisione 97/221/CE, provenienti da paesi terzi o parti di paesi terzi elencati nelle parti I, II e III dell'allegato, a condizione che siano stati sottoposti al trattamento rispettivo previsto nella parte IV dell'allegato e siano accompagnati dal certificato sanitario prescritto dalla decisione 97/221/CE. Articolo 2 La presente decisione si applica a decorrere dal 1° marzo 1997. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28. (2) GU n. L 13 del 16. 1. 1997, pag. 26. (3) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49. (4) GU n. L 13 del 16. 1. 1997, pag. 24. (5) GU n. L 146 del 14. 6. 1979, pag. 15. (6) GU n. L 62 del 4. 3. 1997, pag. 39. (7) GU n. L 240 del 29. 8. 1991, pag. 28. (8) GU n. L 21 del 27. 1. 1996, pag. 71. (9) GU n. L 44 del 17. 2. 1994, pag. 31. (10) GU n. L 1 del 3. 1. 1996, pag. 6. (11) GU n. L 44 del 17. 2. 1994, pag. 33. (12) GU n. L 31 del 9. 2. 1996, pag. 31. (13) GU n. L 120 dell'11. 5. 1994, pag. 44. (14) GU n. L 133 del 4. 6. 1996, pag. 28. (15) Vedi pagina 32 della presente Gazzetta ufficiale. (16) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 85. (17) GU n. L 332 del 30. 12. 1995, pag. 10. ALLEGATO PARTE I >SPAZIO PER TABELLA> PARTE II >SPAZIO PER TABELLA> PARTE III >SPAZIO PER TABELLA> PARTE IV Interpretazione dei codici utilizzati nelle tabelle delle parti II e III - = Non è autorizzata l'importazione di prodotti a base di carne contenenti carni di questa specie. Trattamento generico A = Per il prodotto in questione non è richiesta una determinata temperatura minima o altro trattamento particolare a fini di polizia sanitaria. Nondimeno, il prodotto deve aver subito un trattamento tale che la sua superficie di taglio non abbia più le caratteristiche della carne fresca. Trattamenti specifici - enumerati in ordine decrescente di rigorosità B = Trattamento in recipiente ermetico con un valore F° pari o superiore a 3. C = Durante la lavorazione del prodotto, la carne deve raggiungere una temperatura di almeno 80° C al centro della massa. D = Durante la lavorazione del prodotto, la carne deve raggiungere una temperatura di almeno 70 °C al centro della massa, oppure per i prosciutti, un processo di fermentazione e maturazione naturali di almeno nove mesi, avente come risultato i seguenti valori: - Aw non superiore a 0,93; - pH non superiore a 6,0. E = Per le carni essiccate o prodotti assimilati, un trattamento avente come risultato i seguenti valori: - Aw non superiore a 0,93; - pH non superiore a 6,0. F = Trattamento termico in virtù del quale la carne mantenga una temperatura di almeno 65 °C al centro della massa per un tempo sufficiente a raggiungere un valore di pastorizzazione (pv) pari o superiore a 40. NB: Se il prodotto a base di carne ha subito un trattamento diverso dal trattamento termico in recipiente ermetico con un valore F° pari o superiore a 3, le carni fresche utilizzate per la fabbricazione dei prodotti a base di carne di cui alle parti II e III dell'allegato devono essere conformi alle norme di polizia sanitaria applicabili all'esportazione di carni fresche verso la Comunità europea.