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Document 31990R3831

    REGOLAMENTO ( CEE ) N. 3831/90 DEL CONSIGLIO, DEL 20 DICEMBRE 1990, RECANTE APPLICAZIONE DI PREFERENZE TARIFFARIE GENERALIZZATE, PER L' ANNO 1991, A TALUNI PRODOTTI INDUSTRIALI ORIGINARI DI PAESI IN VIA DI SVILUPPO

    GU L 370 del 31.12.1990, p. 1–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1994

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/3831/oj

    31990R3831

    REGOLAMENTO ( CEE ) N. 3831/90 DEL CONSIGLIO, DEL 20 DICEMBRE 1990, RECANTE APPLICAZIONE DI PREFERENZE TARIFFARIE GENERALIZZATE, PER L' ANNO 1991, A TALUNI PRODOTTI INDUSTRIALI ORIGINARI DI PAESI IN VIA DI SVILUPPO

    Gazzetta ufficiale n. L 370 del 31/12/1990 pag. 0001 - 0038


    REGOLAMENTO (CEE) N 3831/90 DEL CONSIGLIO

    del 20 dicembre 1990

    recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l`anno 1991, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo<(BLK0)LA ORG="CCF">IT</(BLK0)LA>

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l`articolo 113,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo (1),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

    considerando che, in conformità dell`offerta presentata nel quadro della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (CNUCED), la Comunità economica europea ha concesso, dal 1971, preferenze tariffarie generalizzate, in particolare per i prodotti industriali finiti e semilavorati di paesi in via di sviluppo; che il periodo iniziale di dieci anni di applicazione del sistema di tali preferenze è scaduto il 31 dicembre 1980;

    considerando che il ruolo positivo svolto dal sistema nel miglioramento dell`accesso dei paesi in via di sviluppo ai mercati dei paesi che concedono preferenze è stato riconosciuto nel corso della nona sessione del comitato speciale delle preferenze della CNUCED; che, in questa stessa sede, è stato convenuto che gli obiettivi del sistema generalizzato di preferenze non sarebbero stati pienamente conseguiti entro la fine del 1980 e che bisogna prorogarne, in conseguenza, la durata oltre il periodo iniziale; che una revisione globale di detto sistema è iniziata nel 1990;

    considerando che in attesa dei risultati di questa revisione, sembra opportuno, previ taluni adattamenti richiesti delle circostanze esterne, prorogare nel 1991 a titolo temporaneo, lo schema delle preferenze generalizzate applicate nel 1990;

    considerando che la Comunità ha pertanto deciso di applicare le preferenze tariffarie generalizzate nel quadro delle conclusioni concordate in seno alla CNUCED conformemente all`intenzione manifestata, in particolare, in seno a detto comitato, dal complesso dei paesi che concedono preferenze;

    considerando che il carattere temporaneo e non vincolante del sistema consente una revoca successiva, totale o parziale, che conserva la possibilità di correggere le situazioni sfavorevoli che potrebbero verificarsi negli Stati dell`Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) in conseguenza della sua applicazione;

    considerando che la Comunità, nel prorogare il suo schema di preferenze tariffarie generalizzate per un secondo decennio (1981-1990), ha deciso di modificare una delle caratteristiche fondamentali di detto schema allo scopo di consentire ai paesi beneficiari un accesso più equo ai vantaggi preferenziali; che, a tale scopo, la Comunità ha deciso di applicare un trattamento preferenziale che tenga conto della situazione particolare di ciascuno dei beneficiari e di ricorrere ad un sistema di limitazione tariffaria individuale per taluni prodotti sensibili; che i paesi meno progrediti sono stati esclusi dal sistema di limitazione; che, pertanto, gli adeguamenti annuali dello schema comunitario rispondono, essenzialmente, al duplice imperativo della differenziazione dei vantaggi preferenziali e della semplificazione; che l`identificazione dei prodotti e dei paesi da trattare selettivamente viene effettuata in funzione della sensibilità dei settori e della situazione del mercato comunitario dei prodotti in questione, nonché tenendo conto del grado di sviluppo industriale e del livello di competitività di questi paesi;

    considerando che i prodotti industriali soggetti al trattamento preferenziale sono i prodotti dei capitoli da 25 a 49 e da 64 a 97 della tariffa doganale comune, ad eccezione dei prodotti:

    - di cui al trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell`acciaio,

    - ripresi nella lista dei prodotti di base nell`allegato II, parte 1,

    - che beneficiano dell`esenzione dei dazi a titolo generale nella tariffa doganale comune;

    considerando che la limitazione tariffaria sopramenzionata deve essere applicata con modalità differenziate ai prodotti dell`allegato I, mediante, da un lato, importi fissi a dazio nullo per i prodotti originari dei paesi più competitivi e, dall`altro, massimali per i prodotti del suddetto allegato originari di altri paesi meno competitivi;

    considerando che i prodotti dell`allegato II debbono essere sottoposti ad una sorveglianza a fini essenzialmente statistici;

    considerando che, in sede di revisione intermedia dello schema per gli anni 1986-1990, la Comunità ha constatato che:

    - lo schema risponde in modo soddisfacente agli obiettivi perseguiti,

    - i paesi beneficiari continuano tuttavia ad utilizzare i vantaggi preferenziali in maniera non uguale,

    - gli obiettivi del sistema sono stati conseguiti in taluni casi dai paesi beneficiari più competitivi;

    che, sulla base di queste considerazioni, la Comunità ha deciso di:

    - mantenere, per la seconda parte del decennio, le caratteristiche fondamentali dello schema, ed in particolare la concessione, entro determinati limiti, della sospensione totale dei dazi doganali;

    - accentuare la differenziazione dei vantaggi preferenziali di cui beneficiano i paesi più competitivi estendendo, nel contempo, l`accesso preferenziale ai paesi meno competitivi;

    considerando che per i prodotti/paesi per i quali una riduzione del 50 % degli importi preferenziali è applicabile a seguito del processo di differenziazione avviato nel 1986 sono indicati de due asterischi nell`allegato I del presente regolamento;

    considerando che i motivi che hanno giustificato la differenziazione succitata restano validi e che non è giustificato il mantenimento del beneficio preferenziale per i paesi più competitivi, che è necessario procedere ad una ridistribuzione dell`offerta; che è opportuno proseguire la differenziazione iniziata nel 1990 e procedere alla soppressione del beneficio preferenziale per cinque prodotti/paesi precendemente coperti dalla riduzione del 50 %, segnati di una nota a piè di pagina;

    considerando che nei negoziati commerciali multilaterali, conformemente al paragrafo 6 della dichiarazione di Tokio, la Comunità ha riaffermato che, ogni qualvolta possibile, dovrebbe essere previsto un trattamento speciale a favore dei meno progrediti fra i paesi in via di sviluppo; che è opportuno quindi non assoggettare a limitazioni né dell`importo fisso a dazio nullo né del massimale tariffario comunitario le importazioni preferenziali dei prodotti originari dei paesi in via di sviluppo meno progrediti che figurano nell`allegato IV;

    considerando che l`unificazione della Germania ha per effetto di accrescere il consumo della Comunità e che di conseguenza è opportuno aumentare gli importi preferenziali e le basi di riferimento in modo forfettario;

    considerando che l`introduzione nel 1988 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci rende necessario prendere in considerazione l`anno di cui sopra per il calcolo delle basi di riferimento che servano all`esame della situazione che risulta dalle importazioni preferenziali di altri prodotti previsti dal presente regolamento; che le basi di riferimento par il 1991 corrispondono in generale al 6 % delle importazioni totali nella Comunità nel 1988 di ciascuno dei prodotti sottoposti a basi di riferimento corrispondenti al 2 % soltanto di tali importazioni sono indicati nellallegato II, parte 3;

    considerando che è opportuno riservare il beneficio di tali esenzioni tariffarie ai prodotti originari dei paesi e territori considerati, tenendo presente che la nozione di prodotti originari è definita dal regolamento (CEE) n. 693/88 (1);

    considerando che l`Ungheria, la Polonia e la Cecoslovacchia hanno visto la loro situazione economica degradarsi al punto da dover affrontare problemi simili a quelli dei paesi ai quali in passato sono state applicate le preferenze generalizzate; che tali paesi dovrebbero pertanto fruire, a titolo transitorio, del sistema delle preferenze generalizzate in modo da aumentare le loro esportazioni per accelerare la loro crescita economica, promuovere la loro industrializzazione ed aumentare il loro tasso di sviluppo;

    considerando che, l`8 novembre 1990, la Commissione ha raccomandato al Consiglio di autorizzarla a negoziare con tali tre paesi accordi europei nell`ambito dei quali è prevista la creazione graduale di una zona di libero scambio; che pertanto tali paesi dovrebbero poter fruire del regime preferenziale generalizzato nel 1991 fino a quando non saranno loro accordate concessioni tariffarie nell`ambito di detti accordi;

    considerando che la Bulgaria si trova in una situazione economica simile a quella dei tre paesi sopra citati e che pertanto occorre accordare anche a questo paese il beneficio del regime preferenziale nel 1991;

    considerando che la situazione della Romania giustifica un trattamento identico a quello dei quattro paesi sopra indicati; che di conseguenza occore stabilire nei confronti di questo paese un regime preferenziale di portata equivalente nel 1991;

    considerando che è opportuno aggiungere all`elenco dei paesi beneficiari, da un lato, e a sua richiesta, la Mongolia, e dall`altro la Namibia che ha acceduto all`indipendenza;

    considerando che il regime preferenziale comunitario applicabile alla Iugoslavia risulta esclusivamente dalle disposizioni dell`accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia (1);

    considerando che la Repubblica di Corea non applica alla Comunità un trattamento uguale a quello riservato ad altri partner commerciali; che, in particolare, essa ha preso misure discriminanti nei confronti della Comunità nel settore della tutela della proprietà intellettuale; che, pertanto, non sembra opportuno far beneficiare la Repubblica di Corea del sistema delle preferenze tariffarie generalizzate fintantoché sussiste questa situazione;

    considerando che, dopo il 1o marzo 1986, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano il sistema comunitario delle preferenze generalizzate, in conformità degli articoli 178 e 365 dell`atto di adesione;

    considerando che, per quanto riguarda gli importi dell`allegato I fissati a dazio nullo, il modo di gestione è stato precedentemente caratterizzato da una ripartizione della maggior parte dei volumi tra gli Stati membri; che dall`analisi dell`utilizzazione di detti volumi emergono divergenze tra gli Stati membri, alcuni dei quali hanno esaurito rapidamente le loro quote iniziali, mentre altri disponevano di quantitativi inutilizzati ancora alla fine dell`esercizio; che, trattandosi di misure comunitarie e nella prospettiva del completamento del mercato interno previsto dal Libro bianco per il 1992, non è opportuno predisporre ripartizioni tra gli Stati membri; che questo nuovo modo di gestione può inoltre contribuire a migliorare l`utilizzazione dei predetti importi fissi a dazio nullo, nella misura in cui consente di sovvenire al fabbisogno dove esso sussiste effettivamente; che gli Stati membri dovrebbero avere altresì la possibilità di prelevare quantitativi corrispondenti al loro fabbisogno; che, per quanto concerne taluni prodotti altamente sensibili, conviene amministrare gli importi fissi a dazio nullo sui periodi successivi semestrali anziché su un periodo unico di dodici mesi;

    considerando che è opportuno garantire l`uguaglianza e la continuità d`accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti importi fissi a dazio nullo e l`applicazione senza discontinuità delle aliquote previste per questi ultimi a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri fino ad esaurimento di questi importi tariffari; che, a tale scopo e nel quadro del sistema di utilizzazione, le imputazioni effettive sugli importi non possono effettuarsi soltanto per prodotti presentati in dogana, accompagnati da una dichiarazione di immissione in libera pratica e da un certificato di origine;

    considerando che, se in uno Stato membro si registra una rimanenza di una delle quote prelevate su un importo fisso a dazio nullo, è indispensabile che tale Stato membro la riversi non appena possibile allo scopo di evitare che una parte di questo rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

    considerando che, per quanto riguarda i massimali tariffari comunitari dell`allegato I, gli obiettivi perseguiti possono essere raggiunti facendo ricorso ad un modo di gestione fondato sull`imputazione, a livello comunitario, sui massimali di cui sopra, delle importazioni dei prodotti a mano a mano che tali prodotti sono presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione di immissione in libera pratica e da un certificato di origine; che questo modo di gestione deve prevedere la possibilità di ripristinare la riscossione dei dazi doganali secondo procedure idonee non appena detti massimali sono raggiunti a livello comunitario;

    considerando che, vista la regolamentazione sul rimborso o sullo sgravio dei dazi all`importazione o all`esportazione, in particolare il regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio (2) ed il regolamento (CEE) n. 3040/83 della Commissione (3), conviene prevedere una procedura di regolarizzazione delle importazioni effettivamente realizzate nell`ambito degli importi fissi a dazio nullo e degli altri limiti tariffari preferenziali aperti a norma del presente regolamento e prevedere in tal modo che la Commissione possa prendere misure appropriate; che, allo scopo di evitare che tali regolarizzazioni comportino margini di superamento eccessivo dei massimali tariffari, è opportuno prevedere nel contempo che la Commissione possa adottare misure per porre fine alle imputazioni;

    considerando che, per quanto riguarda i prodotti diversi da quelli ripresi nell`allegato 1, è opportuno prevedere la possibilità di ripristinare la riscossione dei dazi doganali in casi eccezionali e secondo procedure e modalità idonee; che, tenuto conto della necessità di sottoporre ad esame taluni fattori economici attinenti alle importazioni di un particolare prodotto, è auspicabile che il ripristino della riscossione dei dazi doganali sia preceduto da un appropriato scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri e da uno scambio di opinioni;

    considerando che tali modi di gestione richiedono una collaborazione stretta e particolarmente rapida tra gli Stati membri e la Commissione; che detta collaborazione deve essere tanto più stretta in quanto è necessario che la Commissione possa adottare le misure adeguate per ripristinare la riscossione dei dazi doganali quando è raggiunto uno dei massimali;

    considerando che è necessario procedere a rilevazioni statistiche complete sulle importazioni autorizzate, conformemente alle disposizioni del presente regolamento ed applicare per la raccolta, l`elaborazione e la trasmissione di queste statistiche i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1736/75 (1) e (CEE) n. 3367/87 (2);

    considerando che, per garantire una migliore trasparenza del sistema, è opportuno pubblicare i bilanci di imputazioni annuali nonché i dati di imputazioni relativi ai massimali tariffari che sono stati raggiunti a concorrenza del 100 %;

    considerando che ai fini dell`applicazione del presente regolamento i tassi di conversione in monete nazionali degli importi in ecu in cui sono espressi gli importi preferenziali sono quelli fissati il primo giorno lavorativo del mese di ottobre 1990 e che restano validi dal 1o gennaio al 31 dicembre 1991;

    considerando che il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall`unione economica del Benelux; che ogni operazione relativa in particolare alla gestione degli importi fissi a dazio nullo può essere effettuata da uno dei suoi membri,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. A decorrere dal 1o gennaio e fino al 31 dicembre 1991 i dazi della tariffa doganale comune sono totalmente sospesi per i prodotti di cui al presente regolamento. Il presente regolamento si applica ai prodotti dei capitoli da 25 a 49 e da 64 a 97 della tariffa doganale comune, ad eccezione dei prodotti:

    - di cui al trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell`acciaio,

    - ripresi nella lista dei prodotti di base nell`allegato II, parte 1,

    - che beneficiano dell`esenzione dei dazi a titolo generale nella tariffa doganale comune.

    Tale sospensione tariffaria è accordata per i prodotti dell`allegato I, nel quadro dei contingenti, degli importi fissi a dazio nullo e dei massimali tariffari. Gli altri prodotti di cui al presente regolamento sono, in regola generale, sottoposti a una sorveglianza statistica trimestrale fondata sulla base di riferimento di cui all`articolo 8.

    La Spagna e il Portogallo applicano, all`importazione dei prodotti di cui sopra, i dazi doganali stabiliti in conformità degli articoli 178 e 365 dell`atto di adesione del 1985.

    2. Il beneficio del regime previsto al paragrafo 1 è riservato:

    - a ciascuno dei paesi e territori indicati nella colonna 4 dell`allegato I a fianco di ciascuna delle categorie di prodotti specificati nelle colonne 2 e 3;

    - per le stesse categorie di prodotti dell`allegato I, a ciascuno degli altri paesi e territori che figurano nell`allegato III, ad esclusione della Iugoslavia;

    - a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell`allegato III, per gli altri prodotti. Per quanto riguarda la Iugoslavia, non sono ammessi al beneficio i prodotti assoggettati a massimali tariffari comunitari nel quadro dell`accordo concluso tra la Comunità e questo paese.

    Il beneficio preferenziale di cui al paragrafo 1 non si applica ai paesi indicati nell`allegato I dal richiamo a piè di pagina (d) e ai paesi indicati nella lista di cui all`allegato II, seconda parte, per i prodotti ivi elencati.

    3. Le preferenze concesse dal presente regolamento sono temporaneamente sospese per i prodotti originari della Repubblica di Corea.

    4. L`ammissione al beneficio del regime preferenziale instaurato dal presente regolamento è subordinata all`osservanza delle norme di origine dei prodotti, sancite dal regolamento (CEE) n. 693/88.

    5. Gli importi fissi a dazio nullo, i massimali tariffari comunitari e le altre limitazioni tariffarie sono gestiti in conformità delle disposizioni seguenti.

    SEZIONE I

    Disposizioni relative alla gestione degli importi fissi a dazio nullo per i prodotti dell`allegato I

    Articolo 2

    La sospensione totale dei dazi doganali nel quadro degli importi fissi a dazio nullo menzionati nell`articolo 1, paragrafo 1, è attribuita a ciascuno dei paesi e territori enumerati nella colonna 4 dell`allegato I, per quei prodotti specificati nelle colonne 2 e 3 a fianco dei quali essi figurano con l`indicazione, nella colonna 5, dell`importo individuale.

    Articolo 3

    Gli importi fissi a dazio nullo sono gestiti dalla Commissione.

    Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica, comprensiva di una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto accompagnato da un certificato d`origine e soggetto ad un importo fisso a dazio nullo, e se questa domanda è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di un quantitativo corrispondente al proprio fabbisogno.

    Le domande di prelievo, con l`indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza ritardo alla Commissione.

    I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile del suddetto importo lo permetta.

    Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li riversa non appena possibile nell`importo corrispondente.

    L`assegnazione è fatta proporzionalmente ai quantitativi richiesti se le domande corrispondenti a un giorno determinato sono superiori al saldo disponibile dell`importo fisso a dazio nullo in conformità del quarto comma. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione dei prelievi effettuati.

    Articolo 4

    1. La Commissione contabilizza i quantitativi prelevati dagli Stati membri conformemente all`articolo 3 ed informa ciascuno Stato membro del grado di esaurimento dei quantitativi aperti. Essa assicura che i prelievi siano limitati ai quantitativi disponibili e a questo scopo ne precisa l`importo allo Stato membro che procede all`ultimo prelievo.

    L`esaurimento di un importo fisso è comunicato immediatamente agli Stati membri. Questa comunicazione forma l`oggetto di una pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.

    2. Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni appropriate perché i prelievi effettuati in applicazione dell`articolo 3 rendano possibili le importazioni, senza discontinuità, sugli importi fissi a dazio nullo.

    Ogni Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti precitati il libero accesso a detti importi fino a che il saldo dei volumi aperti lo permetta.

    Articolo 5

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi il 29 febbraio 1992, la situazione finale delle imputazioni effettuate e il residuo delle quote eventualmente rimaste inutilizzate al 31 dicembre 1991. Nel limite dei residui la Commissione autorizza gli Stati membri, su loro richiesta, a procedere ad ogni regolarizzazione eventualmente necessaria delle imputazioni relative ad importazioni effettivamente realizzate durante il periodo di cui all`articolo 1, paragrafo 1. La Commissione ne informa gli Stati membri.

    Tuttavia, per i prodotti figuranti nell`allegato I per i quali sono stati fissati importi fissi a dazio nullo di durata semestrale, la data in cui gli Stati membri comunicano la situazione finale delle imputazioni è:

    - il 31 agosto 1991 per gli importi fissi validi dal 1o gennaio al 30 giugno 1991,

    - il 29 febbraio 1992 per gli importi fissi validi dal 1o luglio al 31 dicembre 1991;

    SEZIONE II

    Disposizioni relative alla gestione dei massimali tariffari comunitari per i prodotti dell`allegato I e alla base di riferimento per i prodotti diversi da quelli dell`allegato I

    Articolo 6

    Fatti salvi gli articoli 7 e 8, il beneficio del regime dei massimali tariffari preferenziali è accordato nell`allegato I a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell`allegato III, diversi da quelli che figurano nella colonna 4, ad esclusione della Iugoslavia. I limiti di detti massimali sono indicati nella colonna 6 a fianco di ogni prodotto o gruppo di prodotti.

    Articolo 7

    Non appena raggiunti a livello comunitario i massimali individuali fissati ai sensi dell`articolo 6, previsti per le importazioni nella Comunità di prodotti originari di ciascuno dei paesi e territori di cui all`articolo 1, paragrafo 2, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all`importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati fino alla fine del periodo previsto all`articolo 1, paragrafo 1.

    Articolo 8

    Se l`aumento delle importazioni in regime preferenziale di prodotti diversi da quelli dell`allegato I, originari di uno o più paesi beneficiari, provoca o rischia di provocare difficoltà economiche nella Comunità, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata dopo che la Commissione ha proceduto a uno scambio di informazioni appropriate con gli Stati membri e ad uno scambio di opinioni.

    La base di riferimento da prendere in considerazione per l`esame della situazione all`origine del pregiudizio è, in generale, pari al 6 % delle importazioni totali nella Comunità originarie dei paesi terzi nel 1988. La base di riferimento è aumentata di 5 %.

    Articolo 9

    1. Mediante regolamento, la Commissione ripristina la riscossione dei dazi doganali nei confronti dell`uno o

    dell`altro dei paesi e territori indicati nell`articolo 1, paragrafo 2, alle condizioni previste dagli articoli 7 e 8.

    Nel caso di tali ripristini, la Spagna e il Portogallo ripristinano la percezione dei dazi doganali che essi applicano ai paesi terzi alle date considerate.

    2. Mediante regolamento, la Commissione può prendere, anche dopo il 31 dicembre 1991, misure per porre fine alle imputazioni sui limiti tariffari preferenziali qualora, in seguito alla regolarizzazione di importazioni effettivamente realizzate durante il periodo di cui all`articolo 1, paragrafo 1 del presente regolamento, tali limiti siano superati.

    Lo Stato membro che procede a queste regolarizzazioni comunica a mano a mano alla Commissione le relative cifre d`imputazione. La Commissione, appena ricevute le comunicazioni, ne informa gli altri Stati membri.

    Articolo 10

    Gli articoli 7, 8 e 9 non si applicano alle importazioni in questione originarie dei paesi di cui all`allegato IV.

    SEZIONE III

    Disposizioni generali

    Articolo 11

    1. Ai fini dell`applicazione del presente regolamento, i tassi di conversione in monete nazionali degli importi in ecu in cui sono espressi gli importi preferenziali sono quelli che sono fissati al 1o ottobre 1990, e che restano validi dal 1o gennaio al 31 dicembre 1991 (1).

    2. L`effettiva imputazione sui limiti preferenziali delle importazioni dei prodotti in questione è effettuata a mano a mano che i prodotti considerati sono presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione di immissione in libera pratica, secondo il valore in dogana dei prodotti stessi, e da un certificato d`origine conforme alle norme di cui all`articolo 1, paragrafo 4.

    3. Una merce può essere imputata su un massimale o su un altro limite preferenziale soltanto se il certificato di origine di cui al paragrafo 2 viene presentato prima della data di ripristino della riscossione dei dazi.

    4. Il grado di esaurimento effettivo degli importi fissi a dazio nullo, dei massimali comunitari e degli altri limiti tariffari è constatato a livello della Comunità in base alle importazioni imputate nelle condizioni definite al paragrafo 2.

    Articolo 12

    1. Gli Stati membri trasmettono, entro sei settimane dalla fine di ogni trimestre all`Istituto statistico delle Comunità europee, i dati statistici relativi alle merci immesse in libera pratica durante il trimestre di riferimento, al beneficio delle preferenze tariffarie previste dal presente regolamento. Tali dati, forniti per numero di codice della nomenclatura combinata e, se del caso, della Taric, debbono dettagliare, per paese di origine, i valori, le quantità e le unità supplementari eventualmente richieste secondo le definizioni dei regolamenti (CEE) n. 1736/75 e (CEE) n. 3367/87.

    2. Tuttavia, per i prodotti dell`allegato I soggetti a massimale, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su sua richiesta e al più tardi l`undicesimo giorno di ogni mese, la situazione delle imputazioni effettuate il mese precedente.

    A richiesta della Commissione, allorchè il massimale è raggiunto a concorrenza del 75 %, gli Stati membri comunicano alla Commissione le rilevazioni delle imputazioni ogni dieci giorni; le rilevazioni devono essere trasmesse entro cinque giorni dalla scadenza di ogni decade.

    3. La Commissione assicura la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, dei massimali tariffari via via che sono utilizzati al 100 %.

    Essa vigila a che l`Istituto statistico delle Comunità europee provveda alla pubblicazione dei bilanci di imputazione annuali.

    Articolo 13

    Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché siano rispettate le disposizioni del presente regolamento.

    Articolo 14

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1991.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1990.

    Per il ConsiglioIl PresidenteG. RUFFOLO

    ALLEGATO I<(BLK0)LA ORG="CCF">IT</(BLK0)LA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    '

    ALLEGATO II<(BLK0)LA ORG="CCF">IT</(BLK0)LA>

    PARTE 1 (a)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Codice

    NC

    Descrizione

    31

    PARTE 2 (a)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    > SPAZIO PER TABELLA>

    32

    PARTE 3 (a)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    '

    ALLEGATO III<(BLK0)LA ORG="CCF">IT</(BLK0)LA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    > SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO IV<(BLK0)LA ORG="CCF">IT</(BLK0)LA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

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