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Document 31988R3995

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3995/88 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 1988 che modifica il regolamento (CEE) n. 2042/75 che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso, per quanto riguarda la durata di validità dei certificati rilasciati per operazioni comunitarie di aiuto alimentare

    GU L 354 del 22.12.1988, p. 25–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/04/1989

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/3995/oj

    31988R3995

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3995/88 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 1988 che modifica il regolamento (CEE) n. 2042/75 che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso, per quanto riguarda la durata di validità dei certificati rilasciati per operazioni comunitarie di aiuto alimentare -

    Gazzetta ufficiale n. L 354 del 22/12/1988 pag. 0025 - 0026


    REGOLAMENTO (CEE) N. 3995/88 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 1988 che modifica il regolamento (CEE) n. 2042/75 che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso, per quanto riguarda la durata di validità dei certificati rilasciati per operazioni comunitarie di aiuto alimentare

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2221/88 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 2042/75 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3271/88 (4), prevede, tra l'altro, la durata di validità dei titoli di esportazione; che questa durata è stata limitata per l'esportazione di alcuni prodotti data l'incertezza esistente sul mercato mondiale dei cereali; che tale limitazione non è però giustificata per le forniture da effettuare a titolo dell'aiuto alimentare comunitario, tenuto conto delle disposizioni specifiche loro applicabili in materia di titoli e tenuto conto dei termini fissati per le consegne; che occorre pertanto modificare l'allegato II, punti A e B del regolamento (CEE) n. 2042/75; che per gli stessi motivi è opportuno prevedere, su richiesta dell'operatore, una proroga di alcuni titoli di esportazione rilasciati per effettuare forniture di aiuti alimentari comunitari, dopo l'entrata in vigore della misura di limitazione della durata di validità in causa;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1 All'allegato II « durata di validità dei titoli di esportazione » del regolamento (CEE) n. 2042/75, sotto ciascuno dei punti A e B è aggiunto il seguente testo:

    « Codice Nc Designazione delle merci Durata di validità - Prodotti menzionati qui sopra esportati con titoli recanti nella casella n. 12 la dicitura "Aiuto alimentare comunitario, regolamento (CEE) n. 2330/87" Fino alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio del certificato » Articolo 2 Su richiesta dell'operatore, i titoli di esportazione recanti la dicitura « Aiuto alimentare comunitario [regolamento (CEE) n. 2330/87 (5)] », richiesti a decorrere dal 17 settembre 1988, con una durata di validità applicabile fino alla fine del secondo mese successivo a quello del rilascio del titolo, sono prorogati dalle autorità che rilasciano detto titolo, fino alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio.

    Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1988.

    Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

    (2) GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 16.

    (3) GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 5.

    (4) GU n. L 291 del 25. 10. 1988, pag. 47.

    (5) GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56.

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