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Document 31988R1759

    Regolamento (CEE) n. 1759/88 della Commissione del 21 giugno 1988 recante modalità d' applicazione del regime applicabile all' importazione di patate dolci e di fecola di manioca destinate a talune utilizzazioni

    GU L 156 del 23.6.1988, p. 20–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1996; abrogato da 395R3015

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/1759/oj

    31988R1759

    Regolamento (CEE) n. 1759/88 della Commissione del 21 giugno 1988 recante modalità d' applicazione del regime applicabile all' importazione di patate dolci e di fecola di manioca destinate a talune utilizzazioni

    Gazzetta ufficiale n. L 156 del 23/06/1988 pag. 0020 - 0026
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 26 pag. 0225
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 26 pag. 0225


    REGOLAMENTO (CEE) N. 1759/88 DELLA COMMISSIONE del 21 giugno 1988 recante modalità d'applicazione del regime applicabile all'importazione di patate dolci e di fecola di manioca destinate a talune utilizzazioni

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1471/88 del Consiglio, del 16 maggio 1988, che concerne il regime applicabile all'importazione di patate dolci e di fecola di manioca destinate a talune utilizzazioni, e che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 4,

    visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1097/88 (3), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 1471/88 ha determinato i regimi tariffari applicabili all'importazione nella Comunità, da una parte, delle patate dolci destinate a un'utilizzazione diversa dal consumo umano e, dall'altra, di fecola di manioca destinata alla fabbricazione di medicinali o di preparazioni alimentari; che è necessario determinare le modalità d'applicazione di questi regimi;

    considerando che, per quanto riguarda le patate dolci, il regolamento (CEE) n. 1471/88 ha modificato il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (4), per distinguere le patate dolci destinate all'alimentazione umana dagli altri prodotti; che è necessario definire il modo di presentazione e di condizionamento delle patate dolci destinate alla suddetta utilizzazione e rilevanti dalla sottovoce 0714 20 10 della nomenclatura combinata e considerare che rientrano nella sottovoce NC 0714 20 90 i prodotti che non soddisfano il modo di presentazione e di condizionamento così definito;

    considerando che, ai fini di una corretta gestione amministrativa dei suddetti regimi, in particolare per garantire che i quantitativi fissati per ogni anno non siano superati, devono essere adottate modalità particolari in materia di presentazione delle domande e di rilascio dei titoli; che tali modalità sono complementari oppure derogatorie alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione, del 3 dicembre 1980, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2082/87 (6);

    considerando che, per quanto riguarda le patate dolci, i quantitativi da importare nel 1988 nel quadro delle disposizioni del presente regolamento sono quelli fissati dal regolamento (CEE) n. 1471/88, previa detrazione per i prodotti originari della Repubblica popolare cinese, conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1471/88, dei quantitativi assegnati per lo stesso anno in applicazione del regolamento (CEE) n. 1146/86 della Commissione, del 18 aprile 1986, che adotta misure di salvaguardia all'importazione delle patate dolci (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3962/87 (8); che è opportuno mantenere le modalità di gestione e di controllo delle importazioni applicate nel quadro del regolamento (CEE) n. 1146/86 e, in particolare, esigere la presentazione di un documento di esportazione rilasciato dalle autorità cinesi o sotto la loro responsabilità per le merci originarie della Repubblica popolare cinese; che il regime instaurato dal presente regolamento deve sostituire le misure provvisorie adottate dal regolamento (CEE) n. 1146/86; che è pertanto opportuno abrogare quest'ultimo;

    considerando che, per quanto riguarda la fecola di manioca, il regime tariffario istituito dal regolamento (CEE) n. 1471/88 è riservato a talune utilizzazioni; che, per i prodotti destinati alla fabbricazione di preparazioni alimentari, la ripartizione del quantitativo previsto deve avvenire in base ai consueti fabbisogni di consumo per la fabbricazione, da un lato, di preparazioni alimentari destinate alla vendita al minuto di cui alla voce 1901 della nomenclatura combinata e, dall'altro, di tapioca sotto forma di granulati o di grani perlati destinati alla vendita al minuto di cui alla voce 1903 della nomenclatura combinata;

    considerando che è necessario prevedere disposizioni particolari per garantire che la fecola di manioca non sia sviata dalle utilizzazioni previste; che a tale scopo è opportuno subordinare il beneficio del dazio all'importazione a tasso ridotto, in particolare, ad un impegno dell'importatore che attesti la destinazione prevista e la costituzione di una cauzione di importo pari alla riduzione del dazio all'importazione; che la fissazione di un termine di trasformazione ragionevole è necessaria per una regolare gestione del regime in questione; che, qualora il prodotto immesso in libera pratica sia spedito in un altro Stato membro per essere trasformato, l'esemplare di controllo T5 redatto dallo Stato membro di immissione in libera pratica, conformemente alle modalità definite dal regolamento (CEE) n. 2823/87 della Commissione, del 18 settembre 1987, relativo ai documenti da utilizzare in vista dell'attuazione delle misure comunitarie che prevedono il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci (9), costituisce lo strumento appropriato per comprovare la trasformazione;

    considerando che, in base all'esperienza acquisita, sebbene la cauzione sia costituita per garantire il pagamento di un ipotetico dazio doganale all'importazione, deve esistere una certa proporzionalità per quanto riguarda lo svincolo della cauzione, in particolare nei casi in cui non sono stati rispettati i termini previsti dal regime; che è quindi opportuno ispirarsi alle norme previste al titolo V del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni d'applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli (10), modificato dal regolamento (CEE) n. 1181/87 (11);

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le patate dolci e la fecola di manioca beneficiano, all'immissione in libera pratica, del regime istituito, per talune utilizzazioni, dal regolamento (CEE) n. 1471/88, nel quadro delle disposizioni del presente regolamento.

    TITOLO I Patate dolci destinate a talune utilizzazioni Articolo 2

    1. Ai fini dell'immissione in libera pratica di patate dolci di cui alla sottovoce 0714 20 90 della nomenclatura combinata, destinate a un'utilizzazione diversa dal consumo umano, quale definito al paragrafo 2, nel quadro dei contingenti tariffari annui aperti rispettivamente per i prodotti originari della Repubblica popolare cinese e per i prodotti originari degli altri paesi terzi, il rilascio dei titoli di importazione avviene conformemente alle disposizioni del presente titolo.

    2. Si considerano destinate all'alimentazione umana ai sensi della sottovoce 0714 20 90 della nomenclatura combinata, le patate dolci, fresche e intere, condizionate in imballaggi di contenuto netto uguale o inferiore a 28 kg all'atto dell'espletamento delle formalità doganali di immissione in libera pratica.

    Le disposizioni del presente titolo non si applicano all'immissione in libera pratica delle patate dolci destinate al consumo umano definito al comma precedente, ad eccezione dell'articolo 5, paragrafo 1.

    Articolo 3

    Le domande di titolo d'importazione sono presentate alle competenti autorità degli Stati membri ogni martedì fino alle ore 13 (ora di Bruxelles) e, se tale giorno è un giorno festivo, il primo giorno feriale seguente.

    Le domande di titolo possono essere inoltrate per la prima volta il 4 luglio 1988.

    Articolo 4

    1. La domanda di titolo d'importazione e il titolo recano nella casella 14 l'indicazione del paese d'origine. Il titolo obbliga ad importare da tale paese.

    Per l'importazione di prodotti originari della Repubblica popolare cinese, la domanda di titolo può essere accolta solo se è accompagnata dall'originale di un documento d'esportazione rilasciato dal governo della Repubblica popolare cinese o sotto la sua responsabilità, redatto conformemente all'allegato. Questo documento d'esportazione è di colore azzurro.

    2. I titoli indicano nella casella 20 a) una delle seguenti diciture:

    - Exención del derecho de importación (artículo 4 del Reglamento (CEE) no 1759/88) - Fritagelse for importafgift (artikel 4 i forordning (EOEF) nr. 1759/88) - Einfuhrzollfrei (Artikel 4 der Verordnung (EWG) Nr. 1759/88) - Apallagi apo toys dasmoys eisagogis [arthro 4 toy kanonismoy (EOK) arith. 1759/88] - Exemption from import duty (Article 4 of Regulation (EEC) No 1759/88) - Exemption de droit à l'importation [article 4 du règlement (CEE) no 1759/88] - Esenzione dal dazio all'importazione (articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1759/88) - Vrijgesteld van invoerrecht (artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 1759/88) - Isençao de direito de importaçao (artigo 4º do Regulamento (CEE) nº 1759/88).

    Articolo 5

    1. Le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, terzo trattino del regolamento (CEE) n. 3183/80 non sono applicabili.

    2. In deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3183/80, il quantitativo immesso in libera pratica non può superare quello indicato nelle caselle 10 e 11 del titolo d'importazione. A tal uopo nella casella 22 del titolo d'importazione viene indicata la cifra 0.

    Articolo 6

    In deroga all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2042/75 della Commissione (1), l'importo della cauzione concernente i titoli d'importazione è fissato a 20 ECU per tonnellata.

    Articolo 7

    Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, al più tardi alle ore 17 (ora di Bruxelles) del giorno feriale successivo al giorno di presentazione della domanda di cui all'articolo 3, le indicazioni delle domande di titolo relative:

    - al nome del richiedente;

    - ai quantitativi richiesti;

    - all'origine dei prodotti;

    - al numero del documento d'esportazione e al nome della nave, per prodotti originari della Repubblica popolare cinese.

    Articolo 8

    1. La Commissione comunica per telescritto agli Stati membri in quale misura è dato seguito alle domande. Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli d'importazione superano i quantitativi disponibili, la Commissione indica per telescritto la percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

    I titoli sono rilasciati nei limiti dei contingenti fissati agli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1471/88. Tuttavia detta disposizione è applicata, per i prodotti originari della Repubblica popolare cinese, previa detrazione per il 1988 dei quantitativi già assegnati in applicazione del regolamento (CEE) n. 1146/86 (2), così come modificato dal regolamento (CEE) n. 3962/87.

    2. I titoli d'importazione sono rilasciati il quinto giorno feriale successivo al giorno della presentazione della domanda, salvo casi eccezionali determinati dalla Commissione.

    I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità, a decorrere dal giorno del rilascio effettivo fino al termine del quarto mese successivo a tale data. Tuttavia, la durata di validità non può superare il 31 dicembre dell'anno in questione.

    TITOLO II Fecola di manioca destinata a talune utilizzazioni Articolo 9

    Il dazio all'importazione di 150 ECU per tonnellata, fissato all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1471/88, è applicabile per l'immissione in libera pratica di fecola di manioca (Cassave) di cui alla sottovoce 1108 14 00 della nomenclatura combinata, nei limiti dei quantitativi seguenti a seconda delle utilizzazioni:

    a) 2 000 tonnellate per la fabbricazione di medicamenti di cui alle voci 3003 e/o 3004 della nomenclatura combinata;

    b) 4 000 tonnellate per la fabbricazione di preparazioni alimentari condizionate per la vendita al dettaglio di cui alla voce 1901 della nomenclatura combinata;

    c) 4 000 tonnellate per la fabbricazione di tapioca sotto forma di granulati o granelli perlacei condizionati per la vendita al dettaglio di cui alla voce 1903 della nomenclatura combinata.

    Articolo 10

    Le domande di titolo sono presentate alle competenti autorità degli Stati membri ogni martedì fino alle ore 13 (ora di Bruxelles) oppure, se tale giorno è festivo, il primo giorno feriale seguente.

    Le domande di titolo possono essere presentate per la prima volta il 4 luglio 1988.

    Le domande di titolo non possono riguardare un quantitativo superiore a 1 000 t per ogni singolo interessato, che agisca per proprio conto.

    Articolo 11

    1. La domanda di titolo e il titolo recano, nella casella 12, una delle seguenti diciture, a seconda del caso:

    a) - fécula de mandioca destinada a la fabricación de los medicamentos del código NC 3003 y/o 3004 - maniokstivelse til fremstilling af laegemidler henhoerende under KN-kode 3003 og/eller 3004 - Maniokstaerke fuer die Herstellung von Medikamenten gemaess den Positionen 3003 und/oder 3004 der Kombinierten Nomenklatur - àamylo maniokas poy proorizetai gia tin paraskevi farmakon kai ypagetai ston kodiko SO 3003 ài/kai 3004 - manioc starch intended for the manufacture of medicaments falling within CN code 3003 and/or 3004 - fécule de manioc destinée à la fabrication de médicaments relevant du code NC 3003 et/ou 3004 - fecola di manioca destinata alla fabbricazione di medicamenti di cui ai codici NC 3003 e/o 3004 - maniokzetmeel bestemd voor de vervaardiging van geneesmiddelen van GN-code 3003 of 3004 - fécula de mandioca destinada ao fabrico de medicamentos dos códigos NC 3003 e/ou 3004 b) - fécula de mandioca destinada a la fabricación de preparados alimenticios envasados para la venta al por menor, del códico NC 1901 - maniokstivelse til fremstilling af tilberedte foedevaretilberedninger, pakket i detailsalgspakninger, henhoerende under KN-kode 1901 - Maniokstaerke fuer die Herstellung von Lebensmittelzubereitungen, in Einzelhandelsverpackungen, gemaess der Position 1901 der Kombinierten Nomenklatur - àamylo maniokas poy proorizetai gia tin paraskevi paraskevasmaton diatrofis syskevasmenon gia ti lianiki polisi, poy ypagetai ston kodiko SO 1901 - manioc starch intended for the manufacture of food preparations put up for retail sale, falling within CN code 1901 - fécule de manioc destinée à la fabrication de préparations alimentaires conditionnées pour la vente au détail, relevant du code NC 1901 - fecola di manioca destinata alla fabbricazione di preparazioni alimentari condizionate per la vendita al dettaglio di cui al codice NC 1901 - maniokzetmeel bestemd voor verwerking tot bereidingen voor menselijke consumptie, opgemaakt voor de verkoop in het klein, van GN-code 1901 - fécula de mandioca destinada ao fabrico de preparados alimentares acondicionados para a venda a retalho, do código NC 1901 c) - fécula de mandioca destinada a la fabricación de tapioca en forma de gránulos o de granos perlados envasados para la venta al por menor, del código NC 1903 - maniokstivelse til fremstilling af tapioka i form af gryn eller perlegryn, pakket i detailsalgspakninger, henhoerende under KN-kode 1903 - Maniokstaerke fuer die Herstellung von Tapioka in Form von Granulat oder Perlen gemaess der Position 1903 der Kombinierten Nomenklatur - àamylo maniokas poy proorizetai gia paraskevi tapiokas me morfi i sporon apofloiomenon kai strongylemenon syskevasmenon gia ti lianiki polisi, poy ypagetai ston kodiko SO 1903 - manioc starch intended for the manufacture of tapioca in the form of granules or pearls, put up for retail sale, falling within CN code 1903 - fécule de manioc destinée à la fabrication de tapioca sous forme de granulés ou de grains perlés conditionnées pour la vente au détail, relevant du code NC 1903 - fecola di manioca destinata alla fabbricazione di tapioca sotto forma di granulati o granelli perlacei condizionati per la vendita al dettaglio di cui al codice NC 1903 - maniokzetmeel bestemd voor verwerking tot tapioca in de vorm van korrels of parels, opgemaakt voor de verkoop in het klein, van GN-code 1903 - fécula de mandioca destinada ao fabrico de tapioca sob forma de graos ou de pérolas acondicionados para venda a retalho, do código NC 1903.

    2. La domanda di titolo e il titolo recano, nella casella 20 a), una delle seguenti diciture:

    - derecho de importación de 150 ECU por tonelada (artículo 11 del Reglamento (CEE) no 1759/88) - importafgift paa 150 ECU/ton (artikel 11 i forordning (EOEF) nr. 1759/88) - Einfuhrzoll 150 ECU je Tonne (Verordnung (EWG) Nr. 1759/88 - Artikel 11) - dasmos eisagogis 150 ECU ana tono [kanonismos (EOK) arith. 1759/88 àarthro 11] - import duty of 150 ECU per tonne (Article 11 of Regulation (EEC) No 1759/88) - droit à l'importation de 150 Écus par tonne [article 11 du règlement (CEE) no 1759/88] - dazio all'importazione di 150 ECU per tonnellata (regolamento (CEE) n. 1759/88, articolo 11) - invoerrecht van 150 Ecu/ton (Verordening (EEG) nr. 1759/88, artikel 11) - direito de importaçao de 150 ECUs por tonelada (artigo 11º do Regulamento (CEE) nº 1759/88).

    3. Il beneficio del dazio all'importazione di cui all'articolo 9 è subordinato:

    a) all'impegno scritto dell'importatore, assunto al momento dell'immissione in libera pratica, che tutta la merce dichiarata sarà trasformata conformemente alle indicazioni che figurano nella casella 12 del titolo d'importazione, entro il termine di quattro mesi a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica;

    b) alla costituzione, da parte dell'importatore, al momento dell'immissione in libera pratica, di una cauzione dell'importo pari alla differenza fra il dazio di 150 ECU per tonnellata e il dazio all'importazione integrale.

    4. Al momento dell'immissione in libera pratica, l'importatore indica il luogo in cui sarà effettuata la trasformazione. Se quest'ultima dev'essere effettuata in uno Stato membro diverso, lo Stato membro di partenza emette, alla spedizione della merce, un esemplare di controllo T5 conformemente alle modalità definite nel regolamento (CEE) n. 2823/87.

    L'esemplare di controllo T5 deve recare, nella casella 104, la seguente dicitura:

    - Regolamento (CEE) n. 1759/88, articolo 11 (ripreso dalla destinazione particolare indicata nella casella 12 del titolo d'importazione).

    5. Salvo caso di forza maggiore, la cauzione di cui al paragrafo 3, lettera b) è svincolata, dopo che alle competenti autorità dello Stato membro di immissione in libera pratica è stato comprovato che i quantitativi immessi in libera pratica sono stati interamente trasformati nel prodotto indicato nel titolo d'importazione entro il termine di cui al paragrafo 3, lettera a).

    Se la trasformazione viene effettuata in uno Stato membro diverso da quello dell'immissione in libera pratica, la trasformazione viene comprovata mediante l'originale dell'esemplare di controllo T5 di cui al paragrafo 4.

    Per le merci immesse in libera pratica che non sono state trasformate entro il suddetto termine, la cauzione da svincolare è ridotta:

    - del 15 % dell'importo - e del 2 % dell'importo restante, previa detrazione del 15 %, per ogni giorno di superamento del termine.

    L'importo della cauzione non svincolato, è incamerato a titolo di prelievo.

    6. La trasformazione è comprovata alle competenti autorità entro i sei mesi successivi al termine fissato per la trasformazione. Tuttavia, se la prova è stata stabilita entro il suddetto termine di sei mesi, ma fornita nei dodici mesi successivi, l'importo incamerato, diminuito del 15 % della cauzione, viene rimborsato.

    Articolo 12

    Le disposizioni degli articoli 5 e 6 sono applicabili nel quadro del presente titolo.

    Articolo 13

    Gli Stati membri trasmettono alla Commissione al più tardi alle ore 13 (ora di Bruxelles) del giorno successivo a quello di presentazione della domanda di cui all'articolo 10, distintamente per ciascuno dei tre contingenti menzionati all'articolo 9, le indicazioni delle domande di titolo relative:

    - al nome del richiedente - ai quantitativi richiesti.

    Articolo 14

    1. La Commissione comunica per iscritto agli Stati membri in quale misura è dato seguito alle domande. Qualora i quantitativi per i quali sono stati richiesti dei titoli superino le quantità disponibili, la Commissione comunica per telescritto la percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

    2. I titoli d'importazione sono rilasciati il quinto giorno feriale successivo al giorno di presentazione della domanda, salvo casi eccezionali determinati dalla Commissione.

    I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità a decorrere dal giorno del rilascio effettivo fino al termine del terzo mese successivo a tale data. Tuttavia, questa durata di validità non può superare il 31 dicembre dell'anno in questione.

    TITOLO III Disposizioni finali Articolo 15

    Il regolamento (CEE) n. 1146/86 è abrogato.

    L'immissione in libera pratica di patate dolci, per la quale è presentato un titolo d'importazione rilasciato anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, si considera effettuata nel quadro dei contingenti previsti all'articolo 1, paragrafo 1 e all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1471/88.

    Articolo 16

    Il presente regolamento entra in vigore l'ottavo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 1988.

    Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 134 del 31. 5. 1988, pag. 1.

    (2) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

    (3) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 7.

    (4) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

    (5) GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1.

    (6) GU n. L 195 del 16. 7. 1987, pag. 11.

    (7) GU n. L 103 del 19. 4. 1986, pag. 58.

    (8) GU n. L 371 del 30. 12. 1987, pag. 38.

    (9) GU n. L 270 del 23. 9. 1987, pag. 1.

    (10) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

    (11) GU n. L 113 del 30. 4. 1987, pag. 31.

    (12) GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 5.

    (13) GU n. L 130 del 19. 4. 1986, pag. 58.

    ANEXO - BILAG - ANHANG - PARARTIMA - ANNEX - ANNEXE - ALLEGATO - BIJLAGE - ANEXO

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