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Document 31987R0480

    Regolamento (CEE) n. 480/87 della Commissione del 16 febbraio 1987 recante modalità di applicazione del regime d' importazione valido per i prodotti di cui alla sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune, originari della Tailandia ed esportati da tale paese negli anni 1987, 1988, 1989 e 1990

    GU L 49 del 18.2.1987, p. 13–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1990

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/480/oj

    31987R0480

    Regolamento (CEE) n. 480/87 della Commissione del 16 febbraio 1987 recante modalità di applicazione del regime d' importazione valido per i prodotti di cui alla sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune, originari della Tailandia ed esportati da tale paese negli anni 1987, 1988, 1989 e 1990

    Gazzetta ufficiale n. L 049 del 18/02/1987 pag. 0013


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 480/87 DELLA COMMISSIONE

    del 16 febbraio 1987

    recante modalità di applicazione del regime d'importazione valido per i prodotti di cui alla sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune, originari della Tailandia ed esportati da tale paese negli anni 1987, 1988, 1989 e 1990

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 430/87 del Consiglio, del 9 febbraio 1987, relativo al regime d'importazione applicabile ai prodotti di cui alla sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune in provenienza dai paesi terzi e recante modifica del regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 2,

    visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 (3) in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

    considerando che, con decisione 86/222/CEE (4), il Consiglio ha approvato il rinnovo sino al 1990 dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno di Tailandia, relativo alla produzione, alla commercializzazione e agli scambi di manioca; che da tale accordo risulta che possono essere importati nella Comunità con un prelievo pari al massimo al 6 % ad valorem soltanto i quantitativi risultanti dal rinnovo dell'accordo stesso;

    considerando che, con regolamento (CEE) n. 4066/86 (5), il Consiglio ha adottato misure transitorie per l'importazione dei prodotti in causa nel primo trimestre 1987; che la Commissione ha adottato le relative modalità di applicazione transitorie con regolamento (CEE) n. 4093/86 (6);

    considerando che, a seguito dell'adozione da parte del Consiglio del regolamento (CEE) n. 430/87, è opportuno adottare le relative modalità di applicazione per il periodo di validità dell'accordo, sino alla fine del 1990;

    considerando che, in conformità del regime di cui viene prorogata l'applicazione, il titolo d'importazione comunitario è rilasciato su presentazione di un titolo d'esportazione rilasciato dalle autorità tailandesi, il cui modello sia stato comunicato alla Commissione;

    considerando che l'importazione dei prodotti di cui alla sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione, le cui modalità comuni di applicazione sono state stabilite con regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3913/86 (8); che il regolamento (CEE) n. 2042/75 della Commissione (9), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3818/86 (10), ha stabilito le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli nel settore dei cereali e del riso;

    considerando che, ai fini della corretta applicazione dell'accordo di cooperazione, occorre instaurare un sistema di controlli rigorosi e sistematici, che tenga conto degli elementi che figurano nei titoli d'esportazione tailandesi nonché della prassi seguita dalle autorità tailandesi per il rilascio di detti titoli;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    I prodotti di cui alla sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune originari della Tailandia beneficiano del regime previsto dall'accordo di cooperazione, a condizione che siano importati sulla base di titoli d'importazione:

    a) il cui rilascio è subordinato alla presentazione di un titolo rilasciato dal Department of Foreign Trade, Ministry of Commerce, Government of Thailand, per l'esportazione verso la Comunità economica europea, in appresso denominato « titolo d'esportazione », e rispondente ai requisiti prescritti al titolo I del presente regolamento;

    b) rispondenti ai requisiti prescritti al titolo II del presente regolamento.

    TITOLO I

    Titoli d'esportazione

    Articolo 2

    1. I titoli d'esportazione sono redatti, in un originale e almeno una copia, su un formulario il cui modello figura in allegato.

    Il formato del formulario è di circa 210 × 297 mm; l'originale è stampato su carta bianca con sovraimpresso un fondo arabescato di colore giallo che renda palese qualisiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

    2. I formulari sono stampati e compilati in lingua inglese.

    3. L'originale e le copie possono essere compilati a macchina o a mano; in quest'ultimo caso, devono essere compilati in inchiostro e in stampatello.

    4. Ogni titolo d'esportazione reca un numero di serie prestampato, nonché, nella casella superiore, un numero che lo contraddistingue. Le copie recano gli stessi numeri dell'originale.

    Articolo 3

    1. I titoli d'esportazione emessi nel 1987, nel 1988, nel 1989 e nel 1990 hanno una validità di 120 giorni a decorrere dalla data del rilascio. La data del rilascio è computata nel periodo di validità del titolo.

    Il titolo è valido soltanto se è debitamente compilato e vistato, in conformità delle istruzioni che vi figurano. Lo « shipped weight » deve essere indicato in cifre e in lettere.

    2. Il titolo d'esportazione si considera debitamente vistato se reca la data del rilascio, nonché il timbro dell'organismo emittente e la firma della persona o delle persone abilitate a firmarlo.

    TITOLO II

    Titoli d'importazione

    Articolo 4

    1. La domanda di titolo d'importazione per i prodotti di cui alla sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune originari della Tailandia, è presentata alle autorità competenti degli Stati membri corredata dell'originale del titolo d'esportazione, che viene conservato dall'organismo che emette il titolo d'importazione. Tuttavia, se la domanda di titolo d'importazione riguarda soltanto una parte del quantitativo indicato nel titolo d'esportazione, l'organismo emittente riporta sull'originale il quantitativo per il quale quest'ultimo è stato utilizzato e, dopo avervi apposto il suo timbro, riconsegna l'originale all'interessato.

    Ai fini del rilascio del titolo d'importazione, viene preso in considerazione soltanto il quantitativo indicato nel titolo d'esportazione come « shipped weight ».

    2. Ove si constati che il quantitativo effettivamente sbarcato da una nave è superiore alla somma dei quantitativi indicati nei titoli d'esportazione relativi ai prodotti caricati sulla nave in causa, a richiesta dell'importatore, le autorità competenti designate dagli Stati membri provvedono senza indugio a comunicare per telescritto alla Commissione il numero o i numeri dei titoli d'esportazione e dei titoli d'importazione, nonché il quantitativo eccedente constatato al momento dello sbarco.

    I servizi della Commissione prendono contatto con le autorità tailandesi chiedendo che vengano rilasciati nuovi titoli d'esportazione affinché, sulla base di nuovi titoli d'importazione, i quantitativi eccedenti possano essere messi in libera pratica al più presto. In attesa del rilascio dei nuovi titoli d'esportazione, i quantitativi eccedenti non potranno essere messi in libera pratica alle condizioni previste dall'accordo di autolimitazione concluso tra la Comunità e la Tailandia.

    Alla fine di ogni trimestre, le autorità competenti designate dagli Stati membri comunicano per telescritto alla Commissione tutti i casi di superamento dei quantitativi indicati nei titoli d'esportazione constatati nel trimestre in causa, specificando i quantitativi eccedentari.

    Le domande di titolo possono essere presentate in qualsiasi Stato membro ed i titoli rilasciati sono validi nei dodici Stati membri.

    Non si applica nella fattispecie il disposto dell'articolo 5, paragrafo 1, terzo trattino, del regolamento (CEE) n. 3183/80.

    Articolo 5

    In deroga all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2042/75, la cauzione relativa ai titoli d'importazione di cui al presente regolamento è pari a 5 ECU/t.

    Articolo 6

    1. La domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano nella casella 14, la dicitura « Tailandia ».

    Il titolo obbliga ad importare da detto paese.

    2. a) Il titolo d'importazione reca, nella casella 20 a), una o più delle diciture seguenti:

    - Exacción reguladora limitada a 6 % ad valorem (aplicación del acuerdo de cooperación)

    - Importafgiften begraenses til 6 % af vaerdien (jf. samarbejdsaftalen)

    - Beschraenkung der Abschoepfung auf 6 % des Zollwerts (Anwendung des Kooperationsabkommens)

    - Eisforá kat' anótato ório 6 % kat' axía (efarmogí tis symfonías synergasías)

    - Levy limited to 6 % ad valorem (application of the Cooperation Agreement)

    - Prélèvement limité à 6 % ad valorem (application de l'accord de coopération)

    - Prelievo limitato al 6 % ad valorem (applicazione dell'accordo di cooperazione)

    - Heffing beperkt tot 6 % ad valorem (toepassing van de Samenwerkingsovereenkomst)

    - Direito nivelador limitado a 6 % ad valorem (aplicação do Acordo de Cooperação); - Nombre del barco (indicar el nombre del barco que figura en el certificado de exportación tahilandés)

    - Skibets navn (skibsnavn, der er anfoert i det thailandske eksportcertifikat)

    - Name des Schiffes (Angabe des in der thailaendischen Bescheinigung fuer die Ausfuhr eingetragenen Schiffsnamens)

    - Onomasía toy ploíoy (simeióste tin onomasía toy ploíoy poy anagráfetai sto taïlandikó pistopoiitikó exagogís)

    - Name of the cargo vessel (state the name of the vessel given on the Thai export certificate)

    - Nom du bateau (indiquer le nom du bateau figurant sur le certificat d'exportation thaïlandais)

    - Nome della nave (indicare il nome della nave che figura sul titolo di esportazione tailandese)

    - Naam van het schip (zoals aangegeven in het Thaise uitvoercertificaat)

    - Nome do navio (indicar o nome do navio que consta do certificado de exportação tailandês);

    - Número y fecha del certificado de exportación tahilandés

    - Det thailandske eksportcertifikats nummer og dato

    - Nummer und Datum der thailaendischen Bescheinigung fuer die Ausfuhr

    - Arithmós kai imerominía toy taïlandikoý pistopoiitikoý exagogís

    - Serial number and date of issue of the Thai export certificate

    - Numéro et date du certificat d'exportation thaïlandais

    - Numero e data del titolo di esportazione tailandese

    - Nummer en datum van het Thaise uitvoercertificaat

    - Número e data do certificado de exportação tailandês.

    b) Il titolo può essere accettato a sostegno della dichiarazione di immissione in libera pratica soltanto se, segnatamente sulla base di una copia della polizza di carico presentata dall'interessato, risulta che i prodotti per i quali è chiesta l'immissione in libera pratica sono stati trasportati nella Comunità dalla nave indicata nel titolo d'importazione.

    3. In deroga all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3183/80, il quantitativo messo in libera pratica non può essere superiore a quello indicato nelle caselle 10 e 11 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 22 del titolo viene indicata la cifra 0.

    Articolo 7

    1. Il titolo d'importazione è rilasciato il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, salvo che la Commissione abbia informato per telescritto le autorità competenti degli Stati membri che le condizioni previste dall'accordo di cooperazione non sono rispettate.

    In caso di mancato rispetto delle condizioni cui è subordinato il rilascio del titolo, la Commissione, se del caso previa consultazione con le autorità tailandesi, può prendere i provvedimenti opportuni,

    2. A richiesta dell'interessato, e previo accordo della Commissione comunicato per telescritto. il titolo d'importazione può essere rilasciato entro un termine più breve.

    Articolo 8

    In deroga all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2042/75, l'ultimo giorno di validità del titolo d'importazione coincide con il trentesimo giorno successivo alla scadenza del periodo di validità del titolo d'esportazione.

    Articolo 9

    1. Gli Stati membri comunicano quotidianmente alla Commissione, per telescritto, le seguenti informazioni per ciascuna domanda di titolo:

    - quantitativo per il quale il titolo d'importazione è richiesto;

    - numero del titolo d'esportazione che figura nella casella superiore del titolo stesso;

    - data di rilascio del titolo d'esportazione;

    - quantitativo totale per il quale è stato rilasciato il titolo d'esportazione;

    - nome dell'esportatore indicato nel titolo d'esportazione.

    2. Alla fine di ogni trimestre, le autorità incaricate del rilascio dei titoli d'importazione comunicano alla Commissione, per telescritto, i quantitativi non imputati che figurano sul retro dei titoli d'importazione, nonché il nome della nave e i numeri dei titoli d'esportazione in causa.

    TITOLO III

    Disposizioni finali

    Articolo 10

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 16 febbraio 1987.

    Per la Commissione

    Frans ANDRIESSEN

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 43 del 13. 2. 1987, pag. 9.

    (2) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

    (3) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.

    (4) GU n. L 155 del 10. 6. 1986, pag. 8.

    (5) GU n. L 371 del 31. 12. 1986, pag. 11.

    (6) GU n. L 371 del 31. 12. 1986, pag. 68.

    (7) GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1.

    (8) GU n. L 364 del 23. 12. 1986, pag. 31.

    (9) GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 5.

    (10) GU n. L 355 del 15. 12. 1986, pag. 24.

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