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Document 31987R0479

    Regolamento (CEE) n. 479/87 della Commissione del 16 febbraio 1987 recante modalità di applicazione del regime d' importazione, per gli anni 1987, 1988 e 1989, del regime d' importazione dei prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune originari della Repubblica popolare cinese

    GU L 49 del 18.2.1987, p. 8–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1989

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/479/oj

    31987R0479

    Regolamento (CEE) n. 479/87 della Commissione del 16 febbraio 1987 recante modalità di applicazione del regime d' importazione, per gli anni 1987, 1988 e 1989, del regime d' importazione dei prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune originari della Repubblica popolare cinese

    Gazzetta ufficiale n. L 049 del 18/02/1987 pag. 0008


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 479/87 DELLA COMMISSIONE

    del 16 febbraio 1987

    recante modalità di applicazione del regime d'importazione, per gli anni 1987, 1988 e 1989, del regime d'importazione dei prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune originari della Repubblica popolare cinese

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 430/87 del Consiglio, del 9 febbraio 1987, relativo al regime all'importazione applicabile ai prodotti delle sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune in provenienza dai peasi terzi e recante modifica del regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 2,

    visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel setttore dei cereali (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 (3), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

    considerando che la Repubblica popolare cinese e la Comunità economica europea hanno concluso, per un periodo di tre anni a decorrere dal 1o gennaio 1987, un impegno relativo alla produzione, alla commercializzazione e agli scambi di manioca; che da tale impegno risulta che possono essere importati nella Comunità con un prelievo pari al massimo al 6 % ad valorem soltanto i quantitativi di cui all'articolo 2, del regolamento (CEE) n. 430/87;

    considerando che, con regolamento (CEE) n. 4066/86 (4), il Consiglio ha adottato misure transitorie per l'importazione dei prodotti in causa nel primo trimestre 1987; che la Commissione ha adottato le relative modalità di applicazione transitorie con regolamento (CEE) n. 4094/86 (5);

    considerando che, a seguito dell'adozione da parte del Consiglio del regolamento (CEE) n. 430/87, è opportuno adottare le relative modalità di applicazione per il periodo di validità dell'impegno, sino alla fine del 1989;

    considerando che, in conformità dell'impegno, il titolo d'importazione comunitario è rilasciato su presentazione di un titolo d'esportazione rilasciato dalle autorità cinesi, il cui modello sia stato comunicato alla Commissione; che, ai fini della corretta applicazione dell'accordo, occorre instaurare un sistema di controlli rigorosi e sistematici, che tenga conto degli elementi che figurano nei titoli di esportazione, nonché della prassi seguita dalle autorità cinesi per il rilascio di detti titoli;

    considerando che l'importazione di prodotti di cui alla sottovoce 07.06 A della tariffa doganlale comune è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione, le cui modalità comuni di applicazione sono state stabilite con regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3913/86 (7); che il regolamento (CEE) n. 2042/75 della Commissione (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3818/86 (9), ha stabilito le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli nel settore dei cereali e del riso;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    I prodotti di cui alla sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune originari della Repubblica popolare cinese beneficiano del regime previsto dal regolamento (CEE) n. 430/87, a condizione che siano importati sulla base di titoli d'importazione:

    a) il cui rilascio è subordinato alla presentazione di un titolo rilasciato dalla Repubblica popolare cinese per l'esportazione verso la Comunità economica europea, in appresso denominato « titolo d'esportazione », e rispondente ai requisti prescritti al tritolo I del presente regolamento;

    b) rispondenti ai requisti prescritti al titoolo II del presente regolamento. Per il 1987 i titoli sono rilasciati tenendo conto dei quantitativi attribuiti in applicazione del regolamento (CEE) n. 4094/86.

    TITOLO I

    Titoli d'esportazione

    Articolo 2

    1. I titoli d'esportazione sono redatti, in un originale e almeno una copia, su un formulario il cui modello figura in allegato.

    Il formato del formulario è di circa 210 × 297 mm; l'originale è stampato su carta bianca con sovraimpresso un fondo arabescato di colore giallo che renda palese qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

    2. I formulari sono stampati e compilati in lingua inglese.

    3. L'originale e le copie possono essere compilati a macchina o a mano; in quest'ultimo caso, devono essere compilati in inchiostro e in stampatello.

    4. Ogni titolo d'esportazione reca un numero di serie prestampato, nonché, nella casella superiore, un numero che lo contraddistingue. Le copie recano gli stessi numeri dell'originale.

    Articolo 3

    1. Il titoli d'esportazione emessi nel 1987, nel 1988 e nel 1989 hanno una validità di 120 giorni a decorrere dalla data del rilascio. La data del rilascio è computata nel periodo di validità del titolo.

    Il titolo è valido soltanto se è debitamente compilato e vistato, in conformità delle istruzioni che vi figurano. Lo « shipped weight » deve essere indicato in cifre e in lettere.

    2. Il titolo d'esportazione si considera debitamente vistato se reca la data del rilascio, nonché il timbro dell'organismo emittente e la firma della persona o delle persone abilitate a firmarlo.

    TITOLO II

    Titoli d'importazione

    Articolo 4

    1. Le domande di titolo possono essere presentate in qualsiasi Stato membro e i titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

    Le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, terzo trattino, del regolamento (CEE) n. 3183/80 non si applicano.

    2. La domanda di titolo d'importazione per i prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune è presentata alle autorità competenti degli Stati membri corredata dell'originale del titolo d'esportazione, che viene conservato dall'organismo che emette il titolo d'imporazione. Tuttavia, se la domanda di titolo d'importazione riguarda soltanto una parte del quantitativo indicato nel titolo d'esportazione, l'organismo emittente riporta sull'originale il quantitativo per il quale quest'ultimo è stato utilizzato e, dopo avervi apposto il suo timbro, riconsegna l'originale all'interessato.

    Ai fini del rilascio del titolo d'importazione, viene preso in considerazione soltanto il quatitativo indicato nel titolo d'esportazione come « shipped weight ».

    Articolo 5

    In deroga all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2042/75, la cauzione relativa ai titoli d'importazione di cui al presente regolamento è pari a 5 ECU/t.

    Articolo 6

    1. La domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano, nella casella 14, la dicitura « Repubblica popolare cinese ».

    Il titolo obbliga ad importare da detto paese.

    2. a) Il titolo d'importazione reca, nella casella 20 a), le diciture seguenti nella lingua o nelle lingue dello Stato membro interessato:

    - Exacción reguladora limitada a 6 % ad valorem

    - Importafgiften begraenses til 6 % af vaerdien

    - Beschraenkung der Abschoepfung auf 6 % des Zollwerts

    - Eisforá kat' anótato ório 6 % kat' axía

    - Levy limited to 6 % ad valorem

    - Prélèvement limité à 6 % ad valorem

    - Prelievo limitato al 6 % ad valorem

    - Heffing beperkt tot 6 % ad valorem

    - Direito nivelador limitado a 6 % ad valorem;

    - Nombre del barco (indicar el nombre del barco que figura en el certificado de exportación chino)

    - Skibets navn (skibsnavn, der er anfoert i det kinesiske eksportcertifikat)

    - Name des Schiffes (Angabe des in der chinesischen Bescheinigung fuer die Ausfuhr eingetragenen Schiffsnamens)

    - Onomasía toy ploíoy (simeióste tin onomasía toy ploíoy poy anagráfetai sto kinéziko pistopoiitikó exagogís)

    - Name of the cargo vessel (state the name of the vessel given on the Chinese export certificate)

    - Nom du bateau (indiquer le nom du bateau figurant sur le certificat d'exportation chinois)

    - Nome della nave (indicare il nome della nave che figura sul titolo di esportazione cinese)

    - Naam van het schip (zoals aangegeven in het Chinese uitvoercertificaat)

    - Nome do navio (indicar o nome do navio que consta do certificado de exportação chinês);

    - Número y fecha del certificado de exportación chino

    - Det kinesiske eksportcertifikats nummer og dato

    - Nummer und Datum der chinesischen Bescheinigung fuer die Ausfuhr

    - Arithmós kai imerominía toy kinézikoy pistopoiitikoý exagogís

    - Serial number and date of issue of the Chinese export certificate

    - Numéro et date du certificat d'exportation chinois

    - Numero e data del titolo di esportazione cinese

    - Nummer en datum van het Chinese uitvoercertificaat

    - Número e data do certificado de exportação chinês. b) Il titolo può essere accettato a sostegno della dichiarazione di immissione in libera pratica soltanto se, segnatamente sulla base di una copia della polizza di carico presentata dall'interessato, risulta che i prodotti per i quali è chiesta l'immissione in libera pratica sono stati traportati nella Comunità dalla nave indicata nel titolo d'importazione.

    3. In deroga all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3183/80, il quantitativo messo in libera pratica non può essere superiore a quello indicato nelle caselle 10 e 11 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 22 del titolo viene indicata la cifra 0.

    Articolo 7

    1. Il titolo d'importazione è rilasciato il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, salvo che la Commissione abbia informato per telescritto le autorità competenti dello Stato membro che le condizioni previste dall'accordo di cooperazione non sono rispettate.

    In caso di mancato rispetto delle condizioni cui è subordinato il rilascio del titolo, la Commissione, se del caso previa consultazione con le autorità cinesi, può prendere le misure ritenute opportune.

    2. A richiesta dell'interessato, e previo accordo della Commissione comunicato per telescritto, il titolo d'importazione può essere rilasciato entro un termine più breve.

    Articolo 8

    In deroga all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2042/75, l'ultimo giorno di validità del titolo d'importazione coincide con il trentesimo giorno successivo alla scadenza del periodo di validità del titolo d'esportazione.

    Articolo 9

    Gli Stati membri comunicano quotidianamente alla Commissione, per telescritto, le seguenti informazioni per ciascuna domanda di titolo:

    - quantitativo per il quale il titolo d'importazione è richiesto:

    - numero del titolo d'esportazione che figura nella casella superiore del titolo stesso;

    - data di rilascio del titolo d'esportazione;

    - quantitativo totale per il quale è stato rilasciato il titolo d'esportazione;

    - nome dell'esportatore indicato nel titolo d'esportazione.

    TITOLO III

    Disposizioni finali

    Articolo 10

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 16 febbriao 1987.

    Per la Commissione

    Frans ANDRIESSEN

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 43 del 13. 2. 1987, pag. 9.

    (2) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

    (3) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.

    (4) GU n. L 371 del 31. 12. 1986, pag. 11.

    (5) GU n. L 371 del 31. 12. 1986, pag. 73.

    (6) GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1.

    (7) GU n. L 364 del 23. 12. 1986, pag. 31.

    (8) GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 5.

    (9) GU n. L 355 del 15. 12. 1986, pag. 24.

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