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Document 31986R4094

Regolamento (CEE) n. 4094/86 della Commissione del 23 dicembre 1986 recante modalità di applicazione del regime di importazione della manioca della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune originaria di paesi terzi diversi dalla Tailandia

GU L 371 del 31.12.1986, p. 73–75 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/4094/oj

31986R4094

Regolamento (CEE) n. 4094/86 della Commissione del 23 dicembre 1986 recante modalità di applicazione del regime di importazione della manioca della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune originaria di paesi terzi diversi dalla Tailandia

Gazzetta ufficiale n. L 371 del 31/12/1986 pag. 0073 - 0075


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REGOLAMENTO (CEE) N. 4094/86 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1986

recante modalità di applicazione del regime di importazione della manioca della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune originaria di paesi terzi diversi dalla Tailandia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4066/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che introduce misure transitorie per l'importazione di manioca della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune in provenienza dai paesi terzi e modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune (1),

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 (3), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 4066/86 ha approvato misure temporanee miranti a garantire il rispetto degli impegni internazionali della Comunità e il proseguimento delle tradizionali correnti di scambio; che occorre stabilirne le modalità di applicazione;

considerando che occorre subordinare il rilascio di titoli d'importazione che danno diritto a beneficiare di un prelievo, il cui massimale è stabilito al 6 % ad valorem, a norme particolari tali da permettere la corretta applicazione delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 4066/86 inteso ad impedire il superamento dei quantitativi previsti; che ai fini di un'applicazione corretta è necessario, per la maggior parte dei prodotti di cui alla sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune, prevedere delle deroghe al regolamento (CEE) n. 3183/80 (4) della Commissione, del 3 dicembre 1980, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3913/86 (5);

considerando che per permettere una ripartizione dei quantitativi originari di paesi non aderenti al GATT fra gli operatori, è opportuno fissare un limite ai quantitativi per i quali ciascun richiedente può presentare domanda di titolo;

considerando che, tuttavia, fra i prodotti che rientrano nella sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune figurano alcuni prodotti destinati all'alimentazione umana e non all'alimentazione animale; che a tali prodotti, il cui volume di importazione è assai limitato, non occorre applicare le disposizioni volte ad impedire il superamento dei quantitativi previsti, né occorre prevedere una cauzione di importo diverso da quello stabilito dal regolamento (CEE) n. 2042/75 della Commissione (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3818/86 (7);

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere entro i termini stabiliti dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il regime previsto all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 4066/86 si applica ai prodotti di cui alla sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune, originari di paesi terzi diversi dalla Tailandia, importati in base a titoli di importazione rilasciati conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

2. In applicazione del presente regolamento, possono essere rilasciati titoli di importazione per quantitativi non superiori a:

- 205 000 t per le domande nelle quali nella casella 14 è indicata l'origine « Indonesia »;

- 35 000 t per le domande nelle quali nella casella 14 è indicata l'origine di uno Stato aderente al GATT diverso dalla Tailandia e dall'Indonesia;

- 62 500 t per le domande nelle quali nella casella 14 è indicata l'origine « Repubblica popolare cinese »;

- 12 500 t per le domande nelle quali nella casella 14 è indicata l'origine di un paese terzo diverso da quelli citati ai trattini che precedono.

TITOLO I

Regime di importazione dei prodotti destinati all'alimentazione animale

Articolo 2

1. Le domande di titolo di importazione possono essere presentate alle autorità degli Stati membri tutte le settimane, dal lunedì al giovedì incluso, a partire dal 5 gennaio 1987.

Le domande di titolo possono essere depositate in qualsiasi Stato membro e i titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

2. Le domande di titolo per importazioni provenienti dai paesi terzi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, terzo e quarto trattino, non possono riferirsi ad un quantitativo superiore a 7 500 t per richiedente.

3. Entro e non oltre il giovedì della settimana successiva a quella di presentazione della domanda, lo Stato membro interessato comunica alla Commissione, per telescritto, il nome dell'importatore, i quantitativi richiesti e la loro origine.

4. Entro e non oltre il venderdì della settimana successiva a quella in cui ha avuto luogo la comunicazione di cui al paragrafo 3, la Commissione fissa, se del caso, proporzionalmente alle domande, i quantitativi per i quali vengono rilasciati i titoli suddivisi per paese o gruppo di paesi di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 4066/86.

5. Per i prodotti di cui alla sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune, l'interessato può specificare, nella sua domanda di titolo di importazione, le due sottovoci 07.06 A I e 07.06 A II della tariffa doganale comune. Entrambe le sottovoci indicate nella domanda figurano nel titolo.

Articolo 3

I titoli recano nella casella 20 a) una delle seguenti diciture:

- Exacción reguladora a percibir 6 % ad valorem

- Importafgift: 6 % af vaerdien

- Zu erhebende Abschoepfung: 6 % des Zollwerts

- Eispraktéa eisforá: 6 % kat' axía

- Amount to be levied: 6 % ad valorem

- Prélèvement à percevoir: 6 % ad valorem

- Prelievo da riscuotere: 6 % ad valorem

- Toe de passen heffing: 6 % ad valorem

- Direito nivelador a cobrar: 6 % ad valorem.

Articolo 4

In deroga all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2042/75, l'aliquota della cauzione relativa ai titoli d'importazione previsti dal presente titolo I è pari a 20 ECU/t.

Qualora in seguito all'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 4, il quantitativo per il quale è rilasciato il titolo è inferiore a quello richiesto nella domanda, viene svincolata la cauzione corrispondente alla differenza.

Articolo 5

1. La domanda di titolo di importazione e il titolo rilasciato recano, nella casella 14, l'indicazione del paese terzo di cui il prodotto considerato è originario.

Il titolo fa obbligo ad importare da tale paese.

2. In deroga all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3183/80, il quantitativo messo in libera pratica non può superare quello indicato nelle caselle 10 e 11 del titolo d'importazione. A tal fine nella casealla 22 del medesimo viene iscritta la cifra 0.

TITOLO II

Regime di importazione dei prodotti destinati all'alimentazione umana

Articolo 6

Per quanto riguarda l'importazione dei prodotti di cui alla sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune, figuranti con le loro diverse denominazioni nell'allegato:

a) le domande di titolo e i titoli stessi recano:

- nella casella 7 una o più delle designazioni riportate nell'allegato;

- nella casella 8 il numero della sottovoce della tariffa doganale comune preceduto dal termine « ex ».

Il titolo è valido soltanto per i prodotti così designati;

b) si applica il disposto dell'articolo 2, paragrafo 1, e degli articoli 3 e 5.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) Vedi pagina 11 della presente Gazzetta ufficiale.

(2) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(3) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.

(4) GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1.

(5) GU n. L 364 del 23. 12. 1986, pag. 31.

(6) GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 5.

(7) GU n. L 355 del 16. 12. 1986, pag. 24.

ALLEGATO

1.2 // 1. Colocasia esculenta (L) Nampi Taro Tallas Old cocoyam Dasheen, Eddoe // Schott var. antiquorum (Schott) Hubbard e Rehd. // 2. Xanthosoma sagitifolium (Schott) // // Tiquisque // // Tajer // // Tannia // // Yautia // // New cocoyam // // 3. Dioscorea spp. // // Nam // // Ignam // // Yam //

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