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Document 31986R4093

    Regolamento (CEE) n. 4093/86 della Commissione del 23 dicembre 1986 recante modalità di applicazione del regime d'importazione di manioca della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune, originaria della Tailandia

    GU L 371 del 31.12.1986, p. 68–72 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/4093/oj

    31986R4093

    Regolamento (CEE) n. 4093/86 della Commissione del 23 dicembre 1986 recante modalità di applicazione del regime d'importazione di manioca della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune, originaria della Tailandia

    Gazzetta ufficiale n. L 371 del 31/12/1986 pag. 0068 - 0072


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 4093/86 DELLA COMMISSIONE

    del 23 dicembre 1986

    recante modalità di applicazione del regime d'importazione di manioca della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune, originaria della Tailandia

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 4066/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che introduce misure transitorie per l'importazione di manioca della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune in provenienza dai paesi terzi e modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 2,

    visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 (3), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 4066/86, ha approvato misure temporanee miranti a garantire il rispetto degli impegni internazionali della Comunità ed il proseguimento delle tradizionali correnti di scambio; che occorre stabilirne le modalità di applicazione;

    considerando che, in conformità del regime di cui viene prorogata l'applicazione, il titolo d'importazione comunitario è rilasciato su presentazione di un titolo di esportazione rilasciato dalle autorità tailandesi, il cui modello sia stato comunicato alla Commissione;

    considerando che occorre stabilire le modalità di applicazione del regime d'importazione di manioca della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune, originaria della Tailandia;

    considerando che l'importazione dei prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione le cui modalità comuni di applicazione sono state stabilite con regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3913/86 (5); che il regolamento (CEE) n. 2042/75 della Commissione (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3818/86 (7), ha stabilito le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli nel settore dei cereali e del riso;

    considerando che, ai fini della corretta applicazione dell'accordo di cooperazione, occorre instaurare un sistema di controlli rigorosi e sistematici, che tenga conto degli elementi che figurano nei titoli di esportazione tailandesi nonché della prassi seguita dalle autorità tailandesi per il rilascio di detti titoli;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. I prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune originari della Tailandia beneficiano del regime previsto dall'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Tailandia a condizione che siano importati sulla base di titoli d'importazione:

    a) il cui rilascio è subordinato alla presentazione di un titolo rilasciato dal Department of Foreign Trade, Ministry of Commerce, Government of Thailand, per l'esportazione verso la Comunità economica europea, in appresso denominato « titolo di esportazione », e rispondente ai requisiti prescritti al titolo I del presente regolamento;

    b) rispondenti ai requisiti prescritti al titolo II del presente regolamento.

    2. In applicazione del presente regolamento, i titoli di importazione sono rilasciati per un quantitativo che non può superare 1 300 000 t. In applicazione del presente paragrafo la Commissione fissa, se del caso, proporzionalmente alle domande, i quantitativi per i quali i titoli vengono rilasciati.

    TITOLO I

    Titoli di esportazione

    Articolo 2

    1. I titoli di esportazione sono redatti, in un originale e almeno una copia, su un formulario il cui modello figura in allegato.

    Il formato del formulario è di circa 210 mm × 297 mm; l'originario è stampato su carta bianca con sovraimpresso un fondo arabescato di colore giallo che renda palese qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

    2. I formulari sono stampati e compilati in lingua inglese.

    3. L'originale e le copie possono essere compilati a macchina o a mano; in quest'ultimo caso, devono essere compilati in inchiostro e in stampatello.

    4. Ogni titolo di esportazione reca un numero di serie prestampato nonché, nella casella superiore, un numero che lo contraddistingue. Le copie recano gli stessi numeri dell'originale.

    Articolo 3

    1. I titoli di esportazione emessi nel 1987, nel 1988, nel 1989 e nel 1990 hanno una validità di 120 giorni a decorrere dalla data del rilascio. La data del rilascio è computata nel periodo di validità del titolo.

    Il titolo è valido se è debitamente compilato e vistato, in conformità delle istruzioni che vi figurano. Lo « shipped weight » deve essere indicato in cifre e in lettere.

    2. Il titolo di esportazione si considera debitamente vistato se reca la data del rilascio nonché il timbro dell'organismo emittente e la firma della persona o delle persone abilitate a firmarlo.

    TITOLO II

    Titoli d'importazione

    Articolo 4

    1. La domanda di titolo d'importazione per i prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune è presentata alle autorità competenti degli Stati membri corredata dell'originale del titolo di esportazione, che viene conservato dall'organismo che emette il titolo d'importazione. Tuttavia, se la domanda di titolo d'importazione riguarda soltanto una parte del quantitativo indicato nel titolo di esportazione, l'organismo emittente riporta sull'originale il quantitativo per il quale quest'ultimo è stato utilizzato e, dopo avervi apposto il suo timbro, riconsegna l'originale all'interessato.

    Ai fini del rilascio del titolo d'importazione, viene preso in considerazione soltanto il quantitativo indicato nel titolo di esportazione come « shipped weight ».

    Le domande di titolo possono essere presentate in qualsiasi Stato membro ed i titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

    2. Ove si constati che il quantitativo effettivamente sbarcato da una nave è superiore alla somma dei quantitativi indicati nei titoli di esportazione relativi ai prodotti caricati sulla nave in causa, a richiesta dell'importatore le autorità competenti designate dagli Stati membri comunicano per telescritto e senza indugio alla Commissione il numero o i numeri dei titoli di esportazione e dei titoli d'importazione nonché il quantitativo eccedentario constatato al momento dello sbarco.

    I servizi della Commissione prendono contatto con le autorità tailandesi chiedendo che vengano rilasciati nuovi titoli di esportazione affinché, sulla base di nuovi titoli d'importazione, i quantitativi eccedentari possano essere immessi in libera pratica al più presto. In attesa del rilascio dei nuovi titoli di esportazione, i quantitativi eccedentari non potranno essere immessi in libera pratica alle condizioni previste dall'accordo di autolimitazione fra la Comunità economica europea e la Tailandia.

    Alla fine di ciascun trimestre, le autorità competenti designate dagli Stati membri comunicano per telescritto alla Commissione tutti i casi di superamento dei quantitativi indicati nei titoli di esportazione constatati nel trimestre in causa, specificando i quantitativi eccedentari.

    Articolo 5

    In deroga all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2042/75, la cauzione relativa ai titoli d'importazione di cui al presente regolamento è pari a 5 ECU/t.

    Articolo 6

    1. La domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano, nella casella 14, la dicitura « Tailandia ».

    Il titolo obbliga ad importare in detto Stato membro.

    2. a) Il titolo d'importazione reca, nella casella 20 a), le diciture seguenti nella lingua o nelle lingue dello Stato membro interessato:

    - Exacción reguladora limitada a 6 % ad valorem (aplicación del acuerdo de cooperación)

    - Importafgiften begraenses til 6 % af vaerdien (jf. samarbejdsaftalen)

    - Beschraenkung der Abschoepfung auf 6 % des Zollwerts (Anwendung des Kooperationsabkommens)

    - Eisforá kat' anótato ório 6 % kat' axía (efarmogí tis symfonías synergasías)

    - Levy limited to 6 % ad valorem (application of the Cooperation Agreement)

    - Prélèvement limité à 6 % ad valorem (application de l'accord de coopération)

    - Prelievo limitato al 6 % ad valorem (applicazione dell'accordo di cooperazione)

    - Heffing beperkt tot 6 % ad valorem (toepassing van de Samenwerkingsovereenkomst)

    - Direito nivelador limitado a 6 % ad valorem (aplicação do Acordo de Cooperação);

    - Nombre del barco (indicar el nombre del barco que figura en el certificado de exportación)

    - Skibets navn (skibsnavn, der er anfoert i eksportcertifikatet)

    - Name des Schiffes (Angabe des in der Bescheinigung fuer die Ausfuhr eingetragenen Schiffsnamens)

    - Onomasía toy ploíoy (simeióste tin onomasía toy ploíoy poy anagráfetai sto pistopoiitikó exagogís) - Name of the cargo vessel (state the name of the vessel given on the export certificate)

    - Nom du bateau (indiquer le nom du bateau figurant sur le certificat d'exportation)

    - Nome della nave (indicare il nome della nave che figura sul titolo di esportazione)

    - Naam van het schip (zoals aangegeven in het uitvoercertificaat)

    - Nome do navio (indicar o nome do navio que consta do certificado de exportação);

    - Número y fecha del certificado de exportación

    - Eksportcertifikatets nummer og dato

    - Nummer und Datum der Bescheinigung fuer die Ausfuhr

    - Arithmós kai imerominía toy pistopoiitikoý exagogís

    - Serial number and date of issue of the export certificate

    - Numéro et date du certificat d'exportation

    - Numero e data del titolo di esportazione

    - Nummer en datum van het uitvoercertificaat

    - Número e data do certificado de exportação.

    b) Il titolo può essere accettato a sostegno della dichiarazione di immissione in libera pratica soltanto se, segnatamente sulla base di una copia della polizza di carico presentata dall'interessato, risulta che i prodotti per i quali è chiesta l'immissione in libera pratica sono stati trasportati nella Comunità dalla nave indicata nel titolo d'importazione.

    3. In deroga all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3183/80, il quantitativo immesso in libera pratica non può essere superiore a quello indicato nelle caselle 10 e 11 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 22 del titolo viene indicata la cifra 0.

    Articolo 7

    1. Il titolo d'importazione è rilasciato il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, salvo che la Commissione abbia informato per telescritto le autorità competenti degli Stati membri che le condizioni previste dall'accordo di cooperazione non sono rispettate.

    In caso di mancato rispetto delle condizioni cui è subordinato il rilascio del titolo, la Commissione, se del caso, previa consultazione con le autorità tailandesi, può prendere le misure ritenute opportune.

    2. A richiesta dell'interessato, e previo accordo della Commissione comunicato per telescritto, il titolo d'importazione può essere rilasciato entro un termine più breve.

    Articolo 8

    In deroga all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2042/75, l'ultimo giorno di validità del titolo d'importazione coincide con il trentesimo giorno successivo alla scadenza del periodo di validità del titolo di esportazione.

    Articolo 9

    Gli Stati membri comunicano quotidianamente alla Commissione, per telescritto, le seguenti informazioni per ciascuna domanda di titolo:

    - quantitativo per il quale il titolo d'importazione è domandato;

    - numero del titolo di esportazione che figura nella casella superiore del titolo stesso;

    - data di rilascio del titolo di esportazione;

    - quantitativo totale per il quale è stato rilasciato il titolo di esportazione;

    - nome dell'esportatore indicato nel titolo di esportazione.

    Articolo 10

    Alla fine di ciascun trimestre le autorità incaricate del rilascio dei titoli d'importazione comunicano alla Commissione, per telescritto, i quantitativi non imputati che figurano sul verso dei titoli d'importazione nonché il nome della nave e i numeri dei titoli di esportazione interessati.

    TITOLO III

    Disposizioni finali

    Articolo 11

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1987.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1986.

    Per la Commissione

    Frans ANDRIESSEN

    Vicepresidente

    (1) Vedi pagina 11 della presente Gazzetta ufficiale.

    (2) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

    (3) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.

    (4) GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1.

    (5) GU n. L 364 del 23. 12. 1986, pag. 31.

    (6) GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 5.

    (7) GU n. L 355 del 16. 12. 1986, pag. 24.

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