Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31984R3536

Regolamento (CEE) n. 3536/84 della Commissione del 17 dicembre 1984 che modifica il regolamento (CEE) n. 2042/75 per quanto riguarda la durata di validità dei titoli d' esportazione dei cereali

GU L 330 del 18.12.1984, p. 12–13 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/12/1986; sostituito da 31986R3818

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1984/3536/oj

31984R3536

Regolamento (CEE) n. 3536/84 della Commissione del 17 dicembre 1984 che modifica il regolamento (CEE) n. 2042/75 per quanto riguarda la durata di validità dei titoli d' esportazione dei cereali

Gazzetta ufficiale n. L 330 del 18/12/1984 pag. 0012 - 0013
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 33 pag. 0036
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 33 pag. 0036


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 3536/84 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 1984

che modifica il regolamento (CEE) n. 2042/75 per quanto riguarda la durata di validità dei titoli d'esportazione dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84 (2), in particolare l'articolo 12,

considerando che, in conformità delle indicazioni dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2042/75 (3), la durata di validità dei titoli di esportazione è fissata per il frumento tenero, segala, orzo, avena, granturco, sorgo, grano duro, miglio, scagliola, grano saraceno, segalata, e altri cereali, sino alla fine del quarto mese successivo a quello in cui sono stati rilasciati; che è opportuno tener conto delle speciali condizioni di concorrenza sul mercato di semole e semolini di frumento duro; che è quindi appropriato modificare il suddetto allegato, prevedendo una durata di validità più lunga per i titoli di esportazione di cereali in questione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II, lettera A, del regolamento (CEE) n. 2042/75 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

(3) GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 5.

ALLEGATO

« ALLEGATO II

DURATA DI VALIDITÀ DEI TITOLI DI ESPORTAZIONE

A. Settore dei cereali

1.2.3 // // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione dei prodotti // Durata di validità // // // // 10.01 B I 10.02 10.03 10.04 10.05 B 10.07 10.01 B II // Frumento tenero e frumento segalato Segala Orzo Avena Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina Grano saraceno, miglio, scagliola e sorgo; altri cereali Frumento duro Altri prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75 // Fino allo scadere del quarto mese scuccessivo a quello del rilascio del titolo // // // // 11.02 A I a) // Semole e semolini di frumento duro // Fino alla scadere del sesto mese successivo a quello del rilascio del titolo » // // //

Top