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Document 31983R3656
Commission Regulation (EEC) No 3656/83 of 23 December 1983 laying down detailed rules for the application of the import arrangements in 1984, 1985 and 1986 for products falling within subheading 07.06 A of the Common Customs Tariff and originating in non-member countries other than Thailand
Regolamento (CEE) n. 3656/83 della Commissione del 23 dicembre 1983 che stabilisce le modalità di applicazione del regime d' importazione nel 1984, nel 1985 e nel 1986, per i prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune, originari di paesi terzi diversi dalla Tailandia
Regolamento (CEE) n. 3656/83 della Commissione del 23 dicembre 1983 che stabilisce le modalità di applicazione del regime d' importazione nel 1984, nel 1985 e nel 1986, per i prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune, originari di paesi terzi diversi dalla Tailandia
GU L 361 del 24.12.1983, p. 32–34
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(ES, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1986
Regolamento (CEE) n. 3656/83 della Commissione del 23 dicembre 1983 che stabilisce le modalità di applicazione del regime d' importazione nel 1984, nel 1985 e nel 1986, per i prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune, originari di paesi terzi diversi dalla Tailandia
Gazzetta ufficiale n. L 361 del 24/12/1983 pag. 0032 - 0034
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 29 pag. 0177
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 29 pag. 0177
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 3656/83 DELLA COMMISSIONE del 23 dicembre 1983 che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'importazione nel 1984, nel 1985 e nel 1986, per i prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune, originari di paesi terzi diversi dalla Tailandia LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, visto il regolamento (CEE) n. 604/83 del Consiglio, del 14 marzo 1983, relativo al regime all'importazione applicabile dal 1983 al 1986 ai prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune e che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune (3), in particolare l'articolo 2, considerando che il regolamento (CEE) n. 604/83 ha previsto in particolare che, per il 1984, il 1985 e il 1986, la riscossione del prelievo applicabile all'importazione è limitata al 6 % ad valorem per taluni quantitativi di prodotti della sottovoce 07.06 A originari di paesi terzi diversi dalla Tailandia; considerando che occorre subordinare il rilascio dei titoli d'importazione che implicano il diritto d'importare con un prelievo limitato al 6 % ad valorem a norme particolari, onde consentire una corretta applicazione delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 604/83 intese, segnatamente, ad impedire che i quantitativi fissati siano superati; che l'applicazione corretta richiede, per la maggior parte dei prodotti della sottovoce 07.06 A, talune deroghe, in particolare al regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 49/82 (5); considerando tuttavia che, tra i prodotti della sottovoce 07.06 A, vi sono certi prodotti che sono destinati all'alimentazione umana e non all'alimentazione animale; che per tali prodotti, il cui volume d'importazione è molto limitato, non è necessario applicare talune disposizioni intese a garantire che i quantitativi previsti non vengano superati, né richiedere cauzioni il cui importo differisce da quello previsto dal regolamento (CEE) n. 2042/75 della Commissione (6); considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regime previsto dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 604/83 è applicabile ai prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune originari di paesi terzi diversi dalla Tailandia, importati con titoli d'importazione rilasciati in conformità delle disposizioni del presente regolamento. I quantitativi per i quali i titoli sono rilasciati in ciascuno degli anni 1984, 1985 e 1986 non possono eccedere: - per ciascun paese o gruppo di paesi di cui all'articolo 1, lettere b) e c), del regolamento (CEE) n. 604/83, i quantitativi fissati da detta disposizione; - per ciascun gruppo di paesi di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 604/83, i quantitativi fissati dai regolamenti del Consiglio adottati in applicazione dell'articolo citato. TITOLO I Regime d'importazione dei prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune destinati all'alimentazione animale Articolo 2 1. Le domande di titoli d'importazione per ciascuno degli anni 1984, 1985 e 1986 possono essere presentate presso le autorità degli Stati membri a partire da metà dicembre, a condizione che la loro validità inizi nel mese di gennaio seguente. 2. Le indicazioni relative al nome dell'importatore, ai quantitativi richiesti ed alla loro origine sono trasmesse dagli Stati membri alla Commissione mediante telescritto al più tardi il giovedì della settimana successiva a quella durante la quale è stata presentata la domanda. 3. Al più tardi il venerdì della settimana successiva alla trasmissione di cui al paragrafo 2, la Commissione fissa, se del caso, proporzionalmente alle domande, i quantitativi per i quali i titoli sono rilasciati per paesi o gruppi di paesi di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 604/83. 4. Per i prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa dognale comune, l'interessato può indicare nella sua domanda di titolo d'importazione le due sottovoci 07.06 A I e 07.06 A II. Le due sottovoci indicate nella domanda figurano sul titolo. Articolo 3 I titoli recano, nella casella 20, lettera a), una delle seguenti diciture: - « Prelievo da riscuotere: 6 % ad valorem »; - « Importafgift: 6 % ad vaerdien »; - « Zu erhebende Abschoepfung: 6 % des Zollwerts »; - « Eisforá pros eíspraxi: 6 % kat' axía »; - « Amount to be levied: 6 % ad valorem »; - « Prélèvement à percevoir: 6 % ad valorem »; - « Toe te passen heffing: 6 % ad valorem ». Articolo 4 In deroga all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2042/75, il tasso della cauzione relativa ai titoli d'importazione previsti dal presente regolamento è di 15 ECU per tonnellata. Qualora, in seguito all'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3, il quantitativo per il quale il titolo è rilasciato sia inferiore a quello per il quale è stato richiesto, la cauzione corrispondente alla differenza è svincolata. Articolo 5 1. La domanda di titolo d'importazione e il titolo rilasciato recano, nella casella 14, l'indicazione del paese terzo di cui è originario il prodotto in questione. Il titolo obbliga ad importare da tale paese. 2. In deroga all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3183/80, il quantitativo immesso in libera pratica non può essere superiore a quello indicato nelle caselle 10 e 11 del titolo d'importazione; a tale scopo, la cifra 0 è iscritta nella casella 22 del suddetto titolo. TITOLO II Regime d'importazione dei prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa dognale comune destinata all'alimentazione umana Articolo 6 Per quanto riguarda l'importazione dei prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune che figurano sotto le loro diverse denominazioni, nell'allegato: a) la domanda di titolo e il titolo recano: - nella casella 7, una o più delle designazioni elencate nell'allegato; - nella casella 8, il numero della sottovoce tariffaria preceduto da « ex ». Il titolo è applicabile soltanto ai prodotti così designati; b) si applicano le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, e degli articoli 3 e 5. TITOLO III Disposizioni generali e finali Articolo 7 Il periodo di validità dei titoli d'importazione di cui ai titoli I e II del presente regolamento, rilasciati rispettivamente nel 1984, nel 1985 e nel 1986, non può estendersi oltre il 31 dicembre di ciascuno di detti anni. Articolo 8 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1983. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1. (3) GU n. L 72 del 18. 3. 1983, pag. 3. (4) GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1. (5) GU n. L 7 del 12. 1. 1982, pag. 7. (6) GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 5. ALLEGATO 1.2 // 1. Colocasia esculenta (L) nampi taro tallas old cocoyam dasheen, eddoe // Schott var. antiquorum (Schott) Hubbard e Rehd. 2. Xanthosoma sagitifolium (Schott) tiquisque tajer tannia Yautia new cocoyam 3. Dioscorea spp. name igname Yam