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Document 31983R1816

Regolamento (CEE) n. 1816/83 della Commissione del 1° luglio 1983 che modifica il regolamento (CEE) n. 2042/75 per quanto riguarda la durata di validità dei titoli d' esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali e dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

GU L 178 del 2.7.1983, p. 13–16 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/04/1989

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1983/1816/oj

31983R1816

Regolamento (CEE) n. 1816/83 della Commissione del 1° luglio 1983 che modifica il regolamento (CEE) n. 2042/75 per quanto riguarda la durata di validità dei titoli d' esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali e dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Gazzetta ufficiale n. L 178 del 02/07/1983 pag. 0013 - 0016
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 28 pag. 0093
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 28 pag. 0093


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 1816/83 DELLA COMMISSIONE

del 1o luglio 1983

che modifica il regolamento (CEE) n. 2042/75 per quanto riguarda la durata di validità dei titoli d'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali e dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82 (2), in particolare l'articolo 12,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (3), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 9 quinto, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2042/75 della Commissione, del 25 luglio 1975, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 537/83 (5), prevede che, per i titoli di esportazione per alimenti composti a base di cereali la durata di validità è calcolata a partire dal giorno in cui sono stati effettivamente rilasciati; che, secondo tale disposizione, la durata della validità dei titoli richiesti a fine mese è superiore a quella che si applica agli altri titoli; che occorre pertanto modificare la suddetta disposizione indicando che la durata di validità dei titoli di esportazione per gli alimenti composti è calcolata a decorrere dal giorno della domanda;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2042/75 ha previsto, all'articolo 10, in caso di gara indetta in un paese terzo importatore, una durata di validità del titolo di esportazione corrispondente agli obblighi risultanti da tale gara; che il predetto regolamento ha anche previsto all'articolo 11 la possibilità di ottenere una durata speciale di validità del titolo di esportazione in caso di operazioni di una certa importanza, abbinando tuttavia questa possibilità all'impegno di esportare una quantità minima;

considerando che le possibilità sopra descritte sono state previste per taluni cereali e prodotti di prima trasformazione, esclusi gli alimenti composti a base di cereali per gli animali; che sia la situazione attualmente eccedentaria della Comunità in cereali da foraggio, sia la struttura del mercato mondiale degli alimenti composti a base di cereali per gli animali, giustificano l'applicazione delle possibilità suindicate agli alimenti composti a base di cereali per gli animali; che è pertanto opportuno aggiungerli nell'elenco dei prodotti che fruiscono delle disposizioni degli articoli 10 e 11 del regolamento (CEE) n. 2042/75;

considerando che è opportuno aggiornare gli allegati del regolamento (CEE) n. 2042/75 tenuto conto delle modifiche della tariffa doganale comune;

considerando che, in conformità delle indicazioni dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2042/75, la durata di validità dei titoli di esportazione è fissata, per le farine di granturco, sino alla fine del secondo mese successivo a quello in cui sono stati rilasciati, e, per taluni prodotti trasformati a base di cereali e di riso, sino alla fine del terzo mese successivo a quello del loro rilascio; che è opportuno allineare la durata di validità dei titoli di esportazione di tali prodotti con quella prevista per altri prodotti cerealicoli che si trovano in una situazione analoga e tener conto delle nuove condizioni di concorrenza sul mercato mondiale; che è quindi appropriato modificare il suddetto allegato, prevedendo una durata di validità più lunga per i titoli di esportazione dei prodotti in questione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2042/75 è modificato come segue:

1. Nell'articolo 9 quinto, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

« 2. Per quanto riguarda il titolo di esportazione rilasciato conformemente al paragrafo 1, la durata di validità è calcolata a decorrere dal giorno del suo rilascio ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3183/80 ».

2. Il testo dell'articolo 10 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 10

1. In caso di esportazione in base a gara indetta in un paese terzo importatore, il titolo di esportazione per il frumento tenero, la segala, l'orzo, il granturco, il riso, la farina di frumento e di segala, le semole e i semolini di frumento duro e i prodotti della sottovoce 23.07 B I della tariffa doganale comune aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore al 50 %, è valido dalla data di rilascio ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3183/80 fino alla data in cui devono essere adempiuti gli obblighi derivanti dall'aggiudicazione.

Tuttavia, la durata di validità di tale titolo non può superare gli otto mesi calcolati a decorrere da quello durante il quale il titolo è stato rilasciato ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3183/80.

2. La misura di sospensione di cui all'articolo 9 quinto, paragrafo 1, può impedire il rilascio del titolo di esportazione di cui al paragrafo 1 soltanto se prende effetto al più tardi il terzo giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda di titolo ».

3. Nell'articolo 11, il testo dei paragrafi 1 e 2, è sostituito dal testo seguente:

« 1. In casi speciali, la durata di validità del titolo di esportazione per il frumento tenero, la segala, l'orzo, il granturco, il riso, le farine di frumento e di segala, le semole e i semolini di frumento duro e i prodotti della sottovoce 23.07 B I della tariffa doganale comune aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore al 50 %, può eccedere quella di cui all'articolo 9, se l'interessato sta per concludere un'operazione che richiede una durata superiore.

2. In tal caso, l'interessato presenta all'organismo competente una domanda di titolo di esportazione abbinata ad una domanda di fissazione anticipata della restituzione o del prelievo all'esportazione applicabile il giorno della presentazione della domanda per la destinazione prevista ed indica contemporaneamente la quantità minima e massima che prevede di esportare, oltre al termine minimo e massimo necessario per l'esecuzione dell'operazione; tuttavia, la quantità minima non può essere inferiore a 75 000 tonnellate per il frumento tenero, la segala, l'orzo, il granturco, le farine di frumento e di segala e i prodotti della sottovoce 23.07 B I della tariffa doganale comune aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore al 50 %, e a 15 000 tonnellate per le semole e i semolini di frumento duro e di riso. La domanda è accompagnata dalla costituzione di una cauzione speciale, calcolata in base alla quantità massima, alla quale si applicano le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento e dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 3183/80 ».

4. Nell'articolo 11 è aggiunto il paragrafo 10 seguente:

« 10. I certificati rilasciati nelle condizioni previste nel presente articolo non sono sottoposti alle disposizioni dell'articolo 9 quinto, paragrafo 1 ».

5. L'allegato I è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

6. L'allegato II è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

(3) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

(4) GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 5.

(5) GU n. L 63 del 9. 3. 1983, pag. 10.

ALLEGATO I

« ALLEGATO I

DURATA DI VALIDITÀ DEI TITOLI DI IMPORTAZIONE

A. Settore dei cereali

1.2.3 // // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione dei prodotti // Durata di validità // // // // 10.01 B I 10.02 10.03 10.04 10.05 B 10.07 10.01 B II // Frumento tenero e frumento segalato Segala Orzo Avena Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina Grano saraceno, miglio, scagliola e sorgo; altri cereali Frumento duro // 45 giorni // 11.01 A 11.01 B 11.02 A I // Farine di frumento (grano) e di frumento segalato Farine di segala Semole e semolini di frumento // 60 giorni // // Altri prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75 // Fino allo scadere del quarto mese scuccessivo a quello del rilascio del titolo // // //

B. Settore del riso

1.2.3 // // // // 10.06 B I a) 10.06 B I b) 10.06 B II // Risone Riso semigreggio Riso semilavorato o riso lavorato // Fino allo scadere del secondo mese successivo a quello del rilascio del titolo // 10.06 B III // Rotture di riso // Fino allo scadere del terzo mese successivo a quello del rilascio del titolo // 11.01 F 11.02 A VI 11.02 E II d) 1 11.02 F VI 11.08 A II // Farina di riso Semole e semolini di riso Fiocchi di riso Agglomerati (pellets) di riso Amido di riso // Fino allo scadere del quarto mese successivo a quello del rilascio del titolo » // // //

ALLEGATO II

« ALLEGATO II

DURATA DI VALIDITÀ DEI TITOLI DI ESPORTAZIONE

A. Settore dei cereali

1.2.3 // // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione dei prodotti // Durata di validità // // // // 10.01 B I 10.02 10.03 10.04 10.05 B 10.07 10.01 B II // Frumento tenero e frumento segalato Segala Orzo Avena Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina Grano saraceno, miglio, scagliola e sorgo; altri cereali Frumento duro // Fino allo scadere del secondo mese scuccessivo a quello del rilascio del titolo // // Altri prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75 // Fino allo scadere del quarto mese scuccessivo a quello del rilascio del titolo // // //

B. Settore del riso

1.2.3 // // // // 10.06 B I a) 10.06 B I b) 10.06 B II // Risone Riso semigreggio Riso semilavorato o riso lavorato // 90 giorni // 10.06 B III // Rotture di riso // 30 giorni // 11.01 F 11.02 A VI 11.02 E II d) 1 11.02 F VI 11.08 A II // Farina di riso Semole e semolini di riso Fiocchi di riso Agglomerati (pellets) di riso Amido di riso // Fino allo scadere del quarto mese successivo a quello del rilascio del titolo » // // //

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