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Document 31983R0693

    Regolamento (CEE) n. 693/83 della Commissione del 25 marzo 1983 che stabilisce le modalità di applicazione del regime d' importazione nel 1983 per i prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune originari di paesi terzi diversi dalla Tailandia

    GU L 81 del 26.3.1983, p. 6–8 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1983

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1983/693/oj

    31983R0693

    Regolamento (CEE) n. 693/83 della Commissione del 25 marzo 1983 che stabilisce le modalità di applicazione del regime d' importazione nel 1983 per i prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune originari di paesi terzi diversi dalla Tailandia

    Gazzetta ufficiale n. L 081 del 26/03/1983 pag. 0006 - 0008


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 693/83 DELLA COMMISSIONE

    del 25 marzo 1983

    che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'importazione nel 1983 per i prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune originari di paesi terzi diversi dalla Tailandia

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

    visto il regolamento (CEE) n. 604/83 del Consiglio, del 14 marzo 1983, relativo al regime all'importazione applicabile dal 1983 al 1986 ai prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune e che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune (3), in particolare l'articolo 2,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 604/83 ha previsto in particolare che, per il 1983, la riscossione del prelievo applicabile all'importazione è limitata al 6 % ad valorem per taluni quantitativi di prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune originari di paesi terzi diversi dalla Tailandia;

    considerando che occorre subordinare il rilascio dei titoli d'importazione che implicano il diritto d'importare con un prelievo limitato al 6 % ad valorem a norme particolari, onde consentire una corretta applicazione delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 604/83 intese segnatamente ad impedire che i quantitativi fissati siano superati; che l'applicazione corretta richiede, d'altra parte, talune deroghe, in particolare al regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 49/82 (5);

    considerando tuttavia che, tra i prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune, vi sono certi prodotti che sono destinati all'alimentazione umana (l'Igname, la Tannia, l'Eddoe, il Dasheen) e non all'alimentazione animale, il cui volume d'importazione è molto limitato e per i quali il mercato comunitario esige un approvvigionamento regolare; che è pertanto opportuno prevedere per questi prodotti condizioni più elastiche per quanto concerne l'attribuzione dei titoli d'importazione e di applicare per detti prodotti l'importo delle cauzioni previsto dal regolamento (CEE) n. 2042/75 della Commissione (6);

    considerando che il regolamento (CEE) n. 3299/82 è divenuto senza oggetto e deve essere dunque abrogato;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regime previsto dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 604/83 è applicabile ai prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune originari di diversi paesi terzi diversi dalla Tailandia, importati con titoli d'importazione rilasciati in conformità delle disposizioni del presente regolamento.

    I quantitativi per i quali i titoli sono rilasciati non possono eccedere i quantitativi fissati, per ciascun paese o gruppo di paesi, nell'articolo 1, lettere b), c) e d), del regolamento (CEE) n. 604/83.

    TITOLO I

    Regime d'importazione dei prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune destinati all'alimentazione animale

    Articolo 2

    1. Le domande di titoli d'importazione possono essere presentate presso le autorità degli Stati membri soltanto fino al 31 marzo 1983 compreso.

    Tuttavia, per i quantitativi di cui all'articolo 1 e non attribuiti, le domande possono essere presentate durante il periodo compreso tra il 27 giugno e il 4 luglio 1983 incluso.

    2. Le indicazioni relative al nome dell'importatore, ai quantitativi richiesti ed alla loro origine sono trasmesse dagli Stati membri alla Commissione mediante telescritto al più tardi l'8 aprile e l'8 luglio 1983.

    3. Al più tardi il 15 di ciascuno dei mesi indicati al paragrafo 2, la Commissione fissa, proporzionalmente alle domande, i quantitativi per i quali i titoli sono rilasciati per paesi o gruppi di paesi di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 604/83.

    4. Per i prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune, l'interessato può indicare nella sua domanda di titolo di importazione le due sottovoci 07.06 A I e 07.06 A II. Le due sottovoci indicate nella domanda figurano sul titolo.

    5. Su richiesta degli interessati, i titoli d'importazione, per i quali è stata fatta domanda dopo l'8 dicembre 1982 per l'una o l'altra delle due sottovoci tariffarie di cui al paragrafo 4 sono validi per importare prodotti delle due sottovoci tariffarie.

    Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del primo comma, l'interessato deve presentare il titolo d'importazione all'organismo che l'ha rilasciato e quest'ultimo vi apporta le modifiche necessarie.

    Articolo 3

    I titoli recano, nella casella 20, lettera a), una delle seguenti diciture:

    - « Prelievo da riscuotere: 6 % ad valorem »;

    - « Importafgift: 6 % af vaerdien »;

    - « Zu erhebende Abschoepfung: 6 % des Zollwerts »;

    - « Eisforá pros eíspraxi: 6 % kat' axía »,

    - « Amount to be levied: 6 % ad valorem »;

    - « Prélèvement à percevoir: 6 % ad valorem »;

    - « Toe te passen heffing 6 % ad valorem ».

    Articolo 4

    1. In deroga all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2042/75 il tasso della cauzione relativa ai titoli d'importazione previsti dal presente regolamento è di 15 ECU per tonnellata.

    Qualora, in seguito all'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3, il quantitativo per il quale il titolo è rilasciato sia inferiore a quello per il quale è stato richiesto, la cauzione corrispondente alla differenza viene svincolata.

    2. La domanda o le domande di titolo di un interessato:

    - non possono concernere, per quanto riguarda il gruppo di paesi di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 604/83, un quantitativo globale superiore al 10 % del quantitativo fissato da tale disposizione;

    - sono presentate presso l'organismo competente dello Stato membro in cui l'interessato è stabilito.

    Articolo 5

    1. La domanda di titolo d'importazione e il titolo rilasciato recano, nella casella 14, l'indicazione del paese terzo di cui è originario il prodotto in questione.

    Il titolo obbliga ad importare da tale paese.

    2. In deroga all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3183/80, il quantitativo immesso in libera pratica non può essere superiore a quello indicato nelle caselle 10 e 11 del titolo d'importazione; a tale scopo, la cifra 0 è iscritta nella casella 22 del suddetto titolo.

    TITOLO II

    Regime d'importazione dei prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune destinata all'alimentazione umana (Igname, Dasheen, Tannia, Eddoe)

    Articolo 6

    Per quanto concerne l'importazione dei seguenti prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune, Igname, Dasheen, Tannia, Eddoe:

    a) la domanda di titolo e il titolo recano:

    - nella casella 7, le seguenti designazioni: Igname, Dasheen, Tannia, Eddoe;

    - nella casella 8, il numero della sottovoce tariffaria preceduto da un « ex ».

    Il titolo è applicabile solamente ai prodotti così designati;

    b) si applicano le disposizioni degli articoli 3 e 5.

    Articolo 7

    Il regolamento (CEE) n. 3299/82 è abrogato.

    Articolo 8

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1983.

    Per la Commissione

    Poul DALSAGER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

    (2) GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

    (3) GU n. L 72 del 18. 3. 1983, pag. 3.

    (4) GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1.

    (5) GU n. L 7 del 12. 1. 1982, pag. 7.

    (6) GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 5.

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