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Document 31982R3299
Commission Regulation (EEC) No 3299/82 of 8 December 1982 laying down detailed rules for the application of the import arrangements in 1983 for products falling within subheading 07.06 A of the Common Customs Tariff and originating in non-member countries other than Thailand
Regolamento (CEE) n. 3299/82 della Commissione, dell' 8 dicembre 1982, che stabilisce le modalità di applicazione del regime d' importazione nel 1983 per i prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune originari di paesi terzi diversi dalla Tailandia
Regolamento (CEE) n. 3299/82 della Commissione, dell' 8 dicembre 1982, che stabilisce le modalità di applicazione del regime d' importazione nel 1983 per i prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune originari di paesi terzi diversi dalla Tailandia
GU L 349 del 9.12.1982, p. 17–18
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 26/03/1983; abrogato da 31983R0693
Regolamento (CEE) n. 3299/82 della Commissione, dell' 8 dicembre 1982, che stabilisce le modalità di applicazione del regime d' importazione nel 1983 per i prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune originari di paesi terzi diversi dalla Tailandia
Gazzetta ufficiale n. L 349 del 09/12/1982 pag. 0017 - 0018
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 3299/80 DELLA COMMISSIONE dell'8 dicembre 1982 che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'importazione nel 1983 per i prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune originari di paesi terzi diversi dalla Tailandia LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, visto il regolameno (CEE) n. 3298/82 del Consiglio, dell'8 dicembre 1982, relativo al regime all'importazione applicabile all'inizio del 1983 ai prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune (3), in particolare l'articolo 3, considerando che il regolamento (CEE) n. 3298/82 ha previsto in particolare che, per il 1983, la riscossione del prelievo applicabile all'importazione è limitata al 6 % ad valorem per taluni quantitativi di prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune originari di paesi terzi diversi dalla Tailandia; considerando che occorre subordinare il rilascio dei titoli d'importazione che implicano il diritto d'importare con un prelievo limitato al 6 % ad valorem a norme particolari, onde consentire una corretta applicazione delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3298/82 intese segnatamente ad impedire che i quantitativi fissati siano superati; che l'applicazione corretta richiede, d'altra parte, talune deroghe, in particolare al regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 49/82 (5); considerando che, in attesa che il Consiglio adotti il regime definitivo d'importazione per il 1983, è opportuno prevedere le modalità per il rilascio dei titoli d'importazione per i quantitativi previsti; considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regime previsto dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3298/82 è applicabile ai prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune originari di paesi terzi diversi dalla Tailandia, importati con titoli d'importazione rilasciati in conformità delle disposizioni del presente regolamento. Articolo 2 1. Le domande di titoli d'importazione possono essere presentate presso le autorità degli Stati membri soltanto nei giorni lavorativi fino al 13 dicembre 1982 compreso. Tuttavia, per i quantitativi di cui all'articolo 3 e non attribuiti, le domande possono essere presentate nei giorni lavorativi compresi tra il 1o e l'8 febbraio 1983. 2. Le indicazioni relative al nome dell'importatore, ai quantitativi richiesti ed alla loro origine sono trasmesse dagli Stati membri mediante telescritto al più tardi il 16 di ciascuno dei mesi indicati nel paragrafo 1. 3. Al più tardi il 21 di ciascuno dei mesi indicati nel paragrafo 1, la Commissione fissa, proporzionalmente alle domande, i quantitativi per i quali i titoli sono rilasciati per paesi o gruppi di paesi di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3298/82. Articolo 3 I quantitativi per i quali sono rilasciati i titoli non possono superare i quantitativi fissati, per ciascun paese o gruppo di paesi, all'articolo 1, secondo, terzo e quarto trattino, del regolamento (CEE) n. 3298/82 Articolo 4 1. I titoli recano, nella casella 20 a) una delle seguenti diciture: - « Prelievo da riscuotere: 6 % ad valorem »; - « Importafgift: 6 % af vaerdien »; - « Zu erhebende Abschoepfung: 6 % des Zollwerts »; - « Eisforá pros eíspraxi: 6 % kat' oeaxía »; - « Amount to be levied: 6 % ad valorem »; - « Prélèvement à percevoir: 6 % ad valorem »; - « Toe te passen heffing 6 % ad valorem ». 2. Inoltre, per i titoli rilasciati nel dicembre del 1982, la casella 20 a) reca una delle seguenti diciture, sottolineata in rosso: - « valido a decorrere dal 1o gennaio 1983 »; - « gyldig fra den 1. januar 1983 »; - « gueltig ab 1. Januar 1983 »; - « Ischýei apó tin 1i Ianoyaríoy 1983 »; - « valid with effect from 1 January 1983 »; - « valable à partir du 1er janvier 1983 »; - « geldig met ingang van 1 januari 1983 ». Articolo 5 1. In deroga all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2042/75 della Commissione (1), il tasso della cauzione relativa ai titoli d'importazione previsti dal presente regolamento è di 15 ECU per tonnellata. Qualora, in seguito all'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3, il quantitativo per il quale il titolo è rilasciato sia inferiore a quello per il quale è stato richiesto, la cauzione corrispondente alla differenza viene svincolata. 2. La domanda o le domande di titolo di un interessato: - non possono concernere un quantitativo globale superiore al 10 % del quantitativo fissato per ciascun paese o gruppo di paesi di cui all'articolo 1, secondo, terzo e quarto trattino, del regolamento (CEE) n. 3298/82; - sono presentate presso l'organismo competente dello Stato membro in cui l'interessato è stabilito. Articolo 6 1. La domanda di titolo d'importazione e il titolo rilasciato recano, nella casella 14, l'indicazione del paese terzo di cui è originario il prodotto in questione. Il titolo obbliga ad importare da tale paese. 2. In deroga all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3183/80, il quantitativo immesso in libera pratica non può essere superiore a quello indicato nelle caselle 10 e 11 del titolo d'importazione; a tale scopo, la cifra 0 viene iscritta nella casella 22 del suddetto titolo. Articolo 7 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 1982. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1. (3) Vedi pagina 15 della presente Gazzetta ufficiale. (4) GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1. (5) GU n. L 7 del 12. 1. 1982, pag. 7. (1) GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 5.