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Document 31978R1411
Commission Regulation (EEC) No 1411/78 of 26 June 1978 amending for the 14th time Regulation (EEC) No 2042/75 on special detailed rules for the application of the system of import and export licences for cereals and rice
Regolamento (CEE) n. 1411/78 della Commissione, del 26 giugno 1978, recante quattordicesima modifica del regolamento (CEE) n. 2042/75, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d' importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso
Regolamento (CEE) n. 1411/78 della Commissione, del 26 giugno 1978, recante quattordicesima modifica del regolamento (CEE) n. 2042/75, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d' importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso
GU L 170 del 27.6.1978, p. 34–35
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL, ES, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 08/04/1989
Regolamento (CEE) n. 1411/78 della Commissione, del 26 giugno 1978, recante quattordicesima modifica del regolamento (CEE) n. 2042/75, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d' importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso
Gazzetta ufficiale n. L 170 del 27/06/1978 pag. 0034 - 0035
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 21 pag. 0202
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 14 pag. 0150
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 14 pag. 0150
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1411/78 DELLA COMMISSIONE del 26 giugno 1978 recante quattordicesima modifica del regolamento ( CEE ) n . 2042/75 , che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d ' importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 2727/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , relativo all ' organizzazione comune de mercati nel settore dei cereali ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1254/78 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 12 , paragrafo 2 , considerando che il regolamento ( CEE ) n . 2042/75 della Commissione , del 25 luglio 1975 , che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d ' importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2738/77 ( 4 ) , ha stabilito che il titolo di esportazione , per taluni prodotti di cui alla voce 11.07 della tariffa doganale comune , è valido fino alla scadenza dell ' undicesimo mese successivo a quello del rilascio del titolo ; considerando che l ' esperienza ha dimostrato che una validità di lunga durata puo essere sfruttata a fini speculativi ; che tuttavia , conformemente alla prassi internazionale , gran parte dei contratti di fornitura sono conclusi per almeno un anno ; che , per consentire agli esportatori di malto di continuare a concludere tali contratti , è opportuno autorizzare un più lungo periodo di validità dei titoli , purché siano soddisfatte determinate condizioni , segnatamente per quanto concerne la destinazione delle esportazioni , il termine entro il quale tale destinazione deve essere indicata nel titolo di esportazione e la cauzione da costituire al momento del rilascio dei titoli ; considerando che la lunga durata dei titoli non deve concretarsi , sin da prima che inizi la raccolta dell ' orzo , in impegni d ' esportazione per la nuova campagna ; che occorre pertanto imporre una data limite alla validità dei titoli di lunga durata rilasciati prima del mese di luglio della campagna in corso ; che nel fissare tale data limite si deve tener conto , in particolare , del disposto dell ' articolo 16 , paragrafo 4 , quarto comma , de regolamento ( CEE ) n . 2727/75 , concernente l ' adeguamento della restituzione per un ' esportazione di malto realizzata durante i primi due mesi della campagna cerealicola ; considerando che la cauzione da costituire al momento del rilascio del titolo è intesa a garantire il rispetto degli obblighi scaturenti dal titolo stesso ; che , per quanto riguarda i titoli di esportazione il cui periodo di validità si estende sino a dodici mesi , l ' importo attuale della cauzione si è rivelato insufficiente , sicché occorre portarlo da 20 a 25 unità di conto per tonnellata ; che l ' importo attuale della cauzione risulta viceversa sufficiente nei casi in cui , a motivo dell ' applicazione della data limite , la validità non supera i nove mesi ; che è altresi opportuno aumentare a 10 unità di conto l ' importo della cauzione per i titoli comportanti fissazion anticipata della restituzione e aventi validità di cinque mesi ; considerando che il termine , attualmente di tre mesi , entro il quale la destinazione deve essere indicata nei titoli di esportazione aventi validità superiore a cinque mesi sembra prestarsi a speculazioni ; che pertanto è d ' uopo ridurlo a un mese ; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 L ' articolo 9 bis , paragrafi 1 e 2 , del regolamento ( CEE ) n . 2042/75 è modificato come segue : " 1 . In deroga all ' articolo 9 , ove venga richiesto a fini d ' esportazione verso una della zone definite nell ' allegato II del regolamento ( CEE ) n . 1124/77 , il titolo di esportazione per i prodotti di cui alle sottovoci 11.07 A I b ) , 11.07 A II b ) e 11.07 B della tariffa doganale comune è valido dal giorno del suo rilascio ai sensi dell ' articolo 9 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 193/75 ; _ sino al 30 settembre dell ' anno civile in corso per i titoli rilasciati dal 1 * gennaio al 30 aprile , _ sino alla fine dell ' undicesimo mese successivo , per i titoli rilasciati dal 1 * luglio al 31 ottobre , _ sino al 30 settembre dell ' anno civile successivo , per i titoli rilasciati dal 1 * novembre al 31 dicembre . In tal caso , il titolo precisa la destinazione nella casella 13 e fa obbligo di esportare verso tale destinazione . Nessun titolo viene rilasciato in applicazione del presente articolo dal 1 * maggio al 30 giugno . 2 . Tuttavia , la destinazione di cui al paragrafo 1 puo essere precisata dopo il rilascio del titolo . In tal caso , essa deve essere precisata entro e non oltre un mese dal giorno di rilascio del titolo ai sensi dell ' articolo 9 paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 193/75 . " Articolo 2 All ' articolo 12 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n 2042/75 , la lettera d ) è sostituita dalle seguenti lettere d ) ed e ) : " d ) 8 unità di UC / t per i prodotti di cui all ' articolo 1 , lettera d ) , del regolamento ( CEE ) n . 2727/75 e all ' articolo 1 del regolamento ( CEE ) n . 1418/76 , esclusi i prodotti della voce 11.07 , se si tratta di titoli d ' esportazione per i quali la restituzione o il prelievo all ' esportazione è fissato in anticipo ; e ) 10 unità di UC / t per i prodotti della voce 11.07 , se si tratta di titoli d ' esportazione per i quali la restituzione o il prelievo all ' esportazione è fissato in anticipo . Tuttavia , per i titoli rilasciati in conformità dell ' articolo 9 bis , la cauzione ammonta a : _ 20 UC / t per i titoli rilasciati dal 1 * gennaio al 30 aprile , _ 25 UC / t per i titoli rilasciati dal 1 * luglio al 31 dicembre . In tal caso , la cauzione : _ viene incamerata , se la destinazione di cui all ' articolo 9 bis , paragrafo 1 , non è stata precisata entro il termine previsto , in conformità di tale articolo , _ viene svincolata , in deroga all ' articolo 17 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 193/75 , soltanto se viene addotta la prova che il prodotto è giunto a destinazione ; tale prova deve essere addotta conformemente al disposto dell ' articolo 11 , paragrafo 1 , del regolament ( CEE ) n . 192/75 . " Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il 1 * luglio 1978 . Esso si applica soltanto ai titoli rilasciati a decorrere dalla data della sua entrata in vigore . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 26 giugno 1978 . Per la Commissione Il Vicepresidente Finn GUNDELACH ( 1 ) GU n . L 281 del 1 * . 11 . 1975 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 156 del 14 . 6 . 1978 , pag . 1 . ( 3 ) GU n . L 213 dell ' 11 . 8 . 1975 , pag . 5 . ( 4 ) GU n . L 316 del 10 . 12 . 1977 , pag . 31 .