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Document 31977R2738

Regolamento (CEE) n. 2738/77 della Commissione, del 9 dicembre 1977, recante tredicesima modifica del regolamento (CEE) n. 2042/75 che stabilisce le modalità particolari d' applicazione del regime dei titoli d' importazione e d' esportazione nel settore dei cereali e del riso

GU L 316 del 10.12.1977, p. 31–32 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/07/1983; abrog. impl. da 31983R1816

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1977/2738/oj

31977R2738

Regolamento (CEE) n. 2738/77 della Commissione, del 9 dicembre 1977, recante tredicesima modifica del regolamento (CEE) n. 2042/75 che stabilisce le modalità particolari d' applicazione del regime dei titoli d' importazione e d' esportazione nel settore dei cereali e del riso

Gazzetta ufficiale n. L 316 del 10/12/1977 pag. 0031 - 0032
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 19 pag. 0197


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2738/77 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 1977

recante tredicesima modifica del regolamento ( CEE ) n . 2042/75 che stabilisce le modalità particolari d ' applicazione del regime dei titoli d ' importazione e d ' esportazione nel settore dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 1418/76 del Consiglio , del 21 giugno 1976 , relativo all ' organizzazione comune del mercato del riso ( 1 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 1158/77 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 10 , paragrafo 2 ,

considerando che il regolamento ( CEE ) n . 2042/75 della Commissione , del 25 luglio 1975 , che stabilisce le modalità particolari d ' applicazione del regime dei titoli d ' importazione e d ' esportazione nel settore dei cereali e del riso ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1505/77 ( 4 ) , ha fissato la durata di validità del titolo di importazione per i prodotti di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 a ) , del regolamento ( CEE ) n . 1418/76 a 45 giorni , in generale , e fino allo scadere del secondo mese successivo a quello del rilascio per le importazioni in provenienza e originarie della zona VII , in particolare ;

considerando che la durata di validità è stata ridotta temporaneamente a 45 giorni per evitare il rischio di uno sviluppo anormale del mercato nelle zone produttrici della Comunità ; che nell ' attuale situazione il mercato nelle suddette zone non rischia più di essere perturbato da importazioni ; che è quindi opportuno adattare la durata di validità per tutti i titoli a quella valida per le importazioni in provenienza dalla zona VII ;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L ' allegato I del regolamento ( CEE ) n . 2042/75 è sostituito dall ' allegato I del presente regolamento .

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Essi si applica a partire dal 1° gennaio 1978 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 9 dicembre 1977 .

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn Gundelach

( 1 ) GU n . L 166 del 25 . 6 . 1976 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 136 del 2 . 6 . 1977 , pag . 13 .

( 3 ) GU n . L 213 dell ' 11 . 8 . 1975 , pag . 5 .

( 4 ) GU n . L 168 del 6 . 7 . 1977 , pag . 36 .

ALLEGATO I

DURATA DI VALIDITÀ DEI TITOLI DI IMPORTAZIONE

A . Settore dei cereali

Numero della tariffa doganale comune * designazione dei prodotti * Durata di validità *

10.01 A * Frumento tenero e frumento segalato * 45 giorni *

10.02 * Segala * *

10.03 * Orzo * *

10.04 * Avena * *

10.05 B * Granturco , diverso dal granturco ibrido destinato alla semina * *

10.07 * Grano saraceno , miglio , scagliola e sorgo ; altri cereali * *

10.01 B * Frumento duro * *

11.01 A Farine di frumento ( grano ) e di frumento segalato * 60 giorni *

11.01 B * Farine di segala * *

11.02 A I * Semole e semolini di frumento * *

* Altri prodotti di cui all ' articolo 1 del regolamento ( CEE ) n . 2727/75 * Fino allo scadere del quarto mese successivo a quello del rilascio del titolo *

B . Settore del riso

10.06 A I a ) * Risone a grani tondi * Fino allo scadere de secondo mese successivo a quello del rilascio del titolo *

10.06 A II a ) * Riso semigreggio a grani tondi * *

10.06 B I a ) * Riso semilavorato a grani tondi * *

10.06 B II a ) * Riso lavorato a grani tondi * *

10.06 A I b ) * Risone a grani lunghi * *

10.06 A II b ) * Riso semigreggio a grani lunghi * *

10.06 B I b ) * Riso semilavorato a grani lunghi * *

10.06 B II b ) * Riso lavorato a grani lunghi * *

10.06 C Rotture di riso * Fino allo scadere del terzo mese successivo a quello del rilascio del titolo *

11.01 F * Farina di riso * Fino allo scadere del quarto mese successivo a quello del rilascio del titolo *

11.02 A VI * Semole e semolini di riso * *

11.02 E II d ) I * Fiocchi di riso * *

11.02 F VI * Agglomerati ( pellets ) di riso * *

11.08 A II * Amido di riso *

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