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Document 31975R0193

    Regolamento (CEE) n. 193/75 della Commissione, del 17 gennaio 1975, che stabilisce le modalità comuni d' applicazione del regime dei titoli d' importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli

    GU L 25 del 31.1.1975, p. 10–43 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1981; abrogato da 31980R3183

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1975/193/oj

    31975R0193

    Regolamento (CEE) n. 193/75 della Commissione, del 17 gennaio 1975, che stabilisce le modalità comuni d' applicazione del regime dei titoli d' importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli

    Gazzetta ufficiale n. L 025 del 31/01/1975 pag. 0010 - 0043
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 19 pag. 0260


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    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 193/75 DELLA COMMISSIONE

    del 17 gennaio 1975

    che stabilisce le modalità comuni d ' applicazione del regime dei titoli d ' importazione , di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

    visto il regolamento n . 120/67/CEE del Consiglio , del 13 giugno 1967 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 85/75 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 12 , paragrafo 2 , l ' articolo 15 , paragrafo 5 , l ' articolo 16 , paragrafo 6 e l ' articolo 24 , nonchù le disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti relativi all ' attuazione di un ' organizzazione comune dei mercati per i prodotti agricoli ,

    considerando che la regolamentazione comunitaria relativa ai diversi settori dell ' organizzazione comune dei mercati agricoli dispone che i titoli d ' importazione , di esportazione o di fissazione anticipata sono validi per un ' operazione effettuata nella Comunità ; che una tale norma esige l ' adozione di disposizioni comuni relative alle modalità di compilazione e di utilizzazione dei titoli , all ' istituzione di formulari comunitari ed all ' attuazione di metodi di collaborazione amministrativa tra Stati membri ;

    considerando che il regolamento ( CEE ) n . 1373/70 della Commissione , del 10 luglio 1970 ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2111/74 ( 4 ) , ha stabilito le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d ' importazione , di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli soggetti ad un regime di prezzo unico ; che le disposizioni di tale regolamento sono state tuttavia modificate a più riprese , talora anche in maniera sostanziale ; che , per maggiore chiarezza ed efficacia amministrativa , è pertanto opportuno procedere ad una codificazione della regolamentazione applicabile in materia , apportandovi alcuni ritocchi , suggeriti dall ' esperienza acquisita nonchù una precisazione risultante dalla giurisprudenza della Corte di giustizia in ordine all ' articolo 17 del presente regolamento ;

    considerando che , tenuto conto delle consuetudini esistenti nel commercio internazionale dei prodotti o delle merci in causa , è opportuno ammettere una certa tolleranza in ordine alla quantità dei prodotti importati o esportati rispetto a quella indicata nel titolo ;

    considerando che i regolamenti comunitari istitutivi dei titoli d ' importazione e di esportazione dispongono che qualsiasi importazione nella Comunità o qualsiasi esportazione fuori di questa è soggetta alla presentazione di detti titoli ; che occorre pertanto precisare il campo d ' applicazione di questi ultimi , escludendo le operazioni che non costituiscono importazioni o esportazioni in senso stretto ;

    considerando che i titoli d ' importazione e di esportazione hanno lo scopo di garantire una gestione efficace dell ' organizzazione comune dei mercati ; che talune operazioni hanno per oggetto quantitativi modesti ; che , nell ' intento di semplificare le procedure amministrative , appare opportuno dispensare tali operazioni dalla presentazione dei titoli d ' importazione o di esportazione ;

    considerando che i regolamenti comunitari istitutivi dei titoli suddetti dispongono che il rilascio degli stessi è subordinato alla costituzione di una cauzione a garanzia dell ' impegno d ' importare o di esportate durante il periodo di validità dei titoli ; che occorre definire il momento in cui è assolto l ' obbligo di importare o di esportare ;

    considerando che la regolamentazione relativa ai diversi settori interessati dell ' organizzazione comune dei mercati dispone che , per poter beneficiare del prelievo o della restituzione applicabile il giorno di presentazione della domanda di titolo , l ' interessato deve presentare la relativa domanda contemporaneamente alla domanda di titolo e prima delle ore 13 ; che , a fini di semplificazione amministrativa , è opportuno osservare la stessa regola per quanto riguarda l ' ora di presentazione delle domande di titolo non implicanti fissazione anticipata del prelievo o della restituzione ;

    considerando che l ' importo della cauzione che deve essere costituita per ottenere un titolo può , in taluni casi , essere minimo , che , per non appesantire il compito delle amministrazioni competenti , è opportuno non esigere in tali casi la costituzione della cauzione ;

    considerando che , ai fini di una retta gestione amministrativa , i titoli e gli estratti non possono essere modificati dopo il rilascio ; che nondimeno , in caso di dubbio riguardante un errore imputabile all ' organismo emittente e vertente sulle diciture figuranti nel titolo o nell ' estratto , è opportuno istituire una procedura che consenta il ritiro dei titoli ed estratti errati ed il rilascio di titolo opportunamente corretti ;

    considerando che , dalle disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 192/75 della Commissione , del 17 gennaio 1975 , che stabilisce le modalità di applicazione delle restituzioni all ' esportazione per i prodotti agricoli ( 5 ) , risulta che l ' esportazione s ' intende realizzata quando i prodotti per i quali sono state adempiute le formalità hanno lasciato il territorio geografico della Comunità ovvero hanno raggiunto la loro destinazione , ma che , per motivi di ordine amministrativo , il giorno dell ' esportazione agli effetti della determinazione del tasso della restituzione , e il giorno in cui sono state adempiute le formalità doganali ; che , in caso di operazioni effettuate nel quadro di uno dei regimi istituiti dal regolamento ( CEE ) n . 441/68 del Consiglio , del 4 marzo 1969 , che stabilisce le norme generali complementari concernenti la concessione delle restituzioni all ' esportazione per i prodotti soggetti ad un regime di prezzi unici , esportati allo stato naturale o sott forma di talune merci non comprese nell ' allegato II del trattato ( 6 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1181/72 ( 7 ) , l ' esportazione si considera effettuata , dal punto di vista della durata di validità dei titoli , il giorno in cui i prodotti o le merci in questione sono stati sottoposti ad uno dei regimi sopra indicati ; che per i medesimi motivi , nel quadro del presente regolamento , è opportuno prendere in considerazione gli stessi criteri ;

    considerando che i regolamenti comunitari istitutivi dei titoli di cui sopra dispongono che la cauzione viene incamerata in tutto o in parte se , durante il periodo di validità del titolo , l ' importazione o l ' esportazione non è stata realizzata o lo è stata soltanto parzialmente ; che è opportuno precisare le disposizioni applicabili in materia , specie in caso di mancata esecuzione per causa di forza maggiore degli impegni assunti ;

    considerando che , a fini di semplificazione amministrativa , è opportuno prevedere che la cauzione possa essere integralmente svincolata quando l ' importo totale incamerato è trascurabile ;

    considerando che il regolamento ( CEE ) n . 304/71 della Commissione , dell ' 11 febbraio 1971 , che semplifica le procedure del transito comunitario per le merci trasportate dalle ferrovie ( 8 ) , modificato dall ' atto di adesione ( 9 ) , dispone che , quando un trasporto inizia all ' interno e termina all ' esterno della Comunità , nessuna formalità deve essere espletata all ' ufficio doganale competente per la stazione di frontiera ; che , nei casi in cui si applica in materia il regolamento ( CEE ) n . 304/71 , appare opportuno , per motivi di semplificazione amministrativa , prevedere modalità particolari di svincolo della cauzione ;

    considerando che , a seguito di circostanze indipendenti dalla volontà dell ' interessato , può darsi che il documento comprovante l ' uscita dal territorio geografico della Comunità non possa essere presentato , anche se il prodotto ha lasciato il territorio geografico della Comunità o ha raggiunto la sua destinazione , nei casi di cui all ' articolo 3 del regolamento ( CEE ) n . 192/75 della Commissione , del 17 gennaio 1975 ; che una tale situazione può creare intralcio al commercio ; che , in tali casi , occorre riconoscere come equivalenti altri documenti ;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al pareri di tutti i comitati di gestione interessati ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    Fatte salve le deroghe previste dalla regolamentazione comunitaria specifica di taluni prodotti , il presente regolamento stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d ' importazione , di esportazione o di fissazione anticipata , in appresso denominati « titoli » , istituito dagli articoli seguenti :

    - articolo 17 del regolamento n . 136/66/CEE ( materie grasse ) ,

    - articolo 12 del regolamento n . 120/67/CEE ( cereali ) ,

    - articolo 4 bis del regolamento n . 142/67/CEE ( semi di colza , di ravizzone e di girasole ) ,

    - articolo 10 del regolamento n . 359/67/CEE ( riso ) ,

    - articolo 5 bis del regolamento n . 175/67/CEE ( uova ) ,

    - articolo 5 bis del regolamento n . 176/67/CEE ( pollame ) ,

    - articolo 11 del regolamento n . 1096/67/CEE ( zucchero ) ,

    - articolo 13 del regolamento ( CEE ) n . 804/67 ( latte e prodotti lattiero-caseari ) ,

    - articolo 12 bis e 15 del regolamento ( CEE ) n . 805/68 ( carni bovine ) ,

    - articolo 6 del regolamento ( CEE ) n . 865/68 ( prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ) ,

    - articolo 8 del regolamento ( CEE ) n . 816/70 ( vini ) ,

    - articolo 6 del regolamento ( CEE ) n . 2682/72 ( prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell ' allegato II del trattato ) .

    Articolo 2

    1 . Il titolo d ' importazione o di esportazione autorizza ed obbliga rispettivamente , ad importare o ad esportare la quantità netta di prodotto designata durante il periodo di validità di questo titolo e comporta o può , secondo i casi , comportare la fissazione anticipata del tasso del prelievo o della restituzione , secondo le modalità stabilite dalla regolamentazione relativa ai singoli settori di prodotti .

    2 . Il titolo di fissazione anticipata obbliga , secondo il caso , ad importare o ad esportare durante il periodo di validità del titolo , la quantità netta di prodotto designata .

    Il titolo di fissazione anticipata di cui all ' articolo 6 del regolamento ( CEE ) n . 2682/72 obbliga ad esportare , durante il suo periodo di validità sotto forma di uno o più merci indicate nell ' allegato B o nell ' allegato C di tale regolamento e designate nel titolo stesso , la quantità in esso indicata del prodotto di base di cui all ' allegato A del suddetto regolamento .

    3 . I titoli obbligano ad importare dal paese o dal gruppo di paesi o ad esportare verso il paese o il gruppo di paesi indicati nel titolo , nei casi di cui all ' articolo 19 e in quelli in cui tale obbligo è previsto dalla regolamentazione comunitaria specifica di ciascun settore di prodotti .

    4 . Allorchù la quantità importata o esportata supera del 5 % al massimo la quantità indicata nel titolo , essa è considerata importata o esportata in base a quest ' ultimo .

    5 . Allorchù la quantità importata o esportata è inferiore al 5 % al massimo alla quantità indicata nel titolo , l ' obbligo di importare o di esportare è considerato adempiuto .

    Articolo 3

    1 . Gli obblighi derivanti dai titoli non sono trasmissibili . I diritti derivanti dai titoli sono trasmissibili dal titolare durante il periodo di validità degli stessi . La trasmissione può intervenire a favore di un solo cessionario per ogni titolo e relativo estratto che si riferisce alle quantità non ancora imputate sul titolo o sull ' estratto .

    2 . Gli effetti della trasmissione decorrono dall ' iscrizione nel titolo o , eventualmente , nell ' estratto , a cura dell ' organismo emittente , del nome e dell ' indirizzo del cessionario e della data della relativa iscrizione , autenticata mediante apposizione del timbro dell ' organismo .

    3 . L ' iscrizione ha luogo su richiesta del titolare . Il cessionario non può trasmettere il suo diritto nù retrocederl al titolare .

    Articolo 4

    1 . Nessun titolo deve essere presentato per i prodotti che non formano oggetto di un ' immissione in libera pratica nella Comunità o per i quali l ' esportazione costituisce la fase conclusiva del regime doganale che ne ha consentito l ' importazione in sospensione dei dazi doganali , delle tasse di effetto equivalente o dei prelievi agricoli applicabili .

    2 . Tuttavia , al momento dell ' esportazione di prodotti composti o merci che beneficiano di una restituzione all ' esportazione per uno o più dei loro componenti , si prende in considerazione , agli effetti dell ' applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 , solo la situazione doganale di ciascuno di detti componenti .

    3 . Quando non sia richiesta la fissazione anticipata del prelievo o della restituzione , non è necessario alcun titolo per realizzare le operazioni :

    - di cui all ' articolo 3 del regolamento ( CEE ) n . 192/75 ,

    - prive di qualsiasi carattere commerciale o

    - i cui quantitativi avrebbero richiesto il rilascio di un titolo per il quale l ' importo della cauzione sarebbe inferiore o uguale a 2 unità di conto .

    4 . Per l ' applicazione del paragrafo 3 , sono operazioni « prive di qualsiasi carattere commerciale » ;

    a ) all ' importazione , quelle effettuate da privati o , nel caso di spedizioni , quelle destinate a privati e che rispondono ai criteri stabiliti dalle disposizioni preliminari , titoli II B 2 , della tariffa doganale comune ,

    b ) all ' esportazione , quelle effettuate da privati e che rispondono mutatis mutandis ai criteri di cui sub a ) .

    Articolo 5

    1 . Le domande di titoli devono essere inviate o presentate all ' organismo competente a mezzo formulari stampati o compilati conformemente all ' articolo 13 , pena l ' irrecevibilità .

    Tuttavia , esse possono essere inviate all ' organismo competente a mezzo telegramma o per telescritto . In tal caso , sotto pena di rigetto , le domande devono contenere tutti gli elementi che avrebbero dovuto figurare nel formulario se questo fosse stato utilizzato . Inoltre , gli Stati membri possono prescrivere che al telegramma o al telescritto faccia seguito una domanda conforme alle disposizioni del comma precedente . Tale prescrizione non pregiudica la validità della domanda inviata mediante telegramma o telescritto .

    Le domande contenenti condizioni non previste dalla regolamentazione comunitaria sono rigettate .

    2 . La domanda di titolo è rigettata se il deposito della cauzione non è effettuato o comprovato presso l ' organismo competente il giorno della presentazione della domanda stessa , entro le ore 13 , o , qualora la prova sia trasmessa per telegramma , se questo è stato registrato presso l ' ufficio telegrafico trasmittente dopo le ore 13 o se , pur essendo stato registrato entro le ore 13 , è pervenuto all ' organismo competente dopo le ore 14,30 .

    3 . La revoca di una domanda di titolo può farsi mediante lettera , telegramma o telescritto .

    La domanda di titolo non è più revocabile dopo le ore 13 del giorno della presentazione ; la revoca effettuata mediante telegramma non è valida se lo stesso è registrato presso l ' ufficio telegrafico trasmittente dopo le ore 13 o se , pur essendo stato registrato entro le ore 13 , è pervenuto all ' organismo competente dopo le ore 14,30 .

    4 . La cauzione è costituita , a scelta del richiedente , in contanti o sotto forma di garanzia prestata da un istituto rispondente ai criteri stabiliti dello Stato membro nel quale è chiesto il titolo .

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione , che ne informa gli altri Stati membri , le categorie di istituti autorizzati a prestare garanzia e i criteri di cui al comma precedente .

    La cauzione non è richiesta se il suo importo totale per un titolo è inferiore o uguale a 2 UC .

    Articolo 6

    1 . Per giorno di presentazione della domanda di titolo si intende :

    a ) se la domanda è presentata direttamente presso un organismo competente il giorno della presentazione , purchù questa abbia luogo entro le ore 13 .

    b ) se la domanda è inviata a mezzo lettera o telescritto , il giorno della ricezione da parte dell ' organismo competente , purchù questa sia avvenuta entro le ore 13 ;

    c ) se la domanda è inviata a mezzo telegramma , il giorno della ricezione da parte dell ' organismo competente , purchù il telegramma sia stato registrato presso l ' ufficio telegrafico trasmittente entro le ore 13 e sia pervenuto all ' organismo competente entro le ore 14,30 .

    2 . Le domande di titolo pervenute in un giorno non lavorativo per l ' organismo competente ovvero in un giorno lavorativo per quest ' ultimo , ma dopo le ore di cui al paragrafo 1 , si considerano presentate il primo giorno lavorativo successivo alla loro ricezione .

    Le domande di titolo d ' importazione o di esportazione implicanti domanda di fissazione anticipata del prelievo o della restituzione o le domande di titolo di fissazione anticipata inviate a mezzo telegramma , conformemente al paragrafo 1 , lettera c ) , e pervenute dopo le ore 14,30 sono rigettate qualora il richiedente non abbia precisato nel telegramma che , in caso di ritardo di quest ' ultimo , intendeva chiedere la fissazione anticipata dell ' importo del prelievo e della restituzione valido il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione del telegramma . Questa precisazione è data con la dicitura « senza riserva » .

    Le domande inviate a mezzo telegramma registrato presso l ' ufficio telegrafico trasmittente dopo le ore 13 si considerano presentate il giorno lavorativo successivo , anche se sono pervenute il giorno della loro trasmissione ; se invece esse sono pervenute in un altro giorno , si applicano le norme sopra prevista per il giorno della presentazione a mezzo telegramma .

    3 . Le ore limite di cui al presente articolo sono :

    - posticipate di un ' ora in Italia durante il periodo di applicazione dell ' ora legale in tale Stato membro ,

    - anticipate di un ' ora in Irlanda e nel Regno Unito durante il periodo di non applicazione dell ' ora legale in tali Stati membri .

    4 . Ai sensi del presente articolo , il sabato è considerato giorno non lavorativo .

    Articolo 7

    Se la domanda di titolo , la prova del deposito cauzionale o la revoca della domanda di titolo sono trasmesse a mezzo telegramma , e questo , pur essendo stato registrato entro le ore 13 , non perviene all ' organismo competente entro le ore 14,30 a seguito di un caso di forza maggiore , detto organismo può decidere di non tener conto del ritardo .

    Se un organismo riconosce un caso di forza maggiore , lo Stato membro da cui esso dipende ne avverte immediatamente la Commissione , che ne informa gli altri Stati membri .

    Articolo 8

    1 . Se gli importo risultanti dalla conversione in moneta nazionale di somme espresse in unità di conto da riportare sui formulari di titoli comportano tre o più cifre decimali , viene fatta menzione soltanto delle prime due decimali . In tal caso , la seconda decimale è arrotondata all ' unità superiore quando la terza decimale è uguale o superiore a 5 , ed è mantenute invariata quando la terza decimale è inferiore a 5 .

    2 . Tuttavia , se la conversione di somme espresse in unità di conto si effettua in sterline britanniche o irlandesi , il limite delle prime due decimali , di cui al comma precedente , è sostituito dal limite delle prime quattro decimali . Per l ' arrotondamento della quarta decimale valgono le stesse norme prevista per la seconda decimale di cui al paragrafo 1 .

    Articolo 9

    1 . Ai fini della determinazione della loro durata di validità , i titoli si considerano rilasciati il giorno di presentazione della relativa domanda , giorno che viene incluso nel periodo di validità .

    2 . Qualora la validità del titolo decorra dal giorno del suo rilascio effettivo , tale giorno viene incluso nel periodo di validità .

    3 . I titoli sono compilati in almeno due esemplari , di cui il primo , detto esemplare per il titolare e recante il n . 1 , è rilasciato senza indugio al richiedente , e il secondo , detto esemplare per l ' organismo emittente e recante il n . 2 , rimane presso l ' organismo medesimo .

    L ' esemplare n . 1 del titolo viene presentato all ' ufficio nel quale vengono espletate :

    a ) nel caso di un titolo d ' importazione o di fissazione anticipata del prelievo , le formalità doganali d ' importazione ,

    b ) nel caso di un titolo di esportazione o di fissazione anticipata della restituzione , le formalità doganali relative :

    - all ' esportazione fuori della Comunità o

    - ad una delle consegne di cui all ' articolo 3 del regolamento ( CEE ) n . 192/75 o

    - all ' assoggettamento ad uno dei regimi di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento ( CEE ) n . 441/69 .

    Dopo l ' imputazione e l ' apposizione del visto da parte del suddetto ufficio , l ' esemplare n . 1 del titolo viene consegnato all ' interessato .

    Articolo 10

    1 . Su richiesta del titolare o del cessionario del titolo e su presentazione dell ' esemplare n . 1 dello stesso , gli organismi competenti degli Stati membri possono rilasciare uno o più estratti del documento . Gli estratti sono compilati in almeno due esemplari , di cui il primo , detto esemplare per il titolare e recante il n . 1 , è rilasciato o inviato al richiedente , e il secondo , detto esemplare per l ' organismo emittente e recante il n . 2 , rimane presso l ' organismo medesimo .

    L ' organismo emittente dell ' estratto imputa sull ' esemplare n . 1 del titolo la quantità per la quale ha rilasciato l ' estratto , aumentato della tolleranza . In tal caso , accanto alla quantità indicata nell ' esemplare n . 1 del titolo è apposta la dicitura « estratto » .

    2 . Gli estratti dei titoli producono gli stessi effetti dei relativi titolo limitatamente alla quantità per la quale sono stati rilasciati . Tuttavia , un estratto di titolo non può dar luogo al rilascio di un altro estratto .

    3 . Gli esemplari n . 1 degli estratti utilizzati o scaduti vengono consegnati dal titolare all ' organismo emittente del titolo unitamente all ' esemplare n . 1 del relativo titolo affinchù l ' organismo possa correggere le imputazioni contenute nell ' esemplare n . 1 del titolo sulla base delle imputazioni che figurano sugli esemplari n . 1 degli estratti .

    Articolo 11

    1 . Le diciture che figurano sui titoli e sugli estratti di titoli non possono essere modificate dopo il rilascio .

    2 . In caso di dubbio quanto all ' esattezza delle indicazioni che figurano sul titolo o sull ' estratto , il titolo o l ' estratto viene rinviato all ' organismo emittente del titolo su iniziativa dell ' interessato o del servizio competente dello Stato membro interessato .

    Se l ' organismo emittente ritiene che ricorrano le condizioni per una rettifica , procede al ritiro dell ' estratto o del titolo e degli estratti precedentemente rilasciati ed emette senza indugio un estratto corretto ovver un titolo e gli estratti corrispondenti corretti . Su questi nuovi documenti , recanti la menzione « titolo corretto il ... » o « estratto corretto il ... » su ogni esemplare , sono riportate , eventualmente , le imputazioni precedenti .

    Se l ' organismo emittente non ritiene necessario modificare il titolo o l ' estratto , appone su di esso la dicitura « verificato il ... ai sensi dell ' articolo 21 del regolamento ( CEE ) n . 193/75 » e il proprio timbro .

    3 . Il titolare è tenuto a consegnare il titolo e gli estratti all ' organismo emittente su richiesta di quest ' ultimo .

    Nei casi in cui i servizi nazionali competenti rinviano o trattengono il documento contestato ai sensi del presente articolo , essi ne rilasciano ricevuta all ' interessato su sua espressa richiesta .

    Articolo 12

    Qualora lo spazio riservato alle imputazioni nei titoli o nei relativi estratti risulti insufficiente , le autorità che procedono all ' imputazione possono unirvi una o più aggiunte contenenti le caselle d ' imputazione previste a tergo dell ' esemplare n . 1 dei titoli o dei relativi estratti . Le autorità che procedono all ' imputazione appongono il loro timbro per una metà sui titoli o sui relativi estratti , e per l ' altra metà sull ' aggiunta e , quando sono utilizzate più aggiunte , per una metà su ciascuna delle varie aggiunte .

    Articolo 13

    1 . Fatto salvo il disposto dell ' articolo 5 , paragrafo 1 , secondo comma , le domande di titoli , i titoli e gli estratti dei titoli devono essere compilati su formulari conformi ai modelli di cui all ' allegato I del presente regolamento ; i formulari devono essere compilati in conformità delle indicazioni che vi figurano e delle disposizioni comunitarie specifiche di ciascun settore di prodotti .

    2 . I formulari dei titoli si presentano sotto forma di blocchetti composti , nell ' ordine , dall ' esemplare n . 1 , dall ' esemplare n . 2 , dalla domanda , nonchù dagli eventuali esemplare supplementari del titolo .

    Tuttavia , gli Stati membri possono prescrivere che i richiedenti compilino le sole domande anzichù i blocchetti di cui al comma precedente .

    I formulari degli estratti di titoli si presentano sotto forma di blocchetti composti , nell ' ordine , dall ' esemplare n . 1 e dall ' esemplare n . 2 .

    3 . I formulari , comprese le appendici , sono stampati su carta bianco non contenente paste meccaniche , collata per scrittura , del peso compreso tra 55 e 65 grammi al metro quadro . Il loro formato è di 210 × 297 mm , l ' interlinea dattilografica di 4,24 mm ( 1/6 di pollice ) ; la disposizione dei formulari deve essere rigorosamente rispettate . Le due facce degli esemplari n . 1 e la faccia delle appendici sulla quale devono figurare le imputazioni recano inoltre stampato un fondo arabescato che renda palese qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici . Detto fondo arabescato è di colore verde per i formulari relativi all ' importazione e di colore bistro per i formulari relativi all ' esportazione .

    4 . La stampa dei formulari è curata dagli Stati membri . I formulari possono anche essere stampati da tipografie riconosciute dallo Stato membro nel quale sono stabilite . In tal caso , deve essere fatta menzione del riconoscimento nei singoli formulari .

    Ogni formulario deve recare l ' indicazione del nome e dell ' indirizzo della tipografia o una sigla che ne permetta l ' identificazione , nonchù , salvo par quanto riguarda la domanda e le appendici , un numero distintivo di serie . Il numero deve essere preceduto dalle seguenti lettere , a seconda del paese che ha rilasciato il documento : B per il Belgio , DK per la Danimarca , D per la Germania , F per la Francia , IR per l ' Irlanda , I per l ' Italia , L per il Lussemburgo , NL per il Paesi Bassi e UK per il Regno Unito .

    Al momento dell ' emissione , i titoli e gli estratti possono recare un numero di rilascio assegnato dall ' organismo emittente .

    5 . Le domande , i titoli e gli estratti devono essere compilati a macchina . Essi devono essere stampati e compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità , designata dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale sono rilasciati .

    6 . Le impronte dei timbri degli organismi emittenti e delle autorità che procedono all ' imputazione devono essere applicate con timbro metallico , preferibilmente in acciaio . Tuttavia , il timbro degli organismi emittente può essere sostituito da un timbro a secco combinato con lettere e cifre ottenute a mezzo perforazione .

    7 . All ' occorrenza , le autorità competenti degli Stati membri interessati possono esigere la traduzione dei titoli e dei relativi estratti nella loro lingua ufficiale o in una delle loro lingue ufficiali .

    Articolo 14

    1 . Se l ' importo del prelievo è stato oggetto di una domanda di fissazione anticipata e se , al momento del rilascio del titolo , il prezzo d ' entrata non è noto per uno o più mesi di validità del titolo stesso , l ' aliquota provvisoria del prelievo è indicata nella casella 19 per i mesi in causa .

    Tale aliquota è calcolata per detti mesi in funzione dei dati conosciuti e del prezzo d ' entrata applicabile per l ' ultimo mese della campagna in corso . La casella 20 del titolo deve recare menzione dall ' adattamento da operare .

    2 . Se il titolo o l ' estratto sono utilizzati per un ' importazione in Germania o in Italia , può essere richiesto dai servizi competenti di tali Stati membri che essi contengano l ' aliquota e le aliquote del prelievo adattate . In tal caso , l ' aliquota o le aliquote suddette sono indicate nella casella 19 , su richiesta del titolare o del cessionario , da parte dell ' organismo che emette il titolo , non appena il prezzo d ' entrata diviene noto . L ' organismo indica la data e appone il timbro .

    Articolo 15

    Quando sussistano dubbi in merito all ' autenticità del titolo dell ' estratto di titolo o delle diciture e dei visti che vi figurano , i competenti servizi nazionale rinviano il documento contestato o una sua fotocopia alle autorità interessate ai fini di un controllo . Questa procedura può essere applicata anche a titolo di sondaggio ; in tal caso viene rinviata solo una fotocopia del documento .

    Se i servizi nazionali competenti rinviano il documento contestato conformemente al comma precedente , essi ne rilasciano ricevuta su richiesta dell ' interessato .

    Articolo 16

    1 . Le autorità competenti degli stati membri si comunicano reciprocamente , nella misura necessaria alla regolare applicazione del presente regolamento , le informazioni relative ai titoli e agli estratti , nonchù alle irregolarità ed alle infrazioni che li riguardano .

    2 . Ogni trimestre , gli Stati membri comunicano alla Commissione un elenco compilato per settore di prodotti e concernente il numero e la natura delle irregolarità e delle infrazioni di cui sono venuti a conoscenza nel trimestre precedente .

    3 . I titoli e gli estratti regolarmente rilasciati , nonchù le diciture e i visti apposti dalle autorità di uno Stato membro producono , in ciascuno degli altri Stati membri , gli stessi effetti giuridici dei documenti rilasciati e delle diciture e dei visti apposti dalla autorità di detti Stati membri .

    4 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione l ' elenco e gli indirizzi degli organismi competenti per l ' emissione dei titoli degli estratti , per la riscossione dei prelievi e per il pagamento delle restituzioni . La Commissione pubblica tali dati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

    Gli Stati membri trasmettono inoltre alla Commissione le impronte dei timbri ufficiali e , se del caso , dei timbri a secco delle autorità competenti . La Commissione ne informa gli altri Stati membri .

    Articolo 17

    1 . Per quanto riguarda il periodo di validità dei titoli :

    a ) l ' obbligo di importare è considerato adempiuto e il diritto all ' importazione in base al titolo è considerato esercitato , il giorno stesso dell ' espletamento delle formalità doganali di cui all ' articolo 9 , paragrafo 3 , secondo comma , lettera a ) con riserva dell ' immissione effettiva in libera pratica del prodotto .

    b ) l ' obbligo di esportare è considerato adempiuto e il diritto all ' esportazione in base al titolo è considerato esercitato il giorno stesso dell ' espletamento delle formalità doganali di cui all ' articolo 9 , paragrafo 3 , secondo comma , lettera a ) , con riserva dell ' immissione effettiva in libera pratica del prodotto .

    2 . Lo svincolo della cauzione è subordinato alla presentazione della prova :

    a ) per l ' importazione : dell ' espletamento delle formalità doganali di cui all ' articolo 9 , paragrafo 3 , secondo comma , lettera a ) , relative al prodotto in causa ;

    b ) per l ' esportazione : dell ' espletamento delle formalità doganali di cui all ' articolo 9 , paragrafo 3 , secondo comma , lettera b ) , relative al prodotto in causa ; inoltre , se trattasi di esportazione fuori della Comunità o di consegna ai sensi dell ' articolo 3 del regolamento ( CEE ) n . 192/75 , occorre addurre la prova che il prodotto ha , entro un termine di 45 giorni a decorrere dal giorno dell ' espletamento delle formalità doganali d ' esportazione salvo il caso di forza maggiore , secondo il caso , lasciato il territorio geografico della Comunità ai sensi dell ' articolo 4 del regolamento sopra indicato o ha raggiunto la sua destinazione ai sensi dell ' articolo 3 di detto regolamento .

    3 . Le prove di cui al paragrafo 2 sono fornite secondo le seguenti modalità :

    a ) nei casi previsti dal paragrafo 2 , lettera a ) , fatte salve le disposizioni del paragrafo 4 , mediante presentazione dell ' esemplare n . 1 dell ' estratto o degli estratti dei titoli vistati conformemente al disposto dell ' articolo 9 ;

    b ) nei casi previsti dal paragrafo 2 , lettera b ) , mediante presentazione dell ' esemplare n . 1 del titolo e , se del caso , dell ' esemplare n . 1 dell ' estratto o degli estratti dei titoli vistati conformemente al disposto dell ' articolo 9 .

    4 . Inoltre , se trattasi di esportazione fuori della Comunità o di consegna per una destinazione ai sensi dell ' articolo 3 del regolamento ( CEE ) n . 192/75 è richiesta la presentazione di una prova complementare . Detta prova è lasciata :

    a ) alla discrezione dello Stato membro interessato nei casi in cui

    - l ' emissione del titolo ,

    - l ' adempimento delle formalità previste dall ' articolo 9 , paragrafo 3 , secondo comma , lettera b ) ,

    e

    - l ' uscita dal territorio geografico della Comunità ai sensi dell ' articolo 4 del regolamento ( CEE ) n . 192/75 o l ' arrivo a destinazione ai sensi dell ' articolo 3 di detto regolamento

    abbiano luogo nel medesimo Stato membro .

    b ) è fornita negli altri casi mediante presentazione dell ' esemplare o degli esemplari di controllo di cui all ' articolo 1 del regolamento ( CEE ) n . 2315/69 ( 10 ) .

    Una copia o fotocopia , certificate conformi dai servizi competenti , dell ' esemplare o degli esemplari di controllo vengono consegnate o inviate senza indugio all ' interessato per essere presentate all ' organismo emittente del titolo . Qualora l ' emissione del titolo e l ' adempimento delle formalità di cui all ' articolo 9 , paragrafo 3 , secondo comma , lettera b ) , abbiano luogo nel medesimo Stato membro , quest ' ultimo può disporre che la presentazione della copia o della fotocopia all ' organismo emittente abbia luogo per via amministrativa .

    5 . Se , immediatamento dopo l ' espletamento delle formalità doganali di cui all ' articolo 9 , paragrafo 3 , secondo comma , lettera b ) , il prodotto è sottoposto al regime previsto dal regolamento ( CEE ) n . 304/71 per essere avviato verso una stazione di destinazione situata fuori del territorio geografico della Comunità , l ' esemplare di controllo di cui al paragrafo 4 b ) è trasmesso o indirizzato dall ' ufficio di partenza all ' interessato , o , se del caso , per via amministrativa all ' organismo che ha emesso il titolo . Detto esemplare di controllo deve recare , nella casella « controllo dell ' utilizzazione e/o della destinazione » , una delle menzione seguenti :

    « Uscita dal territorio geografico della Comunità sotto il regime del regolamento ( CEE ) n . 304/71 »

    Nel caso di cui al comma precedente , l ' ufficio di partenza può autorizzare una modifica del contratto di trasporto avente l ' effetto di far terminare il trasporto all ' interno della Comunità soltanto se è accertato :

    - che la cauzione eventualmente già svincolata è stata nuovamente costituita o

    - che i servizi interessato hanno preso tutte le disposizioni perchù la cauzione relativa al prodotto in causa non venga svincolata .

    Se la cauzione è stata svincolata e il prodotto non è stato esportato , gli Stati membri prendono le misure necessarie .

    6 . Se , per circostanze indipendenti dalla volontà dell ' interessato , l ' esemplare di controllo di cui al paragrafo 4 b ) non ha potuto essere presentato entro un termine di tre mesi dal suo rilascio , l ' interessato può presentare all ' organismo competente una domanda motivata di equivalenza , corredata di documenti giustificativi .

    I documenti giustificativi da presentare all ' atto della domanda di equivalenza devono comprendere , oltre al documento di trasporto , uno o più dei documenti enumerati all ' articolo 11 , paragrafo 1 , secondo , terzo e quarto comma , del regolamento ( CEE ) n . 192/75 .

    7 . In caso di perdita del titolo o dell ' estratto , gli organismi emittenti possono , a titolo eccezionale , rilasciare all ' interessato un duplicato di detti documenti , compilato e vistato come i documenti originali e recante chiaramente la dicitura « duplicato » su ciascun esemplare .

    I duplicati non possono essere presentati per le operazioni d ' importazione o di esportazione .

    8 . Ai sensi del presente regolamento , si considera come :

    a ) giorno di espletamento delle formalità doganali di cui all ' articolo 9 , paragrafo 3 , secondo comma , lettera a ) , il giorno in cui l ' ufficio doganale accetta l ' atto mediante il quale il dichiarante manifesta la volontà di procedere all ' immissione in libera pratica dei prodotti in causa , ovvero , quando i prodotti possono essere immessi in libera pratica senza tale manifestazione di volontà , il giorno in cui i prodotti sono stati immessi in libera pratica ;

    b ) giorno di espletamento delle formalità doganali di cui all ' articolo 9 , paragrafo 3 , secondo comma , lettera b ) , il giorno in cui l ' ufficio doganale accetta l ' atto mediante il quale il dichiarante manifesta la propria volontà :

    - di esportare i prodotti in causa e a decorrere dal quale detti prodotti sono sottoposti a controllo doganale fino all ' uscita dalla Comunità o , quando si tratta di uno dei casi di cui all ' articolo 3 del regolamento ( CEE ) n . 192/75 fino a che non siano giunti a destinazione o

    - di sottoporre i prodotti a controllo doganale ai fini del loro assoggettamento ad uno dei regimi previsti dagli articoli 2 e 3 del regolamento ( CEE ) n . 441/69 .

    Articolo 18

    1 . Lo svincolo della cauzione ha luogo non appena sono state fornite le prove di cui all ' articolo 17 , paragrafi 2 e 3 .

    2 . Fatto salvo il disposto degli articoli 19 e 20 , se l ' obbligo di importare o di esportare non è adempiuto , la cauzione è incamerata in misura pari alla differenza tra :

    a ) il 95 % della quantità netta indicata nel titolo e

    b ) la quantità netta effettivamente importata o esportata .

    Tuttavia , se la quantità netta importata o esportata è inferiore al 5 % della quantità netta indicata nel titolo , la cauzione viene incamerata totalmente .

    Inoltre , se l ' importo totale della cauzione da incamerare è inferiore a 2 unità di conto per un titolo , lo Stato membro può svincolare integralmente la cauzione .

    3 . Su richiesta del titolare , gli Stati membri possono svincolare la cauzione in forma frazionata ed in proporzione alle quantità di prodotti per le quali sono state fornite le prove di cui all ' articolo 17 , paragrafi 2 e 3 , semprechù sia stata fornita la prova che è stata importata o esportata una quantità uguale almeno al 5 % della quantità netta indicata nel titolo .

    Articolo 19

    1 . Se il titolo di esportazione o il certificato di fissazione anticipata è richiesto per una gara indetta in un paese terzo importatore , il titolo viene rilasciato solo per i quantitativi aggiudicati al richiedente . Il titolo viene rilasciato solo per i quantitativi aggiudicati al richiedente . Il titolo viene rilasciato solo per la gara in causa e deve recarne debita menzione . La cauzione corrispondente al saldo viene svincolata .

    2 . Il richiedente dimostra con documenti adeguati la propria qualità di aggiudicatario .

    Se entro 21 giorni dal termine ultimo di presentazione delle offerte il richiedente non ha comunicato i risultati della gara all ' organismo incaricato del rilascio del titolo o non ha provato all ' organismo medesimo con documenti adeguati il rinvio del termine ultimo di presentazione delle offerte , il titolo no viene rilasciato e la cauzione viene incamerata .

    In caso di rinvio del termine ultimo di presentazione delle offerte :

    - di non oltre 5 giorni , la domanda rimane valida e il termine di cui al comma precedente per la comunicazione dei risultati della gara decorre dal nuovo termine ultimo di presentazione delle offerte .

    - di oltre 5 giorni , la domanda non è piu valida e la cauzione viene svincolata .

    3 . Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano soltanto se il richiedente ha presentato una domanda di titolo abbinata ad una domanda di fissazione anticipata della restituzione valida per il paese terzo in cui ha luogo la gara indicando :

    a ) il termine ultimo di presentazione delle offerte ,

    b ) il paese terzo importatore e l ' organismo che ha indetto la gara ,

    c ) il quantitativo totale dei prodotti su cui verte la gara .

    La domanda di titolo non può essere introdotta più di 15 giorni prima del termine ultimo di presentazione delle offerte . Il richiedente comprova con documenti adeguati l ' esattezza delle indicazioni di cui sub a ) , b ) e c ) .

    4 . Sono considerate gare gli inviti non confidenziali , emananti da enti pubblici dei paesi terzi o da organismi internazionali di diritto pubblico , a presentare entro un dato termine le offerte la cui accettazione viene decisa dai suddetti enti o organismi .

    5 . Gli Stati membri trasmettono senza indugio alla Commissione le indicazioni di cui al paragrafo 3 , lettere a ) , b ) e c ) .

    6 . In casi particolare possono essere adottate deroghe secondo la procedura di cui all ' articolo 26 del regolamento n . 120/67/CEE , relativo all ' organizzazione comune dei mercati .

    Articolo 20

    1 . Se , per causa di forza maggiore , l ' importazione o l ' esportazione non può essere effettuata nel periodo di validità del titolo , lo Stato membro emittente decide , su domanda del titolare , l ' annullamento dell ' obbligo di importare o di esportare e quindi lo svincolo della cauzione , oppure la proroga della validità del titolo per il periodo ritenuto necessario in relazione alla circostanza addotta . La proroga può essere accordata dopo cessazione della validità del titolo .

    La decisione di annullamento o di proroga è limitata alla quantità di prodotto che , per causa di forza maggiore , non ha potuto essere importata o esportata .

    In caso di proroga del titolo , l ' organismo emittente appone il proprio visto sullo stesso e , se del caso , sui relativi estratti e vi procede agli adattamenti necessari .

    2 . Se viene fatta valere come causa di forza maggiore una circostanza riguardante il paese di provenienza , in caso d ' importazione , o il paese di destinazione , in caso di esportazione , tale circostanza può essere ammessa soltanto s i paesi di provenienza o di destinazione sono stati indicati tempestivamente all ' organismo emittente . Si considera che l ' indicazione del paese di provenienza o del paese di destinazione è avvenuta tempestivamente se , al momento della comunicazione , la causa di forza maggiore invocata non poteva ancora essere prevista dal richiedente .

    3 . Se l ' organismo competente riconosce una causa di forza maggiore , lo Stato membro da cui esso dipende ne informa immediatamente la Commissione , che ne informa gli altri Stati membri .

    4 . Il titolare è tenuto a fornire la prova della circostanza considerata come causa di forza maggiore .

    Articolo 21

    1 . Il regolamento ( CEE ) n . 1373/70 è abrogato .

    2 . In tutti gli atti comunitari in cui è fatto richiamo al regolamento ( CEE ) n . 1373/70 o a taluni suoi articoli , tal richiamo è da considerarsi riferito al presente regolamento o agli articoli corrispondenti del medesimo . La tabella di corrispondenza degli articoli figura all ' allegato II del presente regolamento .

    Articolo 22

    Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1975 .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , il 17 gennaio 1975 .

    Per la Commissione

    Il Presidente

    François-Xavier ORTOLI

    ( 1 ) GU n . 117 del 19 . 6 . 1967 , pag . 2269/67 .

    ( 2 ) GU n . L 11 del 16 . 1 . 1975 , pag . 1 .

    ( 3 ) GU n . L 150 del 20 . 7 . 1970 , pag . 1 .

    ( 4 ) GU n . L 220 del 10 . 8 . 1974 , pag . 5 .

    ( 5 ) Vedasi pag . 1 della presente Gazzetta ufficiale .

    ( 6 ) GU n . L 59 del 10 . 3 . 1969 , pag . 3 .

    ( 7 ) GU n . L 130 del 7 . 6 . 1972 , pag . 15 .

    ( 8 ) GU n . L 35 del 12 . 2 . 1971 , pag . 31 .

    ( 9 ) GU n . L 73 del 27 . 3 . 1972 , pag . 14 .

    ( 10 ) GU n . L 295 del 24 . 11 . 1969 , pag . 14 .

    ALLEGATO I

    TITOLO D ' IMPORTAZIONE O DI PREFISSAZIONE

    TITOLO D ' ESPORTAZIONE O DI PREFISSAZIONE

    Formularie : vedi G.U .

    ALLEGATO II

    TAVOLA DI CONCORDANZA

    Regolamento ( CEE ) n . 1373/70 * Presente regolamento *

    Articoli da 1 a 7 * Articoli da 1 a 7 *

    Articolo 7 bis * Articolo 8 *

    Articolo 8 * Articolo 9 *

    Articolo 9 * Articolo 10 *

    Articolo 10 * Articolo 11 *

    Articolo 11 * Articolo 12 *

    Articolo 12 * Articolo 13 *

    Articolo 12 bis * Articolo 14 *

    Articolo 13 * Articolo 15 *

    Articolo 14 * Articolo 16 *

    Articolo 15 * Articolo 17 *

    Articolo 16 * Articolo 18 *

    Articolo 17 * Articolo 19 *

    Articolo 18 * Articolo 20

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