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Document 21998D0119(01)
Decision No 3/97 of the Association Council, Association between the European Communities and their Member States, of the one part, and Romania, of the other part of 22 December 1997 concerning the export of certain ECSC steel products from Romania to the Community for the period 1 January to 31 December 1998 (renewal of the double-checking system)
Decisione n. 3/97 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra del 22 dicembre 1997 relativa all'esportazione di taluni prodotti di acciaio contemplati dal trattato CECA dalla Romania nella Comunità per il periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 1998 (rinnovo del sistema di duplice controllo)
Decisione n. 3/97 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra del 22 dicembre 1997 relativa all'esportazione di taluni prodotti di acciaio contemplati dal trattato CECA dalla Romania nella Comunità per il periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 1998 (rinnovo del sistema di duplice controllo)
GU L 13 del 19.1.1998, p. 57–70
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2001
Decisione n. 3/97 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra del 22 dicembre 1997 relativa all'esportazione di taluni prodotti di acciaio contemplati dal trattato CECA dalla Romania nella Comunità per il periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 1998 (rinnovo del sistema di duplice controllo)
Gazzetta ufficiale n. L 013 del 19/01/1998 pag. 0057 - 0070
DECISIONE N. 3/97 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra del 22 dicembre 1997 relativa all'esportazione di taluni prodotti di acciaio contemplati dal trattato CECA dalla Romania nella Comunità per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1998 (rinnovo del sistema di duplice controllo) (98/73/CE) IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE, considerando che il gruppo di contatto di cui all'articolo 11 del protocollo n. 2 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, entrato in vigore il 1° febbraio 1995, si è riunito il 3 giugno 1997 e ha deciso di raccomandare al Consiglio di associazione istituito a norma dell'articolo 106 dell'accordo il rinnovo, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1998, del sistema di duplice controllo istituito nel 1997 con la decisione n. 2/96 del Consiglio di associazione; considerando che il Consiglio di associazione, dopo aver ricevuto tutte le informazioni pertinenti, ha accettato questa raccomandazione, DECIDE: Articolo 1 1. Per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1998, le importazioni nella Comunità dei prodotti elencati nell'allegato I originari della Romania sono subordinate alla presentazione di un documento di vigilanza conforme al modello che figura nell'allegato II, rilasciato dalle autorità della Comunità. 2. La classificazione dei prodotti cui si applica la presente decisione si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in prosieguo denominata «nomenclatura combinata» o, in forma abbreviata, «NC»). L'origine di detti prodotti è determinata secondo le norme in vigore nella Comunità. 3. Per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1998, le importazioni nella Comunità dei prodotti siderurgici elencati nell'allegato I originari della Romania sono inoltre subordinate al rilascio di un documento di esportazione da parte delle autorità rumene competenti. L'importatore deve presentare l'originale del documento di esportazione entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello della spedizione delle merci cui si riferisce il documento. La spedizione si considera effettuata alla data in cui le merci sono caricate sul mezzo di trasporto per l'esportazione. 4. Il documento di esportazione deve essere conforme al modello che figura nell'allegato III. Esse è valido per le esportazioni in tutto il territorio doganale della Comunità. 5. La Romania notifica alla Commissione delle Comunità europee i nomi e gli indirizzi delle competenti autorità governative rumene autorizzate a rilasciare e a verificare i documenti di esportazione e le trasmette ai facsimili dei timbri e delle firme utilizzati. La Romania informa inoltre la Commissione di qualsiasi modifica di tali dati. 6. Nell'allegato IV sono riprese alcune disposizioni tecniche per l'applicazione del sistema di duplice controllo. Articolo 2 1. La Romania si impegna a fornire alla Comunità informazioni statistiche precise sui documenti di esportazione rilasciati dalle autorità rumene a norma dell'articolo 1. Dette informazioni devono essere trasmesse alla Comunità entro la fine del mese successivo a quello cui si riferiscono le statistiche. 2. La Comunità si impegna a fornire alle autorità della Romania informazioni statistiche precise sui documenti di vigilanza rilasciati dagli Stati membri riguardo ai documenti d'esportazione rilasciati dalle autorità della Romania a norma dell'articolo 1. Dette informazioni devono essere trasmesse alle autorità rumene entro la fine del mese successivo a quello cui si riferiscono le statistiche. Articolo 3 All'occorrenza, su richiesta di una delle parti si tengono consultazioni su qualsiasi problema derivante dall'applicazione della presente decisione. Le consultazioni devono essere avviate senza indugio. Le parti partecipano alle consultazioni tenute a norma del presente articolo con spirito di cooperazione e con il desiderio di appianare le loro divergenze. Articolo 4 Le comunicazioni da effettuare a norma della presente decisione devono essere inviate: - per la Comunità, alla Commissione delle Comunità europee (DG I/D/2 e DG III/C/1); - per la Romania, alla Missione della Romania presso le Comunità europee e al Ministero dell'Industria e del Commercio rumeno. Articolo 5 La presente decisione è vincolante per la Comunità e per la Romania, che prendono le misure necessarie alla sua esecuzione. Articolo 6 La presente decisione entra in vigore alla data dell'adozione. Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 1998. Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1997. Per il Consiglio di associazione Il Presidente J. POOS ALLEGATO I ROMANIA Elenco dei prodotti sottoposti a duplice controllo (1998) 7202 11 20 7202 11 80 7202 99 11 7203 90 00 7206 10 00 7206 90 00 7208 10 00 7208 25 00 7208 26 00 7208 27 00 7208 36 00 7208 37 10 7208 37 90 7208 38 10 7208 38 90 7208 39 10 7208 39 90 7208 40 10 7208 40 90 7208 51 10 7208 51 30 7208 51 50 7208 51 91 7208 51 99 7208 52 10 7208 52 91 7208 52 99 7208 53 10 7208 53 90 7208 54 10 7208 54 90 7208 90 10 7209 15 00 7209 16 10 7209 16 90 7209 17 10 7209 17 90 7209 18 10 7209 18 91 7209 18 99 7209 25 00 7209 26 10 7209 26 90 7209 27 10 7209 27 90 7209 28 10 7209 28 90 7209 90 10 7210 11 10 7210 12 11 7210 12 19 7210 20 10 7210 30 10 7210 41 10 7210 49 10 7210 50 10 7210 61 10 7210 69 10 7210 70 31 7210 70 39 7210 90 31 7210 90 33 7210 90 38 7211 13 00 7211 14 10 7211 14 90 7211 19 20 7211 19 90 7211 23 10 7211 23 51 7211 29 20 7211 90 11 7212 10 10 7212 10 91 7212 20 11 7212 30 11 7212 40 10 7212 40 91 7212 50 31 7212 50 51 7212 60 11 7212 60 91 7213 10 00 7213 20 00 7213 91 10 7213 91 20 7213 91 41 7213 91 49 7213 91 70 7213 91 90 7213 99 10 7213 99 90 7214 20 00 7214 30 00 7214 91 10 7214 91 90 7214 99 10 7214 99 31 7214 99 39 7214 99 50 7214 99 61 7214 99 69 7214 99 80 7214 99 90 7215 90 10 7216 10 00 7216 21 00 7216 22 00 7216 31 11 7216 31 19 7216 31 91 7216 31 99 7216 32 11 7216 32 19 7216 32 91 7216 32 99 7216 33 10 7216 33 90 7216 40 10 7216 40 90 7216 50 10 7216 50 91 7216 50 99 7216 99 10 7219 11 00 7219 12 10 7219 12 90 7219 13 10 7219 13 90 7219 14 10 7219 14 90 7219 21 10 7219 21 90 7219 22 10 7219 22 90 7219 23 00 7219 24 00 7219 31 00 7219 32 10 7219 32 90 7219 33 10 7219 33 90 7219 34 10 7219 34 90 7219 35 10 7219 35 90 7219 90 10 7220 11 00 7220 12 00 7220 20 10 7220 90 11 7220 90 31 7221 00 10 7221 00 90 7222 11 11 7222 11 19 7222 11 21 7222 11 29 7222 11 91 7222 11 99 7222 19 10 7222 19 90 7222 30 10 7222 40 10 7222 40 30 7225 11 00 7225 19 10 7225 19 90 7225 20 20 7225 30 00 7225 40 20 7225 40 50 7225 40 80 7225 50 00 7225 91 10 7225 92 10 7225 99 10 7226 11 10 7226 19 10 7226 19 30 7226 20 20 7226 91 10 7226 91 90 7226 92 10 7226 93 20 7226 94 20 7226 99 20 7227 10 00 7227 20 00 7227 90 10 7227 90 50 7227 90 95 7228 10 10 7228 10 30 7228 20 11 7228 20 19 7228 20 30 7228 30 20 7228 30 41 7228 30 49 7228 30 61 7228 30 69 7228 30 70 7228 30 89 7228 60 10 7228 70 10 7228 70 31 7228 80 10 7228 80 90 7301 10 00 ALLEGATO II >INIZIO DI UN GRAFICO> COMUNITÀ EUROPEA DOCUMENTO DI VIGILANZA 1. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese, n. di IVA) 2. Numero di rilascio 3. Luogo e data previsti per l'importazione 4. Autorità competente per il rilascio (nome, indirizzo e telefono) 5. Dichiarante/rappresentante (se del caso) (nome, indirizzo completo) 6. Paese d'origine (e numero di geonomenclatura) 7. Paese di provenienza (e numero di geonomenclatura) 8. Ultimo giorno di validità 9. Designazione delle merci 10. Codice delle merci (NC) e categoria 11. Quantità espressa in kg (massa netta) o in unità supplementari 12. Valore cif frontiera CE in Ecu 13. Indicazioni supplementari 14. Visto dell'autorità competente Data: . Firma: . Timbro 1 1 Originale per il destinatario 15. IMPUTAZIONI Indicare nella parte 1 della colonna 17 la quantità disponibile e nella parte 2 la quantità imputata 16. Quantità netta (massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità) 17. In cifre 18. In lettere per la quantità imputata 19. Documento doganale (modello e numero) o estratto n. e data di imputazione 20. Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorità di imputazione 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Unire qui l'eventuale aggiunta >FINE DI UN GRAFICO> >INIZIO DI UN GRAFICO> COMUNITÀ EUROPEA DOCUMENTO DI VIGILANZA 1. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese, n. di IVA)2. Numero di rilascio 3. Luogo e data previsti per l'importazione 4. Autorità competente per il rilascio (nome, indirizzo e telefono) 5. Dichiarante/rappresentante (se del caso) (nome, indirizzo completo) 6. Paese d'origine (e numero di geonomenclatura) 7. Paese di provenienza (e numero di geonomenclatura) 8. Ultimo giorno di validità 9. Designazione delle merci 10. Codice delle merci (NC) e categoria 11. Quantità espressa in kg (massa netta) o in unità supplementari 12. Valore cif frontiera CE in Ecu 13. Indicazioni supplementari 14. Visto dell'autorità competente Data: . Firma: . Timbro 2 2 Esemplare per l'autorità competente 15. IMPUTAZIONI Indicare nella parte 1 della colonna 17 la quantità disponibile e nella parte 2 la quantità imputata 16. Quantità netta (massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità) 17. In cifre 18. In lettere per la quantità imputata 19. Documento doganale (modello e numero) o estratto n. e data di imputazione 20. Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorità di imputazione 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Unire qui l'eventuale aggiunta >FINE DI UN GRAFICO> ALLEGATO III >INIZIO DI UN GRAFICO> (1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight. (2) In the currency of the sale contract. 1 Exporter (name, full address, country) ORIGINAL 2 No 3 Year 4 Product group 5 Consignee (name, full address, country) EXPORT DOCUMENT (ECSC steel products) 6 Country of origin 7 Country of destination 8 Place and date of shipment - Means of transport 9 Supplementary details 10 Description of goods - Manufacturer 11 CN code 12 Quantity (1) 13 FOB value (2) 14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY 15 Competent authority (name, full address, country) At . , on . (Signature) (Stamp) >FINE DI UN GRAFICO> DOCUMENTO DI ESPORTAZIONE (prodotti di acciaio CECA) >INIZIO DI UN GRAFICO> 1. Esportatore (ragione sociale, indirizzo completo, paese) 2. Numero 3. Anno 4. Categoria dei prodotti 5. Destinatario (ragione sociale, indirizzo completo, paese) 6. Paese d'origine 7. Paese di destinazione 8. Luogo e data di spedizione - Mezzo di trasporto 9. Indicazioni complementari 10. Descrizione delle merci - Produttore 11. Codice NC 12. Quantitativo (1) 13. Valore FOB (2) 14. DICHIARAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE 15. Autorità competente (denominazione, indirizzo completo, paese) Fatto a. , il. . (Firma) (Timbro) (1) Indicare il peso netto (in chilogrammi) e il quantitativo nell'unità prevista se diverso dal peso netto.(2) Nella valuta del contratto di vendita. >FINE DI UN GRAFICO> >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> >INIZIO DI UN GRAFICO> (1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight. (2) In the currency of the sale contract. 1 Exporter (name, full address, country) COPY 2 No 3 Year 4 Product group 5 Consignee (name, full address, country) EXPORT DOCUMENT (ECSC steel products) 6 Country of origin 7 Country of destination 8 Place and date of shipment - Means of transport 9 Supplementary details 10 Description of goods - Manufacturer 11 CN code 12 Quantity (1) 13 FOB value (2) 14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY 15 Competent authority (name, full address, country) At . , on . (Signature) (Stamp) >FINE DI UN GRAFICO> ALLEGATO IV ROMANIA Allegato tecnico sul sistema di duplice controllo 1. Il formato dei documenti di esportazione è di 210 × 297 mm. Si deve utilizzare una carta bianca per scrittura, incollata, non contenente pasta meccanica, di peso non inferiore a 25 g/m². Essi sono redatti in inglese. Se vengono compilati a mano, le informazioni devono essere scritte ad inchiostro e in stampatello. I documenti possono comprendere copie supplementari debitamente indicate come tali. In tal caso, soltanto la prima copia è l'originale. L'originale e le copie devono essere chiaramente contrassegnati come tali. Solo l'originale è considerato valido dalle competenti autorità della Comunità per il controllo delle esportazioni nella Comunità secondo le disposizioni del sistema di duplice controllo. 2. Ogni documento deve recare un numero di serie standard, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo. Detto numero è composto dai seguenti elementi: - due lettere che indicano il paese esportatore: RO - due lettere che indicano lo Stato membro dove avviene lo sdoganamento: >SPAZIO PER TABELLA> - un numero di una cifra che indica l'anno in questione, corrispondente all'ultima cifra dell'anno, ad esempio 8 per il 1998; - un numero di due cifre da 01 a 99, che indica l'ufficio di rilascio nel paese esportatore; - un numero di cinque cifre a 00001 a 99999, assegnato allo Stato membro dove avviene lo sdoganamento. 3. I documenti di esportazione hanno una validità di sei mesi a decorrere dalla data del rilascio e possono essere rinnovati o prorogati, ma non oltre il 31 dicembre dell'anno di calendario indicato nella casella 3. 4. Dato che l'importatore deve presentare il documento di esportazione originale quando richiede un documento di sorveglianza, i documenti di esportazione dovrebbero essere rilasciati, nella misura del possibile, per singole operazioni commerciali anziché per contratti globali. 5. Qualora sia necessario tutelare il segreto commerciale, la Romania può non indicare i prezzi nel documento di esportazione. In tal caso, nella casella 9 del documento di esportazione deve essere specificato il motivo di tale omissione, precisando che le informazioni relative ai prezzi sono a disposizione, su richiesta, delle autorità comunitarie competenti. 6. I documenti di esportazione possono essere rilasciati dopo la spedizione dei prodotti a cui si riferiscono, nel qual caso recano la dicitura «issued retrospectively». 7. In caso di furto, perdita o distruzione di un documento di esportazione, l'esportatore può rivolgersi all'autorità governativa competente che l'ha rilasciato per ottenere un duplicato sulla base dei documenti d'esportazione in suo possesso. I duplicati devono recare la dicitura «duplicate» e la data dei documenti di esportazione originali. 8. Le autorità competenti della Comunità vengono informate immediatamente del ritiro o della modifica dei documenti di esportazione già rilasciati nonché, se del caso, dei motivi del ritiro o della modifica.