Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12016P041

    Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
    TITOLO V - CITTADINANZA
    Articolo 41 Diritto ad una buona amministrazione

    GU C 202 del 7.6.2016, p. 401–402 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/char_2016/art_41/oj

    7.6.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 202/401


    Articolo 41

    Diritto ad una buona amministrazione

    1.   Ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, organi e organismi dell’Unione.

    2.   Tale diritto comprende in particolare:

    a)

    il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio;

    b)

    il diritto di ogni persona di accedere al fascicolo che la riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale e commerciale;

    c)

    l’obbligo per l’amministrazione di motivare le proprie decisioni.

    3.   Ogni persona ha diritto al risarcimento da parte dell’Unione dei danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni, conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri.

    4.   Ogni persona può rivolgersi alle istituzioni dell’Unione in una delle lingue dei trattati e deve ricevere una risposta nella stessa lingua.


    Top