Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12016E303

    Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
    PARTE SESTA - DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E FINANZIARIE
    TITOLO I - DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
    CAPO 3 - GLI ORGANI CONSULTIVI DELL'UNIONE
    SEZIONE 1 - IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE
    Articolo 303 (ex articolo 260 del TCE)

    GU C 202 del 7.6.2016, p. 178–178 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2016/art_303/oj

    7.6.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 202/178


    Articolo 303

    (ex articolo 260 del TCE)

    Il Comitato designa tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di presidenza per una durata di due anni e mezzo.

    Esso stabilisce il proprio regolamento interno.

    Il Comitato è convocato dal presidente su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione. Esso può altresì riunirsi di propria iniziativa.


    Top