This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 12016E221
Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union#PART FIVE - THE UNION'S EXTERNAL ACTION#TITLE VI - THE UNION'S RELATIONS WITH INTERNATIONAL ORGANISATIONS AND THIRD COUNTRIES AND UNION DELEGATIONS#Article 221
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
PARTE QUINTA - AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE
TITOLO VI - RELAZIONI DELL'UNIONE CON LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E I PAESI TERZI E DELEGAZIONI DELL'UNIONE
Articolo 221
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
PARTE QUINTA - AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE
TITOLO VI - RELAZIONI DELL'UNIONE CON LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E I PAESI TERZI E DELEGAZIONI DELL'UNIONE
Articolo 221
GU C 202 del 7.6.2016, p. 147–147
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
7.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 202/147 |
Articolo 221
1. Le delegazioni dell'Unione nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali assicurano la rappresentanza dell'Unione.
2. Le delegazioni dell'Unione sono poste sotto l'autorità dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Esse agiscono in stretta cooperazione con le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri.