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Document 12007P017

Carte dei diritti fondamentali dell'Unione europea - TITOLO II - LIBERTÀ - Articolo 17 - Diritto di proprietà

GU C 303 del 14.12.2007, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2009; sostituito da 12010P017

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/char_2007/art_17/oj

12007P017

Carte dei diritti fondamentali dell'Unione europea - TITOLO II - LIBERTÀ - Articolo 17 - Diritto di proprietà

Gazzetta ufficiale n. 303 del 14/12/2007 pag. 0006 - 0006


Articolo 17

Diritto di proprietà

1. Ogni persona ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquisito legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuna persona può essere privata della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L'uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall'interesse generale.

2. La proprietà intellettuale è protetta.

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