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Document 12007P017
Charter of Fundamental Rights of the European Union - TITLE II - FREEDOMS - Article 17 - Right to property
Carte dei diritti fondamentali dell'Unione europea - TITOLO II - LIBERTÀ - Articolo 17 - Diritto di proprietà
Carte dei diritti fondamentali dell'Unione europea - TITOLO II - LIBERTÀ - Articolo 17 - Diritto di proprietà
GU C 303 del 14.12.2007, p. 6–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2009; sostituito da 12010P017
Carte dei diritti fondamentali dell'Unione europea - TITOLO II - LIBERTÀ - Articolo 17 - Diritto di proprietà
Gazzetta ufficiale n. 303 del 14/12/2007 pag. 0006 - 0006
Articolo 17 Diritto di proprietà 1. Ogni persona ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquisito legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuna persona può essere privata della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L'uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall'interesse generale. 2. La proprietà intellettuale è protetta. --------------------------------------------------