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Document 12002E105

Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza)
Parte terza: Politiche della Comunità
Titolo VII: Politica economica e monetaria
Capo 2: Politica monetaria
Articolo 105
Articolo 105 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)
Articolo 105 - Trattato CEE

GU C 325 del 24.12.2002, p. 75–76 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tec_2002/art_105/oj

12002E105

Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza) - Parte terza: Politiche della Comunità - Titolo VII: Politica economica e monetaria - Capo 2: Politica monetaria - Articolo 105 - Articolo 105 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) - Articolo 105 - Trattato CEE

Gazzetta ufficiale n. C 325 del 24/12/2002 pag. 0075 - 0076
Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0220 - versione consolidata
Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0036 - versione consolidata
(trattato CEE - pubblicazione ufficiale non disponibile)


Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza)

Parte terza: Politiche della Comunità

Titolo VII: Politica economica e monetaria

Capo 2: Politica monetaria

Articolo 105

Articolo 105 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)

Articolo 105 - Trattato CEE

Articolo 105

1. L'obiettivo principale del SEBC è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto salvo l'obiettivo della stabilità dei prezzi, il SEBC sostiene le politiche economiche generali nella Comunità al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della Comunità definiti nell'articolo 2. Il SEBC agisce in conformità del principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo una efficace allocazione delle risorse e rispettando i principi di cui all'articolo 4.

2. I compiti fondamentali da assolvere tramite il SEBC sono i seguenti:

- definire e attuare la politica monetaria della Comunità,

- svolgere le operazioni sui cambi in linea con le disposizioni dell'articolo 111,

- detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri,

- promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento.

3. Il paragrafo 2, terzo trattino, non pregiudica la detenzione e la gestione da parte dei governi degli Stati membri di saldi operativi in valuta estera.

4. La BCE viene consultata:

- in merito a qualsiasi proposta di atto comunitario che rientri nelle sue competenze,

- dalle autorità nazionali, sui progetti di disposizioni legislative che rientrino nelle sue competenze, ma entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio, secondo la procedura di cui all'articolo 107, paragrafo 6.

La BCE può formulare pareri da sottoporre alle istituzioni o agli organi comunitari competenti o alle autorità nazionali su questioni che rientrano nelle sue competenze.

5. Il SEBC contribuisce ad una buona conduzione delle politiche perseguite dalle competenti autorità per quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario.

6. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE, nonché previo parere conforme del Parlamento europeo, può affidare alla BCE compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie, escluse le imprese di assicurazione.

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