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Document 12002E087

    Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza)
    Parte terza: Politiche della Comunità
    Titolo VI: Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni
    Capo 1: Regole di concorrenza
    Sezione 2: Aiuti concessi dagli Stati
    Articolo 87
    Articolo 92 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)
    Articolo 92 - Trattato CEE

    GU C 325 del 24.12.2002, p. 67–67 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tec_2002/art_87/oj

    12002E087

    Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza) - Parte terza: Politiche della Comunità - Titolo VI: Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni - Capo 1: Regole di concorrenza - Sezione 2: Aiuti concessi dagli Stati - Articolo 87 - Articolo 92 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) - Articolo 92 - Trattato CEE

    Gazzetta ufficiale n. C 325 del 24/12/2002 pag. 0067 - 0067
    Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0211 - versione consolidata
    Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0030 - versione consolidata
    (trattato CEE - pubblicazione ufficiale non disponibile)


    Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza)

    Parte terza: Politiche della Comunità

    Titolo VI: Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni

    Capo 1: Regole di concorrenza

    Sezione 2: Aiuti concessi dagli Stati

    Articolo 87

    Articolo 92 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)

    Articolo 92 - Trattato CEE

    Articolo 87

    1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

    2. Sono compatibili con il mercato comune:

    a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;

    b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;

    c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.

    3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:

    a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione;

    b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;

    c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;

    d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune;

    e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

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